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	<title>Novità giurisprudenziali e legislative - Pronunce e sentenze</title>
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	<lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 06:53:50 +0000</lastBuildDate>
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	<title>Novità giurisprudenziali e legislative - Pronunce e sentenze</title>
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		<title>Revisione dell&#8217;assegno divorzile, scioglimento della comunione legale e diritti ereditari</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/revisione-assegno-divorzile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 16:03:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Revisione dell&#8217;assegno divorzile, scioglimento della comunione legale e diritti ereditari &#8211; indice: La revisione dell&#8217;assegno divorzile&#160; I fatti di causa dell&#8217;ordinanza 11787/2021 Il ricorso in Cassazione Assegno divorzile e scioglimento della comunione Comunione legale e comunione ordinaria&#160; Il caso di specie&#160; La rinuncia ai diritti ereditari Conclusioni&#160; Con l&#8217;ordinanza n. 11787 dello scorso maggio la [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/revisione-assegno-divorzile/">Revisione dell&#8217;assegno divorzile, scioglimento della comunione legale e diritti ereditari</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Revisione dell&#8217;assegno divorzile, scioglimento della comunione legale e diritti ereditari &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#revisione"><strong>La revisione dell&#8217;assegno divorzile </strong></a></li>
<li><a href="#fatti"><strong>I fatti di causa dell&#8217;ordinanza 11787/2021</strong></a></li>
<li><a href="#ricorso"><strong>Il ricorso in Cassazione</strong></a></li>
<li><a href="#assegno"><strong>Assegno divorzile e scioglimento della comunione</strong></a></li>
<li><a href="#comunione"><strong>Comunione legale e comunione ordinaria </strong></a></li>
<li><a href="#caso"><strong>Il caso di specie </strong></a></li>
<li><a href="#rinuncia"><strong>La rinuncia ai diritti ereditari</strong></a></li>
<li><strong><a href="#conclusioni">Conclusioni</a> </strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Con l&#8217;ordinanza n. 11787 dello scorso maggio la Corte di Cassazione ritorna sulla <strong>revisione dell&#8217;assegno divorzile</strong>. Stabilisce in particolare che il giudice, in sede di valutazione della domanda di revisione dell&#8217;assegno divorzile, deve tenere conto delle conseguenze di fatto e giuridiche derivanti dallo <strong>scioglimento della comunione legale dei beni</strong>. Nel caso di specie inoltre la Cassazione afferma che  il giudice deve valutare gli effetti, sul patrimonio del coniuge beneficiario dell&#8217;assegno, dell&#8217;atto di rinuncia a diritti ereditari che potevano significare, se accettati, un apprezzabile miglioramento della sua condizione patrimoniale.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella medesima pronuncia, per motivare le proprie statuizioni, la Corte ha inoltre avuto modo di ribadire la differenza sussistente tra l&#8217;istituto della comunione legale e della comunione ordinaria.</p>
<h2 id="revisione" style="text-align: justify;">La revisione dell&#8217;assegno divorzile</h2>
<p style="text-align: justify;">Gli ex coniugi possono fare domanda al giudice di <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/revisione-cessazione-assegno-divorzile/">revisione dell&#8217;assegno divorzile</a></strong> secondo quanto previsto dall&#8217;articolo 9 della legge sul divorzio (898/1970).</p>
<p style="text-align: justify;">Il primo comma della norma afferma che: <em>&#8220;Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, in camera di consiglio e, per i provvedimenti relativi ai figli, con la partecipazione del pubblico ministero, può, su istanza di parte, <strong>disporre la revisione</strong> delle disposizioni concernenti l&#8217;affidamento dei figli e di quelle <strong>relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere</strong> ai sensi degli articoli 5 e 6&#8243;. </em></p>
<p style="text-align: justify;">La domanda di revisione può essere prodotta in ogni tempo, dagli ex coniugi ma anche dal figlio maggiorenne che abbia preso parte al procedimento di divorzio per il suo diritto al <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/figlio-maggiorenne-mantenimento/">mantenimento</a>, purché sia passata in giudicato la sentenza di divorzio. Competente a ricevere la domanda è il Tribunale in camera di consiglio.</p>
<p style="text-align: justify;">Con la domanda di revisione si può chiedere:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>la <strong>riduzione o l&#8217;aumento</strong> dell&#8217;assegno;</li>
<li>la<strong> soppressione o il riconoscimento ex novo</strong>.</li>
</ul>
<h2 id="fatti" style="text-align: justify;">I fatti di causa nell&#8217;ordinanza n. 11787/2021</h2>
<p style="text-align: justify;">Il tribunale di primo grado rigettava la domanda di revisione dell&#8217;assegno divorzile, in particolare di revoca o riduzione del contributo economico che l&#8217;ex marito doveva corrispondere alla ex moglie sulla base del provvedimento di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/divorzio/"><strong>cessazione degli effetti civili del matrimonio</strong></a>. L&#8217;importo di tale contributo economico era pari a 2000,00 euro mensili. L&#8217;obbligato tuttavia eccependo la modifica della situazione patrimoniale della beneficiaria a seguito dello scioglimento della comunione legale chiede la riduzione dell&#8217;importo dell&#8217;assegno. Rigettatagli la domanda in primo grado, procede in appello ottenendo un altro rigetto.</p>
<p style="text-align: justify;">La corte di appello in particolare riteneva non giustificanti l&#8217;accoglimento della domanda i due fatti sui quali la stessa era formulata:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>l&#8217;effetto dello <strong>scioglimento della comunione legale dei beni</strong> dopo il divorzio ovvero l&#8217;entrata nella sfera patrimoniale della beneficiaria dell&#8217;assegno della proprietà esclusiva di un immobile dal valore di 290.000 euro;</li>
<li>la <strong>rinuncia da parte della beneficiaria di diritti ereditari</strong> sorti nei confronti della madre dal valore di 26600,00 euro.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il giudice di seconde cure riteneva il primo fatto <em>&#8220;non sufficiente a porre in discussione l&#8217;an e il quantum dell&#8217;assegno divorzile&#8221;</em> e il secondo <em>&#8220;una scelta individuale insindacabile, in mancanza di prova che una scelta diversa avrebbe comportato effetti apprezzabili nei rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;obbligato pertanto ricorre in Cassazione.</p>
<h2 id="ricorso" style="text-align: justify;">Il ricorso in Cassazione per la revisione dell&#8217;assegno divorzile</h2>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente costruisce il ricorso su tre motivi. Solo i primi due, ma sufficienti a cassare la sentenza di appello, vengono ritenuti fondati dal giudice di legittimità.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il <strong>primo motivo</strong> il ricorrente contesta che il decreto impugnato non ha ritenuto rilevante ai fini della modifica del patrimonio della beneficiaria l&#8217;attribuzione della piena proprietà dell&#8217;immobile in comunione prima del divorzio. Invoca in particolare la differenza, sia sotto il profilo del godimento che su quello della capacità reddituale, della piena proprietà e della comproprietà. Tale motivo, si anticipa, viene ritenuto fondato e dà modo al giudice di delineare le differenze tra la comunione legale e la comunione ordinaria.</p>
<p style="text-align: justify;">In <strong>secondo luogo</strong>, il ricorso contesta al giudice di merito l&#8217;omessa motivazione nel decreto impugnato circa la non rilevanza della rinuncia a titolo gratuito di diritti ereditari da parte dell&#8217;ex moglie. In particolare la donna aveva rinunciato ad agire in riduzione in occasione della vendita da parte della sorella di un immobile caduto in successione. La corte di appello riteneva tale scelta personale ed insindacabile nonché doverosa, ma mancante, la prova che una scelta diversa della donna avrebbe modificato, in senso migliorativo, le sue risorse economiche e di conseguenza gli assetti patrimoniali tra ex coniugi. Anche tale motivo di ricorso viene accolto perché ritenuto fondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>terzo motivo</strong> di ricorso viene rigettato per difetto di specificità. In particolare il ricorrente contestava il fatto che il giudice di merito non avesse posto rimedio alla sua doglianza circa i continui ed ingenti esborsi economici che oramai faceva fatica a sostenere. Tale motivo di ricorso tuttavia non esprimeva chiaramente a quali statuizione della sentenza impugnata si riferissero le doglianze né le ragioni delle stesse.</p>
<h2 id="assegno" style="text-align: justify;">Assegno divorzile e scioglimento della comunione legale</h2>
<p style="text-align: justify;">Accogliendo il primo motivo di ricorso la Corte richiama l&#8217;orientamento consolidatosi in seno al collegio. Tale orientamento ha riguardo alle valutazioni che il giudice deve compiere in sede di riconoscimento e quantificazione dell&#8217;assegno divorzile. L&#8217;<strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/assegno-divorzile/">assegno divorzile</a></strong> ha la funzione, oltre che assistenziale, di riequilibrio degli assetti economici degli ex coniugi dopo il divorzio. Se tale riequilibrio viene ad essere raggiunto per effetto del regime patrimoniale adottato dai coniugi dopo lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio è possibile che il diritto  all&#8217;assegno non maturi,  possa venir meno od essere ridotto in misura. Il regime di comunione dei beni viene a mancare dopo il divorzio a seguito dello scioglimento della comunione e della <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/contratto-di-divisione/">divisione dei beni</a>. Secondo l&#8217;orientamento giurisprudenziale suddetto tale divisione può accrescere il patrimonio del coniuge economicamente più debole in modo tale da non rendere necessaria la corresponsione dell&#8217;assegno o da ridurlo in entità.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;&#8230;nella valutazione delle condizioni reddituali e patrimoniali degli ex coniugi, ai fini dell&#8217;attribuzione e quantificazione </em><em>dell&#8217;assegno divorzile, il giudice è tenuto a <strong>valutare &#8220;se e in che misura l&#8217;esigenza di riequilibrio non sia già coperta dal regime patrimoniale prescelto</strong>, giacché, se i coniugi abbiano optato per la comunione, ciò potrà aver determinato un incremento del patrimonio del coniuge richiedente, tale da escludere o ridurre la detta esigenza&#8221;, a seguito dello scioglimento della comunione&#8221;. </em></p>
<h2 id="comunione" style="text-align: justify;">Comunione legale e comunione ordinaria</h2>
<p style="text-align: justify;">Il caso in esame ha dato modo alla Corte di sottolineare la differenza tra la <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/comunione-legale-dei-beni/">comunione legale</a></strong> e la <strong>comunione ordinaria</strong> dei beni.</p>
<p style="text-align: justify;">La formazione del patrimonio familiare durante la comunione legale dei beni avviene mediante l&#8217;apporto di entrambi i coniugi sebbene in misura e modalità diverse.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell&#8217;articolo 143, terzo comma, del codice civile <em>&#8220;Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia&#8221;</em>. Tale disposizione limita pertanto l&#8217;arbitrario godimento da parte di ciascun coniuge dei propri redditi e dei frutti ricavati dai beni personali.</p>
<p style="text-align: justify;">In virtù del <strong>principio solidaristico</strong> che governa anche la fase successiva al matrimonio dei coniugi <em>&#8220;all&#8217;atto dello scioglimento della comunione, l&#8217;attivo ed il passivo devono essere ripartiti in parti uguali indipendentemente dalla misura della partecipazione e </em><em>dall&#8217;entità degli apporti di ciascuno dei coniugi alla formazione del patrimonio comune&#8230;&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Differentemente invece avviene nella <strong>comunione ordinaria</strong> dei beni che è una comunione per quote.  La Corte infatti afferma che la disciplina della comunione legale è incompatibile con quella della comunione ordinaria <em>&#8220;nella quale l&#8217;eguaglianza delle quote dei partecipanti è oggetto di una presunzione semplice superabile mediante prova del contrario&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Conclude pertanto la Corte affermando che <em>&#8220;ciò si spiega per essere la &#8220;struttura normativa&#8221; della comunione legale dei coniugi &#8220;difficilmente riconducibile alla comunione ordinaria. <strong>Questa è una comunione per quote, quella è una comunione senza quote</strong>&#8220;.</em></p>
<h2 id="caso" style="text-align: justify;">Il caso di specie</h2>
<p style="text-align: justify;">Rispetto pertanto a quanto consacrato dal giudice di merito nella pronuncia di appello il giudice di legittimità afferma che <em>&#8220;L&#8217;idoneità dell&#8217;attribuzione esclusiva del bene, in sede divisoria, a favore dell&#8217;ex coniuge ad incidere sull&#8217;assetto patrimoniale definito in sede di divorzio <strong>deve essere verificata dal giudice che ne deve dare conto in motivazione</strong>, con riferimento alla fattispecie concreta e non sulla base di postulati giuridici astratti&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie l&#8217;ammontare dell&#8217;assegno divorzile era stato determinato in euro 2000,00 nel giudizio di divorzio in cui gli ex coniugi erano comproprietari:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>dell&#8217;immobile che successivamente, per effetto della divisione, è entrato nella proprietà esclusiva della donna e</li>
<li>di un altro immobile adibito a farmacia.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Per la corte di legittimità rileva che l&#8217;immobile in comproprietà sia entrato nella proprietà esclusiva della beneficiaria dell&#8217;assegno ai fini della richiesta di revisione. Sottolinea infatti che la proprietà esclusiva determina <strong>una capacità reddituale diversa dalla proprietà di una quota</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">La corte di appello invece aveva ritenuto il fatto una <em>&#8220;variazione meramente qualitativa del patrimonio&#8221;</em> non rilevante ai fini della modifica dei rapporti patrimoniali con l&#8217;ex coniuge.</p>
<h3>L&#8217;astrattezza del giudizio di merito</h3>
<p style="text-align: justify;">Il giudice di legittimità inoltre critica il giudizio del giudice di merito per altri  due motivi:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>l&#8217;aver richiamato il primo l&#8217;<strong>efficacia dichiarativa dell&#8217;atto di divisione</strong> dei beni in comproprietà a seguito dello scioglimento della comunione. Tale efficacia è propria della comunione ordinaria che, come sottolineato in questa sede, differisce dalla comunione legale;</li>
<li>il fatto che tale efficacia dichiarativa dell&#8217;atto di divisione è stata messa in discussione dalle Sezioni Unite. Queste hanno propeso per attribuire all&#8217;atto divisorio un&#8217;<strong>efficacia costitutiva/traslativa</strong> e non dichiarativa.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;Il ragionamento della Corte <strong>pecca di astrattezza</strong> &#8211; </em>spiega la corte<em> &#8211; e travisa la natura del giudizio di revisione delle </em><em>condizioni di divorzio. Esso è infatti volto a verificare se &#8220;le condizioni di fatto&#8221;, oltre che giuridiche, si siano modificate in senso migliorativo o peggiorativo per uno o entrambi gli ex coniugi, alla luce di ogni elemento idoneo ad incidere oggettivamente sull&#8217;assetto dei rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi risultante dalla sentenza di divorzio&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Concludendo pertanto le motivazioni di accoglimento del primo motivo di ricorso la Corte smonta la sentenza impugnata. Afferma che non sono state illustrate le ragioni fattuali né giuridiche della irrilevanza dell&#8217;attribuzione esclusiva dell&#8217;immobile alla beneficiaria dell&#8217;assegno divorzile. Le prove dedotte dal ricorrente invece rilevano ai fini dell&#8217;apertura di un giudizio di revisione dell&#8217;assegno divorzile. Possono infatti in astratto alterare gli equilibri economici degli ex coniugi accertati al momento del divorzio.</p>
<h2 id="rinuncia" style="text-align: justify;">La rinuncia ai diritti ereditari e la revisione dell&#8217;assegno divorzile</h2>
<p style="text-align: justify;">Il secondo motivo di ricorso, come già accennato, riguarda la <strong>rinuncia di diritti ereditari</strong> da parte della beneficiaria dell&#8217;assegno.</p>
<p style="text-align: justify;">La corte di legittimità ritiene fondato tale motivo.  Il ricorrente infatti contesta la mancata valutazione della corte d&#8217;appello sull&#8217;esito diverso che avrebbe avuto la scelta diversa della controparte. Se questa avesse accettato le quote ereditarie per il valore stabilito l&#8217;accettazione avrebbe potuto determinare un&#8217;alterazione degli assetti patrimoniali tra gli ex coniugi nella fase post coniugale. Si sarebbe infatti avuto un sensibile miglioramento della situazione patrimoniale della beneficiaria dell&#8217;assegno. <em>&#8220;In tal caso, <strong>quella rinuncia avrebbe potuto assumere un significato diverso, cioè indicativo di una condizione economica e patrimoniale migliorata, al punto di giustificare la revisione delle condizioni di divorzio</strong>&#8220;. </em></p>
<p style="text-align: justify;">La corte d&#8217;appello aveva ritenuto la rinuncia a titolo gratuito a tali diritti una <strong>scelta personale e insindacabile</strong>. Tale scelta per rilevare ai fini della domanda di revisione dell&#8217;assegno sarebbe dovuta essere sostenuta da una prova. La prova che l&#8217;accettazione avrebbe invece comportato un apprezzabile miglioramento della condizione economico patrimoniale della beneficiaria dell&#8217;assegno.</p>
<p style="text-align: justify;">In altre parole, quanto ha voluto dire la Corte, è che l&#8217;accettazione delle quote ereditarie da parte della donna avrebbe comportato l&#8217;alterazione degli assetti patrimoniali tra gli ex coniugi e giustificato la domanda di revisione dell&#8217;assegno. Di ciò la corte di merito non ha dato alcun rilievo.</p>
<h2 id="conclusioni" style="text-align: justify;">Conclusioni</h2>
<p style="text-align: justify;">Con l&#8217;ordinanza suesposta il giudice di legittimità richiama il giudice di merito a <strong>valutare gli elementi probatori</strong> forniti dal coniuge richiedente la revisione dell&#8217;assegno divorzile. E soprattutto il suo dovere di dare idonea <strong>motivazione</strong> di tali valutazioni.</p>
<p>La sentenza impugnata viene cassata e rinviata alla Corte d&#8217;appello.</p>
<p style="text-align: justify;">Si afferma infine l&#8217;orientamento secondo cui <em>&#8220;Al momento della cessazione del vincolo coniugale,<strong> la valutazione dei beni ricadenti nella comunione</strong>, specie quando costituita e alimentata con l’apporto solidaristico prevalente di uno dei coniugi, in vista della loro divisione in parti uguali,<strong> è un fatto rilevante ai fini della determinazione dell’assetto patrimoniale tra le parti nella fase post-coniugale</strong>&#8220;.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-divorzista/">Avv. Bellato – diritto di famiglia e matrimoniale, separazione e divorzio</a></em></p>
<h2>FAQ – La revisione dell&#8217;assegno divorzile: le domande più frequenti</h2>
<h3>1. È possibile modificare l&#8217;assegno divorzile dopo che è stato stabilito dal tribunale?</h3>
<p>Sì. La legge sul divorzio prevede espressamente la possibilità di chiedere al tribunale una revisione dell&#8217;assegno divorzile ogni volta che si verifichino cambiamenti significativi nella situazione economica o patrimoniale degli ex coniugi rispetto al momento in cui l&#8217;assegno era stato fissato. La domanda può essere presentata in qualsiasi momento, purché la sentenza di divorzio sia già passata in giudicato. Con essa si può chiedere tanto un aumento quanto una riduzione dell&#8217;importo, ma anche la sua completa soppressione o, al contrario, il suo riconoscimento per la prima volta.</p>
<h3>2. Lo scioglimento della comunione legale dei beni può influire sull&#8217;assegno divorzile?</h3>
<p>Sì, e in modo rilevante. Quando i coniugi erano in regime di comunione legale, al momento del divorzio il patrimonio comune viene diviso in parti uguali tra i due ex coniugi, indipendentemente da chi aveva contribuito di più alla sua formazione. Se da questa divisione l&#8217;ex coniuge beneficiario dell&#8217;assegno riceve beni di valore apprezzabile — come un immobile in proprietà esclusiva — la sua situazione patrimoniale può risultare significativamente migliorata. La Corte di Cassazione ha chiarito che il giudice è tenuto a valutare concretamente questi effetti, verificando se il riequilibrio economico tra gli ex coniugi sia già stato in tutto o in parte raggiunto proprio attraverso la divisione dei beni.</p>
<h3>3. Qual è la differenza tra comunione legale e comunione ordinaria, e perché conta ai fini dell&#8217;assegno?</h3>
<p>Si tratta di due istituti profondamente diversi. La comunione ordinaria è una comunione &#8220;per quote&#8221;: ciascun partecipante è titolare di una frazione determinata del bene. La comunione legale tra coniugi, invece, non è basata su quote: entrambi i coniugi contribuiscono alla formazione del patrimonio familiare secondo le proprie capacità — economiche e di lavoro, anche casalingo — e al momento dello scioglimento tutto viene diviso in parti uguali, a prescindere dagli apporti individuali. Questa differenza rileva concretamente nella revisione dell&#8217;assegno divorzile: passare dalla comproprietà di un bene in comunione legale alla sua proprietà esclusiva non è una semplice variazione formale, ma può tradursi in un vero e proprio incremento della capacità patrimoniale e reddituale, con conseguenze dirette sulla valutazione dell&#8217;assegno.</p>
<h3>4. La rinuncia a un&#8217;eredità da parte di chi percepisce l&#8217;assegno può portare alla sua revisione?</h3>
<p>È una questione più complessa di quanto possa sembrare. In linea generale, si potrebbe pensare che rinunciare a un&#8217;eredità sia una scelta personale e insindacabile. Tuttavia, la Cassazione ha affermato un principio diverso: se l&#8217;accettazione dell&#8217;eredità avrebbe determinato un miglioramento apprezzabile della situazione patrimoniale del beneficiario dell&#8217;assegno, tale rinuncia non può essere ignorata dal giudice nella valutazione della domanda di revisione. In altre parole, chi è obbligato a corrispondere l&#8217;assegno può far valere il fatto che l&#8217;ex coniuge abbia deliberatamente rinunciato a risorse che avrebbero potuto ridurre o eliminare il suo bisogno economico.</p>
<h3>5. Cosa deve dimostrare chi chiede la revisione dell&#8217;assegno divorzile?</h3>
<p>Chi avanza la domanda di revisione deve fornire al giudice elementi concreti che attestino un cambiamento reale e significativo della situazione economica o patrimoniale rispetto al momento in cui l&#8217;assegno era stato fissato. Non è sufficiente allegare variazioni formali o puramente astratte: occorre dimostrare che tali cambiamenti hanno prodotto — o avrebbero potuto produrre — un effetto tangibile sugli equilibri economici tra gli ex coniugi. Il giudice, dal canto suo, è tenuto a valutare tutti gli elementi forniti e a motivare adeguatamente la propria decisione, sia in caso di accoglimento che di rigetto della domanda.</p>
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		<title>Il mantenimento diretto al figlio maggiorenne &#8211; guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/versamento-diretto-mantenimento-figlio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 07:15:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=16564</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il versamento diretto del mantenimento al figlio maggiorenne &#8211; indice: Come funziona il mantenimento diretto I presupposti richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza Vantaggi e criticit&#224; del modello Come cambia la situazione nel tempo Una recente sentenza&#160; Il mantenimento del figlio maggiorenne&#160; La vicenda in primo grado Il secondo grado di giudizio Il terzo grado [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Il versamento diretto del mantenimento al figlio maggiorenne &#8211; indice:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#diretto"><strong>Come funziona il mantenimento diretto</strong></a></li>
<li><a href="#presupposti"><strong>I presupposti richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza</strong></a></li>
<li><a href="#modello"><strong>Vantaggi e criticità del modello</strong></a></li>
<li><a href="#tempo"><strong>Come cambia la situazione nel tempo</strong></a></li>
<li><strong><a href="#sentenza">Una recente sentenza</a> </strong></li>
<li><a href="#mantenimento"><strong>Il mantenimento del figlio maggiorenne </strong></a></li>
<li><a href="#vicenda"><strong>La vicenda in primo grado</strong></a></li>
<li><a href="#secondo"><strong>Il secondo grado di giudizio</strong></a></li>
<li><a href="#terzo"><strong>Il terzo grado di giudizio</strong></a></li>
<li><strong><a href="#decisione">La decisione della Cassazione</a> </strong></li>
</ul>
<p>Quando una coppia con figli si separa o divorzia, uno dei temi più delicati da affrontare riguarda <b>il modo in cui ciascun genitore contribuirà al mantenimento dei minori</b>. Il legislatore italiano, nel tempo, ha riconosciuto due modalità principali: il mantenimento indiretto, che consiste nel versamento di un assegno periodico da un genitore all&#8217;altro, e il mantenimento diretto, in cui ciascun genitore provvede autonomamente e in prima persona alle spese dei figli durante il tempo in cui questi sono con lui o con lei.</p>
<p>Il <b>mantenimento diretto</b>, dunque, non si traduce in un flusso di denaro tra ex coniugi o ex conviventi, ma in un sistema in cui ogni genitore sostiene direttamente i costi legati alla vita quotidiana del figlio: vitto, abbigliamento, materiale scolastico, attività sportive e ricreative, e così via. Questa modalità, prevista dall&#8217;articolo 337-ter del codice civile, è applicabile quando il giudice la ritenga adeguata alla situazione concreta e, in particolare, quando i tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore siano equilibrati.</p>
<h2 id="diretto" class="western">Come funziona il mantenimento diretto</h2>
<p>Il modello del mantenimento diretto presuppone che entrambi i genitori dispongano di redditi sufficienti e sostanzialmente equivalenti, e che il figlio trascorra periodi di tempo paragonabili con ciascuno di loro. In queste condizioni, il giudice può stabilire che non vi sia alcun assegno periodico tra le parti, perché ogni genitore copre le spese ordinarie durante i propri giorni di affidamento.</p>
<p>Restano tuttavia da disciplinare le spese straordinarie, ovvero quelle non prevedibili o non ricorrenti: spese mediche rilevanti, interventi odontoiatrici, soggiorni all&#8217;estero, attività extrascolastiche scelte di comune accordo. Queste vengono generalmente ripartite in percentuale tra i genitori, secondo quanto stabilito nel provvedimento giudiziale o nell&#8217;accordo omologato.</p>
<p>È importante sottolineare che il mantenimento diretto <b>non significa assenza di obblighi economici</b>: ciascun genitore rimane pienamente responsabile del benessere materiale del figlio. La differenza sta nel modo in cui tale responsabilità viene esercitata, in forma diretta anziché attraverso il trasferimento di somme all&#8217;altro genitore.</p>
<h2 id="presupposti" class="western">I presupposti richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza</h2>
<p>L&#8217;<b>adozione del mantenimento diretto </b>non è automatica né scontata. Il giudice è chiamato a valutare attentamente la situazione economica e familiare di entrambi i genitori, tenendo conto di criteri precisi: le risorse di ciascuno, le esigenze del figlio, il tenore di vita goduto durante la convivenza, i tempi di permanenza del minore con ciascun genitore e le capacità reddituali effettive, anche potenziali.</p>
<p>La giurisprudenza italiana ha progressivamente chiarito <b>i limiti applicativi di questo istituto</b>. La Corte di Cassazione, in diverse pronunce, ha ribadito che il mantenimento diretto è possibile solo in presenza di una reale parità di condizioni economiche tra i genitori e di una collocazione del figlio effettivamente alternata. In assenza di questi presupposti, il giudice è tenuto a disporre comunque un assegno perequativo, ossia un contributo che ristabilisca l&#8217;equilibrio tra le due sfere patrimoniali a tutela del minore. Sul punto, si segnala l&#8217;orientamento espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 9649/2024, che ha confermato come la disparità reddituale tra i genitori imponga la previsione di un assegno anche in caso di affidamento condiviso con tempi paritetici.</p>
<h2 id="modello" class="western">Vantaggi e criticità del modello</h2>
<p>Il mantenimento diretto presenta indubbi vantaggi quando le condizioni per applicarlo sono concretamente sussistenti. Riduce i conflitti legati al controllo sull&#8217;utilizzo dell&#8217;assegno, responsabilizza entrambi i genitori in modo simmetrico e valorizza la parità dei ruoli genitoriali, in linea con la filosofia dell&#8217;affidamento condiviso. Per i figli, può significare una maggiore continuità nelle cure e nell&#8217;attenzione da parte di entrambe le figure genitoriali.</p>
<p>Tuttavia, <b>esistono criticità che non vanno sottovalutate</b>. La gestione delle spese straordinarie, in assenza di accordo, può diventare fonte di nuovi conflitti. La mancanza di un trasferimento monetario non elimina la possibilità di squilibri: se uno dei due genitori è economicamente più forte, il figlio potrebbe sperimentare livelli di vita sensibilmente diversi a seconda di dove si trova. Infine, la prova della sostenibilità economica del modello richiede una valutazione accurata dei redditi effettivi, che non sempre è agevole da condurre.</p>
<h2 id="tempo" class="western">Come cambia la situazione nel tempo</h2>
<p>Gli accordi o i provvedimenti sul mantenimento non sono immutabili. Il diritto di famiglia prevede la possibilità di chiedere la revisione delle condizioni stabilite ogni volta che sopravvenga un mutamento significativo delle circostanze: una perdita del lavoro, un nuovo nucleo familiare, una variazione sensibile dei bisogni del figlio, oppure uno spostamento dei tempi di permanenza.</p>
<p>Nel caso del mantenimento diretto, questa dinamicità è ancora più rilevante: se le condizioni di parità che ne giustificavano l&#8217;adozione vengono meno, è necessario rivedere l&#8217;assetto e valutare l&#8217;introduzione di un assegno periodico. La stabilità economica del figlio deve sempre essere l&#8217;obiettivo prioritario, al di là delle preferenze o delle convenienze dei genitori.</p>
<h2 class="western">Affidarsi a un professionista fa la differenza</h2>
<p>Il mantenimento diretto è uno strumento efficace, ma la sua corretta applicazione richiede una valutazione tecnica e una strategia legale ben costruita. Ogni situazione familiare è diversa, e ciò che funziona per una coppia può essere inadeguato per un&#8217;altra. Scegliere il modello sbagliato, o non tutelarsi adeguatamente in sede di accordo, può avere conseguenze concrete e durature per sé e per i propri figli.</p>
<p>Se stai affrontando una separazione o un divorzio e vuoi capire quale soluzione sia più adatta alla tua situazione, il nostro studio è a tua disposizione. Contattaci per fissare un primo colloquio: analizzeremo insieme la tua situazione e ti forniremo un&#8217;assistenza concreta, chiara e orientata ai tuoi reali interessi.</p>
<h2 id="sentenza">Sentenza sul mantenimento del figlio maggiorenne</h2>
<p style="text-align: justify;">La Corte di Cassazione si è pronunciata pochi giorni fa sul <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/figlio-maggiorenne-mantenimento/">mantenimento del figlio maggiorenne.</a> La pronuncia in particolare verteva sul <strong>versamento diretto dell&#8217;assegno al figlio</strong>. La decisione della Suprema Corte ha negato la possibilità dell&#8217;obbligato alla corresponsione dell&#8217;assegno di decidere di versare l&#8217;assegno direttamente al figlio divenuto maggiorenne, anche in presenza di un accordo con il beneficiario e l&#8217;ex coniuge ovvero anche se il contributo corrisposto è stato effettivamente utilizzato dal figlio per mantenersi. Solo un provvedimento del giudice infatti, ai sensi dell&#8217;articolo 337-septies, primo comma, del codice civile, può stabilire che l&#8217;assegno di mantenimento venga corrisposto direttamente all&#8217;avente diritto.</p>
<h2 id="mantenimento" style="text-align: justify;">Il mantenimento del figlio maggiorenne</h2>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi del codice civile i figli maggiorenni hanno diritto al mantenimento quando non sono economicamente autosufficienti oppure quando sono affetti da handicap.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 337-septies del codice civile recita: <em>&#8220;<strong>Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico</strong>. <strong>Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all&#8217;avente diritto</strong>. Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori&#8221;. </em></p>
<p style="text-align: justify;">Come si legge nella norma sopra riportata dunque in sede di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/separazione-divorzio-differenze/">separazione e divorzio</a> il giudice può disporre che un genitore contribuisca al mantenimento del figlio mediante l&#8217;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/assegno-di-mantenimento/">assegno di mantenimento</a>. Il beneficiario dell&#8217;assegno tuttavia può perdere il diritto all&#8217;assegno se volontariamente non si trova un&#8217;occupazione, se è passato un certo periodo di tempo dal completamento del percorso di studi o, logicamente, se acquisisce un reddito tale da metterlo in grado di mantenersi.</p>
<p style="text-align: justify;">Fin d&#8217;ora, tuttavia, non sono stati esauriti tutti i dubbi circa le modalità di corresponsione dell&#8217;assegno. L&#8217;assegno può essere corrisposto all&#8217;ex coniuge che convive con il figlio, il quale assume la posizione di creditore, anche se ne beneficia il figlio, oppure direttamente al figlio che assume direttamente la posizione di creditore. A chiarire tuttavia quando può aversi l&#8217;una o l&#8217;altra ipotesi è stata la Corte di Cassazione intervenuta con l&#8217;ultima pronuncia ovvero l&#8217;<strong>ordinanza 9700/2021</strong>. La vicenda verrà esposto nelle prossime righe.</p>
<h2 id="vicenda" style="text-align: justify;">I fatti della vicenda sul versamento diretto del mantenimento al figlio maggiorenne e il primo grado di giudizio</h2>
<p style="text-align: justify;">La vicenda attiene un nucleo familiare composto da una coppia di genitori e un figlio.</p>
<p style="text-align: justify;">La coppia nel 2002 <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/separazione-giudiziale/">si separa in via giudiziale</a> e il Tribunale di Padova dichiara <strong>il marito obbligato al mantenimento del figlio minore</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel 2011 la donna chiede l&#8217;intimazione di pagamento tramite un <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/atto-di-precetto/">atto di precetto</a> al marito di una consistente somma di denaro a titolo di assegno di mantenimento per il figlio non versato.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;uomo si oppone all&#8217;esecuzione deducendo di aver sempre adempiuto il proprio obbligo. In particolare tale obbligo sarebbe stato adempiuto fino ad una certa data pagando il mantenimento alla moglie e successivamente, dopo poco tempo che il figlio era divenuto maggiorenne, direttamente a quest&#8217;ultimo.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale nel 2014 accoglie l&#8217;opposizione e conferma quanto opposto dall&#8217;uomo. Giustifica la propria decisione sulla base degli accordi intercorsi tra marito, moglie e figlio, allegati agli atti, ritenendoli validi ai fini della modulazione del pagamento dell&#8217;assegno.</p>
<h2 id="secondo" style="text-align: justify;">Il secondo grado di giudizio</h2>
<p style="text-align: justify;">La donna, soccombente in primo grado, ricorre in appello, sede in cui risulta vincitrice. La Corte d&#8217;Appello adita, quella di Venezia, scardina completamente quanto sostenuto dal Tribunale di primo grado ritenendo che:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>il beneficiario dell&#8217;assegno di mantenimento è il figlio che fino a quando non raggiunge la maggiore età non può essere creditore dell&#8217;assegno di mantenimento. Fino a tale data ma anche successivamente<strong> l&#8217;assegno dev&#8217;essere corrisposto pertanto all&#8217;altro genitore</strong>;</li>
<li>si può in alternativa corrispondere l&#8217;assegno direttamente al figlio divenuto maggiorenne <strong>soltanto qualora si sia pronunciato in tal senso un giudice modificando le condizioni di separazione o divorzio</strong>;</li>
<li>la richiesta in pagamento diretto dev&#8217;essere effettuata dal figlio maggiorenne su propria volontà, cosa che non era avvenuta nel caso di specie;</li>
<li>non rileva l&#8217;utilizzo del denaro corrisposto al figlio per il mantenimento in assenza di un provvedimento giurisdizionali di modifica delle condizioni di separazione.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La sentenza di appello viene così impugnata in Cassazione dall&#8217;ex marito sulla base di due motivi. Resiste e deposita memoria la donna con controricorso.</p>
<h2 id="terzo" style="text-align: justify;">I motivi su cui si fonda il ricorso in Cassazione</h2>
<p style="text-align: justify;">Con il <strong>primo motivo</strong> che forma il ricorso in Cassazione, l&#8217;uomo contesta il non aver la Corte d&#8217;Appello considerato quanto dichiarato dall&#8217;ex moglie in sede di interrogatorio non formale. Risultava infatti da tale occasione che la donna, creditrice dell&#8217;assegno, fosse d&#8217;accordo insieme con l&#8217;ex marito e il figlio che l&#8217;assegno venisse corrisposto direttamente a quest&#8217;ultimo. In secondo luogo l&#8217;uomo fa un altro appunto ritenendo che la Corte del merito avesse trascurato di considerare che solo in secondo grado di giudizio la donna avesse iniziato a negare che la corresponsione dell&#8217;assegno al figlio costituisse adempimento dell&#8217;obbligo di mantenimento. In tal modo veniva, contrariamente a quanto ammesso dalle norme processuali, modificato il contenuto della domanda originaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il <strong>secondo motivo</strong> di ricorso l&#8217;uomo contesta la violazione e falsa applicazione degli articoli 155-quinquies e 337-septies del codice civile. In particolare sostiene che;</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>è possibile tramite accordo extragiudiziale modificare le modalità di corresponsione dell&#8217;assegno di mantenimento;</li>
<li>il figlio, una volta raggiunta la maggiore età, diventa il creditore del contributo di mantenimento;</li>
<li>la domanda circa il pagamento dell&#8217;assegno spetta al figlio e in subordine al genitore qualora quest&#8217;ultimo resti inerte.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La Cassazione considera entrambi i <strong>motivi infondati</strong> e nel prossimo paragrafo si spiegherà perché.</p>
<h2 id="decisione" style="text-align: justify;">La Cassazione e il versamento diretto del mantenimento al figlio</h2>
<p style="text-align: justify;">I giudici di Corte sostengono l&#8217;infondatezza del primo motivo di ricorso sulla base del fatto che la Corte d&#8217;Appello ha accolto l&#8217;opposizione in quanto <strong>in assenza di un provvedimento giurisdizionale che modifica le condizioni di separazione e divorzio l&#8217;obbligato al mantenimento non può essere autorizzato a corrispondere l&#8217;assegno ad un soggetto diverso dal creditore</strong> stabilito nelle condizioni. Risultava pertanto per la Corte d&#8217;appello irrilevante prendere in considerazioni le dichiarazioni confessorie che esplicitavano il contenuto di un accordo tra le parti. Così infatti non fu fatto.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel secondo motivo, le convinzioni errate del ricorrente sono due spiega la Corte:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>che l&#8217;obbligato al mantenimento e il debitore possano di comune accordo modificare le condizioni di separazione e divorzio;</li>
<li>che ciò sia previsto nell&#8217;articolo 337-septies del codice civile.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La prima convinzione è errata perché solo un giudice può determinare e modificare l&#8217;ammontare dell&#8217;assegno di mantenimento dei figli. L&#8217;interesse protetto dall&#8217;obbligazione nascente di mantenimento è indisponibile dalle parti. <strong>Il provvedimento che stabilisce chi è debitore e chi creditore dell&#8217;assegno pertanto non può essere modificato senza l&#8217;intervento dell&#8217;autorità giurisdizionale. </strong></p>
<h3 style="text-align: justify;">Il versamento diretto del mantenimento al figlio maggiorenne è possibile solo se stabilito con provvedimento del giudice</h3>
<p style="text-align: justify;">C&#8217;è tuttavia un&#8217;alternativa ammessa, affermano i giudici. L&#8217;alternativa è che il creditore dell&#8217;assegno individui un soggetto che riceva il pagamento in suo luogo e liberi il debitore dall&#8217;obbligazione. La figura in questione, individuata dalla Corte come &#8220;<strong><em>adiectus solutionis causa&#8221;</em></strong>, si ritrova nell&#8217;articolo 1188 del codice civile, primo comma. Secondo tale norma <em>&#8220;Il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante, ovvero alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo&#8221;</em>. Nel caso di specie gli atti non riportavano alcun riferimento all&#8217;articolo 1188 del codice civile. Non riportavano ovvero l&#8217;individuazione da parte della creditrice del figlio quale sostituto a ricevere il pagamento. Ben diverso, afferma la Corte, è pattuire la modifica del soggetto creditore indicato nel provvedimento giudiziale di separazione. Un accordo in tal senso infatti è nullo e inefficace.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte infine ritiene assolutamente errata l&#8217;interpretazione effettuata dal ricorrente del <strong>primo comma dell&#8217;articolo 337-septies del codice civile</strong>. Non dovrebbe sorgere alcun dubbio circa il significato della disposizione leggendola secondo la corretta analisi grammaticale. <em>&#8220;Il giudice (soggetto grammaticale della disposizione) può disporre il pagamento di un assegno ai figli maggiorenni non indipendenti economicamente e in tal caso (cioè quando il giudice lo abbia disposto) l&#8217;assegno è versato direttamente all&#8217;avente diritto.</em> <em>La norma dunque non ammette dubbi sul fatto che il pagamento dell&#8217;assegno di mantenimento direttamente al figlio maggiorenne, anzi che al genitore convivente, non è una facoltà dell&#8217;obbligato ma può essere solo il frutto di una decisione giudiziaria&#8221;</em>. Così si legge verso la conclusione dell&#8217;ordinanza.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-divorzista/">Avv. Bellato – diritto di famiglia e matrimoniale, separazione e divorzio</a></em></p>
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		<title>Accesso ai dati bancari: la Corte Europea boccia il sistema italiano e impone riforme</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/accesso-dati-bancari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2026 19:17:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Con la sentenza depositata l&#8217;8 gennaio 2026, relativa ai ricorsi nn. 4067/19 e 34583/20, la Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo ha dichiarato che l&#8216;attuale sistema italiano di accesso ai dati bancari dei contribuenti viola l&#8217;articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo, che garantisce il diritto al rispetto della vita privata. La pronuncia individua criticit&#224; [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con la sentenza depositata l&#8217;8 gennaio 2026, relativa ai ricorsi nn. 4067/19 e 34583/20, la Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo ha dichiarato che l<b>&#8216;attuale sistema italiano di accesso ai dati bancari dei contribuenti viola l&#8217;articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo</b>, che garantisce il diritto al rispetto della vita privata. La pronuncia individua criticità sistemiche nella normativa nazionale, imponendo all&#8217;Italia una revisione organica della disciplina in conformità all&#8217;articolo 46 della Convenzione.</p>
<p>La decisione rappresenta un punto di svolta nel delicato equilibrio tra le esigenze di controllo fiscale e la tutela della sfera privata dei contribuenti. Secondo la Corte, l&#8217;ingerenza dell&#8217;Amministrazione Finanziaria nella vita privata dei cittadini attraverso l&#8217;acquisizione di informazioni bancarie è certamente legittima in astratto, ma deve essere accompagnata da garanzie procedurali adeguate e da meccanismi di controllo effettivi, elementi che l&#8217;ordinamento italiano attualmente non assicura in modo soddisfacente.</p>
<h2 class="western">I fatti alla base della controversia</h2>
<p>Le vicende esaminate dalla Corte riguardavano due persone fisiche che erano state informate dai propri istituti di credito dell&#8217;avvenuta ricezione di richieste da parte dell&#8217;Amministrazione Finanziaria italiana. Tali richieste miravano all&#8217;acquisizione di informazioni dettagliate sui conti correnti, sulla cronologia delle operazioni e sulle transazioni effettuate in determinati periodi temporali.</p>
<p>Le autorità fiscali avevano agito in base al combinato disposto degli articoli 51, comma 2, numero 7, del DPR 633/1972 e 32, comma 1, numero 7, del DPR 600/1973. Le norme attribuiscono agli uffici fiscali il potere di richiedere a banche e intermediari finanziari dati, informazioni e documenti relativi a qualsiasi rapporto o operazione riconducibile al contribuente, previa autorizzazione del Direttore centrale o regionale dell&#8217;Agenzia delle Entrate oppure del Comandante regionale della Guardia di Finanza.</p>
<h2 class="western">Il problema della discrezionalità illimitata</h2>
<p>Il primo profilo di criticità individuato dalla Corte Europea attiene all&#8217;eccessiva discrezionalità riconosciuta alle autorità amministrative. La normativa italiana, infatti, non definisce in modo sufficientemente preciso i presupposti che legittimano l&#8217;accesso ai dati bancari, limitandosi a un generico rinvio alle funzioni di controllo fiscale. Una simile formulazione aperta consente alle autorità di scegliere discrezionalmente i contribuenti da sottoporre a indagine e di determinare liberamente l&#8217;ampiezza delle richieste, senza vincoli sostanziali predeterminati dalla legge.</p>
<p>Sebbene nel corso degli anni l&#8217;Agenzia delle Entrate abbia emanato circolari interpretative volte a delineare criteri operativi per l&#8217;esercizio di tali poteri, questi documenti di prassi non possiedono efficacia vincolante e non sono idonei a colmare il deficit di determinatezza della disciplina primaria. La stessa giurisprudenza nazionale ha confermato questa impostazione, qualificando l&#8217;autorizzazione come atto interno meramente preparatorio, non autonomamente impugnabile, non soggetto all&#8217;obbligo di motivazione e nemmeno da notificare al contribuente interessato.</p>
<h2 class="western">La carenza di garanzie procedimentali</h2>
<p>Il secondo elemento di violazione riguarda <b>l&#8217;assenza di adeguate garanzie procedurali a tutela del contribuente.</b> La Corte riconosce che l&#8217;efficienza dell&#8217;azione amministrativa può giustificare la mancanza di un controllo giurisdizionale preventivo, ma evidenzia come il sistema italiano non compensi tale lacuna con meccanismi di tutela successiva realmente efficaci.</p>
<p>Nell&#8217;ordinamento vigente, infatti, la contestazione dell&#8217;autorizzazione all&#8217;accesso ai dati bancari è possibile soltanto in via indiretta e differita, attraverso l&#8217;impugnazione di un eventuale avviso di accertamento fondato sugli elementi acquisiti. Una forma di tutela che presenta evidenti limiti: è incerta, poiché subordinata all&#8217;effettiva emissione di un atto impositivo che potrebbe non essere mai adottato; è tardiva, potendo intervenire anche a distanza di anni dall&#8217;acquisizione dei dati; è sostanzialmente inefficace, dal momento che la giurisprudenza consolidata esclude l&#8217;annullamento dell&#8217;accertamento per vizi dell&#8217;autorizzazione, salvo che il contribuente non dimostri un concreto pregiudizio al proprio diritto di difesa.</p>
<h2 class="western">Un problema sistemico che richiede interventi strutturali</h2>
<p>La Corte Europea non si limita a rilevare irregolarità nel trattamento dei casi specifici sottoposti al suo esame, ma afferma espressamente che la violazione riscontrata ha carattere sistemico. Ciò significa che il problema non deriva da errori o abusi nell&#8217;applicazione della normativa, ma dalla struttura stessa del quadro normativo nazionale e dalla sua interpretazione consolidata da parte della giurisprudenza interna.</p>
<p>Tale qualificazione assume particolare rilevanza, poiché impone all&#8217;Italia non semplici correttivi puntuali, ma una vera e propria riforma organica della disciplina. L&#8217;inadeguatezza del sistema attuale rispetto ai requisiti di &#8220;qualità del diritto&#8221; imposti dalla Convenzione Europea rende indifferibile un intervento legislativo che ristabilisca un equilibrio conforme ai principi costituzionali e sovranazionali.</p>
<h2 class="western">Le indicazioni per la riforma</h2>
<p>Nel motivare la propria decisione, la Corte fornisce precise indicazioni sugli elementi che dovrebbero caratterizzare la nuova disciplina. In primo luogo, è necessario introdurre criteri chiari e circostanziati che delimitino i presupposti legittimanti l&#8217;accesso ai dati bancari, sottraendo l&#8217;esercizio del potere alla discrezionalità illimitata delle autorità amministrative. Tali criteri dovrebbero essere definiti a livello legislativo e non affidati alla prassi amministrativa.</p>
<p>In secondo luogo, occorre prevedere l&#8217;obbligo di motivazione puntuale delle richieste di accesso, in modo da consentire una verifica della sussistenza dei presupposti di legge e della proporzionalità dell&#8217;intervento rispetto alle finalità perseguite. La motivazione dovrebbe essere portata a conoscenza del contribuente in tempi utili per permettere l&#8217;esercizio del diritto di difesa.</p>
<p>Infine, deve essere istituito un rimedio giurisdizionale o comunque indipendente che sia effettivo e tempestivo, non subordinato all&#8217;emissione di un successivo avviso di accertamento. Tale rimedio dovrebbe consentire un controllo sulla legittimità dell&#8217;autorizzazione e sull&#8217;utilizzo dei dati acquisiti, con la possibilità di ottenere l&#8217;annullamento degli atti illegittimi e il divieto di utilizzo delle informazioni irregolarmente ottenute.</p>
<h2 class="western">Conseguenze immediate e prospettive future</h2>
<p>La sentenza della Corte Europea produce effetti immediati sul piano dell&#8217;interpretazione del diritto interno. I giudici nazionali sono infatti tenuti a conformarsi ai principi affermati dalla Corte di Strasburgo, anche in assenza di un intervento legislativo. Potrebbe cioè comportare un rafforzamento delle tutele riconosciute ai contribuenti già sulla base della normativa vigente, attraverso un&#8217;applicazione più restrittiva dei poteri di accesso e un controllo più penetrante sulla legittimità delle autorizzazioni.</p>
<p>Sul piano legislativo, invece, il Governo italiano è chiamato ad adottare le misure necessarie per conformare l&#8217;ordinamento ai principi espressi dalla Corte. Tale intervento dovrà necessariamente coinvolgere anche i profili relativi alla cooperazione fiscale internazionale, ambito nel quale l&#8217;accesso a informazioni bancarie assume particolare rilevanza e che richiede un coordinamento con la disciplina europea e gli accordi internazionali in materia di scambio di informazioni.</p>
<h2 class="western">La necessità di assistenza qualificata</h2>
<p>Alla luce di questa pronuncia, i contribuenti che abbiano subito accessi ai propri dati bancari in assenza delle garanzie indicate dalla Corte potrebbero trovarsi nella condizione di contestare la legittimità degli atti conseguenti, anche qualora la normativa interna non abbia ancora recepito le indicazioni europee. La valutazione della sussistenza dei presupposti per proporre impugnazioni o opposizioni richiede tuttavia un&#8217;attenta analisi delle singole fattispecie e della giurisprudenza in evoluzione.</p>
<p><strong>Il nostro studio legale è specializzato nell&#8217;assistenza ai contribuenti nei procedimenti di accertamento fiscale e nella tutela della riservatezza dei dati personali.</strong> Offriamo consulenza qualificata per valutare la legittimità degli accessi ai dati bancari già effettuati e per predisporre le strategie difensive più adeguate, anche alla luce dei principi affermati dalla Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo.</p>
<p><strong>Contattaci per una consulenza personalizzata:</strong> ti aiuteremo a comprendere le implicazioni della sentenza europea sulla tua situazione specifica e a valutare le opportunità di tutela disponibili nell&#8217;ordinamento italiano.</p>
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		<title>Conto Termico 3.0: trattamento differenziato tra imprese e privati</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/conto-termico-3-trattamento-differenziato-imprese-privati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2026 19:10:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tributario e previdenziale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L&#8217;aggiornamento del Conto Termico, introdotto con decreto ministeriale del 7 agosto 2025, ha consolidato una significativa distinzione nel trattamento delle spese ammissibili a seconda della natura del beneficiario. Mentre per i soggetti privati l&#8217;incentivo continua a coprire l&#8217;intervento nella sua globalit&#224;, per le imprese il perimetro dei costi riconoscibili risulta sensibilmente pi&#249; limitato. La divergenza [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;aggiornamento del Conto Termico, introdotto con decreto ministeriale del 7 agosto 2025, ha consolidato <b>una significativa distinzione nel trattamento delle spese ammissibili a seconda della natura del beneficiario</b>. Mentre per i soggetti privati l&#8217;incentivo continua a coprire l&#8217;intervento nella sua globalità, per le imprese il perimetro dei costi riconoscibili risulta sensibilmente più limitato. La divergenza emerge chiaramente dalla lettura coordinata del nuovo decreto e della relativa Relazione illustrativa, che delineano un sistema sostanzialmente biforcato.</p>
<p>La differenziazione non costituisce una scelta casuale, ma riflette l&#8217;inquadramento giuridico dell&#8217;agevolazione: per le imprese, il Conto Termico rientra espressamente nella disciplina degli aiuti di Stato, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di criteri selettivi e vincoli applicativi.</p>
<p>Per i soggetti privati, invece, lo strumento mantiene una connotazione più ampia, finalizzata a sostenere la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico senza le restrizioni previste dalla normativa europea sugli aiuti pubblici alle imprese.</p>
<h2 class="western">La disciplina generale delle spese ammissibili</h2>
<p>Il decreto stabilisce, a livello di disciplina generale, un elenco articolato di costi ammissibili all&#8217;incentivo. Oltre alla fornitura e all&#8217;installazione delle tecnologie oggetto dell&#8217;agevolazione, sono inclusi anche i lavori edili e impiantistici necessari, nonché le prestazioni professionali strumentali alla corretta esecuzione dell&#8217;intervento.</p>
<p>Rientrano in tale ambito, ad esempio, le diagnosi energetiche preliminari, gli attestati di prestazione energetica e le altre attività tecniche connesse alla progettazione e al collaudo.</p>
<p>L’impostazione risponde a una logica di sistema: l&#8217;incentivo non si limita a premiare l&#8217;acquisto di un componente tecnologico, ma valorizza l&#8217;insieme delle attività necessarie per garantire che l&#8217;intervento sia tecnicamente adeguato e produca gli effetti attesi in termini di efficienza energetica. Si tratta di un approccio coerente con la finalità della misura, che è quella di favorire concretamente la transizione energetica attraverso interventi effettivamente realizzati e funzionanti.</p>
<h2 class="western">La norma speciale per le imprese: l&#8217;articolo 26 del decreto</h2>
<p>Il quadro appena descritto subisce tuttavia una rilevante compressione quando il beneficiario è un&#8217;impresa. Il Titolo V del decreto, e in particolare l&#8217;articolo 26, introduce una disciplina speciale che opera come filtro ulteriore rispetto all&#8217;elenco generale delle spese. La disposizione stabilisce espressamente che <b>non possono essere incentivati i costi che non risultano direttamente collegati al miglioramento delle prestazioni energetiche o ambientali dell&#8217;edificio o dell&#8217;impianto oggetto di intervento</b>.</p>
<p>La Relazione illustrativa chiarisce ulteriormente il senso di questa limitazione: per le imprese, l&#8217;incentivo deve essere circoscritto ai soli costi che presentano un nesso causale immediato e dimostrabile con il risultato energetico conseguito. Non si tratta quindi di una mera verifica della congruità economica della spesa, ma di un vero e proprio vaglio qualitativo sulla sua funzionalità rispetto all&#8217;obiettivo specifico dell&#8217;agevolazione.</p>
<h2 class="western">Un rapporto di specialità, non di contraddizione</h2>
<p>È importante sottolineare che l&#8217;articolo 26 non contraddice né abroga la disciplina generale sulle spese ammissibili contenuta nelle disposizioni comuni del decreto. Si configura piuttosto come una norma di carattere speciale, destinata a operare esclusivamente nei confronti delle imprese. Le tipologie di costo restano quindi formalmente individuate in modo uniforme per tutti i beneficiari, ma la loro effettiva riconoscibilità viene sottoposta, nel caso delle imprese, a un criterio di valutazione più rigoroso.</p>
<p>Il meccanismo comporta che una medesima voce di spesa possa risultare ammissibile per un soggetto privato e non ammissibile per un&#8217;impresa, pur essendo entrambi i beneficiari ammessi al medesimo incentivo e pur avendo realizzato interventi tecnicamente identici. La discriminante non risiede nella natura tecnica della spesa, ma nella qualificazione giuridica del beneficiario e nel conseguente regime applicabile.</p>
<h2 class="western">Conseguenze pratiche e oneri dimostrativi</h2>
<p>Sul piano operativo, la distinzione ha ricadute concrete nella fase istruttoria della domanda di incentivo. Per i soggetti privati, il criterio guida rimane quello della funzionalità tecnica: se una determinata spesa risulta necessaria per progettare correttamente l&#8217;intervento, realizzarlo a regola d&#8217;arte e metterlo in funzione, essa può concorrere alla formazione della base di calcolo dell&#8217;incentivo, a condizione naturalmente che sia documentata e congrua.</p>
<p>Per le imprese, invece, ogni singola voce di costo deve superare un vaglio più penetrante. Non è sufficiente dimostrare che la spesa è stata sostenuta e che è funzionalmente collegata all&#8217;intervento: occorre provare che essa incide direttamente sul miglioramento della prestazione energetica o ambientale. Tale distinzione può comportare l&#8217;esclusione, in sede istruttoria, di costi che per un privato sarebbero stati senz&#8217;altro riconosciuti, con evidenti conseguenze sulla convenienza economica complessiva dell&#8217;operazione.</p>
<h2 class="western">Una novità rispetto alla disciplina precedente</h2>
<p>La disposizione contenuta nell&#8217;articolo 26 rappresenta un elemento di discontinuità rispetto alla versione del Conto Termico vigente dal 2016. Nella precedente disciplina, infatti, non era prevista una norma analoga che operasse una selezione preventiva delle spese accessorie riconoscibili alle imprese. Il controllo sulla compatibilità con la normativa sugli aiuti di Stato si concentrava principalmente sull&#8217;intensità massima dell&#8217;incentivo concedibile, piuttosto che sulla riconoscibilità analitica delle singole componenti di costo.</p>
<p>Con il Conto Termico 3.0, invece, il vaglio si fa più penetrante e si sposta a monte, richiedendo alle imprese di dimostrare non solo che le spese sono state sostenute, ma anche che esse contribuiscono in modo diretto e misurabile al risultato energetico dell&#8217;intervento. Tale impostazione riflette un&#8217;applicazione più rigorosa dei criteri europei sugli aiuti di Stato e impone agli operatori economici una maggiore attenzione nella pianificazione e nella rendicontazione degli interventi.</p>
<h2 class="western">Pianificazione e assistenza professionale: elementi decisivi</h2>
<p>Alla luce di questo quadro normativo, la pianificazione accurata dell&#8217;intervento e la corretta impostazione della documentazione assumono un&#8217;importanza determinante, soprattutto per le imprese. La distinzione tra costi direttamente collegati al miglioramento energetico e costi meramente accessori non è sempre agevole e richiede una valutazione tecnico-giuridica che tenga conto sia della disciplina generale del decreto sia delle specificità del caso concreto.</p>
<p><strong>Contattaci per una consulenza personalizzata</strong>.</p>
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		<title>Affitti brevi, una frammentazione normativa senza precedenti</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/affitti-brevi-frammentazione-normativa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2026 19:06:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contrattuale]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il settore degli affitti brevi e delle locazioni turistiche sta attraversando una fase di profonda incertezza normativa. La banca dati delle strutture ricettive, collegata al codice identificativo nazionale, ha infatti censito ben 398 diverse tipologie di alloggio turistico sul territorio italiano. Un numero che testimonia non tanto la ricchezza dell&#8217;offerta, quanto piuttosto la frantumazione di [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Il settore degli <b>affitti brevi </b>e delle <b>locazioni turistiche </b>sta attraversando una fase di profonda <b>incertezza normativa</b>. La banca dati delle strutture ricettive, collegata al codice identificativo nazionale, ha infatti censito ben 398 diverse tipologie di alloggio turistico sul territorio italiano. Un numero che testimonia non tanto la ricchezza dell&#8217;offerta, quanto piuttosto la frantumazione di un quadro regolatorio che dovrebbe invece garantire uniformità e chiarezza.</p>
<p>La situazione affonda le radici nella riforma costituzionale che ha attribuito alle regioni la competenza esclusiva in materia di turismo. Se da un lato tale scelta risponde al principio di autonomia territoriale, dall&#8217;altro ha generato un mosaico di discipline locali spesso incompatibili tra loro, creando evidenti difficoltà agli operatori del settore che si trovano a dover navigare tra normative regionali profondamente diverse.</p>
<h2 class="western">La qualifica fiscale dipende dal territorio</h2>
<p>Le conseguenze di questa frammentazione non restano certo confinate nell&#8217;ambito amministrativo, ma si ripercuotono direttamente sulla sfera fiscale. Nonostante l&#8217;articolo 117 della Costituzione riservi allo Stato la competenza esclusiva in materia tributaria, infatti, <b>le diverse qualificazioni attribuite dalle regioni alle strutture ricettive producono inevitabili effetti sul piano impositivo</b>.</p>
<p>Un caso piuttosto rappresentativo è quello della Provincia Autonoma di Bolzano, dove la normativa locale stabilisce che l&#8217;attività di affittacamere assume carattere imprenditoriale già dopo cinque prenotazioni. Una previsione che si pone in contrasto con l&#8217;orientamento dell&#8217;Agenzia delle Entrate, generando una zona grigia in cui l&#8217;operatore non sa con certezza quale regime fiscale applicare.</p>
<p>Particolarmente problematica è anche la situazione in Sardegna, dove l&#8217;attività di casa vacanze è sempre considerata imprenditoriale e può essere avviata esclusivamente disponendo di almeno tre unità immobiliari.</p>
<h2 class="western">Restrizioni discutibili e obblighi retroattivi</h2>
<p>Negli ultimi mesi, <b>diverse amministrazioni locali hanno introdotto misure restrittive con l&#8217;obiettivo dichiarato di contrastare il fenomeno dell&#8217;overtourism</b>. Alcune di queste previsioni appaiono tuttavia di dubbia legittimità e sollevano interrogativi circa la loro compatibilità con i principi costituzionali e comunitari.</p>
<p>La Regione Siciliana ha approvato una disciplina particolarmente rigida, imponendo adeguamenti obbligatori entro giugno 2026 a tutte le strutture esistenti. Tra le prescrizioni più contestate figurano l&#8217;obbligo di dotare gli spazi comuni di servizi igienici distinti per sesso con antibagno, l&#8217;imposizione di materassi ignifughi omologati per tutte le strutture (quando la normativa antincendio prevede tale obbligo solo oltre i 25 posti letto) e persino l&#8217;obbligo di installare televisori da almeno 32 pollici. Inoltre, gli affittacamere dovranno avere tutte le camere nella medesima unità immobiliare, una disposizione retroattiva che rischia di determinare la chiusura di numerose attività già operative.</p>
<h2 class="western">L&#8217;intervento dei comuni e le modifiche urbanistiche</h2>
<p>Anche alcune amministrazioni comunali stanno tentando di regolamentare il fenomeno attraverso modifiche alla disciplina urbanistica. Roma Capitale ha introdotto una nuova classificazione d&#8217;uso denominata &#8220;abitazioni ad uso ricettivo&#8221;, mentre Napoli intende creare una sottocategoria residenziale specifica e imporre un tetto del 30% alle abitazioni destinate a locazioni turistiche nei quartieri UNESCO.</p>
<p>Il Comune di Bologna ha adottato una variante che subordina l&#8217;attività ricettiva a un cambio di destinazione d&#8217;uso e impone requisiti dimensionali minimi. Il Consiglio di Stato,pur annullando la delibera per vizi procedurali legati alla mancata partecipazione pubblica, ha lasciato aperta la strada a una nuova approvazione delle medesime disposizioni, questa volta nel rispetto delle garanzie partecipative.</p>
<h2 class="western">Il pronunciamento della Corte Costituzionale</h2>
<p>La recente sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2024, che ha confermato la legittimità del Testo unico del turismo della Regione Toscana respingendo l&#8217;impugnazione governativa, rappresenta un precedente significativo. È prevedibile che tale pronunciamento incoraggi molte altre realtà locali ad adottare regolamenti restrittivi simili, amplificando ulteriormente la complessità del panorama normativo.</p>
<p>Gli operatori del settore si trovano quindi <b>stretti tra l&#8217;esigenza di rispettare normative regionali e comunali sempre più articolate e il rischio di incorrere in violazioni di principi costituzionali</b>, come la tutela della concorrenza e la proporzionalità delle limitazioni all&#8217;iniziativa economica privata.</p>
<h2 class="western">Hai bisogno di orientarti in questo scenario complesso?</h2>
<p>La gestione di un&#8217;attività ricettiva o di locazione turistica richiede oggi non solo competenze imprenditoriali, ma anche una conoscenza approfondita del quadro normativo applicabile nel proprio territorio. Ogni regione, ogni provincia, ogni comune può prevedere obblighi e limitazioni differenti, con riflessi diretti sulla qualificazione fiscale dell&#8217;attività e sugli adempimenti amministrativi.</p>
<p><strong>Contattaci per una consulenza personalizzata:</strong> ti aiuteremo a fare chiarezza nella babele normativa degli affitti brevi e a individuare le soluzioni più adatte alla tua situazione specifica.</p>
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		<title>Inail: l&#8217;assegno di incollocabilità è garantito fino alla pensione</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/inail-assegno-incollocabilita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 09:07:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Una importante novit&#224; attende gli invalidi del lavoro che non possono tornare a lavorare. Dal primo gennaio 2026, infatti, l&#8217;Inail continua a erogare l&#8217;assegno di incollocabilit&#224; anche dopo il compimento dei 65 anni, fino al raggiungimento dell&#8217;et&#224; pensionabile. Si tratta di una modifica che colma un vuoto normativo e offre maggiore protezione economica a una [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Una importante novità attende gli invalidi del lavoro che non possono tornare a lavorare. Dal primo gennaio 2026, infatti, <strong>l&#8217;Inail continua a erogare l&#8217;assegno di incollocabilità anche dopo il compimento dei 65 anni</strong>,<strong> fino al raggiungimento dell&#8217;età pensionabile</strong>. Si tratta di una modifica che colma un vuoto normativo e offre maggiore protezione economica a una categoria particolarmente vulnerabile. Scopriamo insieme come funziona.</p>
<h2>Cos&#8217;è l&#8217;assegno di incollocabilità</h2>
<p>L&#8217;assegno di incollocabilità è una prestazione economica che serve a compensare chi, a causa di una disabilità lavoro-correlata, non può essere assunto in maniera obbligatoria dalle aziende. È una misura di sostituzione: laddove la legge impone alle imprese private di assumere un certo numero di persone con disabilità, l&#8217;assegno garantisce un sostegno economico quando questa assunzione risulta impossibile.</p>
<p>La prestazione viene riconosciuta agli invalidi del lavoro che si trovano nell&#8217;impossibilità assoluta di lavorare, sia per perdita totale della capacità lavorativa che per la natura stessa della loro invalidità. In entrambi i casi, il &#8220;collocamento&#8221; lavorativo non è realisticamente possibile, e quindi interviene questo sostegno economico periodico, soggetto a rivalutazione nel tempo.</p>
<h2>Quali erano i requisiti dell&#8217;assegno di incollocabilità</h2>
<p>Fino al 31 dicembre 2025, per accedere all&#8217;assegno erano necessari diversi requisiti. Il principale riguardava l&#8217;età: non era possibile superare i 65 anni. Accanto a questo si richiedevano soglie di invalidità differenziate a seconda dell&#8217;epoca dell&#8217;evento dannoso. Per gli infortuni e le malattie professionali denunciate fino al 2006, era necessaria una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 34 per cento. Per quelli denunciati dal 2007 in poi, si richiede una menomazione dell&#8217;integrità psicofisica superiore al 20 per cento.</p>
<p>Infine, era essenziale che il beneficio dell&#8217;assunzione obbligatoria non fosse applicabile, cioè che non fosse possibile ricorrere a questa forma di inserimento lavorativo. <strong>Il limite d&#8217;età rappresentava il più rigido e problematico di questi requisiti</strong>, perché una volta raggiunto il sessantacinquesimo compleanno, il diritto alla prestazione cessava automaticamente, indipendentemente dalle effettive condizioni di salute e necessità economica della persona.</p>
<h2>La riforma introdotta dal Decreto Sicurezza</h2>
<p>Il Decreto Sicurezza convertito in legge ha modificato questo sistema con una soluzione elegante e adattiva. L&#8217;articolo 9 del decreto ha previsto che il limite d&#8217;età non rimanga fisso a 65 anni, ma <strong>si adegui automaticamente all&#8217;effettiva età pensionabile stabilita dalla normativa vigente</strong>. Dal primo gennaio 2026, questo significa che l&#8217;assegno viene ora riconosciuto fino ai 67 anni di età.</p>
<p>Ancora più importante, la norma contiene un meccanismo di adeguamento automatico. Quando in futuro l&#8217;età pensionabile salirà ulteriormente, per effetto dei continui innalzamenti legati all&#8217;aumento della speranza di vita, il limite di età per l&#8217;assegno d&#8217;incollocabilità seguirà automaticamente questi aumenti, senza bisogno di nuovi interventi legislativi.</p>
<h2>Come cambiano le cose nella pratica</h2>
<p>La nuova disciplina interesserà diverse categorie di persone. La prima comprende coloro che già ricevono regolarmente l&#8217;assegno e che raggiungeranno i 65 anni a partire dal 1° gennaio 2026. Per questi soggetti, l&#8217;Inail provvederà d&#8217;ufficio al mantenimento dell&#8217;erogazione, senza necessità di alcun intervento da parte loro.</p>
<p>La situazione più delicata riguarda chi aveva già compiuto 65 anni prima del 1° gennaio 2026 e per questo motivo aveva perso il diritto alla prestazione. Queste persone non riceveranno automaticamente il beneficio, ma <strong>dovranno presentare una nuova domanda presso la sede Inail competente</strong>. Una volta accolta, il diritto decorre dal mese successivo alla presentazione dell&#8217;istanza, non dalla data della nuova norma.</p>
<p>Infine, vi sono coloro che possedevano tutti i requisiti ma non avevano mai fatto domanda. Anche in questo caso è necessario un&#8217;iniziativa attiva, poiché l&#8217;Inail non può riconoscere prestazioni senza una richiesta formale del beneficiario. Il riconoscimento avrà comunque decorrenza dal mese successivo alla domanda.</p>
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		<title>Cartelle di pagamento: cosa succede quando la notifica viene effettuata a persona di famiglia</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/cartelle-pagamento-notifica-persona-famiglia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 07:29:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tributario e previdenziale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Commissione Tributaria di primo grado di Frosinone, con sentenza n. 594/2025 depositata il 5 novembre, ha ribadito un principio fondamentale in materia di notifiche tributarie: quando una cartella di pagamento viene consegnata a persona diversa dal destinatario, &#232; assolutamente necessario che segua l&#8217;invio della raccomandata informativa di avvenuta consegna, la cui prova di spedizione [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La Commissione Tributaria di primo grado di Frosinone, con sentenza n. 594/2025 depositata il 5 novembre, ha ribadito un principio fondamentale in materia di <strong>notifiche tributarie</strong>: quando una cartella di pagamento viene consegnata a persona diversa dal destinatario, è assolutamente necessario che <strong>segua l&#8217;invio della raccomandata informativa di avvenuta consegna</strong>, la cui prova di spedizione deve essere necessariamente allegata agli atti del procedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">La vicenda riguardava l&#8217;opposizione a una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria tempestivamente impugnata dal contribuente. Quest&#8217;ultimo contestava l&#8217;omessa notifica dei titoli presupposti richiamati nella comunicazione, che portavano crediti erariali per circa 67.000 euro. La pronuncia del collegio frusinate ha quindi analizzato la documentazione probatoria delle notifiche degli atti presupposti, rilevando gravi carenze formali che hanno comportato l&#8217;annullamento dell&#8217;atto impugnato.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Il caso e le costituzioni in giudizio</h2>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/contatti/"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-20512" src="https://www.consulenzalegaleitalia.it/wp-content/uploads/2025/11/banner-300x200.jpg" alt="banner" width="300" height="200" srcset="https://www.consulenzalegaleitalia.it/wp-content/uploads/2025/11/banner-300x200.jpg 300w, https://www.consulenzalegaleitalia.it/wp-content/uploads/2025/11/banner-600x400.jpg 600w, https://www.consulenzalegaleitalia.it/wp-content/uploads/2025/11/banner.jpg 614w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>Si erano costituiti in giudizio sia l&#8217;Agenzia delle Entrate Riscossione che il Comune di Ferentino, quale ente impositore di alcune delle pretese oggetto della controversia. Entrambi gli enti avevano depositato la documentazione che ritenevano idonea a comprovare le notifiche degli atti presupposti alla comunicazione di iscrizione ipotecaria. Tuttavia, proprio l&#8217;esame accurato di tale refertazione ha portato la Commissione Tributaria ad accogliere le ragioni del contribuente.</p>
<p style="text-align: justify;">Le cartelle contestate riguardavano diverse imposte: l&#8217;IMU per gli anni 2012 e 2013, la TASI per il 2015 e 2016, oltre a tasse automobilistiche per il 2018 e 2019. Per tutte queste posizioni, <strong>i giudici hanno riscontrato l&#8217;assenza di idonea prova delle notificazioni regolari</strong>, con particolare riferimento alla mancata dimostrazione dell&#8217;invio delle comunicazioni informative successive alla consegna a terzi.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Le carenze probatorie nelle notifiche a persone di famiglia</h2>
<p style="text-align: justify;">In particolare, il collegio ha evidenziato che le cartelle portanti le tasse automobilistiche erano state <strong>notificate a persona diversa dal destinatario</strong> che, pur potendo essere considerata persona di famiglia, mancavano tuttavia della prova del successivo invio della raccomandata informativa. Si tratta di un adempimento non meramente formale, ma sostanziale, previsto dalla normativa sulle notifiche per garantire che il destinatario effettivo venga a conoscenza dell&#8217;atto ricevuto da un familiare o convivente.</p>
<p style="text-align: justify;">La Commissione Tributaria ha inoltre specificato che neppure sopperisce a tale dimostrazione l&#8217;indicazione a penna riportata sulle singole cartoline di ricevimento in cui si dia atto dell&#8217;invio della raccomandata informativa o sia riportato il numero di una presunta raccomandata successiva. Gli elementi, ha chiarito la Corte, in assenza di allegazione della documentazione effettiva, non dimostrano la reale spedizione della comunicazione al destinatario.</p>
<div class="fw-wrap-boxed-media fw-wp-embed-shortcode">
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="ffVLCdCPVJ"><p><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/notifica-cartella-di-pagamento-pec-firma-digitale/">Notifica cartella di pagamento a mezzo PEC e firma digitale – guida rapida</a></p></blockquote>
<p><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;Notifica cartella di pagamento a mezzo PEC e firma digitale – guida rapida&#8221; &#8212; Consulenza Legale Italia" src="https://www.consulenzalegaleitalia.it/notifica-cartella-di-pagamento-pec-firma-digitale/embed/#?secret=06Uwtv18gb#?secret=ffVLCdCPVJ" data-secret="ffVLCdCPVJ" width="500" height="282" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></div>
<h2 style="text-align: justify;">L&#8217;importanza della prova documentale completa</h2>
<p style="text-align: justify;">La sentenza sottolinea <strong>un aspetto molto importante per la validità delle notifiche tributarie</strong>: non è sufficiente annotare manualmente sulle cartoline di ricevimento l&#8217;avvenuto invio della comunicazione informativa, ma è necessario produrre la documentazione che comprovi effettivamente la spedizione. Nel caso esaminato, sulle cartoline era attestata la consegna dell&#8217;atto a persona di famiglia con l&#8217;indicazione di un ulteriore numero che sembrerebbe poter riferirsi a una successiva raccomandata, ma senza che fosse stata allegata alcuna traccia della sua effettiva spedizione.</p>
<p style="text-align: justify;">La carenza probatoria assume rilievo decisivo perché l&#8217;incertezza circa l&#8217;effettiva conoscenza degli atti da parte del contribuente si riverbera sulla validità dell&#8217;atto impugnato. I giudici hanno quindi annullato la comunicazione di iscrizione ipotecaria, ritenendo che non sia garantita al contribuente la certezza della conoscenza degli atti presupposti, requisito essenziale per la legittimità di qualsiasi azione esecutiva.</p>
<div class="fw-wrap-boxed-media fw-wp-embed-shortcode">
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="gaJHVWASw7"><p><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/cartelle-di-pagamento-notifica-con-operatore-di-posta-privato/">Cartelle di pagamento: è valida la notifica con operatore di posta privato?</a></p></blockquote>
<p><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;Cartelle di pagamento: è valida la notifica con operatore di posta privato?&#8221; &#8212; Consulenza Legale Italia" src="https://www.consulenzalegaleitalia.it/cartelle-di-pagamento-notifica-con-operatore-di-posta-privato/embed/#?secret=PQSIXqEajJ#?secret=gaJHVWASw7" data-secret="gaJHVWASw7" width="500" height="282" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></div>
<h2 style="text-align: justify;">Il principio della garanzia della conoscenza effettiva</h2>
<p style="text-align: justify;">La pronuncia si inserisce in un orientamento consolidato che pone al centro del sistema delle notifiche tributarie il principio della effettiva conoscibilità degli atti da parte del destinatario. <span style="text-decoration: underline;">Non è sufficiente una notifica formalmente corretta se poi non sono rispettati tutti gli adempimenti previsti per assicurare che il contribuente sia effettivamente informato dell&#8217;esistenza dell&#8217;atto notificato</span>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso specifico, le carenze riscontrate riguardavano proprio questo aspetto: la consegna a terzi, senza la successiva comunicazione al destinatario effettivo, lascia incerta la possibilità che quest&#8217;ultimo sia venuto a conoscenza dell&#8217;atto nei termini utili per proporre eventuale impugnazione. Tale incertezza, hanno osservato i giudici, comporta l&#8217;invalidità non solo delle cartelle viziate, ma anche degli atti successivi che su di esse si fondano, come la comunicazione di iscrizione ipotecaria.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Le conseguenze processuali della decisione</h2>
<p style="text-align: justify;">La Commissione Tributaria, accogliendo l&#8217;eccezione attinente all&#8217;omessa notifica degli atti sottesi all&#8217;atto impugnato, ha ritenuto assorbite tutte le altre doglianze sollevate dal contribuente. Tra queste vi erano questioni relative alla prescrizione e decadenza della pretesa impositiva e all&#8217;illegittimità dell&#8217;iscrizione ipotecaria. L&#8217;accoglimento dell&#8217;eccezione formale ha reso superfluo l&#8217;esame del merito del credito tributario, con conseguente annullamento della comunicazione di iscrizione ipotecaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto alle spese processuali, il collegio ha ritenuto equo compensarle tra le parti, trattandosi di questione decisa su una sola eccezione di natura formale procedurale, senza entrare nel merito della fondatezza del credito vantato dall&#8217;amministrazione finanziaria.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Contatta il nostro studio per assistenza specializzata</h2>
<p style="text-align: justify;"><em>Se hai ricevuto cartelle di pagamento, avvisi di accertamento o comunicazioni di iscrizione ipotecaria e hai dubbi sulla regolarità delle notifiche, il nostro studio legale è a tua disposizione per verificare la correttezza formale e sostanziale degli atti</em>. La sentenza della Commissione Tributaria di Frosinone n. 594/2025 dimostra quanto sia importante controllare che siano rispettati tutti gli adempimenti previsti dalla legge, compreso l&#8217;invio della raccomandata informativa in caso di consegna a terzi.</p>
<p style="text-align: justify;">I nostri professionisti possono assisterti nell&#8217;opposizione alle cartelle esattoriali, nella verifica della regolarità delle notifiche e nella tutela dei tuoi diritti nei confronti dell&#8217;amministrazione finanziaria. <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/contatti/"><strong>Contattaci per saperne di più</strong></a>: una notifica irregolare può invalidare l&#8217;intera pretesa tributaria e permetterti di ottenere l&#8217;annullamento degli atti illegittimi. Non lasciare che vizi formali nelle procedure ti costringano a pagamenti non dovuti.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/cartelle-pagamento-notifica-persona-famiglia/">Cartelle di pagamento: cosa succede quando la notifica viene effettuata a persona di famiglia</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
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		<title>Le donazioni: quando sono nulle se fatte durante il matrimonio</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/donazioni-nulle-matrimonio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 07:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le donazioni nulle durante il matrimonio &#8211; indice: Le liberalit&#224; d&#8217;uso e le donazioni Quando la donazione non &#232; valida Non sempre i regali fatti al proprio coniuge, in costanza di matrimonio, sono considerati giuridicamente validi dall&#8217;ordinamento. Non &#232; infatti cos&#236; quando difetta la forma prescritta dalla legge. Una recente sentenza della Corte di Cassazione [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le donazioni nulle durante il matrimonio &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#liberalita"><strong>Le liberalità d&#8217;uso e le donazioni</strong></a></li>
<li><a href="#invalida"><strong>Quando la donazione non è valida</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Non sempre i regali fatti al proprio coniuge, in costanza di matrimonio, sono considerati giuridicamente validi dall&#8217;ordinamento. Non è infatti così quando difetta la forma prescritta dalla legge. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha, nella specie, preso in considerazione quando possa trattarsi o meno delle cosiddette &#8220;liberalità d&#8217;uso&#8221; di cui all&#8217;articolo 770 del codice civile.</p>
<p style="text-align: justify;"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft wp-image-903 size-medium" src="https://www.consulenzalegaleitalia.it/wp-content/uploads/2016/09/donazione-300x198.jpg" alt="donazione" width="300" height="198" />Il codice civile sancisce quale forma valida al fine del perfezionamento di una donazione che non possa essere considerata di &#8220;modico valore&#8221;, quella dell&#8217;atto pubblico ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni.</p>
<p style="text-align: justify;">Una prima deroga alla norma generale del sistema è quella delle cosiddette &#8220;donazioni manuali&#8221;, di modico valore. Suddette donazioni manuali, il cui perfezionamento si ha con la dazione del bene che ne costituisce l&#8217;oggetto, non possono superare un valore che possa ritenersi esiguo alla luce tanto di circostanze oggettive quanto del tenore di vita del donante. Qualora il valore di tali donazioni non possa essere ritenuto modico, le suddette saranno donazioni nulle per difetto di forma: ciò che ne consegue è che il donatario sia tenuto a restituire al donante quanto ricevuto, fatti salvi gli effetti di un&#8217;eventuale <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/usucapione/">usucapione</a></strong>.</p>
<h2 id="liberalita">La nullità delle donazioni e le liberalità d&#8217;uso</h2>
<p style="text-align: justify;">Più di recente la Corte di Cassazione, con sentenza della seconda sezione numero 18280 del 2016, è invece entrata nel merito di un&#8217;ulteriore fattispecie. La sentenza prende in esame le cosiddette &#8220;liberalità d&#8217;uso&#8221;, di cui all&#8217;articolo 770 del codice civile. Il secondo comma dell&#8217;articolo 770 c.c. chiarisce infatti come</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Non costituisce donazione la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/contatti/"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-20477" src="https://www.consulenzalegaleitalia.it/wp-content/uploads/2025/11/banner-consulenza-2-300x200.png" alt="" width="300" height="200" srcset="https://www.consulenzalegaleitalia.it/wp-content/uploads/2025/11/banner-consulenza-2-300x200.png 300w, https://www.consulenzalegaleitalia.it/wp-content/uploads/2025/11/banner-consulenza-2-1024x683.png 1024w, https://www.consulenzalegaleitalia.it/wp-content/uploads/2025/11/banner-consulenza-2-768x512.png 768w, https://www.consulenzalegaleitalia.it/wp-content/uploads/2025/11/banner-consulenza-2.png 1536w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>Da ciò discendono conseguenze non irrilevanti per quanto possa attenere a ciò che venga rispettivamente regalato dai coniugi in occasione di ricorrenze socialmente diffuse. Fra queste, ad esempio, la &#8220;Festa della Donna&#8221;, &#8220;San Valentino&#8221;. Si tratta di eventi che, pur non avendo un riconoscimento ufficiale nel calendario civile, hanno assunto un&#8217;importanza sociale non indifferente. In tali occasioni è infatti notorio come i coniugi o comunque gli innamorati, siano soliti riconoscere il proprio legame affettivo ed amoroso attraverso un presente. L&#8217;entità economica è spesso commisurata alle possibilità di chi fa il regalo.</p>
<p style="text-align: justify;">Tali liberalità d&#8217;uso saranno, secondo quanto anche interpretato dalla Corte di Cassazione, valide ed efficaci. Questo vale anche se poste in essere in difetto delle forme richieste in generale dal codice per il contratto di donazione. La validità in questi casi sussiste anche se il valore di quanto donato è particolarmente elevato. Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha ritenuto valido un regalo di &#8220;San Valentino&#8221; avente ad oggetto opere d&#8217;arte del valore di diverse centinaia di migliaia di euro, anche tenendo conto della circostanza che chi poneva in essere detta liberalità avesse un patrimonio di diverse decine di milioni di euro.</p>
<h2 id="invalida">La donazione invalida</h2>
<p style="text-align: justify;">Quando invece si parli di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/acquisto-immobile-donazione/"><strong>donazione</strong> </a>vera e propria, sarebbe a dire, fuori dai casi in cui possa parlarsi di liberalità d&#8217;uso o di donazioni manuali di modico valore, la forma richiesta dall&#8217;ordinamento per la validità non potrà che essere quella dell&#8217;atto pubblico in presenza di due testimoni, pena la nullità radicale della donazione stessa, e quindi l&#8217;obbligazione restitutoria che sorgerà in capo al donatario ed in favore del donante.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella sentenza sopra citata, ad esempio, la Corte di Cassazione ha ritenuto nulle delle donazioni poste in essere dal coniuge al fine di &#8220;farsi perdonare&#8221; dal proprio coniuge. Tali donazioni avevano ad oggetto beni di cospicuo valore e non di valore modico, né fatte in occasione di ricorrenze che avessero una certa rilevanza sociale. La delicatezza dei punti presi in considerazione non è irrilevante, e, caso per caso le variabili da prendere in considerazione per valutare la validità e l&#8217;efficacia di un contratto di donazione o di una liberalità d&#8217;uso poste in essere sono i più vari.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-divorzista/">Avv. Bellato &#8211; diritto di famiglia e matrimoniale, separazione e divorzio</a></em></p>
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		<title>Immobili donati più facili da acquistare e vendere</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/immobili-donati-piu-facili-acquistare-vendere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 13:39:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Successioni]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Una riforma attesa da anni sta per modificare il mercato degli immobili ricevuti in donazione. Il disegno di legge sulle semplificazioni, gi&#224; approvato dal Senato e ora in discussione alla Camera, introduce infatti alcune sostanziali modifiche al Codice Civile che renderanno gli acquisti di immobili donati molto pi&#249; sicuri per i compratori e pi&#249; appetibili [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">Una riforma attesa da anni sta per modificare il mercato degli <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/acquisto-immobile-donazione/"><strong>immobili ricevuti in donazione</strong></a>. Il disegno di legge sulle semplificazioni, già approvato dal Senato e ora in discussione alla Camera, introduce infatti alcune sostanziali modifiche al Codice Civile che renderanno <strong>gli acquisti di immobili donati molto più sicuri</strong> per i compratori e più appetibili per gli istituti di credito. Si tratta di un cambiamento piuttosto importante, che riguarda le circa 200.000 donazioni immobiliari che avvengono ogni anno nel nostro Paese.</p>
<h2 class="font-claude-response-heading text-text-100 mt-1 -mb-0.5">Qual è il problema che ha bloccato il mercato per anni</h2>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">Fino ad oggi, acquistare un immobile che era stato in precedenza oggetto di donazione era un&#8217;operazione a rischio. Il timore principale riguardava la possibilità che gli <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/legittimari/">eredi legittimari</a> del donante</strong> &#8211; cioè il coniuge, i figli ed eventualmente gli ascendenti &#8211; potessero in futuro rivendicare i propri diritti sull&#8217;immobile qualora la donazione avesse leso la quota di eredità loro spettante per legge.</p>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">Il meccanismo, noto come <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/azione-di-riduzione/">azione di riduzione</a></strong>, permetteva agli eredi di ottenere la restituzione fisica dell&#8217;immobile anche da chi lo aveva acquistato in buona fede dal donatario. Il risultato pratico era che <strong>le banche si rifiutavano di concedere mutui</strong> su questi immobili e i potenziali acquirenti preferivano orientarsi verso altre soluzioni, rendendo di fatto gli immobili donati quasi invendibili.</p>
<h2 class="font-claude-response-heading text-text-100 mt-1 -mb-0.5">La previsione di una tutela solo economica per gli eredi legittimari</h2>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">La riforma introduce un principio fondamentale che cambia questa situazione: quando il donante ha ecceduto la quota di cui poteva disporre liberamente, andando a intaccare la quota riservata per legge ai congiunti, <strong>i legittimari avranno diritto unicamente a un risarcimento in denaro</strong> e non più alla restituzione materiale dell&#8217;immobile.</p>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">Il cambiamento ha conseguenze decisive per chi acquista un immobile proveniente da donazione. Se l&#8217;acquirente ha trascritto il proprio atto di acquisto presso i registri immobiliari prima che i legittimari abbiano trascritto la domanda di riduzione, <strong>non dovrà mai restituire l&#8217;immobile</strong>. Gli eredi del donante potranno rivalersi esclusivamente sul donatario originario, chiedendogli un indennizzo economico corrispondente al valore della quota loro spettante.</p>
<h2 class="font-claude-response-heading text-text-100 mt-1 -mb-0.5">Come funzionerà il nuovo sistema?</h2>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">Per semplificare il cambiamento, il nuovo meccanismo previsto dalla riforma si basa su una distinzione temporale precisa. Chi acquista un immobile da un donatario deve verificare che non sia già stata trascritta un&#8217;azione di riduzione. Se la trascrizione dell&#8217;acquisto avviene prima della trascrizione di eventuali azioni dei legittimari, <strong>l&#8217;acquirente è completamente al sicuro</strong> e non corre alcun rischio di dover restituire il bene.</p>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words"><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/contatti/"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-20477" src="https://www.consulenzalegaleitalia.it/wp-content/uploads/2025/11/banner-consulenza-2-300x200.png" alt="" width="300" height="200" srcset="https://www.consulenzalegaleitalia.it/wp-content/uploads/2025/11/banner-consulenza-2-300x200.png 300w, https://www.consulenzalegaleitalia.it/wp-content/uploads/2025/11/banner-consulenza-2-1024x683.png 1024w, https://www.consulenzalegaleitalia.it/wp-content/uploads/2025/11/banner-consulenza-2-768x512.png 768w, https://www.consulenzalegaleitalia.it/wp-content/uploads/2025/11/banner-consulenza-2.png 1536w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>La responsabilità economica ricade interamente sul donatario, che dovrà compensare i legittimari per la quota di eredità che gli spettava. Una compensazione che deve tenere conto anche di eventuali diminuzioni di valore che l&#8217;immobile ha subito a causa di <strong>ipoteche o altri pesi</strong> che il donatario ha posto sul bene. Peraltro, i gravami rimangono validi e non vengono cancellati dalla riforma.</p>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">Un altro aspetto rilevante è la riduzione dei tempi: il termine per trascrivere la domanda di riduzione viene ridotto da dieci a tre anni dall&#8217;apertura della successione. Significa pertanto che <strong>il periodo di incertezza si accorcia notevolmente</strong>, rendendo più prevedibile la situazione per tutti gli operatori del mercato.</p>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">Si consideri inoltre che la disciplina introdotta non riguarda esclusivamente gli immobili, ma si estende anche ai <strong>beni mobili registrati</strong>, come automobili e imbarcazioni, e persino ai beni mobili non soggetti a registrazione. L&#8217;impostazione di fondo rimane la stessa: tutela economica per i legittimari e sicurezza giuridica per gli acquirenti che hanno agito in buona fede e nei termini previsti dalla legge.</p>
<h2 class="font-claude-response-heading text-text-100 mt-1 -mb-0.5">Il punto critico: l&#8217;insolvenza del donatario</h2>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">La riforma presenta però un aspetto che richiede particolare attenzione. Trasformando il diritto dei legittimari da un diritto reale sul bene a un <strong>diritto personale di credito verso il donatario</strong>, tutto dipende dalla capacità di quest&#8217;ultimo di pagare l&#8217;indennizzo dovuto.</p>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">Se il donatario risulta insolvente e non può corrispondere l&#8217;indennizzo ai legittimari, la legge prevede che si debba tentare di recuperare il valore non ottenuto dalla massa ereditaria complessiva. Tuttavia, questo passaggio potrebbe non essere sempre sufficiente a garantire il pieno soddisfacimento dei diritti degli eredi. In sostanza, <strong>la tutela del coniuge e dei figli diventa dipendente dalla solvibilità del donatario</strong>, un elemento di rischio che prima non esisteva.</p>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">È importante sottolineare che questo non significa che i congiunti possano essere &#8220;diseredati&#8221;: la quota di legittima rimane garantita per legge, ma la sua realizzazione concreta passa attraverso un indennizzo economico che potrebbe rivelarsi parzialmente inesigibile in caso di difficoltà finanziarie del donatario.</p>
<h2 class="font-claude-response-heading text-text-100 mt-1 -mb-0.5">Quando entreranno in vigore le nuove regole</h2>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">L&#8217;applicazione della nuova disciplina seguirà un percorso graduale e attentamente calibrato. Le modifiche si applicheranno innanzitutto alle <strong>successioni che si apriranno dopo l&#8217;entrata in vigore della legge</strong>. Per garantire una transizione equilibrata, la riforma prevede che, trascorsi sei mesi dall&#8217;entrata in vigore, le nuove regole si applichino anche alle successioni già aperte in precedenza, a condizione che non siano promosse opposizioni o cause da parte degli eredi.</p>
<h2 class="font-claude-response-heading text-text-100 mt-1 -mb-0.5">Hai ricevuto o vuoi acquistare un immobile donato?</h2>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">Le nuove regole sugli immobili donati aprono prospettive interessanti ma richiedono una valutazione attenta delle specifiche situazioni personali. Se hai ricevuto un immobile in donazione e vuoi venderlo, se stai valutando l&#8217;acquisto di un immobile proveniente da donazione, o se sei un erede che desidera comprendere come tutelare i propri diritti successori, <strong>è fondamentale affidarsi a una consulenza legale qualificata</strong>.</p>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">Il nostro studio è specializzato in diritto successorio e immobiliare e può assisterti in ogni fase: dalla verifica delle trascrizioni alla valutazione dei rischi, dalla redazione degli atti alla gestione di eventuali contenziosi con gli eredi legittimari. <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/contatti/"><strong>Contattaci</strong></a> per un&#8217;analisi approfondita della tua situazione: ti aiuteremo a comprendere come le nuove norme possono influire sui tuoi interessi e a muoverti con la massima sicurezza in questo scenario in evoluzione.</p>
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		<title>Frontalini pericolanti: pagano tutti i condomini (anche se la colpa è di qualcuno)</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/frontalini-pericolanti-pagano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 09:41:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>In un suo recente intervento la Corte d&#8217;Appello di Salerno ha stabilito che quando ci sono elementi pericolosi da rimuovere urgentemente dalla facciata condominiale, tutti i condomini devono pagare. Non importa, insomma, se qualcuno sostiene che si tratti di propriet&#224; privata o se il danno sia stato causato dalla negligenza di alcuni. Nel dettaglio, la [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">In un suo recente intervento la Corte d&#8217;Appello di Salerno ha stabilito che <strong>quando ci sono elementi pericolosi da rimuovere urgentemente dalla facciata condominiale, tutti i condomini devono pagare</strong>. Non importa, insomma, se qualcuno sostiene che si tratti di proprietà privata o se il danno sia stato causato dalla negligenza di alcuni.</p>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">Nel dettaglio, la vicenda riguardava i <strong>frontalini dei</strong> <strong>balconi</strong> &#8211; le cornici decorative sulla facciata &#8211; che si stavano staccando rappresentando dunque un pericolo. Alcuni condomini si sono rifiutati di pagare, sostenendo che non fosse di loro competenza. Una posizione che, però, si è scontrata con quella dei giudici di seconde cure.</p>
<h2 class="font-claude-response-heading text-text-100 mt-1 -mb-0.5">I frontalini sono considerati parti comuni</h2>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">I giudici hanno infatti spiegato che <strong>i frontalini svolgono due funzioni importanti</strong>: rendono più decorosa la facciata dell&#8217;edificio e proteggono la struttura dei balconi. Per questo motivo, anche se sembrano attaccati al balcone di un singolo proprietario, vanno considerati parti comuni.</p>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">In altri termini, è un po&#8217; affermare dire che la facciata dell&#8217;edificio appartenga a tutti, anche se tecnicamente ognuno ha il suo pezzo di muro. L&#8217;aspetto e la sicurezza dell&#8217;intero palazzo sono infatti responsabilità collettiva.</p>
<h2 class="font-claude-response-heading text-text-100 mt-1 -mb-0.5">La sicurezza prima di tutto</h2>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">Il punto più importante della sentenza è peraltro questo: <strong>quando c&#8217;è un pericolo immediato, non si può stare a discutere di chi è la colpa o di chi è il proprietario</strong>. Bisogna intervenire subito e tutti devono contribuire.</p>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">Nel caso specifico, i Vigili del Fuoco e il tecnico avevano segnalato il rischio di caduta di pezzi di frontalino. In una situazione del genere, l&#8217;amministratore deve agire rapidamente per evitare che qualcuno si faccia male, condomini e passanti.</p>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">Alcuni condomini avevano provato a difendersi sostenendo che il deterioramento fosse colpa di chi non aveva fatto la manutenzione del proprio balcone. La Corte ha tuttavia respinto questo argomento per due motivi.</p>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">Prima di tutto, <strong>nessuno aveva dimostrato con certezza chi fosse il responsabile</strong>. Ma soprattutto &#8211; e questo è il punto centrale della pronuncia &#8211; <strong>anche se ci fosse un colpevole, questo non cambia il fatto che l&#8217;intervento urgente serve a proteggere tutti</strong>.  Pertanto, prima si mette in sicurezza il palazzo, poi eventualmente si discute di responsabilità.</p>
<h2 class="font-claude-response-heading text-text-100 mt-1 -mb-0.5">Cosa significa per amministratore e condomini</h2>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">La sentenza conferma che <strong>l&#8217;amministratore ha l&#8217;obbligo di intervenire immediatamente quando c&#8217;è un pericolo</strong>. Non può pertanto aspettare che i condomini si mettano d&#8217;accordo o che si scopra chi ha sbagliato. Se non agisce, il condominio rischia di essere ritenuto responsabile per eventuali danni a persone o cose. Questo significa che, in situazioni di emergenza, l&#8217;amministratore può procedere con i lavori anche se alcuni condomini protestano. La sicurezza viene prima delle dispute sulla proprietà.</p>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">In pratica, la decisione ricorda che <strong>vivere in condominio comporta una responsabilità condivisa</strong>. Non ci si può tirare indietro dalle spese per la sicurezza dell&#8217;edificio sostenendo che il problema non riguarda la propria unità. Se ci sono elementi pericolosi sulla facciata, tutti devono contribuire alla loro rimozione, indipendentemente da dove si trovino esattamente e da chi li abbia causati. L&#8217;interesse generale alla sicurezza prevale sugli interessi del singolo.</p>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">La sentenza suggella pertanto un messaggio molto chiaro: <strong>il condominio non è solo un insieme di proprietà separate, ma una comunità con responsabilità comuni</strong>. E quando la sicurezza dell&#8217;edificio è in gioco, si risponde tutti insieme.</p>
<h2>Come risolvere le controversie condominiali</h2>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">Evidentemente, la sentenza ci ricorda anche che le controversie condominiali, specialmente quelle che riguardano la ripartizione delle spese straordinarie e gli interventi urgenti, <strong>possono generare tensioni significative tra i condomini e complicazioni amministrative che richiedono una gestione attenta e competente</strong>.</p>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words"><span style="text-decoration: underline;">Se ti trovi coinvolto in una disputa condominiale simile, se hai dubbi sulla legittimità di una delibera assembleare o sulla ripartizione delle spese, o se necessiti di assistenza per tutelare i tuoi diritti all&#8217;interno del condominio, il nostro studio legale è a tua disposizione.</span></p>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words"><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/contatti/">Contattaci qui per una consulenza personalizzata</a>: analizzeremo la tua situazione specifica e ti forniremo il supporto necessario per affrontare al meglio ogni questione condominiale, sia che tu sia un singolo condomino che intende impugnare una delibera, sia che tu rappresenti l&#8217;amministrazione condominiale alla ricerca di orientamento su come gestire situazioni complesse.</p>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words"><strong>Non lasciare che le controversie condominiali si trasformino in problemi più grandi: affidati all&#8217;esperienza di professionisti specializzati in diritto immobiliare e condominiale.</strong></p>
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		<title>Cane disturba il condominio o il vicino? Proprietario condannato a risarcire i danni</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/cane-abbaia-disturba-vicino-proprietario-condannato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 11:57:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il diritto al riposo prevale sul possesso di animali rumorosi. In sintesi, &#232; questo che ha affermato l&#8217;ordinanza 29784 dell&#8217;11 novembre 2025, con cui la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha stabilito un principio importante: il proprietario di cani che abbaiano continuamente deve risarcire i vicini disturbati, anche in assenza di un danno [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">Il <strong>diritto al riposo</strong> prevale sul possesso di animali rumorosi. In sintesi, è questo che ha affermato l&#8217;ordinanza 29784 dell&#8217;11 novembre 2025, con cui la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha stabilito un principio importante: <span style="text-decoration: underline;"><strong>il proprietario di cani che abbaiano continuamente deve risarcire i vicini disturbati, anche in assenza di un danno clinicamente accertato alla salute</strong></span>.</p>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">La decisione conferma pertanto come l&#8217;equilibrio psico-fisico delle persone sia compromesso dalla lesione del diritto al riposo e alla vivibilità della propria abitazione, riconoscendo che le abitudini quotidiane di vita costituiscono valori protetti sia dalla nostra Costituzione sia dalla Convenzione europea dei diritti dell&#8217;uomo.</p>
<div class="fw-wrap-boxed-media fw-wp-embed-shortcode">
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="yXrfif76Yu"><p><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/cani-lasciarli-abbaiare-puo-reato/">Quando l&#8217;abbaiare dei cani è reato</a></p></blockquote>
<p><iframe loading="lazy" class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;Quando l&#8217;abbaiare dei cani è reato&#8221; &#8212; Consulenza Legale Italia" src="https://www.consulenzalegaleitalia.it/cani-lasciarli-abbaiare-puo-reato/embed/#?secret=Mo2CVuY9K7#?secret=yXrfif76Yu" data-secret="yXrfif76Yu" width="500" height="282" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></div>
<h2 class="font-claude-response-heading text-text-100 mt-1 -mb-0.5">Abbaiare molesto dei cani: la vicenda giudiziaria e la condanna</h2>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">La vicenda giudiziaria ha visto protagonisti una coppia di coniugi che aveva permesso al figlio di tenere quattro cani in gabbia nella casa di campagna. Gli animali, abbaiando giorno e notte, hanno disturbato per cinque anni la tranquillità dei vicini confinanti.</p>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">La sentenza, ora definitiva, condanna i proprietari degli animali a versare un risarcimento di 3.000 euro a ciascuno dei quattro vicini che avevano intentato causa. L&#8217;azione legale contro le immissioni intollerabili, regolata dall&#8217;articolo 844 del Codice Civile, ha natura personale e rientra nel quadro del risarcimento per fatto illecito previsto dall&#8217;articolo 2043 del Codice Civile.</p>
<h2 class="font-claude-response-heading text-text-100 mt-1 -mb-0.5">In che modo i danneggiati hanno dimostrato i rumori molesti</h2>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">I danneggiati <strong>hanno assolto il loro onere probatorio grazie a due elementi fondamentali.</strong> Da un lato, le testimonianze di amici e conoscenti hanno confermato che talvolta gli abitanti della casa non riuscivano nemmeno a conversare tra loro a causa dell&#8217;eccessivo rumore proveniente dall&#8217;esterno.</p>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">Dall&#8217;altro lato, è risultata determinante la consulenza tecnica d&#8217;ufficio basata sui rilievi fonometrici presenti nelle rispettive perizie di parte. I rilevamenti hanno infatti dimostrato che i picchi sonori causati dall&#8217;abbaiare dei cani superavano il limite di normale tollerabilità, fissato a 3 decibel, nonostante anche i vicini possedessero un cane di grossa taglia e vi fossero altri animali nelle vicinanze.</p>
<div class="fw-wrap-boxed-media fw-wp-embed-shortcode">
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="10Eyy4D7u6"><p><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/maltrattamenti-animali-collare-antiabbaio/">Maltrattamenti sugli animali, anche imporre il collare antiabbaio è reato</a></p></blockquote>
<p><iframe loading="lazy" class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;Maltrattamenti sugli animali, anche imporre il collare antiabbaio è reato&#8221; &#8212; Consulenza Legale Italia" src="https://www.consulenzalegaleitalia.it/maltrattamenti-animali-collare-antiabbaio/embed/#?secret=CiWYY4gLFf#?secret=10Eyy4D7u6" data-secret="10Eyy4D7u6" width="500" height="282" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></div>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">Un aspetto molto interessante della sentenza riguarda la responsabilità giuridica: la Cassazione ha infatti stabilito che risponde dei danni non solo il proprietario dei cani, ma anche chi ne ha la detenzione materiale. È dunque sufficiente dimostrare un rapporto materiale e di fatto con l&#8217;animale per essere chiamati a rispondere dei danni causati.</p>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">Dalla violazione dell&#8217;articolo 844 del Codice Civile scaturisce il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, anche in assenza di un vero e proprio danno alla salute clinicamente accertato. Ciò che rileva è la lesione al normale svolgimento della vita familiare, valore tutelato dall&#8217;ordinamento giuridico.</p>
<h2>Cane disturba il condominio: cosa succede se abbaia e nuoce ai vicini</h2>
<p>Insomma, ci troviamo dinanzi a un&#8217;altra sentenza della Cassazione che costituisce un punto importante nell&#8217;equilibrio tra diritti individuali contrastanti nella vita quotidiana. <em>Da un lato, il diritto di possedere animali domestici che è certamente tutelato; dall&#8217;altro, il diritto fondamentale alla tranquillità e al riposo nel proprio domicilio</em>.</p>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">Come avvocati, osserviamo quotidianamente <strong>quanto possano diventare complessi i rapporti di vicinato quando si tratta di rumori e disturbi</strong>. La vita in comunità richiede inevitabilmente un contemperamento degli interessi e, talvolta, qualche compromesso.</p>
<p>La pronuncia ci ricorda che <strong>la libertà di ciascuno trova il suo limite naturale nel rispetto della libertà altrui</strong>. E che i proprietari di animali domestici hanno certamente il diritto di godere della compagnia dei loro amici a quattro zampe, ma questo diritto deve essere esercitato con responsabilità e attenzione verso chi vive nelle vicinanze.</p>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">Il consiglio, come sempre, è quello di cercare prima una soluzione amichevole attraverso il dialogo e il buon senso. Ma è rassicurante sapere che, qualora questo non fosse sufficiente, l&#8217;ordinamento giuridico offre strumenti efficaci di tutela. Perché, in fin dei conti, il riposo notturno non ha prezzo.</p>
<p>Vuoi saperne di più su questo argomento o ti serve una consulenza? Puoi <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/contatti/"><strong>contattarci qui</strong></a>!</p>
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		<title>Nuova normativa sulla verifica dell&#8217;età per i siti per adulti: come funziona?</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/nuova-normativa-verifica-eta-siti-adulti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 18:18:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Da domani, 12 novembre 2025, diventa pienamente operativo l&#8217;obbligo di verifica dell&#8217;et&#224; per chi intende accedere a siti e piattaforme che diffondono contenuti pornografici. Il sistema di age verification &#232; stato elaborato e approvato dall&#8217;Autorit&#224; per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCom) con la delibera n. 96/25/Cons, in attuazione dell&#8217;articolo 13-bis del decreto-legge &#8220;Caivano&#8221; n. 123/2023. [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="whitespace-normal break-words">Da domani, 12 novembre 2025, diventa pienamente operativo l&#8217;<strong>obbligo di verifica dell&#8217;età per chi intende accedere a siti e piattaforme che diffondono <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/diffusione-contenuto-pedopornografico-chat-gruppo/">contenuti pornografici</a></strong>. Il sistema di <em><strong>age verification</strong></em> è stato elaborato e approvato dall&#8217;Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCom) con la delibera n. 96/25/Cons, in attuazione dell&#8217;articolo 13-bis del decreto-legge &#8220;Caivano&#8221; n. 123/2023.</p>
<p class="whitespace-normal break-words">La normativa, finalizzata alla tutela dei minori e alla salvaguardia della privacy degli utenti di Internet, è finalmente giunta a completamento dopo alcuni ritardi rispetto alla scadenza originariamente prevista dal decreto. Ora, il sistema impone ai gestori di piattaforme con contenuti sessualmente espliciti di <strong>impedire l&#8217;accesso agli utenti minori di 18 anni, con sanzioni che possono arrivare fino a 250.000 euro in caso di inadempienza</strong>.</p>
<p class="whitespace-normal break-words">È peraltro importante sottolineare che le modalità tecniche di verifica dell&#8217;età promosse dall&#8217;AGCom sono <strong>un precedente significativo che potrebbe estendersi oltre l&#8217;ambito dei contenuti per adulti</strong>. Infatti, i parametri potrebbero diventare uno standard per tutti i servizi digitali che richiedono una soglia anagrafica minima per l&#8217;accesso, come ad esempio i <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/social-network-diritto-autore/"><strong>social network</strong></a>, di cui peraltro anche nel recente passato si è discusso in abbondanza.</p>
<h2 class="text-xl font-bold text-text-100 mt-1 -mb-0.5">Come funziona il sistema di verifica?</h2>
<p class="whitespace-normal break-words">Tutto ciò premesso cerchiamo di capire come funziona il sistema di verifica. L&#8217;AGCom ha infatti pubblicato un elenco, che sarà periodicamente aggiornato, dei soggetti che diffondono contenuti pornografici in Italia e che <strong>sono quindi soggetti ai nuovi obblighi di verifica</strong>.</p>
<p class="whitespace-normal break-words">Il meccanismo adottato è definito a <em><strong>doppio anonimato</strong></em>, una caratteristica che garantisce elevati standard di privacy:</p>
<ol class="[&amp;:not(:last-child)_ul]:pb-1 [&amp;:not(:last-child)_ol]:pb-1 list-decimal space-y-2.5 pl-7">
<li class="whitespace-normal break-words">un soggetto terzo identifica l&#8217;utente e fornisce la prova dell&#8217;età, senza conoscere per quale scopo tale verifica verrà utilizzata</li>
<li class="whitespace-normal break-words">i siti e le piattaforme verificano l&#8217;età dell&#8217;utente senza però conoscerne l&#8217;identità.</li>
</ol>
<h2 class="text-xl font-bold text-text-100 mt-1 -mb-0.5">Quali sono i sistemi di verifica dell&#8217;età</h2>
<p class="whitespace-normal break-words">I sistemi di verifica dell&#8217;età si dividono in due principali categorie:</p>
<ol>
<li class="text-lg font-bold text-text-100 mt-1 -mb-1.5"><strong> Sistemi senza applicativi installati. </strong>In questo caso, un soggetto terzo (che può essere un fornitore di servizi specializzati in identità digitale o un&#8217;organizzazione che ha già identificato l&#8217;utente in altro contesto) emette una prova certificata dell&#8217;età a seguito di un&#8217;identificazione. La prova viene fornita esclusivamente all&#8217;utente, che la utilizzerà per accedere ai siti interessati. La certificazione non contiene alcun dato identificativo dell&#8217;utente.</li>
<li class="text-lg font-bold text-text-100 mt-1 -mb-1.5"><strong>Sistemi basati su applicativi. </strong>In alternativa, il soggetto terzo può mettere a disposizione dell&#8217;utente un&#8217;applicazione per la certificazione e generazione della &#8220;prova dell&#8217;età&#8221;. Funzionano così, ad esempio, le app del portafoglio di identità digitale o le app per la gestione dell&#8217;identità digitale. L&#8217;utente può quindi effettuare l&#8217;identificazione e fornire la prova dell&#8217;età al sito web o piattaforma visitata utilizzando direttamente l&#8217;app installata sul proprio dispositivo.</li>
</ol>
<p class="whitespace-normal break-words">In ogni caso, è chiaro che questa normativa sia un importante passo avanti nella tutela dei minori nell&#8217;ambiente digitale, implementando soluzioni tecniche che rispettano al contempo la privacy degli utenti adulti. Per i gestori di piattaforme con contenuti per adulti, diventa fondamentale adeguarsi tempestivamente alle nuove disposizioni per evitare sanzioni significative. Monitoreremo gli sviluppi di questo sistema di verifica, considerando il potenziale impatto che potrebbe avere su altri ambiti del mondo digitale.</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Riforma dei reati fallimentari: tutte le novità, ecco cosa cambia – [Guida 2024]</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/reati-fallimentari-riforma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2024 10:43:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La riforma dei reati fallimentari &#232; stata avviata. Sebbene si sia ancora lontani dal disporre di uno scenario preciso di quel che potrebbe accadere nel prossimo futuro, il cantiere che condurr&#224; alla revisione di alcune norme in materia fallimentare &#232; gi&#224; lanciato. Ad anticipare alcune delle novit&#224; sono stati il viceministro della giustizia Francesco Paolo [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>riforma dei reati fallimentari </strong>è stata avviata. Sebbene si sia ancora lontani dal disporre di uno scenario preciso di quel che potrebbe accadere nel prossimo futuro, il cantiere che condurrà alla revisione di alcune norme in materia fallimentare è già lanciato.</p>
<p>Ad anticipare alcune delle novità sono stati il viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto e il viceministro dell’economia Maurizio Leo. I due rappresentanti del governo sono intervenuti a Roma agli Stati generali dei dottori commercialisti 2024, durante la tavola rotonda “<em>Commercialisti tra nuove certificazioni e responsabilità perimetrate</em>”.</p>
<p>Dal canto suo, il viceministro della giustizia ha confermato l’arrivo nella prossima riunione del Consiglio dei ministri del correttivo al decreto legislativo sulla crisi di impresa. Qui, evidentemente, sembra essere chiara la maggiore focalizzazione sul ruolo della composizione negoziata.</p>
<p>Tra le altre novità già annunciate, afferma Sisto</p>
<p><em>una norma rilevante per la tempestività dello stato della crisi in cui un professionista possa avere certezza del proprio comportamento</em></p>
<p>e il passaggio dal concetto di conoscibilità a quello di conoscenza, in rapporto ai parametri che il professionista avrà a disposizione per disporre di certezza dei suoi comportamenti adempienti.</p>
<p>Il viceministro ha poi specificato che è in preparazione la <strong>riforma del diritto penale processuale dei reati fallimentari</strong> partendo dalla relazione Bricchetti con l’obiettivo di <strong>dare una seconda possibilità all’impresa</strong>, permettendo così alla stessa, dopo verifiche, di tornare sul mercato.</p>
<p>Il viceministro Maurizio Leo si è poi soffermato sulla riforma fiscale attesa da quasi mezzo secolo, anticipando che interviene sui tributi e sui procedimenti, e sulla sistematizzazione dell&#8217;ordinamento.</p>
<p>Torneremo sull’argomento con maggiori novità.</p>
<p>&nbsp;</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Telefonate mute integrano il reato di molestia e di disturbo alle persone</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/telefonate-mute/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jul 2023 06:43:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=9624</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le telefonate mute e gli squilli anonimi possono integrare il reato di molestia e di disturbo alle persone di cui all'art. 660 c.p..</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/telefonate-mute/">Telefonate mute integrano il reato di molestia e di disturbo alle persone</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>Le telefonate mute &#8211; indice:</strong></p>
<ul style="text-align: justify">
<li><a href="#telefonate"><strong>Telefonate mute e anonime</strong></a></li>
<li><a href="#art"><strong>Cosa prevede l&#8217;art. 660 codice penale</strong></a></li>
<li><a href="#molestie"><strong>Il reato di molestie e disturbo della persona</strong></a></li>
<li><a href="#sofferenza"><strong>Lo stato di sofferenza</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Ricevete telefonate mute </strong>che vi angosciano e vi turbano? La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 13363/19, ha chiarito che integrano il <strong>reato di molestia e disturbo alle persone</strong>, di cui all’art. 660 c.p.</p>
<h2 id="telefonate" style="text-align: justify">Telefonate mute e anonime</h2>
<p style="text-align: justify">La pronuncia della Suprema Corte trae origine dal ricorso presentato da un uomo condannato dal tribunale a una pena in ordine al <strong>delitto di molestia e disturbo alle persone</strong>, di cui all’art. 660 c.p.. L&#8217;uomo, infatti, attraverso il telefono e per motivo “biasimevole”, recava molestie a un’altra persona, effettuando numerose telefonate di giorno e di notte, “mute e anonime”.</p>
<p style="text-align: justify">I tabulati della persona offesa permettevano così di identificare l’uomo. La quale, impaurita per tale atteggiamento, aveva denunciato in modo preciso gli orari in cui erano pervenute le telefonate sul proprio cellulare. La vittima lamentava che gli squilli reiterati e le telefonate avevano generato un profondo turbamento emotivo. Turbamento che era sfociato in uno stato di sofferenza, evidenziato anche dal giudice nel corso della deposizione.</p>
<h2 id="art" style="text-align: justify">Cosa prevede l&#8217;art. 660 codice penale</h2>
<p style="text-align: justify">Ricordiamo che il dispositivo dell’art. 660 c.p. recita che</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify"><em>Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l&#8217;arresto fino a sei mesi o con l&#8217;ammenda fino a cinquecentosedici euro.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">In tal senso, e prima ancora di approfondire le valutazioni degli Ermellini, sottolineiamo come il concetto di petulanza e il biasimevole motivo sono gli elementi che qualificano in senso oggettivo la condotta delittuosa, e che per poter configurarsi il reato in questione, il disturbo e la molestia devono essere indirizzati verso determinate persone, e non verso la collettività in generale.</p>
<p style="text-align: justify">Il ricorrente in Cassazione lamenta proprio la falsa applicazione dell’art. 660 cod. pen., considerato che il Tribunale non avrebbe considerato che dalla lettura della deposizione testimoniale della persona offesa, non si evince alcuna interferenza nella sua libertà, né alcuna mutazione delle condizioni di vita conseguente alla ricezione delle telefonate.</p>
<p style="text-align: justify">Il ricorrente lamenta anche il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per tenuità particolare del fatto, ex art. 131 bis cod. pen., considerato che i contatti telefonici erano consistiti in un “mero scherzo tra amici”.</p>
<h2 id="molestie" style="text-align: justify">Il reato di molestie e disturbo alla persona</h2>
<p style="text-align: justify">Nelle loro motivazioni, gli Ermellini sottolineano in premessa che il <strong>reato di molestie o di disturbo alla persona </strong>ha come obiettivo quello di prevenire il turbamento della pubblica tranquillità, attuato mediante l’<strong>offesa alla quiete privata</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Come già rammentato con sentenza n. 8198/2006, il reato in oggetto consiste in una <strong>qualsiasi condotta oggettivamente idonea a molestare e disturbare terze persone</strong>, interferendo così nell’altrui vita privata e nell’altrui vita di relazione.</p>
<p style="text-align: justify">In particolare, precisano anche i giudici della Suprema Corte in premessa, ai fini della sussistenza del reato, gli intenti scherzosi o persecutori sono del tutto irrilevanti, una volta accertato che il comportamento è stato contraddistinto dalla caratteristica della petulanza, ovvero da un agire pressante, ripetitivo, insistente, indiscreto e impertinente, tale da interferire sgradevolmente nella sfera della quiete e della libertà delle persone.</p>
<h2 id="sofferenza" style="text-align: justify">Stato di sofferenza</h2>
<p style="text-align: justify">Chiarito ciò, la Corte di Cassazione ha giudicato infondato il ricorso, perché il giudice di merito, indipendentemente dalle affermazioni della persona offesa, che si era tranquillizzata dopo aver scoperto (ma solo dopo l’intervento e le indagini della polizia giudiziaria) l’identità dell’autore del fatto, ha evidenziato un turbamento persistente della persona offesa per due mesi, per le modalità della condotta posta in essere, e cioè telefonate mute e anonime, effettuate anche di notte sulla sua utenza telefonica.</p>
<p style="text-align: justify">Per gli Ermellini, dunque, il Tribunale ha correttamente applicato i principi più volte affermati in giurisprudenza di legittimità, per i quali anche i semplici <strong>squilli</strong>, se idonei a cagionare un turbamento o una molestia, possono integrare il reato contestato.</p>
<p style="text-align: justify">Sempre per i giudici della Suprema Corte sarebbe stato correttamente disattesa la richiesta di applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., evidenziando il numero di telefonate e degli squilli accertati sulla base dei tabulati, lo stato di sofferenza della vittima, manifestato anche durante la deposizione in aula e soprattutto che il condannato <em>non è nuovo a simili fatti</em>, così prendendo atto che non ricorre il caso di particolare tenuità di cui all’art. 131 bis cod. pen., ravvisabile solo quando il comportamento non è abituale e non è stato posto in essere con condotte plurime, abituali e reiterate.</p>
<p style="text-align: justify">Alla luce di quanto sopra, pertanto, i giudici in Cassazione ritengono che il ricorso sia infondato.</p>
<p><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/"><em>Avv. Filippo Martini – diritto penale</em></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/telefonate-mute/">Telefonate mute integrano il reato di molestia e di disturbo alle persone</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
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		<title>Responsabilità medica, la struttura risponde in solido con il medico</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/responsabilita-medica-la-struttura-risponde-in-solido-con-il-medico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2023 06:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infortuni]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=7266</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Corte di Cassazione ritorna sul tema della responsabililtà medica e sulla solidità della stessa tra medico e struttura sanitaria.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Con sentenza n. 38007/2018 la Corte di Cassazione è intervenuta sul tema della <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/responsabilita-medica-civile-penale/"><strong>responsabilità medica</strong></a>, in caso di medico condannato per <strong>lesioni gravi</strong> e <strong>mancata impugnazione della sentenza </strong>sulla struttura sanitaria.</p>
<p style="text-align: justify">In particolare, la Corte ha rammentato come se un medico viene condannato per il delitto di lesioni gravi, e non ha proposto <strong>impugnazione contro la statuizione di condanna</strong>, quest’ultima diventerà definitiva anche nei confronti della <strong>struttura sanitaria</strong>, che <strong>risponderà dunque in solido come responsabile civile</strong>.</p>
<h2 style="text-align: justify">Lesioni gravi ai danni del paziente</h2>
<p style="text-align: justify">Il caso inizia con la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Firenze, che confermava la sentenza in primo grado del Tribunale di Firenze, che aveva riconosciuto la responsabilità medica per il reato di <strong>lesioni gravi</strong> <strong>ai danni di un paziente</strong> che ad esso si era rivolto per un accertamento diagnostico, con infusione di liquido di contrasto. L’imputato e l’istituto sanitario presso cui lavorava erano condannati in solido al risarcimento del danno: il giudice ha infatti riconosciuto la relazione causale tra l’inserimento dell’ago cannula nel braccio del paziente, e l’insorgenza del processo patogeno infettivo che aveva determinato le lesioni e l’indebolimento dell’arto stesso.</p>
<p style="text-align: justify">In particolare, il giudice riconosceva la <strong>inosservanza di regole di prudenza e di diligenza</strong> “per il fatto che il sanitario, pure a conoscenza del fatto che il paziente, già sottoposto ad intervento chirurgico oncologico per la rimozione di linfonodi tumorali in area ascellare, aveva avuto raccomandazione di non sottoporre il braccio destro a sollecitazioni, sia pure per accertamenti diagnostici, in ragione dell&#8217;assenza di difese immunitarie, ivi aveva deciso di realizzare il varco per la iniezione di liquido di contrasto”.</p>
<h2 style="text-align: justify">Responsabilità medica e della struttura sanitaria</h2>
<p style="text-align: justify">L’imputato e la struttura ricorrente responsabile civile ricorrono in Cassazione dove, però, si scontra con l’inammissibilità delle sue articolazioni.</p>
<p style="text-align: justify">In particolar modo, il primo motivo di ricorso, con il quale è dedotta la violazione di legge e il difetto di motivazione sul riconoscimento del <strong>rapporto di causalità tra la condotta del medico e l’insorgenza dell’infezione</strong>, la Cassazione ricorda come tale motivo si limita “a enunciare i principi della valutazione giudiziale elaborate dalla giurisprudenza di legittimità in presenza di inosservanza ad una regola cautelare generale, in ipotesi di reato colposo riconducibile ad una condotta omissiva, previa la concreta individuazione di una regola cautelare e della verifica del comportamento rimasto inattuato”.</p>
<p style="text-align: justify">I giudici della Suprema Corte evidenziano poi come l’imputazione attiene a un fatto colposo commissivo ben determinato (cioè, l’iniezione del liquido di contrasto propedeutico all’esecuzione di una TAC, senza il rispetto di specifiche cautele e raccomandazioni), e che comunque l’articolazione è “del tutto generica” e assertiva, non affrontando  gli argomenti spesi dai giudici di merito in modo specifico.</p>
<p style="text-align: justify">Anche in relazione al secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce un <strong>difetto di motivazione</strong> in punto di riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p., ci si scontra con l’inammissibilità della motivazione.</p>
<h3>L&#8217;opinione dei giudici</h3>
<p style="text-align: justify">“Sotto un primo profilo il ricorso si appalesa inammissibile in quanto investe la statuizione di condanna penale dell&#8217;imputato il quale, riconosciuto colpevole del delitto di lesioni personali gravi non ha proposto impugnazione, rendendo pertanto irrevocabile la suddetta statuizione nei propri confronti, così da ritenersi non più suscettibile di modifica” – sottolineano i giudici di legittimità, rammentando altresì come sotto diverso profilo il responsabile civile risulta privo di interesse a dedurre il vizio denunciato. “Invero la <strong>verifica</strong> <strong>dell&#8217;interesse alla impugnazione</strong> rileva esclusivamente se il gravame è idoneo ad eliminare una situazione pregiudizievole per l&#8217;impugnante, determinando una situazione più favorevole di quella esistente” – si precisa ulteriormente.</p>
<p style="text-align: justify">Nella fattispecie in esame di Cassazione, il medico avrebbe <strong>omesso di impugnare la statuizione di</strong> <strong>condanna</strong>, con la conseguenza che essa ha assunto una definitività ai fini penali, mentre “ai fini civili l&#8217;interesse del responsabile civile ad ottenere una formula di proscioglimento dell&#8217;imputato ai sensi dell&#8217;art.131 bis c.p. risulta impedito dagli effetti riconosciuti dal legislatore alla suddetta statuizione”, laddove ex art. 561 c.p. essa ha assunto un effetto di giudicato nel giudizio civile quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso”, andando così a precludere anche sotto profilo ogni vantaggio sulla posizione del responsabile civile in ipotesi di accoglimento della doglianza proposta.</p>
<p style="text-align: justify">In relazione al terzo e ultimo motivo di ricorso, legato alla motivazione della sentenza impugnata in relazione alla statuizione relativa alla somma provvisionale e alla sua determinazione, la Corte conclude affermando che “è orientamento assolutamente pacifico del giudice di legittimità che non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente deliberativa, non suscettibile di passare in giudicato e non necessariamente motivata”.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-malasanita/">Avv. Bellon – responsabilità professionale e malasanità</a></em></p>
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		<title>TFR, la liquidazione si può pignorare</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/tfr-pignoramento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jul 2023 10:28:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=7156</guid>

					<description><![CDATA[<p>In tema di TFR, la Cassazione ha chiarito che le quote di accantonamento del trattamento possono essere pignorate dal creditore.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il pignoramento del TFR &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#potenzialita"><strong>La potenzialità satisfattiva</strong></a></li>
<li><a href="#possibile"><strong>Perché è possibile</strong></a></li>
<li><a href="#pubblici"><strong>Dipendenti pubblici o privati</strong></a></li>
<li><a href="#limiti"><strong>I limiti</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">La Cassazione, con ordinanza n. 19708/2018 della sesta sezione civile, ha chiarito che il <strong>TFR</strong> – <strong>trattamento</strong> <strong>di fine rapporto</strong> <strong>può essere pignorato</strong>, poiché costituisce un credito certo e liquido che il lavoratore matura in virtù della costanza del rapporto di lavoro.</p>
<p style="text-align: justify">Considerato dunque che può essere utile per poter <strong>soddisfare le pretese del creditore in data futura</strong>, le somme accantonate saranno pignorabili ed esigibili al momento della cessazione del rapporto di lavoro.</p>
<h2 id="potenzialita" style="text-align: justify">Quote TFR dotate di potenzialità satisfattiva futura</h2>
<p style="text-align: justify">Con una simile pronuncia i giudici della Suprema Corte hanno cassato la decisione dei giudici territoriali, che avevano invece dichiarato l’inefficacia del <strong>pignoramento dell’indennità di fine servizio a una dipendente ministeriale ancora in servizio.</strong></p>
<p style="text-align: justify">In particolar modo, i giudici della Corte d’Appello considerarono come non assoggettabili a pignoramento le somme non ancora esigibili. La creditrice aveva invece proposto ricorso in Cassazione contro una simile decisione, trovando accoglimento della tesi da parte degli Ermellini. Ma perché?</p>
<p style="text-align: justify">Stando alle motivazioni della sentenza, i giudici della Suprema Corte rammentano come le quote accantonate del <strong>trattamento di fine rapporto lavoro</strong> siano dotate di una potenzialità satisfattiva futura, e corrispondano a un diritto certo e liquido, di cui la cessazione del rapporto di lavoro determina solamente l’esigibilità.</p>
<h2 id="possibile">Ecco perché è possibile pignorare il TFR</h2>
<p style="text-align: justify">Da quanto sopra ne deriva pertanto che le <strong>quote TFR sono effettivamente pignorabili</strong>, e non potranno che essere incluse nella dichiarazione che viene resa dal terzo ai sensi dell’art. 547 c.p.c., ovvero quella “dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata” con la quale “il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna”.</p>
<p style="text-align: justify">Secondo quanto afferma la Corte, questo principio deve essere mantenuto anche a seguito della modifica della disciplina del TFR, che per le aziende che non hanno meno di 50 dipendenti prevede il versamento degli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto in un apposito Fondo di Tesoreria dello Stato costituito presso INPS.</p>
<p style="text-align: justify">Al di là della sua “tecnica” <strong>forma di accantonamento</strong>, infatti, il trattamento di fine rapporto lavoro costituisce un vero e proprio credito che il lavoratore è in grado di maturare in costanza di rapporto di lavoro, con esigibilità posticipata, e subordinata al momento della cessione del rapporto di lavoro stesso.</p>
<h2 id="pubblici" style="text-align: justify">TFR dipendenti pubblici o privati è pignorabile</h2>
<p style="text-align: justify">Traendo le ultime considerazioni da quanto sopra, emerge dunque come i <strong>presupposti per l’assoggettabilità</strong> <strong>di</strong> <strong>un credito a pignoramento</strong> siano solamente la certezza del credito e la sua liquidità o liquidabilità, ma non la sua esigibilità. Ne deriva dunque che niente impedisce di procedere con la pignorabilità del trattamento di fine rapporto, fermo restando che l&#8217;ordinanza di assegnazione non potrà essere eseguita prima che maturino le condizioni per il pagamento.</p>
<p style="text-align: justify">In particolare, il terzo pignorato, giudizialmente ceduto al creditore procedente, potrà opporre le eccezioni che poteva opporre al creditore originario, inclusa anche la non esigibilità delle somme.</p>
<p style="text-align: justify">Chiarito ciò, i giudici della Suprema Corte rammentano come</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify">anche dopo la riforma del settore disposta con il decreto legislativo n. 252 del 2005, le quote accantonate del trattamento di fine rapporto, tanto che siano trattenute presso l&#8217;azienda, quanto che siano versate al Fondo di Tesoreria dello Stato presso l&#8217;I.N.P.S. ovvero conferite in un fondo di previdenza complementare, sono intrinsecamente dotate di potenzialità satisfattiva futura e corrispondono ad un diritto certo e liquido del lavoratore, di cui la cessazione del rapporto di lavoro determina solo l&#8217;esigibilità, con la conseguenza che le stesse sono pignorabili e devono essere incluse nella dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell&#8217;art. 547 cod. proc. civ.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">Per quanto concerne in particolar modo i lavoratori dipendenti del settore privato</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify">la questione non si pone in termini diversi per i dipendenti pubblici. Infatti, soggiunge la Corte, &#8220;tale principio, valevole per i lavoratori subordinati del settore privato, si estende anche ai dipendenti pubblici, stante la totale equiparazione del regime di pignorabilità e sequestrabilità del trattamento di fine rapporto o di fine servizio susseguente alle sentenze della Corte costituzionale n. 99 del 1993 e n. 225 del 1997.</p>
</blockquote>
<h2 id="limiti">I limiti del pignoramento</h2>
<p style="text-align: justify">I limiti del pignoramento del Trattamento di Fine Rapporto sono individuati dall&#8217;articolo 545 del codice di procedura civile.</p>
<p style="text-align: justify">Per quanto attiene ai <strong>crediti di natura alimentare il limite è rappresentato da quanto autorizzato dal Presidente del Tribunale</strong> o dal giudice da questi delegato.</p>
<p style="text-align: justify">Per quanto attiene ai <strong>crediti di altra natura il limite è rappresentato dalla misura del quinto</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Ove sussista un <strong>concorso delle cause sopra menzionate, il limite è della metà</strong> delle somme corrispondenti al Trattamento di Fine Rapporto.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-civilista/">Avv. Bellato – diritto civile e contrattuale</a></em></p>
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		<item>
		<title>Assicurazioni, non è vessatoria la clausola claims made</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/assicurazioni-non-vessatoria-clausola-claims-made/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 May 2023 06:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=3262</guid>

					<description><![CDATA[<p>La clausola claims made &#8211; indice: Cos&#8217;&#232; L&#8217;orientamento della Cassazione Con la sentenza Cassazione n. 24645 del 2 dicembre 2016, la Suprema Corte ha ribadito l&#8217;orientamento giurisprudenziale gi&#224; espresso nel recente passato, affermando che la clausola claims made (di tipo misto) non &#232; vessatoria. Ad ogni modo, aggiunge la Corte, questo non toglie che il [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La clausola claims made &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#cosa"><strong>Cos&#8217;è</strong></a></li>
<li><a href="#orientamento"><strong>L&#8217;orientamento della Cassazione</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza Cassazione n. 24645 del 2 dicembre 2016, la Suprema Corte ha ribadito l&#8217;orientamento giurisprudenziale già espresso nel recente passato, affermando che<strong> la clausola claims made (di tipo misto) non è vessatoria</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ad ogni modo, aggiunge la Corte, questo non toglie che <strong>il giudice di merito possa valutare se dichiararla nulla per difetto di meritevolezza o perché determina un significativo squilibrio nei diritti e negli obblighi che derivano dal contratto</strong>, in danno del consumatore.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma cosa è la clausola claims made? E come si è giunti a tale pronuncia?</p>
<h2 id="cosa">Che cosa è la clausola claims made</h2>
<p style="text-align: justify;">La <strong>clausola claims made</strong>, tradotta più o meno correttamente nell&#8217;esperienza italiana come &#8220;<em>a richiesta fatta</em>&#8220;, è una particolare clausola assicurativa a cui può essere assoggettata una polizza di responsabilità civile verso terzi (non auto), per la quale <strong>il sinistro è attivato dalla richiesta di risarcimento che l&#8217;assicuratore riceve</strong>, con la conseguenza che le relative garanzie operano solamente dal momento in cui la richiesta è ricevuta.</p>
<p style="text-align: justify;">Per avere una migliore comprensione delle differenze tra le polizze in regime <strong>claims made</strong> e quella in regime <strong>loss occurrence,</strong> si prenda in considerazione una tradizionale polizza di responsabilità professionale, in cui tra il momento in cui il professionista commette l&#8217;errore professionale e il momento in cui il cliente ha percezione dell&#8217;errore professionale, potrebbe trascorrere molto tempo.</p>
<p style="text-align: justify;">Con la polizza <em>loss</em> <em>occurrence</em>, affinchè vi sia una copertura assicurativa è necessario che il danneggiante sia assicurato già al momento della commissione dell&#8217;errore. Con la polizza claims made &#8220;pura&#8221;, il professionista potrebbe avere copertura assicurativa anche senza essere assicurato al momento della commissione dell&#8217;errore, purchè sia comunque assicurato al momento della richiesta di risarcimento danni.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella prassi assicurativa, la clausola claims made è altresì inserita in un <strong>sistema di tipo misto</strong>. Tale ipotesi ricorre laddove la clausola claims made mista sia utilizzata congiuntamente con una diversa clausola &#8211; come quella che introduce il regime loss occurrence sopra delineato &#8211; al fine, di solito, di limitare l&#8217;estensione della garanzia della claims made pura.</p>
<p style="text-align: justify;">Si verifica infatti spesso l&#8217;ipotesi in cui la clausola possa escludere dalla copetura assicurativa i rischi verificatisi oltre un periodo di tempo (di norma tre anni) precedenti alla stipulazione della polizza, fermo restando che la denuncia del terzo deve comunque pervenire all&#8217;assicuratore durante il periodo di vigenza della stessa.</p>
<h2 id="orientamento">La sentenza della Cassazione</h2>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in esame in Cassazione, la questione prende origine dalla richiesta di risarcimento che è stata avanzata da un uomo a fronte di un&#8217;ipotesi di <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/responsabilita-medica-civile-penale/">responsabilità medica</a></strong> per il decesso della moglie. Dopo iniziale accoglimento, in sede di gravame la domanda di manleva proposta nei confronti della compagnia di assicurazione dell&#8217;ospedale è rigettata in applicazione della <strong>clausola claims</strong> <strong>made</strong>. Questa non è considerata dal giudice dell&#8217;appello come vessatoria né per altra ragione invalida o inefficace.</p>
<p style="text-align: justify;">Dunque, considerato che la clausola nella formulazione mista di cui alla fattispecie era stata giudicata meritevole dalla Corte territoriale, dopo il suo esame la Cassazione non ha potuto far altro che confermare l&#8217;orientamento giurisprudenziale da tempo espresso, dichiarando <strong>non vessatoria</strong> la clausola, ma precisando che il giudice di merito può comunque dichiararla nulla per difetto di meritevolezza o se determinare uno squilibrio tra diritti e obblighi del consumatore.</p>
<p style="text-align: justify;">In precedenza, con sentenza Cassazione n. 9140 del 6 maggio 2016, la stessa Corte ha definito non vessatoria la clausola che nel contratto di assicurazione di responsabilità civile subordina l&#8217;operatività della copertura assicurativa alla circostanza che il fatto illecito e la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto o entro periodi determinati di tempo preventivamente individuati (ovvero, come da clausola claims made mista).</p>
<p><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-civilista/"><em>Avv. Bellato – diritto dei consumatori</em></a></p>
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		<item>
		<title>Animali in condominio, sequestro preventivo legittimo se creano disturbo</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/animali-condominio-sequestro-preventivo-legittimo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2023 15:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=3293</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il sequestro preventivo di animali in condominio &#8211; indice: I cani in condominio La decisione della Corte L&#8217;interesse umano Il giudice pu&#242; disporre il sequestro preventivo degli animali se arrecano disturbo ai vicini: &#232; quanto confermato da recente pronuncia della Corte di Cassazione dello scorso 20 ottobre 2016, con la quale viene ribadita la correttezza [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/animali-condominio-sequestro-preventivo-legittimo/">Animali in condominio, sequestro preventivo legittimo se creano disturbo</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il sequestro preventivo di animali in condominio &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#cani"><strong>I cani in condominio</strong></a></li>
<li><a href="#decisione"><strong>La decisione della Corte</strong></a></li>
<li><a href="#interesse"><strong>L&#8217;interesse umano</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Il giudice può disporre il <strong>sequestro preventivo degli animali</strong> se arrecano<strong> disturbo ai vicini</strong>: è quanto confermato da recente pronuncia della Corte di Cassazione dello scorso 20 ottobre 2016, con la quale viene ribadita la correttezza della sentenza del tribunale di Trieste, con la quale gli animali sono considerabili “cose pertinenti al reato” e, dunque, in grado di consentire alla loro proprietaria di continuare a commettere il reato di disturbo della quiete pubblica.</p>
<h2 id="cani" style="text-align: justify">I cani in condominio che generano disturbo dello stabile</h2>
<p style="text-align: justify">Per comprendere come si sia arrivati a tale pronuncia, val la pena cercare di ricostruire brevemente l’accaduto. Il caso riguarda infatti una donna indagata perché i suoi tre cani, tenuti in un cortile condominiale e in pessime condizioni igieniche, generavano disturbo alla quiete dello stabile, abbaiando e contribuendo ad alimentare dei cattivi odori che arrivavano alle finestre dei vicini. I condomini, spazientiti per il protrarsi di questa situazione, hanno così sporto denuncia, trascinando la fattispecie in tribunale.</p>
<p style="text-align: justify">Il giudice di primo grado, dopo aver esaminato la documentazione prodotta dalle autorità sanitarie, ha ammesso il <strong>sequestro preventivo onde evitare che gli stessi animali, intesi come “cose”, possano essere ulteriormente utilizzati per il reato commesso dalla proprietaria</strong>. La quale, ben inteso, si è immediatamente opposta alla decisione del tribunale ricorrendo in Cassazione, e lamentando che un simile distacco avrebbe provocato sofferenza negli animali.</p>
<h2 id="decisione" style="text-align: justify">La decisione della Cassazione: legittimo il sequestro preventivo di animali domestici</h2>
<p style="text-align: justify">Giova a questo punto cercare di comprendere per quali motivi la Cassazione abbia rigettato il ricorso della proprietaria degli animali, ritenendolo infondato.</p>
<p style="text-align: justify">In primo luogo, la Corte ha ribadito di aver affermato più volte che<strong> gli animali sono considerati “cose”, assimilabili alla res anche ai fini della legge processuale e dunque, ricorrendone i presupposti, possono ben costituire oggetto di sequestro preventivo</strong>. A nulla vale il riconoscere ai cani lo status di “esseri senzienti”, visto e considerato che tale qualità (peraltro, di aleatorio inquadramento) non muta il loro regime giuridico, tenuto conto che l’uomo che “rispetto a determinate specie animali, l’uomo ha sempre riconosciuto una capacità, maggiore o minore, di comprendere e di relazionarsi con l’uomo stesso”.</p>
<p style="text-align: justify">Quanto sopra conduce poi ad un’ulteriore riflessione, ovvero all’affermazione degli ermellini secondo cui <strong>non sarebbe “proponibile qualsivoglia equiparazione tra le esigenze lecite dell’uomo e quelle dell’animale</strong>, così da giungere addirittura a ritenere la condotta umana sproporzionata per essere l’interesse che la muove meno importante della garanzia di benessere dell’animale”. Con un passaggio che ha determinato qualche malumore da parte di diversi commentatori, la Cassazione afferma che “gli uomini sono superiori agli animali, sono padroni degli animali e li utilizzano per le loro esigenze, sia pure tentando di evitare loro sofferenze superflue perché non collegate al soddisfacimento dell’interesse umano”.</p>
<h2 id="interesse">L&#8217;interesse preminente dell&#8217;uomo rende il sequestro anche degli animali legittimo</h2>
<p style="text-align: justify">Assodato che l’interesse dell’essere umano è superiore e preminente a quello dell’animale, la Corte sottolinea anche che la sofferenza del cane derivante dall’allontanamento del luogo in cui è custodito dalla proprietaria (sofferenza che i giudici affermano comunque non essere stata dimostrata), sarebbe priva di rilevanza rispetto alle esigenze umane tutelate dalle norme penali. Il sequestro, aggiunge ancora la Corte, “produce la non provata minore sofferenza possibile per gli animali interessati, che non sono né uccisi, né feriti o maltrattati, ma soltanto trasferiti in un diverso luogo di custodia”.</p>
<p style="text-align: justify">In aggiunta a ciò, la Cassazione sottolinea che anche il sentimento che la proprietaria ricorrente prova verso i propri animali, “non impedisce la loro sequestrabilità”, considerato che “il legislatore, infatti, pur riconoscendolo, non ha ritenuto di trarne un divieto di sequestro al fine di evitare una sofferenza al padrone degli animali; cosicché – in un bilanciamento questa volta possibile, trattandosi tutti di interessi umani – tale sentimento non può che cedere rispetto a quelli tutelati dalle norme penali già menzionate”.</p>
<p style="text-align: justify">Alla luce di quanto sopra, la Cassazione ritiene pertanto legittimo il sequestro preventivo dei cani, poiché trattasi di cose pertinenti ai reati contestati la cui disponibilità da parte dell’indagata può protrarre la loro consumazione.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-condominio/">Avv. Bellato – diritto condominiale</a></em></p>
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		<item>
		<title>Accesso abusivo a sistema informatico: il reato si consuma ove avviene la condotta</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/accesso-abusivo-sistema-informatico-dove-reato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Apr 2023 06:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L&#8217;accesso abusivo a sistema informatico: luogo di consumazione del reato &#8211; indice: Il caso La definizione Lo spazio virtuale La dimensione elettronica I client ed i server Il luogo fisico Una pronuncia recente della Suprema Corte di Cassazione in ordine al reato di cui all&#8217;articolo 615-ter del Codice Penale, ha chiarito con un proprio intervento [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L&#8217;accesso abusivo a sistema informatico: luogo di consumazione del reato &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#caso"><strong>Il caso</strong></a></li>
<li><a href="#definizione"><strong>La definizione</strong></a></li>
<li><a href="#virtuale"><strong>Lo spazio virtuale</strong></a></li>
<li><strong><a href="#dimensione-elettronica">La dimensione elettronica</a></strong></li>
<li><strong><a href="#client">I client ed i server</a></strong></li>
<li><a href="#fisico"><strong>Il luogo fisico</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Una pronuncia recente della Suprema Corte di Cassazione in ordine al reato di cui all&#8217;articolo 615-ter del Codice Penale, ha chiarito con un proprio intervento a <strong>Sezioni Unite</strong>, come il reato di <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/accesso-abusivo-ad-un-sistema-informatico-o-telematico/">Accesso abusivo a sistema informatico</a></strong> sia perfezionato non tanto nel luogo in cui sono posti i server a cui l&#8217;agente acceda abusivamente, quanto piuttosto <strong>nel luogo in cui venga posta in essere la condotta criminosa</strong>.</p>
<h2 id="caso">L&#8217;accesso abusivo a sistema informatico al vaglio della Cassazione</h2>
<p style="text-align: justify">La sentenza in questione nell&#8217;ambito di una risoluzione di conflitto di competenze, si riferisce al caso di un accesso abusivo posto in essere ripetutamente da parte di un&#8217;impiegata infedele della Motorizzazione Civile, a danno del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per fare delle visure al di fuori della propria attività di ufficio, in collaborazione con il gestore di un&#8217;agenzia di pratiche automobilistiche.</p>
<p style="text-align: justify">Nell&#8217;esame delle Sezioni Unite, è analiticamente ricostruita la fattispecie integrante suddetto reato caratterizzato dal dolo generico:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify">In primo luogo l&#8217;<strong>introduzione non autorizzata</strong> in un sistema informatico che può avvenire tanto a distanza, quanto in diretto contatto con il computer a cui si effettua l&#8217;accesso.</li>
<li style="text-align: justify">In secondo luogo il persistere nel <strong>rimanere in detto sistema informatico</strong> in violazione dei limiti espressi o taciti di chi è titolare del sistema informatico.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">La Cassazione, ha già avuto modo nei tempi più o meno recenti di chiarire come il reato contemplato sia di <strong>condotta</strong> e non di evento, fatto salvo quanto disposto dai commi successivi al primo dell&#8217;articolo 615-ter; consiste quindi <strong>nella violazione del domicilio informatico</strong> della persona offesa, ma <strong>non è necessario vi sia un&#8217;effettiva lesione</strong> dei diritti del titolare del sistema informatico o di terzi. Ciò è chiarito nell&#8217;intervento della Corte di Cassazione con Sentenza 11689 del 2007.</p>
<h2 id="definizione">La definizione di sistema informatico ai fini dell&#8217;identificazione del reato</h2>
<p style="text-align: justify"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft wp-image-128 size-full" src="https://www.consulenzalegaleitalia.it/wp-content/uploads/2013/08/diffamazione_internet1.jpg" alt="diffamazione_internet1" width="290" height="290" />In tale sentenza viene poi ricostruita la nozione di &#8220;<strong>sistema informatico</strong>&#8220;: si tratta di un complesso di apparecchiature volte al compimento di una qualsiasi funzione che sia utile, attraverso l&#8217;utilizzazione di tecnologia caratterizzata attraverso attività di <strong>codificazione</strong> e <strong>decodificazione</strong>, <strong>registrazione</strong> e <strong>memorizzazione</strong>, attraverso impulsi elettronici su supporti di dati. Tali apparecchiature combinate fra loro diventano poi &#8220;sistema informatico&#8221; se sono <strong>ricollegate attraverso un sistema di software</strong> che le coordina nel loro funzionamento, e se i <strong>dati oggetto del trattamento sono molteplici</strong>.</p>
<h2 id="virtuale">Lo spazio virtuale del sistema informatico</h2>
<p style="text-align: justify">Premesse queste analisi meglio approfondite nella Sentenza della Corte, si viene al nodo della questione, risolvendo il conflitto fra le due contrapposte teorie: la prima basata sul luogo fisico in cui è collocato il server e l&#8217;altra sul <strong>funzionamento a distanza della rete</strong>, con l&#8217;accesso a più sistemi informatici e telematici fra di loro collegati.</p>
<p style="text-align: justify">Il nodo prende in esame l&#8217;articolo 8 del codice di procedura penale, che è di difficile applicazione per quanto attiene ad i reati telematici, che concernono, come già chiarito, spazi fisici e non virtuali, all&#8217;interno dei quali la comunicazione avviene attraverso lo scambio di impulsi elettronici sotto forma di bit</p>
<h2 id="dimensione-elettronica">La dimensione elettronica per la Corte di Cassazione</h2>
<p style="text-align: justify">La &#8220;dimensione elettronica&#8221; ad avviso della Suprema Corte, è concretamente distante dalla dimensione spaziale classica, perché, ad avviso della stessa Corte, non è possibile vi sia <strong>né coincidenza né concreta individuazione del luogo</strong> in cui i dati come <strong>impulsi elettronici vengono scambiati</strong> e circolano fisicamente. Non si può infatti dire che i dati circolino soltanto ove è posto il server o il sistema informatico. Il server, data la complessità anche solo potenziale dei vari elementi di cui si compone, non è individuabile in un solo luogo secondo criteri fisici.</p>
<p style="text-align: justify">Nel cyberspazio infatti, i <strong>dati, pur essendo archiviati in uno spazio fisico</strong> (il server), circolano e vengono messi a disposizione di chi li consulta. Costituiscono quindi un flusso caratterizzato dall&#8217;<strong>ubiquità</strong> e dalla <strong>diffusione</strong> dei dati stessi. Non è giusto dunque ritenere che tali dati si trovino soltanto all&#8217;interno del server a cui si accede. Le prove inerenti ai flussi di scambio, poi, non sono soltanto rinvenibili all&#8217;interno dei <strong>server ove tali dati sono conservati</strong>, ma sono anche ben rintracciabili attraverso l&#8217;<strong>analisi dell&#8217;elaboratore o della postazione attraverso la quale l&#8217;agente abbia effettuato il proprio accesso</strong>; tale elaboratore è anche definito &#8220;<strong>client</strong>&#8221; in contrapposizione al &#8220;server&#8221; cui si accede.</p>
<h2 id="client">I cosiddetti &#8220;client&#8221; non sono solo elementi passivi del sistema informatico</h2>
<p style="text-align: justify">È dunque respinto l&#8217;orientamento in base al quale le postazioni attraverso cui è effettuato l&#8217;accesso siano solamente strumenti passivi e non parte del <strong>sistema informatico</strong>. Il sistema informatico, infatti, nella sua <strong>integralità</strong> all&#8217;interno della quale scorre il flusso di dati scambiati, è coordinato da un software che <strong>gestisce l&#8217;integrale e corretto funzionamento della rete</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Il sofware si occupa tanto dell&#8217;archiviazione che della banca dati, della condivisione e della trasmissione ai singoli terminali di volta in volta connessi. In considerazione di ciò appare dunque illogico scomporre questo sistema unitario per individuarne il centro fisico nella base in cui sono archiviati i dati telematici. I terminali o cosiddetti &#8220;client&#8221; <strong>costituiscono dunque parte integrante e sostanziale del sistema</strong> di cui vengono a far parte, non limitandosi soltanto all&#8217;accesso alle informazioni, ma più precisamente, attraverso e per mezzo degli stessi terminali è invece possibile <strong>immettere</strong> nuovi dati, <strong>modificare</strong> quelli preesistenti, <strong>eliminarli</strong> e <strong>condividerli</strong> a loro volta.</p>
<h2 id="fisico">Il luogo fisico in cui si consuma il reato</h2>
<p style="text-align: justify">Fatte queste considerazioni è evidente il perché dell&#8217;orientamento a Sezioni Unite della Corte: l&#8217;<strong>interazione dell&#8217;umano con il sistema informatico</strong> e l&#8217;elaboratore costituisce l&#8217;apice rilevante in cui si verifica la consumazione della fattispecie prevista dall&#8217;articolo 615-ter del codice penale. L&#8217;accesso è da individuarsi quindi nella d<strong>igitazione e nell&#8217;autenticazione da parte dell&#8217;utente</strong> che li effettua, mentre l&#8217;intercambio di dati costituisce soltanto un effetto di tale condotta che scaturisce dall&#8217;azione umana; la condotta abusiva dunque è integrata solo e soltanto nel luogo in cui l&#8217;agente inserisce le proprie credenziali di accesso, superando le misure di sicurezza e gli impedimenti posti dai titolari del sistema.</p>
<p style="text-align: justify">Sebbene i risvolti pratici di questa Sentenza, che può massimarsi con il titolo di questo articolo, siano da ritenersi, più che altro, strettamente <strong>connessi alla competenza territoriale delle corti di merito</strong>, il percorso logico affrontato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite ha un pregio che va sicuramente oltre. Tale Sentenza rappresenta sicuramente un passo avanti della giurisprudenza nel confrontarsi non soltanto con i reati che concernono l&#8217;uso del computer e sono connotati da una virtualità: la ricostruzione e la definizione che la Corte di Cassazione dà al sistema informatico deve ritenersi una pietra miliare nell&#8217;ambito del diritto dell&#8217;informatica e più precisamente nella <strong>trasmissione di dati per via telematica</strong>, anche con riferimento alle conseguenze civilistiche e giuridiche in generale.</p>
<h2>Accesso abusivo a sistema informatico – guida rapida</h2>
<p>Esaminato il caso in commento, cerchiamo di condividere insieme una <strong>guida rapida al reato di accesso abusivo al sistema informatico</strong>, cominciando con la sua definizione.</p>
<h3>L’art. 615 ter del codice penale</h3>
<p><em>Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.</em></p>
<p><em>La pena è della reclusione da uno a cinque anni:</em></p>
<p><em>1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;</em></p>
<p><em>2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;</em></p>
<p><em>3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l’interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.</em></p>
<p><em>Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.</em></p>
<p><em>Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d’ufficio.</em></p>
<h3>Il reato di abusivo accesso al sistema informatico</h3>
<p>Da tale lettura è evidente che il reato è di tipo <strong>comune</strong>, potendo essere commesso da chiunque. Consiste infatti nell’introduzione in un <em>sistema informatico</em>, così come definito dalla Convenzione Europea di Budapest del 23 novembre 2001 come</p>
<p><em>qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, compiono l’elaborazione automatica dei dati</em>.</p>
<p>Con una definizione così ampia, non possono che rientrare sia gli apparati elettronici in grado di elaborare dati, che i suoi singoli componenti, programmi, informazioni e dati.</p>
<p>Non solo: la definizione finisce con il ricomprendere anche i sistemi telematici, intendendo come tali un insieme di apparecchiature che consentono la trasmissione di dati a distanza, tramite linguaggio computerizzato.</p>
<p>Ad ogni modo, affinché si possa parlare di accesso abusivo, i sistemi devono essere protetti da misure di sicurezza, anche semplicemente una password.</p>
<h3>Le circostanze aggravanti</h3>
<p>L’art. 615 ter c. p. prevede <strong>quattro diverse circostanze aggravanti</strong>, ossia circostanze che consentono al giudice di aumentare la pena, sulla base di:</p>
<ul>
<li><strong>ruolo dell’autore del reato</strong>: pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, ovvero per coloro c he agiscono con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, per chi esercita abusivamente la professione di investigatore privato e per chi agisce con abuso della qualità di operatore del sistema;</li>
<li><strong>gravità della condotta</strong>: se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone ovvero se è palesemente armato;</li>
<li><strong>danni</strong>: se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l’interruzione totale o parziale del suo funzionamento o ancora la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti;</li>
<li><strong>sistema violato</strong>: se i fatti riguardano sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.</li>
</ul>
<h3>Procedibilità a querela</h3>
<p>Il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico è <strong>procedibile a querela</strong> <strong>della persona offesa</strong>, tranne le ipotesi previsti dal secondo e terzo comma, procedibili d’ufficio. Affinché il fatto possa essere perseguito penalmente, la vittima dovrà rivolgersi alla giustizia entro 3 mesi dalla scoperta del fatto.</p>
<p>In ogni caso, la competenza a giudicare è del tribunale monocratico, previa udienza preliminare nei casi previsti dal secondo e terzo comma.</p>
<p style="text-align: justify"><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/" data-mil="8972">Avv. Filippo Martini – diritto penale </a></em></p>
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		<title>Taratura autovelox: cosa dice la legge e le pronunce della Corte Costituzionale</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/autovelox-tarato-periodicamente-corte-costituzionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Mar 2023 07:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolazione Stradale]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Corte Costituzionale e la taratura degli autovelox &#8211; indice: Il contrasto di giudicati I motivi di ricorso contro gli autovelox In Italia il tema dell&#8217;obbligo di taratura degli autovelox ha sempre determinato un po&#8217; di confusione e, come vedremo, solamente alcune pronunce giurisprudenziali hanno favorito la possibilit&#224; che nel nostro ordinamento venisse fatta un [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La Corte Costituzionale e la taratura degli autovelox &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#contrasto"><strong>Il contrasto di giudicati</strong></a></li>
<li><a href="#ricorso"><strong>I motivi di ricorso contro gli autovelox</strong></a></li>
</ul>
<p>In Italia il tema dell’<strong>obbligo di taratura degli autovelox </strong>ha sempre determinato un po&#8217; di confusione e, come vedremo, solamente alcune pronunce giurisprudenziali hanno favorito la possibilità che nel nostro ordinamento venisse fatta un po&#8217; di chiarezza.</p>
<p>Una cosa, però, fin da questa premessa, sembra essere pienamente condivisibile: la taratura è un’operazione fondamentale per <strong>garantire la corretta funzionalità dell’apparecchio </strong>che, altrimenti, potrebbe misurare la velocità con valori alterati. Insomma, si finirebbe con il correre il rischio di multare qualcuno che non è in eccesso rispetto ai limiti o, di contro, non sanzionare qualcuno che invece i limiti li ha superati.</p>
<h2>Cos’è e a cosa serve la taratura dell’autovelox</h2>
<p>Prima di procedere oltre in questo nostro approfondimento, ricordiamo come la taratura sia un intervento di natura tecnica che deve essere necessariamente effettuato a cura di ditte autorizzate e certificate presso un centro Accredia o dal costruttore dell’apparecchio.</p>
<p>L’obiettivo della <strong>taratura dell’autovelox </strong>è evidentemente quello di stabilire la corretta funzionalità dell’apparecchio. Può infatti accadere che nel corso del tempo le componenti meccaniche ed elettroniche dell’unità si usurino e si deteriorino, con la conseguenza di rendere indispensabile un controllo periodico. In caso contrario, le misurazioni potrebbero risultare inaffidabili.</p>
<p>Insomma, la taratura è un’operazione effettuata periodicamente e disciplinata da un decreto del Ministero dei Trasporti, che indica in che modo deve essere eseguita la taratura a seconda del modello di apparecchio e del tipo di strada su cui dovrà essere utilizzato lo stesso.</p>
<h2>Cosa dicono i giudici</h2>
<p>La nota sentenza n. 113/2015 della Corte Costituzionale ha sancito l&#8217;<strong>obbligatorietà della taratura periodica degli apparecchi per l&#8217;accertamento delle infrazioni inerenti ai limiti di velocità</strong> o, più semplicemente, dei tanto temuti <strong>autovelox</strong>.</p>
<p>La pronuncia ha dunque dichiarato la parziale incostituzionalità dell&#8217;articolo 45 comma sesto del Codice della Strada, nella parte in cui lo stesso articolo non prevede – appunto &#8211; che le apparecchiature per l&#8217;accertamento di tali infrazioni non debbano essere sottoposte <strong>periodicamente a controlli sulla funzionalità e sulla taratura</strong>.</p>
<h2>Il contrasto con la Cassazione</h2>
<p>Questa sentenza <strong>ribalta gli orientamenti</strong> più e meno recenti della <strong>Corte di Cassazione</strong>, che, intervenendo più volte sull&#8217;annosa questione, aveva dichiarato come non dovesse ritenersi necessaria una periodica taratura e sulla funzionalità degli stessi apparecchi e come il difetto di tali controlli non potesse inficiare sulla validità della sanzione amministrativa irrogata.</p>
<p>La Corte di Cassazione aveva infatti più volte messo in rilievo, in una serie di sentenze a decorrere dal 2008, come il difetto nell&#8217;ordinamento di una norma che prevedesse un periodico controllo della strumentazione non potesse rendere parzialmente incostituzionale alcun articolo del Codice della Strada.</p>
<p>La Corte Costituzionale, invece, nelle motivazioni della stessa sentenza nella quale palesa il proprio disaccordo con la Cassazione, chiarisce invece come tali strumenti non possano che necessitare di adeguati controlli periodici, volti a verificarne la taratura ed il mantenimento della funzionalità necessarie, tali da rendere incontrovertibilmente accertata l&#8217;esistenza e la misura delle infrazioni commesse dagli automobilisti. L&#8217;affidabilità di tali strumentazioni deve poter essere controllata dal sanzionato, essendo il diritto alla difesa dello stesso imprescindibile anche in tali circostanze.</p>
<h2>Nuovi motivi di ricorso per le multe da autovelox</h2>
<p>Questo nuovo orientamento, che, seppur avesse già trovato qualche sparuto accoglimento in alcune corti di merito, mai era stato accolto dalla giurisprudenza di legittimità, apre uno spiraglio per gli automobilisti sanzionati.</p>
<p>In base a questa pronuncia di incostituzionalità parziale dell&#8217;articolo 45 comma sesto del codice della strada, <strong>avranno il diritto di far accertare giudizialmente l&#8217;avvenuta taratura</strong> dell&#8217;apparecchio attraverso il quale è stata accertata l&#8217;infrazione di eccesso di velocità nella quale sono incappati. La taratura dell&#8217;apparecchio utilizzato diventa dunque un valido e solido nuovo motivo di ricorso avverso la sanzione amministrativa irrogata, con buone prospettive di giudizio.</p>
<p>Le conseguenze della modifica attuata da tale pronuncia non possono che ritenersi molto rilevanti. Passa ora alle amministrazioni locali il compito di prevedere un&#8217;adeguata taratura delle strumentazioni; in difetto dell&#8217;ottemperamento della stessa le sanzioni elevate agli utenti della strada saranno oggetto di censura da parte delle corti che saranno tenute ad applicare l&#8217;articolo del Codice della Strada così come modificato dalla Consulta. Da auspicarsi inoltre un pronto intervento del legislatore che disciplini le modalità e le cadenze dei controlli periodici e delle tarature da effettuarsi sulle strumentazioni in questione.</p>
<p>Per i sanzionati si apre dunque uno spiraglio che offre qualche possibilità in più per vedere la propria sanzione amministrativa annullata da parte del giudice, ove sia verificato il difetto di una taratura periodica degli <strong>Autovelox</strong> utilizzati; non è tuttavia affatto scontato che alcune amministrazioni locali, tuttavia, già provvedessero alla taratura periodica degli Autovelox in questione. Appare dunque opportuno rivolgersi al proprio avvocato per valutare l&#8217;opportunità sull&#8217;impugnazione di una sanzione amministrativa per <strong>eccesso di velocità</strong>.</p>
<h2>Ogni quanto va fatta la taratura dell’autovelox</h2>
<p>Ma insomma, <strong>ogni quanto va fatta la taratura dell’autovelox</strong>?</p>
<p>Sulla base del principio introdotto dalla Corte Costituzionale, tutte le apparecchiature elettroniche fisse e mobili, presidente dalla pattuglia o funzionanti in automatico, impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, devono essere <em>sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.</em></p>
<p>Più nel dettaglio, la taratura dell’autovelox deve essere effettuata almeno una volta l’anno, documentando l’esito degli stessi interventi in un apposito certificato rilasciato dal soggetto che ha svolto la taratura.</p>
<h2>Come dimostrare che l’autovelox è tarato</h2>
<p>A dimostrare che l’autovelox è sottoposto a una regolare taratura deve essere il Comune o l’organo di Polizia che ha provveduto alla sua installazione, in sede di contestazione da parte dell’automobilista.</p>
<p>Di fatti, nelle ipotesi in cui il soggetto che ricorso contro la contravvenzione sollevi contestazioni sull’affidabilità dell’apparecchio, spetterà al giudice accertare se l’autovelox sia o meno sottoposto alle necessarie verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.</p>
<p>Spetta poi all’amministrazione che ha usato lo strumento fornire in giudizio tutte le prove dell’iniziale omologazione e della periodica taratura dell’autovelox.</p>
<h2>Multa nulla per mancata taratura dell’autovelox</h2>
<p>Da quanto sopra, e come confermato dalla più recente sentenza n. 21327/2022 da parte della Corte di Cassazione, la <strong>multa può essere nulla per mancata taratura dell’autovelox</strong>. Ma quando?</p>
<p>Ricordiamo in primo luogo che il verbale deve indicare necessariamente in che data è effettuata l’ultima taratura dell’autovelox. Di contro, non vi è alcun obbligo di riportare anche gli estremi del certificato di taratura, né allegare materialmente lo stesso documento al verbale notificato.</p>
<p>Pertanto, se il soggetto che multato contesta la mancanza del certificato di avvenuta taratura periodica, spetterà all’amministrazione produrlo in giudizio, altrimenti il giudice annullerà la multa.</p>
<p>Di fatti, la Corte di Cassazione ha già rammentato che ai fini della validità della multa non è necessario che il verbale di contestazione contenga una specifica menzione del certificato di taratura periodica, indicandone gli estremi. Pertanto, questa informazione può essere omessa nel verbale e, se il soggetto contravvenzionato e che ha proposto ricorso, ne eccepisce l’assegna, spetterà all’amministrazione esibire il certificato che documenta l’operazione svolta nei modi e nei termini di legge.</p>
<h2>Cosa succede se il verbale non riporta la taratura dell’autovelox</h2>
<p>Proviamo dunque a riassumere quello che accade quando si riceve il verbale di contestazione dell’infrazione di eccesso di velocità rilevato mediante autovelox.</p>
<p>Se il certificato riporta le operazioni di taratura, l’automobilista multato è messo nelle condizioni di verificare il rispetto dell’obbligo di taratura da parte dell’amministrazione e dovrà dimostrare l’inaffidabilità dell’autovelox con eventuali altri motivi che dimostrano il suo concreto malfunzionamento.</p>
<p>Se invece il certificato non indicata la data dell’avvenuta taratura, è illegittimo e può essere integralmente annullato, ma solamente se il soggetto contravvenzionato sceglie di ricorrere al giudice eccependo tale mancanza.</p>
<p>Ancora, se il certificato non indica la data dell’avvenuta taratura, è illegittimo e come tale può essere integralmente annullato nel caso in cui il soggetto contravvenzionato abbia fatto ricorso al giudice eccependo tale mancanza. Se invece menziona la data dell’ultima taratura svolta, allora la multa sarà nulla solamente se la taratura indicata risale ad oltre un anno prima della data di rilevamento dell’eccesso di velocità.</p>
<p>Infine, se il certificato indica la data di cui sopra, ma non ci sono gli estremi del certificato di avvenuta taratura, allora l’automobilista che fa ricorso può chiedere all’Amministratore di esibire in giudizio questo documento al fine di verificare se l’operazione sia eseguita regolarmente. Nel caso poi in cui l’Amministrazione non produca in corso di causa il certificato di taratura, allora il giudice annulla la multa con sentenza, altrimenti rigetta il ricorso.</p>
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		<title>Incidente stradale e concorso di colpa: serve la prova anche senza impatto</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/incidente-stradale-concorso-colpa-impatto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Mar 2023 07:21:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolazione Stradale]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La presunzione di concorso di colpa nell&#8217;incidente stradale senza impatto &#8211; indice: L&#8217;articolo 2054 La decisione della Corte Con sentenza n&#176; 18337 del 31 luglio 2013, la Terza Sezione della Suprema Corte di Cassazione civile si &#232; espressa su un tema sempre molto dibattuto in materia di sinistri, il concorso di colpa in incidente stradale.&#160; [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La presunzione di concorso di colpa nell&#8217;incidente stradale senza impatto &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#articolo"><strong>L&#8217;articolo 2054</strong></a></li>
<li><a href="#decisione"><strong>La decisione della Corte</strong></a></li>
</ul>
<p>Con <strong>sentenza n° 18337 del 31 luglio 2013</strong>, la Terza Sezione della Suprema Corte di Cassazione civile si è espressa su un tema sempre molto dibattuto in materia di sinistri, il <strong>concorso di colpa in incidente stradale. </strong></p>
<p>Il caso fa particolare riferimento ad un incidente stradale che ha previsto il coinvolgimento di un motociclista. Questi, asseritamente, per evitare di impattare con un auto doveva porre in essere una manovra improvvisa a cui conseguiva un incidente con diverse lesioni e danni fisici.</p>
<p>Il coinvolgimento dell&#8217;auto nell’incidente non è tuttavia stato provato con le prove testimoniali assunte nel giudizio arrivato in Cassazione né con altre prove inerenti al coinvolgimento dell&#8217;autoveicolo non impattante.</p>
<h2 id="articolo">Il concorso di colpa in un incidente stradale</h2>
<p>Prima di occuparci nel dettaglio dello svolgimento del processo, ricordiamo come si parli di <strong>concorso di colpa in un incidente stradale </strong>se il sinistro avviene per responsabilità di entrambi i conducenti (o più di due, se il sinistro ne ha coinvolti in tale numero).</p>
<p>Si parla peraltro di concorso di colpa anche se la responsabilità non è alla pari tra tutti i soggetti coinvolti, ma è divisibile con una quota di colpevolezza che è diversa per ogni automobilista. Nel primo caso di parla di <strong>concorso di colpa paritario</strong>, mentre nel secondo caso di parla di <strong>concorso di colpa effettivo</strong>.</p>
<h3>Il concorso di colpa paritario</h3>
<p>Ciò premesso, si parla di concorso di colpa paritario quando l’incidente accade per responsabilità parimenti imputabili a tutti i conducenti coinvolti.</p>
<p>Come vedremo quando riporteremo il tenore letterale della normativa in vigore, è questa la “base” di partenza per ogni sinistro con il concorso di colpa, salvo che non intervenga una prova contraria.</p>
<p>Peraltro, questa tipologia di concorso di colpa si applica non solamente se i guidatori sono riconosciuti responsabili dell’incidente al 50%, o si accordano in questo modo, bensì anche quando si riscontra l’impossibilità di definire con esattezza la dinamica di una collisione tra due o più vetture.</p>
<p>Insomma, se neppure l’intervento dei periti o di un giudice riesce a individuare il responsabile assoluto o con vari gradi di responsabilità, la legge prevede che si stabilisca un concorso di colpa paritario, definito pertanto in via presuntiva.</p>
<h3>Il concorso di colpa effettivo</h3>
<p>Le cose cambiano, evidentemente, nelle ipotesi di <strong>concorso di colpa effettivo</strong>. Di ciò si parla se in seguito ai rilievi e all’accertamento delle dinamiche dell’incidente, la responsabilità non risulta suddivisa in parti uguali.</p>
<p>Per esempio, dalle analisi, dai rilievi e dagli accertamenti effettuati potrebbe emergere che la responsabilità sia suddivisa tra i due automobilisti nella percentuale del 60% e del 40%, uscendo pertanto dal perimetro di colpa paritario.</p>
<p>Si noti che è questa, nella prassi dei casi, la modalità di concorso di colpa che si riscontra più diffusamente rispetto alla paritaria, visto e considerato che è ben più frequente il caso in cui un conducente sia responsabile un po&#8217; più degli altri.</p>
<h3>Chi paga i danni in caso di concorso di colpa</h3>
<p>A questo punto è piuttosto chiaro comprendere che se c’è un incidente stradale con concorso di colpa, ogni conducente dovrà risarcire l’altro o gli altri per la percentuale pari alla propria responsabilità, rispetto al totale dei danni provocati dallo scontro.</p>
<p>Dunque, nel caso di concorso di colpa paritario, la percentuale di responsabilità sarà sempre del 50% tra i due automobilisti, con la conseguenza che a ciascuno degli automobilisti spetterà un rimborso solo per la metà del danno subito, indipendentemente dall’ammontare dello stesso.</p>
<p>Nel caso in cui invece il concorso di colpa accertato sia di tipo effettivo, allora ognuno pagherà sulla base della propria responsabilità.</p>
<h3>Concorso di colpa e bonus malus</h3>
<p>In tal proposito ricordiamo anche come con l’intervento della legge Bersani del 2007, il concorso di colpa paritario non faccia scattare la formula del bonus malus. Pertanto, per i conducenti per cui viene accertato un concorso di colpa paritario non vi è alcuna conseguenza sulla classe di merito e, conseguentemente, sull’importo della polizza RC Auto.</p>
<p>Di contro, colui che ha la responsabiità principale nel concorso di colpa subirà un incremento di due classi di merito.</p>
<h3>Il concorso di colpa del danneggiato</h3>
<p>Infine, può essere utile – prima di occuparsi in maniera specifica del caso in esame – ricordare che un’ipotesi particolare riguarda il <strong>concorso di colpa del danneggiato</strong>, una situazione che si verifica nel momento in cui in un sinistro, pur accertandosi la responsabilità totale di uno dei conducenti coinvolti, l’altro guidatore (danneggiato) si sia reso comunque protagonista di un comportamento colposo senza cui avrebbe probabilmente potuto evitare il sinistro.</p>
<p>Tra i casi più diffusi vi è per esempio il caso di un conducente che non rispetta le precedenze finendo con l’impattare con un’altra auto, il cui conducente sarà facilmente qualificato come danneggiato, ma che potrebbe essere chiamato in causa nel concorso poiché distratto dal cellulare.</p>
<h2><strong>L&#8217;articolo 2054 c.c. sulla presunzione di concorso di colpa si applica anche senza impatto?</strong></h2>
<p>Tornando alla sentenza, nei due gradi di giudizio le richieste del motociclista sono state rigettate in quanto, a seguito dell&#8217;incidente, i giudici non avevano ravvisato alcun elemento che poteva confermare il motivo della caduta.</p>
<h3>L&#8217;art. 2054 c.c.</h3>
<p>Nel valutare il caso, la Cassazione ha tenuto conto del disposto dell&#8217;<strong>art. 2054 del codice civile, </strong>rubricato <em>Circolazione dei veicoli</em>, secondo cui</p>
<blockquote><p>Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.</p>
<p>Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.</p>
<p>Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l&#8217;usufruttuario o l&#8217;acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.</p>
<p>In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.</p></blockquote>
<p>Sulla base di ciò, la Cassazione precisa come <strong>il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire danni a cose e persone</strong> se non è in grado di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare di produrre il danno.</p>
<h3>La presunzione del concorso</h3>
<p>Per la Cassazione, il presunto concorso si applica anche nel caso in cui non ci sia impatto con il veicolo. La presunzione tuttavia si applica soltanto nella circostanza in cui è provato un concorso come tale: in difetto dunque di una collisione fra veicoli dovrà essere provato che il veicolo &#8220;<em>che non abbia impattato</em>&#8221; abbia partecipato in qualche modo all&#8217;incidente.</p>
<p>Nel caso in cui non vi sia un impatto fra veicoli l&#8217;onere della prova del coinvolgimento del veicolo non impattante sarà a carico del primo. A questo punto sarà compito del giudice graduare la responsabilità dei veicoli rispettivamente coinvolti in base a quanto stabilito dall&#8217;articolo 2054 del codice civile.</p>
<p>La presunzione di cui all&#8217;articolo 2054 dunque <strong>opererà soltanto nel caso in cui sia previamente accertato il coinvolgimento di entrambi i veicoli</strong>, ma, con riferimento a detto coinvolgimento in difetto di una vera e propria collisione non potrà operare alcuna presunzione.</p>
<p>Il motociclista non aveva dimostrato gli elementi di colpa necessari a vincere la presunzione di concorso di cui all&#8217;articolo 2054 del codice civile. Gli elementi emersi nella fase istruttoria erano peraltro tutti sfavorevoli al ricorrente motociclista.</p>
<h2 id="decisione">La decisione della Corte di Cassazione</h2>
<p>La Corte ha colto l&#8217;occasione per entrare anche nel merito della valutazione ai sensi dell&#8217;articolo 232 del codice di procedura civile del silenzio di un testimone.</p>
<p>Sebbene il silenzio di un testimone non possa più essere interpretato come una &#8220;confessione fittizia&#8221; è sufficiente ad indirizzare liberamente il convincimento del giudice con riferimento alla decisione da prendere. A livello processuale il giudice dovrà tenere conto di tutti gli elementi emersi nella fase istruttoria per esprimersi. Nel caso oggetto del giudizio non c&#8217;era alcun elemento a sfavore dell&#8217;automobilista non impattante. Per questo motivo la Corte ha rigettato il ricorso del motociclista impattante.</p>
<p>Per la Cassazione non c&#8217;era infatti alcun nesso causale tra la guida dell&#8217;automobilista e la caduta del motociclista. Sono così confermate le decisioni del Tribunale e della Corte d&#8217;Appello.</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Addebito della separazione per infedeltà e tradimento</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/addebito-separazione-tradimento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2023 07:04:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L&#8217;addebito della separazione conseguente a tradimento &#8211; indice: Cos&#8217;&#232; l&#8217;addebito L&#8217;adulterio Indizi Oneri probatori Conseguenze La Corte di Cassazione ha recentemente confermato il principio di diritto sostenuto dalla Corte di merito secondo cui il tradimento deve essere certo ed accertato giudizialmente affinch&#233; vi possa essere l&#8217;addebito della separazione. Non &#232; possibile infatti che l&#8217;addebito si [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L&#8217;addebito della separazione conseguente a tradimento &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#cosa"><strong>Cos&#8217;è l&#8217;addebito</strong></a></li>
<li><a href="#adulterio"><strong>L&#8217;adulterio</strong></a></li>
<li><a href="#indizi"><strong>Indizi</strong></a></li>
<li><a href="#oneri"><strong>Oneri probatori</strong></a></li>
<li><a href="#conseguenze"><strong>Conseguenze</strong></a></li>
</ul>
<p>La Corte di Cassazione ha recentemente confermato il principio di diritto sostenuto dalla Corte di merito secondo cui il tradimento deve essere certo ed accertato giudizialmente affinché vi possa essere l&#8217;<strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/addebito-separazione/">addebito della separazione</a></strong><strong>. </strong></p>
<p>Non è possibile infatti che l&#8217;addebito si basi solo sull&#8217;accertamento della circostanza che le voci del paese suggeriscano l&#8217;infedeltà del coniuge.</p>
<p>Questo è l&#8217;orientamento espresso dalla Corte con la sentenza n°11008 del 9 Maggio 2013. I giudici hanno in essa chiarito che<strong> le voci di paese non provano l&#8217;infedeltà e il tradimento del coniuge.</strong></p>
<p>Cogliamo naturalmente l’occasione per approfondire questo tema, a cominciare dalla <strong>definizione di addebito della separazione</strong>.</p>
<h2 id="cosa">Cos&#8217;è l&#8217;addebito della separazione</h2>
<p>Nel procedimento di <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/separazione-giudiziale/">separazione giudiziale</a></strong> uno dei coniugi può chiedere al giudice l&#8217;addebito della separazione all&#8217;altro che non abbia rispettato i doveri coniugali enunciati all&#8217;articolo 143 c.c., rubricato <em>Diritti e doveri dei coniugi, </em>secondo cui:</p>
<p><em>Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. </em></p>
<p><em>Dal matrimonio deriva l&#8217;obbligo reciproco alla fedeltà, all&#8217;assistenza morale e materiale, alla  collaborazione nell&#8217;interesse della famiglia e alla coabitazione. </em></p>
<p><em>Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia</em></p>
<p>Si tratta dunque di una conseguenza giuridica dell&#8217;inosservanza di tali doveri che è disciplinata all&#8217;articolo 151 c.c., rubricato <em>Separazione giudiziale</em>, secondo cui</p>
<p><em>La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all&#8217;educazione della prole.</em></p>
<p><em>Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.</em></p>
<p>Gli effetti che derivano dalla dichiarazione di addebito da parte del giudice sono di natura <strong>economica</strong> e relative ai <strong>diritti successori</strong>.</p>
<h2>Differenza tra separazione con addebito e senza addebito</h2>
<p>Si parla di <strong>separazione con addebito</strong>, o di <strong>separazione per colpa</strong>, nel caso in cui sia possibile imputare la fine del matrimonio a uno dei due coniugi.</p>
<p>Si consideri che l’addebito non viene dichiarato d’ufficio dal giudice della separazione: deve invece essere richiesto da uno dei due coniugi al fine di far valere le responsabilità dell’altro coniuge per la fine del matrimonio. Riassumendo:</p>
<ul>
<li><strong>Separazione giudiziale senza addebito</strong> se entrambi i coniugi non domandano la pronuncia giudiziale di addebito o se la domanda di uno dei due coniugi viene respinto</li>
<li><strong>Separazione giudiziale con addebito </strong>se uno o entrambi i coniugi la richiedono e il giudice la accoglie.</li>
</ul>
<p>In tal senso, pertanto, l’addebito consiste nell’affermazione giudiziale che la fine dell’unione coniugale è stata determinata da uno dei due coniugi con un comportamento che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.</p>
<p>La condotta che determina il sorgere della responsabilità deve necessariamente consistere nell’aver violato uno o più doveri coniugali ex art. 143 c.c.</p>
<h2>Addebito e separazione giudiziale</h2>
<p>A questo punto può essere utile sottolineare ancora una volta come l’addebito non possa essere richiesto né dichiarato in caso di accordo di separazione consensuale o nell’ambito di una separazione mediante negoziazione assistita, o dinanzi al sindaco.</p>
<p>L’addebito richiede infatti l’<strong>accertamento dinanzi a un giudice </strong>e non può essere stabilito su intesa dei coniugi: è il giudice che deve accertare che uno dei coniugi che violato uno o più doveri coniugali, determinando una situazione di impossibilità a continuare la vita insieme.</p>
<p>Non basta, peraltro, dimostrare che il coniuge a carico di cui si pronuncia l’addebito abbia violato uno degli obblighi che derivano dal matrimonio: è infatti necessario fornire la prova che sia stato quel comportamento ad aver determinato la fine del rapporto.</p>
<h2>Il tribunale competente per l’addebito della separazione</h2>
<p>Se si vuole presentare domanda di addebito nella separazione coniugale ci si può rivolgere a uno dei seguenti tribunali competenti:</p>
<ul>
<li>quello del luogo di ultima residenza comune della coppia</li>
<li>quello del luogo in cui ha la residenza o il domicilio il coniuge contro cui si presenta la richiesta</li>
<li>il tribunale del luogo in cui il coniuge ricorrente ha residenza o domicilio (solo se il convenuto risiede all’estero o è irreperibile)</li>
<li>un qualsiasi tribunale italiano nel caso in cui entrambi i coniugi siano residenti all’estero.</li>
</ul>
<h2>Per quali cause si può richiedere l’addebito</h2>
<p>Come abbiamo più volte rammentato, le <strong>cause per cui si può richiedere l’addebito </strong>sono quelle di violazione degli obblighi coniugali. Esaminiamole brevemente.</p>
<h3>Violazione dell’obbligo di fedeltà</h3>
<p>Può esserci addebito della separazione se la rottura del matrimonio è determinata dal tradimento di uno dei coniugi, mentre si esclude l’addebito se il tradimento è intervenuto successivamente alla crisi coniugale poiché, in questo caso, si ritiene che l’infedeltà non abbia determinato la rottura del vincolo matrimoniale.</p>
<p>Sancisce così la sentenza n. 17741/2013 della Corte di Cassazione:</p>
<p><em>l’infedeltà di un coniuge può essere rilevante al fine dell’addebitabilità della separazione solo quando sia stata la causa della frattura del rapporto coniugale e non quando risulti che essa non abbia avuto incidenza negativa sull’unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza tra i coniugi, come quando si accerti una rottura tra i coniugi già esistente prima del tradimento, e quindi, una situazione autonoma ed indipendente dalla successiva violazione al dovere di fedeltà tra i coniugi.</em></p>
<h3>Violazione dell’obbligo di coabitazione</h3>
<p>Costituisce causa che giustifica l’addebito anche l’<strong>allontanamento del coniuge dalla casa familiare</strong>. Anche in questo caso è fondamentale provare che l’allontanamento sia stato la causa che ha contribuito a rompere il rapporto, non bastando dunque la mera violazione dell’obbligo di coabitazione.</p>
<p>In sintesi, è necessario dimostrare che prima della violazione di tale obbligo il rapporto tra i coniugi proseguiva in maniera normale, e che dopo tale violazione, invece, è scoppiata la crisi matrimoniale.</p>
<p>Violazione dell’obbligo di assistenza morale e materiale</p>
<p>L’<strong>obbligo di assistenza morale e materiale </strong>consiste nell’impegno dei coniugi a rispettarsi, sostenersi e comprendersi.</p>
<p>Vi è violazione, a titolo di esempio, in caso di violenze e offese fisiche e psicologiche, indifferenza rispetto alle malattie del partner, o anche nelle ipotesi di mancanza di rispetto per le sue libertà fondamentali o per mancata partecipazione dello svolgimento dei compiti domestici o di sostegno del coniuge economicamente più debole.</p>
<h2 id="accertamento">Accertamento giudiziale delle cause dell&#8217;addebito della separazione conseguente a tradimento</h2>
<p>Il caso in esame ha avuto origine dalla richiesta di separazione dal marito con domanda di addebito da parte di una donna innanzi al tribunale di Avezzano in provincia dell&#8217;Aquila nel 2001. La donna lamentava episodi di aggressività e violenza esercitati dal marito nei suoi confronti. Chiedeva di beneficiare di un assegno di mantenimento cospicuo a carico del coniuge inadempiente dei doveri coniugali vista la disparità di reddito fra i due. Il marito convenuto in giudizio, a sua volta, contestava alla moglie <strong>la violazione dei doveri coniugali per infedeltà.</strong> Chiedeva in aggiunta al giudice l&#8217;addebito della separazione nei confronti di quest&#8217;ultima.</p>
<p>Dopo la pronuncia della separazione, l&#8217;assegnazione della casa coniugale e la determinazione dell&#8217;assegno di mantenimento la questione si sposta, in sede di appello, strettamente sul piano del rapporto sentimentale in essere tra i coniugi.</p>
<p>La Corte di appello dell&#8217;Aquila, in risposta alle pretese del marito di far addebitare alla moglie la separazione, esclude che dalle circostanze di infedeltà riportate possa dipendere l&#8217;addebito. Si convince di ciò principalmente sulla base di due motivi:</p>
<ul>
<li> gli elementi acquisiti ai fini probatori non sono sufficienti;</li>
<li>se anche lo fossero stati, afferma il giudice di merito, non c&#8217;era il <strong>nesso causa effetto tra il tradimento e la crisi coniugale</strong>. Il rapporto adulterino infatti si sarebbe costituito a processo già in corso, ovvero durante l&#8217;udienza presidenziale.</li>
</ul>
<p>La Corte suddetta pertanto conferma l&#8217;esigenza, già più volte sentita dai giudici, dell&#8217;esistenza del nesso di causalità per aversi l&#8217;addebito della separazione.</p>
<h2 id="adulterio">I fatti dell&#8217;adulterio</h2>
<p>Il marito, in disaccordo con il giudice dell&#8217;appello, porta la questione fino al terzo grado di giudizio e chiede la censura di vari punti della sentenza impugnata. La donna infatti, insegnante ordinaria, a dire del marito, avrebbe avuto più relazioni extraconiugali. Una relazione con un collega, intrattenuta in maniera offensiva alla sua dignità, ed un&#8217;altra anteriore.</p>
<p>I coniugi infatti vivevano in una piccola cittadina di provincia in cui <strong>le voci di paese avevano dato origine a pettegolezzi circa la relazione tra i due</strong>. In particolare il marito riportava le seguenti prove a sostegno dell&#8217;adulterio della moglie:</p>
<ul>
<li>il fatto che il presunto amante della donna, ovvero collega, avesse ammesso l&#8217;esistenza di una profonda e ottima amicizia tra i due. Questa inoltre si sarebbe protratta per circa un anno e mezzo durante l&#8217;assenza di lezioni;</li>
<li>la presenza di scritte con vernice spray sui muri per schernire il coniuge tradito;</li>
<li>due testimonianze circa l&#8217;assidua frequentazione dei due presunti amanti;</li>
<li>telefonate e lettere anonime ricevute dalla sua famiglia e denuncianti la relazione extraconiugale della moglie.</li>
</ul>
<p>Il giudice del merito aveva ritenuto insufficienti tali provati elementi per addebitare la separazione al coniuge infedele. Questi infatti, si legge nella sentenza, <em>&#8220;avevano concluso per la <strong>non ravvisabilità di indizi gravi e concordanti in ordine a concreti comportamenti della donna intesi consapevolmente alla violazione del dovere di fedeltà</strong> né tali da ingenerare apparenze determinanti offesa alla dignità ed all&#8217;onore del coniuge&#8221;</em>.</p>
<p>Lo stesso giudice diede piuttosto rilevanza al fatto che tra la moglie e il collega c&#8217;era stato un rapporto di amicizia e nulla di più.  Nella sentenza, dunque, ribadiva il principio secondo cui ci devono essere <strong>gravi indizi e concreti comportament</strong>i del coniuge in ordine alla violazione dell&#8217;obbligo di fedeltà, indispensabili per dichiarare una effettiva violazione di tale obbligo.</p>
<h2 id="indizi">Gli indizi dell&#8217;addebito per tradimento</h2>
<p>Gli indizi in ordine al tradimento ai fini dell&#8217;addebito, devono dunque essere <strong>gravi e precisi</strong>. L&#8217;onere della prova, fissato dalla Corte di merito è più gravoso di quanto stabilito dal giudice di primo grado. Non è stata inoltre ritenuta obiettiva l&#8217;affidabilità delle voci di paese per accertare l&#8217;effettivo verificarsi di un addebito. Ciò in considerazione della circostanza che, sebbene nel caso concreto tale situazione fosse stata provata, la rilevanza della stessa non fosse determinante né precisa.</p>
<p>Il giudice dovrà dunque accertare, secondo prove dirette, l&#8217;evento che ha determinato il tradimento e conseguentemente l&#8217;addebito della separazione. Si tratterà di individuare dunque <strong>episodi e fatti precisi</strong> che individuino in modo chiaro ed univoco la circostanza. La frequentazione con un terzo estraneo al rapporto coniugale si deve provare per testimoni o in qualsivoglia modo renda univocamente provato un episodio diretto di tradimento. Non sarà invece possibile addurre quali elementi di prova, scritte sui muri o testimonianze <em>de relato</em> che palesino il &#8220;pubblico dominio&#8221; di una situazione di infedeltà coniugale.</p>
<p>Devono dunque essere portate ad evidenza del giudice questioni concrete riguardanti la vita coniugale. La prova dell&#8217;infedeltà deve derivare da circostanze di fatto atte a dimostrare in modo diretto ed univoco l&#8217;infedeltà del <strong>coniuge a cui venga addebitata la <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/separazione-giudiziale/">separazione giudiziale</a></strong> a causa della sua infedeltà.</p>
<h2 id="oneri">Gli oneri probatori per l&#8217;addebito della separazione conseguente a tradimento</h2>
<p>La Corte del merito dunque restringe di molto i criteri per la determinazione dell&#8217;addebito conseguente a tradimento in capo ad un coniuge ed innalza non di poco gli oneri probatori conseguenti.</p>
<p>In ogni caso resta fermo il principio di diritto secondo cui il coniuge che chiede l&#8217;addebito della separazione e lamenta l&#8217;inosservanza dell&#8217;obbligo di fedeltà deve <strong>provare la condotta e il nesso causale</strong> tra la stessa e la disgregazione del rapporto di coppia. Tale da non consentire la prosecuzione della convivenza. La controparte invece avrà interesse a provare che invece la crisi coniugale è sorta antecedentemente alla relazione extraconiugale.</p>
<p>La <strong>Corte di legittimità</strong> infine, non potendo riesaminare gli apprezzamenti svolti dal giudice del merito riguardo le circostanze probatorie, salvo siano viziati da illogicità o errori giuridici, esclude che il ragionamento dei giudici di merito sia censurabile.  Non accoglie pertanto il ricorso del marito e conferma l&#8217;inesistenza dell&#8217;adulterio, anche apparente.</p>
<p>Da valutare, in tali circostanze, come l&#8217;ammissibilità delle prove per l&#8217;addebito di una separazione, debba confrontarsi inoltre con le stringenti normative in tema di tutela e protezione dei dati personali e di privacy. Non è affatto facile provare giudizialmente un tradimento. Gli orientamenti giurisprudenziali in questione non facilitano certo il lavoro di chi debba provare davanti alla corte il tradimento del proprio ex partner.</p>
<h2>Altro orientamento sull&#8217;addebito della separazione conseguente a tradimento</h2>
<p>Di opinione opposta a quella confermata dal caso citato è stata quella della Corte di Cassazione nella sentenza 8929 del 2013.</p>
<p>Contrariamente a quanto deciso il 9 maggio 2013 i giudici hanno stabilito il 12 maggio dello stesso anno che <em>&#8220;La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione, ai sensi dell&#8217;art.</em> 151 cod. civ., non solo quando si sostanzi in un adulterio ma anche quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell&#8217;ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e comporti offesa alla dignità e all&#8217;onore dell&#8217;altro coniuge&#8221;.</p>
<h2 id="conseguenze">Le conseguenze in ambito successorio</h2>
<p>Di non secondario rilievo è ai fini di una valutazione piena delle conseguenze giuridiche inerenti all&#8217;addebito, sono gli esiti legali sulla <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/diritti-coniuge-superstite-separato-divorziato/">successione del coniuge superstite</a></strong>. I diritti di quest&#8217;ultimo sono infatti ridimensionati in conseguenza all&#8217;addebito della separazione, così come stabilito dall&#8217;articolo 548 del codice civile.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-divorzista/">Avv. Bellato &#8211; diritto di famiglia e matrimoniale, separazione e divorzio</a></em></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anatocismo e tassi creditori: la Cassazione fa ancora chiarezza</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/anatocismo-e-tassi-creditori-nuova-sentenza-cassazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2022 07:39:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bancario]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Anatocismo e tassi creditori &#8211; una guida rapida Il caso La decisione della Corte La disciplina delle clausole anatocistiche Il principio di diritto Con ordinanza n. 4321 del 18 febbraio 2022 la Corte di Cassazione &#232; intervenuta sul tema dell&#8217;anatocismo, contribuendo a fare ulteriore chiarezza. In particolare, per i giudici della Suprema Corte il fatto [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Anatocismo e tassi creditori &#8211; una guida rapida</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#caso"><strong>Il caso</strong></a></li>
<li><a href="#decisione"><strong>La decisione della Corte</strong></a></li>
<li><a href="#disciplina"><strong>La disciplina delle clausole anatocistiche</strong></a></li>
<li><a href="#principio"><strong>Il principio di diritto</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Con ordinanza n. 4321 del 18 febbraio 2022 la Corte di Cassazione è intervenuta sul tema dell’<strong>anatocismo, </strong>contribuendo a fare ulteriore chiarezza.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, per i giudici della Suprema Corte il fatto che nel <strong>contratto di conto corrente</strong> – stipulato in vigenza della delibera CICR del 9 febbraio 2000, vi sia un <strong>tasso di interesse creditore annuo nominale</strong> <strong>che</strong> <strong>coincide con quello effettivo</strong>, <strong>non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell’interesse creditore.</strong> Richiesta, ricordiamo, dall’art. 3 della stessa delibera.</p>
<p style="text-align: justify;">Una simile previsione non soddisfa inoltre la condizione che è stata posta dall’art. 6 della delibera, per il quale nei casi in cui è prevista la capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.</p>
<h2 id="caso" style="text-align: justify;">Anatocismo e tassi creditori: il caso</h2>
<p style="text-align: justify;">Iniziamo con il ricordare che il caso in esame comincia con la sentenza del 7 gennaio 2016. In tale occasione il Tribunale di Savona, giudicando dell’opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da una banca, revoca il provvedimento condannando l’opponendo.</p>
<p style="text-align: justify;">Quindi, in parziale accoglimento del gravame, la Corte di appello di Genova riformato la sentenza di primo grado condannando al pagamento di una somma ribassata. Contro la pronuncia resa in sede di impugnazione viene però proposto ricorso per Cassazione con un unico motivo.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Il ricorso</h3>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente oppone la violazione o la falsa applicazione degli artt. 120 TUB, 1283 c.c. e 6 delib. CICR 9 febbraio 2000. In particolare, il ricorrente (la banca) nega che il contratto di conto corrente contenga una pattuizione che ha per oggetto la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi.</p>
<p style="text-align: justify;">Deduce in tal proposito che nel modulo sottoscritto dal correntista<strong> il tasso annuo nominale risulta essere corrispondente al tasso annuo effettivo</strong>. Laddove la capitalizzazione comporta, per necessità algebrica, un incremento del secondo rispetto al primo.</p>
<p style="text-align: justify;">La banca spiega quindi che vi sarebbe una palese antinomia</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>da una parte delle condizioni generali di contratto, dove è indicata una pari periodicità della capitalizzazione</li>
<li>dall’altra parte delle condizioni convenute, con la capitalizzazione stessa che è esclusa dall’espressione in cifra del tasso debitore effettivo.</li>
</ul>
<h2 id="decisione" style="text-align: justify;">Anatocismo e tassi creditori: la decisione della Corte</h2>
<p style="text-align: justify;">Per i giudici della Corte di Cassazione il motivo di ricorso è fondato.</p>
<p style="text-align: justify;">I giudici ricordano infatti come il ricorrente avesse lamentato che il Tribunale non avesse considerato l’evidenza documentale del contratto di conto corrente. In particolare, l’appellante aveva osservato come il tasso nominale e il tasso effettivo degli interessi attivi del correntista, come indicati nel documento negoziale, fossero numericamente identici. Onde doveva escludersi che fosse stata convenuta alcuna capitalizzazione degli stessi.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte di appello ha ritenuto la legittimità della capitalizzazione degli interessi debitori, come attuata. Osserva l’irrilevanza che il tasso nominale degli interessi attivi coincidesse con quello effettivo. Stando alla Corte, infatti, <em>anche nell’ipotesi in cui i tassi degli interessi attivi a favore del cliente siano previsti in una misura minima, tale da poterli considerare meramente simbolici, ciò non configura alcuna violazione della disciplina in materia di anatocismo bancario.</em> Posto che la medesima non prevede una proporzionalità tra tassi di interessi attivi e passivi o il fatto che la misura del tasso attivo corrisponda ad una certa soglia, restando rimessa alla volontà delle parti la determinazione del tasso creditore”.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo argomento – proseguono poi gli Ermellini – investe un profilo estraneo al motivo di appello e non si misura in modo appropriato con la censura svolta con il richiamato mezzo di gravame. La censura poneva infatti una questione di diritto, che avrebbe dovuta essere altrimenti risolta.</p>
<h2 id="disciplina" style="text-align: justify;">La disciplina delle clausole anatocistiche</h2>
<p style="text-align: justify;">La disciplina delle clausole anatocistiche segue le diverse decisioni assunte dalla stessa Corte di Cassazione a partire dalla nota Cass. 16 marzo 1999, n. 2374, che modificando il precedente orientamento giurisprudenziale ha affermato la nullità di tali clausole, non fondate su di un uso normativo, ritenendole pertanto in contrasto con la norma cogente ex art. 1283 c.c., secondo cui:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Una tesi, questa, che si è andata consolidando con il passare dell’anno, e che poi è stata supportata dalla pronuncia delle Sezioni Unite con la pronuncia Cass 4 novembre 2004, n. 21095.</p>
<p style="text-align: justify;">L’intervento normativo ha poi riguardato sia i contratti bancari in essere, che quelli nuovi.</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 120 comma 2 TUB, nel testo vigente <em>ratione temporis</em>, successivo alla modifica introdotta con il d.lgs. 242/1999, ha disposto che:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori</em>.</p>
</blockquote>
<h3 style="text-align: justify;">Le delibere CICR</h3>
<p style="text-align: justify;">Quindi, l’art. 3 delib. CICR del 9 febbraio 2000, dopo aver prescritto, al primo comma, che nel conto corrente l’accredito e l’addebito degli interessi deve avvenire sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti, ha stabilito al secondo comma che</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>nell’ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori</em>.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Quindi, l’art. 6 della stessa delibera ha previsto che:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l’entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato.</em> Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Infine, la delibera CICR, cui all’art. 120, comma 2, TUB, ha demandato la fissazione di fissare <em>modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi </em>nelle operazioni bancarie, ha pertanto subordinato l’anatocismo nei rapporti di conto corrente non solo alla pattuizione della stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, ma anche, per il caso della capitalizzazione infrannuale, alla condizione – suggerita da necessità di trasparenza – dell’indicazione, nel contratto, del tasso annuo calcolato per effetto della stessa capitalizzazione.</p>
<h3 style="text-align: justify;">L’indicazione di un tasso effettivo corrispondente al nominale</h3>
<p style="text-align: justify;">In questa direzione, <strong>l’indicazione contrattuale di un tasso annuo effettivo dell’interesse creditore corrispondente a quello nominale</strong> (e cioè di un tasso annuo dell’interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi. Considerato che, sostanzialmente, sconfessa che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione. Non soddisfa inoltre, peraltro verso, quanto esige il cit. art. 6.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo ultimo proposito, prosegue la sentenza, bisogna considerare che la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione. Anche ammettendo che le parti abbiano realmente voluto esprimersi in quest’ultima direzione, il contratto di conto corrente mancante di questa indicazione non soddisferebbe comunque una delle condizioni cui è subordinata la pattuizione dell’anatocismo.</p>
<p style="text-align: justify;">In sintesi, aggiunge ancora la Corte, il rilievo della controricorrente sembra essere incentrato sulla circostanza per cui la coincidenza del tasso annuo nominale e del tasso annuo effettivo dipenderebbe dalla ridottissima misura degli interessi attivi, non appare, in tale prospettiva, concludente. Di fatti, se si ha riguardo alla disciplina sopra esposta:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>o la capitalizzazione è solamente figurativa. E, dunque, la misura oltremodo esigua del tasso di interesse creditore non è in grado di generare alcun effetto anatocistico. La mancata indicazione dell’incremento del tasso deriva dal fatto che in contratto gli interessi creditori non si capitalizzano con la medesima periodicità degli interessi passivi</li>
<li>oppure la contabilizzazione degli interessi sugli interessi genera un reale incremento. In questo caso bisogna però indicare il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo anche conto degli effetti della capitalizzazione.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">A margine di ciò, la sentenza deve essere cassata.</p>
<h2 id="principio" style="text-align: justify;">Il principio di diritto su anatocismo e tassi creditori</h2>
<p style="text-align: justify;">La causa è dunque rinviata alla Corte di appello di Genova che dovrà applicare il seguente principio di diritto:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delib. CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell’interesse creditore, che è richiesta dall’art. 3 della delibera, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall’art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione</em>”.</p>
</blockquote>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-diritto-bancario/">Avv. Bellato – diritto bancario</a></em></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Offesa su Facebook: se l’offeso è online non c’è reato</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/offesa-su-facebook/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2022 18:17:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Offesa su Facebook &#8211; indice: I tre motivi del ricorso I motivi della decisione L&#8217;offesa in presenza o assenza della persona offesa Le valutazioni della Suprema Corte La sentenza Cass. pen., Sez. V., 2 dicembre 2021 n. 4462 ha stabilito che se l&#8217;offesa sul social media &#232; rivolta mentre l&#8217;insultato &#232; online, non c&#8217;&#232; reato. [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Offesa su Facebook &#8211; indice:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#ricorso"><strong>I tre motivi del ricorso</strong></a></li>
<li><a href="#motivi"><strong>I motivi della decisione</strong></a></li>
<li><a href="#offesa"><strong>L&#8217;offesa in presenza o assenza della persona offesa</strong></a></li>
<li><a href="#valutazioni"><strong>Le valutazioni della Suprema Corte</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La sentenza Cass. pen., Sez. V., 2 dicembre 2021 n. 4462 ha stabilito che <strong>se l’offesa sul social media è rivolta mentre l’insultato è online, non c’è reato.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Si chiude in tal modo un caso giunto alla Suprema Corte dopo l’impugnativa della sentenza in appello, che aveva confermato la decisione di primo grado, la quale aveva condannato una persona, sia a fini civili che penali, per aver diffamato un altro soggetto sul social network.</p>
<p style="text-align: justify;">I giudici di prime cure, così come quelli in appello, aveva ricostruito la vicenda evidenziando come l’imputato avesse pubblicato su una chat intrattenuta con l’offeso e con altre persone, una serie di commenti offensivi verso l’insultato.</p>
<p style="text-align: justify;">Avverso tale sentenza l’imputato ha proporso ricorso in Cassazione con tre motivi.</p>
<h2 id="ricorso" style="text-align: justify;">I tre motivi del ricorso</h2>
<p style="text-align: justify;">Con il primo motivo del ricorso l’imputato lamenta il travisamento della consulenza tecnica di parte, la mancata assunzione della prova decisiva, le violazioni di legge e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, il ricorrente contesta che la sola stampa degli screenshots estrapolati dalla persona offesa e dal teste di polizia giudiziaria non sarebbe sufficiente per provare che l’imputato abbia pubblicato i <strong>messaggi diffamatori</strong>. I controlli del consulente tecnico della difesa – che aveva analizzato il profilo dell’imputato e di un soggetto che aveva partecipato alla conversazione – avevano infatti dato esito negativo. Né, si legge nella sentenza, era emerso che una conversazione di quel tipo fosse stata archiviata o cancellata. La persona offesa, dal canto suo, aveva sempre negato l’autorizzazione all’accesso al suo profilo, teso a verificare se vi fosse il post incriminato.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione degli artt. 594, 595 c.p. e artt. 192 e 187 c.p.p., oltre alla mancanza, alla contradditorietà e alla manifesta illogicità della motivazione in ordine alla qualificazione del fatto come diffamazione, piuttosto che come ingiuria.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, con il terzo motivo, si lamenta la violazione degli artt. 595, 599 c.p. e artt. 192 e 187 c.p.p., oltre alla mancanza di contradditorietà e alla manifesta illogicità della motivazione. Si legge infatti nel ricorso che l’imputato avrebbe agito in preda a uno stato d’ira determinato dal comportamento della persona offesa.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata. Cerchiamo di vedere insieme quali sono i motivi di questa decisione.</p>
<h2 id="motivi" style="text-align: justify;">I motivi della decisione</h2>
<p style="text-align: justify;">Il primo motivo di ricorso – si legge nella sentenza – discute il giudizio di <strong>riferibilità soggettiva del fatto all’imputato. </strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’inammissibilità deriva in questo caso dal fatto che non vi è confronto con il passaggio della sentenza impugnata che ha evinto la riferibilità dei messaggi provenienti dal profilo dell’imputato, all’odierno prevenuto dalla circostanza che la modifica successiva nel profilo dell’imputato stesso, che aveva avuto effetto anche sui messaggi precedenti.</p>
<p style="text-align: justify;">I giudici, peraltro, ritengono come “<em>non manifestatamente illogica</em>” l’argomentazione della sentenza impugnata che ritiene comprovata la provenienza dei messaggi anche dal collegamento di essi con l’articolo che lo riguardava e dunque con la pertinenza della discussione con la sua posizione.</p>
<p style="text-align: justify;">Viene ritenuto altresì infondato il terzo motivo del ricorso, oltre che generico. Il motivo di ricorso sarebbe infatti caratterizzato da un’impostazione che non affronta l’argomentazione che fonda il diniego della Corte territoriale, ovvero il fatto che il messaggio non conteneva profili provocatori.</p>
<p style="text-align: justify;">Si ritiene invece fondato il secondo motivo di ricorso. Pur, si legge, nella sola parte in cui sostiene l’esistenza di un vizio motivazionale quanto alla qualificazione del fatto come ingiuria piuttosto che come diffamazione. Si rimarca la partecipazione della persona offesa alla conversazione incriminata.</p>
<h2 id="offesa" style="text-align: justify;">L’offesa in presenza o assenza della persona offesa</h2>
<p style="text-align: justify;">A questo punto i giudici della Suprema Corte richiamano la sentenza n. 13252 del 4 marzo 2021, che nell’<strong>interrogarsi sulla natura ingiuriosa o diffamatoria dell’invio di e-mail a più destinatari</strong>, tra cui anche l’offeso, ha schematizzato in modo interessante le situazioni concrete in relazione ai vari strumenti di comunicazione che possono dare luogo all’addebito ex art. 594 c.p., o ex art. 595 c.p., che andiamo ora a riepilogare:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>se l’offesa è diretta a una persona presente nella conversazione, è ingiuria anche se sono presenti altre persone</li>
<li>se l’offesa è diretta a una persona distante, è ingiuria solamente se la comunicazione offensiva avviene solo tra autore e destinatario</li>
<li>di contro, se la comunicazione a distanza è indirizzata ad altre persone all’offeso, si configura il reato di diffamazione</li>
<li>se l’offesa riguardante un assente è comunicata ad almeno due persone (presenti o distanti), integra sempre la diffamazione.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Ora, la decisione in discorso ha approfondito il concetto di presenza rispetto ai moderni sistemi di comunicazione. Ritiene che accanto alla presenza fisica in unità di tempo e di luogo, di offeso, autore del fatto e spettatori, vi siano poi situazioni ad essa sostanzialmente equiparabile. Da realizzarsi, si legge, con l’ausilio dei moderni sistemi tecnologici (call conference, audioconferenza e videoconferenza).</p>
<h2 id="valutazioni" style="text-align: justify;">Le valutazioni della Suprema Corte</h2>
<p style="text-align: justify;">La sentenza richiamata dai giudici di Cassazione condivide poi che “<em>i numerosi applicativi attualmente in uso per la comunicazione tra persone fisicamente distanti non modificano, nella sostanza, la linea di discrimine tra le due figure come sopra tracciata, dovendo porsi solo una particolare attenzione alle caratteristiche specifiche del programma e alle funzioni utilizzate nel caso concreto.</em> Molti programmi mettono a disposizione degli utenti una variegata gamma di servizi: messaggistica istantanea (scritta o vocale), videochiamata, chiamate cd. &#8220;VoIP&#8221; (conversazione telefonica effettuate sfruttando la connessione internet).</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sono state sviluppate diverse piattaforme per convocare riunioni a distanza tra un numero, anche rilevante, di persone presenti virtualmente. Le medesime piattaforme permettono di scrivere, durante la riunione, messaggi diretti a tutti i partecipanti, ovvero a uno o ad alcuni di essi. Per tale ragione il mero riferimento a una definizione generica (chat, call) o alla denominazione commerciale del programma è, di per sè, privo di significato e foriero di equivoci, laddove non accompagnato dalla indicazione delle caratteristiche precise dello strumento di comunicazione impiegato nel caso specifico”.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Quindi, la Corte prosegue evidenziando che, per distinguere tra i reati ex artt. 594 e 595 c.p., è decisivo il <strong>criterio discretivo della presenza</strong>, anche se virtuale, <strong>dell’offeso</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, non si potrà che valutare caso per caso. Nel caso in cui l’offesa sia proferita nel corso di una riunione a distanza, o da remoto, tra più persone contestualmente collegate, alla quale partecipa anche l’offeso, ricorrerà l’ipotesi dell’ingiuria commessa alla presenza di più persone (fatto depenalizzato).</p>
<p style="text-align: justify;">Se invece vengono in rilievo delle comunicazioni scritte o vocali, indirizzate all’offeso e ad altre persone, non contestualmente presenti (sia con presenza virtuale o da remoto), ricorreranno i presupposti della diffamazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Riassunto ciò, i giudici della Suprema Corte invitano il giudice di rinvio a tenere conto di questo schema.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/">Avv. Filippo Martini – diritto penale</a></em></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/offesa-su-facebook/">Offesa su Facebook: se l’offeso è online non c’è reato</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il legato del diritto di abitazione e l&#8217;istituzione di erede nel testamento</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/legato-diritto-di-abitazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2022 14:13:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Testamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=18484</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il legato del diritto di abitazione e l&#8217;istituzione di erede nel testamento &#8211; indice: La successione ereditaria Il diritto di abitazione del coniuge Il legato ex lege e testamentario L&#8217;accettazione dell&#8217;eredit&#224; La vicenda e il giudizio Il legato e il prelegato La massima della sentenza Il beneficio d&#8217;inventario&#160; La genesi del diritto di abitazione Conclusioni [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Il legato del diritto di abitazione e l&#8217;istituzione di erede nel testamento &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#successione"><strong>La successione ereditaria</strong></a></li>
<li><a href="#diritto"><strong>Il diritto di abitazione del coniuge</strong></a></li>
<li><a href="#legato"><strong>Il legato ex lege e testamentario</strong></a></li>
<li><a href="#accettazione"><strong>L&#8217;accettazione dell&#8217;eredità</strong></a></li>
<li><a href="#vicenda"><strong>La vicenda e il giudizio</strong></a></li>
<li><a href="#prelegato"><strong>Il legato e il prelegato</strong></a></li>
<li><a href="#massima"><strong>La massima della sentenza</strong></a></li>
<li><a href="#beneficio"><strong>Il beneficio d&#8217;inventario </strong></a></li>
<li><a href="#genesi"><strong>La genesi del diritto di abitazione</strong></a></li>
<li><a href="#conclusioni"><strong>Conclusioni</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Può il testatore disporre, con lo stesso testamento, della quota di eredità di un figlio e legare a suo beneficio un  diritto di abitazione vitalizio su un immobile in suo possesso? La questione si risolve come spunto per la giurisprudenza della Cassazione per trattare l&#8217;istituto del legato ex lege ed in particolare del <strong>legato del diritto di abitazione. </strong></p>
<h2 id="successione" style="text-align: justify;">La successione legittima e testamentaria</h2>
<p style="text-align: justify;">La morte è l&#8217;evento che sotto il profilo giuridico comporta l&#8217;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/eredita-apertura-successione/">apertura della successione</a>. La<strong> <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/successione-legittima/">successione legittima</a></strong> si apre nel caso in cui non ci sia testamento o il testamento preveda solo in parte come deve essere devoluto il patrimonio ereditario. La successione legittima dunque può essere complementare a quella testamentaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Quella testamentaria si apre quando c&#8217;è un <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/testamento/">testamento</a></strong>. Le volontà del testatore possono investire tutto il patrimonio ereditario o solo alcuni beni. Il testatore infatti potrebbe aver disposto solo a titolo particolare ad esempio impiegando lo strumento giuridico del <strong>legato</strong>. In tal caso, il restante patrimonio non regolato nel testamento verrà devoluto secondo le norme di legge sulla successione legittima.</p>
<p style="text-align: justify;">Nelle prossime righe si andrà ad esaminare un caso che si occupa della materia successoria ed in particolare del legato. Tale caso costituisce oggetto della <strong>sentenza n. 5564/2021</strong>. La vicenda ha dato spunto alla giurisprudenza per trattare il legato sotto vari profili. Nella sentenza la Cassazione affronta in parallelo gli istituti del legato ex lege e del legato testamentario prendendo come fonte di argomentazione il <strong>legato del diritto di abitazione</strong>.</p>
<h2 id="diritto" style="text-align: justify;">Il diritto di abitazione del coniuge superstite</h2>
<p style="text-align: justify;">La <strong>sentenza n. 5564 del 1 marzo 2021</strong> ha ad oggetto come questione principale il legato del diritto di abitazione. Il diritto di abitazione viene trasferito da una madre ad un figlio tramite un legato testamentario. Con lo stesso testamento la donna designava il figlio quale erede universale. Come afferma la Cassazione, si trattava di due delazioni indipendenti per cui il chiamato all&#8217;eredità avrebbe potuto accettare l&#8217;eredità e rinunciare al legato o viceversa conseguire il legato e rifiutare l&#8217;eredità.</p>
<p style="text-align: justify;">I giudici introducono così il tema del legato ex lege iniziando la propria argomentazione a partire dal <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/diritto-abitazione-coniuge-superstite/">diritto di abitazione sulla casa familiare e di uso dei mobili del coniuge superstite</a>.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell&#8217;articolo 540, secondo comma, del codice civile <em>&#8220;Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.</em> <em>Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli&#8221;.</em></p>
<h2 id="legato" style="text-align: justify;">Il legato: ex lege e testamentario</h2>
<p style="text-align: justify;">Il diritto di abitazione e uso del coniuge superstite viene considerato un <strong>legato ex lege</strong>. Oggetto del legato ex lege è un diritto che si acquista per legge all&#8217;apertura della successione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/legato/">legato</a> </strong>in genere ha origine testamentaria e non ha bisogno di una dichiarazione espressa di accettazione. Il diritto infatti si acquista automaticamente alla morte del testatore. Il beneficiario del legato tuttavia può rinunciarvi.</p>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>legato testamentario</strong> è una disposizione a titolo particolare con cui il testatore attribuisce a un erede un determinato bene o diritto per sempre o per un tempo determinato.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie la giurisprudenza è partita dalla disciplina del legato ex lege, ed in particolare del diritto di abitazione del coniuge superstite. La ha poi confrontata con quella del legato testamentario risolvendo la causa familiare derivante dalla successione testamentaria.</p>
<h2 id="accettazione" style="text-align: justify;">L&#8217;accettazione dell&#8217;eredità</h2>
<p style="text-align: justify;">Il chiamato all&#8217;eredità per diventare erede deve <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/accettazione-eredita/"><strong>accettare l&#8217;eredità</strong></a> a lui devoluta. L&#8217;accettazione può essere espressa, <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/accettazione-tacita-eredita/">tacita</a> o con <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/accettazione-beneficio-inventario/">beneficio d&#8217;inventario</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il legato invece, come già accennato, non deve essere accettato per produrre effetti. Il diritto che ne costituisce oggetto entra automaticamente nel patrimonio del legatario alla morte del <em>de cuius</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il coniuge superstite beneficiario dei diritti di abitazione nella casa familiare e di uso dei mobili <strong>è esonerato dall&#8217;accettazione con beneficio d&#8217;inventario</strong> prevista dall&#8217;articolo 485 del codice civile per il chiamato in possesso dei beni ereditari. Il coniuge superstite infatti è possessore della casa familiare non in forza della delazione dell&#8217;eredità a titolo universale ma in forza del legato ex lege previsto dall&#8217;articolo 540, secondo comma, del codice civile.</p>
<p style="text-align: justify;">La questione investe anche il legato testamentario del diritto di abitazione. Come afferma la Cassazione nella sentenza in esame <em>&#8220;Le ragioni che giustificano l’esenzione del legatario del diritto di abitazione dall’onere dell’inventario, imposto al chiamato al possesso dei beni dall’art. 485 c.c., operano mutatis mutandis, con riferimento al legato testamentario del medesimo diritto&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie pertanto il legatario del diritto di abitazione è esonerato dall&#8217;onere di eseguire l&#8217;inventario.</p>
<h2 id="vicenda" style="text-align: justify;">La vicenda</h2>
<p style="text-align: justify;">Una donna istituisce con testamento eredi i suoi tre figli. Ne privilegia uno trasmettendogli a titolo di legato un diritto di abitazione e uso di mobili su uno degli immobili facente parte dell&#8217;eredità.</p>
<p style="text-align: justify;">La donna pertanto con il testamento dispone in favore di un unico figlio, e quindi della stessa persona, della quota ereditaria, <strong>istituendolo erede universale</strong>, e del <strong>legato del diritto di abitazione uso dei mobili</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Un altro dei figli, trovandosi creditore del fratello legatario, si rivolge al Tribunale chiedendo di accertare che quest&#8217;ultimo abbia accettato l&#8217;eredità della madre. L&#8217;attore aveva intrapreso un&#8217;esecuzione immobiliare nei confronti del fratello avente ad oggetto un immobile facente parte del patrimonio ereditario. L&#8217;esecutato aveva il <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/possesso/">possesso</a> dell&#8217;immobile in virtù del legato del diritto di abitazione. La parte attrice pertanto presentava la necessità di accertare l&#8217;avvenuta accettazione dell&#8217;eredità per proseguire l&#8217;azione esecutiva sull&#8217;immobile.</p>
<h3>Il primo grado di giudizio</h3>
<p style="text-align: justify;">Il primo grado di giudizio si risolve a sfavore dell&#8217;attore. Il Tribunale valorizza la posizione del fratello convenuto il quale avrebbe avuto il possesso di un immobile ereditario in ragione di un titolo diverso da quello di erede universale ovvero<strong> a titolo di legato</strong>.</p>
<h3>L&#8217;appello e il terzo grado</h3>
<p style="text-align: justify;">Ricorrendo in appello il fratello creditore ottiene una sentenza a sé favorevole.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte d&#8217;appello solleva in particolare il fatto che il legatario deve eseguire l&#8217;inventario per l&#8217;accettazione dell&#8217;eredità come previsto articolo 485 del codice civile in quanto il possesso del bene oggetto del legato non costituirebbe deroga alla suddetta norma. Il chiamato in possesso dei beni ereditari ha l&#8217;obbligo di eseguire l&#8217;inventario nei termini stabiliti dall&#8217;articolo 485 del codice civile. In mancanza perde la qualità di erede con beneficio d&#8217;inventario ed assume soltanto la qualità di erede puro e semplice.</p>
<p style="text-align: justify;">Il fratello debitore ricorre per la cassazione della sentenza di secondo grado basando il proprio ricorso su un unico motivo.</p>
<h2 id="prelegato" style="text-align: justify;">Il prelegato</h2>
<p style="text-align: justify;">Per effetto del fatto che con il testamento la donna aveva designato il figlio come erede e al contempo come legatario il figlio assume la qualità di <strong>prelegatario</strong>. Il prelegatario è il soggetto che, chiamato all&#8217;eredità in sede di successione testamentaria, viene istituito erede e anche legatario di un bene facente parte del patrimonio ereditario.</p>
<p style="text-align: justify;">Si ricorda che il codice civile disciplina il prelegato all&#8217;articolo 661 il quale recita: <em>&#8220;Il legato a favore di uno dei coeredi e a carico di tutta l&#8217;eredità si considera come legato per l&#8217;intero ammontare&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il prelegato si considera a carico di tutti i coeredi se il testatore non esprime una diversa volontà e nell&#8217;intero ammontare. Ciò significa che il suo valore viene sottratto al complessivo ammontare del patrimonio ereditario prima che avvenga la divisione ereditaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Come già accennato, l&#8217;istituto giuridico del legato può essere volontario e derivare dalla volontà del testatore oppure ex lege cioè derivare dalla legge. Di norma l&#8217;istituzione di erede a titolo particolare avviene per volontà del testatore ma ci sono molti casi in cui la legge individua ipotesi di legato.</p>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>diritto di abitazione</strong> è uno di questi ai sensi dell&#8217;articolo 540, secondo comma, del codice civile. Il beneficiario di tale diritto è il coniuge superstite.</p>
<h2 id="massima">La Cassazione sul diritto di abitazione e uso del coniuge superstite</h2>
<p style="text-align: justify;">Sul legato del diritto di abitazione ex lege si è pronunciata il 3 marzo 2021 con la sentenza n. 5564 la Corte di cassazione la quale, richiamando l&#8217;orientamento dominante, ha ricordato che <strong><em>&#8220;la permanenza, dopo il decesso di un coniuge, da parte dell’altro nella casa familiare è qualificabile come esercizio del diritto di abitazione e di uso dei mobili che la corredano, spettante al coniuge superstite quale legatario ex lege (art.</em> 540 c.c.) <em>in ogni caso, anche nell’ipotesi di successione legittima, e quindi a prescindere dalla sua ulteriore qualità di chiamato all’eredità&#8221;.</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La disciplina del legato ex lege si modella su quella prevista dal codice civile per il legato testamentario. Così afferma esplicitamente la Corte nella sentenza in oggetto.</p>
<h2 id="beneficio">Eredità, legato del diritto di abitazione e beneficio d&#8217;inventario</h2>
<p style="text-align: justify;">Da quanto emerge dalla sentenza in esame il coniuge superstite beneficiario del diritto di abitazione è esonerato <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/accettazione-beneficio-inventario/">dall&#8217;obbligo previsto dall&#8217;articolo 485 del codice civile di effettuare l&#8217;inventario</a>. Le ragioni che giustificano tale esenzione &#8211; afferma la Corte &#8211; operano mutatis mutandis, con riferimento al legato testamentario del medesimo diritto. <strong>Anche il legato del diritto di abitazione è pertanto esonerato dall&#8217;obbligo di eseguire l&#8217;inventario</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">La Cassazione ritiene il ricorso fondato e svaluta le considerazioni effettuate dalla Corte d&#8217;appello. La Corte d&#8217;appello in particolare sosteneva, al contrario, l&#8217;obbligo del legatario di eseguire l&#8217;inventario come previsto per il chiamato all&#8217;eredità ai sensi dell&#8217;articolo 485 del codice civile.</p>
<h2 id="genesi" style="text-align: justify;">La genesi del legato ex lege e del diritto di abitazione del coniuge</h2>
<p style="text-align: justify;">La disciplina giuridica del legato ex lege assume contorni particolari in relazione alla sua <strong>genesi</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">I giudici della suprema Corte invece affermano che:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;Le considerazioni proposte dalla corte d’appello, là dove si ipotizza che il legato ex lege in favore del coniuge preesista alla morte, essendo costituito con il matrimonio, sono evidentemente un fuor d’opera.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>Il matrimonio e la preesistente destinazione abitativa dell’immobile costituiscono il presupposto della nascita di diritti sulla casa familiare, che sorgono e si acquistano, al pari del legato testamentario, al momento della morte</strong>.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Se il legato è disposto a favore di chi sia chiamato all’eredità a titolo universale (prelegato) le delazioni sono indipendenti; tale indipendenza si risolve nella facoltà del chiamato di rifiutare il legato e accettare l’eredità e viceversa di conseguire il legato rinunciando all’eredità. Le particolarità del legato ex lege in favore del coniuge superstite sono altre e non certamente quelle indicate dalla corte d’appello&#8221;.</em></p>
<h2 id="conclusioni">Il legato del diritto di abitazione, la quota disponibile e la quota di riserva (legittima)</h2>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi del secondo comma dell&#8217;articolo 540 del codice civile <strong>i diritti di abitazione della casa familiare e di uso dei mobili del coniuge gravano sulla quota disponibile</strong>. Qualora questa non fosse sufficiente tali diritti gravano sulla quota di riserva del coniuge (senza intaccare il valore del legato acquisito dal coniuge) ed infine su quella dei figli. Così affermano i giudici della Cassazione.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;Quando il valore dei diritti del coniuge impone il sacrificio della legittima dei figli, gli stessi, benché chiamati nell’intera nuda proprietà, vedono comunque intaccata la propria quota di riserva, &#8211; afferma la corte &#8211;  perché conseguono un diritto che non eguaglia il valore di quest’ultima&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il legato testamentario invece, per quanto disposto dall&#8217;articolo 560, terzo comma, del codice civile, è cumulabile con la quota di legittima purché non superi il valore della disponibile e della legittima.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;Con riferimento ai diritti sulla casa familiare, il coniuge non è in concorso con gli altri legittimari, come avviene per la legittima in quota, ma è in una posizione di prevalenza&#8221;</em> &#8211; afferma la Corte.</p>
<p style="text-align: justify;">Per tali motivi la Suprema Corte ritiene che la sentenza vada cassata. Rinvia la causa alla Corte d&#8217;appello per riesaminarla alla luce dei principi enunciati in tal sede.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-successioni-eredita-testamento/">Avv. Bellato – diritto delle successioni</a></em></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/legato-diritto-di-abitazione/">Il legato del diritto di abitazione e l&#8217;istituzione di erede nel testamento</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quando una scrittura privata è testamento</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/scrittura-privata-testamento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2021 09:25:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Testamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=18237</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quando una scrittura privata &#232; testamento &#8211; indice: Il testamento olografo&#160; La scrittura privata I fatti di causa La sentenza di appello Scrittura privata e testamento&#160; I motivi del ricorso&#160; Conclusioni La Cassazione, con l&#8217;ordinanza n. 25936/2021, ha ribadito che, affinch&#233; una scrittura privata possa considerarsi testamento, deve presentare non solo i requisiti di forma [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/scrittura-privata-testamento/">Quando una scrittura privata è testamento</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Quando una scrittura privata è testamento &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><strong><a href="#testamento">Il testamento olografo</a> </strong></li>
<li><a href="#scrittura"><strong>La scrittura privata</strong></a></li>
<li><a href="#fatti"><strong>I fatti di causa</strong></a></li>
<li><a href="#sentenza"><strong>La sentenza di appello</strong></a></li>
<li><a href="#privata"><strong>Scrittura privata e testamento </strong></a></li>
<li><a href="#motivi"><strong>I motivi del ricorso </strong></a></li>
<li><a href="#conclusioni"><strong>Conclusioni</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La Cassazione, con l&#8217;<strong>ordinanza n. 25936/2021</strong>, ha ribadito che, affinché una scrittura privata possa considerarsi testamento, deve presentare non solo i requisiti di forma previsti dal codice civile per il testamento olografo ma anche la chiara ed espressa volontà di disporre delle proprie sostanze per il tempo in cui il testatore avrà cessato di vivere.</p>
<h2 id="testamento" style="text-align: justify;">Il testamento olografo e i suoi requisiti</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 587 del codice civile chiarifica che il testamento è <em>&#8220;un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie trattasi di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/testamento-olografo-guida-redazione/"><strong>testamento olografo</strong></a> ovvero il testamento redatto di pugno dal testatore e disciplinato dall&#8217;articolo 602 del codice civile che ne detta i requisiti.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e <strong>sottoscritto di mano del testatore</strong>.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>La sottoscrizione deve essere posta <strong>alla fine delle disposizioni</strong>. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>La data deve contenere l&#8217;indicazione del <strong>giorno, mese e anno</strong>. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento.&#8221;</em></p>
<p style="text-align: justify;">La scrittura privata oggetto dell&#8217;ordinanza in esame presentava tutti i requisiti previsti dalla norma su esposta. Conteneva tuttavia disposizioni non indicative della volontà di disporre delle proprie sostanze per il tempo successivo al decesso.</p>
<h3>Quando un atto può dirsi contenente una manifestazione di ultima volontà</h3>
<p style="text-align: justify;">Precisa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 150 del 2014 che <em>“perché un atto costituisca manifestazione di ultima volontà, riconducibile ai negozi “mortis causa”, non è necessario che il dichiarante faccia espresso riferimento alla sua morte ed all’intento di disporre dei suoi beni dopo la sua scomparsa, essendo sufficiente che lo scritto sia <strong>espressione di una volontà definitiva dell’autore, compiutamente e incondizionatamente manifestata allo scopo di disporre attualmente dei suoi beni, in tutto o in parte, per il tempo successivo alla propria morte</strong>”.</em></p>
<h2 id="scrittura" style="text-align: justify;">La scrittura privata</h2>
<p style="text-align: justify;">Come già accennato nell&#8217;introduzione la <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/scrittura-privata/">scrittura privata</a></strong> è un documento sottoscritto da una o più parti che ha effetti giuridici e che costituisce una prova documentale.</p>
<p style="text-align: justify;">Dalle varie configurazioni  che si possono dare ad una scrittura privata questa può dar luogo a diversi tipi di atti come ad esempio un <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/contratto/">contratto</a>, un testamento e così via.</p>
<p style="text-align: justify;">Essendo dunque un documento idoneo a produrre effetti giuridici tra le parti sottoscriventi o nei confronti di terzi <strong>può validamente qualificarsi come testamento olografo</strong> qualora sia redatta nel rispetto dei requisiti formali e sostanziali previsti dalle norme con cui la legge disciplina il testamento.</p>
<p style="text-align: justify;">È semplice redigere una scrittura privata ma non è altrettanto semplice, in mancanza di idonee conoscenze giuridiche, darle la configurazione confacente alle proprie volontà e ai propri scopi. Per produrre un documento valido che possa produrre gli effetti desiderati è infatti sempre opportuno affidarsi ad un professionista.</p>
<p style="text-align: justify;">È questo il caso che la Cassazione si è trovata a dover risolvere.  Una tipica lite insorta tra fratelli in sede di successione ereditaria relativamente ad una scrittura privata redatta dalla madre defunta.</p>
<h2 id="fatti" style="text-align: justify;">I fatti di causa</h2>
<p style="text-align: justify;">Tizia proponeva ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte d&#8217;appello che <strong>disconosceva valore di testamento ad una scrittura privata </strong>elaborata dalla madre defunta. La scrittura conteneva, secondo quanto apprezzato dai giudici di merito, <em>&#8220;un semplice rendiconto indirizzato verosimilmente ai figli come mero progetto relativo al godimento dei suoi beni&#8221;</em>. La causa veniva instaurata innanzi alla Corte d&#8217;appello di Napoli tra Tizia e i due fratelli germani.</p>
<p style="text-align: justify;">Contro la sentenza della Corte d&#8217;appello Tizia proponeva ricorso in Cassazione sostenuto da tre motivi.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il <strong>primo motivo</strong> Tizia denunciava violazione di norme di diritto ex articolo 360, primo comma, numero 3 del codice di procedura civile. La Corte d&#8217;appello infatti nel disconoscere alle dichiarazioni contenute nella scrittura la qualità di disposizioni testamentarie non aveva, secondo la tesi della ricorrente, tenuto debito conto della <strong>volontà della defunta</strong> né del <strong>principio di conservazione del contratto</strong> ex articolo 1367 del codice civile applicabile anche al testamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Il secondo motivo di ricorso censurava la sentenza nella parte in cui prevedeva l&#8217;integrale nullità dell&#8217;atto. Secondo la tesi della ricorrente invece la nullità doveva investire solo le disposizioni ritenute univoche dai giudici.</p>
<p style="text-align: justify;">Il terzo motivo di ricorso contestava la regolamentazione delle spese processuali da parte della Corte d&#8217;appello.</p>
<h2 id="sentenza" style="text-align: justify;">Quando una scrittura privata è testamento: il secondo grado di giudizio</h2>
<p style="text-align: justify;">La Corte d&#8217;appello si è approcciata all&#8217;esame del documento oggetto di causa muovendo dalle stesse considerazioni effettuate dai giudici nell&#8217;ordinanza. Ovvero indagare l&#8217;effettiva volontà dell&#8217;autrice della scrittura con tutti i mezzi giuridici a disposizione.</p>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo, non essendo stata fatta domanda per l&#8217;introduzione di <strong>prove orali</strong> al fine di dimostrare che la volontà movente il comportamento del<em> de cuius</em> era quella di disporre dei propri beni per il tempo successivo alla sua morte, non avevano avuto un riscontro le considerazioni effettuate dalla ricorrente circa il carattere testamentario delle disposizioni scritte dalla madre.</p>
<p style="text-align: justify;">Dal lato formale, secondo la Corte d&#8217;appello, lo scritto <strong>aveva tutti i requisiti di forma.</strong> Al contempo tuttavia i giudici lo hanno qualificato come <em>&#8220;un semplice rendiconto indirizzato verosimilmente ai figli come mero progetto relativo al godimento dei suoi beni&#8221;</em> e contenente delle espressioni <em>&#8220;indice chiaro di <strong>un&#8217;assenza di volontà di disporre delle proprie sostanze per il tempo successivo alla morte</strong>&#8220;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Non è censurabile in sede di legittimità, afferma la Cassazione, un&#8217;indagine priva di errori logici e giuridici.</p>
<h2 id="privata" style="text-align: justify;">Quando una scrittura privata è testamento secondo la Corte di Cassazione</h2>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo i giudici della Cassazione hanno enunciato nell&#8217;ordinanza il seguente principio:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;Perché un atto costituisca disposizione testamentaria, è necessario che lo scritto contenga la manifestazione di una volontà definitiva dell’autore, compiutamente e incondizionatamente formata, diretta allo scopo di disporre attualmente dei suoi beni, in tutto o in parte, per il tempo successivo alla propria morte;</em><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>pertanto, <strong>ai fini della configurabilità di una scrittura privata come testamento non è sufficiente il riscontro dei requisiti di forma, occorrendo, altresì, l’accertamento dell’oggettiva riconoscibilità nella scrittura della volontà attuale del suo autore di compiere non già un mero progetto, ma un atto di disposizione del proprio patrimonio per il tempo successivo al suo decesso</strong>.&#8221;</em></p>
<h2 id="motivi" style="text-align: justify;">L&#8217;interpretazione del contratto e il principio di conservazione</h2>
<p style="text-align: justify;">La Corte di Cassazione rigetta il primo motivo di ricorso e lo dichiara inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Le ragioni dell&#8217;inammissibilità si fondano sulle seguenti questioni:</p>
<ul>
<li>L&#8217;interpretazione del contratto e</li>
<li>il principio di conservazione.</li>
</ul>
<h3>Dell&#8217;interpretazione del contratto e della volontà testamentaria</h3>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;<strong>interpretazione contrattuale</strong> rinvenuta equivoca relativamente ad alcune clausole non può essere contestata in sede di legittimità con delle sole ipotesi di maggiore o minore plausibilità di interpretazioni alternative a tali clausole. La contestazione deve avvenire rappresentando elementi idonei a rilevare l&#8217;erroneità della valutazione operata dal giudice di merito.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo è il principio sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità con sentenza n. 15471/2017 e ripreso nella sentenza in esame dalla Cassazione, applicato al testamento nonché alle modalità di contestazione delle violazioni di legge prospettate dalla ricorrente. Nelle quattordici pagine di ricorso prodotte dalla ricorrente la stessa sosteneva che è <em>&#8220;estremamente più plausibile che la redigente abbia deciso di disporre dei suoi beni e distribuirli pensando al momento prossimo in cui non ci sarebbe stata più&#8221;. </em></p>
<p style="text-align: justify;">È stato inoltre affermato, relativamente all&#8217;interpretazione del contratto, che affinché una scrittura privata, contenente disposizioni ambigue, possa qualificarsi come testamento è <em>&#8220;necessario <strong>indagare, ove le espressioni nel documento risultino ambigue, o comunque di valore non certo, su ogni circostanza, anche estrinseca, idonea a chiarire la portata, le ragioni e le finalità perseguite</strong> con la disposizione medesima&#8221;.</em></p>
<h3>Il principio di conservazione del contratto</h3>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>principio di conservazione del contratto</strong> di cui all&#8217;articolo 1367 del codice civile prevede che <em>&#8220;Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno&#8221;. </em></p>
<p style="text-align: justify;">Tale principio si applica anche al testamento come una serie di altre norme sui contratti. Si pensi ad esempio agli articoli 1362 &#8211; 1363 &#8211; 1364 &#8211; 1365 e 1366 del codice civile.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie tuttavia, secondo la Suprema Corte, è inapplicabile tale principio. Tale principio presuppone infatti il riconoscimento di un contenuto testamentario allo scritto. La qualità di disposizioni testamentarie in questo caso non è stata riconosciuta allo scritto della signora defunta.</p>
<h3>Il secondo e il terzo motivo di ricorso</h3>
<p style="text-align: justify;">Anche il secondo motivo di ricorso viene dichiarato inammissibile. La ricorrente censurava la sentenza della Corte d&#8217;appello nella parte in cui <strong>dichiarava la <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/nullita/">nullità</a> dell&#8217;intera scrittura</strong> e non solo delle disposizioni di dubbia univocità. Si rimprovera dunque alla Corte l&#8217;aver accertato una nullità totale e non parziale del supposto negozio testamentario. Si tratta tuttavia di censura di un apprezzamento del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità.</p>
<p style="text-align: justify;">I giudici dichiarano infine inammissibile anche il terzo motivo di ricorso relativo alla regolamentazione delle spese processuali. La modifica della regolamentazione delle spese processuali non costituiva attività autonoma bensì subordinata alla fondatezza del ricorso.</p>
<h2 id="conclusioni" style="text-align: justify;">Conclusioni</h2>
<p style="text-align: justify;">In conclusione la scrittura privata è testamento solo quando<em> &#8220;<strong>contenga la manifestazione di una volontà definitiva dell’autore, compiutamente e incondizionatamente formata, diretta allo scopo di disporre attualmente dei suoi beni, in tutto o in parte, per il tempo successivo alla propria morte</strong>&#8220;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Non è dunque sufficiente che la scrittura privata abbia solo i requisiti formali richiesti dalla legge per il testamento.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;accertamento dell&#8217;esistenza della volontà di disporre è condizione per procedere con l&#8217;interpretazione della volontà testamentaria. Tale attività è rimessa al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-successioni-eredita-testamento/">Avv. Bellato &#8211; diritto delle successioni</a></em></p>
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		<item>
		<title>Mance tassate o no? Ecco la posizione della Corte di Cassazione</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/tassazione-mance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2021 08:05:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Tassazione mance &#8211; una guida rapida Mance da tassare, posizioni divergenti Mance e TUIR Nozione di reddito da lavoro dipendente L&#8217;esempio delle mance dei croupiers Natura retributiva delle mance Negli ultimi giorni ha destato particolare risalto mediatico l&#8217;ordinanza n. 26510/2021 della Corte di Cassazione, secondo cui le mance dei clienti percepite dal lavoratore dipendente vanno [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Tassazione mance – una guida rapida</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#mance"><strong>Mance da tassare, posizioni divergenti</strong></a></li>
<li><a href="#tuir"><strong>Mance e TUIR</strong></a></li>
<li><a href="#reddito"><strong>Nozione di reddito da lavoro dipendente</strong></a></li>
<li><a href="#croupiers"><strong>L&#8217;esempio delle mance dei croupiers</strong></a></li>
<li><a href="#natura"><strong>Natura retributiva delle mance</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Negli ultimi giorni ha destato particolare risalto mediatico l’ordinanza n. 26510/2021 della Corte di Cassazione, secondo cui le mance dei clienti percepite dal lavoratore dipendente vanno tassate. Ma per quale motivo i giudici della Suprema Corte hanno assunto questa posizione?</p>
<h2 id="mance" style="text-align: justify;">Mance da tassare: una posizione divergente tra le Commissioni Tributarie</h2>
<p style="text-align: justify;">Per comprendere quali siano  le motivazioni che hanno indotto i giudici della Corte Ad assumere tale posizione, può essere utile ricostruire, brevemente, l’accaduto.</p>
<p style="text-align: justify;">La CTR della Sardegna ha infatti accolto l’appello sollevato da un contribuente nei confronti della decisione della CTP di Sassari. La quale, in sostanza, aveva rigettato il ricorso avente ad oggetto un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, con cui al contribuente era stato domandato il pagamento delle tasse per il periodo di imposta 2005.</p>
<p style="text-align: justify;">Per il Fisco, il contribuente avrebbe dovuto dichiarare mance per circa 73mila euro, percepite dalla clientela in qualità di capo ricevimento in una struttura alberghiera.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, per la CTR, contrariamente a quanto sancito dalla CTP, le mance non sono tassabili. Per i commissari regionali, infatti, le mance non rientrano nella nozione di reddito da lavoro dipendente ex art. 51 del TUIR, nel testo vigente nel periodo di imposta (2004-2008). Le mance hanno infatti di per sé una natura aleatoria, essendo percepite dai clienti e non dal datore di lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;">Di diverso avviso è appunto l’Agenzia delle Entrate, che solleva in Cassazione un unico motivo di ricorso: la violazione e la falsa applicazione dell’art. 51 commi 1 e 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, da cui emergerebbe come le somme percepite a qualsiasi titolo dal lavoratore dipendente contribuente in relazione al rapporto di lavoro subordinato rientrano nella nozione di reddito da lavoro tassabile. Insomma, le mance devono essere tassate, a detta del Fisco, perché rientrano nella natura omnicomprensiva del reddito da lavoro dipendente. Che, in tal senso, non è rappresentato solamente dal salario erogato dal datore di lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;">E per la Cassazione?</p>
<h2 id="tuir" style="text-align: justify;">Mance da tassare secondo il Testo Unico Imposte sui Redditi</h2>
<p style="text-align: justify;">La Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, con una serie di motivazioni che andiamo ora a riassumere.</p>
<p style="text-align: justify;">In prima battute, i giudici ricordano come l’attuale art. 51, primo comma, del TUIR, nel testo post-riforma del 2004, applicabile dunque nella controversia su cui la Corte si sta esprimendo, prevede che</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro</em>.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">L’art. 49, comma 1, del TUIR, a sua volta, nella formulazione applicabile <em>ratione temporis</em>, definisce i redditi da lavoro dipendente quelli</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendente e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro</em>.</p>
</blockquote>
<h3>Art. 48 TUIR</h3>
<p style="text-align: justify;">Dunque, è piuttosto marcata la differenza rispetto alla precedente versione dell’art. 48 TUIR, secondo cui il reddito da lavoro dipendente era costituito da</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>tutti i componenti in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta anche sotto forma di partecipazione agli utili in dipendenza del rapporto di lavoro</em>.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">I giudici richiamano poi anche l’attuale art. 51 TUIR, e l’analoga disposizione del previgente art. 48 TUIR, che stabilisce che non concorrono a formare reddito le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco, direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all’interno dell’impresa, nella misura del 25 per cento dell’ammontare percepito nel periodo di imposta.</p>
<p style="text-align: justify;">Quindi, gli Ermellini citano l’art. 12 della l. 30 aprile 1969 n. 153, nel testo come sostituito dall’art. 6 comma 1, del d.lgs. n. 314/1997, che rinvia per la determinazione dei redditi da lavoro dipendente ai fini contributivi all’art. 46 comma 1 TUIR, di modo che costituiscono a tal fine i redditi di cui al citato art. 46 TUIR, maturati nel periodo di riferimento.</p>
<h2 id="reddito" style="text-align: justify;">La nozione di reddito di lavoro dipendente</h2>
<p style="text-align: justify;">Una volta così ricostruito il quadro normativo, la Cassazione evidenzia come esiste un’<strong>unica nozione di reddito da lavoro dipendente</strong>, sia ai fini fiscali, che ai fini contributivi.</p>
<p style="text-align: justify;">Quindi, condivide l’approccio assunto dall’Agenzia delle Entrate, secondo cui l’onnicomprensività del concetto di reddito di lavoro dipendente giustifica la <strong>totale imponibilità di tutto ciò che il dipendente riceve</strong>, anche – come nel caso in commento – non direttamente dal datore di lavoro, ma sulla cui percezione il dipendente può comunque fare, per la sua esperienza, ragionevole o certo affidamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>nesso di derivazione </strong>delle somme che promanano dal rapporto di lavoro ne  giustifica dunque, nel contesto normativo di cui sopra, la totale imponibilità, salvo le esclusioni o le deroghe previste.</p>
<h2 id="croupiers" style="text-align: justify;">L’esempio delle mance dei croupiers</h2>
<p style="text-align: justify;">Per gli Ermellini trova dunque applicazione quanto già previsto dalla stessa Corte per le mance dei <em>croupiers</em>, almeno sotto il profilo tributario. Qui, peraltro, l’inclusione parziale delle mance secondo la disciplina di cui si è fatto cenno qualche riga fa, nella base del reddito rilevante ai fini fiscali, sembra essere affermata in considerazione della disposizione contrattuale che attribuisce ad apposito organismo della casa da gioco il compito di ripartire le stesse mance.</p>
<p style="text-align: justify;">Da tempo la Cassazione ha in merito osservato che:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>mentre la retribuzione è strettamente connessa, in virtù del vincolo sinallagmatico che qualifica il rapporto di lavoro subordinato, con la prestazione lavorativa, il concetto di derivazione dal rapporto di lavoro, contenuto nella norma in esame (</em>ora art. 49 TUIR, ndr) <em>prescinde dal suddetto sinallagma e individua pertanto non solo tutto quanto può essere concettualmente inquadrato nella nozione di retribuzione, ma anche tutti quegli introiti del lavoratore subordinato, in denaro o natura, che si legano casualmente con il rapporto di lavoro (e cioè derivano da esso), nel senso che l’esistenza del rapporto di lavoro costituisce il necessario presupposto per la loro percezione da parte del lavoratore subordinato.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Ciò premesso, proseguivano gli Ermellini, costituisce una logica conseguenza di quanto fin detto l’<strong>ampiezza del concetto di derivazione </strong>che è stato adottato dal legislatore. E che impone, dunque, di <strong>inserire nella nozione di reddito di lavoro anche gli introiti corrisposti al lavoratore subordinato da soggetti terzi rispetto al rapporto di lavoro</strong>, sempre che ne ricorrano i requisiti.</p>
<p style="text-align: justify;">Dalla tecnica seguita</p>
<h2 id="natura" style="text-align: justify;">La natura retributiva delle mance</h2>
<p style="text-align: justify;">Nelle sue motivazioni, la Cassazione sottolinea poi come non giovi – a sostegno della tesi esposta dal contribuente nel doppio grado di merito, contestare la <strong>natura retributiva delle mance </strong>per sostenere che le stesse non possono essere ricomprese nella nozione di reddito di lavoro dipendente di cui si è parlato nelle scorse righe, atteso che tale nozione è diversa e più ampia di quella di retribuzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il fatto poi, proseguono ancora i giudici, che per le mance che spettano ai <em>croupiers </em>sia prevista una deduzione forfettaria del 25%, integrando così una disciplina agevolativa per questa specifica categoria di lavoratori, comporta che tale disciplina non possa essere oggetto di un’interpretazione analogica o estensiva, avendo più volte la stessa Suprema Corte affermato la natura di <strong>stretta interpretazione delle norme in materia di agevolazione tributaria</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ancora, proseguono i giudici, deve essere osservato come, proprio in relazione alla sostanziale convergenza tra la disciplina fiscale e quella previdenziale, con l’accoglimento di una nozione di reddito di lavoro utilizzabile sia ai fini contributivi che tributari, le considerazioni già esposte in ambito previdenziale dalla Corte Costituzionale inducono a non ipotizzare dubbi di legittimità costituzionale riguardo all’art. 51 TUIR nella sua interpretazione, che si accoglie in questa sede.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-civilista/">Avv. Bellato – diritto civile e contrattuale</a></em></p>
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		<item>
		<title>Indebito utilizzo di carte di pagamento e autorizzazione del titolare – una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/indebito-utilizzo-di-carte-di-pagamento-autorizzazione-del-titolare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2021 10:56:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bancario]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Indebito utilizzo di carte di pagamento e autorizzazione del titolare &#8211; una guida rapida I fatti Indebito utilizzo di carte altrui Requisito soggettivo La sentenza n. 18609/2021 della Cassazione Penale, Sez. II, si &#232; occupata del tema dell&#8217;indebito utilizzo delle carte di credito e di pagamento. I giudici hanno cos&#236; affermato che anche se l&#8217;uso [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Indebito utilizzo di carte di pagamento e autorizzazione del titolare – una guida rapida</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#fatti"><strong>I fatti</strong></a></li>
<li><a href="#indebito"><strong>Indebito utilizzo di carte altrui</strong></a></li>
<li><a href="#soggettivo"><strong>Requisito soggettivo</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La <strong>sentenza n. 18609/2021 della Cassazione Penale,</strong> Sez. II, si è occupata del tema dell’<strong>indebito utilizzo delle carte di credito e di pagamento</strong>. I giudici hanno così affermato che anche se l’uso dello strumento di pagamento da parte di terzi sia stato delegato dal titolare, non opera comunque l’esimente del consenso dell’avente diritto.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella pronuncia che andremo ad esaminare nelle prossime righe, infatti, si legge come la disposizione ex art. 493-ter c.p. serva a <strong>tutelare sia il patrimonio personale sia gli interessi pubblici alla sicurezza delle transazioni commerciali che la fiducia nell’uso di tali strumenti da parte dei consociati</strong>. Interessi che, a sua volta, sono legati alla prevenzione del pregiudizio che l’indebita disponibilità degli stessi arreca alla sicurezza e alla speditezza del traffico giuridico. E, di riflesso, alla fiducia che in essi ripone il sistema economico e finanziario.</p>
<h2 id="fatti" style="text-align: justify;">I fatti</h2>
<p style="text-align: justify;">L’intervento della Suprema Corte trae origine dalla sentenza della Corte d’appello, impugnata, di responsabilità dell’imputato e del coimputato per il delitto ex artt. 110 c.p., 55 d. lgs. 231/2007, per aver <strong>indebitamente utilizzato uno strumento di pagamento </strong>intestato ad altri, effettuando con esso ripetuti prelievi di carburante in un’area di servizio, a beneficio di veicolo di propria disponibilità.</p>
<p style="text-align: justify;">In primo grado il giudice aveva assolto gli imputati. Sosteneva infatti che, sulla base delle affermazioni dell&#8217;offeso, esistessero ragioni di debito del titolare della carta di credito nei confronti del coimputato. A costui la carta era stata consegnata affinché eseguisse il prelievo della somma oggetto di obbligazione. Il consenso dell’avente diritto impediva dunque di integrare la fattispecie di reato prevista dall’art. 55 co. 9 d. lgs. 231/2007.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte d’appello accoglieva invece il ricorso proposto dal P.M., ritenendo che per le modalità di utilizzo della carta di credito della persona offesa dovesse <strong>escludersi il consenso dell’avente diritto</strong>, affermando così la responsabilità dell’imputato.</p>
<h2 id="indebito" style="text-align: justify;">Indebito utilizzo di carte di pagamento altrui</h2>
<p style="text-align: justify;">Soffermandoci sul solo motivo di ricorso legato alla corretta lettura della norma di cui all’art. 55, co. 9, d. lgs. 231/2007, oggi trasfusa nell’art. 493 ter c.p., i giudici della Suprema Corte evidenziano come la sua interpretazione conduca a escludere l’operatività dell’istituto del consenso dell’avente diritto ex art. 50 c.p., rispetto all’uso da parte di terzi dello strumento di pagamento o prelievo, quand’anche in qualche misura delegati dal titolare della carta di credito.</p>
<p style="text-align: justify;">I giudici affermano infatti che la causa di giustificazione ex art. 50 c.p. richiede che <strong>il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice rientri nella categoria dei diritti disponibili</strong>, rispetto ai quali il titolare del diritto sia in grado di rinunciarvi. Diversamente, se si verte in ipotesi di diritti che proteggono beni di interesse collettivo, la causa di giustificazione non potrà operare.</p>
<h3>Delitti contro la pubblica amministrazione</h3>
<p style="text-align: justify;">I giudici ricordano che il principio è stato più volte rammentato in relazione ai delitti contro la pubblica amministrazione. E, in aggiunta, anche ai delitti in tema di tutela dell’economia pubblica e anche in relazione ai diritti di falso. Un’interpretazione corretta che, si sottolinea ulteriormente, trova un riscontro significativo nella natura della norma, che<strong> sanziona l’uso indebito delle carte di credito e di pagamento</strong>, diretta alla tutela non solo del patrimonio del titolare dello strumento di pagamento o di prelievo, quanto anche degli interessi pubblici alla sicurezza delle transazioni commerciali e alla fiducia nell’utilizzazione da parte dei consociati di quegli strumenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Proprio per questo motivo si afferma che:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>la norma incriminatrice mira, in positivo, a presidiare il regolare e sicuro svolgimento dell’attività finanziaria, attraverso</em> <em>mezzi sostitutivi del contante, ormai largamente penetrati nel tessuto economico.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">La conseguenza è che:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>gioco forza ritenere che le condotte da esse represse aumentano, come del resto riconosciuto anche dalla giurisprudenza di legittimità in sede di analisi dei rapporti tra la fattispecie criminosa in questione ed i reati di truffa e di ricettazione, una dimensione lesiva che comunque trascende il mero patrimonio individuale, per estendersi, in modo più o meno diretto, a valori riconducibili agli ambiti categoriali dell’ordine pubblico o economico, che dir si voglia, e della fede pubblica</em>.</p>
</blockquote>
<h3>La natura plurioffensiva del reato di indebito utilizzo di carte di pagamento</h3>
<p style="text-align: justify;">Quanto sopra conduce pertanto a riconoscere <strong>una natura plurioffensiva di tale reato</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il bene giuridico oggetto di tutela non è infatti il solo patrimonio del titolare della carta di credito. E tale interpretazione è coerente non solo dagli scopi perseguiti dalle leggi speciali fautrici dell’originaria norma incriminatrice. Ovvero, in contrasto con i fenomeni di riciclaggio, anche mediante il controllo dell’utilizzo dei nuovi strumenti elettronici di circolazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Ricordiamo infatti che la conferma arriva anche dalla successiva collocazione della previsione oggetto di incriminazione nella struttura del codice penale nell’ambito dei delitti di falso (art. 493 ter c.p.). Rispettate, infatti, le indicazioni contenute nella legge delega e recepite poi nel decreto legislativo. I quali, a ben vedere, hanno previsto l’inserimento della fattispecie in esame nel corpo del codice penale, considerando l’ambito della tutela del sistema finanziario.</p>
<h2 id="soggettivo" style="text-align: justify;">Il requisito soggettivo</h2>
<p style="text-align: justify;">I giudici ricordano a questo punto che, nella fattispecie d’esame, non vi è stato alcun effetto deteriore per il ricorrente dal comportamento assunto. Non è però superfluo considerare che anche sotto il profilo dell’esame del requisito soggettivo del reato, la condotta è stata valutata con correttezza dalla sentenza impugnata che di fatti ne ha apprezzato la consapevolezza dell’uso indebito della carta di credito e il fine del profitto perseguito, desumendoli dalle modalità con cui è stato posto in essere il comportamento e dall’assenza della prova su un’eventuale autorizzazione da parte del titolare della carta di credito che avrebbe reso inoffensivo l’utilizzo dello strumento di pagamento.</p>
<p style="text-align: justify;">A questo riguardo, aggiungono ulteriormente i giudici della Suprema Corte, deve essere considerato come l’esistenza della volontà da parte del titolare della carta di credito all’uso ad opera di terzi debba essere rigorosamente valutata per evitare che siano legittimati dei comportamenti abusivi posti in essere grazie a una sola autorizzazione apparente del titolare.</p>
<p style="text-align: justify;">Dunque – concludono i giudici – anche se non può ignorarsi che l’uso degli strumenti elettronici di pagamento o di prelievo effettuato da persona diversa dal titolare sia abbastanza frequente, è comunque necessario che l’eventuale autorizzazione costituisca lo strumento per l’<strong>esclusiva realizzazione dell’interesse del titolare della carta di credito</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">In altre parole, l’autorizzazione assumerà rilevanza solamente nelle ipotesi in cui sia apprezzabile in modo manifesto che il terzo utilizzatore dello strumento di pagamento o di prelievo di denaro agisce solo nell’interesse del titolare, eseguendo materialmente le operazioni consentite con l’uso della carta, su disposizione del titolare legittimo. Bisognerà in tal senso dimostrare i rapporti esistenti tra le parti, e le circostanze in cui sia avvenuta questa autorizzazione.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/">Avv. Filippo Martini – diritto penale</a> in collaborazione con Avv. Beatrice Bellato</em></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Conto corrente, riconoscimento del debito e nullità del contratto</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/conto-corrente-riconoscimento-del-debito-e-nullita-del-contratto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2021 17:34:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bancario]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=17707</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conto corrente, riconoscimento del debito e nullit&#224; del contratto Il caso Il riconoscimento del debito Interessi, CMS, spese e valute Anatocismo Usura Illegittima segnalazione alla Centrale Rischi Qualche settimana fa il Tribunale di Padova ha offerto una serie di interessanti principi in materia di conto corrente bancario e, in particolar modo, sull&#8217;autonomia tra il riconoscimento [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Conto corrente, riconoscimento del debito e nullità del contratto</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#caso"><strong>Il caso</strong></a></li>
<li><a href="#debito"><strong>Il riconoscimento del debito</strong></a></li>
<li><a href="#interessi"><strong>Interessi, CMS, spese e valute</strong></a></li>
<li><a href="#anatocismo"><strong>Anatocismo</strong></a></li>
<li><a href="#usura"><strong>Usura</strong></a></li>
<li><a href="#cr"><strong>Illegittima segnalazione alla Centrale Rischi</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Qualche settimana fa il Tribunale di Padova ha offerto una serie di interessanti principi in materia di conto <strong>corrente bancario</strong> e, in particolar modo, sull’<strong>autonomia tra il riconoscimento del debito e le nullità del rapporto</strong>. Non solo: i giudici hanno anche sancito come la <strong>nullità delle clausole anatocistiche</strong> coinvolga anche quelle successive alla nota delibera CICR del 9 febbraio 2020, a patto che non siano oggetto di una nuova e specifica pattuizione con il cliente.</p>
<p style="text-align: justify;">Nelle ipotesi di <strong>illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi</strong>, effettuata dalla banca, il cliente può inoltre ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale da calcolarsi e liquidarsi in via equitativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma andiamo con ordine, e ricostruiamo i fatti e le motivazioni del Tribunale.</p>
<h2 id="caso" style="text-align: justify;">Il caso</h2>
<p style="text-align: justify;">Con atto di citazione, il titolare di una ditta individuale ha proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo con cui il Tribunale gli aveva ingiunto il pagamento in favore della banca di un importo pari al saldo debitore del conto corrente. Nella sua opposizione, il titolare eccepisce:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>la carenza di prova del credito vantato,</li>
<li>l’applicazione da parte della banca di interessi ultralegali e usurari,</li>
<li>l’applicazione di interessi anatocistici, di commissioni di massimo scoperto, di spese e di valute non pattuite,</li>
<li>la conseguente illegittimità del riconoscimento del debito sottoscritto dal correntista.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente lamenta anche la revoca ingiustificata degli affidamenti. Così come l’illegittimità della segnalazione a sofferenza nella Centrale Rischi Bankitalia. Dunque, domanda la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della banca al risarcimento dei danni.</p>
<h2 id="debito" style="text-align: justify;">Il riconoscimento del debito</h2>
<p style="text-align: justify;">Analizzando la fattispecie, i giudici della Suprema Corte sottolineano in primo luogo come occorra rilevare come la banca abbia eccepito solamente in comparsa conclusionale la natura transattiva del piano di rientro sottoscritto dal correntista, e la rinuncia all’azione che qui è contenuta. L’eccezione di merito va pertanto ritenuta tardiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò ribadito, gli Ermellini ritengono come <strong>il riconoscimento del debito non preclude al correntista opponente di far valere le eccepite nullità per interessi ultralegali, usurari e anatocistici, commissioni e spese pattuite.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">In questo senso, citando la precedente Cass n. 19742/2014, è sufficiente rilevare come</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;in tema di conto corrente bancario, il piano di rientro concordato tra la banca ed il cliente, ove abbia natura meramente ricognitiva del debito, non ne determina l’estinzione né lo sostituisce con nuove obbligazioni, sicché resta valida ed efficace la successiva contestazione della nullità delle clausole negoziali preesistenti&#8221;</em></p>
<h2 id="interessi" style="text-align: justify;">Interessi, CMS, spese e valute</h2>
<p style="text-align: justify;">I giudici ritengono fondata la contestazione del titolare della ditta. La ditta ha infatti eccepito l’applicazione di interessi ultralegali, CMS, spese e antergazione e postergazione delle valute in assenza di una pattuizione scritta.</p>
<p style="text-align: justify;">L’analisi del documento contrattuale permette infatti di rilevare l’assenza nello stesso di ogni indicazione sulle condizioni applicate. Risulta così non compilata sia la parte relativa ai tassi di interessi debitori e creditori, che quella riservata all’indicazione delle CMS. Non viene inoltre rilevata alcuna pattuizione sulle spese e sulla disciplina delle valute.</p>
<p style="text-align: justify;">Per i giudici si ricade dunque in quanto previsto nell’art. 117 comma 7 TUB, con ricostruzione del saldo del conto e dei tassi sostitutivi previsti. Oltre, in sostanza, all’eliminazione di ogni commissione, onere, spese e gioco valute, mantenendo quale data valuta quella effettiva dell’operazione.</p>
<h2 id="anatocismo" style="text-align: justify;">Anatocismo</h2>
<p style="text-align: justify;">In linea con quanto formulato nel precedente paragrafo, è stata ritenuta fondata l’eccezione sull’applicazione degli illegittimi interessi anatocistici per l’intera durata del rapporto.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte rammenta infatti come il contratto di conto corrente fosse già in essere al momento dell’entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2020. Dunque, l’anatocismo può reputarsi legittimo solo se posto in essere a quanto disposto nella normativa ora citata.</p>
<p style="text-align: justify;">I giudici sottolineano come l’introduzione di una clausola anatocistica all’interno di un contratto di conto corrente già in essere sia in grado di comportare un peggioramento delle condizioni contrattuali per il cliente. Si passa, d&#8217;altronde, da una situazione priva di capitalizzazione a una situazione in cui vi è invece una capitalizzazione trimestrale degli interessi.</p>
<p style="text-align: justify;">In forza del <strong>carattere peggiorativo dell’adeguamento contrattuale</strong>, la clausola dell’anatocismo deve essere oggetto di una nuova e specifica pattuizione con il cliente, pena la nullità della stessa.  Ne deriva che l’anatocismo applicato dalla banca in questa fattispecie non potrà che ritenersi illegittimo per tutto il periodo oggetto di analisi. Manca agli atti la pattuizione scritta con il correntista. E, inoltre, non è sufficiente la pubblicazione dell’adeguamento in sede di GG.UU., visto il divieto di anatocismo operante dall’1.1.2014.</p>
<h2 id="usura" style="text-align: justify;">Usura</h2>
<p style="text-align: justify;">Passando poi al tema dell’usura, i giudici ricordano come alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24675/2017, possa aversi una condizione di <strong>usura oggettiva </strong>solamente nell’ipotesi di superamento del tasso soglia da parte del tasso di interesse che era stato originariamente pattuito dall’istituto di credito con il proprio cliente.</p>
<p style="text-align: justify;">A tale ipotesi deve essere superata quella del superamento del tasso soglia da parte del tasso di interesse modificato dalla banca nel corso del rapporto, in forza dello <em>ius variandi</em>, considerato che in tal caso l’usura non può ricollegarsi all’abbassamento del tasso soglia nel corso del rapporto, bensì ad una nuova pattuizione intercorsa tra banca e cliente, formatasi in seguito al <em>silenzio assenso </em>del correntista dinanzi alle modifiche comunicategli dalla banca.</p>
<p style="text-align: justify;">La sussistenza dell’usura oggettiva originaria in questo ultimo senso è stata demandata al CTU, che si è avvalsa del metodo del margine in relazione alla commissione di massimo scoperto, una metodologia che la Suprema Corte ritiene corretta fino alla data del 1 gennaio 2010, e che ha condotto il CTU ha verificare la sussistenza dell’usura da <em>ius variandi</em>.</p>
<h2 id="cr" style="text-align: justify;">Illegittima segnalazione alla Centrale Rischi</h2>
<p style="text-align: justify;">La parte opponente ha altresì svolto una domanda riconvenzionale di condanna dell’istituto di credito al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti. Previo, evidentemente, accertamento dell’illegittimità della segnalazione a sofferenza operata dall’istituto di credito presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto attiene l’<strong>illegittimità della segnalazione</strong>, i giudici richiamano la motivazione già resa in sede di ordinanza ex art. 700 cpc, rilevandosi come l’insussistenza del debito nei confronti della banca faccia venire meno il presupposto per la segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi.</p>
<p style="text-align: justify;">La segnalazione deve dunque ritenersi illegittima anche alla luce delle ulteriori circostanze allegate. Non è di fatti emersa alcuna prova dell’invio da parte dell’istituto di credito della preventiva comunicazione informativa. E, inoltre, della preventiva istruttoria sulla reale situazione economica del debitore. Si presuppone così l’iscrizione del credito a sofferenza l’esercizio di una valutazione di carattere complesso da parte della banca sui sintomi dello stato di difficoltà economica e finanziaria in cui versa il cliente, e non un mero automatismo.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto attiene il richiesto risarcimento dei danni non patrimoniali, <em>sub specie </em>di lesione alla reputazione individuale del soggetto segnalato, gli Ermellini ricordano come</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>il danno all’immagine ed alla reputazione per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi costituisce pur sempre danno conseguenza, alla luce della più ampia ricostruzione operata dalle fondamentali pronunce delle Sezioni Unite dell’11/11/2018 n. 26972-26975, e pertanto non può ritenersi sussistente in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento.</em></p>
</blockquote>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-diritto-bancario/">Avv. Bellato – diritto bancario</a></em></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trasferimenti immobiliari in sede di separazione e divorzio: gli ultimi chiarimenti della Cassazione a Sezioni Unite</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/trasferimenti-immobiliari-separazione-divorzio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2021 15:56:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=17635</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Cassazione sui trasferimenti immobiliari in sede di separazione e divorzio &#8211; indice: Le Sezioni Unite&#160; I fatti di causa I motivi di ricorso Le tesi della dottrina Disposizioni tributarie Giurisprudenza di legittimit&#224; Mantenimento dei figli Negoziazione assistita Giurisprudenza di merito La decisione&#160; L&#8217;art. 29 legge 52/1985&#160;&#160; Massima della sentenza 21761/2021 della Cassazione a Sezioni [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/trasferimenti-immobiliari-separazione-divorzio/">Trasferimenti immobiliari in sede di separazione e divorzio: gli ultimi chiarimenti della Cassazione a Sezioni Unite</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>La Cassazione sui trasferimenti immobiliari in sede di separazione e divorzio &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><strong><a href="#sezioni">Le Sezioni Unite</a> </strong></li>
<li><a href="#fatti"><strong>I fatti di causa</strong></a></li>
<li><a href="#motivi"><strong>I motivi di ricorso</strong></a></li>
<li><a href="#tesi"><strong>Le tesi della dottrina</strong></a></li>
<li><a href="#disposizioni"><strong>Disposizioni tributarie</strong></a></li>
<li><a href="#giurisprudenza"><strong>Giurisprudenza di legittimità</strong></a></li>
<li><a href="#mantenimento"><strong>Mantenimento dei figli</strong></a></li>
<li><a href="#negoziazione"><strong>Negoziazione assistita</strong></a></li>
<li><a href="#giurisprudenza"><strong>Giurisprudenza di merito</strong></a></li>
<li><a href="#decisione"><strong>La decisione </strong></a></li>
<li><a href="#art"><strong>L&#8217;art. 29 legge 52/1985  </strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Massima della sentenza 21761/2021 della Cassazione a Sezioni Unite:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;<strong>Sono valide le clausole dell’accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento</strong>; </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>il suddetto accordo di divorzio o di separazione</strong>, in quanto inserito nel verbale d’udienza, redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, <strong>assume forma di atto pubblico</strong> ai sensi e per gli effetti dell’art. 2699 c.c. <strong>e</strong>, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, <strong>costituisce</strong>, dopo la sentenza di divorzio resa ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 16, che, in relazione alle pattuizioni aventi ad oggetto le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, ha valore di pronuncia dichiarativa, ovvero dopo l’omologazione che lo rende efficace, <strong>valido titolo per la trascrizione a norma dell’art. 2657 c.c</strong>.; </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>la validità dei trasferimenti immobiliari presuppone l’attestazione, da parte del cancelliere, che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui alla L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1-bis; non produce nullità del trasferimento, il mancato compimento, da parte dell’ausiliario, dell’ulteriore verifica circa l’intestatario catastale dei beni trasferiti e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari&#8221;.</em></p>
<h2 id="sezioni" style="text-align: justify;">Le Sezioni Unite sui trasferimenti immobiliari in sede di separazione e divorzio</h2>
<p style="text-align: justify;">Le vicende giuridiche presentatesi innanzi alla Corte di Cassazione lo scorso anno relativamente a dei trasferimenti immobiliari in sede di divorzio congiunto tra coniugi sono state ritenute dai giudici così impattanti sotto alcuni profili da ritenere opportuno il vaglio della vicenda da parte delle Sezioni Unite.</p>
<p style="text-align: justify;">I profili delicati che risultavano compromessi sotto il profilo giuridico erano in particolare:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>l’<strong>autonomia delle parti</strong> in sede della determinazione degli accordi della “crisi coniugale” aventi ad oggetto trasferimenti immobiliari (artt. 1322 e 1376 c.c.);</li>
<li>l’<strong>interpretazione di tali accord</strong>i (artt. 1362 c.c. e segg.);</li>
<li>il ruolo svolto dal notaio in relazione all’identificazione catastale dell’immobile ed alla sua conformità alle risultanze dei registri immobiliari (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 19).</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il presidente della corte adita, ritenendo di massima importanza la questione, ha ritenuto che un intervento delle Sezioni unite avrebbe potuto portare dei chiarimenti in merito fornendo un futuro orientamento sul tema per la giurisprudenza nazionale.</p>
<h2 id="fatti" style="text-align: justify;">I fatti di causa</h2>
<p style="text-align: justify;">Nel 2016 i coniugi legalmente e consensualmente separati si rivolgono al tribunale per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Da tale matrimonio erano nati due figli, allora entrambi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;accordo di divorzio le parti regolavano sia gli aspetti strettamente coniugali sia gli aspetti patrimoniali della famiglia. E con riguardo ai secondi scrivevano di volerlo fare in via definitiva ovvero &#8220;senza differenziazione nei tempi di perfezionamento&#8221;. Con riguardo ai primi la moglie aveva diritto all&#8217;assegno divorzile a carico del marito e i figli, non autosufficienti economicamente sebbene maggiorenni, all&#8217;assegno di mantenimento.</p>
<h3>Gli accordi sugli aspetti patrimoniali</h3>
<p style="text-align: justify;">Gli aspetti patrimoniali della famiglia venivano regolati in via definitiva con l&#8217;inserimento di clausole relative a trasferimenti di diritti reali su beni immobili aventi efficacia sia tra i coniugi sia verso i figli. In particolare con tali clausole il padre trasferiva in via definitiva la nuda proprietà dell&#8217;immobile adibito a casa coniugale, in comproprietà con la ex moglie al 50%, per la quota di sua spettanza, ai due figli. Il padre trasferiva inoltre alla moglie l&#8217;usufrutto dell&#8217;immobile per la quota di sua proprietà sull&#8217;immobile.</p>
<p style="text-align: justify;">Al ricorso per il divorzio congiunto le parti allegavano la documentazione necessaria comprovante gli adempimenti relativi al trasferimento della proprietà sull&#8217;immobile. In particolare il ricorso era accompagnato da:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>la dichiarazione in ordine alla conformità allo stato di fatto dell’immobile dei dati catastali e delle planimetrie ed alla conformità dell’intestazione catastale alle risultanze dei registri immobiliari;</li>
<li>una perizia tecnica giurata, con allegati l’attestato di prestazione energetica, la dichiarazione di conformità dell’impianto termico alle prescrizioni legali, la visura e la planimetria catastale dell’appartamento e del garage;</li>
<li>l&#8217;impegno ad effettuare a proprie spese la trascrizione e le ulteriori formalità di pubblicità immobiliare, nonché le conseguenti volture presso gli uffici competenti, esonerando il cancelliere da ogni responsabilità, ed a depositare presso la cancelleria la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di pubblicità immobiliare, nonché la successiva nota di trascrizione rilasciata dall’Agenzia del territorio.</li>
</ul>
<h3>Accordo preliminare o definitivo?</h3>
<p style="text-align: justify;">Il tribunale che aveva disposto la separazione consensuale dei due coniugi tuttavia con decreto aveva escluso la possibilità di inserire nelle domande congiunte di divorzio disposizioni accessorie, aventi ad oggetto trasferimenti immobiliari a qualsiasi titolo. Proponeva in alternativa la possibilità di inserire in tali accordi degli accordi <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/contratto-preliminare-compravendita/">preliminari di vendita</a> (dunque ad effetti obbligatori).</p>
<p style="text-align: justify;">Le parti dichiaravano di essere a conoscenza di tale decreto del tribunale ma contestavano l&#8217;alternativa proposta. La regolazione degli aspetti patrimoniali mediante accordi preliminari avrebbe portato a molteplici incertezze, anche pregiudizievoli:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>la sopportazione del rischio di un futuro inadempimento. Ovvero l&#8217;instaurazione di un giudizio ex articolo 2932 del codice civile. Tale giudizio avrebbe comportato il sostenimento di ingenti spese e la sopportazione di lunghi tempi di esito del procedimento;</li>
<li>l&#8217;esborso successivo dovuto all&#8217;intervento notarile per la stipula del definitivo.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;accordo di divorzio pertanto viene raggiunto e in esso viene confezionato un accordo preliminare in cui le parti si obbligano alla futura <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/contratto-compravendita/">vendita</a> e al futuro acquisto dei diritti sull&#8217;immobile in oggetto.</p>
<p style="text-align: justify;">In disaccordo con tale statuizione del tribunale i coniugi ricorrono in appello ottenendo tuttavia una conferma del tribunale di primo grado. Gran parte della giurisprudenza di merito infatti è concorde nel ritenere che &#8220;i trasferimenti dei diritti reali previsti nelle condizioni di divorzio sono da considerarsi impegni preliminari di vendita ed acquisto, e non trasferimenti immobiliari definitivi, con effetto traslativo immediato&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">I coniugi pertanto ricorrono in Cassazione.</p>
<h2 id="motivi" style="text-align: justify;">Motivi del ricorso</h2>
<p style="text-align: justify;">I tre motivi di ricorso vengono esaminati congiuntamente e subito emerge il primo delicato profilo che ha spinto a rimettere la controversia al vaglio delle Sezioni unite: l&#8217;autonomia delle parti in sede della determinazione degli accordi della “crisi coniugale” aventi ad oggetto trasferimenti immobiliari.</p>
<h3>L&#8217;autonomia privata delle parti</h3>
<p style="text-align: justify;">In particolare contestano la violazione delle seguenti norme del codice civile: l&#8217;articolo 1322 e l&#8217;articolo 1376.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi del primo articolo, che stabilisce il principio dell&#8217;autonomia delle parti di determinare il contenuto del contratto, il secondo comma stabilisce,<em> &#8220;Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l&#8217;ordinamento giuridico</em>&#8220;. In tale categoria, affermano i ricorrenti, si inserirebbero gli accordi della crisi coniugale e ricordano come la giurisprudenza di legittimità più volte abbia affermato che <em>&#8220;l’accordo delle parti in sede di separazione e di divorzio ha natura certamente negoziale, e può dare vita a pattuizioni atipiche meritevoli di tutela, che ben possono avere ad oggetto &#8211; essendo soddisfatta, mediante l’inserimento nel ricorso sottoscritto da entrambe le parti, poi trasfuso nel verbale di udienza sottoscritto dalle medesime, il requisiti della forma scritta ex art. 1350 c.c. &#8211; anche trasferimenti di proprietà su immobili, o altri diritti reali&#8221;.</em></p>
<h3>L&#8217;interpretazione del contratto</h3>
<p style="text-align: justify;">I ricorrenti inoltre contestano violazione dell&#8217;articolo 1362 del codice civile secondo cui il giudice deve valutare l&#8217;intenzione dei contraenti. I coniugi avevano espresso la volontà di regolare in via definitiva gli aspetti patrimoniali della famiglia onde evitare future controversie mentre e i giudici di primo e secondo grado non hanno voluto cogliere tale espressa volontà rimanendo fermi nell&#8217;affermare l&#8217;orientamento della giurisprudenza di merito secondo cui i coniugi possono &#8220;integrare le tipiche clausole di separazione e divorzio (figli, assegni, casa coniugale) con clausole che si prefiggono di trasferire tra i coniugi o in favore di figli diritti reali immobiliari o di costituire iura in re aliena su immobili ricorrendo esclusivamente alla tecnica obbligatoria, che consente l’applicazione dell’art. 2932 c.c. e non a quella reale, pena la possibile vanificazione dello strumento di tutela prescelto&#8221;.</p>
<h3>Il notaio e il controllo statale</h3>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;esame dei motivi di ricorso emerge infine la questione relativa alla figura professionale che deve occuparsi della verifica catastale degli immobili da trasferire.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo l&#8217;articolo 29, comma 1-bis della legge 52/1985 come modificato dall&#8217;articolo 19 del decreto legge 78/2010<em> &#8220;Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all&#8217;identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un&#8217;attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti <strong>il notaio</strong> individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari &#8220;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Nella sentenza impugnata la corte di merito avrebbe inteso che solo il notaio può individuare e verificare i dati catastali dell&#8217;immobile da trasferire mentre ciò non sarebbe ammesso da parte di altri operatori, sebbene ricoprenti funzioni di pubblico ufficiale, come ad esempio il giudice.</p>
<p style="text-align: justify;">Tutti gli adempimenti prescritti dalla norma, affermano le parti nel ricorso, sarebbero stati sostenuti dalle stesse ed allegata al ricorso la relativa documentazione.</p>
<p style="text-align: justify;">La Cassazione ha ritenuto che tali specifici profili meritassero di essere esaminati più approfonditamente e ha rimesso con ordinanza la questione alle Sezioni Unite. Non vi era inoltre uniformità di vedute nella giurisprudenza di merito e perciò tali aspetti andavano esaminati da giurisprudenza più autorevole.</p>
<h2 id="tesi" style="text-align: justify;">Le varie tesi della dottrina sui trasferimenti immobiliari in sede di separazione e divorzio</h2>
<p style="text-align: justify;">Si susseguono nella sentenza in esame una serie di tesi della dottrina che hanno contribuito alla formulazione della decisione delle Sezioni unite.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Sul contenuto degli accordi dei trasferimenti immobiliari in sede di separazione e divorzio</h3>
<p style="text-align: justify;">Parte della dottrina ha fondato la propria tesi contraria all&#8217;ammissione degli accordi in sede di separazione e divorzio muovendo dal dettato normativo. In esso è dettato il contenuto degli accordi:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>l’affidamento dei figli minori ed al loro mantenimento;</li>
<li>l’esercizio della responsabilità genitoriale;</li>
<li>l’assegnazione della casa coniugale;</li>
<li>l’eventuale mantenimento del coniuge;</li>
<li>tutte quelle situazioni che avrebbero potuto costituire oggetto della statuizione del giudice.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda il divorzio la norma di riferimento è la legge 898/1970. All&#8217;articolo 4, comma 16, di tale legge si parla di &#8220;condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici&#8221;. Per quanto riguarda la separazione consensuale invece si fa riferimento all&#8217;articolo 158 del codice civile e agli articoli 710 e 711 del codice di procedura civile. In tali norme si parla di &#8220;accordo dei coniugi relativamente all’affidamento e al mantenimento dei figli&#8221;. Nonché di &#8220;provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale tesi è accolta da coloro che ritengono sia indispensabile l&#8217;intervento del notaio per la stipula di accordi che trasferiscano la proprietà o altri diritti su beni mobili o immobili a seguito della crisi coniugale. Gli stessi ritengono che il verbale di giudizio non sarebbe idoneo ad essere trascritto e non si potrebbe dunque provvedere ad adempiere agli obblighi di pubblicità immobiliare.</p>
<h3 style="text-align: justify;">La tesi intermedia</h3>
<p style="text-align: justify;">Una tesi intermedia tra l&#8217;ammissibilità e la non ammissibilità dei trasferimenti immobiliari in sede di separazione e divorzio è sostenuta da chi ritiene preferibile suddividere il trasferimento in due fasi. Una prima, in sede di giudizio di separazione e divorzio, con l&#8217;assunzione dell&#8217;impegno. Una seconda per gli effetti reali con l&#8217;intervento del notaio.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Quella favorevole</h3>
<p style="text-align: justify;">La tesi favorevole all&#8217;ammissibilità degli accordi di trasferimento di diritti immobiliari in sede di separazione e divorzio, in un&#8217;ottica di ampia apertura, valorizza il dato normativo. Ricava in particolare da esso i cosiddetti contratti della &#8220;crisi coniugale&#8221; o &#8220;contratti post-matrimoniali&#8221;. Tale dottrina sottolinea l&#8217;esigenza della coppia di definire, in sede di separazione o divorzio, ed in via definitiva, tutti i rapporti familiari, affettivi ed economici, per evitare in futuro ulteriori controversie.</p>
<p style="text-align: justify;">Si legge nella sentenza che secondo tale dottrina vi è la necessità di un accordo che <em>&#8220;al momento della “liquidazione” del rapporto coniugale di fronte alla necessità di valutare gli infiniti e complessi rapporti di dare-avere che la protratta convivenza genera, operando una ricostruzione che, in luogo di una miriade di possibili accordi innominati, faccia perno, invece, sull’individuazione di un vero e proprio contratto di definizione della crisi coniugale o, più esattamente, dei suoi aspetti patrimoniali. Tale contratto dovrebbe abbracciare ogni forma di costituzione e di trasferimento di diritti patrimoniali, compiuti con o senza controprestazione, in occasione della crisi coniugale&#8221;.</em></p>
<h2 id="disposizioni" style="text-align: justify;">Le disposizioni tributarie che riconoscono validità ai trasferimenti immobiliari in sede di separazione e divorzio</h2>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza inoltre ravvisa in alcune norma tributarie la conferma circa l&#8217;ammissibilità di tali accordi.</p>
<p style="text-align: justify;">Cita ad esempio la legge 74/1987 il cui articolo 19 stabilisce l’esenzione “dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa” per tutti i provvedimenti giudiziali resi nelle cause di divorzio o di separazione dei coniugi. Si è affermato in particolare che le agevolazioni previste dalla suddetta norma sono applicabili a tutti gli accordi cui i coniugi addivengono in sede di separazione o divorzio e sottoposti al controllo del giudice <em>&#8221; ivi compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva di beni mobili ed immobili all’uno o all’altro coniuge&#8221;</em>.</p>
<h2 id="giurisprudenza" style="text-align: justify;">La giurisprudenza di legittimità sui trasferimenti immobiliari in sede di separazione e divorzio</h2>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto la necessità di una pronuncia che facesse chiarezza e risolvesse problematiche simili anche se non identiche. Tale era la quantità di pronunce che hanno trattato in contesti diversi la questione dei trasferimenti immobiliari in sede di separazione e divorzio, anche con esiti divergenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Nei primi tempi in cui la questione è emersa ci sono state delle pronunce favorevoli a tali clausole.</p>
<p style="text-align: justify;">Pronunce favorevoli hanno creato giurisprudenza successiva anche con riguardo all&#8217;integrazione del mantenimento del coniuge tramite l&#8217;attribuzione di diritti reali su beni mobili o immobili. Ed in tali pronunce veniva ritenuto idoneo l&#8217;operato del giudice quale pubblico ufficiale. Tale figura infatti conferisce forma di atto pubblico all&#8217;accordo di separazione contenente le clausole di trasferimento in modo che l&#8217;accordo <em>&#8220;costituisce, dopo l’omologazione che lo rende efficace, titolo per la trascrizione a norma dell’art. 2657 c.c., senza che la validità di trasferimenti siffatti sia esclusa dal fatto che i relativi beni ricadono nella comunione legale tra coniugi&#8221;. </em></p>
<p style="text-align: justify;">In altre sedi si è discusso sul duplice contenuto dell&#8217;accordo di separazione consensuale: essenziale ed eventuale. Il primo attiene ai seguenti aspetti:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>il consenso reciproco a vivere separati,</li>
<li>l’affidamento dei figli,</li>
<li>l’assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il secondo, che troverebbe soltanto occasione nella separazione, atterrebbe agli aspetti patrimoniali. E si tradurrebbe in accordi del tutto indipendenti dal contenuto essenziale e relativi alla vita separata dopo il matrimonio. Tale contenuto ad avviso di tale orientamento non sarebbe suscettibile di modifica in sede di ricorso per la separazione o il divorzio congiunto.</p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso la giurisprudenza di legittimità risulta favorevole ai trasferimenti immobiliari in sede di separazione e divorzio.</p>
<h2 id="mantenimento" style="text-align: justify;">Trasferimenti immobiliari in sede di separazione e divorzio e mantenimento del figlio minore o del figlio maggiorenne non autosufficiente</h2>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza di legittimità in realtà, dando particolare valore all&#8217;autonomia contrattuale delle parti in un momento particolarmente delicato della propria esistenza, ammette qualsiasi clausola che soddisfi gli interessi delle parti purché tali interessi vengano effettivamente soddisfatti. Può trattarsi dunque di:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>sola assunzione dell’obbligo di trasferire la proprietà di un bene, o altro diritto reale;</li>
<li>mero accertamento della proprietà di un bene immobile;</li>
<li>cessione definitiva del bene stesso.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Per questo motivo, con la pronuncia n. 11342/2004 è stata ritenuta valida la clausola con cui un coniuge si impegnava a trasferire al figlio minore, o maggiorenne non autosufficiente, in luogo di una parte di mantenimento, la proprietà di un bene immobile. Si è ritenuto l&#8217;accordo un contratto atipico meritevole di tutela giuridica ai sensi dell&#8217;articolo 1322 del codice civile.</p>
<p style="text-align: justify;">Taluno ha addirittura espresso preferenza per l&#8217;attribuzione definitiva di beni quale mezzo di mantenimento della prole in luogo dell&#8217;impegno economico periodico costituito dall&#8217;assegno di mantenimento. Tali accordi, si è affermato in sentenza  <em>&#8220;comportano l’immediata e definitiva acquisizione al patrimonio dei figli della proprietà dei beni che i genitori abbiano loro attribuito, o si siano impegnati ad attribuire; di talché, in questa seconda ipotesi, il correlativo obbligo, è suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.&#8221;. </em></p>
<h2 id="negoziazione" style="text-align: justify;">L&#8217;accordo di negoziazione assistita e i trasferimenti immobiliari in sede di separazione e divorzio</h2>
<p style="text-align: justify;">Anche negli accordi di<strong> <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/negoziazione-assistita/">negoziazione assistita</a></strong> è stata riconosciuta la possibilità di regolare aspetti patrimoniali tra i coniugi. La pronuncia di cui di seguito verrà riportato un estratto conferma la validità degli accordi di sistemazione degli assetti patrimoniali nella crisi coniugale.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la recente pronuncia 1202/2020 <em>&#8220;ogni qualvolta l’accordo stabilito tra i coniugi, al fine di giungere ad una soluzione consensuale della separazione personale, ricomprenda anche il trasferimento di uno o più diritti di proprietà su beni immobili, la disciplina di cui al D.L. n. 132 del 2014, art. 6, convertito dalla L. n. 162 del 2014, deve necessariamente integrarsi con quella di cui del medesimo D.L. n. 132, art. 5, comma 3. Ne consegue che, per procedere alla trascrizione dell’accordo di separazione, contenente anche un atto negoziale comportante un trasferimento immobiliare, è necessaria l’autenticazione del verbale di accordo da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ai sensi dell’art. 5, comma 3, succitato&#8221;. </em></p>
<p style="text-align: justify;">Con tala pronuncia si riconosce inoltre anche la non esclusività della funzione certificatoria in capo al notaio. Quest’ultimo è equiparabile qualunque pubblico ufficiale a ciò autorizzato.</p>
<h2 id="merito" style="text-align: justify;">La giurisprudenza di merito sui trasferimenti immobiliari in sede di separazione e divorzio</h2>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza di merito ha quasi sempre assunto posizioni contrarie alla validità degli accordi aventi ad oggetto il trasferimento di diritti su beni mobili e immobili in sede di crisi coniugale. Si riscontrano tuttavia anche delle posizioni a favore.</p>
<p style="text-align: justify;">In senso favorevole si è affermato che <em>&#8220;la clausola di un accordo traslativo della proprietà di un bene immobile, in quanto inserita nel verbale d’udienza, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell’art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo l’omologazione che lo rende efficace, titolo per la trascrizione a norma dell’art. 2657 c.c.. Il verbale di separazione consensuale, contenente clausole relative al trasferimento di immobili tra i coniugi, costituisce invero un vero e proprio contratto atipico, con cui le parti intendono attuare un regolamento dei loro rapporti in occasione della separazione, ed è un atto pubblico costituente valido titolo per la trascrizione&#8221;. </em></p>
<p style="text-align: justify;">In senso contrario la giurisprudenza di merito ritiene che:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>le parti per regolare gli assetti economici in sede di separazione e divorzio devono ricorrere alla tecnica obbligatoria. Non possono ricorrere a quella reale in quanto in tal sede non sarebbero soddisfatti i requisiti formali e sostanziali per la validità dei trasferimenti immobiliari;</li>
<li>tale orientamento troverebbe fondamento nell&#8217;articolo 29 della legge 52/1985 come modificato nel 2010. In tal sede sede in cui sarebbe stato designato il notaio quale unico pubblico ufficiale in grado di verificare i doverosi controlli sui trasferimenti immobiliari;</li>
<li><em>&#8220;il verbale dell’udienza di comparizione dei coniugi non costituirebbe né atto pubblico, né scrittura privata autenticata, bensì una semplice scrittura privata, la cui efficacia nei confronti del terzi è sottoposta alla necessaria ripetizione del contratto nella forma dell’atto pubblico notarile, ai fini della trascrizione ai sensi dell’art. 2657 c.c&#8221;. </em></li>
</ul>
<h2 id="decisione" style="text-align: justify;">La decisione delle Sezioni unite</h2>
<p style="text-align: justify;">Le Sezioni unite avvalorano la tesi secondo cui in sede di divorzio congiunto e separazione consensuale gli accordi tra le parti possano produrre effetti reali definitivi fin da subito. Rifiutano invece l&#8217;idea che si debbano necessariamente stipulare meri accordi preliminari con effetti obbligatori. Nei paragrafi seguenti si riportano le ragioni di tale presa di posizione.</p>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo i giudici operano un confronto tra l&#8217;istituto del divorzio congiunto e della separazione consensuale.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Divorzio congiunto e separazione consensuale</h3>
<p style="text-align: justify;">Punto in comune fra le due fattispecie affermano è <em>&#8220;l’essere finalizzate ad ottenere mediante il consenso dei coniugi, piuttosto che con la pronuncia costitutiva del giudice, le divisate modificazioni dello status coniugale, con le conseguenti ricadute sull’affidamento ed il mantenimento della prole, ove esistente, e sui profili economici concernenti i rapporti tra i coniugi stessi&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Tra le differenze invece vengono in rilievo:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>la qualifica giuridica del provvedimento finale dei procedimenti. Nella <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/separazione-consensuale/">separazione consensuale</a> si ha l&#8217;omologazione dell&#8217;accordo da parte del tribunale mentre nel divorzio si ha una sentenza con la quale il collegio giudicante è tenuto a verificare la sussistenza dei presupposti di legge &#8211; in particolare se la comunione tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita &#8211; ed a verificare “la rispondenza delle condizioni all’interesse dei figli”;</li>
<li>la possibilità per il tribunale di rifiutare l&#8217;omologazione nella separazione consensuale qualora ritenga che l&#8217;accordo dei coniugi sia contrario all&#8217;interesse dei figli.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;">La dottrina sul divorzio congiunto</h3>
<p style="text-align: justify;">Gli orientamenti sono vari e talvolta difformi in dottrina anche sul procedimento di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/divorzio-congiunto/">divorzio congiunto</a>. In base ad alcuni di essi tuttavia le Sezioni unite sono giunte alle proprie conclusioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Un primo orientamento si focalizza sull&#8217;esito del procedimento sottolineando la qualità di sentenza del provvedimento finale. Si è perciò sostenuto che <em>&#8220;la sentenza che conclude siffatto procedimento presenta una duplice natura, ossia di accertamento costitutivo, quanto all’esame dei presupposti di legge ed alla pronuncia di divorzio, e dichiarativa dell’efficacia delle condizioni volute dalle parti&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">La dottrina di gran lunga prevalente ritiene invece che <em>&#8220;l’accordo posto a base di tale procedimento avrebbe chiara natura negoziale, rilevando il parallelismo e la connotazione causale identici all’accordo concluso tra coniugi in sede di separazione consensuale, dalla quale si distingue solo per il preliminare accertamento dei requisiti di legge per dichiarare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Sulla base di tale affermazione si sviluppa l&#8217;opinione di questa parte della dottrina. Secondo tale dottrina il divorzio congiunto è un procedimento di giurisdizione volontaria e non un giudizio contenzioso. In tal sede il giudice non avrebbe il potere di sindacare gli accordi delle parti. Può farlo solo relativamente alle questioni concernenti i figli così come previste dalla legge 898/1970.</p>
<h3 style="text-align: justify;">La natura negoziale degli accordi tra i coniugi</h3>
<p style="text-align: justify;">Dopo aver ricapitolato una serie di pronunce della giurisprudenza di legittimità sulla natura negoziale degli accordi tra coniugi in sede di separazione e divorzio le Sezioni Unite confermano tale opinione. Equiparano tali accordi a pattuizione atipiche ex articolo 1322, comma 2, del codice civile. Si ritiene pertanto che il giudice non possa sindacare su tali accordi ma possa solo limitarsi a verificare che siano rispettati i &#8220;limiti imposti dalla legge a presidio della liceità delle contrattazioni private&#8221; e che, essendo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/contratto/">contratti</a> atipici siano considerati meritevoli di tutela secondo l&#8217;ordinamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritorna pertanto il primo argomento che ha portato la questione innanzi alle Sezioni unite. Si tratta della tutela dell&#8217;autonomia privata in sede contrattuale. Tale autonomia non sarebbe stata rispettata nel primo e nel secondo grado di giudizio del caso di specie.</p>
<p style="text-align: justify;">Affermano le Sezioni unite infatti che non è ammissibile una tale restrizione dell&#8217;autonomia privata delle parti le quali, limitandosi ad assumere obblighi con accordi preliminari, potrebbero in caso di inadempimento trovarsi di fronte ad <em>&#8220;un lungo ed incerto giudizio di esecuzione specifica dell’obbligo, ai sensi dell’art. 2932 c.c.. Con evidente levitazione dei costi, che verrebbero ad incidere su di una situazione già fortemente compromessa sul piano economico&#8221;.</em></p>
<h2 id="art" style="text-align: justify;">Sull&#8217;articolo 29 della legge 52/1985</h2>
<p style="text-align: justify;">Neppure può essere accolta l&#8217;opinione secondo cui le clausole di trasferimento dei diritti immobiliari sarebbero <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/nullita/">nulle</a> in quanto non intervenuta la figura del notaio ai sensi dell&#8217;articolo 29, comma 1-bis, della legge 52/1985. La nullità citata dalla norma è una <em>&#8220;nullità testuale (art. 1418 c.c.) di carattere oggettivo che, a prescindere dalla esattezza e veridicità degli allegati e della dichiarazione, determina la nullità dell’atto per la sua sola mancanza. Tale nullità non è ancorabile, pertanto, al soggetto che compie tale accertamento ben potendo la nullità stessa verificarsi qualunque sia il soggetto che roga l’atto, sia esso un notaio o anche le parti private nella scrittura privata autenticata. Il che risulta confermato dal fatto che l’unica previsione che si riferisce al notaio, contenuta nell’ultima parte della norma (individuazione degli intestatari catastali e verifica della loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari), non è sanzionata dalla nullità dell’atto&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">I giudici invece riconoscono al cancelliere la funzione pubblica con la forma scritta dell&#8217;atto pubblico richiesta dall&#8217;articolo 1350 del codice civile.</p>
<p style="text-align: justify;">Tutti gli altri adempimenti formali, si è affermato, possono essere resi da ausiliari del giudice. Come ad esempio quelli relativi alla verifica della coincidenza dell’intestatario catastale con il soggetto risultante dai registri immobiliari, previsti dall’ultima parte della L. n. 52 del 1985, art. 29. Tali verifiche sono effettuate sulla base della documentazione che le parti sono tenute a produrre, se del caso mediante un protocollo che ciascun ufficio giudiziario.</p>
<h3>Conclusioni</h3>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 29 della legge 52/1985 pertanto, auspica la giurisprudenza, <em>&#8220;si attagli a tutti i trasferimenti immobiliari che, oltre che in forma giudiziale, ai sensi dell’art. 2932 c.c., ben possono essere effettuati anche in un verbale di conciliazione giudiziale o in un verbale di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta. D’altro canto, si osserva da parte di attenta dottrina, della L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1 bis, ultimo periodo, il legislatore ha certamente detto meno di quanto volesse, usando il riferimento al notaio come indicativo dell’accertamento che deve essere compiuto in ogni caso di redazione dell’atto da parte del un pubblico ufficiale&#8221;. </em></p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-divorzista/">Avv. Bellato – diritto di famiglia e matrimoniale, separazione e divorzio</a></em></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/trasferimenti-immobiliari-separazione-divorzio/">Trasferimenti immobiliari in sede di separazione e divorzio: gli ultimi chiarimenti della Cassazione a Sezioni Unite</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
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