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Social network: come evitare di violare il diritto d’autore

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it Social network: come evitare di violare il diritto d’autore
diritto-autore
Avv. Beatrice Bellato

Il diritto d’autore nei social network – indice:

  • Il diritto d’autore
  • La protezione del diritto d’autore
  • Come comportarsi
  • L’utilizzo delle foto
  • Da quando decorre la tutela per le foto

Pubblicare foto, video e articoli sui social network è semplice e divertente, e permette di replicare a tutti i propri contatti (e, a volte, non solo) dei contenuti non originali. Ma come è possibile rendersi conto se il proprio comportamento è lecito, o si sta violando il diritto d’autore?

Indice:

  • 1 Diritto d’autore e social network
  • 2 La protezione del diritto d’autore
  • 3 Come comportarsi?
  • 4 Utilizzo delle foto nei social network
  • 5 Da quando decorre la tutela delle foto

Diritto d’autore e social network

Ogni social network ha dei regolamenti diversi in relazione alla tutela del diritto d’autore, ma tutti sono piuttosto attenti nel fornire alla propria utenza delle specifiche linee guida su questo tema, avvertendo chi utilizza impropriamente dei contenuti altrui dei rischi che si corrono nel violare il diritto d’autore. Nella generalità dei casi, il social network non potrà che rimandare alla normativa vigente, rappresentata principalmente dalla l. 633/1941 sulla protezione del diritto d’autore, e successive modifiche.

La protezione del diritto d’autore

Tale base normativa, all’art. 1, sancisce che sono protette “le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”. All’art. 2 le opere sono meglio specificate ne:

  1. le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
  2. Opere e composizioni musicali, con o senza parole, opere drammatico-musicali e variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
  3. le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
  4. le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
  5. i disegni e le opere dell’architettura;
  6. le opere dell’arte cinematografica, muta o sonora;
  7. le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia;
  8. i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore;
  9. le banche di dati intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo;
  10. le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.

Oltre a ricadere nelle categorie di cui sopra, affinché un’opera possa beneficiare della protezione offerta dal diritto d’autore, è necessario che possegga sia il requisito della “novità”, che quello del “carattere creativo”, ovvero contenga degli elementi che mostrino l’impronta personale dell’autore e la sua personale forma espressiva scelta.

Come comportarsi?

Come anticipato in apertura di questo approfondimento, la modalità di pubblicazione dei contenuti sui social network – così semplice e così intuitiva – induce la maggior parte degli utenti a non preoccuparsi degli effetti potenziali dei propri comportamenti, dimenticandosi che la violazione del diritto d’autore non solamente comporta, per la parte lesa, il diritto morale di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi modificazione dell’opera, bensì anche dei diritti patrimoniali, che riguardano lo sfruttamento commerciale dell’opera, con i conseguenti introiti economici, e hanno una durata pari a tutta la vita dell’autore sino a 70 anni solari dopo la sua morte.

Da quanto sopra ne deriva che, quando si decide di pubblicare un contenuto che non è di nostra creazione e/o proprietà, è fondamentale domandare espressa autorizzazione al suo titolare.

Utilizzo delle foto nei social network

Un caso molto comune riguarda, ad esempio, l’utilizzo delle foto altrui. È bene, in tal proposito, che l’attuale normativa sulla tutela delle opere fotografiche riguarda sia le semplici fotografie (cioè delle immagini di persone o di elementi della vita reale) sia le opere fotografiche (ovvero, delle fotografie dotate di carattere creativo e contraddistinte da originalità tale da permettere di riconoscere l’impronta personale del suo autore).

In merito, il diritto di tutela delle opere fotografiche, che nasce al momento della creazione della fotografia, prevede che l’immagine sia accompagnata dal nome del fotografo, dalla data di produzione della fotografia e/o – nel caso – anche dal nome dell’autore di un’eventuale opera fotografata. Diverse sono le durate delle tutele.

Da quando decorre la tutela delle foto

Nel caso in cui si abbia a che fare con una semplice fotografia, la tutela dura 20 anni dal momento della produzione, con l’autore che godrà del diritto di esclusiva sulla riproduzione e sulla diffusione del materiale fotografato, e di conseguente diritto ad un compenso in caso di sfruttamento delle sue foto; nel caso in cui si abbia invece a che fare con un’opera fotografica, è possibile ricondurre la tutela alla generale normativa sul diritto d’autore, con il creatore dell’opera che godrà dei diritti morali e patrimoniali già accennati, per una durata pari alla vita intera dell’autore, e 70 anni solari dopo la sua morte.

Sulla base di ciò, quando si sceglie di utilizzare delle immagini sui social network, bisognerà rispettare la relativa normativa: in caso di semplici fotografie, si potranno utilizzare solamente se non rispettano i requisiti che la legge impone per la tutela (nome del fotografo, data di creazione, nome dell’autore dell’eventuale opera ritratta); in caso di opere fotografiche, sarà invece impossibile usare l’immagine o modificarla se prima non si ottengono dal titolare i relativi permessi.

Avv. Bellato – diritto dell’informatica, internet e social network

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