La presunzione di concorso di colpa nell’incidente stradale senza impatto – indice:
Con la Sentenza n° 18337 del 31 Luglio 2013, la Terza Sezione della Suprema Corte di Cassazione civile ha trattato il concorso di colpa in incidente stradale. Il caso fa riferimento ad un incidente stradale con il coinvolgimento un motociclista. Questi, asseritamente, per evitare di impattare con un auto, doveva porre in essere una manovra improvvisa a cui conseguiva un incidente con diverse lesioni e danni fisici. Il coinvolgimento dell’auto nell incidente non è tuttavia stato provato con le prove testimoniali assunte nel giudizio arrivato in Cassazione né con altre prove inerenti al coinvolgimento dell’autoveicolo non impattante.
L’articolo 2054 c.c. sulla presunzione di concorso di colpa si applica anche senza impatto?
Nei due gradi di giudizio le richieste del motociclista sono state rigettate in quanto, a seguito dell’incidente, i giudici non avevano ravvisato alcun elemento che poteva confermare il motivo della caduta. Nel valutare il caso, la Cassazione, tenendo conto dell’Art. 2054 del Codice Civile, che precisa come il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire danni a cose e persone se non è in grado di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare di produrre il danno.
Per la Cassazione il presunto concorso di colpa si applica anche nel caso in cui non ci sia impatto con il veicolo. La presunzione tuttavia si applica soltanto nella circostanza in cui è provato un concorso come tale: in difetto dunque di una collisione fra veicoli dovrà essere provato che il veicolo “che non abbia impattato” abbia partecipato in qualche modo all’incidente.
Nel caso in cui non vi sia un impatto fra veicoli l’onere della prova del coinvolgimento del veicolo non impattante sarà a carico del primo. A questo punto sarà compito del giudice graduare la responsabilità dei veicoli rispettivamente coinvolti in base a quanto stabilito dall’articolo 2054 del codice civile. La presunzione di cui all’articolo 2054 dunque opererà soltanto nel caso in cui sia previamente accertato il coinvolgimento di entrambi i veicoli, ma, con riferimento a detto coinvolgimento in difetto di una vera e propria collisione non potrà operare alcuna presunzione.
Il motociclista non aveva dimostrato gli elementi di colpa necessari a vincere la presunzione di concorso di cui all’articolo 2054 del codice civile. Gli elementi emersi nella fase istrutturia erano peraltro tutti sfavorevoli al ricorrente motociclista.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte ha colto l’occasione per entrare anche nel merito della valutazione ai sensi dell’articolo 232 del codice di procedura civile del silenzio di un testimone. Sebbene il silenzio di un testimone non possa più essere interpretato come una “confessione fittizia” è sufficiente ad indirizzare liberamente il convincimento del giudice con riferimento alla decisione da prendere. A livello processuale il giudice dovrà tenere conto di tutti gli elementi emersi nella fase istruttoria per esprimersi. Nel caso oggetto del giudizio non c’era alcun elemento a sfavore dell’automobilista non impattante. Per questo motivo la Corte ha rigettato il ricorso del motociclista impattante.
Per la Cassazione non c’era infatti alcun nesso causale tra la guida dell’automobilista e la cadua del motociclista. Sono così confermate le decisioni del Tribunale e della Corte d’Appello.