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	<title>Novità giurisprudenziali e legislative - Pronunce e sentenze</title>
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	<lastBuildDate>Fri, 21 Aug 2026 12:33:48 +0000</lastBuildDate>
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	<title>Novità giurisprudenziali e legislative - Pronunce e sentenze</title>
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		<title>TFR, la liquidazione si può pignorare</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/tfr-pignoramento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 10:28:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=7156</guid>

					<description><![CDATA[<p>In tema di TFR, la Cassazione ha chiarito che le quote di accantonamento del trattamento possono essere pignorate dal creditore.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/tfr-pignoramento/">TFR, la liquidazione si può pignorare</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Il pignoramento del TFR &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#potenzialita"><strong>La potenzialità satisfattiva</strong></a></li>
<li><a href="#possibile"><strong>Perché è possibile</strong></a></li>
<li><a href="#pubblici"><strong>Dipendenti pubblici o privati</strong></a></li>
<li><a href="#limiti"><strong>I limiti</strong></a></li>
<li><a href="#soglie-fiscali"><strong>Le soglie ridotte per i debiti fiscali</strong></a></li>
<li><a href="#conto-corrente"><strong>La tutela quando il TFR arriva sul conto</strong></a></li>
<li><a href="#padova"><strong>Assistenza legale a Padova e in tutta Italia</strong></a></li>
<li><a href="#faq"><strong>Domande frequenti</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La Cassazione, con ordinanza n. 19708/2018 della sesta sezione civile, ha chiarito che il <strong>TFR – trattamento di fine rapporto – può essere pignorato</strong>, poiché costituisce un credito certo e liquido che il lavoratore matura in virtù della costanza del rapporto di lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato dunque che può essere utile per poter <strong>soddisfare le pretese del creditore in data futura</strong>, le somme accantonate saranno pignorabili ed esigibili al momento della cessazione del rapporto di lavoro. I limiti entro cui questo può avvenire, tuttavia, non si esauriscono nella semplice regola del quinto: a seconda del tipo di creditore e delle modalità di accredito delle somme, si applicano soglie diverse, alcune delle quali rafforzate negli ultimi anni proprio a tutela del lavoratore.</p>
<div style="background-color:#FFEB3B; border-radius:8px; padding:20px 25px; margin:25px 0; text-align:center;">
<p style="margin:0 0 10px 0; font-size:17px;"><strong>Ti hanno notificato un pignoramento del TFR o dello stipendio?</strong></p>
<p style="margin:0 0 15px 0;">Verifichiamo se i limiti di legge sono stati rispettati e come tutelare il tuo minimo vitale. Studio a Padova, assistenza in tutta Italia.</p>
<p style="margin:0;"><a href="#contatti" style="background-color:#000000; color:#FFEB3B; text-decoration:none; padding:12px 28px; border-radius:5px; font-weight:bold; display:inline-block;">Richiedi una consulenza</a></p>
</div>
<h2 id="potenzialita" style="text-align: justify;">Quote TFR dotate di potenzialità satisfattiva futura</h2>
<p style="text-align: justify;">Con una simile pronuncia i giudici della Suprema Corte hanno cassato la decisione dei giudici territoriali, che avevano invece dichiarato l&#8217;inefficacia del <strong>pignoramento dell&#8217;indennità di fine servizio a una dipendente ministeriale ancora in servizio</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolar modo, i giudici della Corte d&#8217;Appello considerarono come non assoggettabili a pignoramento le somme non ancora esigibili. La creditrice aveva invece proposto ricorso in Cassazione contro una simile decisione, trovando accoglimento della tesi da parte degli Ermellini. Ma perché?</p>
<p style="text-align: justify;">Stando alle motivazioni della sentenza, i giudici della Suprema Corte rammentano come le quote accantonate del <strong>trattamento di fine rapporto lavoro</strong> siano dotate di una potenzialità satisfattiva futura, e corrispondano a un diritto certo e liquido, di cui la cessazione del rapporto di lavoro determina solamente l&#8217;esigibilità.</p>
<h2 id="possibile">Ecco perché è possibile pignorare il TFR</h2>
<p style="text-align: justify;">Da quanto sopra ne deriva pertanto che le <strong>quote TFR sono effettivamente pignorabili</strong>, e non potranno che essere incluse nella dichiarazione che viene resa dal terzo ai sensi dell&#8217;art. 547 c.p.c., ovvero quella &#8220;dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata&#8221; con la quale &#8220;il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo quanto afferma la Corte, questo principio deve essere mantenuto anche a seguito della modifica della disciplina del TFR, che per le aziende che non hanno meno di 50 dipendenti prevede il versamento degli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto in un apposito Fondo di Tesoreria dello Stato costituito presso INPS.</p>
<p style="text-align: justify;">Al di là della sua &#8220;tecnica&#8221; <strong>forma di accantonamento</strong>, infatti, il trattamento di fine rapporto lavoro costituisce un vero e proprio credito che il lavoratore è in grado di maturare in costanza di rapporto di lavoro, con esigibilità posticipata, e subordinata al momento della cessazione del rapporto di lavoro stesso.</p>
<h2 id="pubblici" style="text-align: justify;">TFR dipendenti pubblici o privati è pignorabile</h2>
<p style="text-align: justify;">Traendo le ultime considerazioni da quanto sopra, emerge dunque come i <strong>presupposti per l&#8217;assoggettabilità di un credito a pignoramento</strong> siano solamente la certezza del credito e la sua liquidità o liquidabilità, ma non la sua esigibilità. Ne deriva dunque che niente impedisce di procedere con la pignorabilità del trattamento di fine rapporto, fermo restando che l&#8217;ordinanza di assegnazione non potrà essere eseguita prima che maturino le condizioni per il pagamento.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, il terzo pignorato, giudizialmente ceduto al creditore procedente, potrà opporre le eccezioni che poteva opporre al creditore originario, inclusa anche la non esigibilità delle somme.</p>
<p style="text-align: justify;">Chiarito ciò, i giudici della Suprema Corte rammentano come</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">anche dopo la riforma del settore disposta con il decreto legislativo n. 252 del 2005, le quote accantonate del trattamento di fine rapporto, tanto che siano trattenute presso l&#8217;azienda, quanto che siano versate al Fondo di Tesoreria dello Stato presso l&#8217;I.N.P.S. ovvero conferite in un fondo di previdenza complementare, sono intrinsecamente dotate di potenzialità satisfattiva futura e corrispondono ad un diritto certo e liquido del lavoratore, di cui la cessazione del rapporto di lavoro determina solo l&#8217;esigibilità, con la conseguenza che le stesse sono pignorabili e devono essere incluse nella dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell&#8217;art. 547 cod. proc. civ.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Per quanto concerne in particolar modo i lavoratori dipendenti del settore privato</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">la questione non si pone in termini diversi per i dipendenti pubblici. Infatti, soggiunge la Corte, &#8220;tale principio, valevole per i lavoratori subordinati del settore privato, si estende anche ai dipendenti pubblici, stante la totale equiparazione del regime di pignorabilità e sequestrabilità del trattamento di fine rapporto o di fine servizio susseguente alle sentenze della Corte costituzionale n. 99 del 1993 e n. 225 del 1997&#8221;.</p>
</blockquote>
<h2 id="limiti">I limiti generali del pignoramento</h2>
<p style="text-align: justify;">I limiti del pignoramento del Trattamento di Fine Rapporto sono individuati dall&#8217;articolo 545 del codice di procedura civile.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto attiene ai <strong>crediti di natura alimentare il limite è rappresentato da quanto autorizzato dal Presidente del Tribunale</strong> o dal giudice da questi delegato.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto attiene ai <strong>crediti di altra natura (tra cui, in via generale, anche i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni) il limite è rappresentato dalla misura del quinto</strong> dell&#8217;importo netto.</p>
<p style="text-align: justify;">Ove sussista un <strong>concorso delle cause sopra menzionate, il limite è della metà</strong> delle somme corrispondenti al Trattamento di Fine Rapporto.</p>
<div style="background-color:#FFEB3B; border-radius:8px; padding:20px 25px; margin:25px 0; text-align:center;">
<p style="margin:0 0 10px 0; font-size:17px;"><strong>Hai un debito con l&#8217;Agenzia delle Entrate-Riscossione?</strong></p>
<p style="margin:0 0 15px 0;">Per i debiti fiscali le soglie di pignorabilità sono spesso più basse del quinto ordinario. Verifichiamo se il pignoramento che hai ricevuto è corretto. Studio a Padova, assistenza in tutta Italia.</p>
<p style="margin:0;"><a href="#contatti" style="background-color:#000000; color:#FFEB3B; text-decoration:none; padding:12px 28px; border-radius:5px; font-weight:bold; display:inline-block;">Parla con un avvocato</a></p>
</div>
<h2 id="soglie-fiscali" style="text-align: justify;">Le soglie ridotte per i debiti fiscali (Agenzia delle Entrate-Riscossione)</h2>
<p style="text-align: justify;">Quando il pignoramento di stipendio o TFR è eseguito direttamente dall&#8217;<strong>Agenzia delle Entrate-Riscossione</strong> per debiti tributari, ai sensi dell&#8217;articolo 72-ter del d.P.R. 602/1973 (introdotto dal d.l. 83/2015) non si applica automaticamente la misura ordinaria del quinto, ma un sistema <strong>progressivo</strong> e più favorevole al debitore, calibrato sull&#8217;importo netto percepito:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>un decimo (10%)</strong> per importi netti fino a 2.500 euro mensili;</li>
<li><strong>un settimo (circa 14,3%)</strong> per importi netti tra 2.500 e 5.000 euro mensili;</li>
<li><strong>un quinto (20%)</strong> per importi netti superiori a 5.000 euro mensili, come nella regola ordinaria.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Questa distinzione, spesso trascurata, è importante perché riguarda proprio i creditori più frequenti nella pratica (cartelle esattoriali, debiti previdenziali e fiscali) e può ridurre sensibilmente, rispetto al quinto ordinario, la quota effettivamente pignorabile per chi percepisce importi medio-bassi.</p>
<h2 id="conto-corrente" style="text-align: justify;">La tutela quando il TFR arriva sul conto corrente</h2>
<p style="text-align: justify;">Un ulteriore livello di protezione, spesso ignorato anche dagli operatori, riguarda il momento in cui il TFR viene effettivamente accreditato sul conto corrente o postale del lavoratore. L&#8217;articolo 545 c.p.c. (nella formulazione risultante dalle modifiche apportate nel tempo, da ultimo anche dal d.l. 2 marzo 2024 relativo alla riscossione) prevede che le somme accreditate a titolo di stipendio, salario, TFR o pensione siano <strong>impignorabili fino al triplo dell&#8217;assegno sociale</strong> quando l&#8217;accredito avviene in data anteriore alla notifica del pignoramento. Se invece l&#8217;accredito avviene alla data del pignoramento o successivamente, si applicano i limiti ordinari (quinto, o le soglie ridotte viste sopra per i debiti fiscali).</p>
<p style="text-align: justify;">In pratica, chi riceve il TFR sul proprio conto prima che gli venga notificato un pignoramento conserva una protezione aggiuntiva su una somma corrispondente al triplo dell&#8217;assegno sociale, importo che viene aggiornato periodicamente. Si tratta di una tutela pensata per garantire al lavoratore un <strong>minimo vitale</strong>, in linea con i principi costituzionali richiamati anche dalla giurisprudenza in materia.</p>
<h2 id="padova" style="text-align: justify;">Assistenza legale a Padova e in tutta Italia</h2>
<p style="text-align: justify;">Il nostro studio legale, con sede a <strong>Padova</strong>, assiste sia lavoratori che hanno subito il pignoramento del TFR o dello stipendio, verificando il rispetto dei limiti di legge e delle soglie ridotte previste per i debiti fiscali, sia creditori che intendono agire per il recupero del proprio credito tramite pignoramento presso terzi. Ci occupiamo della verifica delle dichiarazioni rese dal datore di lavoro ai sensi dell&#8217;art. 547 c.p.c. e della gestione dei rapporti con l&#8217;Agenzia delle Entrate-Riscossione.</p>
<p style="text-align: justify;">Pur avendo sede a Padova, lo studio assiste clienti in <strong>tutta Italia</strong>, tramite consulenze in videochiamata e assistenza a distanza nei rapporti con datori di lavoro, INPS e agenti della riscossione, ovunque si trovi il rapporto di lavoro interessato.</p>
<div style="background-color:#FFEB3B; border-radius:8px; padding:20px 25px; margin:25px 0; text-align:center;">
<p style="margin:0 0 10px 0; font-size:17px;"><strong>Studio legale a Padova, al tuo fianco in tutta Italia</strong></p>
<p style="margin:0 0 15px 0;">Verifichiamo se il pignoramento del tuo TFR rispetta tutti i limiti di legge, comprese le tutele più recenti.</p>
<p style="margin:0;"><a href="#contatti" style="background-color:#000000; color:#FFEB3B; text-decoration:none; padding:12px 28px; border-radius:5px; font-weight:bold; display:inline-block;">Contattaci ora</a></p>
</div>
<h2 id="faq" style="text-align: justify;">Domande frequenti sul pignoramento del TFR</h2>
<h3 style="text-align: justify;">Il TFR può essere pignorato anche se non è ancora stato liquidato?</h3>
<p style="text-align: justify;">Sì. Secondo la Cassazione, ciò che rileva per la pignorabilità è la certezza e la liquidità (o liquidabilità) del credito, non la sua esigibilità: le quote accantonate di TFR sono quindi pignorabili anche prima della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che l&#8217;assegnazione potrà essere eseguita solo quando il TFR diventerà effettivamente esigibile.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Qual è il limite generale di pignorabilità del TFR?</h3>
<p style="text-align: justify;">Per i crediti ordinari il limite è di un quinto dell&#8217;importo netto; per i crediti alimentari il limite è stabilito dal Presidente del Tribunale; in caso di concorso tra più cause di pignoramento, il limite complessivo non può superare la metà del TFR.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Se ho un debito con l&#8217;Agenzia delle Entrate-Riscossione, si applica sempre il quinto?</h3>
<p style="text-align: justify;">No. Per i pignoramenti eseguiti dall&#8217;Agenzia delle Entrate-Riscossione si applicano soglie progressive più favorevoli: un decimo fino a 2.500 euro netti mensili, un settimo tra 2.500 e 5.000 euro, e un quinto solo oltre i 5.000 euro.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Cosa succede se il TFR viene accreditato sul mio conto corrente?</h3>
<p style="text-align: justify;">Se l&#8217;accredito avviene prima della notifica del pignoramento, una somma pari al triplo dell&#8217;assegno sociale resta impignorabile. Se invece l&#8217;accredito avviene alla data del pignoramento o successivamente, si applicano i normali limiti previsti per stipendi e TFR.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Anche il TFR dei dipendenti pubblici è pignorabile allo stesso modo?</h3>
<p style="text-align: justify;">Sì. Secondo la Corte di Cassazione e la giurisprudenza costituzionale richiamata, il regime di pignorabilità del trattamento di fine rapporto o di fine servizio dei dipendenti pubblici è del tutto equiparato a quello dei lavoratori del settore privato.</p>
<div id="contatti" style="background-color:#FFEB3B; border-radius:8px; padding:25px 30px; margin:30px 0; text-align:center;">
<p style="margin:0 0 10px 0; font-size:19px;"><strong>Hai ricevuto o vuoi avviare un pignoramento del TFR?</strong></p>
<p style="margin:0 0 15px 0;">Il nostro studio, con sede a Padova, offre una prima valutazione della tua situazione e assiste lavoratori e creditori in tutta Italia, anche a distanza.</p>
<p style="margin:0;"><a href="#contatti" style="background-color:#000000; color:#FFEB3B; text-decoration:none; padding:14px 32px; border-radius:5px; font-weight:bold; display:inline-block;">Richiedi la tua consulenza</a></p>
</div>
<p style="text-align: justify;"><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-civilista/">Avv. Bellato – diritto civile e contrattuale</a></em></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/tfr-pignoramento/">TFR, la liquidazione si può pignorare</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abbandono di persona incapace: quando lo è lasciare a casa un anziano</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/reato-lasciare-solo-genitore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 18:28:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=3377</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lasciare solo l&#8217;anziano genitore: quando &#232; reato &#8211; indice: Un caso di condanna La Cassazione L&#8217;art. 591 del codice penale Quando l&#8217;anziano &#232; considerato &#8220;incapace&#8221; Gli obblighi civili verso i genitori anziani Come tutelarsi senza incorrere nel reato Assistenza legale a Padova e in tutta Italia Domande frequenti Con la sentenza n. 44098/2016 la Corte [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/reato-lasciare-solo-genitore/">Abbandono di persona incapace: quando lo è lasciare a casa un anziano</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Lasciare solo l&#8217;anziano genitore: quando è reato &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#condanna"><strong>Un caso di condanna</strong></a></li>
<li><a href="#cassazione"><strong>La Cassazione</strong></a></li>
<li><a href="#591"><strong>L&#8217;art. 591 del codice penale</strong></a></li>
<li><a href="#quando-incapace"><strong>Quando l&#8217;anziano è considerato &#8220;incapace&#8221;</strong></a></li>
<li><a href="#obblighi-civili"><strong>Gli obblighi civili verso i genitori anziani</strong></a></li>
<li><a href="#come-tutelarsi"><strong>Come tutelarsi senza incorrere nel reato</strong></a></li>
<li><a href="#padova"><strong>Assistenza legale a Padova e in tutta Italia</strong></a></li>
<li><a href="#faq"><strong>Domande frequenti</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza n. 44098/2016 la Corte di Cassazione ha sancito che <strong>lasciare da solo il genitore anziano può costituire ipotesi di abbandono di persone incapaci</strong> e, di conseguenza, può configurare la violazione dell&#8217;art. 591 del codice penale. Nel caso in esame, il padre anziano della ricorrente si trovava in uno stato di precaria salute e, mediante un sostanziale abbandono, sarebbe stato messo in una condizione di pericolo. Si tratta di un principio che la giurisprudenza successiva ha confermato e in parte precisato, distinguendo con maggiore chiarezza quando la sola vecchiaia non basta a configurare il reato e quando invece l&#8217;obbligo di cura diventa penalmente rilevante.</p>
<div style="background-color: #ffeb3b; border-radius: 8px; padding: 20px 25px; margin: 25px 0; text-align: center;">
<p style="margin: 0 0 10px 0; font-size: 17px;"><strong>Ti contestano di aver trascurato un genitore anziano, o temi di rischiare?</strong></p>
<p style="margin: 0 0 15px 0;">Valutiamo insieme la tua situazione concreta e come organizzare la cura del genitore in modo tutelante per tutti. Studio a Padova, assistenza in tutta Italia.</p>
<p style="margin: 0;"><a style="background-color: #000000; color: #ffeb3b; text-decoration: none; padding: 12px 28px; border-radius: 5px; font-weight: bold; display: inline-block;" href="#contatti">Richiedi una consulenza</a></p>
</div>
<h2 id="condanna" style="text-align: justify;">La condanna per abbandono di persone incapaci</h2>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente, figlia del genitore abbandonato, era stata condannata dal tribunale di primo grado, con sentenza poi confermata dalla Corte d&#8217;appello di Bari, che ha ribadito come la donna fosse colpevole di abbandono di persone incapaci. La donna presentava tuttavia ricorso, lamentando una errata applicazione dell&#8217;art. 591 del codice penale, poiché riteneva che la Corte d&#8217;appello avesse mal interpretato la disposizione, che sarebbe integrata dal pericolo per l&#8217;incolumità fisica derivante dall&#8217;inadempimento dell&#8217;obbligo di assistenza, che non gravava sull&#8217;imputata, in quanto il padre non era affidato alla sua custodia. In aggiunta a ciò, nel suo ricorso la donna precisava che era nell&#8217;impossibilità di assistere il padre in quanto impegnata nell&#8217;assistenza di tre figli ed aveva avuto più gravidanze a rischio.</p>
<p style="text-align: justify;">Leggi anche: <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/addebito-separazione-tradimento/"><strong>Addebito della separazione conseguente al tradimento</strong></a></p>
<h2 id="cassazione" style="text-align: justify;">La decisione della Cassazione sull&#8217;abbandono di incapaci</h2>
<p style="text-align: justify;">Per quanto concerne il primo motivo (l&#8217;errata applicazione dell&#8217;art. 591 del codice penale), la Cassazione ritiene infondato il ricorso. La Suprema Corte ribadisce infatti che <em><strong>&#8220;l&#8217;elemento oggettivo del reato di abbandono di persone minori o incapaci, di cui all&#8217;art. 591 cod. pen., è integrato da qualsiasi condotta, attiva od omissiva, contrastante con il dovere giuridico di cura (o di custodia), gravante sul soggetto agente, da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l&#8217;incolumità del soggetto passivo</strong></em>&#8220;. Ulteriormente, gli ermellini sottolineano come si debba chiarire &#8220;che dalle sentenze di merito emerge senza margini di dubbio lo stato di pericolo concreto per la salute, in cui era da lungo tempo il padre della ricorrente; tale condizione, presupposto del reato in parola, del resto, è stata posta in discussione dal ricorso solo con inammissibili argomenti in fatto, attraverso un&#8217;interpretazione alternativa delle deposizioni (di due testimoni, ndr)&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Leggi anche: <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/assegnazione-casa-familiare/"><strong>Separazione e casa coniugale quando si vive con un altro uomo</strong></a></p>
<h3>Le motivazioni</h3>
<p style="text-align: justify;">Ancora, sottolinea la Corte, deve essere osservato come &#8220;il primo Giudice ha ampiamente motivato sul tema del dovere giuridico, oltre che morale, di cura ravvisabile in capo all&#8217;imputata verso il padre, tramite una corretta interpretazione sistematica delle norme di livello costituzionale riguardanti il riconoscimento della famiglia come società naturale (art. 29 Cost.), il suo inquadramento tra le formazioni sociali ove si svolge la personalità dei singoli e l&#8217;adempimento dei doveri di solidarietà sociale (art. 3 Cost.), nonché di quelle del codice civile che impongono il dovere di rispetto dei figli verso i genitori, che diventa concretamente stringente in caso di stato di bisogno ed incapacità del singolo a provvedere al proprio mantenimento (art. 433 c.c.)&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">La norma richiamata dalla sentenza d&#8217;appello sarebbe altresì ben integrata con l&#8217;indirizzo giurisprudenziale assunto dalla stessa Corte di Cassazione. In più occasioni ha ritenuto &#8220;il valore etico sociale della sicurezza personale come bene/interesse tutelato dalla norma incriminante, senza porre limiti nell&#8217;individuazione delle fonti da cui derivano gli obblighi di assistenza e cura&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Leggi anche: <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/affidamento-esclusivo-madre/"><strong>Affidamento figlio esclusivo alla madre se il padre si disinteressa</strong></a></p>
<h2 id="591">La tutela dell&#8217;articolo 591 del codice penale</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 591 cod. pen. ha l&#8217;obiettivo di tutelare il valore etico-sociale della sicurezza della persona fisica contro determinate situazioni di pericolo. &#8220;In questa prospettiva, nessun limite si pone nella individuazione delle fonti da cui derivano gli obblighi di custodia e di assistenza che realizzano la protezione di quel bene e che si desumono dalle norme giuridiche di qualsivoglia natura, da convenzioni di natura pubblica o privata, da regolamenti o legittimi ordini di servizio, rivolti alla tutela della persona umana, in ogni condizione ed in ogni segmento del percorso che va dalla nascita alla morte&#8221; – ricordano i giudici. Pertanto, in corrispondenza di ogni situazione che esige tale protezione fa riscontro uno stato di pericolo che esige un pieno attivarsi, &#8220;<strong>sicché ogni abbandono diventa pericoloso e l&#8217;interesse risulta violato quando la derelizione sia anche solo relativa o parziale</strong>&#8221; – sottolineano gli ermellini.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte di Cassazione si sofferma infine sul dovere di cura gravante sulla donna, che sosteneva invece di non aver &#8220;mai avuto in custodia il padre&#8221;. Un motivo di ricorso che la Corte non ritiene condivisibile, in considerazione dell&#8217;ampia e consolidata nozione di obbligo di cura ed assistenza elaborata dalle stesse precedenti pronunce della Corte.</p>
<p style="text-align: justify;">La norma prevede la reclusione da sei mesi a cinque anni, aumentata da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, e da tre a otto anni se ne deriva la morte. Le pene sono inoltre aumentate quando il fatto è commesso, come in questo caso, dal figlio nei confronti del genitore, proprio in ragione della particolare intensità del dovere di assistenza che nasce dal rapporto familiare.</p>
<h2 id="quando-incapace" style="text-align: justify;">Quando l&#8217;anziano è considerato &#8220;incapace&#8221; ai fini del reato</h2>
<p style="text-align: justify;">Un punto spesso frainteso è che la sola vecchiaia non fa scattare automaticamente la tutela dell&#8217;art. 591 c.p. La giurisprudenza è chiara nel precisare che <strong>non esiste una presunzione assoluta di incapacità legata all&#8217;età anziana</strong>, trattandosi la vecchiaia di una condizione fisiologica e non patologica. È quindi necessario accertare, caso per caso, che il genitore anziano si trovi in una condizione concreta di inettitudine fisica o mentale tale da renderlo incapace di provvedere autonomamente a sé stesso e di gestire le ordinarie situazioni di pericolo.</p>
<p style="text-align: justify;">In altre parole, il dovere di cura e di custodia dev&#8217;essere sempre rapportato alla capacità di autodeterminazione effettivamente residua del genitore anziano: un genitore lucido, autonomo e in buona salute, anche se avanti con l&#8217;età, non integra automaticamente la condizione di &#8220;persona incapace&#8221; richiesta dalla norma, mentre un genitore non autosufficiente, affetto da patologie che ne compromettono la capacità di badare a sé stesso, rientra pienamente nella tutela penale.</p>
<p style="text-align: justify;">Va inoltre ricordato che, nei casi più gravi, il reato di abbandono di persone incapaci può concorrere con altre fattispecie, come i <strong>maltrattamenti in famiglia</strong> (art. 572 c.p.), quando le condotte contestate integrano al contempo entrambe le violazioni, trattandosi di reati che tutelano beni giuridici diversi e che possono quindi essere contestati congiuntamente.</p>
<h2 id="obblighi-civili" style="text-align: justify;">Gli obblighi civili verso i genitori anziani</h2>
<p style="text-align: justify;">Accanto alla tutela penale, il codice civile prevede specifici obblighi di natura patrimoniale verso i genitori in stato di bisogno. L&#8217;<strong>articolo 433 del codice civile</strong> individua i soggetti tenuti agli <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/assegno-alimentare/">alimenti</a> in favore di chi non è in grado di provvedere al proprio mantenimento, tra cui rientrano in primo luogo i figli nei confronti dei genitori. Si tratta di un obbligo distinto rispetto alla tutela penale dell&#8217;art. 591 c.p.: quest&#8217;ultima riguarda la sicurezza fisica e l&#8217;incolumità del genitore, mentre l&#8217;obbligo alimentare riguarda il sostegno economico necessario a far fronte alle esigenze di vita.</p>
<p style="text-align: justify;">I due piani, tuttavia, sono spesso collegati nella pratica: un genitore anziano lasciato privo di risorse economiche e di assistenza può facilmente trovarsi anche in una condizione di pericolo per la propria incolumità, che può a sua volta rilevare ai fini dell&#8217;art. 591 c.p.</p>
<h2 id="come-tutelarsi" style="text-align: justify;">Come tutelarsi senza incorrere nel reato</h2>
<p style="text-align: justify;">Non sempre chi ha un genitore anziano è nella condizione materiale di prestargli assistenza diretta e continuativa: impegni lavorativi, distanza geografica o altri carichi familiari possono renderlo oggettivamente difficile, come emerge anche dal caso esaminato in questo articolo. Ciò che la giurisprudenza chiede non è necessariamente la presenza fisica costante, ma l&#8217;<strong>attivazione concreta</strong> per garantire al genitore un livello adeguato di cura e sorveglianza, anche attraverso soggetti terzi. In pratica, per non incorrere nel reato è generalmente opportuno:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>organizzare tempestivamente un&#8217;<strong>assistenza domiciliare</strong> (badante, servizi di assistenza domiciliare integrata &#8211; ADI, cooperative di assistenza) quando non sia possibile prestare cura diretta;</li>
<li>valutare, nei casi di non autosufficienza più gravi, l&#8217;inserimento in una <strong>struttura residenziale</strong> adeguata (RSA o casa di riposo);</li>
<li>coinvolgere i servizi sociali del Comune di residenza quando mancano risorse economiche o familiari sufficienti per organizzare autonomamente l&#8217;assistenza;</li>
<li>documentare le iniziative intraprese (contratti con badanti, richieste ai servizi sociali, contatti con altri familiari), utile in caso di futura contestazione;</li>
<li>valutare, se il genitore non è più in grado di gestire autonomamente i propri interessi, la nomina di un <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/amministratore-di-sostegno/">amministratore di sostegno</a>.</li>
</ul>
<h2 id="padova" style="text-align: justify;">Assistenza legale a Padova e in tutta Italia</h2>
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</div>
<h2 id="faq" style="text-align: justify;">Domande frequenti sull&#8217;abbandono dell&#8217;anziano genitore</h2>
<h3 style="text-align: justify;">Basta l&#8217;età avanzata a rendere reato il non assistere un genitore?</h3>
<p style="text-align: justify;">No. La vecchiaia da sola non presume l&#8217;incapacità richiesta dall&#8217;art. 591 c.p.: occorre accertare in concreto che il genitore non sia in grado di provvedere autonomamente a sé stesso e di fronteggiare le ordinarie situazioni di pericolo.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Devo per forza vivere con mio padre o mia madre anziani per non commettere reato?</h3>
<p style="text-align: justify;">No. Ciò che conta è attivarsi concretamente per garantire un&#8217;assistenza adeguata, anche tramite terzi (badante, servizi domiciliari, struttura residenziale), non necessariamente la convivenza o la presenza fisica costante.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Cosa rischia chi viene condannato per abbandono di persone incapaci?</h3>
<p style="text-align: justify;">La reclusione da sei mesi a cinque anni, che sale da uno a sei anni se ne deriva una lesione personale e da tre a otto anni se ne deriva la morte. La pena è aumentata quando il fatto è commesso, come in questo caso, dal figlio nei confronti del genitore.</p>
<h3 style="text-align: justify;">L&#8217;obbligo di mantenimento economico e quello di cura fisica coincidono?</h3>
<p style="text-align: justify;">No, sono obblighi distinti: l&#8217;art. 433 c.c. disciplina l&#8217;obbligo alimentare, cioè il sostegno economico verso il genitore in stato di bisogno, mentre l&#8217;art. 591 c.p. tutela la sicurezza fisica e l&#8217;incolumità del genitore incapace. Nella pratica, però, i due aspetti sono spesso collegati.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Cosa posso fare se non riesco materialmente ad assistere un genitore anziano?</h3>
<p style="text-align: justify;">È consigliabile rivolgersi tempestivamente ai servizi sociali del Comune, organizzare un&#8217;assistenza domiciliare o valutare l&#8217;inserimento in una struttura adeguata, documentando le iniziative intraprese per dimostrare, in caso di contestazione, di essersi comunque attivati.</p>
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</div>
<p style="text-align: justify;"><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/">Avv. Bellato &#8211; diritto penale</a></em></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Telecamera nel pianerottolo del condominio: quando è possibile</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/condominio-si-puo-installare-telecamera-sul-pianerottolo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 13:23:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=5248</guid>

					<description><![CDATA[<p>La telecamera nel pianerottolo del condominio &#8211; indice: Il reato Perch&#233; non &#232; reato Non essere reato non significa essere legale La delibera assembleare (art. 1122-ter c.c.) I limiti per il singolo condomino Le pronunce pi&#249; recenti Le sanzioni possibili Assistenza legale a Padova e in tutta Italia Domande frequenti Si pu&#242; installare una telecamera [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/condominio-si-puo-installare-telecamera-sul-pianerottolo/">Telecamera nel pianerottolo del condominio: quando è possibile</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>La telecamera nel pianerottolo del condominio &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#reato"><strong>Il reato</strong></a></li>
<li><a href="#non"><strong>Perché non è reato</strong></a></li>
<li><a href="#differenza-privacy"><strong>Non essere reato non significa essere legale</strong></a></li>
<li><a href="#1122-ter"><strong>La delibera assembleare (art. 1122-ter c.c.)</strong></a></li>
<li><a href="#limiti-garante"><strong>I limiti per il singolo condomino</strong></a></li>
<li><a href="#giurisprudenza-recente"><strong>Le pronunce più recenti</strong></a></li>
<li><a href="#sanzioni"><strong>Le sanzioni possibili</strong></a></li>
<li><a href="#padova"><strong>Assistenza legale a Padova e in tutta Italia</strong></a></li>
<li><a href="#faq"><strong>Domande frequenti</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Si può installare una telecamera sul pianerottolo condominiale?</strong> Della questione si è occupata più volte la Corte di Cassazione: con la sentenza n. 34151/2017 ha indicato che non rappresenta una violazione del codice penale l&#8217;installazione di una telecamera in tale area dell&#8217;edificio condominiale, considerato che le scale e i pianerottoli in comune sono destinati ad essere utilizzati da più persone. Questo principio resta valido, ma da solo non basta più a rispondere alla domanda: dal 2018 in poi, infatti, la disciplina della privacy (GDPR) e le più recenti Linee guida del Garante hanno reso il quadro molto più articolato, e installare una telecamera senza tenerne conto può comunque esporre a conseguenze civili e amministrative, anche quando non costituisce reato.</p>
<div style="background-color:#FFEB3B; border-radius:8px; padding:20px 25px; margin:25px 0; text-align:center;">
<p style="margin:0 0 10px 0; font-size:17px;"><strong>Un vicino ha installato una telecamera che inquadra il tuo pianerottolo?</strong></p>
<p style="margin:0 0 15px 0;">Valutiamo se si tratta di una semplice irregolarità privacy o di una condotta penalmente rilevante. Studio a Padova, assistenza in tutta Italia.</p>
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</div>
<h2 id="reato" style="text-align: justify;">Il reato di interferenze illecite nella vita privata</h2>
<p style="text-align: justify;">Risulta essere <strong>rigettato il ricorso di un condomino</strong>, <strong>che lamentava l&#8217;avvenuta installazione di una telecamera, da parte del vicino, sul muro del pianerottolo condominiale</strong>. Ma su quali motivazioni si è basata la scelta della Cassazione?</p>
<p style="text-align: justify;">La pronuncia della Suprema Corte ribalta quanto stabilito dal giudice di primo grado, che aveva <strong>condannato il condomino per reato di interferenze illecite nella vita privata</strong> (ex art. 615-bis c.p.), per aver installato una telecamera sul muro del pianerottolo condominiale, vicino alla porta d&#8217;ingresso della propria abitazione.</p>
<p style="text-align: justify;">La telecamera andava infatti a inquadrare non solamente la propria porta di ingresso, &#8220;quanto anche la rampa delle scale condominiali e una larga parte del pianerottolo condominiale, in tal modo videoregistrando chiunque entrasse nel raggio d&#8217;azione della telecamera&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">In tale zona inquadrata rientrava anche la porta d&#8217;ingresso dei coniugi che hanno avanzato la lamentela in sede di tribunale.</p>
<h3>La sentenza di appello</h3>
<p style="text-align: justify;">In secondo grado, però, <strong>la Corte d&#8217;appello di Palermo assolveva il condomino</strong> che aveva installato la telecamera per insussistenza del fatto. Ad avviso del giudice di secondo grado, infatti,</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">il pianerottolo condominiale non rientra nella nozione di privata dimora, di cui all&#8217;art. 614 cod. pen. (richiamato dall&#8217;art. 615/bis cod. pen.), e la telecamera di cui si discute &#8211; puntata sulla rampa di scale poste accanto alla porta d&#8217;ingresso dell&#8217;imputato &#8211; aveva un raggio di ripresa che evidentemente interessava soltanto l&#8217;uscio di casa del Ti. e solo parte del pianerottolo, tant&#8217;è che neppure la rampa di scale che porta al piano superiore era completamente ripresa.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Contro la sentenza del giudice di secondo grado i vicini proponevano <strong>ricorso per Cassazione</strong>, lamentando l&#8217;erronea applicazione dell&#8217;art. 615/bis cod. pen. e l&#8217;illogicità della motivazione della Corte d&#8217;appello, che – sostiene il legale della parte ricorrente – sarebbe incorso in errore logico, concludendo che la telecamera non fosse in grado di riprendere la porta d&#8217;ingresso dell&#8217;abitazione della parte civile</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">giacché i fotogrammi di cui è composto il fascicolo processuale &#8211; posti a base del convincimento espresso in sentenza &#8211; sono stati estrapolati a campione dalla polizia giudiziaria, e se è vero che nessuno di essi inquadra la porta d&#8217;ingresso dei coniugi (vicini, ndr) è altrettanto vero che nel complesso essi mostrano almeno due diverse inquadrature del pianerottolo di cui si discute. Il che è chiaro segno del fatto che la telecamera fosse in grado di ruotare, in modo da riprendere angoli differenti del pianerottolo suddetto.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Il legale lamenta inoltre che la Corte d&#8217;appello abbia male interpretato l&#8217;art. 615/bis e la giurisprudenza formatasi sul punto. Ciò considerato che il pianerottolo condominiale è da intendersi come appartenenza di un luogo di &#8220;privata dimora&#8221; ai sensi dell&#8217;art. 614 cod. pen. (richiamato dall&#8217;art. 615/bis cit.).</p>
<h2 id="non" style="text-align: justify;">La telecamera sul pianerottolo non è reato</h2>
<p style="text-align: justify;">Si arriva così al giudizio in Cassazione, con gli Ermellini che affermano come il ricorso non meriti accoglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolar modo, <strong>i giudici hanno concluso che la telecamera in questione non era in grado di riprendere nessuno spazio privato del ricorrente</strong>, poiché tecnicamente andava a inquadrare solamente una parte del pianerottolo condominiale e la rampa delle scale. Ulteriormente, ed è questo il focus che ci interessa maggiormente, <strong>la Cassazione ha sottolineato come l&#8217;art. 615/bis di cui i ricorrenti lamentano errata interpretazione</strong></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">è funzionale alla tutela della sfera privata della persona che trova estrinsecazione nei luoghi indicati nell&#8217;art. 614 cod. pen.; vale a dire, nell&#8217;abitazione e nei luoghi di privata dimora, oltre nelle appartenenze di essi. Si tratta di nozioni che individuano una particolare relazione del soggetto con l&#8217;ambiente ove egli svolse la sua vita privata, in modo da sottrarla ad ingerenze esterne indipendentemente dalla sua presenza.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">In tale ambito, <strong>i giudici concludono rammentando che è proprio l&#8217;oggetto giuridico della tutela a presupporre uno spazio fisico che sia sottratto alle interferenze altrui, in maniera tale che altri non possano accedervi senza il consenso del titolare del diritto, rimanendo così riservato ciò che avviene in quello spazio</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Appare dunque chiaro che né le scale di un condominio né i pianerottoli delle scale condominiali sono in grado di assolvere alla funzione di consentire l&#8217;esplicazione della vita privata al riparo da sguardi indiscreti, visto e considerato che sono strumentali all&#8217;utilizzo di un numero indeterminato di soggetti e, di conseguenza, non è possibile estendere alle immagini qui riprese la tutela penalistica di cui all&#8217;art. 615/bis c.p.</p>
<h2 id="differenza-privacy" style="text-align: justify;">Attenzione: non essere reato non significa essere legale</h2>
<p style="text-align: justify;">La sentenza n. 34151/2017 riguarda esclusivamente il profilo <strong>penale</strong> della vicenda, cioè se la condotta integri o meno il reato di interferenze illecite nella vita privata. Non dice nulla, invece, sulla <strong>liceità della ripresa dal punto di vista della protezione dei dati personali</strong>, disciplina che dal 2018 è governata dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e, a livello di interpretazione applicativa, dalle Linee guida del Garante per la protezione dei dati personali sulla videosorveglianza, da ultimo aggiornate nell&#8217;aprile 2025.</p>
<p style="text-align: justify;">In altre parole: una telecamera che riprende parte del pianerottolo condominiale può non costituire reato, ma può comunque essere <strong>illegittima sotto il profilo privacy</strong> e dare luogo a una segnalazione al Garante, a un&#8217;azione civile per risarcimento del danno o a una sanzione amministrativa, indipendentemente dall&#8217;esito di un eventuale procedimento penale.</p>
<h2 id="1122-ter" style="text-align: justify;">La delibera assembleare: l&#8217;articolo 1122-ter del codice civile</h2>
<p style="text-align: justify;">Quando la videosorveglianza riguarda le <strong>parti comuni dell&#8217;edificio</strong> (androni, cortili, scale, pianerottoli nel loro complesso), la decisione non può essere presa unilateralmente da un singolo condomino, ma richiede una <strong>delibera assembleare</strong>. Lo stabilisce l&#8217;articolo 1122-ter del codice civile, introdotto dalla riforma del condominio (legge 220/2012): <em>&#8220;Le deliberazioni concernenti l&#8217;installazione sulle parti comuni dell&#8217;edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall&#8217;assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell&#8217;articolo 1136&#8221;</em>, ossia con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell&#8217;edificio.</p>
<p style="text-align: justify;">Diverso è il caso, oggetto della sentenza esaminata sopra, in cui il <strong>singolo condomino</strong> installi una telecamera a protezione della propria unità immobiliare: in questa ipotesi non serve una delibera, ma la ripresa deve restare rigorosamente confinata alle aree di esclusiva pertinenza del condomino che la installa, come si vedrà nel paragrafo successivo.</p>
<h2 id="limiti-garante" style="text-align: justify;">I limiti per il singolo condomino secondo il Garante Privacy</h2>
<p style="text-align: justify;">Le Linee guida del Garante Privacy sulla videosorveglianza, aggiornate nell&#8217;aprile 2025, hanno dedicato particolare attenzione proprio al caso, tutt&#8217;altro che raro, del <strong>condomino che installa da sé una telecamera</strong> senza passare dall&#8217;assemblea. Il principio guida è quello di <strong>minimizzazione</strong>: la ripresa è lecita solo se limitata rigorosamente agli spazi di esclusiva pertinenza del condomino, ad esempio la sola porta d&#8217;ingresso della propria abitazione o del proprio box auto.</p>
<p style="text-align: justify;">In pratica, secondo le indicazioni del Garante:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>la telecamera può inquadrare la <strong>propria porta d&#8217;ingresso o il proprio garage</strong>, ma non l&#8217;intero pianerottolo, la tromba delle scale o l&#8217;ascensore;</li>
<li>gli apparecchi con <strong>visione a 360 gradi o ad ampio raggio</strong>, che finiscono per riprendere anche le porte dei vicini o ampie porzioni di aree comuni, violano il principio di proporzionalità;</li>
<li>in presenza di sistemi &#8220;intelligenti&#8221; (analisi automatica delle immagini, integrazione con controllo accessi) può essere richiesta una <strong>valutazione d&#8217;impatto (DPIA)</strong>;</li>
<li>di norma le registrazioni non dovrebbero essere conservate oltre le <strong>24-48 ore</strong>, salvo casi eccezionali autorizzati o giustificati da specifiche esigenze documentate (ad esempio denunce per furti o atti vandalici già subiti).</li>
</ul>
<h2 id="giurisprudenza-recente" style="text-align: justify;">Le pronunce più recenti sul tema</h2>
<p style="text-align: justify;">Negli ultimi anni la giurisprudenza ha confermato e affinato i principi già espressi nel 2017, distinguendo sempre più nettamente il piano penale da quello civile e privacy. Fra le pronunce più significative si segnalano:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Cassazione civile, sez. II, n. 10925/2024</strong>, che ha ribadito come la telecamera installata dal singolo condomino debba avere un angolo visuale strettamente limitato alle aree di propria esclusiva pertinenza, senza estendersi al pianerottolo condiviso o alle porte dei vicini;</li>
<li><strong>Cassazione penale, sez. V, n. 4840/2024</strong>, che ha ribadito che, in assenza di una situazione di rischio concreto e documentato, la ripresa che si estende oltre lo stretto necessario può comunque configurare una violazione della vita privata altrui.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il quadro che emerge è quindi quello di una <strong>tolleranza penale</strong> piuttosto ampia per le riprese delle sole aree comuni di passaggio, a fronte di una <strong>disciplina privacy più rigorosa</strong>, che impone comunque limiti stringenti al raggio di ripresa e alla conservazione delle immagini, anche quando la condotta non integra alcun reato.</p>
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<p style="margin:0 0 10px 0; font-size:17px;"><strong>Vuoi installare una telecamera senza rischiare contestazioni?</strong></p>
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</div>
<h2 id="sanzioni" style="text-align: justify;">Le sanzioni possibili anche senza reato</h2>
<p style="text-align: justify;">Anche quando la condotta non integra il reato di cui all&#8217;articolo 615-bis c.p., chi installa una telecamera in violazione dei principi di proporzionalità e minimizzazione può incorrere in:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>una <strong>segnalazione o un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali</strong>, che può portare a un provvedimento inibitorio o sanzionatorio;</li>
<li>una <strong>sanzione amministrativa</strong> ai sensi dell&#8217;articolo 83 del GDPR, che nei casi più gravi può arrivare fino a importi molto elevati, oltre alle sanzioni più contenute tipicamente applicate ai singoli privati;</li>
<li>un&#8217;<strong>azione civile per risarcimento del danno</strong> da parte del vicino le cui immagini siano state indebitamente riprese o, peggio, diffuse (ad esempio in chat condominiali), ipotesi per cui i tribunali di merito hanno già riconosciuto risarcimenti significativi;</li>
<li>l&#8217;obbligo, disposto dall&#8217;amministratore o dall&#8217;assemblea, di <strong>rimuovere o riorientare</strong> l&#8217;impianto non conforme.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Per questo motivo, prima di installare una telecamera sul pianerottolo o in altre parti comuni, conviene sempre valutare non solo il profilo penale (spesso l&#8217;unico che viene considerato) ma anche quello privacy, molto più insidioso nella pratica quotidiana condominiale.</p>
<h2 id="padova" style="text-align: justify;">Assistenza legale a Padova e in tutta Italia</h2>
<p style="text-align: justify;">Il nostro studio legale, con sede a <strong>Padova</strong>, assiste sia i condomini che desiderano installare correttamente un sistema di videosorveglianza, sia chi ritiene che le proprie immagini siano state riprese in violazione della privacy da un vicino o dall&#8217;amministratore. Ci occupiamo della verifica di conformità degli impianti già installati, della predisposizione delle delibere assembleari ai sensi dell&#8217;articolo 1122-ter c.c. e della gestione dei reclami al Garante o delle eventuali azioni giudiziarie, sia in sede civile che penale.</p>
<p style="text-align: justify;">Pur avendo sede a Padova, lo studio assiste clienti in <strong>tutta Italia</strong>, tramite consulenze in videochiamata e assistenza a distanza nei rapporti con amministratori di condominio, assemblee e Garante Privacy, ovunque si trovi l&#8217;immobile interessato.</p>
<div style="background-color:#FFEB3B; border-radius:8px; padding:20px 25px; margin:25px 0; text-align:center;">
<p style="margin:0 0 10px 0; font-size:17px;"><strong>Studio legale a Padova, al tuo fianco in tutta Italia</strong></p>
<p style="margin:0 0 15px 0;">Verifichiamo se la telecamera che ti riguarda rispetta i limiti di legge e cosa puoi fare per tutelarti.</p>
<p style="margin:0;"><a href="#contatti" style="background-color:#000000; color:#FFEB3B; text-decoration:none; padding:12px 28px; border-radius:5px; font-weight:bold; display:inline-block;">Contattaci ora</a></p>
</div>
<h2 id="faq" style="text-align: justify;">Domande frequenti sulla telecamera nel pianerottolo del condominio</h2>
<h3 style="text-align: justify;">Posso installare da solo una telecamera sul pianerottolo senza chiedere permesso?</h3>
<p style="text-align: justify;">Puoi installare una telecamera a protezione della tua porta d&#8217;ingresso senza una delibera assembleare, ma la ripresa deve restare limitata alle aree di tua esclusiva pertinenza. Se invece l&#8217;impianto riprende ampie porzioni di parti comuni, in linea di principio serve una delibera dell&#8217;assemblea ai sensi dell&#8217;art. 1122-ter c.c.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Se il vicino installa una telecamera che inquadra il mio pianerottolo, commette reato?</h3>
<p style="text-align: justify;">Non necessariamente. Secondo la Cassazione, riprendere aree comuni come pianerottoli e scale condominiali non integra il reato di interferenze illecite nella vita privata, perché tali spazi non sono considerati &#8220;privata dimora&#8221;. Resta però possibile una violazione della disciplina privacy, azionabile in sede civile o davanti al Garante.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Cosa posso fare se ritengo che una telecamera violi la mia privacy?</h3>
<p style="text-align: justify;">Puoi segnalare la situazione all&#8217;amministratore di condominio, presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali oppure agire in sede civile per ottenere la rimozione o il riorientamento dell&#8217;impianto e, nei casi più gravi, il risarcimento del danno.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Quanto tempo può conservare le registrazioni chi installa una telecamera in condominio?</h3>
<p style="text-align: justify;">Secondo le indicazioni del Garante, di norma le immagini non dovrebbero essere conservate oltre le 24-48 ore, salvo situazioni particolari e documentate che giustifichino una conservazione più lunga.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Serve sempre l&#8217;unanimità per installare telecamere sulle parti comuni?</h3>
<p style="text-align: justify;">No. L&#8217;articolo 1122-ter c.c. richiede la maggioranza qualificata prevista dall&#8217;art. 1136, secondo comma, c.c. (maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell&#8217;edificio), non l&#8217;unanimità di tutti i condomini.</p>
<div id="contatti" style="background-color:#FFEB3B; border-radius:8px; padding:25px 30px; margin:30px 0; text-align:center;">
<p style="margin:0 0 10px 0; font-size:19px;"><strong>Hai dubbi su una telecamera installata in condominio?</strong></p>
<p style="margin:0 0 15px 0;">Il nostro studio, con sede a Padova, offre una prima valutazione della tua situazione e assiste condomini e amministratori in tutta Italia, anche a distanza.</p>
<p style="margin:0;"><a href="#contatti" style="background-color:#000000; color:#FFEB3B; text-decoration:none; padding:14px 32px; border-radius:5px; font-weight:bold; display:inline-block;">Richiedi la tua consulenza</a></p>
</div>
<p style="text-align: justify;"><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-condominio/">Avv. Bellato – diritto condominiale</a></em></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/condominio-si-puo-installare-telecamera-sul-pianerottolo/">Telecamera nel pianerottolo del condominio: quando è possibile</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
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		<title>Congedo parentale, un uso difforme può costare il licenziamento</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/congedo-parentale-abuso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 11:09:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=5850</guid>

					<description><![CDATA[<p>Che cosa è il congedo parentale, chi può beneficiarne, come usufruirne e in che occasioni si rischia di abusare di questo diritto.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/congedo-parentale-abuso/">Congedo parentale, un uso difforme può costare il licenziamento</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Abuso del congedo parentale e licenziamento &#8211; indice:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#caso"><strong>Il caso: licenziamento per abuso del congedo</strong></a></li>
<li><a href="#diritto-congedo"><strong>Il diritto al congedo parentale</strong></a></li>
<li><a href="#diritto-potestativo"><strong>Congedo parentale come diritto potestativo</strong></a></li>
<li><a href="#abuso-diritto"><strong>Congedo parentale e abuso di diritto</strong></a></li>
<li><a href="#sentenza"><strong>La sentenza della Corte</strong></a></li>
<li><a href="#conseguenze"><strong>Le conseguenze per il lavoratore</strong></a></li>
<li><a href="#tutela"><strong>Come tutelarsi in caso di contestazione</strong></a></li>
<li><a href="#padova"><strong>Assistenza legale a Padova e in tutta Italia</strong></a></li>
<li><a href="#faq"><strong>Domande frequenti</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Un uso difforme del <strong>diritto di congedo parentale</strong> può condurre all&#8217;abuso di tale diritto, e costare il licenziamento. A scoprirlo è un padre che per più della metà dei giorni di congedo che aveva richiesto al proprio datore di lavoro, non si è dedicato al proprio figlio minore, con la conseguenza di andare incontro alla sanzione di definitiva <strong>cessazione del rapporto di lavoro</strong>. Una decisione confermata poi in sede di giudizio anche dalla Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 509/2018 ha dunque spento ogni speranza dell&#8217;uomo di veder ribaltato il giudizio già espresso dalla Corte territoriale.</p>
<div style="background-color: #ffeb3b; border-radius: 8px; padding: 20px 25px; margin: 25px 0; text-align: center;">
<p style="margin: 0 0 10px 0; font-size: 17px;"><strong>Ti è stato contestato un uso improprio del congedo parentale?</strong></p>
<p style="margin: 0 0 15px 0;">Valutiamo insieme la contestazione e le tue possibilità di difesa. Studio a Padova, assistenza in tutta Italia.</p>
<p style="margin: 0;"><a style="background-color: #000000; color: #ffeb3b; text-decoration: none; padding: 12px 28px; border-radius: 5px; font-weight: bold; display: inline-block;" href="#contatti">Richiedi una consulenza</a></p>
</div>
<h2 id="diritto-congedo" style="text-align: justify;">Il diritto al congedo parentale</h2>
<p style="text-align: justify;">Prima di comprendere per quale motivo i giudici di primo grado e d&#8217;Appello, e secondariamente quelli di Cassazione, si siano espressi in maniera così penalizzante per il lavoratore, giova compiere una piccola introduzione sul congedo parentale, rivisto dalla l. 53/2000 in relazione alla generale finalità di promuovere il sostegno della maternità e della paternità, e poi modificato dal d.lgs. 151/2001, che ha introdotto i congedi parentali disponendo che per ogni bambino, nei suoi primi otto anni di vita, ogni genitore ha il diritto di astenersi dal lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo diritto compete non solo alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, quanto anche al <strong>padre lavoratore</strong>, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi. Il <strong>congedo parentale</strong> spetta inoltre al genitore richiedente anche se l&#8217;altro genitore non ne ha diritto.</p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso, il genitore è tenuto a dare un preavviso al proprio datore di lavoro con le modalità e i criteri che sono definiti dai <strong>contratti collettivi</strong>, e comunque per un periodo di preavviso che non sia inferiore ai 15 giorni. Per i periodi di <strong>congedo parentale</strong>, alle lavoratrici e ai lavoratori sarà dovuta un&#8217;indennità calcolata in misura percentuale sulla retribuzione, secondo le modalità che sono previste per il congedo di maternità.</p>
<h2 id="diritto-potestativo" style="text-align: justify;">Congedo parentale come diritto potestativo</h2>
<p style="text-align: justify;">Considerato e alla luce di quanto precede, il <strong>congedo parentale</strong> viene pertanto configurato come un diritto potestativo, contraddistinto da un comportamento con cui il titolare realizza da solo l&#8217;interesse tutelato e a cui fa riscontro, nell&#8217;altra parte, una mera soggezione alle conseguenze della dichiarazione di volontà.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, si tenga conto che – come rammentato dai giudici della Suprema Corte – questo diritto è esercitato con l&#8217;onere del preavviso sia nei confronti del datore di lavoro, nell&#8217;ambito del <strong>contratto di lavoro subordinato</strong>, con conseguente sospensione della prestazione del dipendente, sia nei confronti dell&#8217;istituto previdenziale, nell&#8217;ambito del rapporto assistenziale che viene costituito durante il periodo di congedo, con conseguente obbligo di <strong>corresponsione dell&#8217;indennità</strong>.</p>
<h2 id="abuso-diritto" style="text-align: justify;">Congedo parentale e abuso di diritto</h2>
<p style="text-align: justify;">La Corte precisa tuttavia che il fatto che il <strong>congedo parentale</strong> costituisca un diritto potestativo non esclude la verifica delle modalità del suo esercizio nel proprio momento funzionale, attraverso accertamenti probatori che sono peraltro consentiti dal nostro ordinamento, ai fini della qualificazione del comportamento del lavoratore in questi ambiti.</p>
<p style="text-align: justify;">In virtù di ciò, e delle ulteriori riflessioni degli Ermellini che, per brevità, non riportiamo, nel caso in cui si rilevi una condotta del dipendente contraria alla buona fede, o lesiva della buona fede altrui, nei confronti del datore di lavoro, che in presenza di un <strong>abuso di diritto di congedo</strong> si vede privato ingiustamente della prestazione lavorativa del dipendente, e sostiene così una lesione della fiducia che ha riposto nel medesimo, può ben scaturire il provvedimento di licenziamento.</p>
<h3>Abuso del diritto potestativo di congedo parentale</h3>
<p style="text-align: justify;">In particolare, sostengono i giudici della <strong>Suprema Corte</strong>, può verificarsi <strong>abuso del diritto potestativo di congedo parentale</strong> nel caso in cui il diritto sia esercitato non per la cura diretta del bambino, bensì per attendere ad altra attività di lavoro, sebbene quest&#8217;ultima possa poi incidere positivamente sull&#8217;organizzazione economica e sociale della famiglia. Peraltro, analogo ragionamento può essere sviluppato anche in altre ipotesi, configurando un abuso del diritto anche in quei casi in cui il genitore trascuri la cura diretta del figlio non per dedicarsi ad altre attività lavorative, bensì ad altre generiche attività che impediscano di dedicare il tempo necessario al minore.</p>
<p style="text-align: justify;">Insomma, la Corte è piuttosto chiara (e lo è stata anche in occasione di recenti pronunce) nel ritenere che l&#8217;assenza dal lavoro per fruizione del <strong>permesso di congedo parentale</strong> debba porsi in relazione diretta con l&#8217;esigenza per cui il soddisfacimento del diritto stesso è riconosciuto, ovvero l&#8217;assistenza al figlio minore. Tanto meno le norme sopra citate consentono di usare il permesso per delle necessità diverse da quelle proprie della funzione cui la norma è preordinata, nella contemporanea considerazione che il beneficio della previsione di legge comporta un sacrificio organizzativo per il datore di lavoro, che è giustificabile solo in presenza di esigenze riconosciute dal legislatore come meritevoli di una tutela superiore.</p>
<div style="background-color: #ffeb3b; border-radius: 8px; padding: 20px 25px; margin: 25px 0; text-align: center;">
<p style="margin: 0 0 10px 0; font-size: 17px;"><strong>Sei un datore di lavoro e sospetti un abuso del congedo?</strong></p>
<p style="margin: 0 0 15px 0;">Ti aiutiamo a raccogliere gli elementi di prova e a gestire correttamente il procedimento disciplinare. Studio a Padova, assistenza in tutta Italia.</p>
<p style="margin: 0;"><a style="background-color: #000000; color: #ffeb3b; text-decoration: none; padding: 12px 28px; border-radius: 5px; font-weight: bold; display: inline-block;" href="#contatti">Parla con un avvocato</a></p>
</div>
<h2 id="sentenza" style="text-align: justify;">La sentenza della Corte</h2>
<p style="text-align: justify;">Di qui si arriva a comprendere per quale motivo la Suprema Corte abbia assunto una simile valutazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>lavoratore licenziato</strong>, a difesa del suo comportamento, aveva infatti addotto che nel TU maternità e paternità non vi fosse alcuna traccia della esigenza di gestire il congedo garantendo al minore una presenza prevalente. Secondo i legali del dipendente licenziato, pertanto, l&#8217;istituto sarebbe volto genericamente a soddisfare i bisogni affettivi e relazionali del figlio.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, per la Corte questa giustificazione non sarebbe valida poiché – come sopra riportato – se è vero che il congedo parentale è un <strong>diritto potestativo</strong>, è anche vero che non può sottrarsi a controlli finalizzati a <strong>evitare che il lavoratore abusi di questo suo diritto</strong>, ledendo così l&#8217;affidamento che ha riposto in lui il datore di lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto infine concerne le attività svolte dal genitore durante il congedo, e idonee a giustificare il suo licenziamento, la Corte di Cassazione ha avuto modo di specificare come non sia affatto necessario che il lavoratore eserciti il diritto per attendere ad altra attività lavorativa, bensì sia sufficiente che egli si dedichi a qualunque altra attività non direttamente relazionata alla cura del bambino.</p>
<h2 id="conseguenze" style="text-align: justify;">Le conseguenze dell&#8217;abuso del congedo parentale per il lavoratore</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;abuso del diritto al congedo parentale, se accertato, può comportare per il lavoratore conseguenze di diversa gravità, a seconda della condotta contestata e di quanto previsto dal contratto collettivo applicato:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>il <strong>licenziamento disciplinare</strong>, quando la condotta integra una grave violazione dell&#8217;obbligo di buona fede e correttezza nell&#8217;esecuzione del rapporto di lavoro;</li>
<li>sanzioni disciplinari conservative (richiamo, multa, sospensione), nei casi meno gravi o quando previsto in via graduale dal contratto collettivo;</li>
<li>la <strong>revoca dell&#8217;indennità</strong> economica percepita per i giorni di congedo utilizzati in modo difforme dalla finalità di legge, con eventuale obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite;</li>
<li>in presenza di indebita percezione di indennità previdenziali, in casi estremi, possibili profili di rilevanza penale.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">È bene precisare che l&#8217;accertamento dell&#8217;abuso richiede sempre una valutazione in concreto delle circostanze del caso: non ogni assenza da casa durante il congedo, né ogni attività svolta nel periodo, integra automaticamente un abuso del diritto, dovendo il datore di lavoro provare che il lavoratore non abbia effettivamente dedicato il tempo alla cura del figlio.</p>
<h2 id="tutela" style="text-align: justify;">Come tutelarsi in caso di contestazione per abuso del congedo parentale</h2>
<p style="text-align: justify;">Sia il lavoratore che riceva una contestazione disciplinare, sia il datore di lavoro che sospetti un uso improprio del congedo da parte di un dipendente, dovrebbero muoversi con attenzione, poiché la materia è oggetto di un contenzioso in costante crescita:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>il <strong>lavoratore</strong> destinatario di una contestazione disciplinare ha diritto a presentare le proprie giustificazioni entro i termini di legge o del CCNL applicato, e può farsi assistere da un legale già in questa fase per predisporre una difesa efficace prima dell&#8217;eventuale licenziamento;</li>
<li>il <strong>datore di lavoro</strong> che intenda contestare un abuso deve raccogliere elementi di prova concreti (ad esempio investigazioni ammesse dalla legge, testimonianze, documentazione) circa lo svolgimento di attività incompatibili con la cura del minore, e formulare una contestazione disciplinare tempestiva, specifica e proporzionata;</li>
<li>in entrambi i casi, una volta intimato o subito il licenziamento, è possibile impugnarlo nei termini di legge (60 giorni per l&#8217;impugnazione stragiudiziale, seguiti dai successivi termini per l&#8217;azione giudiziale), motivo per cui è importante non lasciar decorrere i termini senza consultare un avvocato.</li>
</ul>
<h2 id="padova" style="text-align: justify;">Assistenza legale a Padova e in tutta Italia</h2>
<p style="text-align: justify;">Il nostro studio legale, con sede a <strong>Padova</strong>, assiste sia lavoratori che datori di lavoro nelle controversie relative al congedo parentale e al suo eventuale abuso, occupandosi della predisposizione delle giustificazioni o delle contestazioni disciplinari, della valutazione delle prove raccolte e, quando necessario, dell&#8217;impugnazione del licenziamento davanti al giudice del lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;">Pur avendo sede a Padova, lo studio assiste clienti in <strong>tutta Italia</strong>, tramite consulenze in videochiamata e gestione telematica della documentazione, con la possibilità, ove necessario, di avvalersi della collaborazione di colleghi domiciliatari presso i tribunali competenti sul territorio nazionale.</p>
<div style="background-color: #ffeb3b; border-radius: 8px; padding: 20px 25px; margin: 25px 0; text-align: center;">
<p style="margin: 0 0 10px 0; font-size: 17px;"><strong>Studio legale a Padova, al tuo fianco in tutta Italia</strong></p>
<p style="margin: 0 0 15px 0;">Che tu sia lavoratore o datore di lavoro, valutiamo insieme la tua posizione prima che i termini di legge decorrano.</p>
<p style="margin: 0;"><a style="background-color: #000000; color: #ffeb3b; text-decoration: none; padding: 12px 28px; border-radius: 5px; font-weight: bold; display: inline-block;" href="#contatti">Contattaci ora</a></p>
</div>
<h2 id="faq" style="text-align: justify;">Domande frequenti sull&#8217;abuso del congedo parentale</h2>
<h3 style="text-align: justify;">Il congedo parentale può essere usato per qualsiasi attività?</h3>
<p style="text-align: justify;">No. Secondo la Corte di Cassazione, il congedo dev&#8217;essere utilizzato in relazione diretta con la cura del figlio minore; usarlo per svolgere un&#8217;altra attività lavorativa o comunque non riconducibile all&#8217;assistenza al bambino può configurare un abuso del diritto.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Il datore di lavoro può licenziare per abuso del congedo parentale?</h3>
<p style="text-align: justify;">Sì, se prova che il lavoratore ha utilizzato il congedo per finalità estranee alla cura del figlio, integrando una violazione del dovere di buona fede tale da ledere il rapporto di fiducia alla base del contratto di lavoro.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Basta lavorare altrove durante il congedo per giustificare il licenziamento?</h3>
<p style="text-align: justify;">Secondo la Cassazione non è necessario che il lavoratore svolga un&#8217;altra attività lavorativa in senso stretto: è sufficiente che si dedichi a qualsiasi attività non direttamente collegata alla cura del bambino per configurare l&#8217;abuso.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Cosa deve fare il lavoratore che riceve una contestazione disciplinare per questo motivo?</h3>
<p style="text-align: justify;">Deve presentare le proprie giustificazioni entro i termini previsti dalla legge o dal contratto collettivo applicato e, in caso di licenziamento, valutare tempestivamente l&#8217;impugnazione nei termini di decadenza previsti, facendosi assistere da un legale.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Ogni assenza da casa durante il congedo è automaticamente un abuso?</h3>
<p style="text-align: justify;">No. Occorre una valutazione concreta delle circostanze: il datore di lavoro deve dimostrare che il lavoratore non ha effettivamente dedicato il proprio tempo alla cura del minore, non essendo sufficiente una singola assenza occasionale.</p>
<div id="contatti" style="background-color: #ffeb3b; border-radius: 8px; padding: 25px 30px; margin: 30px 0; text-align: center;">
<p style="margin: 0 0 10px 0; font-size: 19px;"><strong>Hai ricevuto una contestazione legata al congedo parentale?</strong></p>
<p style="margin: 0 0 15px 0;">Il nostro studio, con sede a Padova, offre una prima valutazione della tua situazione e assiste lavoratori e aziende in tutta Italia, anche a distanza.</p>
<p style="margin: 0;"><a style="background-color: #000000; color: #ffeb3b; text-decoration: none; padding: 14px 32px; border-radius: 5px; font-weight: bold; display: inline-block;" href="#contatti">Richiedi la tua consulenza</a></p>
</div>
<p style="text-align: justify;"><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-civilista/">Avv. Bellato – diritto civile e contrattuale</a></em></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/congedo-parentale-abuso/">Congedo parentale, un uso difforme può costare il licenziamento</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mobbing sul lavoro &#8211; quando può costituire reato</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/mobbing-reato-lesioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 06:49:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=8477</guid>

					<description><![CDATA[<p>Condotte vessatorie ai danni del dipendente, tali da qualificare una condizione di mobbing, potrebbero supportare lesioni personali ex art. 582 c.p.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/mobbing-reato-lesioni/">Mobbing sul lavoro &#8211; quando può costituire reato</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Il mobbing sul lavoro &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#cosa-e"><strong>Cos&#8217;è il mobbing</strong></a></li>
<li><a href="#lesioni"><strong>Lesioni personali colpose</strong></a></li>
<li><a href="#prescrizione"><strong>Prescrizione del reato</strong></a></li>
<li><a href="#riscontri"><strong>Riscontri condotte lesive</strong></a></li>
<li><a href="#causa"><strong>Causa delle lesioni personali</strong></a></li>
<li><a href="#reato"><strong>Reato di stalking</strong></a></li>
<li><a href="#prove"><strong>Le prove del mobbing sul lavoro</strong></a></li>
<li><a href="#risarcimento"><strong>Il risarcimento del danno</strong></a></li>
<li><a href="#cosa-fare"><strong>Cosa fare se si è vittime di mobbing</strong></a></li>
<li><a href="#conclusioni"><strong>Conclusioni</strong></a></li>
<li><a href="#padova"><strong>Assistenza legale a Padova e in tutta Italia</strong></a></li>
<li><a href="#faq"><strong>Domande frequenti</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Con il termine <strong>mobbing</strong> si intende un fenomeno che si manifesta nell&#8217;ambito di un gruppo sociale. Quando alcuni membri del gruppo assumono dei comportamenti vessatori e persecutori nei confronti di uno dei membri che lo compongono si può avere mobbing. Tale fenomeno si verifica in diversi gruppi sociali: molto di frequente nei luoghi di lavoro. I membri del gruppo che pongono in essere comportamenti mobbizzanti sono di solito il datore di lavoro nei confronti di un dipendente oppure alcuni dei suoi dipendenti. Questi, gerarchicamente sovraordinati ad un altro dipendente, possono con i propri comportamenti rendere il soggetto vittima di mobbing.</p>
<p style="text-align: justify;">Il mobbing è un fenomeno studiato dalla scienza, in quanto può dare origine ad alcune patologie psico-fisiche. In quanto tale il mobbing può in alcuni casi anche integrare una condotta sanzionata penalmente. La Corte di Cassazione, con due recenti sentenze, ha ritenuto che alcuni casi di mobbing possano integrare i reati di <strong>lesioni personali colpose</strong> ex articolo 582 del codice penale ovvero il reato di <strong>atti persecutori</strong> ex articolo 612-bis del codice penale. Il mobbing inoltre può integrare anche il reato di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/maltrattamenti-in-famiglia/"><strong>maltrattamenti in famiglia</strong></a> ex articolo 571 del codice penale se i comportamenti vessatori vengono posti in essere in un contesto parafamiliare.</p>
<div style="background-color: #ffeb3b; border-radius: 8px; padding: 20px 25px; margin: 25px 0; text-align: center;">
<p style="margin: 0 0 10px 0; font-size: 17px;"><strong>Sei vittima di mobbing sul lavoro?</strong></p>
<p style="margin: 0 0 15px 0;">Valutiamo insieme se i comportamenti subiti integrano un reato e come tutelarti, in sede penale e civile. Studio a Padova, assistenza in tutta Italia.</p>
<p style="margin: 0;"><a style="background-color: #000000; color: #ffeb3b; text-decoration: none; padding: 12px 28px; border-radius: 5px; font-weight: bold; display: inline-block;" href="#contatti">Richiedi una consulenza</a></p>
</div>
<h2 id="cosa-e" style="text-align: justify;">Cos&#8217;è il mobbing e come si manifesta sul luogo di lavoro</h2>
<p style="text-align: justify;">Il mobbing sul lavoro si manifesta tipicamente attraverso una pluralità di condotte reiterate nel tempo, tra cui: dequalificazione professionale, esclusione dalle riunioni e dai flussi informativi, contestazioni disciplinari pretestuose, isolamento fisico o relazionale, trasferimenti immotivati, critiche denigratorie in pubblico e pressioni psicologiche costanti. Ciò che distingue il mobbing da un semplice conflitto lavorativo o da un episodio isolato di scorrettezza è, come si vedrà, l&#8217;esistenza di un <strong>disegno persecutorio unitario</strong>, riconoscibile nel tempo e finalizzato all&#8217;emarginazione o alla mortificazione del lavoratore.</p>
<p style="text-align: justify;">Si distingue tradizionalmente tra <strong>mobbing verticale</strong>, quando le condotte vessatorie provengono dal datore di lavoro o da un superiore gerarchico, e <strong>mobbing orizzontale</strong>, quando provengono da colleghi di pari livello. In entrambi i casi, se le condotte assumono una gravità e una sistematicità tali da incidere sulla salute psicofisica del lavoratore o sulla sua libertà di autodeterminazione, possono assumere rilevanza non solo civile, ai fini del risarcimento del danno, ma anche penale.</p>
<h2 id="lesioni">Mobbing sul lavoro e reato di lesioni personali colpose</h2>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>mobbing sul lavoro</strong>, ovvero le <strong>condotte vessatorie da parte del datore sul dipendente</strong>, possono costituire utile base per condurre a una condanna per lesioni personali. Tale reato è previsto all&#8217;articolo 582 del codice penale secondo cui <em>&#8220;Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una <strong>malattia nel corpo o nella mente</strong>, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">A ricordarlo è la recente sentenza n. 44890/2018 della Corte di Cassazione, che si è espressa sul caso di un datore di lavoro che ha <strong>determinato una patologia psichiatrica a un proprio lavoratore</strong>, in seguito a comportamenti vessatori e persecutori, espressioni ingiuriose, pressioni per lo svolgimento dell&#8217;attività lavorativa e continue contestazioni disciplinari.</p>
<h2 id="prescrizione" style="text-align: justify;">Prescrizione del reato di lesioni personali colpose</h2>
<p style="text-align: justify;">Nei motivi della decisione, gli Ermellini rammentano innanzitutto come nel reato di <strong>lesioni personali colpose</strong> (in ambito lavorativo o meno) la <strong>prescrizione</strong> inizia a decorrere dal momento dell&#8217;evento. Inizia cioè a decorrere dal momento dell&#8217;insorgenza della malattia, anche se non ancora stabilizzata, o divenuta irreversibile o permanente.</p>
<p style="text-align: justify;">In tal senso, appare dunque in contrasto la visione degli Ermellini con quella della Corte di merito. Quest&#8217;ultima faceva riferimento alla decorrenza inquadrandola come la data di cessazione del rapporto di lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;">Una decisione che gli Ermellini affermano non essere <em>&#8220;ancorata né ad alcuna specifica condotta ulteriormente lesiva (…) né ad alcuna specifica interferenza con il progredire della patologia psichica da cui fu colpito (il lavoratore, ndr)&#8221;</em>.</p>
<h2 id="riscontri" style="text-align: justify;">Riscontri delle condotte lesive</h2>
<p style="text-align: justify;">I giudici si soffermano poi sulla necessità di ottenere dei <strong>riscontri delle condotte lesive</strong>. In sede processuale sono in merito emersi diversi elementi di riscontro delle dichiarazioni della persona offesa. Con particolare e specifico riferimento alle documentazioni disciplinari, alle contestazioni e alle condizioni sanitarie, oltre che alcuni contributi dichiarativi forniti dai testimoni e dai consulenti di parte. Tali periti hanno chiarito l&#8217;esistenza di un disagio manifestato dal lavoratore nell&#8217;ambito dell&#8217;ambiente professionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli Ermellini sottolineano altresì che la mancata escussione di altri dipendenti della stessa impresa non rileva ai fini di una maturazione della decisività dell&#8217;assunzione di queste fonti di prova orali.</p>
<p style="text-align: justify;">Evidenziano in tal proposito che per &#8220;prova decisiva&#8221; deve intendersi la prova che <em>&#8220;confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia; ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante&#8221;</em>.</p>
<h2 id="causa" style="text-align: justify;">Causa delle lesioni personali</h2>
<p style="text-align: justify;">I giudici della Suprema Corte passano quindi a occuparsi del <strong>nesso di causa ed effetto tra le condotte poste in essere dal datore di lavoro e le lesioni lamentate dal lavoratore</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Per far ciò rammentano come <em>&#8220;una volta che sia stata ravvisata l&#8217;astratta riferibilità causale delle patologie psichiche (integranti la nozione di lesioni) alle condizioni cui la persona offesa era sottoposta dal datore di lavoro (come sopra anticipato: condotta della quale è stata data dimostrazione, anche per via documentale), la sentenza impugnata pone l&#8217;accento sull&#8217;assenza di una dimostrazione su ipotetici decorsi casuali alternativi, e sulla non emersione di eventuali fattori causali sopravvenuti, idonei a interrompere il nesso eziologico&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Su questo assunto, continuano i giudici di legittimità, <em>&#8220;non riverbera effetto il mancato riconoscimento del disturbo depressivo maggiore da parte del consulente del P.M.&#8221;</em>. L&#8217;organo giudiziario ha peraltro confermato che il lavoratore era affetto da una sindrome ansiosa su base &#8220;reattiva&#8221;. Tale sindrome così clinicamente definita, precisano i giudici, non presenta andamento esclusivamente &#8220;endogeno&#8221;. Si relaziona meglio pertanto – sotto il profilo della riconducibilità causale &#8211; alle condizioni vessatorie cui il lavoratore era sottoposto dal proprio datore.</p>
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<p style="margin: 0 0 10px 0; font-size: 17px;"><strong>Hai sviluppato un disagio psicologico legato al lavoro?</strong></p>
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</div>
<h2 id="reato" style="text-align: justify;">Reato di stalking e mobbing sul lavoro</h2>
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza n. 31273 del 14/09/2020 invece la Corte di Cassazione stabilisce che nulla osti all&#8217;integrazione del <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/stalking/"><strong>reato di atti persecutori</strong></a> in caso di mobbing. Ciò qualora tale fenomeno si esplichi in una delle condotte descritte all&#8217;articolo 612-bis del codice penale. Ai sensi di tale norma commette reato di atti persecutori <em>&#8220;chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un <strong>perdurante e grave stato di ansia o di paura</strong> ovvero da ingenerare un fondato timore per l&#8217;incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da <strong>costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita</strong>&#8220;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso affrontato dalla Corte i giudici di primo e secondo grado di giudizio condannavano un datore di lavoro al reato di atti persecutori. Tale soggetto aveva posto in essere comportamenti vessatori plurimi e reiterati nei confronti di un proprio dipendente. Fra questi comportamenti rilevano in particolare:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>l&#8217;atto con cui il datore di lavoro impediva fisicamente al lavoratore di abbandonare l&#8217;ufficio. Occasione in cui è stato richiesto anche l&#8217;intervento del 118;</li>
<li>il successivo licenziamento pretestuoso e ritorsivo del lavoratore.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Tali atti vessatori determinavano plurimi elementi del reato di atti persecutori di cui al primo comma dell&#8217;articolo 612-bis fra cui:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>lo stato di ansia e di paura nella persona offesa;</li>
<li>la modifica delle abitudini di vita.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Si legge nella sentenza in commento che: <em>&#8220;Integra il delitto di atti persecutori la condotta di &#8220;mobbing&#8221; del datore di lavoro che ponga in essere una <strong>mirata reiterazione di plurimi atteggiamenti convergenti nell&#8217;esprimere ostilità verso il lavoratore dipendente e preordinati alla sua mortificazione ed isolamento nell&#8217;ambiente di lavoro</strong>, tali da determinare un &#8220;vulnus&#8221; alla libera autodeterminazione della vittima, così realizzando uno degli eventi alternativi previsti dall&#8217;art. 612-bis cod. pen.&#8221;</em>.</p>
<h2 id="prove" style="text-align: justify;">Come dimostrare il mobbing sul lavoro: le prove</h2>
<p style="text-align: justify;">Affinché il giudice qualifichi gli atti che sono sottoposti al suo accertamento quali comportamenti mobbizzanti sono necessarie delle prove ben determinate.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;ordinanza n. 10992 del 09/06/2020 della Corte di Cassazione si ricava come la ricorrente avesse intrapreso il giudizio per far accertare determinati comportamenti del proprio datore di lavoro come atti di mobbing. In particolare si trattava di:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>diverse utilizzazioni della lavoratrice ritenute dalla stessa come dequalificanti;</li>
<li>trasferimenti della lavoratrice.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La Corte tuttavia nella massima dell&#8217;ordinanza stabilisce che <em>&#8220;Ai fini della configurabilità di una ipotesi di &#8220;mobbing&#8221;, <strong>non è condizione sufficiente l&#8217;accertata esistenza di una dequalificazione o di plurime condotte datoriali illegittime</strong>, essendo a tal fine necessario che il lavoratore alleghi e provi, con ulteriori e concreti elementi, che i comportamenti datoriali siano il frutto di un disegno persecutorio unificante, preordinato alla prevaricazione&#8221;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella pratica, gli elementi di prova più utili a sostenere una domanda di accertamento del mobbing sono:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>documentazione scritta delle condotte vessatorie: email, messaggi, contestazioni disciplinari, verbali di richiami;</li>
<li>certificazioni mediche e referti specialistici che attestino l&#8217;insorgenza e l&#8217;evoluzione della patologia;</li>
<li>una relazione medico-legale che ricostruisca il nesso causale tra le condotte subite e il danno alla salute;</li>
<li>testimonianze di colleghi che abbiano assistito ai comportamenti vessatori o al mutamento delle condizioni di lavoro;</li>
<li>un diario dettagliato e cronologico degli episodi, utile a dimostrare la reiterazione e la sistematicità delle condotte.</li>
</ul>
<h2 id="risarcimento" style="text-align: justify;">Il risarcimento del danno da mobbing</h2>
<p style="text-align: justify;">Indipendentemente dall&#8217;esito del procedimento penale, il lavoratore vittima di mobbing può agire in sede civile per ottenere il <strong>risarcimento del danno</strong> subito, chiamando in causa il datore di lavoro sia per responsabilità contrattuale, ai sensi dell&#8217;articolo 2087 del codice civile (che impone al datore di tutelare l&#8217;integrità fisica e la personalità morale del lavoratore), sia, nei casi più gravi, per responsabilità extracontrattuale.</p>
<p style="text-align: justify;">Il danno risarcibile può comprendere, a seconda del caso concreto:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>il <strong>danno biologico</strong>, per la lesione psico-fisica subita e accertata da un consulente medico-legale;</li>
<li>il <strong>danno morale</strong>, per la sofferenza soggettiva patita;</li>
<li>il <strong>danno esistenziale</strong>, per il pregiudizio alle abitudini di vita e alle relazioni personali e professionali;</li>
<li>il <strong>danno patrimoniale</strong>, comprensivo di eventuali perdite retributive, spese mediche sostenute e mancata progressione di carriera.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;azione civile può essere proposta autonomamente, oppure il lavoratore può costituirsi parte civile all&#8217;interno del processo penale, qualora i fatti integrino anche un reato come le lesioni personali o gli atti persecutori.</p>
<h2 id="cosa-fare" style="text-align: justify;">Cosa fare se si è vittime di mobbing sul lavoro</h2>
<p style="text-align: justify;">Chi ritiene di essere vittima di mobbing dovrebbe, per quanto possibile, adottare fin da subito alcuni accorgimenti utili a tutelare la propria posizione:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>conservare ogni comunicazione scritta ricevuta (email, messaggi, contestazioni) e redigere un diario cronologico degli episodi subiti;</li>
<li>rivolgersi tempestivamente al proprio medico curante o a uno specialista in caso di sintomi ansiosi, depressivi o psicosomatici, per far accertare e documentare fin da subito il legame con l&#8217;ambiente lavorativo;</li>
<li>valutare, ove presente, il coinvolgimento del medico competente aziendale o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;</li>
<li>evitare di dimettersi impulsivamente prima di aver valutato con un legale le possibili conseguenze e le tutele disponibili;</li>
<li>rivolgersi a un avvocato esperto in diritto penale e del lavoro per valutare sia la rilevanza penale delle condotte subite, sia la possibilità di agire per il risarcimento del danno.</li>
</ul>
<h2 id="conclusioni" style="text-align: justify;">Conclusioni</h2>
<p style="text-align: justify;">Si viene ora a trarre le conclusioni di quanto sopra brevemente rammentato. Secondo gli Ermellini dunque deve ritenersi configurata l&#8217;ipotesi di <strong>reato di lesioni personali</strong> quale conseguenza della condotta mobbizzante tenuta dal datore di lavoro nei confronti del dipendente solo dopo aver portato alcune prove. In particolare:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">la prova della patologia;</li>
<li style="text-align: justify;">la dimostrazione della astratta riferibilità della stessa alle vessazioni;</li>
<li style="text-align: justify;">la verifica dell&#8217;assenza della sussistenza di ipotetici decorsi causali alternativi e sopravvenuti, che fossero idonei a interrompere il nesso eziologico.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Risulta inoltre utile rammentare quanto condiviso in apertura di questo approfondimento. In tema di lesioni personali colpose (dentro o fuori il contesto lavorativo), la <strong>prescrizione</strong> inizia a decorrere dal momento dell&#8217;evento. Inizia ovvero a decorrere dal momento in cui insorge la malattia, e non dal momento in cui cessa il rapporto di lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;">Si chiude l&#8217;approfondimento ricordando quanto affermato con l&#8217;ultima recente pronuncia di legittimità in materia di mobbing e di tutela penale del lavoratore dipendente. Il datore di lavoro può essere condannato per <strong>reato di atti persecutori</strong> ex articolo 612-bis del codice penale. Ciò può accadere quando il lavoratore dipendente dimostri di essere stato vittima di comportamenti provocanti gli effetti descritti dall&#8217;articolo 612-bis quali stato di ansia grave e paura o modifica delle proprie abitudini di vita.</p>
<h2 id="padova" style="text-align: justify;">Assistenza legale a Padova e in tutta Italia</h2>
<p style="text-align: justify;">Il nostro studio legale, con sede a <strong>Padova</strong>, assiste lavoratori vittime di mobbing sia in sede penale, valutando la sussistenza dei reati di lesioni personali o atti persecutori e assistendo la persona offesa nella denuncia-querela e nella costituzione di parte civile, sia in sede civile, per ottenere il risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale subito. Ci occupiamo inoltre della raccolta e dell&#8217;organizzazione delle prove, elemento decisivo, come conferma la giurisprudenza, per il buon esito di questo tipo di procedimenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Pur avendo sede a Padova, lo studio assiste lavoratori in <strong>tutta Italia</strong>, tramite consulenze in videochiamata, revisione da remoto della documentazione lavorativa e sanitaria, e assistenza nei procedimenti davanti al tribunale penale e civile competente per territorio. È possibile richiedere una prima valutazione riservata della propria situazione lavorativa da qualsiasi città italiana.</p>
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</div>
<h2 id="faq" style="text-align: justify;">Domande frequenti sul mobbing sul lavoro</h2>
<h3 style="text-align: justify;">Il mobbing è sempre un reato?</h3>
<p style="text-align: justify;">No. Il mobbing è anzitutto un fenomeno rilevante sotto il profilo civile, come violazione dell&#8217;obbligo del datore di tutelare la salute del lavoratore (art. 2087 c.c.). Diventa penalmente rilevante solo quando le condotte integrano fattispecie specifiche, come le lesioni personali colpose o gli atti persecutori.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Da quando decorre la prescrizione se il mobbing mi ha causato una malattia?</h3>
<p style="text-align: justify;">Secondo la Cassazione, la prescrizione del reato di lesioni personali colpose decorre dal momento dell&#8217;insorgenza della malattia, e non dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Basta un solo episodio grave per parlare di mobbing?</h3>
<p style="text-align: justify;">Di norma no: la giurisprudenza richiede la prova di un disegno persecutorio unitario, cioè di una pluralità di condotte collegate tra loro e finalizzate alla prevaricazione del lavoratore, e non semplicemente l&#8217;esistenza di episodi isolati o di provvedimenti datoriali illegittimi non collegati tra loro.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Posso chiedere il risarcimento del danno anche senza una denuncia penale?</h3>
<p style="text-align: justify;">Sì. L&#8217;azione civile per il risarcimento del danno da mobbing è autonoma rispetto all&#8217;eventuale procedimento penale e può essere proposta anche se i fatti non integrano, o non vengono perseguiti come, un reato.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Quali prove servono per dimostrare il mobbing?</h3>
<p style="text-align: justify;">Sono particolarmente utili la documentazione scritta delle condotte subite, le certificazioni mediche che attestano la patologia e la sua evoluzione, le testimonianze di colleghi e un diario cronologico degli episodi, elementi che la giurisprudenza considera decisivi per accertare sia il disegno persecutorio sia il nesso causale con il danno alla salute.</p>
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<p style="text-align: justify;"><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/"><em>Avv. Filippo Martini – diritto penale</em></a></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Revisione dell&#8217;assegno divorzile, scioglimento della comunione legale e diritti ereditari</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/revisione-assegno-divorzile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 16:03:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=17132</guid>

					<description><![CDATA[<p>Revisione dell&#8217;assegno divorzile, scioglimento della comunione legale e diritti ereditari &#8211; indice: La revisione dell&#8217;assegno divorzile&#160; I fatti di causa dell&#8217;ordinanza 11787/2021 Il ricorso in Cassazione Assegno divorzile e scioglimento della comunione Comunione legale e comunione ordinaria&#160; Il caso di specie&#160; La rinuncia ai diritti ereditari Conclusioni&#160; Con l&#8217;ordinanza n. 11787 dello scorso maggio la [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/revisione-assegno-divorzile/">Revisione dell&#8217;assegno divorzile, scioglimento della comunione legale e diritti ereditari</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Revisione dell&#8217;assegno divorzile, scioglimento della comunione legale e diritti ereditari &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#revisione"><strong>La revisione dell&#8217;assegno divorzile </strong></a></li>
<li><a href="#fatti"><strong>I fatti di causa dell&#8217;ordinanza 11787/2021</strong></a></li>
<li><a href="#ricorso"><strong>Il ricorso in Cassazione</strong></a></li>
<li><a href="#assegno"><strong>Assegno divorzile e scioglimento della comunione</strong></a></li>
<li><a href="#comunione"><strong>Comunione legale e comunione ordinaria </strong></a></li>
<li><a href="#caso"><strong>Il caso di specie </strong></a></li>
<li><a href="#rinuncia"><strong>La rinuncia ai diritti ereditari</strong></a></li>
<li><strong><a href="#conclusioni">Conclusioni</a> </strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Con l&#8217;ordinanza n. 11787 dello scorso maggio la Corte di Cassazione ritorna sulla <strong>revisione dell&#8217;assegno divorzile</strong>. Stabilisce in particolare che il giudice, in sede di valutazione della domanda di revisione dell&#8217;assegno divorzile, deve tenere conto delle conseguenze di fatto e giuridiche derivanti dallo <strong>scioglimento della comunione legale dei beni</strong>. Nel caso di specie inoltre la Cassazione afferma che  il giudice deve valutare gli effetti, sul patrimonio del coniuge beneficiario dell&#8217;assegno, dell&#8217;atto di rinuncia a diritti ereditari che potevano significare, se accettati, un apprezzabile miglioramento della sua condizione patrimoniale.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella medesima pronuncia, per motivare le proprie statuizioni, la Corte ha inoltre avuto modo di ribadire la differenza sussistente tra l&#8217;istituto della comunione legale e della comunione ordinaria.</p>
<h2 id="revisione" style="text-align: justify;">La revisione dell&#8217;assegno divorzile</h2>
<p style="text-align: justify;">Gli ex coniugi possono fare domanda al giudice di <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/revisione-cessazione-assegno-divorzile/">revisione dell&#8217;assegno divorzile</a></strong> secondo quanto previsto dall&#8217;articolo 9 della legge sul divorzio (898/1970).</p>
<p style="text-align: justify;">Il primo comma della norma afferma che: <em>&#8220;Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, in camera di consiglio e, per i provvedimenti relativi ai figli, con la partecipazione del pubblico ministero, può, su istanza di parte, <strong>disporre la revisione</strong> delle disposizioni concernenti l&#8217;affidamento dei figli e di quelle <strong>relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere</strong> ai sensi degli articoli 5 e 6&#8243;. </em></p>
<p style="text-align: justify;">La domanda di revisione può essere prodotta in ogni tempo, dagli ex coniugi ma anche dal figlio maggiorenne che abbia preso parte al procedimento di divorzio per il suo diritto al <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/figlio-maggiorenne-mantenimento/">mantenimento</a>, purché sia passata in giudicato la sentenza di divorzio. Competente a ricevere la domanda è il Tribunale in camera di consiglio.</p>
<p style="text-align: justify;">Con la domanda di revisione si può chiedere:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>la <strong>riduzione o l&#8217;aumento</strong> dell&#8217;assegno;</li>
<li>la<strong> soppressione o il riconoscimento ex novo</strong>.</li>
</ul>
<h2 id="fatti" style="text-align: justify;">I fatti di causa nell&#8217;ordinanza n. 11787/2021</h2>
<p style="text-align: justify;">Il tribunale di primo grado rigettava la domanda di revisione dell&#8217;assegno divorzile, in particolare di revoca o riduzione del contributo economico che l&#8217;ex marito doveva corrispondere alla ex moglie sulla base del provvedimento di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/divorzio/"><strong>cessazione degli effetti civili del matrimonio</strong></a>. L&#8217;importo di tale contributo economico era pari a 2000,00 euro mensili. L&#8217;obbligato tuttavia eccependo la modifica della situazione patrimoniale della beneficiaria a seguito dello scioglimento della comunione legale chiede la riduzione dell&#8217;importo dell&#8217;assegno. Rigettatagli la domanda in primo grado, procede in appello ottenendo un altro rigetto.</p>
<p style="text-align: justify;">La corte di appello in particolare riteneva non giustificanti l&#8217;accoglimento della domanda i due fatti sui quali la stessa era formulata:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>l&#8217;effetto dello <strong>scioglimento della comunione legale dei beni</strong> dopo il divorzio ovvero l&#8217;entrata nella sfera patrimoniale della beneficiaria dell&#8217;assegno della proprietà esclusiva di un immobile dal valore di 290.000 euro;</li>
<li>la <strong>rinuncia da parte della beneficiaria di diritti ereditari</strong> sorti nei confronti della madre dal valore di 26600,00 euro.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il giudice di seconde cure riteneva il primo fatto <em>&#8220;non sufficiente a porre in discussione l&#8217;an e il quantum dell&#8217;assegno divorzile&#8221;</em> e il secondo <em>&#8220;una scelta individuale insindacabile, in mancanza di prova che una scelta diversa avrebbe comportato effetti apprezzabili nei rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;obbligato pertanto ricorre in Cassazione.</p>
<h2 id="ricorso" style="text-align: justify;">Il ricorso in Cassazione per la revisione dell&#8217;assegno divorzile</h2>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente costruisce il ricorso su tre motivi. Solo i primi due, ma sufficienti a cassare la sentenza di appello, vengono ritenuti fondati dal giudice di legittimità.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il <strong>primo motivo</strong> il ricorrente contesta che il decreto impugnato non ha ritenuto rilevante ai fini della modifica del patrimonio della beneficiaria l&#8217;attribuzione della piena proprietà dell&#8217;immobile in comunione prima del divorzio. Invoca in particolare la differenza, sia sotto il profilo del godimento che su quello della capacità reddituale, della piena proprietà e della comproprietà. Tale motivo, si anticipa, viene ritenuto fondato e dà modo al giudice di delineare le differenze tra la comunione legale e la comunione ordinaria.</p>
<p style="text-align: justify;">In <strong>secondo luogo</strong>, il ricorso contesta al giudice di merito l&#8217;omessa motivazione nel decreto impugnato circa la non rilevanza della rinuncia a titolo gratuito di diritti ereditari da parte dell&#8217;ex moglie. In particolare la donna aveva rinunciato ad agire in riduzione in occasione della vendita da parte della sorella di un immobile caduto in successione. La corte di appello riteneva tale scelta personale ed insindacabile nonché doverosa, ma mancante, la prova che una scelta diversa della donna avrebbe modificato, in senso migliorativo, le sue risorse economiche e di conseguenza gli assetti patrimoniali tra ex coniugi. Anche tale motivo di ricorso viene accolto perché ritenuto fondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>terzo motivo</strong> di ricorso viene rigettato per difetto di specificità. In particolare il ricorrente contestava il fatto che il giudice di merito non avesse posto rimedio alla sua doglianza circa i continui ed ingenti esborsi economici che oramai faceva fatica a sostenere. Tale motivo di ricorso tuttavia non esprimeva chiaramente a quali statuizione della sentenza impugnata si riferissero le doglianze né le ragioni delle stesse.</p>
<h2 id="assegno" style="text-align: justify;">Assegno divorzile e scioglimento della comunione legale</h2>
<p style="text-align: justify;">Accogliendo il primo motivo di ricorso la Corte richiama l&#8217;orientamento consolidatosi in seno al collegio. Tale orientamento ha riguardo alle valutazioni che il giudice deve compiere in sede di riconoscimento e quantificazione dell&#8217;assegno divorzile. L&#8217;<strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/assegno-divorzile/">assegno divorzile</a></strong> ha la funzione, oltre che assistenziale, di riequilibrio degli assetti economici degli ex coniugi dopo il divorzio. Se tale riequilibrio viene ad essere raggiunto per effetto del regime patrimoniale adottato dai coniugi dopo lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio è possibile che il diritto  all&#8217;assegno non maturi,  possa venir meno od essere ridotto in misura. Il regime di comunione dei beni viene a mancare dopo il divorzio a seguito dello scioglimento della comunione e della <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/contratto-di-divisione/">divisione dei beni</a>. Secondo l&#8217;orientamento giurisprudenziale suddetto tale divisione può accrescere il patrimonio del coniuge economicamente più debole in modo tale da non rendere necessaria la corresponsione dell&#8217;assegno o da ridurlo in entità.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;&#8230;nella valutazione delle condizioni reddituali e patrimoniali degli ex coniugi, ai fini dell&#8217;attribuzione e quantificazione </em><em>dell&#8217;assegno divorzile, il giudice è tenuto a <strong>valutare &#8220;se e in che misura l&#8217;esigenza di riequilibrio non sia già coperta dal regime patrimoniale prescelto</strong>, giacché, se i coniugi abbiano optato per la comunione, ciò potrà aver determinato un incremento del patrimonio del coniuge richiedente, tale da escludere o ridurre la detta esigenza&#8221;, a seguito dello scioglimento della comunione&#8221;. </em></p>
<h2 id="comunione" style="text-align: justify;">Comunione legale e comunione ordinaria</h2>
<p style="text-align: justify;">Il caso in esame ha dato modo alla Corte di sottolineare la differenza tra la <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/comunione-legale-dei-beni/">comunione legale</a></strong> e la <strong>comunione ordinaria</strong> dei beni.</p>
<p style="text-align: justify;">La formazione del patrimonio familiare durante la comunione legale dei beni avviene mediante l&#8217;apporto di entrambi i coniugi sebbene in misura e modalità diverse.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell&#8217;articolo 143, terzo comma, del codice civile <em>&#8220;Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia&#8221;</em>. Tale disposizione limita pertanto l&#8217;arbitrario godimento da parte di ciascun coniuge dei propri redditi e dei frutti ricavati dai beni personali.</p>
<p style="text-align: justify;">In virtù del <strong>principio solidaristico</strong> che governa anche la fase successiva al matrimonio dei coniugi <em>&#8220;all&#8217;atto dello scioglimento della comunione, l&#8217;attivo ed il passivo devono essere ripartiti in parti uguali indipendentemente dalla misura della partecipazione e </em><em>dall&#8217;entità degli apporti di ciascuno dei coniugi alla formazione del patrimonio comune&#8230;&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Differentemente invece avviene nella <strong>comunione ordinaria</strong> dei beni che è una comunione per quote.  La Corte infatti afferma che la disciplina della comunione legale è incompatibile con quella della comunione ordinaria <em>&#8220;nella quale l&#8217;eguaglianza delle quote dei partecipanti è oggetto di una presunzione semplice superabile mediante prova del contrario&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Conclude pertanto la Corte affermando che <em>&#8220;ciò si spiega per essere la &#8220;struttura normativa&#8221; della comunione legale dei coniugi &#8220;difficilmente riconducibile alla comunione ordinaria. <strong>Questa è una comunione per quote, quella è una comunione senza quote</strong>&#8220;.</em></p>
<h2 id="caso" style="text-align: justify;">Il caso di specie</h2>
<p style="text-align: justify;">Rispetto pertanto a quanto consacrato dal giudice di merito nella pronuncia di appello il giudice di legittimità afferma che <em>&#8220;L&#8217;idoneità dell&#8217;attribuzione esclusiva del bene, in sede divisoria, a favore dell&#8217;ex coniuge ad incidere sull&#8217;assetto patrimoniale definito in sede di divorzio <strong>deve essere verificata dal giudice che ne deve dare conto in motivazione</strong>, con riferimento alla fattispecie concreta e non sulla base di postulati giuridici astratti&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie l&#8217;ammontare dell&#8217;assegno divorzile era stato determinato in euro 2000,00 nel giudizio di divorzio in cui gli ex coniugi erano comproprietari:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>dell&#8217;immobile che successivamente, per effetto della divisione, è entrato nella proprietà esclusiva della donna e</li>
<li>di un altro immobile adibito a farmacia.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Per la corte di legittimità rileva che l&#8217;immobile in comproprietà sia entrato nella proprietà esclusiva della beneficiaria dell&#8217;assegno ai fini della richiesta di revisione. Sottolinea infatti che la proprietà esclusiva determina <strong>una capacità reddituale diversa dalla proprietà di una quota</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">La corte di appello invece aveva ritenuto il fatto una <em>&#8220;variazione meramente qualitativa del patrimonio&#8221;</em> non rilevante ai fini della modifica dei rapporti patrimoniali con l&#8217;ex coniuge.</p>
<h3>L&#8217;astrattezza del giudizio di merito</h3>
<p style="text-align: justify;">Il giudice di legittimità inoltre critica il giudizio del giudice di merito per altri  due motivi:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>l&#8217;aver richiamato il primo l&#8217;<strong>efficacia dichiarativa dell&#8217;atto di divisione</strong> dei beni in comproprietà a seguito dello scioglimento della comunione. Tale efficacia è propria della comunione ordinaria che, come sottolineato in questa sede, differisce dalla comunione legale;</li>
<li>il fatto che tale efficacia dichiarativa dell&#8217;atto di divisione è stata messa in discussione dalle Sezioni Unite. Queste hanno propeso per attribuire all&#8217;atto divisorio un&#8217;<strong>efficacia costitutiva/traslativa</strong> e non dichiarativa.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;Il ragionamento della Corte <strong>pecca di astrattezza</strong> &#8211; </em>spiega la corte<em> &#8211; e travisa la natura del giudizio di revisione delle </em><em>condizioni di divorzio. Esso è infatti volto a verificare se &#8220;le condizioni di fatto&#8221;, oltre che giuridiche, si siano modificate in senso migliorativo o peggiorativo per uno o entrambi gli ex coniugi, alla luce di ogni elemento idoneo ad incidere oggettivamente sull&#8217;assetto dei rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi risultante dalla sentenza di divorzio&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Concludendo pertanto le motivazioni di accoglimento del primo motivo di ricorso la Corte smonta la sentenza impugnata. Afferma che non sono state illustrate le ragioni fattuali né giuridiche della irrilevanza dell&#8217;attribuzione esclusiva dell&#8217;immobile alla beneficiaria dell&#8217;assegno divorzile. Le prove dedotte dal ricorrente invece rilevano ai fini dell&#8217;apertura di un giudizio di revisione dell&#8217;assegno divorzile. Possono infatti in astratto alterare gli equilibri economici degli ex coniugi accertati al momento del divorzio.</p>
<h2 id="rinuncia" style="text-align: justify;">La rinuncia ai diritti ereditari e la revisione dell&#8217;assegno divorzile</h2>
<p style="text-align: justify;">Il secondo motivo di ricorso, come già accennato, riguarda la <strong>rinuncia di diritti ereditari</strong> da parte della beneficiaria dell&#8217;assegno.</p>
<p style="text-align: justify;">La corte di legittimità ritiene fondato tale motivo.  Il ricorrente infatti contesta la mancata valutazione della corte d&#8217;appello sull&#8217;esito diverso che avrebbe avuto la scelta diversa della controparte. Se questa avesse accettato le quote ereditarie per il valore stabilito l&#8217;accettazione avrebbe potuto determinare un&#8217;alterazione degli assetti patrimoniali tra gli ex coniugi nella fase post coniugale. Si sarebbe infatti avuto un sensibile miglioramento della situazione patrimoniale della beneficiaria dell&#8217;assegno. <em>&#8220;In tal caso, <strong>quella rinuncia avrebbe potuto assumere un significato diverso, cioè indicativo di una condizione economica e patrimoniale migliorata, al punto di giustificare la revisione delle condizioni di divorzio</strong>&#8220;. </em></p>
<p style="text-align: justify;">La corte d&#8217;appello aveva ritenuto la rinuncia a titolo gratuito a tali diritti una <strong>scelta personale e insindacabile</strong>. Tale scelta per rilevare ai fini della domanda di revisione dell&#8217;assegno sarebbe dovuta essere sostenuta da una prova. La prova che l&#8217;accettazione avrebbe invece comportato un apprezzabile miglioramento della condizione economico patrimoniale della beneficiaria dell&#8217;assegno.</p>
<p style="text-align: justify;">In altre parole, quanto ha voluto dire la Corte, è che l&#8217;accettazione delle quote ereditarie da parte della donna avrebbe comportato l&#8217;alterazione degli assetti patrimoniali tra gli ex coniugi e giustificato la domanda di revisione dell&#8217;assegno. Di ciò la corte di merito non ha dato alcun rilievo.</p>
<h2 id="conclusioni" style="text-align: justify;">Conclusioni</h2>
<p style="text-align: justify;">Con l&#8217;ordinanza suesposta il giudice di legittimità richiama il giudice di merito a <strong>valutare gli elementi probatori</strong> forniti dal coniuge richiedente la revisione dell&#8217;assegno divorzile. E soprattutto il suo dovere di dare idonea <strong>motivazione</strong> di tali valutazioni.</p>
<p>La sentenza impugnata viene cassata e rinviata alla Corte d&#8217;appello.</p>
<p style="text-align: justify;">Si afferma infine l&#8217;orientamento secondo cui <em>&#8220;Al momento della cessazione del vincolo coniugale,<strong> la valutazione dei beni ricadenti nella comunione</strong>, specie quando costituita e alimentata con l’apporto solidaristico prevalente di uno dei coniugi, in vista della loro divisione in parti uguali,<strong> è un fatto rilevante ai fini della determinazione dell’assetto patrimoniale tra le parti nella fase post-coniugale</strong>&#8220;.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-divorzista/">Avv. Bellato – diritto di famiglia e matrimoniale, separazione e divorzio</a></em></p>
<h2>FAQ – La revisione dell&#8217;assegno divorzile: le domande più frequenti</h2>
<h3>1. È possibile modificare l&#8217;assegno divorzile dopo che è stato stabilito dal tribunale?</h3>
<p>Sì. La legge sul divorzio prevede espressamente la possibilità di chiedere al tribunale una revisione dell&#8217;assegno divorzile ogni volta che si verifichino cambiamenti significativi nella situazione economica o patrimoniale degli ex coniugi rispetto al momento in cui l&#8217;assegno era stato fissato. La domanda può essere presentata in qualsiasi momento, purché la sentenza di divorzio sia già passata in giudicato. Con essa si può chiedere tanto un aumento quanto una riduzione dell&#8217;importo, ma anche la sua completa soppressione o, al contrario, il suo riconoscimento per la prima volta.</p>
<h3>2. Lo scioglimento della comunione legale dei beni può influire sull&#8217;assegno divorzile?</h3>
<p>Sì, e in modo rilevante. Quando i coniugi erano in regime di comunione legale, al momento del divorzio il patrimonio comune viene diviso in parti uguali tra i due ex coniugi, indipendentemente da chi aveva contribuito di più alla sua formazione. Se da questa divisione l&#8217;ex coniuge beneficiario dell&#8217;assegno riceve beni di valore apprezzabile — come un immobile in proprietà esclusiva — la sua situazione patrimoniale può risultare significativamente migliorata. La Corte di Cassazione ha chiarito che il giudice è tenuto a valutare concretamente questi effetti, verificando se il riequilibrio economico tra gli ex coniugi sia già stato in tutto o in parte raggiunto proprio attraverso la divisione dei beni.</p>
<h3>3. Qual è la differenza tra comunione legale e comunione ordinaria, e perché conta ai fini dell&#8217;assegno?</h3>
<p>Si tratta di due istituti profondamente diversi. La comunione ordinaria è una comunione &#8220;per quote&#8221;: ciascun partecipante è titolare di una frazione determinata del bene. La comunione legale tra coniugi, invece, non è basata su quote: entrambi i coniugi contribuiscono alla formazione del patrimonio familiare secondo le proprie capacità — economiche e di lavoro, anche casalingo — e al momento dello scioglimento tutto viene diviso in parti uguali, a prescindere dagli apporti individuali. Questa differenza rileva concretamente nella revisione dell&#8217;assegno divorzile: passare dalla comproprietà di un bene in comunione legale alla sua proprietà esclusiva non è una semplice variazione formale, ma può tradursi in un vero e proprio incremento della capacità patrimoniale e reddituale, con conseguenze dirette sulla valutazione dell&#8217;assegno.</p>
<h3>4. La rinuncia a un&#8217;eredità da parte di chi percepisce l&#8217;assegno può portare alla sua revisione?</h3>
<p>È una questione più complessa di quanto possa sembrare. In linea generale, si potrebbe pensare che rinunciare a un&#8217;eredità sia una scelta personale e insindacabile. Tuttavia, la Cassazione ha affermato un principio diverso: se l&#8217;accettazione dell&#8217;eredità avrebbe determinato un miglioramento apprezzabile della situazione patrimoniale del beneficiario dell&#8217;assegno, tale rinuncia non può essere ignorata dal giudice nella valutazione della domanda di revisione. In altre parole, chi è obbligato a corrispondere l&#8217;assegno può far valere il fatto che l&#8217;ex coniuge abbia deliberatamente rinunciato a risorse che avrebbero potuto ridurre o eliminare il suo bisogno economico.</p>
<h3>5. Cosa deve dimostrare chi chiede la revisione dell&#8217;assegno divorzile?</h3>
<p>Chi avanza la domanda di revisione deve fornire al giudice elementi concreti che attestino un cambiamento reale e significativo della situazione economica o patrimoniale rispetto al momento in cui l&#8217;assegno era stato fissato. Non è sufficiente allegare variazioni formali o puramente astratte: occorre dimostrare che tali cambiamenti hanno prodotto — o avrebbero potuto produrre — un effetto tangibile sugli equilibri economici tra gli ex coniugi. Il giudice, dal canto suo, è tenuto a valutare tutti gli elementi forniti e a motivare adeguatamente la propria decisione, sia in caso di accoglimento che di rigetto della domanda.</p>
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		<title>Il mantenimento diretto al figlio maggiorenne &#8211; guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/versamento-diretto-mantenimento-figlio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 07:15:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=16564</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il versamento diretto del mantenimento al figlio maggiorenne &#8211; indice: Come funziona il mantenimento diretto I presupposti richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza Vantaggi e criticit&#224; del modello Come cambia la situazione nel tempo Una recente sentenza&#160; Il mantenimento del figlio maggiorenne&#160; La vicenda in primo grado Il secondo grado di giudizio Il terzo grado [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Il versamento diretto del mantenimento al figlio maggiorenne &#8211; indice:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#diretto"><strong>Come funziona il mantenimento diretto</strong></a></li>
<li><a href="#presupposti"><strong>I presupposti richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza</strong></a></li>
<li><a href="#modello"><strong>Vantaggi e criticità del modello</strong></a></li>
<li><a href="#tempo"><strong>Come cambia la situazione nel tempo</strong></a></li>
<li><strong><a href="#sentenza">Una recente sentenza</a> </strong></li>
<li><a href="#mantenimento"><strong>Il mantenimento del figlio maggiorenne </strong></a></li>
<li><a href="#vicenda"><strong>La vicenda in primo grado</strong></a></li>
<li><a href="#secondo"><strong>Il secondo grado di giudizio</strong></a></li>
<li><a href="#terzo"><strong>Il terzo grado di giudizio</strong></a></li>
<li><strong><a href="#decisione">La decisione della Cassazione</a> </strong></li>
</ul>
<p>Quando una coppia con figli si separa o divorzia, uno dei temi più delicati da affrontare riguarda <b>il modo in cui ciascun genitore contribuirà al mantenimento dei minori</b>. Il legislatore italiano, nel tempo, ha riconosciuto due modalità principali: il mantenimento indiretto, che consiste nel versamento di un assegno periodico da un genitore all&#8217;altro, e il mantenimento diretto, in cui ciascun genitore provvede autonomamente e in prima persona alle spese dei figli durante il tempo in cui questi sono con lui o con lei.</p>
<p>Il <b>mantenimento diretto</b>, dunque, non si traduce in un flusso di denaro tra ex coniugi o ex conviventi, ma in un sistema in cui ogni genitore sostiene direttamente i costi legati alla vita quotidiana del figlio: vitto, abbigliamento, materiale scolastico, attività sportive e ricreative, e così via. Questa modalità, prevista dall&#8217;articolo 337-ter del codice civile, è applicabile quando il giudice la ritenga adeguata alla situazione concreta e, in particolare, quando i tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore siano equilibrati.</p>
<h2 id="diretto" class="western">Come funziona il mantenimento diretto</h2>
<p>Il modello del mantenimento diretto presuppone che entrambi i genitori dispongano di redditi sufficienti e sostanzialmente equivalenti, e che il figlio trascorra periodi di tempo paragonabili con ciascuno di loro. In queste condizioni, il giudice può stabilire che non vi sia alcun assegno periodico tra le parti, perché ogni genitore copre le spese ordinarie durante i propri giorni di affidamento.</p>
<p>Restano tuttavia da disciplinare le spese straordinarie, ovvero quelle non prevedibili o non ricorrenti: spese mediche rilevanti, interventi odontoiatrici, soggiorni all&#8217;estero, attività extrascolastiche scelte di comune accordo. Queste vengono generalmente ripartite in percentuale tra i genitori, secondo quanto stabilito nel provvedimento giudiziale o nell&#8217;accordo omologato.</p>
<p>È importante sottolineare che il mantenimento diretto <b>non significa assenza di obblighi economici</b>: ciascun genitore rimane pienamente responsabile del benessere materiale del figlio. La differenza sta nel modo in cui tale responsabilità viene esercitata, in forma diretta anziché attraverso il trasferimento di somme all&#8217;altro genitore.</p>
<h2 id="presupposti" class="western">I presupposti richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza</h2>
<p>L&#8217;<b>adozione del mantenimento diretto </b>non è automatica né scontata. Il giudice è chiamato a valutare attentamente la situazione economica e familiare di entrambi i genitori, tenendo conto di criteri precisi: le risorse di ciascuno, le esigenze del figlio, il tenore di vita goduto durante la convivenza, i tempi di permanenza del minore con ciascun genitore e le capacità reddituali effettive, anche potenziali.</p>
<p>La giurisprudenza italiana ha progressivamente chiarito <b>i limiti applicativi di questo istituto</b>. La Corte di Cassazione, in diverse pronunce, ha ribadito che il mantenimento diretto è possibile solo in presenza di una reale parità di condizioni economiche tra i genitori e di una collocazione del figlio effettivamente alternata. In assenza di questi presupposti, il giudice è tenuto a disporre comunque un assegno perequativo, ossia un contributo che ristabilisca l&#8217;equilibrio tra le due sfere patrimoniali a tutela del minore. Sul punto, si segnala l&#8217;orientamento espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 9649/2024, che ha confermato come la disparità reddituale tra i genitori imponga la previsione di un assegno anche in caso di affidamento condiviso con tempi paritetici.</p>
<h2 id="modello" class="western">Vantaggi e criticità del modello</h2>
<p>Il mantenimento diretto presenta indubbi vantaggi quando le condizioni per applicarlo sono concretamente sussistenti. Riduce i conflitti legati al controllo sull&#8217;utilizzo dell&#8217;assegno, responsabilizza entrambi i genitori in modo simmetrico e valorizza la parità dei ruoli genitoriali, in linea con la filosofia dell&#8217;affidamento condiviso. Per i figli, può significare una maggiore continuità nelle cure e nell&#8217;attenzione da parte di entrambe le figure genitoriali.</p>
<p>Tuttavia, <b>esistono criticità che non vanno sottovalutate</b>. La gestione delle spese straordinarie, in assenza di accordo, può diventare fonte di nuovi conflitti. La mancanza di un trasferimento monetario non elimina la possibilità di squilibri: se uno dei due genitori è economicamente più forte, il figlio potrebbe sperimentare livelli di vita sensibilmente diversi a seconda di dove si trova. Infine, la prova della sostenibilità economica del modello richiede una valutazione accurata dei redditi effettivi, che non sempre è agevole da condurre.</p>
<h2 id="tempo" class="western">Come cambia la situazione nel tempo</h2>
<p>Gli accordi o i provvedimenti sul mantenimento non sono immutabili. Il diritto di famiglia prevede la possibilità di chiedere la revisione delle condizioni stabilite ogni volta che sopravvenga un mutamento significativo delle circostanze: una perdita del lavoro, un nuovo nucleo familiare, una variazione sensibile dei bisogni del figlio, oppure uno spostamento dei tempi di permanenza.</p>
<p>Nel caso del mantenimento diretto, questa dinamicità è ancora più rilevante: se le condizioni di parità che ne giustificavano l&#8217;adozione vengono meno, è necessario rivedere l&#8217;assetto e valutare l&#8217;introduzione di un assegno periodico. La stabilità economica del figlio deve sempre essere l&#8217;obiettivo prioritario, al di là delle preferenze o delle convenienze dei genitori.</p>
<h2 class="western">Affidarsi a un professionista fa la differenza</h2>
<p>Il mantenimento diretto è uno strumento efficace, ma la sua corretta applicazione richiede una valutazione tecnica e una strategia legale ben costruita. Ogni situazione familiare è diversa, e ciò che funziona per una coppia può essere inadeguato per un&#8217;altra. Scegliere il modello sbagliato, o non tutelarsi adeguatamente in sede di accordo, può avere conseguenze concrete e durature per sé e per i propri figli.</p>
<p>Se stai affrontando una separazione o un divorzio e vuoi capire quale soluzione sia più adatta alla tua situazione, il nostro studio è a tua disposizione. Contattaci per fissare un primo colloquio: analizzeremo insieme la tua situazione e ti forniremo un&#8217;assistenza concreta, chiara e orientata ai tuoi reali interessi.</p>
<h2 id="sentenza">Sentenza sul mantenimento del figlio maggiorenne</h2>
<p style="text-align: justify;">La Corte di Cassazione si è pronunciata pochi giorni fa sul <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/figlio-maggiorenne-mantenimento/">mantenimento del figlio maggiorenne.</a> La pronuncia in particolare verteva sul <strong>versamento diretto dell&#8217;assegno al figlio</strong>. La decisione della Suprema Corte ha negato la possibilità dell&#8217;obbligato alla corresponsione dell&#8217;assegno di decidere di versare l&#8217;assegno direttamente al figlio divenuto maggiorenne, anche in presenza di un accordo con il beneficiario e l&#8217;ex coniuge ovvero anche se il contributo corrisposto è stato effettivamente utilizzato dal figlio per mantenersi. Solo un provvedimento del giudice infatti, ai sensi dell&#8217;articolo 337-septies, primo comma, del codice civile, può stabilire che l&#8217;assegno di mantenimento venga corrisposto direttamente all&#8217;avente diritto.</p>
<h2 id="mantenimento" style="text-align: justify;">Il mantenimento del figlio maggiorenne</h2>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi del codice civile i figli maggiorenni hanno diritto al mantenimento quando non sono economicamente autosufficienti oppure quando sono affetti da handicap.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 337-septies del codice civile recita: <em>&#8220;<strong>Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico</strong>. <strong>Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all&#8217;avente diritto</strong>. Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori&#8221;. </em></p>
<p style="text-align: justify;">Come si legge nella norma sopra riportata dunque in sede di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/separazione-divorzio-differenze/">separazione e divorzio</a> il giudice può disporre che un genitore contribuisca al mantenimento del figlio mediante l&#8217;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/assegno-di-mantenimento/">assegno di mantenimento</a>. Il beneficiario dell&#8217;assegno tuttavia può perdere il diritto all&#8217;assegno se volontariamente non si trova un&#8217;occupazione, se è passato un certo periodo di tempo dal completamento del percorso di studi o, logicamente, se acquisisce un reddito tale da metterlo in grado di mantenersi.</p>
<p style="text-align: justify;">Fin d&#8217;ora, tuttavia, non sono stati esauriti tutti i dubbi circa le modalità di corresponsione dell&#8217;assegno. L&#8217;assegno può essere corrisposto all&#8217;ex coniuge che convive con il figlio, il quale assume la posizione di creditore, anche se ne beneficia il figlio, oppure direttamente al figlio che assume direttamente la posizione di creditore. A chiarire tuttavia quando può aversi l&#8217;una o l&#8217;altra ipotesi è stata la Corte di Cassazione intervenuta con l&#8217;ultima pronuncia ovvero l&#8217;<strong>ordinanza 9700/2021</strong>. La vicenda verrà esposto nelle prossime righe.</p>
<h2 id="vicenda" style="text-align: justify;">I fatti della vicenda sul versamento diretto del mantenimento al figlio maggiorenne e il primo grado di giudizio</h2>
<p style="text-align: justify;">La vicenda attiene un nucleo familiare composto da una coppia di genitori e un figlio.</p>
<p style="text-align: justify;">La coppia nel 2002 <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/separazione-giudiziale/">si separa in via giudiziale</a> e il Tribunale di Padova dichiara <strong>il marito obbligato al mantenimento del figlio minore</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel 2011 la donna chiede l&#8217;intimazione di pagamento tramite un <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/atto-di-precetto/">atto di precetto</a> al marito di una consistente somma di denaro a titolo di assegno di mantenimento per il figlio non versato.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;uomo si oppone all&#8217;esecuzione deducendo di aver sempre adempiuto il proprio obbligo. In particolare tale obbligo sarebbe stato adempiuto fino ad una certa data pagando il mantenimento alla moglie e successivamente, dopo poco tempo che il figlio era divenuto maggiorenne, direttamente a quest&#8217;ultimo.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale nel 2014 accoglie l&#8217;opposizione e conferma quanto opposto dall&#8217;uomo. Giustifica la propria decisione sulla base degli accordi intercorsi tra marito, moglie e figlio, allegati agli atti, ritenendoli validi ai fini della modulazione del pagamento dell&#8217;assegno.</p>
<h2 id="secondo" style="text-align: justify;">Il secondo grado di giudizio</h2>
<p style="text-align: justify;">La donna, soccombente in primo grado, ricorre in appello, sede in cui risulta vincitrice. La Corte d&#8217;Appello adita, quella di Venezia, scardina completamente quanto sostenuto dal Tribunale di primo grado ritenendo che:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>il beneficiario dell&#8217;assegno di mantenimento è il figlio che fino a quando non raggiunge la maggiore età non può essere creditore dell&#8217;assegno di mantenimento. Fino a tale data ma anche successivamente<strong> l&#8217;assegno dev&#8217;essere corrisposto pertanto all&#8217;altro genitore</strong>;</li>
<li>si può in alternativa corrispondere l&#8217;assegno direttamente al figlio divenuto maggiorenne <strong>soltanto qualora si sia pronunciato in tal senso un giudice modificando le condizioni di separazione o divorzio</strong>;</li>
<li>la richiesta in pagamento diretto dev&#8217;essere effettuata dal figlio maggiorenne su propria volontà, cosa che non era avvenuta nel caso di specie;</li>
<li>non rileva l&#8217;utilizzo del denaro corrisposto al figlio per il mantenimento in assenza di un provvedimento giurisdizionali di modifica delle condizioni di separazione.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La sentenza di appello viene così impugnata in Cassazione dall&#8217;ex marito sulla base di due motivi. Resiste e deposita memoria la donna con controricorso.</p>
<h2 id="terzo" style="text-align: justify;">I motivi su cui si fonda il ricorso in Cassazione</h2>
<p style="text-align: justify;">Con il <strong>primo motivo</strong> che forma il ricorso in Cassazione, l&#8217;uomo contesta il non aver la Corte d&#8217;Appello considerato quanto dichiarato dall&#8217;ex moglie in sede di interrogatorio non formale. Risultava infatti da tale occasione che la donna, creditrice dell&#8217;assegno, fosse d&#8217;accordo insieme con l&#8217;ex marito e il figlio che l&#8217;assegno venisse corrisposto direttamente a quest&#8217;ultimo. In secondo luogo l&#8217;uomo fa un altro appunto ritenendo che la Corte del merito avesse trascurato di considerare che solo in secondo grado di giudizio la donna avesse iniziato a negare che la corresponsione dell&#8217;assegno al figlio costituisse adempimento dell&#8217;obbligo di mantenimento. In tal modo veniva, contrariamente a quanto ammesso dalle norme processuali, modificato il contenuto della domanda originaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il <strong>secondo motivo</strong> di ricorso l&#8217;uomo contesta la violazione e falsa applicazione degli articoli 155-quinquies e 337-septies del codice civile. In particolare sostiene che;</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>è possibile tramite accordo extragiudiziale modificare le modalità di corresponsione dell&#8217;assegno di mantenimento;</li>
<li>il figlio, una volta raggiunta la maggiore età, diventa il creditore del contributo di mantenimento;</li>
<li>la domanda circa il pagamento dell&#8217;assegno spetta al figlio e in subordine al genitore qualora quest&#8217;ultimo resti inerte.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La Cassazione considera entrambi i <strong>motivi infondati</strong> e nel prossimo paragrafo si spiegherà perché.</p>
<h2 id="decisione" style="text-align: justify;">La Cassazione e il versamento diretto del mantenimento al figlio</h2>
<p style="text-align: justify;">I giudici di Corte sostengono l&#8217;infondatezza del primo motivo di ricorso sulla base del fatto che la Corte d&#8217;Appello ha accolto l&#8217;opposizione in quanto <strong>in assenza di un provvedimento giurisdizionale che modifica le condizioni di separazione e divorzio l&#8217;obbligato al mantenimento non può essere autorizzato a corrispondere l&#8217;assegno ad un soggetto diverso dal creditore</strong> stabilito nelle condizioni. Risultava pertanto per la Corte d&#8217;appello irrilevante prendere in considerazioni le dichiarazioni confessorie che esplicitavano il contenuto di un accordo tra le parti. Così infatti non fu fatto.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel secondo motivo, le convinzioni errate del ricorrente sono due spiega la Corte:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>che l&#8217;obbligato al mantenimento e il debitore possano di comune accordo modificare le condizioni di separazione e divorzio;</li>
<li>che ciò sia previsto nell&#8217;articolo 337-septies del codice civile.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La prima convinzione è errata perché solo un giudice può determinare e modificare l&#8217;ammontare dell&#8217;assegno di mantenimento dei figli. L&#8217;interesse protetto dall&#8217;obbligazione nascente di mantenimento è indisponibile dalle parti. <strong>Il provvedimento che stabilisce chi è debitore e chi creditore dell&#8217;assegno pertanto non può essere modificato senza l&#8217;intervento dell&#8217;autorità giurisdizionale. </strong></p>
<h3 style="text-align: justify;">Il versamento diretto del mantenimento al figlio maggiorenne è possibile solo se stabilito con provvedimento del giudice</h3>
<p style="text-align: justify;">C&#8217;è tuttavia un&#8217;alternativa ammessa, affermano i giudici. L&#8217;alternativa è che il creditore dell&#8217;assegno individui un soggetto che riceva il pagamento in suo luogo e liberi il debitore dall&#8217;obbligazione. La figura in questione, individuata dalla Corte come &#8220;<strong><em>adiectus solutionis causa&#8221;</em></strong>, si ritrova nell&#8217;articolo 1188 del codice civile, primo comma. Secondo tale norma <em>&#8220;Il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante, ovvero alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo&#8221;</em>. Nel caso di specie gli atti non riportavano alcun riferimento all&#8217;articolo 1188 del codice civile. Non riportavano ovvero l&#8217;individuazione da parte della creditrice del figlio quale sostituto a ricevere il pagamento. Ben diverso, afferma la Corte, è pattuire la modifica del soggetto creditore indicato nel provvedimento giudiziale di separazione. Un accordo in tal senso infatti è nullo e inefficace.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte infine ritiene assolutamente errata l&#8217;interpretazione effettuata dal ricorrente del <strong>primo comma dell&#8217;articolo 337-septies del codice civile</strong>. Non dovrebbe sorgere alcun dubbio circa il significato della disposizione leggendola secondo la corretta analisi grammaticale. <em>&#8220;Il giudice (soggetto grammaticale della disposizione) può disporre il pagamento di un assegno ai figli maggiorenni non indipendenti economicamente e in tal caso (cioè quando il giudice lo abbia disposto) l&#8217;assegno è versato direttamente all&#8217;avente diritto.</em> <em>La norma dunque non ammette dubbi sul fatto che il pagamento dell&#8217;assegno di mantenimento direttamente al figlio maggiorenne, anzi che al genitore convivente, non è una facoltà dell&#8217;obbligato ma può essere solo il frutto di una decisione giudiziaria&#8221;</em>. Così si legge verso la conclusione dell&#8217;ordinanza.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-divorzista/">Avv. Bellato – diritto di famiglia e matrimoniale, separazione e divorzio</a></em></p>
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		<title>Accesso ai dati bancari: la Corte Europea boccia il sistema italiano e impone riforme</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/accesso-dati-bancari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2026 19:17:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Con la sentenza depositata l&#8217;8 gennaio 2026, relativa ai ricorsi nn. 4067/19 e 34583/20, la Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo ha dichiarato che l&#8216;attuale sistema italiano di accesso ai dati bancari dei contribuenti viola l&#8217;articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo, che garantisce il diritto al rispetto della vita privata. La pronuncia individua criticit&#224; [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con la sentenza depositata l&#8217;8 gennaio 2026, relativa ai ricorsi nn. 4067/19 e 34583/20, la Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo ha dichiarato che l<b>&#8216;attuale sistema italiano di accesso ai dati bancari dei contribuenti viola l&#8217;articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo</b>, che garantisce il diritto al rispetto della vita privata. La pronuncia individua criticità sistemiche nella normativa nazionale, imponendo all&#8217;Italia una revisione organica della disciplina in conformità all&#8217;articolo 46 della Convenzione.</p>
<p>La decisione rappresenta un punto di svolta nel delicato equilibrio tra le esigenze di controllo fiscale e la tutela della sfera privata dei contribuenti. Secondo la Corte, l&#8217;ingerenza dell&#8217;Amministrazione Finanziaria nella vita privata dei cittadini attraverso l&#8217;acquisizione di informazioni bancarie è certamente legittima in astratto, ma deve essere accompagnata da garanzie procedurali adeguate e da meccanismi di controllo effettivi, elementi che l&#8217;ordinamento italiano attualmente non assicura in modo soddisfacente.</p>
<h2 class="western">I fatti alla base della controversia</h2>
<p>Le vicende esaminate dalla Corte riguardavano due persone fisiche che erano state informate dai propri istituti di credito dell&#8217;avvenuta ricezione di richieste da parte dell&#8217;Amministrazione Finanziaria italiana. Tali richieste miravano all&#8217;acquisizione di informazioni dettagliate sui conti correnti, sulla cronologia delle operazioni e sulle transazioni effettuate in determinati periodi temporali.</p>
<p>Le autorità fiscali avevano agito in base al combinato disposto degli articoli 51, comma 2, numero 7, del DPR 633/1972 e 32, comma 1, numero 7, del DPR 600/1973. Le norme attribuiscono agli uffici fiscali il potere di richiedere a banche e intermediari finanziari dati, informazioni e documenti relativi a qualsiasi rapporto o operazione riconducibile al contribuente, previa autorizzazione del Direttore centrale o regionale dell&#8217;Agenzia delle Entrate oppure del Comandante regionale della Guardia di Finanza.</p>
<h2 class="western">Il problema della discrezionalità illimitata</h2>
<p>Il primo profilo di criticità individuato dalla Corte Europea attiene all&#8217;eccessiva discrezionalità riconosciuta alle autorità amministrative. La normativa italiana, infatti, non definisce in modo sufficientemente preciso i presupposti che legittimano l&#8217;accesso ai dati bancari, limitandosi a un generico rinvio alle funzioni di controllo fiscale. Una simile formulazione aperta consente alle autorità di scegliere discrezionalmente i contribuenti da sottoporre a indagine e di determinare liberamente l&#8217;ampiezza delle richieste, senza vincoli sostanziali predeterminati dalla legge.</p>
<p>Sebbene nel corso degli anni l&#8217;Agenzia delle Entrate abbia emanato circolari interpretative volte a delineare criteri operativi per l&#8217;esercizio di tali poteri, questi documenti di prassi non possiedono efficacia vincolante e non sono idonei a colmare il deficit di determinatezza della disciplina primaria. La stessa giurisprudenza nazionale ha confermato questa impostazione, qualificando l&#8217;autorizzazione come atto interno meramente preparatorio, non autonomamente impugnabile, non soggetto all&#8217;obbligo di motivazione e nemmeno da notificare al contribuente interessato.</p>
<h2 class="western">La carenza di garanzie procedimentali</h2>
<p>Il secondo elemento di violazione riguarda <b>l&#8217;assenza di adeguate garanzie procedurali a tutela del contribuente.</b> La Corte riconosce che l&#8217;efficienza dell&#8217;azione amministrativa può giustificare la mancanza di un controllo giurisdizionale preventivo, ma evidenzia come il sistema italiano non compensi tale lacuna con meccanismi di tutela successiva realmente efficaci.</p>
<p>Nell&#8217;ordinamento vigente, infatti, la contestazione dell&#8217;autorizzazione all&#8217;accesso ai dati bancari è possibile soltanto in via indiretta e differita, attraverso l&#8217;impugnazione di un eventuale avviso di accertamento fondato sugli elementi acquisiti. Una forma di tutela che presenta evidenti limiti: è incerta, poiché subordinata all&#8217;effettiva emissione di un atto impositivo che potrebbe non essere mai adottato; è tardiva, potendo intervenire anche a distanza di anni dall&#8217;acquisizione dei dati; è sostanzialmente inefficace, dal momento che la giurisprudenza consolidata esclude l&#8217;annullamento dell&#8217;accertamento per vizi dell&#8217;autorizzazione, salvo che il contribuente non dimostri un concreto pregiudizio al proprio diritto di difesa.</p>
<h2 class="western">Un problema sistemico che richiede interventi strutturali</h2>
<p>La Corte Europea non si limita a rilevare irregolarità nel trattamento dei casi specifici sottoposti al suo esame, ma afferma espressamente che la violazione riscontrata ha carattere sistemico. Ciò significa che il problema non deriva da errori o abusi nell&#8217;applicazione della normativa, ma dalla struttura stessa del quadro normativo nazionale e dalla sua interpretazione consolidata da parte della giurisprudenza interna.</p>
<p>Tale qualificazione assume particolare rilevanza, poiché impone all&#8217;Italia non semplici correttivi puntuali, ma una vera e propria riforma organica della disciplina. L&#8217;inadeguatezza del sistema attuale rispetto ai requisiti di &#8220;qualità del diritto&#8221; imposti dalla Convenzione Europea rende indifferibile un intervento legislativo che ristabilisca un equilibrio conforme ai principi costituzionali e sovranazionali.</p>
<h2 class="western">Le indicazioni per la riforma</h2>
<p>Nel motivare la propria decisione, la Corte fornisce precise indicazioni sugli elementi che dovrebbero caratterizzare la nuova disciplina. In primo luogo, è necessario introdurre criteri chiari e circostanziati che delimitino i presupposti legittimanti l&#8217;accesso ai dati bancari, sottraendo l&#8217;esercizio del potere alla discrezionalità illimitata delle autorità amministrative. Tali criteri dovrebbero essere definiti a livello legislativo e non affidati alla prassi amministrativa.</p>
<p>In secondo luogo, occorre prevedere l&#8217;obbligo di motivazione puntuale delle richieste di accesso, in modo da consentire una verifica della sussistenza dei presupposti di legge e della proporzionalità dell&#8217;intervento rispetto alle finalità perseguite. La motivazione dovrebbe essere portata a conoscenza del contribuente in tempi utili per permettere l&#8217;esercizio del diritto di difesa.</p>
<p>Infine, deve essere istituito un rimedio giurisdizionale o comunque indipendente che sia effettivo e tempestivo, non subordinato all&#8217;emissione di un successivo avviso di accertamento. Tale rimedio dovrebbe consentire un controllo sulla legittimità dell&#8217;autorizzazione e sull&#8217;utilizzo dei dati acquisiti, con la possibilità di ottenere l&#8217;annullamento degli atti illegittimi e il divieto di utilizzo delle informazioni irregolarmente ottenute.</p>
<h2 class="western">Conseguenze immediate e prospettive future</h2>
<p>La sentenza della Corte Europea produce effetti immediati sul piano dell&#8217;interpretazione del diritto interno. I giudici nazionali sono infatti tenuti a conformarsi ai principi affermati dalla Corte di Strasburgo, anche in assenza di un intervento legislativo. Potrebbe cioè comportare un rafforzamento delle tutele riconosciute ai contribuenti già sulla base della normativa vigente, attraverso un&#8217;applicazione più restrittiva dei poteri di accesso e un controllo più penetrante sulla legittimità delle autorizzazioni.</p>
<p>Sul piano legislativo, invece, il Governo italiano è chiamato ad adottare le misure necessarie per conformare l&#8217;ordinamento ai principi espressi dalla Corte. Tale intervento dovrà necessariamente coinvolgere anche i profili relativi alla cooperazione fiscale internazionale, ambito nel quale l&#8217;accesso a informazioni bancarie assume particolare rilevanza e che richiede un coordinamento con la disciplina europea e gli accordi internazionali in materia di scambio di informazioni.</p>
<h2 class="western">La necessità di assistenza qualificata</h2>
<p>Alla luce di questa pronuncia, i contribuenti che abbiano subito accessi ai propri dati bancari in assenza delle garanzie indicate dalla Corte potrebbero trovarsi nella condizione di contestare la legittimità degli atti conseguenti, anche qualora la normativa interna non abbia ancora recepito le indicazioni europee. La valutazione della sussistenza dei presupposti per proporre impugnazioni o opposizioni richiede tuttavia un&#8217;attenta analisi delle singole fattispecie e della giurisprudenza in evoluzione.</p>
<p><strong>Il nostro studio legale è specializzato nell&#8217;assistenza ai contribuenti nei procedimenti di accertamento fiscale e nella tutela della riservatezza dei dati personali.</strong> Offriamo consulenza qualificata per valutare la legittimità degli accessi ai dati bancari già effettuati e per predisporre le strategie difensive più adeguate, anche alla luce dei principi affermati dalla Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo.</p>
<p><strong>Contattaci per una consulenza personalizzata:</strong> ti aiuteremo a comprendere le implicazioni della sentenza europea sulla tua situazione specifica e a valutare le opportunità di tutela disponibili nell&#8217;ordinamento italiano.</p>
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		<title>Conto Termico 3.0: trattamento differenziato tra imprese e privati</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/conto-termico-3-trattamento-differenziato-imprese-privati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2026 19:10:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tributario e previdenziale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L&#8217;aggiornamento del Conto Termico, introdotto con decreto ministeriale del 7 agosto 2025, ha consolidato una significativa distinzione nel trattamento delle spese ammissibili a seconda della natura del beneficiario. Mentre per i soggetti privati l&#8217;incentivo continua a coprire l&#8217;intervento nella sua globalit&#224;, per le imprese il perimetro dei costi riconoscibili risulta sensibilmente pi&#249; limitato. La divergenza [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;aggiornamento del Conto Termico, introdotto con decreto ministeriale del 7 agosto 2025, ha consolidato <b>una significativa distinzione nel trattamento delle spese ammissibili a seconda della natura del beneficiario</b>. Mentre per i soggetti privati l&#8217;incentivo continua a coprire l&#8217;intervento nella sua globalità, per le imprese il perimetro dei costi riconoscibili risulta sensibilmente più limitato. La divergenza emerge chiaramente dalla lettura coordinata del nuovo decreto e della relativa Relazione illustrativa, che delineano un sistema sostanzialmente biforcato.</p>
<p>La differenziazione non costituisce una scelta casuale, ma riflette l&#8217;inquadramento giuridico dell&#8217;agevolazione: per le imprese, il Conto Termico rientra espressamente nella disciplina degli aiuti di Stato, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di criteri selettivi e vincoli applicativi.</p>
<p>Per i soggetti privati, invece, lo strumento mantiene una connotazione più ampia, finalizzata a sostenere la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico senza le restrizioni previste dalla normativa europea sugli aiuti pubblici alle imprese.</p>
<h2 class="western">La disciplina generale delle spese ammissibili</h2>
<p>Il decreto stabilisce, a livello di disciplina generale, un elenco articolato di costi ammissibili all&#8217;incentivo. Oltre alla fornitura e all&#8217;installazione delle tecnologie oggetto dell&#8217;agevolazione, sono inclusi anche i lavori edili e impiantistici necessari, nonché le prestazioni professionali strumentali alla corretta esecuzione dell&#8217;intervento.</p>
<p>Rientrano in tale ambito, ad esempio, le diagnosi energetiche preliminari, gli attestati di prestazione energetica e le altre attività tecniche connesse alla progettazione e al collaudo.</p>
<p>L’impostazione risponde a una logica di sistema: l&#8217;incentivo non si limita a premiare l&#8217;acquisto di un componente tecnologico, ma valorizza l&#8217;insieme delle attività necessarie per garantire che l&#8217;intervento sia tecnicamente adeguato e produca gli effetti attesi in termini di efficienza energetica. Si tratta di un approccio coerente con la finalità della misura, che è quella di favorire concretamente la transizione energetica attraverso interventi effettivamente realizzati e funzionanti.</p>
<h2 class="western">La norma speciale per le imprese: l&#8217;articolo 26 del decreto</h2>
<p>Il quadro appena descritto subisce tuttavia una rilevante compressione quando il beneficiario è un&#8217;impresa. Il Titolo V del decreto, e in particolare l&#8217;articolo 26, introduce una disciplina speciale che opera come filtro ulteriore rispetto all&#8217;elenco generale delle spese. La disposizione stabilisce espressamente che <b>non possono essere incentivati i costi che non risultano direttamente collegati al miglioramento delle prestazioni energetiche o ambientali dell&#8217;edificio o dell&#8217;impianto oggetto di intervento</b>.</p>
<p>La Relazione illustrativa chiarisce ulteriormente il senso di questa limitazione: per le imprese, l&#8217;incentivo deve essere circoscritto ai soli costi che presentano un nesso causale immediato e dimostrabile con il risultato energetico conseguito. Non si tratta quindi di una mera verifica della congruità economica della spesa, ma di un vero e proprio vaglio qualitativo sulla sua funzionalità rispetto all&#8217;obiettivo specifico dell&#8217;agevolazione.</p>
<h2 class="western">Un rapporto di specialità, non di contraddizione</h2>
<p>È importante sottolineare che l&#8217;articolo 26 non contraddice né abroga la disciplina generale sulle spese ammissibili contenuta nelle disposizioni comuni del decreto. Si configura piuttosto come una norma di carattere speciale, destinata a operare esclusivamente nei confronti delle imprese. Le tipologie di costo restano quindi formalmente individuate in modo uniforme per tutti i beneficiari, ma la loro effettiva riconoscibilità viene sottoposta, nel caso delle imprese, a un criterio di valutazione più rigoroso.</p>
<p>Il meccanismo comporta che una medesima voce di spesa possa risultare ammissibile per un soggetto privato e non ammissibile per un&#8217;impresa, pur essendo entrambi i beneficiari ammessi al medesimo incentivo e pur avendo realizzato interventi tecnicamente identici. La discriminante non risiede nella natura tecnica della spesa, ma nella qualificazione giuridica del beneficiario e nel conseguente regime applicabile.</p>
<h2 class="western">Conseguenze pratiche e oneri dimostrativi</h2>
<p>Sul piano operativo, la distinzione ha ricadute concrete nella fase istruttoria della domanda di incentivo. Per i soggetti privati, il criterio guida rimane quello della funzionalità tecnica: se una determinata spesa risulta necessaria per progettare correttamente l&#8217;intervento, realizzarlo a regola d&#8217;arte e metterlo in funzione, essa può concorrere alla formazione della base di calcolo dell&#8217;incentivo, a condizione naturalmente che sia documentata e congrua.</p>
<p>Per le imprese, invece, ogni singola voce di costo deve superare un vaglio più penetrante. Non è sufficiente dimostrare che la spesa è stata sostenuta e che è funzionalmente collegata all&#8217;intervento: occorre provare che essa incide direttamente sul miglioramento della prestazione energetica o ambientale. Tale distinzione può comportare l&#8217;esclusione, in sede istruttoria, di costi che per un privato sarebbero stati senz&#8217;altro riconosciuti, con evidenti conseguenze sulla convenienza economica complessiva dell&#8217;operazione.</p>
<h2 class="western">Una novità rispetto alla disciplina precedente</h2>
<p>La disposizione contenuta nell&#8217;articolo 26 rappresenta un elemento di discontinuità rispetto alla versione del Conto Termico vigente dal 2016. Nella precedente disciplina, infatti, non era prevista una norma analoga che operasse una selezione preventiva delle spese accessorie riconoscibili alle imprese. Il controllo sulla compatibilità con la normativa sugli aiuti di Stato si concentrava principalmente sull&#8217;intensità massima dell&#8217;incentivo concedibile, piuttosto che sulla riconoscibilità analitica delle singole componenti di costo.</p>
<p>Con il Conto Termico 3.0, invece, il vaglio si fa più penetrante e si sposta a monte, richiedendo alle imprese di dimostrare non solo che le spese sono state sostenute, ma anche che esse contribuiscono in modo diretto e misurabile al risultato energetico dell&#8217;intervento. Tale impostazione riflette un&#8217;applicazione più rigorosa dei criteri europei sugli aiuti di Stato e impone agli operatori economici una maggiore attenzione nella pianificazione e nella rendicontazione degli interventi.</p>
<h2 class="western">Pianificazione e assistenza professionale: elementi decisivi</h2>
<p>Alla luce di questo quadro normativo, la pianificazione accurata dell&#8217;intervento e la corretta impostazione della documentazione assumono un&#8217;importanza determinante, soprattutto per le imprese. La distinzione tra costi direttamente collegati al miglioramento energetico e costi meramente accessori non è sempre agevole e richiede una valutazione tecnico-giuridica che tenga conto sia della disciplina generale del decreto sia delle specificità del caso concreto.</p>
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		<item>
		<title>Affitti brevi, una frammentazione normativa senza precedenti</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/affitti-brevi-frammentazione-normativa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2026 19:06:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contrattuale]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il settore degli affitti brevi e delle locazioni turistiche sta attraversando una fase di profonda incertezza normativa. La banca dati delle strutture ricettive, collegata al codice identificativo nazionale, ha infatti censito ben 398 diverse tipologie di alloggio turistico sul territorio italiano. Un numero che testimonia non tanto la ricchezza dell&#8217;offerta, quanto piuttosto la frantumazione di [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Il settore degli <b>affitti brevi </b>e delle <b>locazioni turistiche </b>sta attraversando una fase di profonda <b>incertezza normativa</b>. La banca dati delle strutture ricettive, collegata al codice identificativo nazionale, ha infatti censito ben 398 diverse tipologie di alloggio turistico sul territorio italiano. Un numero che testimonia non tanto la ricchezza dell&#8217;offerta, quanto piuttosto la frantumazione di un quadro regolatorio che dovrebbe invece garantire uniformità e chiarezza.</p>
<p>La situazione affonda le radici nella riforma costituzionale che ha attribuito alle regioni la competenza esclusiva in materia di turismo. Se da un lato tale scelta risponde al principio di autonomia territoriale, dall&#8217;altro ha generato un mosaico di discipline locali spesso incompatibili tra loro, creando evidenti difficoltà agli operatori del settore che si trovano a dover navigare tra normative regionali profondamente diverse.</p>
<h2 class="western">La qualifica fiscale dipende dal territorio</h2>
<p>Le conseguenze di questa frammentazione non restano certo confinate nell&#8217;ambito amministrativo, ma si ripercuotono direttamente sulla sfera fiscale. Nonostante l&#8217;articolo 117 della Costituzione riservi allo Stato la competenza esclusiva in materia tributaria, infatti, <b>le diverse qualificazioni attribuite dalle regioni alle strutture ricettive producono inevitabili effetti sul piano impositivo</b>.</p>
<p>Un caso piuttosto rappresentativo è quello della Provincia Autonoma di Bolzano, dove la normativa locale stabilisce che l&#8217;attività di affittacamere assume carattere imprenditoriale già dopo cinque prenotazioni. Una previsione che si pone in contrasto con l&#8217;orientamento dell&#8217;Agenzia delle Entrate, generando una zona grigia in cui l&#8217;operatore non sa con certezza quale regime fiscale applicare.</p>
<p>Particolarmente problematica è anche la situazione in Sardegna, dove l&#8217;attività di casa vacanze è sempre considerata imprenditoriale e può essere avviata esclusivamente disponendo di almeno tre unità immobiliari.</p>
<h2 class="western">Restrizioni discutibili e obblighi retroattivi</h2>
<p>Negli ultimi mesi, <b>diverse amministrazioni locali hanno introdotto misure restrittive con l&#8217;obiettivo dichiarato di contrastare il fenomeno dell&#8217;overtourism</b>. Alcune di queste previsioni appaiono tuttavia di dubbia legittimità e sollevano interrogativi circa la loro compatibilità con i principi costituzionali e comunitari.</p>
<p>La Regione Siciliana ha approvato una disciplina particolarmente rigida, imponendo adeguamenti obbligatori entro giugno 2026 a tutte le strutture esistenti. Tra le prescrizioni più contestate figurano l&#8217;obbligo di dotare gli spazi comuni di servizi igienici distinti per sesso con antibagno, l&#8217;imposizione di materassi ignifughi omologati per tutte le strutture (quando la normativa antincendio prevede tale obbligo solo oltre i 25 posti letto) e persino l&#8217;obbligo di installare televisori da almeno 32 pollici. Inoltre, gli affittacamere dovranno avere tutte le camere nella medesima unità immobiliare, una disposizione retroattiva che rischia di determinare la chiusura di numerose attività già operative.</p>
<h2 class="western">L&#8217;intervento dei comuni e le modifiche urbanistiche</h2>
<p>Anche alcune amministrazioni comunali stanno tentando di regolamentare il fenomeno attraverso modifiche alla disciplina urbanistica. Roma Capitale ha introdotto una nuova classificazione d&#8217;uso denominata &#8220;abitazioni ad uso ricettivo&#8221;, mentre Napoli intende creare una sottocategoria residenziale specifica e imporre un tetto del 30% alle abitazioni destinate a locazioni turistiche nei quartieri UNESCO.</p>
<p>Il Comune di Bologna ha adottato una variante che subordina l&#8217;attività ricettiva a un cambio di destinazione d&#8217;uso e impone requisiti dimensionali minimi. Il Consiglio di Stato,pur annullando la delibera per vizi procedurali legati alla mancata partecipazione pubblica, ha lasciato aperta la strada a una nuova approvazione delle medesime disposizioni, questa volta nel rispetto delle garanzie partecipative.</p>
<h2 class="western">Il pronunciamento della Corte Costituzionale</h2>
<p>La recente sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2024, che ha confermato la legittimità del Testo unico del turismo della Regione Toscana respingendo l&#8217;impugnazione governativa, rappresenta un precedente significativo. È prevedibile che tale pronunciamento incoraggi molte altre realtà locali ad adottare regolamenti restrittivi simili, amplificando ulteriormente la complessità del panorama normativo.</p>
<p>Gli operatori del settore si trovano quindi <b>stretti tra l&#8217;esigenza di rispettare normative regionali e comunali sempre più articolate e il rischio di incorrere in violazioni di principi costituzionali</b>, come la tutela della concorrenza e la proporzionalità delle limitazioni all&#8217;iniziativa economica privata.</p>
<h2 class="western">Hai bisogno di orientarti in questo scenario complesso?</h2>
<p>La gestione di un&#8217;attività ricettiva o di locazione turistica richiede oggi non solo competenze imprenditoriali, ma anche una conoscenza approfondita del quadro normativo applicabile nel proprio territorio. Ogni regione, ogni provincia, ogni comune può prevedere obblighi e limitazioni differenti, con riflessi diretti sulla qualificazione fiscale dell&#8217;attività e sugli adempimenti amministrativi.</p>
<p><strong>Contattaci per una consulenza personalizzata:</strong> ti aiuteremo a fare chiarezza nella babele normativa degli affitti brevi e a individuare le soluzioni più adatte alla tua situazione specifica.</p>
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		<title>Inail: l&#8217;assegno di incollocabilità è garantito fino alla pensione</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/inail-assegno-incollocabilita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 09:07:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Una importante novit&#224; attende gli invalidi del lavoro che non possono tornare a lavorare. Dal primo gennaio 2026, infatti, l&#8217;Inail continua a erogare l&#8217;assegno di incollocabilit&#224; anche dopo il compimento dei 65 anni, fino al raggiungimento dell&#8217;et&#224; pensionabile. Si tratta di una modifica che colma un vuoto normativo e offre maggiore protezione economica a una [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Una importante novità attende gli invalidi del lavoro che non possono tornare a lavorare. Dal primo gennaio 2026, infatti, <strong>l&#8217;Inail continua a erogare l&#8217;assegno di incollocabilità anche dopo il compimento dei 65 anni</strong>,<strong> fino al raggiungimento dell&#8217;età pensionabile</strong>. Si tratta di una modifica che colma un vuoto normativo e offre maggiore protezione economica a una categoria particolarmente vulnerabile. Scopriamo insieme come funziona.</p>
<h2>Cos&#8217;è l&#8217;assegno di incollocabilità</h2>
<p>L&#8217;assegno di incollocabilità è una prestazione economica che serve a compensare chi, a causa di una disabilità lavoro-correlata, non può essere assunto in maniera obbligatoria dalle aziende. È una misura di sostituzione: laddove la legge impone alle imprese private di assumere un certo numero di persone con disabilità, l&#8217;assegno garantisce un sostegno economico quando questa assunzione risulta impossibile.</p>
<p>La prestazione viene riconosciuta agli invalidi del lavoro che si trovano nell&#8217;impossibilità assoluta di lavorare, sia per perdita totale della capacità lavorativa che per la natura stessa della loro invalidità. In entrambi i casi, il &#8220;collocamento&#8221; lavorativo non è realisticamente possibile, e quindi interviene questo sostegno economico periodico, soggetto a rivalutazione nel tempo.</p>
<h2>Quali erano i requisiti dell&#8217;assegno di incollocabilità</h2>
<p>Fino al 31 dicembre 2025, per accedere all&#8217;assegno erano necessari diversi requisiti. Il principale riguardava l&#8217;età: non era possibile superare i 65 anni. Accanto a questo si richiedevano soglie di invalidità differenziate a seconda dell&#8217;epoca dell&#8217;evento dannoso. Per gli infortuni e le malattie professionali denunciate fino al 2006, era necessaria una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 34 per cento. Per quelli denunciati dal 2007 in poi, si richiede una menomazione dell&#8217;integrità psicofisica superiore al 20 per cento.</p>
<p>Infine, era essenziale che il beneficio dell&#8217;assunzione obbligatoria non fosse applicabile, cioè che non fosse possibile ricorrere a questa forma di inserimento lavorativo. <strong>Il limite d&#8217;età rappresentava il più rigido e problematico di questi requisiti</strong>, perché una volta raggiunto il sessantacinquesimo compleanno, il diritto alla prestazione cessava automaticamente, indipendentemente dalle effettive condizioni di salute e necessità economica della persona.</p>
<h2>La riforma introdotta dal Decreto Sicurezza</h2>
<p>Il Decreto Sicurezza convertito in legge ha modificato questo sistema con una soluzione elegante e adattiva. L&#8217;articolo 9 del decreto ha previsto che il limite d&#8217;età non rimanga fisso a 65 anni, ma <strong>si adegui automaticamente all&#8217;effettiva età pensionabile stabilita dalla normativa vigente</strong>. Dal primo gennaio 2026, questo significa che l&#8217;assegno viene ora riconosciuto fino ai 67 anni di età.</p>
<p>Ancora più importante, la norma contiene un meccanismo di adeguamento automatico. Quando in futuro l&#8217;età pensionabile salirà ulteriormente, per effetto dei continui innalzamenti legati all&#8217;aumento della speranza di vita, il limite di età per l&#8217;assegno d&#8217;incollocabilità seguirà automaticamente questi aumenti, senza bisogno di nuovi interventi legislativi.</p>
<h2>Come cambiano le cose nella pratica</h2>
<p>La nuova disciplina interesserà diverse categorie di persone. La prima comprende coloro che già ricevono regolarmente l&#8217;assegno e che raggiungeranno i 65 anni a partire dal 1° gennaio 2026. Per questi soggetti, l&#8217;Inail provvederà d&#8217;ufficio al mantenimento dell&#8217;erogazione, senza necessità di alcun intervento da parte loro.</p>
<p>La situazione più delicata riguarda chi aveva già compiuto 65 anni prima del 1° gennaio 2026 e per questo motivo aveva perso il diritto alla prestazione. Queste persone non riceveranno automaticamente il beneficio, ma <strong>dovranno presentare una nuova domanda presso la sede Inail competente</strong>. Una volta accolta, il diritto decorre dal mese successivo alla presentazione dell&#8217;istanza, non dalla data della nuova norma.</p>
<p>Infine, vi sono coloro che possedevano tutti i requisiti ma non avevano mai fatto domanda. Anche in questo caso è necessario un&#8217;iniziativa attiva, poiché l&#8217;Inail non può riconoscere prestazioni senza una richiesta formale del beneficiario. Il riconoscimento avrà comunque decorrenza dal mese successivo alla domanda.</p>
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		<title>Cartelle di pagamento: cosa succede quando la notifica viene effettuata a persona di famiglia</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/cartelle-pagamento-notifica-persona-famiglia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 07:29:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tributario e previdenziale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Commissione Tributaria di primo grado di Frosinone, con sentenza n. 594/2025 depositata il 5 novembre, ha ribadito un principio fondamentale in materia di notifiche tributarie: quando una cartella di pagamento viene consegnata a persona diversa dal destinatario, &#232; assolutamente necessario che segua l&#8217;invio della raccomandata informativa di avvenuta consegna, la cui prova di spedizione [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La Commissione Tributaria di primo grado di Frosinone, con sentenza n. 594/2025 depositata il 5 novembre, ha ribadito un principio fondamentale in materia di <strong>notifiche tributarie</strong>: quando una cartella di pagamento viene consegnata a persona diversa dal destinatario, è assolutamente necessario che <strong>segua l&#8217;invio della raccomandata informativa di avvenuta consegna</strong>, la cui prova di spedizione deve essere necessariamente allegata agli atti del procedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">La vicenda riguardava l&#8217;opposizione a una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria tempestivamente impugnata dal contribuente. Quest&#8217;ultimo contestava l&#8217;omessa notifica dei titoli presupposti richiamati nella comunicazione, che portavano crediti erariali per circa 67.000 euro. La pronuncia del collegio frusinate ha quindi analizzato la documentazione probatoria delle notifiche degli atti presupposti, rilevando gravi carenze formali che hanno comportato l&#8217;annullamento dell&#8217;atto impugnato.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Il caso e le costituzioni in giudizio</h2>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/contatti/"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-20512" src="https://www.consulenzalegaleitalia.it/wp-content/uploads/2025/11/banner-300x200.jpg" alt="banner" width="300" height="200" srcset="https://www.consulenzalegaleitalia.it/wp-content/uploads/2025/11/banner-300x200.jpg 300w, https://www.consulenzalegaleitalia.it/wp-content/uploads/2025/11/banner-600x400.jpg 600w, https://www.consulenzalegaleitalia.it/wp-content/uploads/2025/11/banner.jpg 614w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>Si erano costituiti in giudizio sia l&#8217;Agenzia delle Entrate Riscossione che il Comune di Ferentino, quale ente impositore di alcune delle pretese oggetto della controversia. Entrambi gli enti avevano depositato la documentazione che ritenevano idonea a comprovare le notifiche degli atti presupposti alla comunicazione di iscrizione ipotecaria. Tuttavia, proprio l&#8217;esame accurato di tale refertazione ha portato la Commissione Tributaria ad accogliere le ragioni del contribuente.</p>
<p style="text-align: justify;">Le cartelle contestate riguardavano diverse imposte: l&#8217;IMU per gli anni 2012 e 2013, la TASI per il 2015 e 2016, oltre a tasse automobilistiche per il 2018 e 2019. Per tutte queste posizioni, <strong>i giudici hanno riscontrato l&#8217;assenza di idonea prova delle notificazioni regolari</strong>, con particolare riferimento alla mancata dimostrazione dell&#8217;invio delle comunicazioni informative successive alla consegna a terzi.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Le carenze probatorie nelle notifiche a persone di famiglia</h2>
<p style="text-align: justify;">In particolare, il collegio ha evidenziato che le cartelle portanti le tasse automobilistiche erano state <strong>notificate a persona diversa dal destinatario</strong> che, pur potendo essere considerata persona di famiglia, mancavano tuttavia della prova del successivo invio della raccomandata informativa. Si tratta di un adempimento non meramente formale, ma sostanziale, previsto dalla normativa sulle notifiche per garantire che il destinatario effettivo venga a conoscenza dell&#8217;atto ricevuto da un familiare o convivente.</p>
<p style="text-align: justify;">La Commissione Tributaria ha inoltre specificato che neppure sopperisce a tale dimostrazione l&#8217;indicazione a penna riportata sulle singole cartoline di ricevimento in cui si dia atto dell&#8217;invio della raccomandata informativa o sia riportato il numero di una presunta raccomandata successiva. Gli elementi, ha chiarito la Corte, in assenza di allegazione della documentazione effettiva, non dimostrano la reale spedizione della comunicazione al destinatario.</p>
<div class="fw-wrap-boxed-media fw-wp-embed-shortcode">
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="ffVLCdCPVJ"><p><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/notifica-cartella-di-pagamento-pec-firma-digitale/">Notifica cartella di pagamento a mezzo PEC e firma digitale – guida rapida</a></p></blockquote>
<p><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;Notifica cartella di pagamento a mezzo PEC e firma digitale – guida rapida&#8221; &#8212; Consulenza Legale Italia" src="https://www.consulenzalegaleitalia.it/notifica-cartella-di-pagamento-pec-firma-digitale/embed/#?secret=06Uwtv18gb#?secret=ffVLCdCPVJ" data-secret="ffVLCdCPVJ" width="500" height="282" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></div>
<h2 style="text-align: justify;">L&#8217;importanza della prova documentale completa</h2>
<p style="text-align: justify;">La sentenza sottolinea <strong>un aspetto molto importante per la validità delle notifiche tributarie</strong>: non è sufficiente annotare manualmente sulle cartoline di ricevimento l&#8217;avvenuto invio della comunicazione informativa, ma è necessario produrre la documentazione che comprovi effettivamente la spedizione. Nel caso esaminato, sulle cartoline era attestata la consegna dell&#8217;atto a persona di famiglia con l&#8217;indicazione di un ulteriore numero che sembrerebbe poter riferirsi a una successiva raccomandata, ma senza che fosse stata allegata alcuna traccia della sua effettiva spedizione.</p>
<p style="text-align: justify;">La carenza probatoria assume rilievo decisivo perché l&#8217;incertezza circa l&#8217;effettiva conoscenza degli atti da parte del contribuente si riverbera sulla validità dell&#8217;atto impugnato. I giudici hanno quindi annullato la comunicazione di iscrizione ipotecaria, ritenendo che non sia garantita al contribuente la certezza della conoscenza degli atti presupposti, requisito essenziale per la legittimità di qualsiasi azione esecutiva.</p>
<div class="fw-wrap-boxed-media fw-wp-embed-shortcode">
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="gaJHVWASw7"><p><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/cartelle-di-pagamento-notifica-con-operatore-di-posta-privato/">Cartelle di pagamento: è valida la notifica con operatore di posta privato?</a></p></blockquote>
<p><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;Cartelle di pagamento: è valida la notifica con operatore di posta privato?&#8221; &#8212; Consulenza Legale Italia" src="https://www.consulenzalegaleitalia.it/cartelle-di-pagamento-notifica-con-operatore-di-posta-privato/embed/#?secret=PQSIXqEajJ#?secret=gaJHVWASw7" data-secret="gaJHVWASw7" width="500" height="282" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></div>
<h2 style="text-align: justify;">Il principio della garanzia della conoscenza effettiva</h2>
<p style="text-align: justify;">La pronuncia si inserisce in un orientamento consolidato che pone al centro del sistema delle notifiche tributarie il principio della effettiva conoscibilità degli atti da parte del destinatario. <span style="text-decoration: underline;">Non è sufficiente una notifica formalmente corretta se poi non sono rispettati tutti gli adempimenti previsti per assicurare che il contribuente sia effettivamente informato dell&#8217;esistenza dell&#8217;atto notificato</span>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso specifico, le carenze riscontrate riguardavano proprio questo aspetto: la consegna a terzi, senza la successiva comunicazione al destinatario effettivo, lascia incerta la possibilità che quest&#8217;ultimo sia venuto a conoscenza dell&#8217;atto nei termini utili per proporre eventuale impugnazione. Tale incertezza, hanno osservato i giudici, comporta l&#8217;invalidità non solo delle cartelle viziate, ma anche degli atti successivi che su di esse si fondano, come la comunicazione di iscrizione ipotecaria.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Le conseguenze processuali della decisione</h2>
<p style="text-align: justify;">La Commissione Tributaria, accogliendo l&#8217;eccezione attinente all&#8217;omessa notifica degli atti sottesi all&#8217;atto impugnato, ha ritenuto assorbite tutte le altre doglianze sollevate dal contribuente. Tra queste vi erano questioni relative alla prescrizione e decadenza della pretesa impositiva e all&#8217;illegittimità dell&#8217;iscrizione ipotecaria. L&#8217;accoglimento dell&#8217;eccezione formale ha reso superfluo l&#8217;esame del merito del credito tributario, con conseguente annullamento della comunicazione di iscrizione ipotecaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto alle spese processuali, il collegio ha ritenuto equo compensarle tra le parti, trattandosi di questione decisa su una sola eccezione di natura formale procedurale, senza entrare nel merito della fondatezza del credito vantato dall&#8217;amministrazione finanziaria.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Contatta il nostro studio per assistenza specializzata</h2>
<p style="text-align: justify;"><em>Se hai ricevuto cartelle di pagamento, avvisi di accertamento o comunicazioni di iscrizione ipotecaria e hai dubbi sulla regolarità delle notifiche, il nostro studio legale è a tua disposizione per verificare la correttezza formale e sostanziale degli atti</em>. La sentenza della Commissione Tributaria di Frosinone n. 594/2025 dimostra quanto sia importante controllare che siano rispettati tutti gli adempimenti previsti dalla legge, compreso l&#8217;invio della raccomandata informativa in caso di consegna a terzi.</p>
<p style="text-align: justify;">I nostri professionisti possono assisterti nell&#8217;opposizione alle cartelle esattoriali, nella verifica della regolarità delle notifiche e nella tutela dei tuoi diritti nei confronti dell&#8217;amministrazione finanziaria. <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/contatti/"><strong>Contattaci per saperne di più</strong></a>: una notifica irregolare può invalidare l&#8217;intera pretesa tributaria e permetterti di ottenere l&#8217;annullamento degli atti illegittimi. Non lasciare che vizi formali nelle procedure ti costringano a pagamenti non dovuti.</p>
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		<title>Le donazioni: quando sono nulle se fatte durante il matrimonio</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/donazioni-nulle-matrimonio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 07:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le donazioni nulle durante il matrimonio &#8211; indice: Le liberalit&#224; d&#8217;uso e le donazioni Quando la donazione non &#232; valida Non sempre i regali fatti al proprio coniuge, in costanza di matrimonio, sono considerati giuridicamente validi dall&#8217;ordinamento. Non &#232; infatti cos&#236; quando difetta la forma prescritta dalla legge. Una recente sentenza della Corte di Cassazione [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le donazioni nulle durante il matrimonio &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#liberalita"><strong>Le liberalità d&#8217;uso e le donazioni</strong></a></li>
<li><a href="#invalida"><strong>Quando la donazione non è valida</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Non sempre i regali fatti al proprio coniuge, in costanza di matrimonio, sono considerati giuridicamente validi dall&#8217;ordinamento. Non è infatti così quando difetta la forma prescritta dalla legge. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha, nella specie, preso in considerazione quando possa trattarsi o meno delle cosiddette &#8220;liberalità d&#8217;uso&#8221; di cui all&#8217;articolo 770 del codice civile.</p>
<p style="text-align: justify;"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft wp-image-903 size-medium" src="https://www.consulenzalegaleitalia.it/wp-content/uploads/2016/09/donazione-300x198.jpg" alt="donazione" width="300" height="198" />Il codice civile sancisce quale forma valida al fine del perfezionamento di una donazione che non possa essere considerata di &#8220;modico valore&#8221;, quella dell&#8217;atto pubblico ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni.</p>
<p style="text-align: justify;">Una prima deroga alla norma generale del sistema è quella delle cosiddette &#8220;donazioni manuali&#8221;, di modico valore. Suddette donazioni manuali, il cui perfezionamento si ha con la dazione del bene che ne costituisce l&#8217;oggetto, non possono superare un valore che possa ritenersi esiguo alla luce tanto di circostanze oggettive quanto del tenore di vita del donante. Qualora il valore di tali donazioni non possa essere ritenuto modico, le suddette saranno donazioni nulle per difetto di forma: ciò che ne consegue è che il donatario sia tenuto a restituire al donante quanto ricevuto, fatti salvi gli effetti di un&#8217;eventuale <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/usucapione/">usucapione</a></strong>.</p>
<h2 id="liberalita">La nullità delle donazioni e le liberalità d&#8217;uso</h2>
<p style="text-align: justify;">Più di recente la Corte di Cassazione, con sentenza della seconda sezione numero 18280 del 2016, è invece entrata nel merito di un&#8217;ulteriore fattispecie. La sentenza prende in esame le cosiddette &#8220;liberalità d&#8217;uso&#8221;, di cui all&#8217;articolo 770 del codice civile. Il secondo comma dell&#8217;articolo 770 c.c. chiarisce infatti come</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Non costituisce donazione la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/contatti/"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-20477" src="https://www.consulenzalegaleitalia.it/wp-content/uploads/2025/11/banner-consulenza-2-300x200.png" alt="" width="300" height="200" srcset="https://www.consulenzalegaleitalia.it/wp-content/uploads/2025/11/banner-consulenza-2-300x200.png 300w, https://www.consulenzalegaleitalia.it/wp-content/uploads/2025/11/banner-consulenza-2-1024x683.png 1024w, https://www.consulenzalegaleitalia.it/wp-content/uploads/2025/11/banner-consulenza-2-768x512.png 768w, https://www.consulenzalegaleitalia.it/wp-content/uploads/2025/11/banner-consulenza-2.png 1536w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>Da ciò discendono conseguenze non irrilevanti per quanto possa attenere a ciò che venga rispettivamente regalato dai coniugi in occasione di ricorrenze socialmente diffuse. Fra queste, ad esempio, la &#8220;Festa della Donna&#8221;, &#8220;San Valentino&#8221;. Si tratta di eventi che, pur non avendo un riconoscimento ufficiale nel calendario civile, hanno assunto un&#8217;importanza sociale non indifferente. In tali occasioni è infatti notorio come i coniugi o comunque gli innamorati, siano soliti riconoscere il proprio legame affettivo ed amoroso attraverso un presente. L&#8217;entità economica è spesso commisurata alle possibilità di chi fa il regalo.</p>
<p style="text-align: justify;">Tali liberalità d&#8217;uso saranno, secondo quanto anche interpretato dalla Corte di Cassazione, valide ed efficaci. Questo vale anche se poste in essere in difetto delle forme richieste in generale dal codice per il contratto di donazione. La validità in questi casi sussiste anche se il valore di quanto donato è particolarmente elevato. Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha ritenuto valido un regalo di &#8220;San Valentino&#8221; avente ad oggetto opere d&#8217;arte del valore di diverse centinaia di migliaia di euro, anche tenendo conto della circostanza che chi poneva in essere detta liberalità avesse un patrimonio di diverse decine di milioni di euro.</p>
<h2 id="invalida">La donazione invalida</h2>
<p style="text-align: justify;">Quando invece si parli di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/acquisto-immobile-donazione/"><strong>donazione</strong> </a>vera e propria, sarebbe a dire, fuori dai casi in cui possa parlarsi di liberalità d&#8217;uso o di donazioni manuali di modico valore, la forma richiesta dall&#8217;ordinamento per la validità non potrà che essere quella dell&#8217;atto pubblico in presenza di due testimoni, pena la nullità radicale della donazione stessa, e quindi l&#8217;obbligazione restitutoria che sorgerà in capo al donatario ed in favore del donante.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella sentenza sopra citata, ad esempio, la Corte di Cassazione ha ritenuto nulle delle donazioni poste in essere dal coniuge al fine di &#8220;farsi perdonare&#8221; dal proprio coniuge. Tali donazioni avevano ad oggetto beni di cospicuo valore e non di valore modico, né fatte in occasione di ricorrenze che avessero una certa rilevanza sociale. La delicatezza dei punti presi in considerazione non è irrilevante, e, caso per caso le variabili da prendere in considerazione per valutare la validità e l&#8217;efficacia di un contratto di donazione o di una liberalità d&#8217;uso poste in essere sono i più vari.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-divorzista/">Avv. Bellato &#8211; diritto di famiglia e matrimoniale, separazione e divorzio</a></em></p>
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		<title>Immobili donati più facili da acquistare e vendere</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/immobili-donati-piu-facili-acquistare-vendere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 13:39:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Successioni]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Una riforma attesa da anni sta per modificare il mercato degli immobili ricevuti in donazione. Il disegno di legge sulle semplificazioni, gi&#224; approvato dal Senato e ora in discussione alla Camera, introduce infatti alcune sostanziali modifiche al Codice Civile che renderanno gli acquisti di immobili donati molto pi&#249; sicuri per i compratori e pi&#249; appetibili [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">Una riforma attesa da anni sta per modificare il mercato degli <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/acquisto-immobile-donazione/"><strong>immobili ricevuti in donazione</strong></a>. Il disegno di legge sulle semplificazioni, già approvato dal Senato e ora in discussione alla Camera, introduce infatti alcune sostanziali modifiche al Codice Civile che renderanno <strong>gli acquisti di immobili donati molto più sicuri</strong> per i compratori e più appetibili per gli istituti di credito. Si tratta di un cambiamento piuttosto importante, che riguarda le circa 200.000 donazioni immobiliari che avvengono ogni anno nel nostro Paese.</p>
<h2 class="font-claude-response-heading text-text-100 mt-1 -mb-0.5">Qual è il problema che ha bloccato il mercato per anni</h2>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">Fino ad oggi, acquistare un immobile che era stato in precedenza oggetto di donazione era un&#8217;operazione a rischio. Il timore principale riguardava la possibilità che gli <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/legittimari/">eredi legittimari</a> del donante</strong> &#8211; cioè il coniuge, i figli ed eventualmente gli ascendenti &#8211; potessero in futuro rivendicare i propri diritti sull&#8217;immobile qualora la donazione avesse leso la quota di eredità loro spettante per legge.</p>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">Il meccanismo, noto come <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/azione-di-riduzione/">azione di riduzione</a></strong>, permetteva agli eredi di ottenere la restituzione fisica dell&#8217;immobile anche da chi lo aveva acquistato in buona fede dal donatario. Il risultato pratico era che <strong>le banche si rifiutavano di concedere mutui</strong> su questi immobili e i potenziali acquirenti preferivano orientarsi verso altre soluzioni, rendendo di fatto gli immobili donati quasi invendibili.</p>
<h2 class="font-claude-response-heading text-text-100 mt-1 -mb-0.5">La previsione di una tutela solo economica per gli eredi legittimari</h2>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">La riforma introduce un principio fondamentale che cambia questa situazione: quando il donante ha ecceduto la quota di cui poteva disporre liberamente, andando a intaccare la quota riservata per legge ai congiunti, <strong>i legittimari avranno diritto unicamente a un risarcimento in denaro</strong> e non più alla restituzione materiale dell&#8217;immobile.</p>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">Il cambiamento ha conseguenze decisive per chi acquista un immobile proveniente da donazione. Se l&#8217;acquirente ha trascritto il proprio atto di acquisto presso i registri immobiliari prima che i legittimari abbiano trascritto la domanda di riduzione, <strong>non dovrà mai restituire l&#8217;immobile</strong>. Gli eredi del donante potranno rivalersi esclusivamente sul donatario originario, chiedendogli un indennizzo economico corrispondente al valore della quota loro spettante.</p>
<h2 class="font-claude-response-heading text-text-100 mt-1 -mb-0.5">Come funzionerà il nuovo sistema?</h2>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">Per semplificare il cambiamento, il nuovo meccanismo previsto dalla riforma si basa su una distinzione temporale precisa. Chi acquista un immobile da un donatario deve verificare che non sia già stata trascritta un&#8217;azione di riduzione. Se la trascrizione dell&#8217;acquisto avviene prima della trascrizione di eventuali azioni dei legittimari, <strong>l&#8217;acquirente è completamente al sicuro</strong> e non corre alcun rischio di dover restituire il bene.</p>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words"><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/contatti/"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-20477" src="https://www.consulenzalegaleitalia.it/wp-content/uploads/2025/11/banner-consulenza-2-300x200.png" alt="" width="300" height="200" srcset="https://www.consulenzalegaleitalia.it/wp-content/uploads/2025/11/banner-consulenza-2-300x200.png 300w, https://www.consulenzalegaleitalia.it/wp-content/uploads/2025/11/banner-consulenza-2-1024x683.png 1024w, https://www.consulenzalegaleitalia.it/wp-content/uploads/2025/11/banner-consulenza-2-768x512.png 768w, https://www.consulenzalegaleitalia.it/wp-content/uploads/2025/11/banner-consulenza-2.png 1536w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>La responsabilità economica ricade interamente sul donatario, che dovrà compensare i legittimari per la quota di eredità che gli spettava. Una compensazione che deve tenere conto anche di eventuali diminuzioni di valore che l&#8217;immobile ha subito a causa di <strong>ipoteche o altri pesi</strong> che il donatario ha posto sul bene. Peraltro, i gravami rimangono validi e non vengono cancellati dalla riforma.</p>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">Un altro aspetto rilevante è la riduzione dei tempi: il termine per trascrivere la domanda di riduzione viene ridotto da dieci a tre anni dall&#8217;apertura della successione. Significa pertanto che <strong>il periodo di incertezza si accorcia notevolmente</strong>, rendendo più prevedibile la situazione per tutti gli operatori del mercato.</p>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">Si consideri inoltre che la disciplina introdotta non riguarda esclusivamente gli immobili, ma si estende anche ai <strong>beni mobili registrati</strong>, come automobili e imbarcazioni, e persino ai beni mobili non soggetti a registrazione. L&#8217;impostazione di fondo rimane la stessa: tutela economica per i legittimari e sicurezza giuridica per gli acquirenti che hanno agito in buona fede e nei termini previsti dalla legge.</p>
<h2 class="font-claude-response-heading text-text-100 mt-1 -mb-0.5">Il punto critico: l&#8217;insolvenza del donatario</h2>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">La riforma presenta però un aspetto che richiede particolare attenzione. Trasformando il diritto dei legittimari da un diritto reale sul bene a un <strong>diritto personale di credito verso il donatario</strong>, tutto dipende dalla capacità di quest&#8217;ultimo di pagare l&#8217;indennizzo dovuto.</p>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">Se il donatario risulta insolvente e non può corrispondere l&#8217;indennizzo ai legittimari, la legge prevede che si debba tentare di recuperare il valore non ottenuto dalla massa ereditaria complessiva. Tuttavia, questo passaggio potrebbe non essere sempre sufficiente a garantire il pieno soddisfacimento dei diritti degli eredi. In sostanza, <strong>la tutela del coniuge e dei figli diventa dipendente dalla solvibilità del donatario</strong>, un elemento di rischio che prima non esisteva.</p>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">È importante sottolineare che questo non significa che i congiunti possano essere &#8220;diseredati&#8221;: la quota di legittima rimane garantita per legge, ma la sua realizzazione concreta passa attraverso un indennizzo economico che potrebbe rivelarsi parzialmente inesigibile in caso di difficoltà finanziarie del donatario.</p>
<h2 class="font-claude-response-heading text-text-100 mt-1 -mb-0.5">Quando entreranno in vigore le nuove regole</h2>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">L&#8217;applicazione della nuova disciplina seguirà un percorso graduale e attentamente calibrato. Le modifiche si applicheranno innanzitutto alle <strong>successioni che si apriranno dopo l&#8217;entrata in vigore della legge</strong>. Per garantire una transizione equilibrata, la riforma prevede che, trascorsi sei mesi dall&#8217;entrata in vigore, le nuove regole si applichino anche alle successioni già aperte in precedenza, a condizione che non siano promosse opposizioni o cause da parte degli eredi.</p>
<h2 class="font-claude-response-heading text-text-100 mt-1 -mb-0.5">Hai ricevuto o vuoi acquistare un immobile donato?</h2>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">Le nuove regole sugli immobili donati aprono prospettive interessanti ma richiedono una valutazione attenta delle specifiche situazioni personali. Se hai ricevuto un immobile in donazione e vuoi venderlo, se stai valutando l&#8217;acquisto di un immobile proveniente da donazione, o se sei un erede che desidera comprendere come tutelare i propri diritti successori, <strong>è fondamentale affidarsi a una consulenza legale qualificata</strong>.</p>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">Il nostro studio è specializzato in diritto successorio e immobiliare e può assisterti in ogni fase: dalla verifica delle trascrizioni alla valutazione dei rischi, dalla redazione degli atti alla gestione di eventuali contenziosi con gli eredi legittimari. <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/contatti/"><strong>Contattaci</strong></a> per un&#8217;analisi approfondita della tua situazione: ti aiuteremo a comprendere come le nuove norme possono influire sui tuoi interessi e a muoverti con la massima sicurezza in questo scenario in evoluzione.</p>
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		<title>Frontalini pericolanti: pagano tutti i condomini (anche se la colpa è di qualcuno)</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/frontalini-pericolanti-pagano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 09:41:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>In un suo recente intervento la Corte d&#8217;Appello di Salerno ha stabilito che quando ci sono elementi pericolosi da rimuovere urgentemente dalla facciata condominiale, tutti i condomini devono pagare. Non importa, insomma, se qualcuno sostiene che si tratti di propriet&#224; privata o se il danno sia stato causato dalla negligenza di alcuni. Nel dettaglio, la [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">In un suo recente intervento la Corte d&#8217;Appello di Salerno ha stabilito che <strong>quando ci sono elementi pericolosi da rimuovere urgentemente dalla facciata condominiale, tutti i condomini devono pagare</strong>. Non importa, insomma, se qualcuno sostiene che si tratti di proprietà privata o se il danno sia stato causato dalla negligenza di alcuni.</p>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">Nel dettaglio, la vicenda riguardava i <strong>frontalini dei</strong> <strong>balconi</strong> &#8211; le cornici decorative sulla facciata &#8211; che si stavano staccando rappresentando dunque un pericolo. Alcuni condomini si sono rifiutati di pagare, sostenendo che non fosse di loro competenza. Una posizione che, però, si è scontrata con quella dei giudici di seconde cure.</p>
<h2 class="font-claude-response-heading text-text-100 mt-1 -mb-0.5">I frontalini sono considerati parti comuni</h2>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">I giudici hanno infatti spiegato che <strong>i frontalini svolgono due funzioni importanti</strong>: rendono più decorosa la facciata dell&#8217;edificio e proteggono la struttura dei balconi. Per questo motivo, anche se sembrano attaccati al balcone di un singolo proprietario, vanno considerati parti comuni.</p>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">In altri termini, è un po&#8217; affermare dire che la facciata dell&#8217;edificio appartenga a tutti, anche se tecnicamente ognuno ha il suo pezzo di muro. L&#8217;aspetto e la sicurezza dell&#8217;intero palazzo sono infatti responsabilità collettiva.</p>
<h2 class="font-claude-response-heading text-text-100 mt-1 -mb-0.5">La sicurezza prima di tutto</h2>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">Il punto più importante della sentenza è peraltro questo: <strong>quando c&#8217;è un pericolo immediato, non si può stare a discutere di chi è la colpa o di chi è il proprietario</strong>. Bisogna intervenire subito e tutti devono contribuire.</p>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">Nel caso specifico, i Vigili del Fuoco e il tecnico avevano segnalato il rischio di caduta di pezzi di frontalino. In una situazione del genere, l&#8217;amministratore deve agire rapidamente per evitare che qualcuno si faccia male, condomini e passanti.</p>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">Alcuni condomini avevano provato a difendersi sostenendo che il deterioramento fosse colpa di chi non aveva fatto la manutenzione del proprio balcone. La Corte ha tuttavia respinto questo argomento per due motivi.</p>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">Prima di tutto, <strong>nessuno aveva dimostrato con certezza chi fosse il responsabile</strong>. Ma soprattutto &#8211; e questo è il punto centrale della pronuncia &#8211; <strong>anche se ci fosse un colpevole, questo non cambia il fatto che l&#8217;intervento urgente serve a proteggere tutti</strong>.  Pertanto, prima si mette in sicurezza il palazzo, poi eventualmente si discute di responsabilità.</p>
<h2 class="font-claude-response-heading text-text-100 mt-1 -mb-0.5">Cosa significa per amministratore e condomini</h2>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">La sentenza conferma che <strong>l&#8217;amministratore ha l&#8217;obbligo di intervenire immediatamente quando c&#8217;è un pericolo</strong>. Non può pertanto aspettare che i condomini si mettano d&#8217;accordo o che si scopra chi ha sbagliato. Se non agisce, il condominio rischia di essere ritenuto responsabile per eventuali danni a persone o cose. Questo significa che, in situazioni di emergenza, l&#8217;amministratore può procedere con i lavori anche se alcuni condomini protestano. La sicurezza viene prima delle dispute sulla proprietà.</p>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">In pratica, la decisione ricorda che <strong>vivere in condominio comporta una responsabilità condivisa</strong>. Non ci si può tirare indietro dalle spese per la sicurezza dell&#8217;edificio sostenendo che il problema non riguarda la propria unità. Se ci sono elementi pericolosi sulla facciata, tutti devono contribuire alla loro rimozione, indipendentemente da dove si trovino esattamente e da chi li abbia causati. L&#8217;interesse generale alla sicurezza prevale sugli interessi del singolo.</p>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">La sentenza suggella pertanto un messaggio molto chiaro: <strong>il condominio non è solo un insieme di proprietà separate, ma una comunità con responsabilità comuni</strong>. E quando la sicurezza dell&#8217;edificio è in gioco, si risponde tutti insieme.</p>
<h2>Come risolvere le controversie condominiali</h2>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">Evidentemente, la sentenza ci ricorda anche che le controversie condominiali, specialmente quelle che riguardano la ripartizione delle spese straordinarie e gli interventi urgenti, <strong>possono generare tensioni significative tra i condomini e complicazioni amministrative che richiedono una gestione attenta e competente</strong>.</p>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words"><span style="text-decoration: underline;">Se ti trovi coinvolto in una disputa condominiale simile, se hai dubbi sulla legittimità di una delibera assembleare o sulla ripartizione delle spese, o se necessiti di assistenza per tutelare i tuoi diritti all&#8217;interno del condominio, il nostro studio legale è a tua disposizione.</span></p>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words"><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/contatti/">Contattaci qui per una consulenza personalizzata</a>: analizzeremo la tua situazione specifica e ti forniremo il supporto necessario per affrontare al meglio ogni questione condominiale, sia che tu sia un singolo condomino che intende impugnare una delibera, sia che tu rappresenti l&#8217;amministrazione condominiale alla ricerca di orientamento su come gestire situazioni complesse.</p>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words"><strong>Non lasciare che le controversie condominiali si trasformino in problemi più grandi: affidati all&#8217;esperienza di professionisti specializzati in diritto immobiliare e condominiale.</strong></p>
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		<title>Cane disturba il condominio o il vicino? Proprietario condannato a risarcire i danni</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/cane-abbaia-disturba-vicino-proprietario-condannato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 11:57:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=20465</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il diritto al riposo prevale sul possesso di animali rumorosi. In sintesi, &#232; questo che ha affermato l&#8217;ordinanza 29784 dell&#8217;11 novembre 2025, con cui la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha stabilito un principio importante: il proprietario di cani che abbaiano continuamente deve risarcire i vicini disturbati, anche in assenza di un danno [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/cane-abbaia-disturba-vicino-proprietario-condannato/">Cane disturba il condominio o il vicino? Proprietario condannato a risarcire i danni</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">Il <strong>diritto al riposo</strong> prevale sul possesso di animali rumorosi. In sintesi, è questo che ha affermato l&#8217;ordinanza 29784 dell&#8217;11 novembre 2025, con cui la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha stabilito un principio importante: <span style="text-decoration: underline;"><strong>il proprietario di cani che abbaiano continuamente deve risarcire i vicini disturbati, anche in assenza di un danno clinicamente accertato alla salute</strong></span>.</p>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">La decisione conferma pertanto come l&#8217;equilibrio psico-fisico delle persone sia compromesso dalla lesione del diritto al riposo e alla vivibilità della propria abitazione, riconoscendo che le abitudini quotidiane di vita costituiscono valori protetti sia dalla nostra Costituzione sia dalla Convenzione europea dei diritti dell&#8217;uomo.</p>
<div class="fw-wrap-boxed-media fw-wp-embed-shortcode">
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="yXrfif76Yu"><p><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/cani-lasciarli-abbaiare-puo-reato/">Quando l&#8217;abbaiare dei cani è reato</a></p></blockquote>
<p><iframe loading="lazy" class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;Quando l&#8217;abbaiare dei cani è reato&#8221; &#8212; Consulenza Legale Italia" src="https://www.consulenzalegaleitalia.it/cani-lasciarli-abbaiare-puo-reato/embed/#?secret=Mo2CVuY9K7#?secret=yXrfif76Yu" data-secret="yXrfif76Yu" width="500" height="282" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></div>
<h2 class="font-claude-response-heading text-text-100 mt-1 -mb-0.5">Abbaiare molesto dei cani: la vicenda giudiziaria e la condanna</h2>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">La vicenda giudiziaria ha visto protagonisti una coppia di coniugi che aveva permesso al figlio di tenere quattro cani in gabbia nella casa di campagna. Gli animali, abbaiando giorno e notte, hanno disturbato per cinque anni la tranquillità dei vicini confinanti.</p>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">La sentenza, ora definitiva, condanna i proprietari degli animali a versare un risarcimento di 3.000 euro a ciascuno dei quattro vicini che avevano intentato causa. L&#8217;azione legale contro le immissioni intollerabili, regolata dall&#8217;articolo 844 del Codice Civile, ha natura personale e rientra nel quadro del risarcimento per fatto illecito previsto dall&#8217;articolo 2043 del Codice Civile.</p>
<h2 class="font-claude-response-heading text-text-100 mt-1 -mb-0.5">In che modo i danneggiati hanno dimostrato i rumori molesti</h2>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">I danneggiati <strong>hanno assolto il loro onere probatorio grazie a due elementi fondamentali.</strong> Da un lato, le testimonianze di amici e conoscenti hanno confermato che talvolta gli abitanti della casa non riuscivano nemmeno a conversare tra loro a causa dell&#8217;eccessivo rumore proveniente dall&#8217;esterno.</p>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">Dall&#8217;altro lato, è risultata determinante la consulenza tecnica d&#8217;ufficio basata sui rilievi fonometrici presenti nelle rispettive perizie di parte. I rilevamenti hanno infatti dimostrato che i picchi sonori causati dall&#8217;abbaiare dei cani superavano il limite di normale tollerabilità, fissato a 3 decibel, nonostante anche i vicini possedessero un cane di grossa taglia e vi fossero altri animali nelle vicinanze.</p>
<div class="fw-wrap-boxed-media fw-wp-embed-shortcode">
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="10Eyy4D7u6"><p><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/maltrattamenti-animali-collare-antiabbaio/">Maltrattamenti sugli animali, anche imporre il collare antiabbaio è reato</a></p></blockquote>
<p><iframe loading="lazy" class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;Maltrattamenti sugli animali, anche imporre il collare antiabbaio è reato&#8221; &#8212; Consulenza Legale Italia" src="https://www.consulenzalegaleitalia.it/maltrattamenti-animali-collare-antiabbaio/embed/#?secret=CiWYY4gLFf#?secret=10Eyy4D7u6" data-secret="10Eyy4D7u6" width="500" height="282" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></div>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">Un aspetto molto interessante della sentenza riguarda la responsabilità giuridica: la Cassazione ha infatti stabilito che risponde dei danni non solo il proprietario dei cani, ma anche chi ne ha la detenzione materiale. È dunque sufficiente dimostrare un rapporto materiale e di fatto con l&#8217;animale per essere chiamati a rispondere dei danni causati.</p>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">Dalla violazione dell&#8217;articolo 844 del Codice Civile scaturisce il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, anche in assenza di un vero e proprio danno alla salute clinicamente accertato. Ciò che rileva è la lesione al normale svolgimento della vita familiare, valore tutelato dall&#8217;ordinamento giuridico.</p>
<h2>Cane disturba il condominio: cosa succede se abbaia e nuoce ai vicini</h2>
<p>Insomma, ci troviamo dinanzi a un&#8217;altra sentenza della Cassazione che costituisce un punto importante nell&#8217;equilibrio tra diritti individuali contrastanti nella vita quotidiana. <em>Da un lato, il diritto di possedere animali domestici che è certamente tutelato; dall&#8217;altro, il diritto fondamentale alla tranquillità e al riposo nel proprio domicilio</em>.</p>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">Come avvocati, osserviamo quotidianamente <strong>quanto possano diventare complessi i rapporti di vicinato quando si tratta di rumori e disturbi</strong>. La vita in comunità richiede inevitabilmente un contemperamento degli interessi e, talvolta, qualche compromesso.</p>
<p>La pronuncia ci ricorda che <strong>la libertà di ciascuno trova il suo limite naturale nel rispetto della libertà altrui</strong>. E che i proprietari di animali domestici hanno certamente il diritto di godere della compagnia dei loro amici a quattro zampe, ma questo diritto deve essere esercitato con responsabilità e attenzione verso chi vive nelle vicinanze.</p>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">Il consiglio, come sempre, è quello di cercare prima una soluzione amichevole attraverso il dialogo e il buon senso. Ma è rassicurante sapere che, qualora questo non fosse sufficiente, l&#8217;ordinamento giuridico offre strumenti efficaci di tutela. Perché, in fin dei conti, il riposo notturno non ha prezzo.</p>
<p>Vuoi saperne di più su questo argomento o ti serve una consulenza? Puoi <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/contatti/"><strong>contattarci qui</strong></a>!</p>
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		<title>Nuova normativa sulla verifica dell&#8217;età per i siti per adulti: come funziona?</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/nuova-normativa-verifica-eta-siti-adulti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 18:18:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Da domani, 12 novembre 2025, diventa pienamente operativo l&#8217;obbligo di verifica dell&#8217;et&#224; per chi intende accedere a siti e piattaforme che diffondono contenuti pornografici. Il sistema di age verification &#232; stato elaborato e approvato dall&#8217;Autorit&#224; per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCom) con la delibera n. 96/25/Cons, in attuazione dell&#8217;articolo 13-bis del decreto-legge &#8220;Caivano&#8221; n. 123/2023. [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="whitespace-normal break-words">Da domani, 12 novembre 2025, diventa pienamente operativo l&#8217;<strong>obbligo di verifica dell&#8217;età per chi intende accedere a siti e piattaforme che diffondono <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/diffusione-contenuto-pedopornografico-chat-gruppo/">contenuti pornografici</a></strong>. Il sistema di <em><strong>age verification</strong></em> è stato elaborato e approvato dall&#8217;Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCom) con la delibera n. 96/25/Cons, in attuazione dell&#8217;articolo 13-bis del decreto-legge &#8220;Caivano&#8221; n. 123/2023.</p>
<p class="whitespace-normal break-words">La normativa, finalizzata alla tutela dei minori e alla salvaguardia della privacy degli utenti di Internet, è finalmente giunta a completamento dopo alcuni ritardi rispetto alla scadenza originariamente prevista dal decreto. Ora, il sistema impone ai gestori di piattaforme con contenuti sessualmente espliciti di <strong>impedire l&#8217;accesso agli utenti minori di 18 anni, con sanzioni che possono arrivare fino a 250.000 euro in caso di inadempienza</strong>.</p>
<p class="whitespace-normal break-words">È peraltro importante sottolineare che le modalità tecniche di verifica dell&#8217;età promosse dall&#8217;AGCom sono <strong>un precedente significativo che potrebbe estendersi oltre l&#8217;ambito dei contenuti per adulti</strong>. Infatti, i parametri potrebbero diventare uno standard per tutti i servizi digitali che richiedono una soglia anagrafica minima per l&#8217;accesso, come ad esempio i <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/social-network-diritto-autore/"><strong>social network</strong></a>, di cui peraltro anche nel recente passato si è discusso in abbondanza.</p>
<h2 class="text-xl font-bold text-text-100 mt-1 -mb-0.5">Come funziona il sistema di verifica?</h2>
<p class="whitespace-normal break-words">Tutto ciò premesso cerchiamo di capire come funziona il sistema di verifica. L&#8217;AGCom ha infatti pubblicato un elenco, che sarà periodicamente aggiornato, dei soggetti che diffondono contenuti pornografici in Italia e che <strong>sono quindi soggetti ai nuovi obblighi di verifica</strong>.</p>
<p class="whitespace-normal break-words">Il meccanismo adottato è definito a <em><strong>doppio anonimato</strong></em>, una caratteristica che garantisce elevati standard di privacy:</p>
<ol class="[&amp;:not(:last-child)_ul]:pb-1 [&amp;:not(:last-child)_ol]:pb-1 list-decimal space-y-2.5 pl-7">
<li class="whitespace-normal break-words">un soggetto terzo identifica l&#8217;utente e fornisce la prova dell&#8217;età, senza conoscere per quale scopo tale verifica verrà utilizzata</li>
<li class="whitespace-normal break-words">i siti e le piattaforme verificano l&#8217;età dell&#8217;utente senza però conoscerne l&#8217;identità.</li>
</ol>
<h2 class="text-xl font-bold text-text-100 mt-1 -mb-0.5">Quali sono i sistemi di verifica dell&#8217;età</h2>
<p class="whitespace-normal break-words">I sistemi di verifica dell&#8217;età si dividono in due principali categorie:</p>
<ol>
<li class="text-lg font-bold text-text-100 mt-1 -mb-1.5"><strong> Sistemi senza applicativi installati. </strong>In questo caso, un soggetto terzo (che può essere un fornitore di servizi specializzati in identità digitale o un&#8217;organizzazione che ha già identificato l&#8217;utente in altro contesto) emette una prova certificata dell&#8217;età a seguito di un&#8217;identificazione. La prova viene fornita esclusivamente all&#8217;utente, che la utilizzerà per accedere ai siti interessati. La certificazione non contiene alcun dato identificativo dell&#8217;utente.</li>
<li class="text-lg font-bold text-text-100 mt-1 -mb-1.5"><strong>Sistemi basati su applicativi. </strong>In alternativa, il soggetto terzo può mettere a disposizione dell&#8217;utente un&#8217;applicazione per la certificazione e generazione della &#8220;prova dell&#8217;età&#8221;. Funzionano così, ad esempio, le app del portafoglio di identità digitale o le app per la gestione dell&#8217;identità digitale. L&#8217;utente può quindi effettuare l&#8217;identificazione e fornire la prova dell&#8217;età al sito web o piattaforma visitata utilizzando direttamente l&#8217;app installata sul proprio dispositivo.</li>
</ol>
<p class="whitespace-normal break-words">In ogni caso, è chiaro che questa normativa sia un importante passo avanti nella tutela dei minori nell&#8217;ambiente digitale, implementando soluzioni tecniche che rispettano al contempo la privacy degli utenti adulti. Per i gestori di piattaforme con contenuti per adulti, diventa fondamentale adeguarsi tempestivamente alle nuove disposizioni per evitare sanzioni significative. Monitoreremo gli sviluppi di questo sistema di verifica, considerando il potenziale impatto che potrebbe avere su altri ambiti del mondo digitale.</p>
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		<title>Riforma dei reati fallimentari: tutte le novità, ecco cosa cambia – [Guida 2024]</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/reati-fallimentari-riforma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2024 10:43:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La riforma dei reati fallimentari &#232; stata avviata. Sebbene si sia ancora lontani dal disporre di uno scenario preciso di quel che potrebbe accadere nel prossimo futuro, il cantiere che condurr&#224; alla revisione di alcune norme in materia fallimentare &#232; gi&#224; lanciato. Ad anticipare alcune delle novit&#224; sono stati il viceministro della giustizia Francesco Paolo [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>riforma dei reati fallimentari </strong>è stata avviata. Sebbene si sia ancora lontani dal disporre di uno scenario preciso di quel che potrebbe accadere nel prossimo futuro, il cantiere che condurrà alla revisione di alcune norme in materia fallimentare è già lanciato.</p>
<p>Ad anticipare alcune delle novità sono stati il viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto e il viceministro dell’economia Maurizio Leo. I due rappresentanti del governo sono intervenuti a Roma agli Stati generali dei dottori commercialisti 2024, durante la tavola rotonda “<em>Commercialisti tra nuove certificazioni e responsabilità perimetrate</em>”.</p>
<p>Dal canto suo, il viceministro della giustizia ha confermato l’arrivo nella prossima riunione del Consiglio dei ministri del correttivo al decreto legislativo sulla crisi di impresa. Qui, evidentemente, sembra essere chiara la maggiore focalizzazione sul ruolo della composizione negoziata.</p>
<p>Tra le altre novità già annunciate, afferma Sisto</p>
<p><em>una norma rilevante per la tempestività dello stato della crisi in cui un professionista possa avere certezza del proprio comportamento</em></p>
<p>e il passaggio dal concetto di conoscibilità a quello di conoscenza, in rapporto ai parametri che il professionista avrà a disposizione per disporre di certezza dei suoi comportamenti adempienti.</p>
<p>Il viceministro ha poi specificato che è in preparazione la <strong>riforma del diritto penale processuale dei reati fallimentari</strong> partendo dalla relazione Bricchetti con l’obiettivo di <strong>dare una seconda possibilità all’impresa</strong>, permettendo così alla stessa, dopo verifiche, di tornare sul mercato.</p>
<p>Il viceministro Maurizio Leo si è poi soffermato sulla riforma fiscale attesa da quasi mezzo secolo, anticipando che interviene sui tributi e sui procedimenti, e sulla sistematizzazione dell&#8217;ordinamento.</p>
<p>Torneremo sull’argomento con maggiori novità.</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<item>
		<title>Telefonate mute integrano il reato di molestia e di disturbo alle persone</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/telefonate-mute/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jul 2023 06:43:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le telefonate mute e gli squilli anonimi possono integrare il reato di molestia e di disturbo alle persone di cui all'art. 660 c.p..</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>Le telefonate mute &#8211; indice:</strong></p>
<ul style="text-align: justify">
<li><a href="#telefonate"><strong>Telefonate mute e anonime</strong></a></li>
<li><a href="#art"><strong>Cosa prevede l&#8217;art. 660 codice penale</strong></a></li>
<li><a href="#molestie"><strong>Il reato di molestie e disturbo della persona</strong></a></li>
<li><a href="#sofferenza"><strong>Lo stato di sofferenza</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Ricevete telefonate mute </strong>che vi angosciano e vi turbano? La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 13363/19, ha chiarito che integrano il <strong>reato di molestia e disturbo alle persone</strong>, di cui all’art. 660 c.p.</p>
<h2 id="telefonate" style="text-align: justify">Telefonate mute e anonime</h2>
<p style="text-align: justify">La pronuncia della Suprema Corte trae origine dal ricorso presentato da un uomo condannato dal tribunale a una pena in ordine al <strong>delitto di molestia e disturbo alle persone</strong>, di cui all’art. 660 c.p.. L&#8217;uomo, infatti, attraverso il telefono e per motivo “biasimevole”, recava molestie a un’altra persona, effettuando numerose telefonate di giorno e di notte, “mute e anonime”.</p>
<p style="text-align: justify">I tabulati della persona offesa permettevano così di identificare l’uomo. La quale, impaurita per tale atteggiamento, aveva denunciato in modo preciso gli orari in cui erano pervenute le telefonate sul proprio cellulare. La vittima lamentava che gli squilli reiterati e le telefonate avevano generato un profondo turbamento emotivo. Turbamento che era sfociato in uno stato di sofferenza, evidenziato anche dal giudice nel corso della deposizione.</p>
<h2 id="art" style="text-align: justify">Cosa prevede l&#8217;art. 660 codice penale</h2>
<p style="text-align: justify">Ricordiamo che il dispositivo dell’art. 660 c.p. recita che</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify"><em>Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l&#8217;arresto fino a sei mesi o con l&#8217;ammenda fino a cinquecentosedici euro.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">In tal senso, e prima ancora di approfondire le valutazioni degli Ermellini, sottolineiamo come il concetto di petulanza e il biasimevole motivo sono gli elementi che qualificano in senso oggettivo la condotta delittuosa, e che per poter configurarsi il reato in questione, il disturbo e la molestia devono essere indirizzati verso determinate persone, e non verso la collettività in generale.</p>
<p style="text-align: justify">Il ricorrente in Cassazione lamenta proprio la falsa applicazione dell’art. 660 cod. pen., considerato che il Tribunale non avrebbe considerato che dalla lettura della deposizione testimoniale della persona offesa, non si evince alcuna interferenza nella sua libertà, né alcuna mutazione delle condizioni di vita conseguente alla ricezione delle telefonate.</p>
<p style="text-align: justify">Il ricorrente lamenta anche il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per tenuità particolare del fatto, ex art. 131 bis cod. pen., considerato che i contatti telefonici erano consistiti in un “mero scherzo tra amici”.</p>
<h2 id="molestie" style="text-align: justify">Il reato di molestie e disturbo alla persona</h2>
<p style="text-align: justify">Nelle loro motivazioni, gli Ermellini sottolineano in premessa che il <strong>reato di molestie o di disturbo alla persona </strong>ha come obiettivo quello di prevenire il turbamento della pubblica tranquillità, attuato mediante l’<strong>offesa alla quiete privata</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Come già rammentato con sentenza n. 8198/2006, il reato in oggetto consiste in una <strong>qualsiasi condotta oggettivamente idonea a molestare e disturbare terze persone</strong>, interferendo così nell’altrui vita privata e nell’altrui vita di relazione.</p>
<p style="text-align: justify">In particolare, precisano anche i giudici della Suprema Corte in premessa, ai fini della sussistenza del reato, gli intenti scherzosi o persecutori sono del tutto irrilevanti, una volta accertato che il comportamento è stato contraddistinto dalla caratteristica della petulanza, ovvero da un agire pressante, ripetitivo, insistente, indiscreto e impertinente, tale da interferire sgradevolmente nella sfera della quiete e della libertà delle persone.</p>
<h2 id="sofferenza" style="text-align: justify">Stato di sofferenza</h2>
<p style="text-align: justify">Chiarito ciò, la Corte di Cassazione ha giudicato infondato il ricorso, perché il giudice di merito, indipendentemente dalle affermazioni della persona offesa, che si era tranquillizzata dopo aver scoperto (ma solo dopo l’intervento e le indagini della polizia giudiziaria) l’identità dell’autore del fatto, ha evidenziato un turbamento persistente della persona offesa per due mesi, per le modalità della condotta posta in essere, e cioè telefonate mute e anonime, effettuate anche di notte sulla sua utenza telefonica.</p>
<p style="text-align: justify">Per gli Ermellini, dunque, il Tribunale ha correttamente applicato i principi più volte affermati in giurisprudenza di legittimità, per i quali anche i semplici <strong>squilli</strong>, se idonei a cagionare un turbamento o una molestia, possono integrare il reato contestato.</p>
<p style="text-align: justify">Sempre per i giudici della Suprema Corte sarebbe stato correttamente disattesa la richiesta di applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., evidenziando il numero di telefonate e degli squilli accertati sulla base dei tabulati, lo stato di sofferenza della vittima, manifestato anche durante la deposizione in aula e soprattutto che il condannato <em>non è nuovo a simili fatti</em>, così prendendo atto che non ricorre il caso di particolare tenuità di cui all’art. 131 bis cod. pen., ravvisabile solo quando il comportamento non è abituale e non è stato posto in essere con condotte plurime, abituali e reiterate.</p>
<p style="text-align: justify">Alla luce di quanto sopra, pertanto, i giudici in Cassazione ritengono che il ricorso sia infondato.</p>
<p><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/"><em>Avv. Filippo Martini – diritto penale</em></a></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Responsabilità medica, la struttura risponde in solido con il medico</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/responsabilita-medica-la-struttura-risponde-in-solido-con-il-medico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2023 06:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infortuni]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=7266</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Corte di Cassazione ritorna sul tema della responsabililtà medica e sulla solidità della stessa tra medico e struttura sanitaria.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/responsabilita-medica-la-struttura-risponde-in-solido-con-il-medico/">Responsabilità medica, la struttura risponde in solido con il medico</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Con sentenza n. 38007/2018 la Corte di Cassazione è intervenuta sul tema della <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/responsabilita-medica-civile-penale/"><strong>responsabilità medica</strong></a>, in caso di medico condannato per <strong>lesioni gravi</strong> e <strong>mancata impugnazione della sentenza </strong>sulla struttura sanitaria.</p>
<p style="text-align: justify">In particolare, la Corte ha rammentato come se un medico viene condannato per il delitto di lesioni gravi, e non ha proposto <strong>impugnazione contro la statuizione di condanna</strong>, quest’ultima diventerà definitiva anche nei confronti della <strong>struttura sanitaria</strong>, che <strong>risponderà dunque in solido come responsabile civile</strong>.</p>
<h2 style="text-align: justify">Lesioni gravi ai danni del paziente</h2>
<p style="text-align: justify">Il caso inizia con la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Firenze, che confermava la sentenza in primo grado del Tribunale di Firenze, che aveva riconosciuto la responsabilità medica per il reato di <strong>lesioni gravi</strong> <strong>ai danni di un paziente</strong> che ad esso si era rivolto per un accertamento diagnostico, con infusione di liquido di contrasto. L’imputato e l’istituto sanitario presso cui lavorava erano condannati in solido al risarcimento del danno: il giudice ha infatti riconosciuto la relazione causale tra l’inserimento dell’ago cannula nel braccio del paziente, e l’insorgenza del processo patogeno infettivo che aveva determinato le lesioni e l’indebolimento dell’arto stesso.</p>
<p style="text-align: justify">In particolare, il giudice riconosceva la <strong>inosservanza di regole di prudenza e di diligenza</strong> “per il fatto che il sanitario, pure a conoscenza del fatto che il paziente, già sottoposto ad intervento chirurgico oncologico per la rimozione di linfonodi tumorali in area ascellare, aveva avuto raccomandazione di non sottoporre il braccio destro a sollecitazioni, sia pure per accertamenti diagnostici, in ragione dell&#8217;assenza di difese immunitarie, ivi aveva deciso di realizzare il varco per la iniezione di liquido di contrasto”.</p>
<h2 style="text-align: justify">Responsabilità medica e della struttura sanitaria</h2>
<p style="text-align: justify">L’imputato e la struttura ricorrente responsabile civile ricorrono in Cassazione dove, però, si scontra con l’inammissibilità delle sue articolazioni.</p>
<p style="text-align: justify">In particolar modo, il primo motivo di ricorso, con il quale è dedotta la violazione di legge e il difetto di motivazione sul riconoscimento del <strong>rapporto di causalità tra la condotta del medico e l’insorgenza dell’infezione</strong>, la Cassazione ricorda come tale motivo si limita “a enunciare i principi della valutazione giudiziale elaborate dalla giurisprudenza di legittimità in presenza di inosservanza ad una regola cautelare generale, in ipotesi di reato colposo riconducibile ad una condotta omissiva, previa la concreta individuazione di una regola cautelare e della verifica del comportamento rimasto inattuato”.</p>
<p style="text-align: justify">I giudici della Suprema Corte evidenziano poi come l’imputazione attiene a un fatto colposo commissivo ben determinato (cioè, l’iniezione del liquido di contrasto propedeutico all’esecuzione di una TAC, senza il rispetto di specifiche cautele e raccomandazioni), e che comunque l’articolazione è “del tutto generica” e assertiva, non affrontando  gli argomenti spesi dai giudici di merito in modo specifico.</p>
<p style="text-align: justify">Anche in relazione al secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce un <strong>difetto di motivazione</strong> in punto di riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p., ci si scontra con l’inammissibilità della motivazione.</p>
<h3>L&#8217;opinione dei giudici</h3>
<p style="text-align: justify">“Sotto un primo profilo il ricorso si appalesa inammissibile in quanto investe la statuizione di condanna penale dell&#8217;imputato il quale, riconosciuto colpevole del delitto di lesioni personali gravi non ha proposto impugnazione, rendendo pertanto irrevocabile la suddetta statuizione nei propri confronti, così da ritenersi non più suscettibile di modifica” – sottolineano i giudici di legittimità, rammentando altresì come sotto diverso profilo il responsabile civile risulta privo di interesse a dedurre il vizio denunciato. “Invero la <strong>verifica</strong> <strong>dell&#8217;interesse alla impugnazione</strong> rileva esclusivamente se il gravame è idoneo ad eliminare una situazione pregiudizievole per l&#8217;impugnante, determinando una situazione più favorevole di quella esistente” – si precisa ulteriormente.</p>
<p style="text-align: justify">Nella fattispecie in esame di Cassazione, il medico avrebbe <strong>omesso di impugnare la statuizione di</strong> <strong>condanna</strong>, con la conseguenza che essa ha assunto una definitività ai fini penali, mentre “ai fini civili l&#8217;interesse del responsabile civile ad ottenere una formula di proscioglimento dell&#8217;imputato ai sensi dell&#8217;art.131 bis c.p. risulta impedito dagli effetti riconosciuti dal legislatore alla suddetta statuizione”, laddove ex art. 561 c.p. essa ha assunto un effetto di giudicato nel giudizio civile quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso”, andando così a precludere anche sotto profilo ogni vantaggio sulla posizione del responsabile civile in ipotesi di accoglimento della doglianza proposta.</p>
<p style="text-align: justify">In relazione al terzo e ultimo motivo di ricorso, legato alla motivazione della sentenza impugnata in relazione alla statuizione relativa alla somma provvisionale e alla sua determinazione, la Corte conclude affermando che “è orientamento assolutamente pacifico del giudice di legittimità che non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente deliberativa, non suscettibile di passare in giudicato e non necessariamente motivata”.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-malasanita/">Avv. Bellon – responsabilità professionale e malasanità</a></em></p>
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		<item>
		<title>Assicurazioni, non è vessatoria la clausola claims made</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/assicurazioni-non-vessatoria-clausola-claims-made/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 May 2023 06:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La clausola claims made &#8211; indice: Cos&#8217;&#232; L&#8217;orientamento della Cassazione Con la sentenza Cassazione n. 24645 del 2 dicembre 2016, la Suprema Corte ha ribadito l&#8217;orientamento giurisprudenziale gi&#224; espresso nel recente passato, affermando che la clausola claims made (di tipo misto) non &#232; vessatoria. Ad ogni modo, aggiunge la Corte, questo non toglie che il [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La clausola claims made &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#cosa"><strong>Cos&#8217;è</strong></a></li>
<li><a href="#orientamento"><strong>L&#8217;orientamento della Cassazione</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza Cassazione n. 24645 del 2 dicembre 2016, la Suprema Corte ha ribadito l&#8217;orientamento giurisprudenziale già espresso nel recente passato, affermando che<strong> la clausola claims made (di tipo misto) non è vessatoria</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ad ogni modo, aggiunge la Corte, questo non toglie che <strong>il giudice di merito possa valutare se dichiararla nulla per difetto di meritevolezza o perché determina un significativo squilibrio nei diritti e negli obblighi che derivano dal contratto</strong>, in danno del consumatore.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma cosa è la clausola claims made? E come si è giunti a tale pronuncia?</p>
<h2 id="cosa">Che cosa è la clausola claims made</h2>
<p style="text-align: justify;">La <strong>clausola claims made</strong>, tradotta più o meno correttamente nell&#8217;esperienza italiana come &#8220;<em>a richiesta fatta</em>&#8220;, è una particolare clausola assicurativa a cui può essere assoggettata una polizza di responsabilità civile verso terzi (non auto), per la quale <strong>il sinistro è attivato dalla richiesta di risarcimento che l&#8217;assicuratore riceve</strong>, con la conseguenza che le relative garanzie operano solamente dal momento in cui la richiesta è ricevuta.</p>
<p style="text-align: justify;">Per avere una migliore comprensione delle differenze tra le polizze in regime <strong>claims made</strong> e quella in regime <strong>loss occurrence,</strong> si prenda in considerazione una tradizionale polizza di responsabilità professionale, in cui tra il momento in cui il professionista commette l&#8217;errore professionale e il momento in cui il cliente ha percezione dell&#8217;errore professionale, potrebbe trascorrere molto tempo.</p>
<p style="text-align: justify;">Con la polizza <em>loss</em> <em>occurrence</em>, affinchè vi sia una copertura assicurativa è necessario che il danneggiante sia assicurato già al momento della commissione dell&#8217;errore. Con la polizza claims made &#8220;pura&#8221;, il professionista potrebbe avere copertura assicurativa anche senza essere assicurato al momento della commissione dell&#8217;errore, purchè sia comunque assicurato al momento della richiesta di risarcimento danni.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella prassi assicurativa, la clausola claims made è altresì inserita in un <strong>sistema di tipo misto</strong>. Tale ipotesi ricorre laddove la clausola claims made mista sia utilizzata congiuntamente con una diversa clausola &#8211; come quella che introduce il regime loss occurrence sopra delineato &#8211; al fine, di solito, di limitare l&#8217;estensione della garanzia della claims made pura.</p>
<p style="text-align: justify;">Si verifica infatti spesso l&#8217;ipotesi in cui la clausola possa escludere dalla copetura assicurativa i rischi verificatisi oltre un periodo di tempo (di norma tre anni) precedenti alla stipulazione della polizza, fermo restando che la denuncia del terzo deve comunque pervenire all&#8217;assicuratore durante il periodo di vigenza della stessa.</p>
<h2 id="orientamento">La sentenza della Cassazione</h2>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in esame in Cassazione, la questione prende origine dalla richiesta di risarcimento che è stata avanzata da un uomo a fronte di un&#8217;ipotesi di <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/responsabilita-medica-civile-penale/">responsabilità medica</a></strong> per il decesso della moglie. Dopo iniziale accoglimento, in sede di gravame la domanda di manleva proposta nei confronti della compagnia di assicurazione dell&#8217;ospedale è rigettata in applicazione della <strong>clausola claims</strong> <strong>made</strong>. Questa non è considerata dal giudice dell&#8217;appello come vessatoria né per altra ragione invalida o inefficace.</p>
<p style="text-align: justify;">Dunque, considerato che la clausola nella formulazione mista di cui alla fattispecie era stata giudicata meritevole dalla Corte territoriale, dopo il suo esame la Cassazione non ha potuto far altro che confermare l&#8217;orientamento giurisprudenziale da tempo espresso, dichiarando <strong>non vessatoria</strong> la clausola, ma precisando che il giudice di merito può comunque dichiararla nulla per difetto di meritevolezza o se determinare uno squilibrio tra diritti e obblighi del consumatore.</p>
<p style="text-align: justify;">In precedenza, con sentenza Cassazione n. 9140 del 6 maggio 2016, la stessa Corte ha definito non vessatoria la clausola che nel contratto di assicurazione di responsabilità civile subordina l&#8217;operatività della copertura assicurativa alla circostanza che il fatto illecito e la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto o entro periodi determinati di tempo preventivamente individuati (ovvero, come da clausola claims made mista).</p>
<p><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-civilista/"><em>Avv. Bellato – diritto dei consumatori</em></a></p>
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		<title>Animali in condominio, sequestro preventivo legittimo se creano disturbo</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/animali-condominio-sequestro-preventivo-legittimo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2023 15:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il sequestro preventivo di animali in condominio &#8211; indice: I cani in condominio La decisione della Corte L&#8217;interesse umano Il giudice pu&#242; disporre il sequestro preventivo degli animali se arrecano disturbo ai vicini: &#232; quanto confermato da recente pronuncia della Corte di Cassazione dello scorso 20 ottobre 2016, con la quale viene ribadita la correttezza [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il sequestro preventivo di animali in condominio &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#cani"><strong>I cani in condominio</strong></a></li>
<li><a href="#decisione"><strong>La decisione della Corte</strong></a></li>
<li><a href="#interesse"><strong>L&#8217;interesse umano</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Il giudice può disporre il <strong>sequestro preventivo degli animali</strong> se arrecano<strong> disturbo ai vicini</strong>: è quanto confermato da recente pronuncia della Corte di Cassazione dello scorso 20 ottobre 2016, con la quale viene ribadita la correttezza della sentenza del tribunale di Trieste, con la quale gli animali sono considerabili “cose pertinenti al reato” e, dunque, in grado di consentire alla loro proprietaria di continuare a commettere il reato di disturbo della quiete pubblica.</p>
<h2 id="cani" style="text-align: justify">I cani in condominio che generano disturbo dello stabile</h2>
<p style="text-align: justify">Per comprendere come si sia arrivati a tale pronuncia, val la pena cercare di ricostruire brevemente l’accaduto. Il caso riguarda infatti una donna indagata perché i suoi tre cani, tenuti in un cortile condominiale e in pessime condizioni igieniche, generavano disturbo alla quiete dello stabile, abbaiando e contribuendo ad alimentare dei cattivi odori che arrivavano alle finestre dei vicini. I condomini, spazientiti per il protrarsi di questa situazione, hanno così sporto denuncia, trascinando la fattispecie in tribunale.</p>
<p style="text-align: justify">Il giudice di primo grado, dopo aver esaminato la documentazione prodotta dalle autorità sanitarie, ha ammesso il <strong>sequestro preventivo onde evitare che gli stessi animali, intesi come “cose”, possano essere ulteriormente utilizzati per il reato commesso dalla proprietaria</strong>. La quale, ben inteso, si è immediatamente opposta alla decisione del tribunale ricorrendo in Cassazione, e lamentando che un simile distacco avrebbe provocato sofferenza negli animali.</p>
<h2 id="decisione" style="text-align: justify">La decisione della Cassazione: legittimo il sequestro preventivo di animali domestici</h2>
<p style="text-align: justify">Giova a questo punto cercare di comprendere per quali motivi la Cassazione abbia rigettato il ricorso della proprietaria degli animali, ritenendolo infondato.</p>
<p style="text-align: justify">In primo luogo, la Corte ha ribadito di aver affermato più volte che<strong> gli animali sono considerati “cose”, assimilabili alla res anche ai fini della legge processuale e dunque, ricorrendone i presupposti, possono ben costituire oggetto di sequestro preventivo</strong>. A nulla vale il riconoscere ai cani lo status di “esseri senzienti”, visto e considerato che tale qualità (peraltro, di aleatorio inquadramento) non muta il loro regime giuridico, tenuto conto che l’uomo che “rispetto a determinate specie animali, l’uomo ha sempre riconosciuto una capacità, maggiore o minore, di comprendere e di relazionarsi con l’uomo stesso”.</p>
<p style="text-align: justify">Quanto sopra conduce poi ad un’ulteriore riflessione, ovvero all’affermazione degli ermellini secondo cui <strong>non sarebbe “proponibile qualsivoglia equiparazione tra le esigenze lecite dell’uomo e quelle dell’animale</strong>, così da giungere addirittura a ritenere la condotta umana sproporzionata per essere l’interesse che la muove meno importante della garanzia di benessere dell’animale”. Con un passaggio che ha determinato qualche malumore da parte di diversi commentatori, la Cassazione afferma che “gli uomini sono superiori agli animali, sono padroni degli animali e li utilizzano per le loro esigenze, sia pure tentando di evitare loro sofferenze superflue perché non collegate al soddisfacimento dell’interesse umano”.</p>
<h2 id="interesse">L&#8217;interesse preminente dell&#8217;uomo rende il sequestro anche degli animali legittimo</h2>
<p style="text-align: justify">Assodato che l’interesse dell’essere umano è superiore e preminente a quello dell’animale, la Corte sottolinea anche che la sofferenza del cane derivante dall’allontanamento del luogo in cui è custodito dalla proprietaria (sofferenza che i giudici affermano comunque non essere stata dimostrata), sarebbe priva di rilevanza rispetto alle esigenze umane tutelate dalle norme penali. Il sequestro, aggiunge ancora la Corte, “produce la non provata minore sofferenza possibile per gli animali interessati, che non sono né uccisi, né feriti o maltrattati, ma soltanto trasferiti in un diverso luogo di custodia”.</p>
<p style="text-align: justify">In aggiunta a ciò, la Cassazione sottolinea che anche il sentimento che la proprietaria ricorrente prova verso i propri animali, “non impedisce la loro sequestrabilità”, considerato che “il legislatore, infatti, pur riconoscendolo, non ha ritenuto di trarne un divieto di sequestro al fine di evitare una sofferenza al padrone degli animali; cosicché – in un bilanciamento questa volta possibile, trattandosi tutti di interessi umani – tale sentimento non può che cedere rispetto a quelli tutelati dalle norme penali già menzionate”.</p>
<p style="text-align: justify">Alla luce di quanto sopra, la Cassazione ritiene pertanto legittimo il sequestro preventivo dei cani, poiché trattasi di cose pertinenti ai reati contestati la cui disponibilità da parte dell’indagata può protrarre la loro consumazione.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-condominio/">Avv. Bellato – diritto condominiale</a></em></p>
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		<title>Accesso abusivo a sistema informatico: il reato si consuma ove avviene la condotta</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/accesso-abusivo-sistema-informatico-dove-reato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Apr 2023 06:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L&#8217;accesso abusivo a sistema informatico: luogo di consumazione del reato &#8211; indice: Il caso La definizione Lo spazio virtuale La dimensione elettronica I client ed i server Il luogo fisico Una pronuncia recente della Suprema Corte di Cassazione in ordine al reato di cui all&#8217;articolo 615-ter del Codice Penale, ha chiarito con un proprio intervento [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L&#8217;accesso abusivo a sistema informatico: luogo di consumazione del reato &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#caso"><strong>Il caso</strong></a></li>
<li><a href="#definizione"><strong>La definizione</strong></a></li>
<li><a href="#virtuale"><strong>Lo spazio virtuale</strong></a></li>
<li><strong><a href="#dimensione-elettronica">La dimensione elettronica</a></strong></li>
<li><strong><a href="#client">I client ed i server</a></strong></li>
<li><a href="#fisico"><strong>Il luogo fisico</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Una pronuncia recente della Suprema Corte di Cassazione in ordine al reato di cui all&#8217;articolo 615-ter del Codice Penale, ha chiarito con un proprio intervento a <strong>Sezioni Unite</strong>, come il reato di <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/accesso-abusivo-ad-un-sistema-informatico-o-telematico/">Accesso abusivo a sistema informatico</a></strong> sia perfezionato non tanto nel luogo in cui sono posti i server a cui l&#8217;agente acceda abusivamente, quanto piuttosto <strong>nel luogo in cui venga posta in essere la condotta criminosa</strong>.</p>
<h2 id="caso">L&#8217;accesso abusivo a sistema informatico al vaglio della Cassazione</h2>
<p style="text-align: justify">La sentenza in questione nell&#8217;ambito di una risoluzione di conflitto di competenze, si riferisce al caso di un accesso abusivo posto in essere ripetutamente da parte di un&#8217;impiegata infedele della Motorizzazione Civile, a danno del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per fare delle visure al di fuori della propria attività di ufficio, in collaborazione con il gestore di un&#8217;agenzia di pratiche automobilistiche.</p>
<p style="text-align: justify">Nell&#8217;esame delle Sezioni Unite, è analiticamente ricostruita la fattispecie integrante suddetto reato caratterizzato dal dolo generico:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify">In primo luogo l&#8217;<strong>introduzione non autorizzata</strong> in un sistema informatico che può avvenire tanto a distanza, quanto in diretto contatto con il computer a cui si effettua l&#8217;accesso.</li>
<li style="text-align: justify">In secondo luogo il persistere nel <strong>rimanere in detto sistema informatico</strong> in violazione dei limiti espressi o taciti di chi è titolare del sistema informatico.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">La Cassazione, ha già avuto modo nei tempi più o meno recenti di chiarire come il reato contemplato sia di <strong>condotta</strong> e non di evento, fatto salvo quanto disposto dai commi successivi al primo dell&#8217;articolo 615-ter; consiste quindi <strong>nella violazione del domicilio informatico</strong> della persona offesa, ma <strong>non è necessario vi sia un&#8217;effettiva lesione</strong> dei diritti del titolare del sistema informatico o di terzi. Ciò è chiarito nell&#8217;intervento della Corte di Cassazione con Sentenza 11689 del 2007.</p>
<h2 id="definizione">La definizione di sistema informatico ai fini dell&#8217;identificazione del reato</h2>
<p style="text-align: justify"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft wp-image-128 size-full" src="https://www.consulenzalegaleitalia.it/wp-content/uploads/2013/08/diffamazione_internet1.jpg" alt="diffamazione_internet1" width="290" height="290" />In tale sentenza viene poi ricostruita la nozione di &#8220;<strong>sistema informatico</strong>&#8220;: si tratta di un complesso di apparecchiature volte al compimento di una qualsiasi funzione che sia utile, attraverso l&#8217;utilizzazione di tecnologia caratterizzata attraverso attività di <strong>codificazione</strong> e <strong>decodificazione</strong>, <strong>registrazione</strong> e <strong>memorizzazione</strong>, attraverso impulsi elettronici su supporti di dati. Tali apparecchiature combinate fra loro diventano poi &#8220;sistema informatico&#8221; se sono <strong>ricollegate attraverso un sistema di software</strong> che le coordina nel loro funzionamento, e se i <strong>dati oggetto del trattamento sono molteplici</strong>.</p>
<h2 id="virtuale">Lo spazio virtuale del sistema informatico</h2>
<p style="text-align: justify">Premesse queste analisi meglio approfondite nella Sentenza della Corte, si viene al nodo della questione, risolvendo il conflitto fra le due contrapposte teorie: la prima basata sul luogo fisico in cui è collocato il server e l&#8217;altra sul <strong>funzionamento a distanza della rete</strong>, con l&#8217;accesso a più sistemi informatici e telematici fra di loro collegati.</p>
<p style="text-align: justify">Il nodo prende in esame l&#8217;articolo 8 del codice di procedura penale, che è di difficile applicazione per quanto attiene ad i reati telematici, che concernono, come già chiarito, spazi fisici e non virtuali, all&#8217;interno dei quali la comunicazione avviene attraverso lo scambio di impulsi elettronici sotto forma di bit</p>
<h2 id="dimensione-elettronica">La dimensione elettronica per la Corte di Cassazione</h2>
<p style="text-align: justify">La &#8220;dimensione elettronica&#8221; ad avviso della Suprema Corte, è concretamente distante dalla dimensione spaziale classica, perché, ad avviso della stessa Corte, non è possibile vi sia <strong>né coincidenza né concreta individuazione del luogo</strong> in cui i dati come <strong>impulsi elettronici vengono scambiati</strong> e circolano fisicamente. Non si può infatti dire che i dati circolino soltanto ove è posto il server o il sistema informatico. Il server, data la complessità anche solo potenziale dei vari elementi di cui si compone, non è individuabile in un solo luogo secondo criteri fisici.</p>
<p style="text-align: justify">Nel cyberspazio infatti, i <strong>dati, pur essendo archiviati in uno spazio fisico</strong> (il server), circolano e vengono messi a disposizione di chi li consulta. Costituiscono quindi un flusso caratterizzato dall&#8217;<strong>ubiquità</strong> e dalla <strong>diffusione</strong> dei dati stessi. Non è giusto dunque ritenere che tali dati si trovino soltanto all&#8217;interno del server a cui si accede. Le prove inerenti ai flussi di scambio, poi, non sono soltanto rinvenibili all&#8217;interno dei <strong>server ove tali dati sono conservati</strong>, ma sono anche ben rintracciabili attraverso l&#8217;<strong>analisi dell&#8217;elaboratore o della postazione attraverso la quale l&#8217;agente abbia effettuato il proprio accesso</strong>; tale elaboratore è anche definito &#8220;<strong>client</strong>&#8221; in contrapposizione al &#8220;server&#8221; cui si accede.</p>
<h2 id="client">I cosiddetti &#8220;client&#8221; non sono solo elementi passivi del sistema informatico</h2>
<p style="text-align: justify">È dunque respinto l&#8217;orientamento in base al quale le postazioni attraverso cui è effettuato l&#8217;accesso siano solamente strumenti passivi e non parte del <strong>sistema informatico</strong>. Il sistema informatico, infatti, nella sua <strong>integralità</strong> all&#8217;interno della quale scorre il flusso di dati scambiati, è coordinato da un software che <strong>gestisce l&#8217;integrale e corretto funzionamento della rete</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Il sofware si occupa tanto dell&#8217;archiviazione che della banca dati, della condivisione e della trasmissione ai singoli terminali di volta in volta connessi. In considerazione di ciò appare dunque illogico scomporre questo sistema unitario per individuarne il centro fisico nella base in cui sono archiviati i dati telematici. I terminali o cosiddetti &#8220;client&#8221; <strong>costituiscono dunque parte integrante e sostanziale del sistema</strong> di cui vengono a far parte, non limitandosi soltanto all&#8217;accesso alle informazioni, ma più precisamente, attraverso e per mezzo degli stessi terminali è invece possibile <strong>immettere</strong> nuovi dati, <strong>modificare</strong> quelli preesistenti, <strong>eliminarli</strong> e <strong>condividerli</strong> a loro volta.</p>
<h2 id="fisico">Il luogo fisico in cui si consuma il reato</h2>
<p style="text-align: justify">Fatte queste considerazioni è evidente il perché dell&#8217;orientamento a Sezioni Unite della Corte: l&#8217;<strong>interazione dell&#8217;umano con il sistema informatico</strong> e l&#8217;elaboratore costituisce l&#8217;apice rilevante in cui si verifica la consumazione della fattispecie prevista dall&#8217;articolo 615-ter del codice penale. L&#8217;accesso è da individuarsi quindi nella d<strong>igitazione e nell&#8217;autenticazione da parte dell&#8217;utente</strong> che li effettua, mentre l&#8217;intercambio di dati costituisce soltanto un effetto di tale condotta che scaturisce dall&#8217;azione umana; la condotta abusiva dunque è integrata solo e soltanto nel luogo in cui l&#8217;agente inserisce le proprie credenziali di accesso, superando le misure di sicurezza e gli impedimenti posti dai titolari del sistema.</p>
<p style="text-align: justify">Sebbene i risvolti pratici di questa Sentenza, che può massimarsi con il titolo di questo articolo, siano da ritenersi, più che altro, strettamente <strong>connessi alla competenza territoriale delle corti di merito</strong>, il percorso logico affrontato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite ha un pregio che va sicuramente oltre. Tale Sentenza rappresenta sicuramente un passo avanti della giurisprudenza nel confrontarsi non soltanto con i reati che concernono l&#8217;uso del computer e sono connotati da una virtualità: la ricostruzione e la definizione che la Corte di Cassazione dà al sistema informatico deve ritenersi una pietra miliare nell&#8217;ambito del diritto dell&#8217;informatica e più precisamente nella <strong>trasmissione di dati per via telematica</strong>, anche con riferimento alle conseguenze civilistiche e giuridiche in generale.</p>
<h2>Accesso abusivo a sistema informatico – guida rapida</h2>
<p>Esaminato il caso in commento, cerchiamo di condividere insieme una <strong>guida rapida al reato di accesso abusivo al sistema informatico</strong>, cominciando con la sua definizione.</p>
<h3>L’art. 615 ter del codice penale</h3>
<p><em>Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.</em></p>
<p><em>La pena è della reclusione da uno a cinque anni:</em></p>
<p><em>1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;</em></p>
<p><em>2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;</em></p>
<p><em>3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l’interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.</em></p>
<p><em>Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.</em></p>
<p><em>Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d’ufficio.</em></p>
<h3>Il reato di abusivo accesso al sistema informatico</h3>
<p>Da tale lettura è evidente che il reato è di tipo <strong>comune</strong>, potendo essere commesso da chiunque. Consiste infatti nell’introduzione in un <em>sistema informatico</em>, così come definito dalla Convenzione Europea di Budapest del 23 novembre 2001 come</p>
<p><em>qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, compiono l’elaborazione automatica dei dati</em>.</p>
<p>Con una definizione così ampia, non possono che rientrare sia gli apparati elettronici in grado di elaborare dati, che i suoi singoli componenti, programmi, informazioni e dati.</p>
<p>Non solo: la definizione finisce con il ricomprendere anche i sistemi telematici, intendendo come tali un insieme di apparecchiature che consentono la trasmissione di dati a distanza, tramite linguaggio computerizzato.</p>
<p>Ad ogni modo, affinché si possa parlare di accesso abusivo, i sistemi devono essere protetti da misure di sicurezza, anche semplicemente una password.</p>
<h3>Le circostanze aggravanti</h3>
<p>L’art. 615 ter c. p. prevede <strong>quattro diverse circostanze aggravanti</strong>, ossia circostanze che consentono al giudice di aumentare la pena, sulla base di:</p>
<ul>
<li><strong>ruolo dell’autore del reato</strong>: pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, ovvero per coloro c he agiscono con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, per chi esercita abusivamente la professione di investigatore privato e per chi agisce con abuso della qualità di operatore del sistema;</li>
<li><strong>gravità della condotta</strong>: se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone ovvero se è palesemente armato;</li>
<li><strong>danni</strong>: se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l’interruzione totale o parziale del suo funzionamento o ancora la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti;</li>
<li><strong>sistema violato</strong>: se i fatti riguardano sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.</li>
</ul>
<h3>Procedibilità a querela</h3>
<p>Il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico è <strong>procedibile a querela</strong> <strong>della persona offesa</strong>, tranne le ipotesi previsti dal secondo e terzo comma, procedibili d’ufficio. Affinché il fatto possa essere perseguito penalmente, la vittima dovrà rivolgersi alla giustizia entro 3 mesi dalla scoperta del fatto.</p>
<p>In ogni caso, la competenza a giudicare è del tribunale monocratico, previa udienza preliminare nei casi previsti dal secondo e terzo comma.</p>
<p style="text-align: justify"><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/" data-mil="8972">Avv. Filippo Martini – diritto penale </a></em></p>
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		<title>Taratura autovelox: cosa dice la legge e le pronunce della Corte Costituzionale</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/autovelox-tarato-periodicamente-corte-costituzionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Mar 2023 07:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolazione Stradale]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Corte Costituzionale e la taratura degli autovelox &#8211; indice: Il contrasto di giudicati I motivi di ricorso contro gli autovelox In Italia il tema dell&#8217;obbligo di taratura degli autovelox ha sempre determinato un po&#8217; di confusione e, come vedremo, solamente alcune pronunce giurisprudenziali hanno favorito la possibilit&#224; che nel nostro ordinamento venisse fatta un [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La Corte Costituzionale e la taratura degli autovelox &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#contrasto"><strong>Il contrasto di giudicati</strong></a></li>
<li><a href="#ricorso"><strong>I motivi di ricorso contro gli autovelox</strong></a></li>
</ul>
<p>In Italia il tema dell’<strong>obbligo di taratura degli autovelox </strong>ha sempre determinato un po&#8217; di confusione e, come vedremo, solamente alcune pronunce giurisprudenziali hanno favorito la possibilità che nel nostro ordinamento venisse fatta un po&#8217; di chiarezza.</p>
<p>Una cosa, però, fin da questa premessa, sembra essere pienamente condivisibile: la taratura è un’operazione fondamentale per <strong>garantire la corretta funzionalità dell’apparecchio </strong>che, altrimenti, potrebbe misurare la velocità con valori alterati. Insomma, si finirebbe con il correre il rischio di multare qualcuno che non è in eccesso rispetto ai limiti o, di contro, non sanzionare qualcuno che invece i limiti li ha superati.</p>
<h2>Cos’è e a cosa serve la taratura dell’autovelox</h2>
<p>Prima di procedere oltre in questo nostro approfondimento, ricordiamo come la taratura sia un intervento di natura tecnica che deve essere necessariamente effettuato a cura di ditte autorizzate e certificate presso un centro Accredia o dal costruttore dell’apparecchio.</p>
<p>L’obiettivo della <strong>taratura dell’autovelox </strong>è evidentemente quello di stabilire la corretta funzionalità dell’apparecchio. Può infatti accadere che nel corso del tempo le componenti meccaniche ed elettroniche dell’unità si usurino e si deteriorino, con la conseguenza di rendere indispensabile un controllo periodico. In caso contrario, le misurazioni potrebbero risultare inaffidabili.</p>
<p>Insomma, la taratura è un’operazione effettuata periodicamente e disciplinata da un decreto del Ministero dei Trasporti, che indica in che modo deve essere eseguita la taratura a seconda del modello di apparecchio e del tipo di strada su cui dovrà essere utilizzato lo stesso.</p>
<h2>Cosa dicono i giudici</h2>
<p>La nota sentenza n. 113/2015 della Corte Costituzionale ha sancito l&#8217;<strong>obbligatorietà della taratura periodica degli apparecchi per l&#8217;accertamento delle infrazioni inerenti ai limiti di velocità</strong> o, più semplicemente, dei tanto temuti <strong>autovelox</strong>.</p>
<p>La pronuncia ha dunque dichiarato la parziale incostituzionalità dell&#8217;articolo 45 comma sesto del Codice della Strada, nella parte in cui lo stesso articolo non prevede – appunto &#8211; che le apparecchiature per l&#8217;accertamento di tali infrazioni non debbano essere sottoposte <strong>periodicamente a controlli sulla funzionalità e sulla taratura</strong>.</p>
<h2>Il contrasto con la Cassazione</h2>
<p>Questa sentenza <strong>ribalta gli orientamenti</strong> più e meno recenti della <strong>Corte di Cassazione</strong>, che, intervenendo più volte sull&#8217;annosa questione, aveva dichiarato come non dovesse ritenersi necessaria una periodica taratura e sulla funzionalità degli stessi apparecchi e come il difetto di tali controlli non potesse inficiare sulla validità della sanzione amministrativa irrogata.</p>
<p>La Corte di Cassazione aveva infatti più volte messo in rilievo, in una serie di sentenze a decorrere dal 2008, come il difetto nell&#8217;ordinamento di una norma che prevedesse un periodico controllo della strumentazione non potesse rendere parzialmente incostituzionale alcun articolo del Codice della Strada.</p>
<p>La Corte Costituzionale, invece, nelle motivazioni della stessa sentenza nella quale palesa il proprio disaccordo con la Cassazione, chiarisce invece come tali strumenti non possano che necessitare di adeguati controlli periodici, volti a verificarne la taratura ed il mantenimento della funzionalità necessarie, tali da rendere incontrovertibilmente accertata l&#8217;esistenza e la misura delle infrazioni commesse dagli automobilisti. L&#8217;affidabilità di tali strumentazioni deve poter essere controllata dal sanzionato, essendo il diritto alla difesa dello stesso imprescindibile anche in tali circostanze.</p>
<h2>Nuovi motivi di ricorso per le multe da autovelox</h2>
<p>Questo nuovo orientamento, che, seppur avesse già trovato qualche sparuto accoglimento in alcune corti di merito, mai era stato accolto dalla giurisprudenza di legittimità, apre uno spiraglio per gli automobilisti sanzionati.</p>
<p>In base a questa pronuncia di incostituzionalità parziale dell&#8217;articolo 45 comma sesto del codice della strada, <strong>avranno il diritto di far accertare giudizialmente l&#8217;avvenuta taratura</strong> dell&#8217;apparecchio attraverso il quale è stata accertata l&#8217;infrazione di eccesso di velocità nella quale sono incappati. La taratura dell&#8217;apparecchio utilizzato diventa dunque un valido e solido nuovo motivo di ricorso avverso la sanzione amministrativa irrogata, con buone prospettive di giudizio.</p>
<p>Le conseguenze della modifica attuata da tale pronuncia non possono che ritenersi molto rilevanti. Passa ora alle amministrazioni locali il compito di prevedere un&#8217;adeguata taratura delle strumentazioni; in difetto dell&#8217;ottemperamento della stessa le sanzioni elevate agli utenti della strada saranno oggetto di censura da parte delle corti che saranno tenute ad applicare l&#8217;articolo del Codice della Strada così come modificato dalla Consulta. Da auspicarsi inoltre un pronto intervento del legislatore che disciplini le modalità e le cadenze dei controlli periodici e delle tarature da effettuarsi sulle strumentazioni in questione.</p>
<p>Per i sanzionati si apre dunque uno spiraglio che offre qualche possibilità in più per vedere la propria sanzione amministrativa annullata da parte del giudice, ove sia verificato il difetto di una taratura periodica degli <strong>Autovelox</strong> utilizzati; non è tuttavia affatto scontato che alcune amministrazioni locali, tuttavia, già provvedessero alla taratura periodica degli Autovelox in questione. Appare dunque opportuno rivolgersi al proprio avvocato per valutare l&#8217;opportunità sull&#8217;impugnazione di una sanzione amministrativa per <strong>eccesso di velocità</strong>.</p>
<h2>Ogni quanto va fatta la taratura dell’autovelox</h2>
<p>Ma insomma, <strong>ogni quanto va fatta la taratura dell’autovelox</strong>?</p>
<p>Sulla base del principio introdotto dalla Corte Costituzionale, tutte le apparecchiature elettroniche fisse e mobili, presidente dalla pattuglia o funzionanti in automatico, impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, devono essere <em>sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.</em></p>
<p>Più nel dettaglio, la taratura dell’autovelox deve essere effettuata almeno una volta l’anno, documentando l’esito degli stessi interventi in un apposito certificato rilasciato dal soggetto che ha svolto la taratura.</p>
<h2>Come dimostrare che l’autovelox è tarato</h2>
<p>A dimostrare che l’autovelox è sottoposto a una regolare taratura deve essere il Comune o l’organo di Polizia che ha provveduto alla sua installazione, in sede di contestazione da parte dell’automobilista.</p>
<p>Di fatti, nelle ipotesi in cui il soggetto che ricorso contro la contravvenzione sollevi contestazioni sull’affidabilità dell’apparecchio, spetterà al giudice accertare se l’autovelox sia o meno sottoposto alle necessarie verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.</p>
<p>Spetta poi all’amministrazione che ha usato lo strumento fornire in giudizio tutte le prove dell’iniziale omologazione e della periodica taratura dell’autovelox.</p>
<h2>Multa nulla per mancata taratura dell’autovelox</h2>
<p>Da quanto sopra, e come confermato dalla più recente sentenza n. 21327/2022 da parte della Corte di Cassazione, la <strong>multa può essere nulla per mancata taratura dell’autovelox</strong>. Ma quando?</p>
<p>Ricordiamo in primo luogo che il verbale deve indicare necessariamente in che data è effettuata l’ultima taratura dell’autovelox. Di contro, non vi è alcun obbligo di riportare anche gli estremi del certificato di taratura, né allegare materialmente lo stesso documento al verbale notificato.</p>
<p>Pertanto, se il soggetto che multato contesta la mancanza del certificato di avvenuta taratura periodica, spetterà all’amministrazione produrlo in giudizio, altrimenti il giudice annullerà la multa.</p>
<p>Di fatti, la Corte di Cassazione ha già rammentato che ai fini della validità della multa non è necessario che il verbale di contestazione contenga una specifica menzione del certificato di taratura periodica, indicandone gli estremi. Pertanto, questa informazione può essere omessa nel verbale e, se il soggetto contravvenzionato e che ha proposto ricorso, ne eccepisce l’assegna, spetterà all’amministrazione esibire il certificato che documenta l’operazione svolta nei modi e nei termini di legge.</p>
<h2>Cosa succede se il verbale non riporta la taratura dell’autovelox</h2>
<p>Proviamo dunque a riassumere quello che accade quando si riceve il verbale di contestazione dell’infrazione di eccesso di velocità rilevato mediante autovelox.</p>
<p>Se il certificato riporta le operazioni di taratura, l’automobilista multato è messo nelle condizioni di verificare il rispetto dell’obbligo di taratura da parte dell’amministrazione e dovrà dimostrare l’inaffidabilità dell’autovelox con eventuali altri motivi che dimostrano il suo concreto malfunzionamento.</p>
<p>Se invece il certificato non indicata la data dell’avvenuta taratura, è illegittimo e può essere integralmente annullato, ma solamente se il soggetto contravvenzionato sceglie di ricorrere al giudice eccependo tale mancanza.</p>
<p>Ancora, se il certificato non indica la data dell’avvenuta taratura, è illegittimo e come tale può essere integralmente annullato nel caso in cui il soggetto contravvenzionato abbia fatto ricorso al giudice eccependo tale mancanza. Se invece menziona la data dell’ultima taratura svolta, allora la multa sarà nulla solamente se la taratura indicata risale ad oltre un anno prima della data di rilevamento dell’eccesso di velocità.</p>
<p>Infine, se il certificato indica la data di cui sopra, ma non ci sono gli estremi del certificato di avvenuta taratura, allora l’automobilista che fa ricorso può chiedere all’Amministratore di esibire in giudizio questo documento al fine di verificare se l’operazione sia eseguita regolarmente. Nel caso poi in cui l’Amministrazione non produca in corso di causa il certificato di taratura, allora il giudice annulla la multa con sentenza, altrimenti rigetta il ricorso.</p>
<p>Per una consulenza specifica su una <strong>multa per eccesso di velocità rilevata con autovelox</strong> chiedi subito una <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/consulenza-legale-online/">consulenza legale personalizzata</a>.</p>
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		<title>Incidente stradale e concorso di colpa: serve la prova anche senza impatto</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/incidente-stradale-concorso-colpa-impatto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Mar 2023 07:21:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolazione Stradale]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La presunzione di concorso di colpa nell&#8217;incidente stradale senza impatto &#8211; indice: L&#8217;articolo 2054 La decisione della Corte Con sentenza n&#176; 18337 del 31 luglio 2013, la Terza Sezione della Suprema Corte di Cassazione civile si &#232; espressa su un tema sempre molto dibattuto in materia di sinistri, il concorso di colpa in incidente stradale.&#160; [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La presunzione di concorso di colpa nell&#8217;incidente stradale senza impatto &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#articolo"><strong>L&#8217;articolo 2054</strong></a></li>
<li><a href="#decisione"><strong>La decisione della Corte</strong></a></li>
</ul>
<p>Con <strong>sentenza n° 18337 del 31 luglio 2013</strong>, la Terza Sezione della Suprema Corte di Cassazione civile si è espressa su un tema sempre molto dibattuto in materia di sinistri, il <strong>concorso di colpa in incidente stradale. </strong></p>
<p>Il caso fa particolare riferimento ad un incidente stradale che ha previsto il coinvolgimento di un motociclista. Questi, asseritamente, per evitare di impattare con un auto doveva porre in essere una manovra improvvisa a cui conseguiva un incidente con diverse lesioni e danni fisici.</p>
<p>Il coinvolgimento dell&#8217;auto nell’incidente non è tuttavia stato provato con le prove testimoniali assunte nel giudizio arrivato in Cassazione né con altre prove inerenti al coinvolgimento dell&#8217;autoveicolo non impattante.</p>
<h2 id="articolo">Il concorso di colpa in un incidente stradale</h2>
<p>Prima di occuparci nel dettaglio dello svolgimento del processo, ricordiamo come si parli di <strong>concorso di colpa in un incidente stradale </strong>se il sinistro avviene per responsabilità di entrambi i conducenti (o più di due, se il sinistro ne ha coinvolti in tale numero).</p>
<p>Si parla peraltro di concorso di colpa anche se la responsabilità non è alla pari tra tutti i soggetti coinvolti, ma è divisibile con una quota di colpevolezza che è diversa per ogni automobilista. Nel primo caso di parla di <strong>concorso di colpa paritario</strong>, mentre nel secondo caso di parla di <strong>concorso di colpa effettivo</strong>.</p>
<h3>Il concorso di colpa paritario</h3>
<p>Ciò premesso, si parla di concorso di colpa paritario quando l’incidente accade per responsabilità parimenti imputabili a tutti i conducenti coinvolti.</p>
<p>Come vedremo quando riporteremo il tenore letterale della normativa in vigore, è questa la “base” di partenza per ogni sinistro con il concorso di colpa, salvo che non intervenga una prova contraria.</p>
<p>Peraltro, questa tipologia di concorso di colpa si applica non solamente se i guidatori sono riconosciuti responsabili dell’incidente al 50%, o si accordano in questo modo, bensì anche quando si riscontra l’impossibilità di definire con esattezza la dinamica di una collisione tra due o più vetture.</p>
<p>Insomma, se neppure l’intervento dei periti o di un giudice riesce a individuare il responsabile assoluto o con vari gradi di responsabilità, la legge prevede che si stabilisca un concorso di colpa paritario, definito pertanto in via presuntiva.</p>
<h3>Il concorso di colpa effettivo</h3>
<p>Le cose cambiano, evidentemente, nelle ipotesi di <strong>concorso di colpa effettivo</strong>. Di ciò si parla se in seguito ai rilievi e all’accertamento delle dinamiche dell’incidente, la responsabilità non risulta suddivisa in parti uguali.</p>
<p>Per esempio, dalle analisi, dai rilievi e dagli accertamenti effettuati potrebbe emergere che la responsabilità sia suddivisa tra i due automobilisti nella percentuale del 60% e del 40%, uscendo pertanto dal perimetro di colpa paritario.</p>
<p>Si noti che è questa, nella prassi dei casi, la modalità di concorso di colpa che si riscontra più diffusamente rispetto alla paritaria, visto e considerato che è ben più frequente il caso in cui un conducente sia responsabile un po&#8217; più degli altri.</p>
<h3>Chi paga i danni in caso di concorso di colpa</h3>
<p>A questo punto è piuttosto chiaro comprendere che se c’è un incidente stradale con concorso di colpa, ogni conducente dovrà risarcire l’altro o gli altri per la percentuale pari alla propria responsabilità, rispetto al totale dei danni provocati dallo scontro.</p>
<p>Dunque, nel caso di concorso di colpa paritario, la percentuale di responsabilità sarà sempre del 50% tra i due automobilisti, con la conseguenza che a ciascuno degli automobilisti spetterà un rimborso solo per la metà del danno subito, indipendentemente dall’ammontare dello stesso.</p>
<p>Nel caso in cui invece il concorso di colpa accertato sia di tipo effettivo, allora ognuno pagherà sulla base della propria responsabilità.</p>
<h3>Concorso di colpa e bonus malus</h3>
<p>In tal proposito ricordiamo anche come con l’intervento della legge Bersani del 2007, il concorso di colpa paritario non faccia scattare la formula del bonus malus. Pertanto, per i conducenti per cui viene accertato un concorso di colpa paritario non vi è alcuna conseguenza sulla classe di merito e, conseguentemente, sull’importo della polizza RC Auto.</p>
<p>Di contro, colui che ha la responsabiità principale nel concorso di colpa subirà un incremento di due classi di merito.</p>
<h3>Il concorso di colpa del danneggiato</h3>
<p>Infine, può essere utile – prima di occuparsi in maniera specifica del caso in esame – ricordare che un’ipotesi particolare riguarda il <strong>concorso di colpa del danneggiato</strong>, una situazione che si verifica nel momento in cui in un sinistro, pur accertandosi la responsabilità totale di uno dei conducenti coinvolti, l’altro guidatore (danneggiato) si sia reso comunque protagonista di un comportamento colposo senza cui avrebbe probabilmente potuto evitare il sinistro.</p>
<p>Tra i casi più diffusi vi è per esempio il caso di un conducente che non rispetta le precedenze finendo con l’impattare con un’altra auto, il cui conducente sarà facilmente qualificato come danneggiato, ma che potrebbe essere chiamato in causa nel concorso poiché distratto dal cellulare.</p>
<h2><strong>L&#8217;articolo 2054 c.c. sulla presunzione di concorso di colpa si applica anche senza impatto?</strong></h2>
<p>Tornando alla sentenza, nei due gradi di giudizio le richieste del motociclista sono state rigettate in quanto, a seguito dell&#8217;incidente, i giudici non avevano ravvisato alcun elemento che poteva confermare il motivo della caduta.</p>
<h3>L&#8217;art. 2054 c.c.</h3>
<p>Nel valutare il caso, la Cassazione ha tenuto conto del disposto dell&#8217;<strong>art. 2054 del codice civile, </strong>rubricato <em>Circolazione dei veicoli</em>, secondo cui</p>
<blockquote><p>Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.</p>
<p>Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.</p>
<p>Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l&#8217;usufruttuario o l&#8217;acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.</p>
<p>In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.</p></blockquote>
<p>Sulla base di ciò, la Cassazione precisa come <strong>il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire danni a cose e persone</strong> se non è in grado di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare di produrre il danno.</p>
<h3>La presunzione del concorso</h3>
<p>Per la Cassazione, il presunto concorso si applica anche nel caso in cui non ci sia impatto con il veicolo. La presunzione tuttavia si applica soltanto nella circostanza in cui è provato un concorso come tale: in difetto dunque di una collisione fra veicoli dovrà essere provato che il veicolo &#8220;<em>che non abbia impattato</em>&#8221; abbia partecipato in qualche modo all&#8217;incidente.</p>
<p>Nel caso in cui non vi sia un impatto fra veicoli l&#8217;onere della prova del coinvolgimento del veicolo non impattante sarà a carico del primo. A questo punto sarà compito del giudice graduare la responsabilità dei veicoli rispettivamente coinvolti in base a quanto stabilito dall&#8217;articolo 2054 del codice civile.</p>
<p>La presunzione di cui all&#8217;articolo 2054 dunque <strong>opererà soltanto nel caso in cui sia previamente accertato il coinvolgimento di entrambi i veicoli</strong>, ma, con riferimento a detto coinvolgimento in difetto di una vera e propria collisione non potrà operare alcuna presunzione.</p>
<p>Il motociclista non aveva dimostrato gli elementi di colpa necessari a vincere la presunzione di concorso di cui all&#8217;articolo 2054 del codice civile. Gli elementi emersi nella fase istruttoria erano peraltro tutti sfavorevoli al ricorrente motociclista.</p>
<h2 id="decisione">La decisione della Corte di Cassazione</h2>
<p>La Corte ha colto l&#8217;occasione per entrare anche nel merito della valutazione ai sensi dell&#8217;articolo 232 del codice di procedura civile del silenzio di un testimone.</p>
<p>Sebbene il silenzio di un testimone non possa più essere interpretato come una &#8220;confessione fittizia&#8221; è sufficiente ad indirizzare liberamente il convincimento del giudice con riferimento alla decisione da prendere. A livello processuale il giudice dovrà tenere conto di tutti gli elementi emersi nella fase istruttoria per esprimersi. Nel caso oggetto del giudizio non c&#8217;era alcun elemento a sfavore dell&#8217;automobilista non impattante. Per questo motivo la Corte ha rigettato il ricorso del motociclista impattante.</p>
<p>Per la Cassazione non c&#8217;era infatti alcun nesso causale tra la guida dell&#8217;automobilista e la caduta del motociclista. Sono così confermate le decisioni del Tribunale e della Corte d&#8217;Appello.</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Addebito della separazione per infedeltà e tradimento</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/addebito-separazione-tradimento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2023 07:04:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L&#8217;addebito della separazione conseguente a tradimento &#8211; indice: Cos&#8217;&#232; l&#8217;addebito L&#8217;adulterio Indizi Oneri probatori Conseguenze La Corte di Cassazione ha recentemente confermato il principio di diritto sostenuto dalla Corte di merito secondo cui il tradimento deve essere certo ed accertato giudizialmente affinch&#233; vi possa essere l&#8217;addebito della separazione. Non &#232; possibile infatti che l&#8217;addebito si [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L&#8217;addebito della separazione conseguente a tradimento &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#cosa"><strong>Cos&#8217;è l&#8217;addebito</strong></a></li>
<li><a href="#adulterio"><strong>L&#8217;adulterio</strong></a></li>
<li><a href="#indizi"><strong>Indizi</strong></a></li>
<li><a href="#oneri"><strong>Oneri probatori</strong></a></li>
<li><a href="#conseguenze"><strong>Conseguenze</strong></a></li>
</ul>
<p>La Corte di Cassazione ha recentemente confermato il principio di diritto sostenuto dalla Corte di merito secondo cui il tradimento deve essere certo ed accertato giudizialmente affinché vi possa essere l&#8217;<strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/addebito-separazione/">addebito della separazione</a></strong><strong>. </strong></p>
<p>Non è possibile infatti che l&#8217;addebito si basi solo sull&#8217;accertamento della circostanza che le voci del paese suggeriscano l&#8217;infedeltà del coniuge.</p>
<p>Questo è l&#8217;orientamento espresso dalla Corte con la sentenza n°11008 del 9 Maggio 2013. I giudici hanno in essa chiarito che<strong> le voci di paese non provano l&#8217;infedeltà e il tradimento del coniuge.</strong></p>
<p>Cogliamo naturalmente l’occasione per approfondire questo tema, a cominciare dalla <strong>definizione di addebito della separazione</strong>.</p>
<h2 id="cosa">Cos&#8217;è l&#8217;addebito della separazione</h2>
<p>Nel procedimento di <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/separazione-giudiziale/">separazione giudiziale</a></strong> uno dei coniugi può chiedere al giudice l&#8217;addebito della separazione all&#8217;altro che non abbia rispettato i doveri coniugali enunciati all&#8217;articolo 143 c.c., rubricato <em>Diritti e doveri dei coniugi, </em>secondo cui:</p>
<p><em>Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. </em></p>
<p><em>Dal matrimonio deriva l&#8217;obbligo reciproco alla fedeltà, all&#8217;assistenza morale e materiale, alla  collaborazione nell&#8217;interesse della famiglia e alla coabitazione. </em></p>
<p><em>Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia</em></p>
<p>Si tratta dunque di una conseguenza giuridica dell&#8217;inosservanza di tali doveri che è disciplinata all&#8217;articolo 151 c.c., rubricato <em>Separazione giudiziale</em>, secondo cui</p>
<p><em>La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all&#8217;educazione della prole.</em></p>
<p><em>Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.</em></p>
<p>Gli effetti che derivano dalla dichiarazione di addebito da parte del giudice sono di natura <strong>economica</strong> e relative ai <strong>diritti successori</strong>.</p>
<h2>Differenza tra separazione con addebito e senza addebito</h2>
<p>Si parla di <strong>separazione con addebito</strong>, o di <strong>separazione per colpa</strong>, nel caso in cui sia possibile imputare la fine del matrimonio a uno dei due coniugi.</p>
<p>Si consideri che l’addebito non viene dichiarato d’ufficio dal giudice della separazione: deve invece essere richiesto da uno dei due coniugi al fine di far valere le responsabilità dell’altro coniuge per la fine del matrimonio. Riassumendo:</p>
<ul>
<li><strong>Separazione giudiziale senza addebito</strong> se entrambi i coniugi non domandano la pronuncia giudiziale di addebito o se la domanda di uno dei due coniugi viene respinto</li>
<li><strong>Separazione giudiziale con addebito </strong>se uno o entrambi i coniugi la richiedono e il giudice la accoglie.</li>
</ul>
<p>In tal senso, pertanto, l’addebito consiste nell’affermazione giudiziale che la fine dell’unione coniugale è stata determinata da uno dei due coniugi con un comportamento che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.</p>
<p>La condotta che determina il sorgere della responsabilità deve necessariamente consistere nell’aver violato uno o più doveri coniugali ex art. 143 c.c.</p>
<h2>Addebito e separazione giudiziale</h2>
<p>A questo punto può essere utile sottolineare ancora una volta come l’addebito non possa essere richiesto né dichiarato in caso di accordo di separazione consensuale o nell’ambito di una separazione mediante negoziazione assistita, o dinanzi al sindaco.</p>
<p>L’addebito richiede infatti l’<strong>accertamento dinanzi a un giudice </strong>e non può essere stabilito su intesa dei coniugi: è il giudice che deve accertare che uno dei coniugi che violato uno o più doveri coniugali, determinando una situazione di impossibilità a continuare la vita insieme.</p>
<p>Non basta, peraltro, dimostrare che il coniuge a carico di cui si pronuncia l’addebito abbia violato uno degli obblighi che derivano dal matrimonio: è infatti necessario fornire la prova che sia stato quel comportamento ad aver determinato la fine del rapporto.</p>
<h2>Il tribunale competente per l’addebito della separazione</h2>
<p>Se si vuole presentare domanda di addebito nella separazione coniugale ci si può rivolgere a uno dei seguenti tribunali competenti:</p>
<ul>
<li>quello del luogo di ultima residenza comune della coppia</li>
<li>quello del luogo in cui ha la residenza o il domicilio il coniuge contro cui si presenta la richiesta</li>
<li>il tribunale del luogo in cui il coniuge ricorrente ha residenza o domicilio (solo se il convenuto risiede all’estero o è irreperibile)</li>
<li>un qualsiasi tribunale italiano nel caso in cui entrambi i coniugi siano residenti all’estero.</li>
</ul>
<h2>Per quali cause si può richiedere l’addebito</h2>
<p>Come abbiamo più volte rammentato, le <strong>cause per cui si può richiedere l’addebito </strong>sono quelle di violazione degli obblighi coniugali. Esaminiamole brevemente.</p>
<h3>Violazione dell’obbligo di fedeltà</h3>
<p>Può esserci addebito della separazione se la rottura del matrimonio è determinata dal tradimento di uno dei coniugi, mentre si esclude l’addebito se il tradimento è intervenuto successivamente alla crisi coniugale poiché, in questo caso, si ritiene che l’infedeltà non abbia determinato la rottura del vincolo matrimoniale.</p>
<p>Sancisce così la sentenza n. 17741/2013 della Corte di Cassazione:</p>
<p><em>l’infedeltà di un coniuge può essere rilevante al fine dell’addebitabilità della separazione solo quando sia stata la causa della frattura del rapporto coniugale e non quando risulti che essa non abbia avuto incidenza negativa sull’unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza tra i coniugi, come quando si accerti una rottura tra i coniugi già esistente prima del tradimento, e quindi, una situazione autonoma ed indipendente dalla successiva violazione al dovere di fedeltà tra i coniugi.</em></p>
<h3>Violazione dell’obbligo di coabitazione</h3>
<p>Costituisce causa che giustifica l’addebito anche l’<strong>allontanamento del coniuge dalla casa familiare</strong>. Anche in questo caso è fondamentale provare che l’allontanamento sia stato la causa che ha contribuito a rompere il rapporto, non bastando dunque la mera violazione dell’obbligo di coabitazione.</p>
<p>In sintesi, è necessario dimostrare che prima della violazione di tale obbligo il rapporto tra i coniugi proseguiva in maniera normale, e che dopo tale violazione, invece, è scoppiata la crisi matrimoniale.</p>
<p>Violazione dell’obbligo di assistenza morale e materiale</p>
<p>L’<strong>obbligo di assistenza morale e materiale </strong>consiste nell’impegno dei coniugi a rispettarsi, sostenersi e comprendersi.</p>
<p>Vi è violazione, a titolo di esempio, in caso di violenze e offese fisiche e psicologiche, indifferenza rispetto alle malattie del partner, o anche nelle ipotesi di mancanza di rispetto per le sue libertà fondamentali o per mancata partecipazione dello svolgimento dei compiti domestici o di sostegno del coniuge economicamente più debole.</p>
<h2 id="accertamento">Accertamento giudiziale delle cause dell&#8217;addebito della separazione conseguente a tradimento</h2>
<p>Il caso in esame ha avuto origine dalla richiesta di separazione dal marito con domanda di addebito da parte di una donna innanzi al tribunale di Avezzano in provincia dell&#8217;Aquila nel 2001. La donna lamentava episodi di aggressività e violenza esercitati dal marito nei suoi confronti. Chiedeva di beneficiare di un assegno di mantenimento cospicuo a carico del coniuge inadempiente dei doveri coniugali vista la disparità di reddito fra i due. Il marito convenuto in giudizio, a sua volta, contestava alla moglie <strong>la violazione dei doveri coniugali per infedeltà.</strong> Chiedeva in aggiunta al giudice l&#8217;addebito della separazione nei confronti di quest&#8217;ultima.</p>
<p>Dopo la pronuncia della separazione, l&#8217;assegnazione della casa coniugale e la determinazione dell&#8217;assegno di mantenimento la questione si sposta, in sede di appello, strettamente sul piano del rapporto sentimentale in essere tra i coniugi.</p>
<p>La Corte di appello dell&#8217;Aquila, in risposta alle pretese del marito di far addebitare alla moglie la separazione, esclude che dalle circostanze di infedeltà riportate possa dipendere l&#8217;addebito. Si convince di ciò principalmente sulla base di due motivi:</p>
<ul>
<li> gli elementi acquisiti ai fini probatori non sono sufficienti;</li>
<li>se anche lo fossero stati, afferma il giudice di merito, non c&#8217;era il <strong>nesso causa effetto tra il tradimento e la crisi coniugale</strong>. Il rapporto adulterino infatti si sarebbe costituito a processo già in corso, ovvero durante l&#8217;udienza presidenziale.</li>
</ul>
<p>La Corte suddetta pertanto conferma l&#8217;esigenza, già più volte sentita dai giudici, dell&#8217;esistenza del nesso di causalità per aversi l&#8217;addebito della separazione.</p>
<h2 id="adulterio">I fatti dell&#8217;adulterio</h2>
<p>Il marito, in disaccordo con il giudice dell&#8217;appello, porta la questione fino al terzo grado di giudizio e chiede la censura di vari punti della sentenza impugnata. La donna infatti, insegnante ordinaria, a dire del marito, avrebbe avuto più relazioni extraconiugali. Una relazione con un collega, intrattenuta in maniera offensiva alla sua dignità, ed un&#8217;altra anteriore.</p>
<p>I coniugi infatti vivevano in una piccola cittadina di provincia in cui <strong>le voci di paese avevano dato origine a pettegolezzi circa la relazione tra i due</strong>. In particolare il marito riportava le seguenti prove a sostegno dell&#8217;adulterio della moglie:</p>
<ul>
<li>il fatto che il presunto amante della donna, ovvero collega, avesse ammesso l&#8217;esistenza di una profonda e ottima amicizia tra i due. Questa inoltre si sarebbe protratta per circa un anno e mezzo durante l&#8217;assenza di lezioni;</li>
<li>la presenza di scritte con vernice spray sui muri per schernire il coniuge tradito;</li>
<li>due testimonianze circa l&#8217;assidua frequentazione dei due presunti amanti;</li>
<li>telefonate e lettere anonime ricevute dalla sua famiglia e denuncianti la relazione extraconiugale della moglie.</li>
</ul>
<p>Il giudice del merito aveva ritenuto insufficienti tali provati elementi per addebitare la separazione al coniuge infedele. Questi infatti, si legge nella sentenza, <em>&#8220;avevano concluso per la <strong>non ravvisabilità di indizi gravi e concordanti in ordine a concreti comportamenti della donna intesi consapevolmente alla violazione del dovere di fedeltà</strong> né tali da ingenerare apparenze determinanti offesa alla dignità ed all&#8217;onore del coniuge&#8221;</em>.</p>
<p>Lo stesso giudice diede piuttosto rilevanza al fatto che tra la moglie e il collega c&#8217;era stato un rapporto di amicizia e nulla di più.  Nella sentenza, dunque, ribadiva il principio secondo cui ci devono essere <strong>gravi indizi e concreti comportament</strong>i del coniuge in ordine alla violazione dell&#8217;obbligo di fedeltà, indispensabili per dichiarare una effettiva violazione di tale obbligo.</p>
<h2 id="indizi">Gli indizi dell&#8217;addebito per tradimento</h2>
<p>Gli indizi in ordine al tradimento ai fini dell&#8217;addebito, devono dunque essere <strong>gravi e precisi</strong>. L&#8217;onere della prova, fissato dalla Corte di merito è più gravoso di quanto stabilito dal giudice di primo grado. Non è stata inoltre ritenuta obiettiva l&#8217;affidabilità delle voci di paese per accertare l&#8217;effettivo verificarsi di un addebito. Ciò in considerazione della circostanza che, sebbene nel caso concreto tale situazione fosse stata provata, la rilevanza della stessa non fosse determinante né precisa.</p>
<p>Il giudice dovrà dunque accertare, secondo prove dirette, l&#8217;evento che ha determinato il tradimento e conseguentemente l&#8217;addebito della separazione. Si tratterà di individuare dunque <strong>episodi e fatti precisi</strong> che individuino in modo chiaro ed univoco la circostanza. La frequentazione con un terzo estraneo al rapporto coniugale si deve provare per testimoni o in qualsivoglia modo renda univocamente provato un episodio diretto di tradimento. Non sarà invece possibile addurre quali elementi di prova, scritte sui muri o testimonianze <em>de relato</em> che palesino il &#8220;pubblico dominio&#8221; di una situazione di infedeltà coniugale.</p>
<p>Devono dunque essere portate ad evidenza del giudice questioni concrete riguardanti la vita coniugale. La prova dell&#8217;infedeltà deve derivare da circostanze di fatto atte a dimostrare in modo diretto ed univoco l&#8217;infedeltà del <strong>coniuge a cui venga addebitata la <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/separazione-giudiziale/">separazione giudiziale</a></strong> a causa della sua infedeltà.</p>
<h2 id="oneri">Gli oneri probatori per l&#8217;addebito della separazione conseguente a tradimento</h2>
<p>La Corte del merito dunque restringe di molto i criteri per la determinazione dell&#8217;addebito conseguente a tradimento in capo ad un coniuge ed innalza non di poco gli oneri probatori conseguenti.</p>
<p>In ogni caso resta fermo il principio di diritto secondo cui il coniuge che chiede l&#8217;addebito della separazione e lamenta l&#8217;inosservanza dell&#8217;obbligo di fedeltà deve <strong>provare la condotta e il nesso causale</strong> tra la stessa e la disgregazione del rapporto di coppia. Tale da non consentire la prosecuzione della convivenza. La controparte invece avrà interesse a provare che invece la crisi coniugale è sorta antecedentemente alla relazione extraconiugale.</p>
<p>La <strong>Corte di legittimità</strong> infine, non potendo riesaminare gli apprezzamenti svolti dal giudice del merito riguardo le circostanze probatorie, salvo siano viziati da illogicità o errori giuridici, esclude che il ragionamento dei giudici di merito sia censurabile.  Non accoglie pertanto il ricorso del marito e conferma l&#8217;inesistenza dell&#8217;adulterio, anche apparente.</p>
<p>Da valutare, in tali circostanze, come l&#8217;ammissibilità delle prove per l&#8217;addebito di una separazione, debba confrontarsi inoltre con le stringenti normative in tema di tutela e protezione dei dati personali e di privacy. Non è affatto facile provare giudizialmente un tradimento. Gli orientamenti giurisprudenziali in questione non facilitano certo il lavoro di chi debba provare davanti alla corte il tradimento del proprio ex partner.</p>
<h2>Altro orientamento sull&#8217;addebito della separazione conseguente a tradimento</h2>
<p>Di opinione opposta a quella confermata dal caso citato è stata quella della Corte di Cassazione nella sentenza 8929 del 2013.</p>
<p>Contrariamente a quanto deciso il 9 maggio 2013 i giudici hanno stabilito il 12 maggio dello stesso anno che <em>&#8220;La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione, ai sensi dell&#8217;art.</em> 151 cod. civ., non solo quando si sostanzi in un adulterio ma anche quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell&#8217;ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e comporti offesa alla dignità e all&#8217;onore dell&#8217;altro coniuge&#8221;.</p>
<h2 id="conseguenze">Le conseguenze in ambito successorio</h2>
<p>Di non secondario rilievo è ai fini di una valutazione piena delle conseguenze giuridiche inerenti all&#8217;addebito, sono gli esiti legali sulla <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/diritti-coniuge-superstite-separato-divorziato/">successione del coniuge superstite</a></strong>. I diritti di quest&#8217;ultimo sono infatti ridimensionati in conseguenza all&#8217;addebito della separazione, così come stabilito dall&#8217;articolo 548 del codice civile.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-divorzista/">Avv. Bellato &#8211; diritto di famiglia e matrimoniale, separazione e divorzio</a></em></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anatocismo e tassi creditori: la Cassazione fa ancora chiarezza</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/anatocismo-e-tassi-creditori-nuova-sentenza-cassazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2022 07:39:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bancario]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=18621</guid>

					<description><![CDATA[<p>Anatocismo e tassi creditori &#8211; una guida rapida Il caso La decisione della Corte La disciplina delle clausole anatocistiche Il principio di diritto Con ordinanza n. 4321 del 18 febbraio 2022 la Corte di Cassazione &#232; intervenuta sul tema dell&#8217;anatocismo, contribuendo a fare ulteriore chiarezza. In particolare, per i giudici della Suprema Corte il fatto [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Anatocismo e tassi creditori &#8211; una guida rapida</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#caso"><strong>Il caso</strong></a></li>
<li><a href="#decisione"><strong>La decisione della Corte</strong></a></li>
<li><a href="#disciplina"><strong>La disciplina delle clausole anatocistiche</strong></a></li>
<li><a href="#principio"><strong>Il principio di diritto</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Con ordinanza n. 4321 del 18 febbraio 2022 la Corte di Cassazione è intervenuta sul tema dell’<strong>anatocismo, </strong>contribuendo a fare ulteriore chiarezza.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, per i giudici della Suprema Corte il fatto che nel <strong>contratto di conto corrente</strong> – stipulato in vigenza della delibera CICR del 9 febbraio 2000, vi sia un <strong>tasso di interesse creditore annuo nominale</strong> <strong>che</strong> <strong>coincide con quello effettivo</strong>, <strong>non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell’interesse creditore.</strong> Richiesta, ricordiamo, dall’art. 3 della stessa delibera.</p>
<p style="text-align: justify;">Una simile previsione non soddisfa inoltre la condizione che è stata posta dall’art. 6 della delibera, per il quale nei casi in cui è prevista la capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.</p>
<h2 id="caso" style="text-align: justify;">Anatocismo e tassi creditori: il caso</h2>
<p style="text-align: justify;">Iniziamo con il ricordare che il caso in esame comincia con la sentenza del 7 gennaio 2016. In tale occasione il Tribunale di Savona, giudicando dell’opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da una banca, revoca il provvedimento condannando l’opponendo.</p>
<p style="text-align: justify;">Quindi, in parziale accoglimento del gravame, la Corte di appello di Genova riformato la sentenza di primo grado condannando al pagamento di una somma ribassata. Contro la pronuncia resa in sede di impugnazione viene però proposto ricorso per Cassazione con un unico motivo.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Il ricorso</h3>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente oppone la violazione o la falsa applicazione degli artt. 120 TUB, 1283 c.c. e 6 delib. CICR 9 febbraio 2000. In particolare, il ricorrente (la banca) nega che il contratto di conto corrente contenga una pattuizione che ha per oggetto la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi.</p>
<p style="text-align: justify;">Deduce in tal proposito che nel modulo sottoscritto dal correntista<strong> il tasso annuo nominale risulta essere corrispondente al tasso annuo effettivo</strong>. Laddove la capitalizzazione comporta, per necessità algebrica, un incremento del secondo rispetto al primo.</p>
<p style="text-align: justify;">La banca spiega quindi che vi sarebbe una palese antinomia</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>da una parte delle condizioni generali di contratto, dove è indicata una pari periodicità della capitalizzazione</li>
<li>dall’altra parte delle condizioni convenute, con la capitalizzazione stessa che è esclusa dall’espressione in cifra del tasso debitore effettivo.</li>
</ul>
<h2 id="decisione" style="text-align: justify;">Anatocismo e tassi creditori: la decisione della Corte</h2>
<p style="text-align: justify;">Per i giudici della Corte di Cassazione il motivo di ricorso è fondato.</p>
<p style="text-align: justify;">I giudici ricordano infatti come il ricorrente avesse lamentato che il Tribunale non avesse considerato l’evidenza documentale del contratto di conto corrente. In particolare, l’appellante aveva osservato come il tasso nominale e il tasso effettivo degli interessi attivi del correntista, come indicati nel documento negoziale, fossero numericamente identici. Onde doveva escludersi che fosse stata convenuta alcuna capitalizzazione degli stessi.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte di appello ha ritenuto la legittimità della capitalizzazione degli interessi debitori, come attuata. Osserva l’irrilevanza che il tasso nominale degli interessi attivi coincidesse con quello effettivo. Stando alla Corte, infatti, <em>anche nell’ipotesi in cui i tassi degli interessi attivi a favore del cliente siano previsti in una misura minima, tale da poterli considerare meramente simbolici, ciò non configura alcuna violazione della disciplina in materia di anatocismo bancario.</em> Posto che la medesima non prevede una proporzionalità tra tassi di interessi attivi e passivi o il fatto che la misura del tasso attivo corrisponda ad una certa soglia, restando rimessa alla volontà delle parti la determinazione del tasso creditore”.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo argomento – proseguono poi gli Ermellini – investe un profilo estraneo al motivo di appello e non si misura in modo appropriato con la censura svolta con il richiamato mezzo di gravame. La censura poneva infatti una questione di diritto, che avrebbe dovuta essere altrimenti risolta.</p>
<h2 id="disciplina" style="text-align: justify;">La disciplina delle clausole anatocistiche</h2>
<p style="text-align: justify;">La disciplina delle clausole anatocistiche segue le diverse decisioni assunte dalla stessa Corte di Cassazione a partire dalla nota Cass. 16 marzo 1999, n. 2374, che modificando il precedente orientamento giurisprudenziale ha affermato la nullità di tali clausole, non fondate su di un uso normativo, ritenendole pertanto in contrasto con la norma cogente ex art. 1283 c.c., secondo cui:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Una tesi, questa, che si è andata consolidando con il passare dell’anno, e che poi è stata supportata dalla pronuncia delle Sezioni Unite con la pronuncia Cass 4 novembre 2004, n. 21095.</p>
<p style="text-align: justify;">L’intervento normativo ha poi riguardato sia i contratti bancari in essere, che quelli nuovi.</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 120 comma 2 TUB, nel testo vigente <em>ratione temporis</em>, successivo alla modifica introdotta con il d.lgs. 242/1999, ha disposto che:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori</em>.</p>
</blockquote>
<h3 style="text-align: justify;">Le delibere CICR</h3>
<p style="text-align: justify;">Quindi, l’art. 3 delib. CICR del 9 febbraio 2000, dopo aver prescritto, al primo comma, che nel conto corrente l’accredito e l’addebito degli interessi deve avvenire sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti, ha stabilito al secondo comma che</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>nell’ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori</em>.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Quindi, l’art. 6 della stessa delibera ha previsto che:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l’entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato.</em> Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Infine, la delibera CICR, cui all’art. 120, comma 2, TUB, ha demandato la fissazione di fissare <em>modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi </em>nelle operazioni bancarie, ha pertanto subordinato l’anatocismo nei rapporti di conto corrente non solo alla pattuizione della stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, ma anche, per il caso della capitalizzazione infrannuale, alla condizione – suggerita da necessità di trasparenza – dell’indicazione, nel contratto, del tasso annuo calcolato per effetto della stessa capitalizzazione.</p>
<h3 style="text-align: justify;">L’indicazione di un tasso effettivo corrispondente al nominale</h3>
<p style="text-align: justify;">In questa direzione, <strong>l’indicazione contrattuale di un tasso annuo effettivo dell’interesse creditore corrispondente a quello nominale</strong> (e cioè di un tasso annuo dell’interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi. Considerato che, sostanzialmente, sconfessa che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione. Non soddisfa inoltre, peraltro verso, quanto esige il cit. art. 6.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo ultimo proposito, prosegue la sentenza, bisogna considerare che la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione. Anche ammettendo che le parti abbiano realmente voluto esprimersi in quest’ultima direzione, il contratto di conto corrente mancante di questa indicazione non soddisferebbe comunque una delle condizioni cui è subordinata la pattuizione dell’anatocismo.</p>
<p style="text-align: justify;">In sintesi, aggiunge ancora la Corte, il rilievo della controricorrente sembra essere incentrato sulla circostanza per cui la coincidenza del tasso annuo nominale e del tasso annuo effettivo dipenderebbe dalla ridottissima misura degli interessi attivi, non appare, in tale prospettiva, concludente. Di fatti, se si ha riguardo alla disciplina sopra esposta:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>o la capitalizzazione è solamente figurativa. E, dunque, la misura oltremodo esigua del tasso di interesse creditore non è in grado di generare alcun effetto anatocistico. La mancata indicazione dell’incremento del tasso deriva dal fatto che in contratto gli interessi creditori non si capitalizzano con la medesima periodicità degli interessi passivi</li>
<li>oppure la contabilizzazione degli interessi sugli interessi genera un reale incremento. In questo caso bisogna però indicare il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo anche conto degli effetti della capitalizzazione.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">A margine di ciò, la sentenza deve essere cassata.</p>
<h2 id="principio" style="text-align: justify;">Il principio di diritto su anatocismo e tassi creditori</h2>
<p style="text-align: justify;">La causa è dunque rinviata alla Corte di appello di Genova che dovrà applicare il seguente principio di diritto:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delib. CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell’interesse creditore, che è richiesta dall’art. 3 della delibera, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall’art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione</em>”.</p>
</blockquote>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-diritto-bancario/">Avv. Bellato – diritto bancario</a></em></p>
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		<item>
		<title>Offesa su Facebook: se l’offeso è online non c’è reato</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/offesa-su-facebook/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2022 18:17:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=18604</guid>

					<description><![CDATA[<p>Offesa su Facebook &#8211; indice: I tre motivi del ricorso I motivi della decisione L&#8217;offesa in presenza o assenza della persona offesa Le valutazioni della Suprema Corte La sentenza Cass. pen., Sez. V., 2 dicembre 2021 n. 4462 ha stabilito che se l&#8217;offesa sul social media &#232; rivolta mentre l&#8217;insultato &#232; online, non c&#8217;&#232; reato. [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Offesa su Facebook &#8211; indice:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#ricorso"><strong>I tre motivi del ricorso</strong></a></li>
<li><a href="#motivi"><strong>I motivi della decisione</strong></a></li>
<li><a href="#offesa"><strong>L&#8217;offesa in presenza o assenza della persona offesa</strong></a></li>
<li><a href="#valutazioni"><strong>Le valutazioni della Suprema Corte</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La sentenza Cass. pen., Sez. V., 2 dicembre 2021 n. 4462 ha stabilito che <strong>se l’offesa sul social media è rivolta mentre l’insultato è online, non c’è reato.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Si chiude in tal modo un caso giunto alla Suprema Corte dopo l’impugnativa della sentenza in appello, che aveva confermato la decisione di primo grado, la quale aveva condannato una persona, sia a fini civili che penali, per aver diffamato un altro soggetto sul social network.</p>
<p style="text-align: justify;">I giudici di prime cure, così come quelli in appello, aveva ricostruito la vicenda evidenziando come l’imputato avesse pubblicato su una chat intrattenuta con l’offeso e con altre persone, una serie di commenti offensivi verso l’insultato.</p>
<p style="text-align: justify;">Avverso tale sentenza l’imputato ha proporso ricorso in Cassazione con tre motivi.</p>
<h2 id="ricorso" style="text-align: justify;">I tre motivi del ricorso</h2>
<p style="text-align: justify;">Con il primo motivo del ricorso l’imputato lamenta il travisamento della consulenza tecnica di parte, la mancata assunzione della prova decisiva, le violazioni di legge e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, il ricorrente contesta che la sola stampa degli screenshots estrapolati dalla persona offesa e dal teste di polizia giudiziaria non sarebbe sufficiente per provare che l’imputato abbia pubblicato i <strong>messaggi diffamatori</strong>. I controlli del consulente tecnico della difesa – che aveva analizzato il profilo dell’imputato e di un soggetto che aveva partecipato alla conversazione – avevano infatti dato esito negativo. Né, si legge nella sentenza, era emerso che una conversazione di quel tipo fosse stata archiviata o cancellata. La persona offesa, dal canto suo, aveva sempre negato l’autorizzazione all’accesso al suo profilo, teso a verificare se vi fosse il post incriminato.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione degli artt. 594, 595 c.p. e artt. 192 e 187 c.p.p., oltre alla mancanza, alla contradditorietà e alla manifesta illogicità della motivazione in ordine alla qualificazione del fatto come diffamazione, piuttosto che come ingiuria.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, con il terzo motivo, si lamenta la violazione degli artt. 595, 599 c.p. e artt. 192 e 187 c.p.p., oltre alla mancanza di contradditorietà e alla manifesta illogicità della motivazione. Si legge infatti nel ricorso che l’imputato avrebbe agito in preda a uno stato d’ira determinato dal comportamento della persona offesa.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata. Cerchiamo di vedere insieme quali sono i motivi di questa decisione.</p>
<h2 id="motivi" style="text-align: justify;">I motivi della decisione</h2>
<p style="text-align: justify;">Il primo motivo di ricorso – si legge nella sentenza – discute il giudizio di <strong>riferibilità soggettiva del fatto all’imputato. </strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’inammissibilità deriva in questo caso dal fatto che non vi è confronto con il passaggio della sentenza impugnata che ha evinto la riferibilità dei messaggi provenienti dal profilo dell’imputato, all’odierno prevenuto dalla circostanza che la modifica successiva nel profilo dell’imputato stesso, che aveva avuto effetto anche sui messaggi precedenti.</p>
<p style="text-align: justify;">I giudici, peraltro, ritengono come “<em>non manifestatamente illogica</em>” l’argomentazione della sentenza impugnata che ritiene comprovata la provenienza dei messaggi anche dal collegamento di essi con l’articolo che lo riguardava e dunque con la pertinenza della discussione con la sua posizione.</p>
<p style="text-align: justify;">Viene ritenuto altresì infondato il terzo motivo del ricorso, oltre che generico. Il motivo di ricorso sarebbe infatti caratterizzato da un’impostazione che non affronta l’argomentazione che fonda il diniego della Corte territoriale, ovvero il fatto che il messaggio non conteneva profili provocatori.</p>
<p style="text-align: justify;">Si ritiene invece fondato il secondo motivo di ricorso. Pur, si legge, nella sola parte in cui sostiene l’esistenza di un vizio motivazionale quanto alla qualificazione del fatto come ingiuria piuttosto che come diffamazione. Si rimarca la partecipazione della persona offesa alla conversazione incriminata.</p>
<h2 id="offesa" style="text-align: justify;">L’offesa in presenza o assenza della persona offesa</h2>
<p style="text-align: justify;">A questo punto i giudici della Suprema Corte richiamano la sentenza n. 13252 del 4 marzo 2021, che nell’<strong>interrogarsi sulla natura ingiuriosa o diffamatoria dell’invio di e-mail a più destinatari</strong>, tra cui anche l’offeso, ha schematizzato in modo interessante le situazioni concrete in relazione ai vari strumenti di comunicazione che possono dare luogo all’addebito ex art. 594 c.p., o ex art. 595 c.p., che andiamo ora a riepilogare:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>se l’offesa è diretta a una persona presente nella conversazione, è ingiuria anche se sono presenti altre persone</li>
<li>se l’offesa è diretta a una persona distante, è ingiuria solamente se la comunicazione offensiva avviene solo tra autore e destinatario</li>
<li>di contro, se la comunicazione a distanza è indirizzata ad altre persone all’offeso, si configura il reato di diffamazione</li>
<li>se l’offesa riguardante un assente è comunicata ad almeno due persone (presenti o distanti), integra sempre la diffamazione.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Ora, la decisione in discorso ha approfondito il concetto di presenza rispetto ai moderni sistemi di comunicazione. Ritiene che accanto alla presenza fisica in unità di tempo e di luogo, di offeso, autore del fatto e spettatori, vi siano poi situazioni ad essa sostanzialmente equiparabile. Da realizzarsi, si legge, con l’ausilio dei moderni sistemi tecnologici (call conference, audioconferenza e videoconferenza).</p>
<h2 id="valutazioni" style="text-align: justify;">Le valutazioni della Suprema Corte</h2>
<p style="text-align: justify;">La sentenza richiamata dai giudici di Cassazione condivide poi che “<em>i numerosi applicativi attualmente in uso per la comunicazione tra persone fisicamente distanti non modificano, nella sostanza, la linea di discrimine tra le due figure come sopra tracciata, dovendo porsi solo una particolare attenzione alle caratteristiche specifiche del programma e alle funzioni utilizzate nel caso concreto.</em> Molti programmi mettono a disposizione degli utenti una variegata gamma di servizi: messaggistica istantanea (scritta o vocale), videochiamata, chiamate cd. &#8220;VoIP&#8221; (conversazione telefonica effettuate sfruttando la connessione internet).</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sono state sviluppate diverse piattaforme per convocare riunioni a distanza tra un numero, anche rilevante, di persone presenti virtualmente. Le medesime piattaforme permettono di scrivere, durante la riunione, messaggi diretti a tutti i partecipanti, ovvero a uno o ad alcuni di essi. Per tale ragione il mero riferimento a una definizione generica (chat, call) o alla denominazione commerciale del programma è, di per sè, privo di significato e foriero di equivoci, laddove non accompagnato dalla indicazione delle caratteristiche precise dello strumento di comunicazione impiegato nel caso specifico”.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Quindi, la Corte prosegue evidenziando che, per distinguere tra i reati ex artt. 594 e 595 c.p., è decisivo il <strong>criterio discretivo della presenza</strong>, anche se virtuale, <strong>dell’offeso</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, non si potrà che valutare caso per caso. Nel caso in cui l’offesa sia proferita nel corso di una riunione a distanza, o da remoto, tra più persone contestualmente collegate, alla quale partecipa anche l’offeso, ricorrerà l’ipotesi dell’ingiuria commessa alla presenza di più persone (fatto depenalizzato).</p>
<p style="text-align: justify;">Se invece vengono in rilievo delle comunicazioni scritte o vocali, indirizzate all’offeso e ad altre persone, non contestualmente presenti (sia con presenza virtuale o da remoto), ricorreranno i presupposti della diffamazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Riassunto ciò, i giudici della Suprema Corte invitano il giudice di rinvio a tenere conto di questo schema.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/">Avv. Filippo Martini – diritto penale</a></em></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il legato del diritto di abitazione e l&#8217;istituzione di erede nel testamento</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/legato-diritto-di-abitazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2022 14:13:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Testamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=18484</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il legato del diritto di abitazione e l&#8217;istituzione di erede nel testamento &#8211; indice: La successione ereditaria Il diritto di abitazione del coniuge Il legato ex lege e testamentario L&#8217;accettazione dell&#8217;eredit&#224; La vicenda e il giudizio Il legato e il prelegato La massima della sentenza Il beneficio d&#8217;inventario&#160; La genesi del diritto di abitazione Conclusioni [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Il legato del diritto di abitazione e l&#8217;istituzione di erede nel testamento &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#successione"><strong>La successione ereditaria</strong></a></li>
<li><a href="#diritto"><strong>Il diritto di abitazione del coniuge</strong></a></li>
<li><a href="#legato"><strong>Il legato ex lege e testamentario</strong></a></li>
<li><a href="#accettazione"><strong>L&#8217;accettazione dell&#8217;eredità</strong></a></li>
<li><a href="#vicenda"><strong>La vicenda e il giudizio</strong></a></li>
<li><a href="#prelegato"><strong>Il legato e il prelegato</strong></a></li>
<li><a href="#massima"><strong>La massima della sentenza</strong></a></li>
<li><a href="#beneficio"><strong>Il beneficio d&#8217;inventario </strong></a></li>
<li><a href="#genesi"><strong>La genesi del diritto di abitazione</strong></a></li>
<li><a href="#conclusioni"><strong>Conclusioni</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Può il testatore disporre, con lo stesso testamento, della quota di eredità di un figlio e legare a suo beneficio un  diritto di abitazione vitalizio su un immobile in suo possesso? La questione si risolve come spunto per la giurisprudenza della Cassazione per trattare l&#8217;istituto del legato ex lege ed in particolare del <strong>legato del diritto di abitazione. </strong></p>
<h2 id="successione" style="text-align: justify;">La successione legittima e testamentaria</h2>
<p style="text-align: justify;">La morte è l&#8217;evento che sotto il profilo giuridico comporta l&#8217;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/eredita-apertura-successione/">apertura della successione</a>. La<strong> <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/successione-legittima/">successione legittima</a></strong> si apre nel caso in cui non ci sia testamento o il testamento preveda solo in parte come deve essere devoluto il patrimonio ereditario. La successione legittima dunque può essere complementare a quella testamentaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Quella testamentaria si apre quando c&#8217;è un <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/testamento/">testamento</a></strong>. Le volontà del testatore possono investire tutto il patrimonio ereditario o solo alcuni beni. Il testatore infatti potrebbe aver disposto solo a titolo particolare ad esempio impiegando lo strumento giuridico del <strong>legato</strong>. In tal caso, il restante patrimonio non regolato nel testamento verrà devoluto secondo le norme di legge sulla successione legittima.</p>
<p style="text-align: justify;">Nelle prossime righe si andrà ad esaminare un caso che si occupa della materia successoria ed in particolare del legato. Tale caso costituisce oggetto della <strong>sentenza n. 5564/2021</strong>. La vicenda ha dato spunto alla giurisprudenza per trattare il legato sotto vari profili. Nella sentenza la Cassazione affronta in parallelo gli istituti del legato ex lege e del legato testamentario prendendo come fonte di argomentazione il <strong>legato del diritto di abitazione</strong>.</p>
<h2 id="diritto" style="text-align: justify;">Il diritto di abitazione del coniuge superstite</h2>
<p style="text-align: justify;">La <strong>sentenza n. 5564 del 1 marzo 2021</strong> ha ad oggetto come questione principale il legato del diritto di abitazione. Il diritto di abitazione viene trasferito da una madre ad un figlio tramite un legato testamentario. Con lo stesso testamento la donna designava il figlio quale erede universale. Come afferma la Cassazione, si trattava di due delazioni indipendenti per cui il chiamato all&#8217;eredità avrebbe potuto accettare l&#8217;eredità e rinunciare al legato o viceversa conseguire il legato e rifiutare l&#8217;eredità.</p>
<p style="text-align: justify;">I giudici introducono così il tema del legato ex lege iniziando la propria argomentazione a partire dal <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/diritto-abitazione-coniuge-superstite/">diritto di abitazione sulla casa familiare e di uso dei mobili del coniuge superstite</a>.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell&#8217;articolo 540, secondo comma, del codice civile <em>&#8220;Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.</em> <em>Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli&#8221;.</em></p>
<h2 id="legato" style="text-align: justify;">Il legato: ex lege e testamentario</h2>
<p style="text-align: justify;">Il diritto di abitazione e uso del coniuge superstite viene considerato un <strong>legato ex lege</strong>. Oggetto del legato ex lege è un diritto che si acquista per legge all&#8217;apertura della successione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/legato/">legato</a> </strong>in genere ha origine testamentaria e non ha bisogno di una dichiarazione espressa di accettazione. Il diritto infatti si acquista automaticamente alla morte del testatore. Il beneficiario del legato tuttavia può rinunciarvi.</p>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>legato testamentario</strong> è una disposizione a titolo particolare con cui il testatore attribuisce a un erede un determinato bene o diritto per sempre o per un tempo determinato.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie la giurisprudenza è partita dalla disciplina del legato ex lege, ed in particolare del diritto di abitazione del coniuge superstite. La ha poi confrontata con quella del legato testamentario risolvendo la causa familiare derivante dalla successione testamentaria.</p>
<h2 id="accettazione" style="text-align: justify;">L&#8217;accettazione dell&#8217;eredità</h2>
<p style="text-align: justify;">Il chiamato all&#8217;eredità per diventare erede deve <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/accettazione-eredita/"><strong>accettare l&#8217;eredità</strong></a> a lui devoluta. L&#8217;accettazione può essere espressa, <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/accettazione-tacita-eredita/">tacita</a> o con <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/accettazione-beneficio-inventario/">beneficio d&#8217;inventario</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il legato invece, come già accennato, non deve essere accettato per produrre effetti. Il diritto che ne costituisce oggetto entra automaticamente nel patrimonio del legatario alla morte del <em>de cuius</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il coniuge superstite beneficiario dei diritti di abitazione nella casa familiare e di uso dei mobili <strong>è esonerato dall&#8217;accettazione con beneficio d&#8217;inventario</strong> prevista dall&#8217;articolo 485 del codice civile per il chiamato in possesso dei beni ereditari. Il coniuge superstite infatti è possessore della casa familiare non in forza della delazione dell&#8217;eredità a titolo universale ma in forza del legato ex lege previsto dall&#8217;articolo 540, secondo comma, del codice civile.</p>
<p style="text-align: justify;">La questione investe anche il legato testamentario del diritto di abitazione. Come afferma la Cassazione nella sentenza in esame <em>&#8220;Le ragioni che giustificano l’esenzione del legatario del diritto di abitazione dall’onere dell’inventario, imposto al chiamato al possesso dei beni dall’art. 485 c.c., operano mutatis mutandis, con riferimento al legato testamentario del medesimo diritto&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie pertanto il legatario del diritto di abitazione è esonerato dall&#8217;onere di eseguire l&#8217;inventario.</p>
<h2 id="vicenda" style="text-align: justify;">La vicenda</h2>
<p style="text-align: justify;">Una donna istituisce con testamento eredi i suoi tre figli. Ne privilegia uno trasmettendogli a titolo di legato un diritto di abitazione e uso di mobili su uno degli immobili facente parte dell&#8217;eredità.</p>
<p style="text-align: justify;">La donna pertanto con il testamento dispone in favore di un unico figlio, e quindi della stessa persona, della quota ereditaria, <strong>istituendolo erede universale</strong>, e del <strong>legato del diritto di abitazione uso dei mobili</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Un altro dei figli, trovandosi creditore del fratello legatario, si rivolge al Tribunale chiedendo di accertare che quest&#8217;ultimo abbia accettato l&#8217;eredità della madre. L&#8217;attore aveva intrapreso un&#8217;esecuzione immobiliare nei confronti del fratello avente ad oggetto un immobile facente parte del patrimonio ereditario. L&#8217;esecutato aveva il <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/possesso/">possesso</a> dell&#8217;immobile in virtù del legato del diritto di abitazione. La parte attrice pertanto presentava la necessità di accertare l&#8217;avvenuta accettazione dell&#8217;eredità per proseguire l&#8217;azione esecutiva sull&#8217;immobile.</p>
<h3>Il primo grado di giudizio</h3>
<p style="text-align: justify;">Il primo grado di giudizio si risolve a sfavore dell&#8217;attore. Il Tribunale valorizza la posizione del fratello convenuto il quale avrebbe avuto il possesso di un immobile ereditario in ragione di un titolo diverso da quello di erede universale ovvero<strong> a titolo di legato</strong>.</p>
<h3>L&#8217;appello e il terzo grado</h3>
<p style="text-align: justify;">Ricorrendo in appello il fratello creditore ottiene una sentenza a sé favorevole.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte d&#8217;appello solleva in particolare il fatto che il legatario deve eseguire l&#8217;inventario per l&#8217;accettazione dell&#8217;eredità come previsto articolo 485 del codice civile in quanto il possesso del bene oggetto del legato non costituirebbe deroga alla suddetta norma. Il chiamato in possesso dei beni ereditari ha l&#8217;obbligo di eseguire l&#8217;inventario nei termini stabiliti dall&#8217;articolo 485 del codice civile. In mancanza perde la qualità di erede con beneficio d&#8217;inventario ed assume soltanto la qualità di erede puro e semplice.</p>
<p style="text-align: justify;">Il fratello debitore ricorre per la cassazione della sentenza di secondo grado basando il proprio ricorso su un unico motivo.</p>
<h2 id="prelegato" style="text-align: justify;">Il prelegato</h2>
<p style="text-align: justify;">Per effetto del fatto che con il testamento la donna aveva designato il figlio come erede e al contempo come legatario il figlio assume la qualità di <strong>prelegatario</strong>. Il prelegatario è il soggetto che, chiamato all&#8217;eredità in sede di successione testamentaria, viene istituito erede e anche legatario di un bene facente parte del patrimonio ereditario.</p>
<p style="text-align: justify;">Si ricorda che il codice civile disciplina il prelegato all&#8217;articolo 661 il quale recita: <em>&#8220;Il legato a favore di uno dei coeredi e a carico di tutta l&#8217;eredità si considera come legato per l&#8217;intero ammontare&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il prelegato si considera a carico di tutti i coeredi se il testatore non esprime una diversa volontà e nell&#8217;intero ammontare. Ciò significa che il suo valore viene sottratto al complessivo ammontare del patrimonio ereditario prima che avvenga la divisione ereditaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Come già accennato, l&#8217;istituto giuridico del legato può essere volontario e derivare dalla volontà del testatore oppure ex lege cioè derivare dalla legge. Di norma l&#8217;istituzione di erede a titolo particolare avviene per volontà del testatore ma ci sono molti casi in cui la legge individua ipotesi di legato.</p>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>diritto di abitazione</strong> è uno di questi ai sensi dell&#8217;articolo 540, secondo comma, del codice civile. Il beneficiario di tale diritto è il coniuge superstite.</p>
<h2 id="massima">La Cassazione sul diritto di abitazione e uso del coniuge superstite</h2>
<p style="text-align: justify;">Sul legato del diritto di abitazione ex lege si è pronunciata il 3 marzo 2021 con la sentenza n. 5564 la Corte di cassazione la quale, richiamando l&#8217;orientamento dominante, ha ricordato che <strong><em>&#8220;la permanenza, dopo il decesso di un coniuge, da parte dell’altro nella casa familiare è qualificabile come esercizio del diritto di abitazione e di uso dei mobili che la corredano, spettante al coniuge superstite quale legatario ex lege (art.</em> 540 c.c.) <em>in ogni caso, anche nell’ipotesi di successione legittima, e quindi a prescindere dalla sua ulteriore qualità di chiamato all’eredità&#8221;.</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La disciplina del legato ex lege si modella su quella prevista dal codice civile per il legato testamentario. Così afferma esplicitamente la Corte nella sentenza in oggetto.</p>
<h2 id="beneficio">Eredità, legato del diritto di abitazione e beneficio d&#8217;inventario</h2>
<p style="text-align: justify;">Da quanto emerge dalla sentenza in esame il coniuge superstite beneficiario del diritto di abitazione è esonerato <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/accettazione-beneficio-inventario/">dall&#8217;obbligo previsto dall&#8217;articolo 485 del codice civile di effettuare l&#8217;inventario</a>. Le ragioni che giustificano tale esenzione &#8211; afferma la Corte &#8211; operano mutatis mutandis, con riferimento al legato testamentario del medesimo diritto. <strong>Anche il legato del diritto di abitazione è pertanto esonerato dall&#8217;obbligo di eseguire l&#8217;inventario</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">La Cassazione ritiene il ricorso fondato e svaluta le considerazioni effettuate dalla Corte d&#8217;appello. La Corte d&#8217;appello in particolare sosteneva, al contrario, l&#8217;obbligo del legatario di eseguire l&#8217;inventario come previsto per il chiamato all&#8217;eredità ai sensi dell&#8217;articolo 485 del codice civile.</p>
<h2 id="genesi" style="text-align: justify;">La genesi del legato ex lege e del diritto di abitazione del coniuge</h2>
<p style="text-align: justify;">La disciplina giuridica del legato ex lege assume contorni particolari in relazione alla sua <strong>genesi</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">I giudici della suprema Corte invece affermano che:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;Le considerazioni proposte dalla corte d’appello, là dove si ipotizza che il legato ex lege in favore del coniuge preesista alla morte, essendo costituito con il matrimonio, sono evidentemente un fuor d’opera.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>Il matrimonio e la preesistente destinazione abitativa dell’immobile costituiscono il presupposto della nascita di diritti sulla casa familiare, che sorgono e si acquistano, al pari del legato testamentario, al momento della morte</strong>.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Se il legato è disposto a favore di chi sia chiamato all’eredità a titolo universale (prelegato) le delazioni sono indipendenti; tale indipendenza si risolve nella facoltà del chiamato di rifiutare il legato e accettare l’eredità e viceversa di conseguire il legato rinunciando all’eredità. Le particolarità del legato ex lege in favore del coniuge superstite sono altre e non certamente quelle indicate dalla corte d’appello&#8221;.</em></p>
<h2 id="conclusioni">Il legato del diritto di abitazione, la quota disponibile e la quota di riserva (legittima)</h2>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi del secondo comma dell&#8217;articolo 540 del codice civile <strong>i diritti di abitazione della casa familiare e di uso dei mobili del coniuge gravano sulla quota disponibile</strong>. Qualora questa non fosse sufficiente tali diritti gravano sulla quota di riserva del coniuge (senza intaccare il valore del legato acquisito dal coniuge) ed infine su quella dei figli. Così affermano i giudici della Cassazione.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;Quando il valore dei diritti del coniuge impone il sacrificio della legittima dei figli, gli stessi, benché chiamati nell’intera nuda proprietà, vedono comunque intaccata la propria quota di riserva, &#8211; afferma la corte &#8211;  perché conseguono un diritto che non eguaglia il valore di quest’ultima&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il legato testamentario invece, per quanto disposto dall&#8217;articolo 560, terzo comma, del codice civile, è cumulabile con la quota di legittima purché non superi il valore della disponibile e della legittima.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;Con riferimento ai diritti sulla casa familiare, il coniuge non è in concorso con gli altri legittimari, come avviene per la legittima in quota, ma è in una posizione di prevalenza&#8221;</em> &#8211; afferma la Corte.</p>
<p style="text-align: justify;">Per tali motivi la Suprema Corte ritiene che la sentenza vada cassata. Rinvia la causa alla Corte d&#8217;appello per riesaminarla alla luce dei principi enunciati in tal sede.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-successioni-eredita-testamento/">Avv. Bellato – diritto delle successioni</a></em></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/legato-diritto-di-abitazione/">Il legato del diritto di abitazione e l&#8217;istituzione di erede nel testamento</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quando una scrittura privata è testamento</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/scrittura-privata-testamento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2021 09:25:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Testamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=18237</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quando una scrittura privata &#232; testamento &#8211; indice: Il testamento olografo&#160; La scrittura privata I fatti di causa La sentenza di appello Scrittura privata e testamento&#160; I motivi del ricorso&#160; Conclusioni La Cassazione, con l&#8217;ordinanza n. 25936/2021, ha ribadito che, affinch&#233; una scrittura privata possa considerarsi testamento, deve presentare non solo i requisiti di forma [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Quando una scrittura privata è testamento &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><strong><a href="#testamento">Il testamento olografo</a> </strong></li>
<li><a href="#scrittura"><strong>La scrittura privata</strong></a></li>
<li><a href="#fatti"><strong>I fatti di causa</strong></a></li>
<li><a href="#sentenza"><strong>La sentenza di appello</strong></a></li>
<li><a href="#privata"><strong>Scrittura privata e testamento </strong></a></li>
<li><a href="#motivi"><strong>I motivi del ricorso </strong></a></li>
<li><a href="#conclusioni"><strong>Conclusioni</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La Cassazione, con l&#8217;<strong>ordinanza n. 25936/2021</strong>, ha ribadito che, affinché una scrittura privata possa considerarsi testamento, deve presentare non solo i requisiti di forma previsti dal codice civile per il testamento olografo ma anche la chiara ed espressa volontà di disporre delle proprie sostanze per il tempo in cui il testatore avrà cessato di vivere.</p>
<h2 id="testamento" style="text-align: justify;">Il testamento olografo e i suoi requisiti</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 587 del codice civile chiarifica che il testamento è <em>&#8220;un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie trattasi di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/testamento-olografo-guida-redazione/"><strong>testamento olografo</strong></a> ovvero il testamento redatto di pugno dal testatore e disciplinato dall&#8217;articolo 602 del codice civile che ne detta i requisiti.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e <strong>sottoscritto di mano del testatore</strong>.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>La sottoscrizione deve essere posta <strong>alla fine delle disposizioni</strong>. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>La data deve contenere l&#8217;indicazione del <strong>giorno, mese e anno</strong>. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento.&#8221;</em></p>
<p style="text-align: justify;">La scrittura privata oggetto dell&#8217;ordinanza in esame presentava tutti i requisiti previsti dalla norma su esposta. Conteneva tuttavia disposizioni non indicative della volontà di disporre delle proprie sostanze per il tempo successivo al decesso.</p>
<h3>Quando un atto può dirsi contenente una manifestazione di ultima volontà</h3>
<p style="text-align: justify;">Precisa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 150 del 2014 che <em>“perché un atto costituisca manifestazione di ultima volontà, riconducibile ai negozi “mortis causa”, non è necessario che il dichiarante faccia espresso riferimento alla sua morte ed all’intento di disporre dei suoi beni dopo la sua scomparsa, essendo sufficiente che lo scritto sia <strong>espressione di una volontà definitiva dell’autore, compiutamente e incondizionatamente manifestata allo scopo di disporre attualmente dei suoi beni, in tutto o in parte, per il tempo successivo alla propria morte</strong>”.</em></p>
<h2 id="scrittura" style="text-align: justify;">La scrittura privata</h2>
<p style="text-align: justify;">Come già accennato nell&#8217;introduzione la <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/scrittura-privata/">scrittura privata</a></strong> è un documento sottoscritto da una o più parti che ha effetti giuridici e che costituisce una prova documentale.</p>
<p style="text-align: justify;">Dalle varie configurazioni  che si possono dare ad una scrittura privata questa può dar luogo a diversi tipi di atti come ad esempio un <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/contratto/">contratto</a>, un testamento e così via.</p>
<p style="text-align: justify;">Essendo dunque un documento idoneo a produrre effetti giuridici tra le parti sottoscriventi o nei confronti di terzi <strong>può validamente qualificarsi come testamento olografo</strong> qualora sia redatta nel rispetto dei requisiti formali e sostanziali previsti dalle norme con cui la legge disciplina il testamento.</p>
<p style="text-align: justify;">È semplice redigere una scrittura privata ma non è altrettanto semplice, in mancanza di idonee conoscenze giuridiche, darle la configurazione confacente alle proprie volontà e ai propri scopi. Per produrre un documento valido che possa produrre gli effetti desiderati è infatti sempre opportuno affidarsi ad un professionista.</p>
<p style="text-align: justify;">È questo il caso che la Cassazione si è trovata a dover risolvere.  Una tipica lite insorta tra fratelli in sede di successione ereditaria relativamente ad una scrittura privata redatta dalla madre defunta.</p>
<h2 id="fatti" style="text-align: justify;">I fatti di causa</h2>
<p style="text-align: justify;">Tizia proponeva ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte d&#8217;appello che <strong>disconosceva valore di testamento ad una scrittura privata </strong>elaborata dalla madre defunta. La scrittura conteneva, secondo quanto apprezzato dai giudici di merito, <em>&#8220;un semplice rendiconto indirizzato verosimilmente ai figli come mero progetto relativo al godimento dei suoi beni&#8221;</em>. La causa veniva instaurata innanzi alla Corte d&#8217;appello di Napoli tra Tizia e i due fratelli germani.</p>
<p style="text-align: justify;">Contro la sentenza della Corte d&#8217;appello Tizia proponeva ricorso in Cassazione sostenuto da tre motivi.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il <strong>primo motivo</strong> Tizia denunciava violazione di norme di diritto ex articolo 360, primo comma, numero 3 del codice di procedura civile. La Corte d&#8217;appello infatti nel disconoscere alle dichiarazioni contenute nella scrittura la qualità di disposizioni testamentarie non aveva, secondo la tesi della ricorrente, tenuto debito conto della <strong>volontà della defunta</strong> né del <strong>principio di conservazione del contratto</strong> ex articolo 1367 del codice civile applicabile anche al testamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Il secondo motivo di ricorso censurava la sentenza nella parte in cui prevedeva l&#8217;integrale nullità dell&#8217;atto. Secondo la tesi della ricorrente invece la nullità doveva investire solo le disposizioni ritenute univoche dai giudici.</p>
<p style="text-align: justify;">Il terzo motivo di ricorso contestava la regolamentazione delle spese processuali da parte della Corte d&#8217;appello.</p>
<h2 id="sentenza" style="text-align: justify;">Quando una scrittura privata è testamento: il secondo grado di giudizio</h2>
<p style="text-align: justify;">La Corte d&#8217;appello si è approcciata all&#8217;esame del documento oggetto di causa muovendo dalle stesse considerazioni effettuate dai giudici nell&#8217;ordinanza. Ovvero indagare l&#8217;effettiva volontà dell&#8217;autrice della scrittura con tutti i mezzi giuridici a disposizione.</p>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo, non essendo stata fatta domanda per l&#8217;introduzione di <strong>prove orali</strong> al fine di dimostrare che la volontà movente il comportamento del<em> de cuius</em> era quella di disporre dei propri beni per il tempo successivo alla sua morte, non avevano avuto un riscontro le considerazioni effettuate dalla ricorrente circa il carattere testamentario delle disposizioni scritte dalla madre.</p>
<p style="text-align: justify;">Dal lato formale, secondo la Corte d&#8217;appello, lo scritto <strong>aveva tutti i requisiti di forma.</strong> Al contempo tuttavia i giudici lo hanno qualificato come <em>&#8220;un semplice rendiconto indirizzato verosimilmente ai figli come mero progetto relativo al godimento dei suoi beni&#8221;</em> e contenente delle espressioni <em>&#8220;indice chiaro di <strong>un&#8217;assenza di volontà di disporre delle proprie sostanze per il tempo successivo alla morte</strong>&#8220;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Non è censurabile in sede di legittimità, afferma la Cassazione, un&#8217;indagine priva di errori logici e giuridici.</p>
<h2 id="privata" style="text-align: justify;">Quando una scrittura privata è testamento secondo la Corte di Cassazione</h2>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo i giudici della Cassazione hanno enunciato nell&#8217;ordinanza il seguente principio:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;Perché un atto costituisca disposizione testamentaria, è necessario che lo scritto contenga la manifestazione di una volontà definitiva dell’autore, compiutamente e incondizionatamente formata, diretta allo scopo di disporre attualmente dei suoi beni, in tutto o in parte, per il tempo successivo alla propria morte;</em><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>pertanto, <strong>ai fini della configurabilità di una scrittura privata come testamento non è sufficiente il riscontro dei requisiti di forma, occorrendo, altresì, l’accertamento dell’oggettiva riconoscibilità nella scrittura della volontà attuale del suo autore di compiere non già un mero progetto, ma un atto di disposizione del proprio patrimonio per il tempo successivo al suo decesso</strong>.&#8221;</em></p>
<h2 id="motivi" style="text-align: justify;">L&#8217;interpretazione del contratto e il principio di conservazione</h2>
<p style="text-align: justify;">La Corte di Cassazione rigetta il primo motivo di ricorso e lo dichiara inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Le ragioni dell&#8217;inammissibilità si fondano sulle seguenti questioni:</p>
<ul>
<li>L&#8217;interpretazione del contratto e</li>
<li>il principio di conservazione.</li>
</ul>
<h3>Dell&#8217;interpretazione del contratto e della volontà testamentaria</h3>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;<strong>interpretazione contrattuale</strong> rinvenuta equivoca relativamente ad alcune clausole non può essere contestata in sede di legittimità con delle sole ipotesi di maggiore o minore plausibilità di interpretazioni alternative a tali clausole. La contestazione deve avvenire rappresentando elementi idonei a rilevare l&#8217;erroneità della valutazione operata dal giudice di merito.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo è il principio sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità con sentenza n. 15471/2017 e ripreso nella sentenza in esame dalla Cassazione, applicato al testamento nonché alle modalità di contestazione delle violazioni di legge prospettate dalla ricorrente. Nelle quattordici pagine di ricorso prodotte dalla ricorrente la stessa sosteneva che è <em>&#8220;estremamente più plausibile che la redigente abbia deciso di disporre dei suoi beni e distribuirli pensando al momento prossimo in cui non ci sarebbe stata più&#8221;. </em></p>
<p style="text-align: justify;">È stato inoltre affermato, relativamente all&#8217;interpretazione del contratto, che affinché una scrittura privata, contenente disposizioni ambigue, possa qualificarsi come testamento è <em>&#8220;necessario <strong>indagare, ove le espressioni nel documento risultino ambigue, o comunque di valore non certo, su ogni circostanza, anche estrinseca, idonea a chiarire la portata, le ragioni e le finalità perseguite</strong> con la disposizione medesima&#8221;.</em></p>
<h3>Il principio di conservazione del contratto</h3>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>principio di conservazione del contratto</strong> di cui all&#8217;articolo 1367 del codice civile prevede che <em>&#8220;Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno&#8221;. </em></p>
<p style="text-align: justify;">Tale principio si applica anche al testamento come una serie di altre norme sui contratti. Si pensi ad esempio agli articoli 1362 &#8211; 1363 &#8211; 1364 &#8211; 1365 e 1366 del codice civile.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie tuttavia, secondo la Suprema Corte, è inapplicabile tale principio. Tale principio presuppone infatti il riconoscimento di un contenuto testamentario allo scritto. La qualità di disposizioni testamentarie in questo caso non è stata riconosciuta allo scritto della signora defunta.</p>
<h3>Il secondo e il terzo motivo di ricorso</h3>
<p style="text-align: justify;">Anche il secondo motivo di ricorso viene dichiarato inammissibile. La ricorrente censurava la sentenza della Corte d&#8217;appello nella parte in cui <strong>dichiarava la <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/nullita/">nullità</a> dell&#8217;intera scrittura</strong> e non solo delle disposizioni di dubbia univocità. Si rimprovera dunque alla Corte l&#8217;aver accertato una nullità totale e non parziale del supposto negozio testamentario. Si tratta tuttavia di censura di un apprezzamento del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità.</p>
<p style="text-align: justify;">I giudici dichiarano infine inammissibile anche il terzo motivo di ricorso relativo alla regolamentazione delle spese processuali. La modifica della regolamentazione delle spese processuali non costituiva attività autonoma bensì subordinata alla fondatezza del ricorso.</p>
<h2 id="conclusioni" style="text-align: justify;">Conclusioni</h2>
<p style="text-align: justify;">In conclusione la scrittura privata è testamento solo quando<em> &#8220;<strong>contenga la manifestazione di una volontà definitiva dell’autore, compiutamente e incondizionatamente formata, diretta allo scopo di disporre attualmente dei suoi beni, in tutto o in parte, per il tempo successivo alla propria morte</strong>&#8220;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Non è dunque sufficiente che la scrittura privata abbia solo i requisiti formali richiesti dalla legge per il testamento.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;accertamento dell&#8217;esistenza della volontà di disporre è condizione per procedere con l&#8217;interpretazione della volontà testamentaria. Tale attività è rimessa al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-successioni-eredita-testamento/">Avv. Bellato &#8211; diritto delle successioni</a></em></p>
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