hello@consulenzalegaleitalia.it | +39 06 5656 9472
  • LO STUDIO
    • L’avvocato a Roma
    • L’avvocato a Milano
    • L’avvocato a Padova
  • ATTIVITÀ
    • Avvocato d’impresa
    • Diritto civile d’impresa
    • Diritto bancario
  • CONSULENZA LEGALE
    • Consulenza Legale Online
    • Costi della consulenza legale
Consulenza Legale Italia
  • GUIDE LEGALI
    • Commerciale
    • Fallimento
    • Impresa
    • Lavoro
    • P. I.
    • Societario
  • DEFINIZIONI
    • Imprenditore commerciale
    • Impresa coniugale
    • Impresa familiare
    • Società per azioni
    • Società in accomandita per azioni
    • Società a responsabilità limitata
    • Società semplice
    • Società in nome collettivo
    • Società in accomandita semplice
    • Brevetto
    • Concordato preventivo
    • Concordato in continuità
    • Fallimento
    • Azione revocatoria fallimentare
    • Finanziamenti dei soci
    • Marchio
    • Patto leonino
    • Versamenti fuori capitale
  • CONTATTI

Home » Commerciale » Fallimento » Accordi di ristrutturazione dei debiti: omologazione e controllo giudiziario

  • LO STUDIO
    • L’avvocato a Roma
    • L’avvocato a Milano
    • L’avvocato a Padova
  • ATTIVITÀ
    • Avvocato d’impresa
    • Diritto civile d’impresa
    • Diritto bancario
  • CONSULENZA LEGALE
    • Consulenza Legale Online
    • Costi della consulenza legale
  • GUIDE LEGALI
    • Commerciale
    • Fallimento
    • Impresa
    • Lavoro
    • P. I.
    • Societario
  • DEFINIZIONI
    • Imprenditore commerciale
    • Impresa coniugale
    • Impresa familiare
    • Società per azioni
    • Società in accomandita per azioni
    • Società a responsabilità limitata
    • Società semplice
    • Società in nome collettivo
    • Società in accomandita semplice
    • Brevetto
    • Concordato preventivo
    • Concordato in continuità
    • Fallimento
    • Azione revocatoria fallimentare
    • Finanziamenti dei soci
    • Marchio
    • Patto leonino
    • Versamenti fuori capitale
  • CONTATTI

Accordi di ristrutturazione dei debiti: omologazione e controllo giudiziario

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it Accordi di ristrutturazione dei debiti: omologazione e controllo giudiziario
Accordi di ristrutturazione dei debiti
Avv. Beatrice Bellato

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti – indice:

  • L’omologazione
  • Accordi di ristrutturazione e concordato
  • Conservazione degli effetti protettivi

Negli ultimi giorni ci siamo occupati a più riprese degli accordi di ristrutturazione dei debiti. Abbiamo avuto cura di comprendere quali siano le loro caratteristiche, le differenze rispetto al concordato preventivo e le forme di tutela che vengono riconosciute in capo al patrimonio della società contro azioni di varia natura da parte dei creditori.

Giunge ora il momento di integrare tali conoscenze con una delle caratteristiche – chiave degli accordi. Questa è rappresentata dall’omologazione dell’accordo tra debitore e creditori, e il controllo giudiziario più ampiamente esercitato nella risoluzione concordata della crisi.

L’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti

Con un piccolo salto indietro nel tempo, ricordiamo come la disciplina di cui all’art. 182 bis l.f. prima del d.l. 83/2012, fosse sostanzialmente in grado di prevedere che nell’ipotesi di mancato rispetto dell’accordo, il debitore era ricondotto in una probabile condizione di fallimento.

Oggi, invece, gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono una parte del più ampio panorama di modalità di risoluzione della crisi per via negoziale, che può dunque essere sia quella dell’accordo con la maggioranza vincolante per la minoranza dissenziente dei creditori, o quella dell’accordo con la maggioranza con soddisfacimento integrale della minoranza che non aderisce all’accordo.

Dunque, il debitore può limitarsi a presentare una domanda di concordato, riservandosi – entro il termine stabilito dal giudice – di formulare una proposta di concordato, presentando un piano e una documentazione apposita, ma con facoltà di poter presentare nello stesso termine una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti.

Le due strade, separate, produrranno effetti differenti. Nel caso di domanda di concordato, il deposito nel registro delle imprese di quest’ultima permette l’avvio degli effetti protettivi che sono previsti dall’art. 168 l.f., ovvero il divieto di azioni esecutive e cautelari e l’inefficacia di ipoteche giudiziali che siano state iscritte nei 90 giorni anteriori. Sussiste inoltre il divieto per il debitore di porre in essere atti di straordinaria amministrazione che non siano autorizzati.

Con la revisione della disciplina del 2012, gli effetti di cui sopra si mantengono nel caso in cui il debitore, invece di presentare una proposta di concordato, deposita una domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.

Il passaggio tra accordi di ristrutturazione e concordato (e viceversa)

Ma che cosa significa quanto sopra? In breve, il sistema di protezione che il legislatore ha previsto nei confronti del patrimonio del debitore prima del deposito dell’accoro di ristrutturazione dei debiti, di cui abbiamo parlato qualche giorno a, subordinato a un provvedimento di omologa del tribunale, può non essere più necessario.

È infatti sufficiente il deposito nel registro delle imprese di una domanda di concordato: un comportamento che determina l’automatica produzione degli effetti protettivi previsti dall’art. 168 l.f., oltre che il divieto di compimento di atti di straordinaria amministrazione non autorizzati.

Ora, si tenga conto che il passaggio da una all’altra forma può avvenire anche in senso contrario. Quando infatti il debitore avvia  l’iter per l’accordo di ristrutturazione dei debiti, domandando al tribunale un provvedimento di divieto per i creditori di azioni esecutive e cautelari, dopo la concessione dell’inibitoria e dopo la fissazione di un termine per il deposito dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, può in alternativa – entro tale termine – depositare una domanda di concordato con conservazione degli effetti di protezione che erano stati generati dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza al tribunale (qualora fosse stata accolta) di divieto per i creditori di porre in essere azioni esecutive e cautelari, e di acquisto di diritti di prelazione.

Conservazione degli effetti protettivi

Da quanto sopra ne deriva pertanto che qualunque sia la scelta iniziale del debitore (ovvero, concordato preventivo o accordo di ristrutturazione dei debiti), questi potrà sempre conservare i già rammentati effetti di protezione prodotti dalla via scelta. Ciò è possibile anche quando durante il percorso il debitore sceglie poi di seguire la via alternativa.

In altre parole, pur nella diversità degli effetti protettivi che sono ricollegati alla domanda di concordato (che operano automaticamente con la pubblicazione del ricorso per concordato nel registro delle imprese), rispettivamente alla proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti (che opera invece in seguito a un provvedimento giudiziale), la conservazione degli effetti nelle ipotesi di passaggio da una all’altra via, nei termini permessi dal giudice, evidenzia la sostanziale unitarietà dei differenti sistemi di regolazione concordata della crisi, che non sono più visti – come invece era accentuato nella disciplina previgente – come due forme alternative non “comunicanti”.

Avv. Bellato – diritto civile e commerciale

Quanto utile è stato questo articolo?

Esprimi il tuo voto

Voto medio 4.8 / 5. Conteggio voti 13

Nessuna valutazione ad ora: valuta per primo

CONTATTA LO STUDIO LEGALE

    * TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

    Contattando lo studio si presta il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196 del 2003 e del Regolamento UE 679 del 2016.

    Avv. Robeto Tomassoni – tel: 06 56 56 74 63

    Diritto Fallimentare

    • reati fallimentari
      Revoca fallimento: lo può fare anche la Corte di Cassazione
    • Accordi di ristrutturazione dei debiti
      Accordi di ristrutturazione dei debiti: omologazione e controllo giudiziario
    • Accordi ristrutturazione dei debiti
      La protezione offerta all’imprenditore dagli accordi di ristrutturazione dei debiti
    • accordi-ristrutturazione-debiti
      Gli accordi di ristrutturazione dei debiti
    • concordato-preventivo
      Concordato preventivo: una guida rapida
    • Concordato con continuità aziendale
      Concordato con continuità aziendale
    • Imprenditore agricolo
      L’imprenditore agricolo può fallire?
    • Concordato preventivo
      La proposta e il piano di concordato preventivo
    • Concordato preventivo
      Concordato preventivo e stato di crisi
    • Comitato dei creditori
      Assemblea dei creditori e comitato dei creditori nel fallimento
    • Impugnazione fallimento
      Come si impugna la sentenza di fallimento
    • Fallimento
      Sentenza di fallimento e competenza della dichiarazione
    • Apertura del fallimento
      Come si apre la procedura concorsuale del fallimento
    • Chi può chiedere il fallimento
      Chi può chiedere il fallimento?
    • Insolvenza
      Lo stato di insolvenza nel fallimento
    • Revocatoria fallimentare
      Azione revocatoria fallimentare: una guida rapida
    • Curatore Fallimentare
      Curatore fallimentare: nomina, compiti e responsabilità
    • Fallimento
      Il fallimento: che cos’è e quali sono le conseguenze
    • Crisi d'impresa
      Riforma della disciplina della crisi di impresa: ecco che cosa cambia
    • Chi Siamo
    • Consulenza Legale Online
    • Marketing per Studi Legali e Avvocati
    • Focus On
    • Contatti
    hello@consulenzalegaleitalia.it|+39 06 5656 9472