La presunzione di concorso di colpa nell’incidente stradale senza impatto – indice:
Con sentenza n° 18337 del 31 luglio 2013, la Terza Sezione della Suprema Corte di Cassazione civile si è espressa su un tema sempre molto dibattuto in materia di sinistri, il concorso di colpa in incidente stradale.
Il caso fa particolare riferimento ad un incidente stradale che ha previsto il coinvolgimento di un motociclista. Questi, asseritamente, per evitare di impattare con un auto doveva porre in essere una manovra improvvisa a cui conseguiva un incidente con diverse lesioni e danni fisici.
Il coinvolgimento dell’auto nell’incidente non è tuttavia stato provato con le prove testimoniali assunte nel giudizio arrivato in Cassazione né con altre prove inerenti al coinvolgimento dell’autoveicolo non impattante.
Il concorso di colpa in un incidente stradale
Prima di occuparci nel dettaglio dello svolgimento del processo, ricordiamo come si parli di concorso di colpa in un incidente stradale se il sinistro avviene per responsabilità di entrambi i conducenti (o più di due, se il sinistro ne ha coinvolti in tale numero).
Si parla peraltro di concorso di colpa anche se la responsabilità non è alla pari tra tutti i soggetti coinvolti, ma è divisibile con una quota di colpevolezza che è diversa per ogni automobilista. Nel primo caso di parla di concorso di colpa paritario, mentre nel secondo caso di parla di concorso di colpa effettivo.
Il concorso di colpa paritario
Ciò premesso, si parla di concorso di colpa paritario quando l’incidente accade per responsabilità parimenti imputabili a tutti i conducenti coinvolti.
Come vedremo quando riporteremo il tenore letterale della normativa in vigore, è questa la “base” di partenza per ogni sinistro con il concorso di colpa, salvo che non intervenga una prova contraria.
Peraltro, questa tipologia di concorso di colpa si applica non solamente se i guidatori sono riconosciuti responsabili dell’incidente al 50%, o si accordano in questo modo, bensì anche quando si riscontra l’impossibilità di definire con esattezza la dinamica di una collisione tra due o più vetture.
Insomma, se neppure l’intervento dei periti o di un giudice riesce a individuare il responsabile assoluto o con vari gradi di responsabilità, la legge prevede che si stabilisca un concorso di colpa paritario, definito pertanto in via presuntiva.
Il concorso di colpa effettivo
Le cose cambiano, evidentemente, nelle ipotesi di concorso di colpa effettivo. Di ciò si parla se in seguito ai rilievi e all’accertamento delle dinamiche dell’incidente, la responsabilità non risulta suddivisa in parti uguali.
Per esempio, dalle analisi, dai rilievi e dagli accertamenti effettuati potrebbe emergere che la responsabilità sia suddivisa tra i due automobilisti nella percentuale del 60% e del 40%, uscendo pertanto dal perimetro di colpa paritario.
Si noti che è questa, nella prassi dei casi, la modalità di concorso di colpa che si riscontra più diffusamente rispetto alla paritaria, visto e considerato che è ben più frequente il caso in cui un conducente sia responsabile un po’ più degli altri.
Chi paga i danni in caso di concorso di colpa
A questo punto è piuttosto chiaro comprendere che se c’è un incidente stradale con concorso di colpa, ogni conducente dovrà risarcire l’altro o gli altri per la percentuale pari alla propria responsabilità, rispetto al totale dei danni provocati dallo scontro.
Dunque, nel caso di concorso di colpa paritario, la percentuale di responsabilità sarà sempre del 50% tra i due automobilisti, con la conseguenza che a ciascuno degli automobilisti spetterà un rimborso solo per la metà del danno subito, indipendentemente dall’ammontare dello stesso.
Nel caso in cui invece il concorso di colpa accertato sia di tipo effettivo, allora ognuno pagherà sulla base della propria responsabilità.
Concorso di colpa e bonus malus
In tal proposito ricordiamo anche come con l’intervento della legge Bersani del 2007, il concorso di colpa paritario non faccia scattare la formula del bonus malus. Pertanto, per i conducenti per cui viene accertato un concorso di colpa paritario non vi è alcuna conseguenza sulla classe di merito e, conseguentemente, sull’importo della polizza RC Auto.
Di contro, colui che ha la responsabiità principale nel concorso di colpa subirà un incremento di due classi di merito.
Il concorso di colpa del danneggiato
Infine, può essere utile – prima di occuparsi in maniera specifica del caso in esame – ricordare che un’ipotesi particolare riguarda il concorso di colpa del danneggiato, una situazione che si verifica nel momento in cui in un sinistro, pur accertandosi la responsabilità totale di uno dei conducenti coinvolti, l’altro guidatore (danneggiato) si sia reso comunque protagonista di un comportamento colposo senza cui avrebbe probabilmente potuto evitare il sinistro.
Tra i casi più diffusi vi è per esempio il caso di un conducente che non rispetta le precedenze finendo con l’impattare con un’altra auto, il cui conducente sarà facilmente qualificato come danneggiato, ma che potrebbe essere chiamato in causa nel concorso poiché distratto dal cellulare.
L’articolo 2054 c.c. sulla presunzione di concorso di colpa si applica anche senza impatto?
Tornando alla sentenza, nei due gradi di giudizio le richieste del motociclista sono state rigettate in quanto, a seguito dell’incidente, i giudici non avevano ravvisato alcun elemento che poteva confermare il motivo della caduta.
L’art. 2054 c.c.
Nel valutare il caso, la Cassazione ha tenuto conto del disposto dell’art. 2054 del codice civile, rubricato Circolazione dei veicoli, secondo cui
Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.
Sulla base di ciò, la Cassazione precisa come il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire danni a cose e persone se non è in grado di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare di produrre il danno.
La presunzione del concorso
Per la Cassazione, il presunto concorso si applica anche nel caso in cui non ci sia impatto con il veicolo. La presunzione tuttavia si applica soltanto nella circostanza in cui è provato un concorso come tale: in difetto dunque di una collisione fra veicoli dovrà essere provato che il veicolo “che non abbia impattato” abbia partecipato in qualche modo all’incidente.
Nel caso in cui non vi sia un impatto fra veicoli l’onere della prova del coinvolgimento del veicolo non impattante sarà a carico del primo. A questo punto sarà compito del giudice graduare la responsabilità dei veicoli rispettivamente coinvolti in base a quanto stabilito dall’articolo 2054 del codice civile.
La presunzione di cui all’articolo 2054 dunque opererà soltanto nel caso in cui sia previamente accertato il coinvolgimento di entrambi i veicoli, ma, con riferimento a detto coinvolgimento in difetto di una vera e propria collisione non potrà operare alcuna presunzione.
Il motociclista non aveva dimostrato gli elementi di colpa necessari a vincere la presunzione di concorso di cui all’articolo 2054 del codice civile. Gli elementi emersi nella fase istruttoria erano peraltro tutti sfavorevoli al ricorrente motociclista.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte ha colto l’occasione per entrare anche nel merito della valutazione ai sensi dell’articolo 232 del codice di procedura civile del silenzio di un testimone.
Sebbene il silenzio di un testimone non possa più essere interpretato come una “confessione fittizia” è sufficiente ad indirizzare liberamente il convincimento del giudice con riferimento alla decisione da prendere. A livello processuale il giudice dovrà tenere conto di tutti gli elementi emersi nella fase istruttoria per esprimersi. Nel caso oggetto del giudizio non c’era alcun elemento a sfavore dell’automobilista non impattante. Per questo motivo la Corte ha rigettato il ricorso del motociclista impattante.
Per la Cassazione non c’era infatti alcun nesso causale tra la guida dell’automobilista e la caduta del motociclista. Sono così confermate le decisioni del Tribunale e della Corte d’Appello.