Gli accordi di ristrutturazione dei debiti – indice:
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, di cui all’art. 182 bis l.f., sono una delle strade che l’imprenditore può agire per poter risolvere la propria crisi in maniera negoziata. Una strada che viene spesso accomunata a quella del concordato preventivo, sebbene con tale istituto le differenze siano particolarmente profonde.
Cerchiamo dunque di capire che cosa si intenda, quali siano le differenze nella struttura rispetto al concordato preventivo, e quali siano le caratteristiche e i vantaggi di ricorrere a questo percorso di risoluzione delle difficoltà d’impresa.
Cos’è l’accordo di ristrutturazione dei debiti
L’accordo di ristrutturazione dei debiti è disciplinato dal ricco art. 182 bis l.f., che esamineremo nel corso dei prossimi giorni quando ci occuperemo dei vari punti fondamentali di tale istituto.
Può tuttavia fin d’ora essere utile citare il primo comma del suddetto articolo, che introduce e definisce l’accordo di ristrutturazione dei debiti in tal modo:
L’imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all’articolo 161, l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d) sulla veridicità dei dati aziendali e sull’attuabilità dell’accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei seguenti termini: a) entro centoventi giorni dall’omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data; b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell’omologazione. L’accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.
La definizione di accordi di ristrutturazione
Da quanto sopra è già possibile sottolineare come gli accordi di ristrutturazione dei debiti siano una procedura negoziale della risoluzione della crisi. Si tratta quindi di una “terza via” che, per alcuni studiosi, non è altro che una procedura “preconcorsuale” di gestione della crisi di impresa. Alla procedura può ricorrere l’imprenditore in stato di crisi per tentare il risanamento (appunto, la ristrutturazione) della propria esposizione debitoria.
Si tratta sostanzialmente di un istituto sui generis, di natura sostanzialmente privatistica, che poggia uno dei suoi grandi tratti caratteristici sull’omologa, che fa assumere all’accordo un parziale contenuto giudiziale. Peraltro, senza anticipare riflessioni cui giungeremo nei prossimi giorni nel miglior approfondimento di questo istituto, può sicuramente essere utile affermare come non è affatto scontato che l’accordo di ristrutturazione debba essere assunto con un orientamento di continuità aziendale (cioè, con l’obiettivo di recuperare l’attività di impresa), visto e considerato che il risanamento dei debiti può essere utile anche per intenti liquidatori o misti (cioè, con finalità tra recupero dell’impresa e dismissione dei beni non strategici).
La domanda di accesso alla procedura
L’accesso alla procedura negoziale dell’accordo di ristrutturazione dei debiti può essere intrapresa percorrendo due strade:
- ricorrendo al tribunale depositando direttamente la documentazione necessaria all’istanza di ammissione che viene fatta contestualmente;
- chiedendo al giudice di fissare un termine entro il quale fare la domanda e presentare i relativi documenti.
Per semplicità, si suddividono in due paragrafi le due diverse ipotesi.
La domanda diretta
Il decreto legislativo numero 14 del 2019 pone in capo al debitore l’obbligo di depositare presso il tribunale alcuni documenti. Questi sono necessari per poter procedere all’istanza di ammissione alla procedura negoziata di ristrutturazione dei debiti. L’indicazione specifica dei documenti necessari è contenuta all’articolo 39 del suddetto decreto che, per semplicità, si riportano di seguito:
- le scritture contabili e fiscali obbligatorie;
- le dichiarazioni dei redditi e i bilanci di esercizio degli ultimi tre esercizi o anni, ovvero, se la l’attività d’impresa ha avuto una minor durata, quelli relativi all’intera vita dell’impresa;
- una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, anche in formato digitale;
- uno stato particolareggiato ed estimativo delle attività del debitore;
- l’elenco nominativo dei creditori e l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
- l’elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l’indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto;
- un’idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
- una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nei cinque anni precedenti.
La documentazione suddetta dev’essere depositata contestualmente alla domanda di ammissione alla procedura.
La fissazione di un termine
Il terzo comma dell’articolo 39, invece, disciplina la diversa ipotesi in cui il debitore si rivolge al tribunale per chiedere al giudice che fissi un termine entro il quale dover consegnare tale documentazione, ovvero un termine entro il quale effettuare la domanda di ammissione alla procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti. In questo caso, unitamente alla domanda di fissazione del termine, il debitore deve consegnare:
- i bilanci d’esercizio relativi agli ultimi tre esercizi o, se l’attività non è soggetta all’obbligo della redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi dello stesso periodo;
- l’elenco nominativo dei creditori con indicazione dei relativi crediti e delle cause di prelazione.
La restante documentazione sopra elencata dev’essere consegnata unitamente alla domanda di ammissione alla procedura entro il termine fissato dal giudice che, di solito, è compreso tra i trenta e i sessanta giorni.
Differenze tra accordi di ristrutturazione e concordato preventivo
Più volte rivisti dal legislatore, gli accordi di ristrutturazione costituiscono una già nota opportunità di cui l’imprenditore può disporre per poter risolvere la propria crisi. La disciplina è stata estesa a tutti gli imprenditori (anche agricoli) in seguito al d.l. 6 luglio 2011, n. 98, e si differenzia rispetto a quella del concordato preventivo almeno sotto due profondi aspetti che di seguito andiamo brevemente a riassumere.
In primo luogo, come in tutti i casi di composizione stragiudiziale, non viene richiesto il principio della par condicio, che invece viene richiesta nel concordato preventivo, dove l’unica deroga a tale linea guida è rappresentata dalla possibilità di suddividere i creditori in classi, fermo però restando il trattamento paritario nell’ambito di ciascuna classe.
Ovviamente, come avviene nelle composizioni stragiudiziali, l’accordo di regola non potrà che prevedere un trattamento paritario dei creditori riconducibili – ma non formalmente suddivisi – a diverse classi: si pensi alla classe delle banche che sono chirografarie poiché non hanno garanzie reali sui propri crediti, o ancora ai fornitori commerciali, ai piccoli creditori, e così via.
La maggioranza necessaria
Tuttavia, nella considerazione che l’accordo deve essere sempre raggiunto con la maggioranza, ma non a maggioranza, esso risulterà vincolante solo per i creditori che vi aderiscono, e in ossequio del principio della libera disponibilità dei diritti individuali, la prescritta maggioranza di almeno il 60% dei crediti può essere raggiunta mediante l’adesione di creditori sia di natura chirografaria, sia aventi prelazione. E può, peraltro, essere raggiunta anche a condizioni differenziate per i creditori aventi la stessa posizione giuridica e interessi economici omogenei.
In secondo luogo, considerato che l’accordo deve essere raggiunto con la maggioranza qualificata del 60%, ma non a maggioranza, i creditori che non aderiscono all’accordo devono poter essere soddisfatti integralmente, e non è richiesta alcuna votazione.
Chiarita la definizione di accordi di ristrutturazione dei debiti e le principali diversità che contribuiscono a differenziare l’istituto dell’accordo di ristrutturazione dei debiti da quello più noto del concordato preventivo, non possiamo che rimandare ai futuri approfondimenti per gli altri punti fondamentali di questo istituto che, per molti imprenditori, potrebbe realmente rappresentare una prioritaria via di risoluzione delle proprie criticità.