Come sollecitare un pagamento – indice:
- La lettera
- La costituzione in mora
- Come funziona
- L’impossibilità sopravvenuta
- La prescrizione
- Il contenuto della lettera
Trovarsi nella situazione di dover recuperare una somma di denaro che non è stata pagata entro determinati termini o il cui pagamento non avviene in un lasso di tempo congruo alle rispettive obbligazioni delle parti è cosa frequente. Capita al professionista che deve riscuotere una fattura da un cliente, all’azienda che ha eseguito una prestazione che dev’essere remunerata, al locatore che deve riscuotere l’affitto non pagato e così via. Per togliersi agevolmente da tali situazioni è bene conoscere come si fa a sollecitare un pagamento.
Come sollecitare un pagamento: la lettera
Sul presupposto che la somma a credito deve essere liquida ed esigibile, il sollecito al pagamento avviene con la stesura di una lettera. È una modalità formale per invitare il debitore ad adempiere la sua obbligazione quando i termini di pagamento sono scaduti. In questo senso si parla di esigibilità del credito.
Si inserisce nell’ambito delle procedure di recupero dei crediti, come approccio preventivo ad una serie di misure di successive. La procedura di sollecito al pagamento può essere accompagnata da più lettere di sollecito se non c’è riscontro dalla controparte. La cosa importante è che siano rapide e dettagliate, con specifica indicazione delle somme di cui si sollecita il pagamento. La lettera cui si fa riferimento in tale contesto è quella “definitiva” in cui il creditore ha il solo interesse a recuperare il credito e non ha più interesse a mantenere un rapporto integro con la controparte debitrice.
Si consiglia sempre la stesura della lettera da parte di un avvocato per costituire una formula mirata ed efficace di sollecito al pagamento.
Fonti normative: la costituzione in mora
Il sollecito al pagamento discende sempre da una responsabilità contrattuale. Questa, si rammenta, è disciplinata dall’articolo 1218 del codice, il quale afferma che “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il suo ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile“.
In caso di inadempimento dunque interviene lo strumento giuridico della costituzione in mora ai sensi dell’articolo 1219 del codice civile. La norma stabilisce, al primo comma, che “Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto”.
La lettera di sollecito al pagamento è lo strumento formale con cui si da applicazione al primo comma dell’articolo 1219 e con cui, dunque, si mette in mora il debitore.
La norma tuttavia distingue due tipi di mora del debitore: quella del caso qui affrontato che richiede la costituzione in mora forma scritta e quella che opera automaticamente. La seconda è disciplinata dal secondo comma dell’articolo 1219 del codice civile e si ha nei seguenti casi:
- quando il debito deriva da fatto illecito;
- se il debitore dichiara per iscritto di volersi sottrarre all’obbligazione nata dagli accordi presi (e dunque non adempiere);
- quando contemporaneamente: l’adempimento dell’obbligazione è sottoposto a termine e questo è scaduto e la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore.
Qualche specifica sul concetto di “mora”: ritardo semplice e ritardo qualificato
Per completezza si chiarisce brevemente cosa si intende per mora del debitore.
Si ha mora del debitore, a differenza dell’inadempimento, quando il ritardo nell’adempimento dell’obbligazione non è più tollerato dal creditore che agisce con lo strumento di cui abbiamo trattato nel paragrafo precedente. Si qualifica dunque non come un ritardo semplice nell’adempimento ma come un ritardo “qualificato”. Finché il creditore lo tollera, anche se il credito è già esigibile (ad esempio se non è stato fissato un termine di adempimento è esigibile la prestazione da subito) non si ha mora del debitore. Rispetto al ritardo semplice infatti si producono effetti giuridici diversi.
La mora non sempre è stazionaria, il suo stato dipende dalle vicende che si sviluppano nel rapporto tra debitore e creditore. Se il debitore adempie all’obbligazione si libera dalla mora che viene eliminata (tecnicamente si parla in questo caso di purgazione della mora). Può interrompersi se il creditore rifiuta immotivatamente l’adempimento della prestazione. Si cancella se il creditore concede al debitore un termine ulteriore per adempiere. Viene sospesa quando il creditore ne tollera l’esistenza da lui stesso attivata.
Come funziona la costituzione in mora per sollecitare un pagamento
Con riguardo alla messa in mora in forma scritta si può procedere alla stessa solo quando il debitore tardi ad adempiere una prestazione già esigibile. L’azione può essere esercitata a prescindere dal motivo per cui il debitore non ha adempiuto nei termini previsti, che possono essere o meno riconducibili alla sua persona.
Non sono previste specifiche formalità per la lettera di messa in mora. È, tuttavia, necessario contenga l’espressa intenzione del creditore di recuperare il credito e dunque ottenere l’adempimento. In particolare la formula scritta utilizzata deve lasciar intendere che il pagamento dev’essere immediato e che il creditore non tollera ulteriori dilazioni.
Chi procede al sollecito è chiaramente il creditore, anche a mezzo di rappresentante e anche se incapace. Il debitore invece deve avere la capacità legale di agire. Altrimenti si deve proporre l’azione nei confronti del suo rappresentante legale.
Il debitore in mora e l’impossibilità sopravvenuta
Il debitore in ritardo nell’adempimento e costituito in mora deve sopportare il rischio che la prestazione che deve ancora adempiere divenga impossibile per effetto del ritardo. Più precisamente, l’impossibilità sopravvenuta di eseguire la prestazione può non dipendere da una causa a lui imputabile ma dipendere dal lasso di tempo in cui si sviluppa il ritardo. Se tale ritardo non si fosse verificato infatti, e la prestazione fosse stata adempiuta tempestivamente come doveva essere, l’adempimento della prestazione non sarebbe divenuto impossibile.
L’articolo 1221 del codice civile stabilisce la responsabilità del debitore anche in caso di impossibilità sopravvenuta. La norma recita infatti che “Il debitore che è in mora non è liberato per la sopravvenuta impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, se non prova che l’oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore”.
La costituzione in mora interrompe la prescrizione
Il creditore quando intima al debitore di adempiere la prestazione sta esercitando il suo diritto di ottenere l’adempimento. Tale diritto dunque viene sottratto al decorso della prescrizione, ovvero quella conseguenza giuridica che fa estinguere il diritto stesso se non lo si esercita per un certo periodo di tempo.
Si legge infatti all’articolo 2943, quarto comma, del codice civile, che “La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore…”.
È opinione comune nella giurisprudenza ritenere valida l’interruzione della prescrizione ad alcune condizioni:
- dev’essere resa per iscritto dal titolare del diritto contro cui la prescrizione agisce o da persona che opera nel suo interesse;
- il debitore dev’esserne messo al corrente mediante una forma non specifica ma chiara nell’esprimere che la prescrizione è interrotta.
In buona sostanza l’atto di interruzione della prescrizione richiede, secondo la giurisprudenza prevalente, gli stessi requisiti dell’atto di costituzione in mora.
Le caratteristiche della lettera per sollecitare un pagamento
La lettera per sollecitare un pagamento, per avere gli effetti della costituzione in mora, dev’essere redatta per iscritto, come abbiamo già anticipato, e spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnata a mano oppure mediante posta elettronica certificata. Questi sono i mezzi che conferiscono valore legale al documento.
Si passa ora brevemente a descriverne il contenuto. La lettera deve necessariamente indicare:
- i dati di riconoscimento (anagrafici) del creditore e del debitore;
- il luogo e il giorno in cui è stata scritta la lettera;
- l’indicazione chiara e semplice dell’oggetto (ad esempio sollecito pagamento fattura numero…del…) e la specificazione che si tratta di costituzione in mora;
- un breve riassunto dei fatti da cui scaturisce l’oggetto della lettera;
- il credito e il suo ammontare;
- un termine di adempimento entro cui il debitore deve procedere al pagamento e l’indicazione che una volta scaduto si procede giudizialmente;
- i riferimenti necessari ad individuare il documento da cui scaturisce il credito (ad esempio i dati della fattura).