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Consulenza Legale Italia » Commerciale » Fallimentare » Curatore fallimentare: nomina, compiti e responsabilità

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Curatore fallimentare: nomina, compiti e responsabilità

Avv. Filippo Giuseppe Tassitani Farfaglia consulenzalegaleitalia.it Curatore fallimentare: nomina, compiti e responsabilità
Curatore Fallimentare
Avv. Filippo Giuseppe Tassitani Farfaglia

Il curatore fallimentare – indice:

  • I compiti del curatore
  • Le responsabilità
  • La nomina
  • La revoca
  • Il compenso
  • Il reclamo contro i provvedimenti

Nominato dal tribunale, il curatore è il professionista – con qualità di pubblico ufficiale – cui è demandato l’esercizio provvisorio dell’impresa in una sua fase molto particolare e delicata.

Compiti del curatore fallimentare

Tra i numerosi compiti attribuiti al curatore fallimentare, spetteranno a lui quelli legati alla necessità di predisporre il piano di liquidazione, la formazione del progetto di stato passivo, le comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti sui beni del fallito.

Non solo: stando all’art. 33 l.f., è il curatore colui che dovrà presentare al giudice delegato, entro 60 giorni dalla dichiarazione di fallimento, una relazione particolareggiata in cui esporrà le cause e le circostanze dello stesso, la diligenza e la responsabilità del fallito o di altri soggetti nell’esercizio dell’impresa, e quanto può interessare a fini civili e penali.

Il curatore fallimentare ogni sei mesi dovrà redigere un rapporto di riepilogo delle attività compiute e allegare un conto provvisorio della gestione, permettendo così al comitato dei creditori di formulare osservazioni e controllare lo svolgimento dell’iter gestionale.

Spetterà infine al curatore l’inventario dei beni del fallito e l’apposizione dei sigilli sugli stessi beni.

La responsabilità del curatore

Il legislatore prevede che il curatore debba esercitare personalmente le funzioni del proprio ufficio, sebbene questo non implichi comunque che non possa delegare ad altri delle specifiche operazioni (ma solo dietro autorizzazioni da parte del giudice delegato).

Il curatore, pur rimanendo unico responsabile del proprio operato, potrà inoltre scegliere di farsi coadiuvare da tecnici e terzi retribuiti, per l’espletamento di alcune sue funzioni.

Peraltro, in relazione proprio alla possibilità di farsi coadiuvare da altri soggetti, come i tecnici (o lo stesso fallito), il legislatore prevede che il curatore necessiti dell’autorizzazione del comitato dei creditori solamente per gli atti di straordinaria amministrazione, quali possono essere – ad esempio – le riduzioni di crediti o le cancellazioni di ipoteche.

Nomina del curatore

La nomina del curatore avviene a cura del tribunale e, sulla base di quanto stabilito dall’art. 29 l.f.,

il curatore deve, entro i due giorni successivi alla partecipazione della sua nomina, far pervenire al giudice delegato la propria accettazione. Se il curatore non osserva questo obbligo, il tribunale, in camera di consiglio, provvede d’urgenza alla nomina di altro curatore.

Ad ogni modo, il curatore “precedente” ha modo di conservare il proprio ruolo anche dopo i due giorni, a patto che l’accettazione venga comunicata al giudice delegato prima che sia nominato il nuovo curatore.

È invece il precedente art. 28 l.f. a indicarci chi può svolgere le funzioni di curatore, tra gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e i ragionieri commercialisti, anche sotto forma di studi associati o società di professionisti e ferma restando, all’atto dell’accettazione dell’incarico, la designazione della persona fisica responsabile della procedura.

Possono altresì divenire curatori fallimentari anche i soggetti che hanno svolto funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo in società per azioni, purché abbiano dato prova di adeguate capacità imprenditoriali, e purché non sia intervenuta nei loro confronti una dichiarazione di fallimento.

Non possono invece divenire curatori coniuge, parenti e affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha contribuito a generare il dissesto dell’impresa entro i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, e ulteriormente chiunque si trovi in una condizione di conflitto di interessi con il fallimento.

Revoca del curatore

La revoca del curatore può avvenire in qualsiasi momento da parte del tribunale, su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori, nel caso in cui si ritenga che il curatore sia stato inadempiente nei doveri d’ufficio. Il decreto di revoca dovrà essere motivato, previa audizione del curatore stesso e del comitato dei creditori.

Una relativamente recente modifica alla legge fallimentare ha poi permesso anche ai creditori riuniti per l’esame del passivo di richiedere che il curatore venga sostituito, precisandone le ragioni.

Difficile sintetizzare quali potrebbero essere i motivi legati alla revoca del curatore. Possiamo tuttavia rammentare come i principali possano essere ricondotti alla sopravvenienza di una casa di incapacità, all’incompatibilità soggettiva (si pensi al curatore che è parente del fallito), all’inosservanza dei propri doveri o anche all’inadempienza rispetto ad altri doveri, che tuttavia viene valutata come sufficiente per poter revocare l’incarico.

Compenso del curatore

L’art. 39 l.f. stabilisce che il compenso del curatore, e le spese lui spettanti, possano essere liquidate su richiesta del curatore, e siano stabilite con decreto del tribunale sulla base della relazione del giudice delegato.

La liquidazione dei compensi avverrà dopo l’approvazione del rendiconto o dopo l’esecuzione del concordato. È comunque possibile che il tribunale possa accordare, sempre su richiesta del curatore, degli acconti sul compenso, per giustificati motivi.

Reclamo contro provvedimenti del curatore

Contro gli atti di amministrazione del curatore, sia il fallito che tutti i soggetti interessati possono proporre reclamo al giudice delegato per violazione di legge.

Il reclamo contro gli atti commissivi o omissivi del curatore deve essere proposto entro 8 giorni dalla conoscenza dell’atto o, in caso di omissione, dalla scadenza del termine indicato nella diffida a provvedere. Il giudice delegato, una volta sentite le parti, deciderà con decreto motivato. Nel caso in cui il reclamo accolto faccia riferimento a un comportamento omissivo del curatore, il curatore dovrà darne esecuzione.

Avv. Tassitani Farfaglia – diritto civile e commerciale

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