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Home » Civile » Singoli Contratti » Il contratto di assicurazione: caratteristiche e disciplina

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Il contratto di assicurazione: caratteristiche e disciplina

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it Il contratto di assicurazione: caratteristiche e disciplina
assicurazione
Avv. Beatrice Bellato

Il contratto di assicurazione – indice:

  • Le caratteristiche
  • Gli elementi
  • Obblighi assicurato
  • Obblighi assicuratore
  • L’estinzione
  • La prescrizione
  • Assicurazione cumulativa
  • Coassicurazione
  • Riassicurazione

L’assicurazione è il contratto con il quale l’assicuratore, dietro pagamento di un corrispettivo (premio) si obbliga a rivalere l’assicurato – entro i limiti convenuti – del danno ad esso prodotto da un sinistro, o a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

Tale definizione, contenuta nell’art. 1882 c.c., apre evidentemente importanti margini di approfondimento. Cerchiamo dunque di comprendere che cos’è e come funziona il contratto di assicurazione, e quali siano gli elementi e i principali aspetti di disciplina contrattuale.

Indice:

  • 1 Caratteristiche del contratto di assicurazione
  • 2 Gli elementi del contratto di assicurazione
  • 3 Obblighi dell’assicurato
  • 4 Obblighi dell’assicuratore
  • 5 Estinzione del contratto di assicurazione
  • 6 Prescrizione dell’assicurazione
  • 7 Assicurazione cumulativa
  • 8 Coassicurazione
  • 9 Riassicurazione

Caratteristiche del contratto di assicurazione

Definito il contratto di assicurazione, giova segnalare come questo sia un contratto tipico a forma libera (ma l’art. 1888 c.c. ne prevede comunque la forma scritta ai fini probatori), consensuale, a effetti obbligatori, di durata, bilaterale o plurilaterale, a titolo oneroso, a prestazioni corrispettive, aleatorio.

In merito a quest’ultima caratteristica, l’aleatorietà è riferibile al fatto che la realizzazione delle prestazioni non dipende dalla volontà delle parti, ma da eventi imprevedibili che non sono controllabili. In altri termini, la prestazione assicurativa non è sempre presente, ma è solo eventuale, poiché condizionata dal verificarsi del sinistro, in mancanza del quale non trova alcuna ragione d’essere.

Per quanto concerne il soggetto assicuratore, l’art. 1883 stabilisce che l’impresa di assicurazione deve essere esercitata da un istituto di diritto pubblico o da una società per azioni, pertanto soggetta alle norme di cui al Codice delle assicurazioni private.

Gli elementi del contratto di assicurazione

Il contratto di assicurazione è contraddistinto dalla presenza di alcuni elementi necessari, quali:

  • rischio: è l’elemento determinante, riconducibile all’astratta possibilità che si verifichi un evento dannoso lesivo dell’interesse di una parte. Il rischio, per poter rappresentare elemento del contratto assicurativo, deve essere possibile ma incerto. Lo stato di incertezza deve sussistere al momento dell’adesione della polizza, poiché la sua mancanza ab origine determina la nullità del contratto di assicurazione per assenza di causa, mentre la sua sopravvenuta cessazione deriva lo scioglimento del rapporto sempre per mancanza di una giustificazione causale;
  • interesse: stando all’art. 1904 c.c., il contratto di assicurazione contro i danni è nullo se al momento in cui l’assicurazione ha inizio non esiste un interesse dell’assicurato al risarcimento del danno. In tal senso, l’interesse è dunque rinvenibile nell’effettiva titolarità del rischio in capo all’assicurato, con la sua esposizione ai danni causati dall’eventuale sinistro che andrà valutato volta per volta in base alle caratteristiche del contratto e del rischio.

Obblighi dell’assicurato

Le prestazioni che sono dovute dall’assicurato si realizzano nell’obbligo di pagare il premio e nell’impegnarsi ad assolvere determinati oneri previsti in sede contrattuale.

Sintetizzando la disciplina relativa, per quanto concerne il pagamento del premio, la legge prevede che questo debba essere versato anticipatamente e, se periodico, all’inizio di ogni periodo assicurativo.

Nell’ipotesi di inadempimento, le conseguenze sono diverse a seconda dell’appartenenza del contratto a uno dei due rami assicurativi.  Nel caso di assicurazione danni la protezione viene sospesa fino al pagamento della rata, rimanendo l’assicurato esonerato dalla sua prestazione se il sinistro si verifica nel periodo di inadempimento. È però previsto, per i pagamenti successivi al primo, un periodo di tolleranza di 15 giorni, solo decorso il quale la prestazione assicurativa si intende sospesa.

Nel caso di assicurazioni ramo vita l’assicuratore potrà agire per poter recuperare il pagamento del premio unico o primo entro sei mesi dalla scadenza, mentre nel caso di inadempimento dei premi successivi il contratto si risolve di diritto.

Per quanto invece riguarda gli altri oneri in capo all’assicurato, rammentiamo brevemente quello dell’avviso, ovvero della denuncia di ogni fatto legato al sinistro entro 3 giorni dal suo verificarsi, e ancora l’onere di salvataggio, ovvero il porre in essere quelle condotte diligenti per poter evitare il sinistro o ridurne le conseguenze.

L’assicurato ha altresì l’onere, nel momento della stipula del contratto di assicurazione, di descrivere il rischio per il quale intende assicurarsi senza omissioni intenzionali e non intenzionali.

Obblighi dell’assicuratore

Per quanto attiene gli obblighi dell’assicuratore, ricadono su di lui quelli di trasparenza, di informazione precontrattuale e di redazione esauriente di testi contrattuali sanciti dalle leggi.

L’obbligo  più noto è tuttavia quello di corrispondere l’indennizzo al verificarsi del sinistro, con il relativo credito che diventerà esigibile da parte dell’assicurato al termine dell’istruttoria per l’accertamento e per la liquidazione del danno, trasmissibile per causa di morte per atto tra vivi con cessione del contratto o trasferimento della polizza se all’ordine o al portatore.

Estinzione del contratto di assicurazione

Il legislatore afferma che il contratto di assicurazione si estingue alla decorrenza del termine finale, se previsto, o fino a quando dura l’esposizione al rischio e sia stata predeterminata in modo correlato una certa durata.

In ogni caso, nelle assicurazioni “in abbonamento” le parti possono recedere in ogni momento, così come nei contratti di durata pluriennale, in cui l’assicurato può recedere di anno in anno con un preavviso di 60 giorni.

Prescrizione dell’assicurazione

Stando a quanto sancito dall’art. 2934, il mancato esercizio di un diritto entro un determinato periodo di tempo comporta la prescrizione di quel diritto per il suo titolare, che non potrà avanzare più nessuna pretesa per poterlo rivendicare. Il che, in ambito assicurativo, prevede (art. 2952) che il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze, con gli altri diritti che derivano dal contratto di assicurazione che invece si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, dal giorno del sinistro per le assicurazioni danni e dal giorno in cui il terzo ha domandato il risarcimento all’assicurato nell’assicurazione della responsabilità civile.

Si noti che l’intervento del D.L. n. 179/2012, poi convertito in L. n. 221/2012, ha esteso il termine di prescrizione da 2 anni a 10 anni al fine di garantire un recupero più agevole di quanto derivante da polizze vita scadute e dimenticate, prima che i premi non riscossi affluiscano al Fondo Depositi dormienti, istituito presso il Ministero dell’economia e delle Finanze.

Assicurazione cumulativa

Sulla base dell’art. 1910, quando un interesse viene assicurato presso più compagnie contro lo stesso rischio e per lo stesso periodo, potendo così il contraente fruire di un risarcimento superiore al danno subito con la somma degli indennizzi, deve essere dato avviso ad ogni assicuratore dei contratti assicurativi stipulati (assicurazione cumulativa). L’omissione di tale comunicazione determina la perdita del diritto all’indennizzo.

Coassicurazione

Per coassicurazione si intende invece quando la stessa assicurazione o l’assicurazione di rischi relativi alle stesse cose viene ripartita per quote determinate tra più assicuratori. La differenza con l’assicurazione cumulativa è presto individuabile nel fatto che in questo caso esiste un comune accordo tra gli assicuratori, che possono anche scegliere di sottoscrivere un unico contratto plurilaterale con lo stesso contraente.

Riassicurazione

Diverso ancora è il concetto di riassicurazione, che è il contratto con il quale un’impresa assicuratrice, dinanzi al pagamento di un premio, trasferisce ad altra impresa il rischio che ha assunto nei confronti dei suoi assicurati, secondo un meccanismo che si svolge solo tra assicuratori (e non tra assicuratori e assicurato, come nel caso della coassicurazione), permettendo al riassicurato di poter avere un portafoglio clienti pur senza avere necessità di organizzare una rete di agenti.

Avv. Bellato – diritto civile e contrattuale

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