Come sollecitare il pagamento di una fattura – indice:
- Cos’è la fattura
- Cosa contiene
- Scadenza di pagamento
- Come sollecitare
- La prova del credito
- La lettera
La fattura è quel documento, da quest’anno in formato elettronico, che ogni soggetto titolare di partita iva esercente un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, deve emettere per documentare le operazioni effettuate ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Dal punto di vista fiscale questa è la sua funzione. Sotto il profilo di mero guadagno invece è il documento che consente a chi ha eseguito una prestazione di farsi remunerare. Ma come sollecitare il pagamento di una fattura se il debitore è inerte?
Cos’è la fattura e quando viene emessa
La fattura è quel documento che lo stato impone di emettere quando si verifica un’operazione rilevante ai fini iva. Tali operazioni sono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello stato dai soggetti passivi iva e le importazioni da chiunque effettuate.
La legge che disciplina l’imposta sul valore aggiunto, ovvero il DPR numero 633 del 1972, individua diversi momenti in cui scatta l’obbligo di emettere la fattura, a seconda che si tratti di cessioni di beni o prestazioni di servizi:
- per le cessioni di beni mobili al momento della consegna o spedizione;
- alla stipula del rogito notarile per gli immobili;
- quando avviene la trascrizione per i beni mobili registrati;
- all’atto del pagamento del corrispettivo, anche parziale, nelle prestazioni di servizi.
Cosa contiene la fattura
La fattura, come tutti i documenti, ha una propria identità data da una serie di elementi che la caratterizzano e che non devono essere ignorati se si deve procedere a sollecitarne il pagamento.
Scorrendoli brevemente, secondo quanto dettato dalla normativa che la disciplina già citata in precedenza, una fattura contiene:
- i dati identificativi dell’emittente e dell’acquirente/committente;
- la data di emissione;
- un numero identificativo progressivo;
- un oggetto (quantità di beni ceduti o descrizione della prestazione);
- le aliquote iva applicate sull’imponibile se la cessione di beni o la prestazione di servizi è soggetta ad iva;
- il totale della fattura dato dall’imponibile più l’iva su di esso calcolata.
La data di emissione, il numero identificativo progressivo e il totale che costituisce il credito sono i tre elementi da prendere in considerazione se si vuole procedere a sollecitare il pagamento di una fattura.
Fra gli elementi aggiuntivi ma non necessari alla validità del documento ci può essere la scadenza di pagamento che rileva ai fini per cui qui si discorre.
La scadenza di pagamento
Il termine entro il quale deve essere eseguito il pagamento di una prestazione di servizi o di una cessione di beni nelle transazioni commerciali, se previsto, è determinato a seconda del settore di attività.
Per i professionisti e i lavoratori autonomi non imprenditori, il recente decreto legge 81 del 2017, denominato “Jobs Act del lavoro autonomo”, ha ampliato le tutele di tali soggetti nelle transazioni commerciali. In particolare, punisce l’inserimento nel contratto di clausole abusive che prevedano dei termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla data di ricezione della fattura.
La tutela per i soggetti imprenditori è stata ampliata invece dal decreto legislativo 231 del 2002. Tale norma stabilisce i naturali termini di pagamento delle transazioni commerciali tra imprese, compresi i contratti con le pubbliche amministrazioni, che individua in 30 giorni. Ammette la possibilità di estendere il termine a 60 giorni purché sia pattuito espressamente dalle parti e non disonesto da parte di una di queste. La scadenza di tale termine senza aver effettuato il pagamento fa scattare l’applicazione degli interessi moratori.
Gli interessi moratori
L’articolo 4 del decreto legislativo suddetto stabilisce al primo comma che “Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”. La decorrenza degli interessi dunque è automatica allo scadere dei termini che sopra si sono esposti. La norma non richiede l’intervento di una lettera di messa in mora che, come si vedrà, si rende necessaria per sollecitare il pagamento di una fattura.
Nello stesso senso recita il codice civile all’articolo 1224 in cui afferma che “Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno”.
Quando ci si adopera per sollecitare il pagamento di una fattura, ma anche qualsiasi tipo di pagamento, è buona prassi indicare nella lettera di sollecito che si esige non solo il pagamento del credito ma anche quello degli interessi.
Come sollecitare il pagamento di una fattura
Il sollecito di una fattura, come di ogni altro pagamento, richiama le norme relative alla costituzione in mora del debitore. Si tratta degli articoli 1219 e seguenti del codice civile e costituisce una modalità di intervento stragiudiziale.
La costituzione in mora, quando non opera automaticamente, si traduce nella redazione di una lettera avente valore legale da recapitare al debitore moroso tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, consegna a mano o posta elettronica certificata. Questi sono gli strumenti che garantiscono la ricezione del sollecito e la conoscenza della costituzione in mora da parte del debitore.
Nel corpo della lettera vanno sottolineati tre chiari messaggi che si vogliono trasmettere al debitore. Si tratta di:
- l’intenzione di voler recuperare il credito senza attendere ulteriormente;
- un termine entro cui il debitore deve pagare;
- l’intendimento di procedere giudizialmente in caso di mancato riscontro.
La Corte di Cassazione in tal senso recitò in numerose sentenza come: “L’atto di costituzione in mora di cui all’articolo 1219 del codice civile, idoneo ad integrare atto interruttivo della prescrizione ex articolo 2943 codice civile, u.c., non è soggetto a rigore di forme, all’infuori della scrittura, e quindi non richiede l’uso di formule solenni né l’osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con uno scritto qualsiasi, diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la sua volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto”.
È bene sempre procedere al recupero del proprio credito in tempi rapidi interrompendo il decorso della prescrizione. Per il recupero dei crediti, in generale, tale termine è di 10 anni. Termini ridotti sono previsti dalla legge in casi più specifici.
La fattura come prova del credito di cui si sollecita il pagamento
Per poter procedere al sollecito di una fattura anzitutto è necessario avere tutti gli elementi necessari a dimostrare che il credito esiste, che ha un ammontare determinato e che è esigibile.
Nel primo senso la Suprema Corte ha di recente affermato che la fattura non è condicio sine qua non dell’esistenza del credito. Riportiamo testuali parole di quanto qui interessa della sentenza numero 9542 del 2018: “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all’esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all’altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio”.
La fattura dunque non costituisce di per sé prova dell’esistenza del credito. Nonostante ciò, costituendone un indizio come afferma la Cassazione, consente comunque di procedere al sollecito di un pagamento.
Con riferimento all’esigibilità, questa si ha una volta scaduti i termini di pagamento o dopo che si è verificata l’evento al quale il pagamento era sospensivamente condizionato.
Gli elementi della lettera per sollecitare il pagamento di una fattura
Si è già accennato come la lettera di sollecito del pagamento di una fattura corrisponde alla lettera di messa in mora del debitore. In quanto tale si sono già individuati gli elementi contenutistici della stessa affinché abbia efficacia legale.
Con riguardo agli aspetti formali la lettera deve indicare:
- i dati identificativi delle parti;
- l’oggetto che specificherà la costituzione in mora del debitore, oltre indicare il mancato pagamento della fattura;
- l’indicazione del numero progressivo della fattura di cui si sollecita il pagamento (al plurale se le fatture sono più di una);
- la data di emissione della fattura o delle fatture;
- l’ammontare del totale della fattura e degli interessi di mora.
Ai sensi del DPR 642 del 1972 la lettera di costituzione in mora rientra fra quegli atti soggetti ad imposta di bollo se l’importo del credito supera i 77,47 euro. È necessario dunque in tal caso applicare una marca da bollo da 2 euro.