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Home » Civile » Processuale » Negoziazione assistita e separazione: una guida rapida

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Negoziazione assistita e separazione: una guida rapida

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it Negoziazione assistita e separazione: una guida rapida
negoziazione-assistita
Avv. Beatrice Bellato

La negoziazione assistita – indice:

  • Cos’è
  • Le norme
  • La convenzione
  • L’accordo
  • Come si svolge
  • Le materie
  • Quanto costa

Hai una controversia e vuoi valutare se la negoziazione assistita fa al caso tuo? Contatta lo Studio Bellato per una consulenza: analizzeremo insieme la tua situazione e ti indicheremo il percorso più adatto.

Cos’è la negoziazione assistita

La negoziazione assistita è un istituto per la risoluzione alternativa delle controversie. È rappresentata da un contratto con il quale le parti si impegnano formalmente a risolvere le stesse in via bonaria, mediante l’assistenza di avvocati.

Definizione e obiettivi della negoziazione assistita

L’istituto della negoziazione assistita è stato introdotto nel nostro ordinamento con il decreto giustizia del 2014 (d.l. n. 132/2014, successivamente convertito nella l. n. 162/2014). Lo scopo è di poter ridurre la mole di processi civili nelle aule dei tribunali, e consentire alle parti interessate di poter arrivare alla definizione più rapida, economica e efficace, di controversie generalmente costituite da elementi di complessità o di controvalore piuttosto ridotto.

Le finalità della negoziazione assistita sono dunque piuttosto chiare: cercare di condurre una parte dei contenziosi al di fuori delle aule dei tribunali. Si prova quindi ad attenuare l’afflusso dei processi (riducendo così il fenomeno delle pratiche arretrate negli stessi tribunali) introducendo una utile alternativa stragiudiziale alla tradizionale modalità di risoluzione dei conflitti.

Ad oggi la negoziazione assistita è anche utilizzata per ottenere la separazione consensuale od il divorzio congiunto senza ricorrere al Tribunale ma alla sola presenza di un avvocato per ciascun coniuge.

Aggiornamento normativo – Riforma Cartabia e D.Lgs. 216/2024

La Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022, in vigore dal 28 febbraio 2023) ha profondamente rinnovato l’istituto, ampliando le materie applicabili, introducendo l’istruzione stragiudiziale e il patrocinio a spese dello Stato per le procedure in materia di famiglia. Il successivo D.Lgs. 216/2024, in vigore dal 25 gennaio 2025, ha introdotto ulteriori correttivi: maggiore flessibilità nelle modalità di svolgimento (incluse le sessioni da remoto in audiovideo e la firma digitale), eliminazione dell’obbligo per l’avvocato di essere iscritto al Foro del luogo ove si svolge la procedura, e regole più chiare sulla mediazione telematica.

Le novità della Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022)

La Riforma Cartabia ha significativamente ampliato il perimetro applicativo della negoziazione assistita. Tra le principali novità:

  • Estensione alle controversie di lavoro (con le modalità specifiche previste dalla normativa giuslavoristica).
  • Ampliamento in materia di famiglia: la procedura è ora accessibile anche per l’affidamento e il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, eliminando la precedente disparità rispetto ai figli di coppie sposate.
  • Legittimazione del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente ad avviare la procedura nei confronti dei genitori ai fini del mantenimento.
  • Possibilità di prevedere la corresponsione di un assegno una tantum in sede divorzile.
  • Introduzione dell’istruzione stragiudiziale: gli avvocati possono acquisire dichiarazioni di terzi su fatti specifici e dichiarazioni confessorie nell’ambito della convenzione.
  • Patrocinio a spese dello Stato garantito per i non abbienti nelle procedure in materia di mediazione (esteso con D.Lgs. 216/2024).
  • Nuovi modelli standardizzati di convenzione, elaborati dal Consiglio Nazionale Forense, applicabili ai procedimenti instaurati dal 1° marzo 2023.
  • Piattaforma unica nazionale del CNF (attiva dal 5 febbraio 2024) per il deposito telematico degli accordi di negoziazione assistita.

La convenzione di negoziazione

La negoziazione assistita è rappresentata da un accordo definito “convenzione di negoziazione”. Attraverso la convenzione, le parti in controversia convengono “di cooperare in buona fede e lealtà”. Lo scopo è quello di poter risolvere in via stragiudiziale una lite. Decisivo e fondamentale è il ruolo degli avvocati, che interverranno con funzione di assistenza.

Il fulcro dell’istituto è dunque rappresentato dalla convenzione di negoziazione, che ha natura di contratto normativo, con cui le parti fissano delle regole per lo svolgimento della procedura.

Stando a quanto prevede la legge vigente, la convenzione deve contenere sia il termine concordato dalle parti per poter espletare la procedura (non può comunque essere inferiore a un mese e superiore a tre mesi, salvo intervento di proroga di trenta giorni su richiesta concorde delle parti), sia l’oggetto della controversia (che non può interessare diritti indisponibili o materie di lavoro).

Per quanto concerne la forma, la legge prescrive che la convenzione di negoziazione debba essere redatta, a pena di nullità, in forma scritta. Abbiamo già rammentato come uno degli elementi decisivi sia l’assistenza di uno o più avvocati. I difensori hanno il compito di certificare l’autografia delle sottoscrizioni apposte all’accordo sotto la propria responsabilità professionale.

📋 Novità D.Lgs. 216/2024 – Svolgimento da remoto e firma digitale

Il correttivo del gennaio 2025 ha definitivamente chiarito la possibilità di svolgere la procedura di negoziazione in modalità telematica, con incontri in audiovideo e sottoscrizione tramite firma digitale. Viene inoltre eliminato l’obbligo per l’avvocato di essere iscritto negli elenchi del Consiglio del Foro del luogo ove si svolge la procedura (pur precisandosi che non gli sono dovute le spese di trasferta).

L’accordo di negoziazione assistita

Il buon esito della procedura non può che terminare con un accordo di negoziazione assistita: con l’accordo di negoziazione si conclude il procedimento. L’accordo ha natura di contratto fra le parti e sarà vincolante per le stesse in riferimento a quanto pattuito. Lo stesso sarà sottoscritto dalle parti e, per autentica, dai rispettivi difensori, secondo i termini e le modalità precedentemente definite in sede di convenzione.

L’accordo raggiunto costituisce titolo esecutivo e titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale, ai sensi dell’art. 12 del D.L. 132/2014. Ciò significa che, in caso di inadempimento, la parte creditrice può procedere direttamente all’esecuzione forzata senza necessità di un preventivo giudizio di cognizione.

In materia familiare, l’accordo raggiunto produce i medesimi effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono separazioni, divorzi, procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e divorzio, nonché procedimenti per il mantenimento e l’affidamento dei figli. Qualora contenga patti di trasferimento di diritti immobiliari, questi hanno effetti obbligatori e richiedono, per il perfezionamento, un successivo atto notarile.

Ogni controversia ha le proprie peculiarità. Per sapere se puoi avvalerti della negoziazione assistita e come procedere, rivolgiti allo Studio Bellato: siamo a disposizione per una consulenza personalizzata.

La procedura di negoziazione assistita

La procedura di negoziazione assistita inizia con l’informativa da parte dell’avvocato al proprio cliente sulla possibilità di ricorrere alla convenzione per la risoluzione della controversia. La parte che “avvia” l’iter di negoziazione assistita invia alla controparte, sempre mediante il proprio avvocato, l’invito a stipulare la convenzione di negoziazione.

L’ordinamento prevede che l’invito deve essere necessariamente sottoscritto e indicare l’oggetto della controversia. Nell’invito deve anche essere contenuto l’avvertimento che, in caso di mancata risposta entro trenta giorni o di rifiuto, ciò sarà in grado di costituire un motivo di valutazione da parte del giudice ai fini dell’addebito delle spese di giudizio, della condanna al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e di esecuzione provvisoria ex art. 642 c.p.c. Oltre a quanto sopra, si tenga conto che l’invio della comunicazione contenente l’invito a partecipare alla negoziazione assistita ha anche l’ulteriore effetto di interrompere il decorso della prescrizione e la decadenza (con quest’ultima che, tuttavia, sarà impedita per una sola volta).

A questo stadio, se l’invito è accettato dalla controparte, si giungerà allo svolgimento della negoziazione assistita vera e propria. Potrà avere un esito positivo o un negativo. Nell’ipotesi in cui le parti, assiste dai propri legali, non riescano a pervenire a intesa, saranno gli stessi avvocati designati a dover redigere la dichiarazione di mancato accordo. Nel caso più positivo in cui l’accordo possa essere raggiunto, lo stesso dovrà essere sottoscritto dalle parti e dagli avvocati, i quali – come già anticipato – avranno il compito di certificare l’autografia delle firme, oltre che la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.

La negoziazione assistita obbligatoria: le materie

A questo punto si tenga anche conto come la legge preveda non solamente la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita (negoziazione assistita facoltativa), quanto anche la necessità di procedere con una simile procedura (negoziazione assistita obbligatoria). I casi previsti dal legislatore per questa seconda ipotesi sono:

  • Il risarcimento del danno da circolazione di veicoli e da natanti
  • Le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme, purché non eccedenti 50.000 euro e non riguardanti controversie assoggettate alla disciplina della mediazione civile.

Nell’ipotesi in cui si ricada in una delle fattispecie per le quali la legge prevede una negoziazione assistita obbligatoria, è la stessa normativa vigente a disporre che “l’esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto entro e non oltre la prima udienza, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice.

Nell’ipotesi in cui la negoziazione assistita sia già stata iniziata ma non sia stata ancora conclusa, il giudice avrà il compito di fissare l’udienza successiva dopo la scadenza del termine fissato dalle parti per la durata della procedura di negoziazione. Il termine sarà lo stesso che, in altri termini, viene indicato all’interno della stessa convenzione.

Schema riepilogativo della procedura

  1. L’avvocato informa il cliente sulla possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita
  2. Invio dell’invito alla controparte (tramite avvocato), con indicazione dell’oggetto della controversia
  3. Risposta entro 30 giorni: accettazione o rifiuto (il silenzio è equiparato al rifiuto)
  4. Stipula della convenzione di negoziazione (con termine da 1 a 3 mesi, prorogabile di 30 giorni)
  5. Svolgimento della negoziazione: incontri tra le parti e i rispettivi avvocati (anche in modalità telematica)
  6. Esito: accordo (con valore di titolo esecutivo) oppure dichiarazione di mancato accordo
  7. Deposito telematico dell’accordo tramite la piattaforma CNF

Quanto costa la negoziazione assistita

Le disposizioni di legge che disciplinano la procedura della negoziazione assistita non specificano i costi per il ricorso all’istituto. Ne consegue che si dovrà procedere a domandare all’avvocato un preventivo scritto sulle spese che la parte dovrebbe trovarsi a sostenere.

Considerato comunque che si tratta di un procedimento stragiudiziale, il termine di riferimento è desumibile dalla tabella del Decreto Ministeriale numero 55/2014 così come riformata dal Decreto Ministeriale numero 37 del 2018. Alle tabelle del 2014 sono state aggiunte le voci inerenti a prestazioni di assistenza nella procedure di mediazione o di negoziazione assistita. Questa prevede un compenso diverso a seconda del valore stimato della controversia, ecco i parametri medi:

Valore della controversia – Compenso medio indicativo

  • Fino a € 1.000 € 150 – € 450
  • Da € 1.001 a € 5.000 € 450 – € 800
  • Da € 5.001 a € 10.000 € 800 – € 1.200
  • Da € 10.001 a € 25.000 € 1.200 – € 2.000
  • Da € 25.001 a € 50.000 € 2.000 – € 3.500
  • Oltre € 50.000 Valutazione discrezionale

💰 Patrocinio a spese dello Stato

A seguito della Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) e del successivo D.Lgs. 216/2024, è stata introdotta la possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato per i soggetti non abbienti nelle procedure di mediazione e, in materia di famiglia, nelle procedure di negoziazione assistita, al ricorrere dei presupposti reddituali di legge.

Negoziazione assistita in materia familiare

La negoziazione assistita rappresenta oggi uno strumento privilegiato per la gestione delle crisi coniugali e familiari senza ricorrere al Tribunale. Le riforme susseguitesi dal 2014 ad oggi hanno progressivamente ampliato e perfezionato questo settore specifico dell’istituto.

Separazione consensuale e divorzio congiunto

I coniugi che intendano separarsi consensualmente o divorziare congiuntamente possono avvalersi della negoziazione assistita stipulando un’apposita convenzione, ciascuno assistito dal proprio avvocato. L’accordo raggiunto, una volta trasmesso al Procuratore della Repubblica per il nulla osta (o l’autorizzazione, in presenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti), produce i medesimi effetti dei corrispondenti provvedimenti giudiziali.

Affidamento e mantenimento dei figli

Con la Riforma Cartabia, la negoziazione assistita in materia di famiglia è stata estesa anche alle coppie non coniugate, eliminando la precedente disparità tra figli di coppie sposate e figli nati fuori dal matrimonio. Il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente può autonomamente avviare la procedura nei confronti dei genitori ai fini del proprio mantenimento. L’accordo deve dare atto che gli avvocati hanno tentato la conciliazione, hanno informato le parti sulla mediazione familiare e sull’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con entrambi i genitori.

Cumulo delle domande di separazione e divorzio

A seguito della sentenza della Cassazione n. 28727 del 16 ottobre 2023 e dei successivi protocolli operativi adottati da vari Ordini forensi (tra cui Roma nel marzo 2024), è ora riconosciuta la possibilità del cumulo delle domande congiunte di separazione e divorzio anche nell’ambito del procedimento di negoziazione assistita, consentendo una definizione ancora più rapida ed economica delle crisi coniugali.

Se desideri approfondire la tua situazione specifica o avviare una procedura di negoziazione assistita, lo Studio Bellato è a tua disposizione. Contattaci per fissare una consulenza.

Domande frequenti (FAQ)

1. Qual è la differenza tra negoziazione assistita e mediazione civile?

La negoziazione assistita è condotta direttamente tra le parti e i loro avvocati, senza un terzo neutrale. La mediazione civile, invece, prevede l’intervento di un mediatore professionista iscritto ad un organismo accreditato dal Ministero della Giustizia, con funzione di facilitatore del dialogo. Le materie soggette a mediazione obbligatoria (es. condominio, diritti reali, successioni) sono escluse dall’obbligo di negoziazione assistita.

2. È obbligatorio avere un avvocato per la negoziazione assistita?

Sì, la presenza dell’avvocato è elemento essenziale e indefettibile della procedura. Ciascuna parte deve essere assistita da almeno un avvocato. La convenzione redatta senza l’assistenza di un avvocato è nulla. La funzione del difensore non è solo di assistenza: l’avvocato certifica l’autografia delle firme e la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.

3. L’accordo raggiunto ha lo stesso valore di una sentenza?

L’accordo di negoziazione assistita non è equiparabile a una sentenza in senso tecnico, ma costituisce titolo esecutivo (art. 12 D.L. 132/2014) e titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. In materia familiare, produce gli stessi effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono separazioni, divorzi e procedimenti affidatari.

4. Cosa succede se la controparte non risponde all’invito entro 30 giorni?

Il mancato riscontro entro trenta giorni equivale a un rifiuto. Nelle materie soggette a negoziazione obbligatoria, tale comportamento consente alla parte istante di procedere con il giudizio ordinario (la condizione di procedibilità si considera avverata). Inoltre, il comportamento della parte può essere valutato negativamente dal giudice ai fini delle spese di lite e della condanna per lite temeraria.

5. La negoziazione assistita può svolgersi online?

Sì. Il D.Lgs. 216/2024, in vigore dal 25 gennaio 2025, ha definitivamente chiarito e disciplinato la possibilità di svolgere la procedura in modalità telematica, con incontri in audiovideo e sottoscrizione tramite firma digitale. La piattaforma unica nazionale del CNF, attiva dal febbraio 2024, consente già il deposito telematico degli accordi.

6. È possibile richiedere il patrocinio a spese dello Stato?

Sì, a seguito della Riforma Cartabia e del D.Lgs. 216/2024, è previsto il patrocinio a spese dello Stato per i soggetti non abbienti nelle procedure di mediazione e, con specifiche limitazioni, in materia familiare. I requisiti reddituali e le modalità di accesso sono quelli previsti dal T.U. in materia di spese di giustizia (D.P.R. 115/2002).

7. Quali documenti sono necessari per avviare la procedura?

I documenti necessari variano in base alla materia. In generale occorrono i documenti di identità delle parti e la documentazione relativa alla controversia (contratti, fatture, corrispondenza, ecc.). In ambito familiare sono richiesti anche i certificati di stato civile e di stato di famiglia, le dichiarazioni dei redditi e ogni documento utile a definire le condizioni economiche dei coniugi.

8. La negoziazione assistita interrompe i termini di prescrizione?

Sì. L’invio dell’invito a stipulare la convenzione di negoziazione interrompe il decorso della prescrizione. Impedisce, inoltre, la decadenza, seppur per una sola volta. Si tratta di un effetto rilevante, spesso sottovalutato, che può essere determinante nella gestione strategica del contenzioso.

9. È possibile cumulare la domanda di separazione e quella di divorzio in un’unica procedura di negoziazione assistita?

Sì. A seguito della pronuncia della Cassazione n. 28727/2023 e dei successivi protocolli operativi adottati da diversi Consigli dell’Ordine (tra cui Roma nel marzo 2024), è possibile il cumulo delle domande congiunte di separazione e divorzio nell’ambito della negoziazione assistita, con notevole risparmio di tempo e costi.

10. Per quanto tempo durano le trattative in sede di negoziazione assistita?

La convenzione di negoziazione deve fissare un termine non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi. È possibile una proroga di trenta giorni su richiesta concorde delle parti. Nella pratica, la negoziazione assistita consente di definire le controversie in tempi significativamente più brevi rispetto ai giudizi ordinari, con evidenti vantaggi economici per le parti.

Avv. Bellato – diritto civile e contrattuale

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