La Corte Costituzionale e la taratura degli autovelox – indice:
Una recente sentenza della Corte Costituzionale, datata 18 giugno 2015 con numero 113/2015 (ecco la sentenza per esteso), ha sancito l’obbligatorietà della taratura periodica degli apparecchi per l’accertamento delle infrazioni inerenti ai limiti di velocità: i cosiddetti autovelox.
La pronuncia ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell’articolo 45 comma sesto del codice della strada, nella parte in cui lo stesso articolo non prevede, appunto, che le apparecchiature per l’accertamento di tali infrazioni non debbano essere sottoposte periodicamente a controlli sulla funzionalità e sulla taratura.
Il contrasto con la Cassazione
Questa sentenza ribalta gli orientamenti più e meno recenti della Corte di Cassazione, che, intervenendo più volte sull’annosa questione, aveva dichiarato come non dovesse ritenersi necessaria una periodica taratura e sulla funzionalità degli stessi apparecchi e come il difetto di tali controlli non potesse inficiare sulla validità della sanzione amministrativa irrogata. La Corte di Cassazione aveva infatti più volte messo in rilievo, in una serie di sentenze a decorrere dal 2008, come il difetto nell’ordinamento di una norma che prevedesse un periodico controllo della strumentazione non potesse rendere parzialmente incostituzionale alcun articolo del Codice della Strada.
La Corte Costituzionale, invece, nelle motivazioni della stessa sentenza nella quale palesa il proprio disaccordo con la Cassazione, chiarisce invece come tali strumenti non possano che necessitare di adeguati controlli periodici, volti a verificarne la taratura ed il mantenimento della funzionalità necessarie, tali da rendere incontrovertibilmente accertata l’esistenza e la misura delle infrazioni commesse dagli automobilisti. L’affidabilità di tali strumentazioni deve poter essere controllata dal sanzionato, essendo il diritto alla difesa dello stesso imprescindibile anche in tali circostanze.
Nuovi motivi di ricorso per le multe da autovelox
Questo nuovo orientamento, che, seppur avesse già trovato qualche sparuto accoglimento in alcune corti di merito, mai era stato accolto dalla giurisprudenza di legittimità, apre uno spiraglio per gli automobilisti sanzionati. In base a questa pronuncia di incostituzionalità parziale dell’articolo 45 comma sesto del codice della strada, avranno il diritto di far accertare giudizialmente l’avvenuta taratura dell’apparecchio attraverso il quale è stata accertata l’infrazione di eccesso di velocità nella quale sono incappati. La taratura dell’apparecchio utilizzato diventa dunque un valido e solido nuovo motivo di ricorso avverso la sanzione amministrativa irrogata, con buone prospettive di giudizio.
Le conseguenze della modifica attuata da tale pronuncia non possono che ritenersi molto rilevanti. Passa ora alle amministrazioni locali il compito di prevedere un’adeguata taratura delle strumentazioni; in difetto dell’ottemperamento della stessa le sanzioni elevate agli utenti della strada saranno oggetto di censura da parte delle corti che saranno tenute ad applicare l’articolo del Codice della Strada così come modificato dalla Consulta. Da auspicarsi inoltre un pronto intervento del legislatore che disciplini le modalità e le cadenze dei controlli periodici e delle tarature da effettuarsi sulle strumentazioni in questione.
Per i sanzionati si apre dunque uno spiraglio che offre qualche possibilità in più per vedere la propria sanzione amministrativa annullata da parte del giudice, ove sia verificato il difetto di una taratura periodica degli Autovelox utilizzati; non è tuttavia affatto scontato che alcune amministrazioni locali, tuttavia, già provvedessero alla taratura periodica degli Autovelox in questione. Appare dunque opportuno rivolgersi al proprio avvocato per valutare l’opportunità sull’impugnazione di una sanzione amministrativa per eccesso di velocità.
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