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Home » Civile » Matrimonio » La separazione consensuale: tempi e costi – guida rapida

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La separazione consensuale: tempi e costi – guida rapida

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it La separazione consensuale: tempi e costi – guida rapida
Separazione consensuale
Avv. Beatrice Bellato

La separazione consensuale – indice:

  • Cos’è
  • Il ricorso
  • Con la “negoziazione assistita”
  • Senza avvocato
  • Accordi sui figli
  • Assegnazione della Casa
  • Quali documenti servono
  • Quali sono i tempi
  • I tempi per il divorzio
  • Quanto costa
  • Assistenza legale

La separazione consensuale è la forma di separazione personale con cui i coniugi, di comune accordo, regolano la crisi matrimoniale e le relative condizioni personali e patrimoniali. Essa non scioglie il vincolo matrimoniale né determina, di per sé, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma produce gli effetti previsti dalla legge in ordine ai rapporti tra i coniugi e, se del caso, verso i figli. Nell’ordinamento italiano si ha separazione consensuale o separazione giudiziale; il divorzio, invece, resta istituto autonomo ed è disciplinato dalla legge nei casi espressamente previsti.

Com’è facile da comprendere, la separazione consensuale può ritenersi tale soltanto laddove i coniugi siano riusciti a stabilire un accordo sui diritti patrimoniali, sull’eventuale assegno di mantenimento, sull’affidamento dei figli e collocamento degli stessi, nonché su tutti gli altri aspetti oggetto di attenta disciplina.

Non sempre è facile ricorrere a un procedimento consensuale. Ciò dipende dalla complessità degli aspetti coinvolti e dalla necessità di trovare un’intesa tra due persone che hanno scelto strade divergenti nella propria vita personale e sentimentale.

Cos’è la separazione consensuale e come funziona

La separazione consensuale è lo strumento con cui i coniugi, avendo raggiunto un accordo sulle condizioni della crisi familiare, chiedono che tale intesa acquisti efficacia secondo le forme previste dall’ordinamento. Essa incide sui reciproci rapporti personali e patrimoniali e, ove vi siano figli, anche sulle modalità di affidamento, mantenimento e collocamento, ma non determina lo scioglimento del matrimonio. Alla separazione possono seguire, a seconda dei casi, la riconciliazione dei coniugi oppure, ricorrendone i presupposti di legge, il divorzio. Nel sistema italiano, di regola il divorzio è preceduto dalla separazione personale; tuttavia la legge prevede anche specifici casi nei quali può essere domandato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza che la separazione ne costituisca il presupposto.

Il buon esito della separazione consensuale può oggi aver luogo con procedimenti differenti fra di loro, che però producono lo stesso effetto giuridico previsto dagli articoli 151 e seguenti del codice civile.

Può addivenirsi alla separazione consensuale attraverso:

  • Ricorso presentato congiuntamente al tribunale competente dai coniugi, assistiti necessariamente da un avvocato per entrambi o un avvocato per parte;
  • Separazione giudiziale (con deposito del ricorso di un coniuge e di una memoria di costituzione dell’altro coniuge) successivamente convertita in consensuale nel corso del procedimento;
  • Negoziazione assistita di cui alla Legge numero 162 del 2014”: più corretto “negoziazione assistita di cui al D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni nella L. n. 162/2014, con la necessaria assistenza di un avvocato per ciascun coniuge;
  • Procedimento posto in essere presso il competente Ufficio Comunale dello Stato civile, possibile soltanto laddove dalla coppia non siano nati figli che all’apertura del procedimento siano minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti e dalla separazione non conseguano attribuzioni patrimoniali. Soltanto in questo caso è possibile separarsi senza essere assistiti dall’avvocato.

Il procedimento di separazione consensuale non prevede in nessun caso la possibilità di addebito a carico di un coniuge.

La separazione consensuale con ricorso congiunto al tribunale: in cosa consiste

La procedura consensuale si introduce con ricorso congiunto depositato presso il tribunale competente, cioè quello del luogo di residenza o di domicilio dell’una o dell’altra parte. Il ricorso, sottoscritto anche dalle parti, deve contenere le condizioni relative ai rapporti economici, alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell’ultimo triennio, agli oneri a carico delle parti e, se vi sono figli, le condizioni che li riguardano. L’organo competente produrrà un fascicolo d’ufficio raccogliendo non solamente il ricorso, ma tutti i documenti che i coniugi hanno allegato. Al ricorso devono essere uniti i documenti richiesti dalla disciplina vigente, inclusi quelli relativi alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell’ultimo triennio; restano inoltre necessari i documenti anagrafici e di stato civile utili al procedimento.

A seguito del deposito del ricorso, il presidente fissa l’udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice relatore e dispone la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, che esprime il proprio parere nei termini di legge.

All’udienza il giudice sente le parti e, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, rimette la causa in decisione. Se i coniugi ne fanno richiesta nel ricorso, l’udienza può essere sostituita dal deposito di note scritte, con dichiarazione di non volersi riconciliare.

Se invece le parti insistono nella loro volontà di separarsi, il giudice darà lettura del verbale con gli accordi raggiunti dai coniugi, che lo sottoscriveranno personalmente. Il collegio provvede con sentenza, con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se ritiene che gli accordi siano in contrasto con l’interesse dei figli, convoca le parti indicando le modificazioni da adottare e, in mancanza di una soluzione idonea, rigetta allo stato la domanda.

Nelle ipotesi previste dalla legge, il termine per proporre la domanda di divorzio decorre dalla comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale.

Si segnala che non è preclusa la possibilità di chiederne l’azione di annullamento per vizi della volontà. La sentenza infatti non si sostituisce alla volontà delle parti avendo natura procedurale e di efficacia del negozio stipulato fra i coniugi.

La separazione consensuale attraverso la negoziazione assistita

Il D.L. 132/2014, convertito con modificazioni nella L. n. 162/2014 prevede anche una via molto più rapida per ottenere la separazione: attraverso lo strumento della negoziazione assistita. Il procedimento di “separazione breve” è molto più semplice di quello sopra descritto e non si svolge in Tribunale. Fra l’inizio della procedura di negoziazione e la conclusione dell’iter possono passare anche pochi giorni, e, solitamente, non trascorrono più di tre – quattro mesi. Gli avvocati di ciascun coniuge curano gli incontri con i propri assistiti nonché la stesura di un accordo di separazione. Tale accordo, sottoscritto da entrambi i coniugi, dovrà essere preso in esame dal Pubblico Ministero e quindi trasmesso all’ufficiale dello stato civile.

È necessaria l’assistenza di un avvocato per ciascun coniuge. Anche in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, i coniugi possono ricorrere a tale procedura. In questi casi l’accordo deve essere trasmesso al Pubblico Ministero, che lo autorizza se lo ritiene rispondente all’interesse dei figli; in assenza di tali figli, invece, il Pubblico Ministero rilascia il nulla osta quando non ravvisa irregolarità. Ottenuto il provvedimento del Pubblico Ministero, l’accordo è poi trasmesso all’ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di legge.

Separarsi in Comune senza l’assistenza dell’avvocato: quando è possibile

I coniugi possono concludere un accordo di separazione consensuale anche davanti all’ufficiale dello stato civile, senza necessità di assistenza legale, purché non vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave oppure economicamente non autosufficienti. In questa procedura l’accordo non può contenere patti aventi ad oggetto trasferimenti patrimoniali. Resta invece ammissibile la previsione di un assegno periodico, secondo l’interpretazione fornita dal Ministero dell’interno. In questo caso ai coniugi sarà sufficiente recarsi, senza avvocato, presso l’ufficio di stato civile del Comune dove risiedono oppure in quello dove hanno contratto matrimonio. I costi, senza l’assistenza dell’avvocato quando ciò è possibile, sono di 16 euro da versarsi all’ufficio di stato civile del Comune competente.

Sebbene il decreto legge 132/2014 abbia previsto all’articolo 12 che in tal sede “L’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale”, di recente il Consiglio di Stato ha ammesso che tra questi non siano inclusi gli assegni di mantenimento o di divorzio. L’orientamento del Ministero dell’interno, in linea con la norma, chiariva, con la circolare n. 19/2014, che gli accordi di separazione dei coniugi in tale modalità non potessero avere per oggetto la casa familiare, l’assegno di mantenimento ed ogni altra entità economica.

Successivamente tuttavia, allentando la rigida interpretazione data in precedenza, lo stesso Ministero con circolare n. 6/2015 ha stabilito che “Non rientra, invece, nel divieto della norma la previsione, nell’accordo concluso davanti all’ufficiale dello stato civile, di un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale (c.d. assegno di mantenimento), sia nel caso di richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio ( c. d. assegno divorzile)”.

Gli accordi sui figli nella separazione consensuale

Nell’ipotesi in cui dal legame dei due coniugi siano nati figli, l’accordo avrà ad oggetto anche e soprattutto gli aspetti legati alla situazione familiare, nella consapevolezza che la responsabilità genitoriale grava su entrambi i coniugi. I figli hanno il diritto di conservare un rapporto con entrambi i genitori, in maniera equilibrata.

Nella libertà della natura dell’accordo di separazione consensuale, si tenga anche conto che i genitori hanno l’obbligo di mantenere i figli. Tale obbligo (anche se hanno compiuto la maggiore età, purché non economicamente sufficienti) è proporzionale al proprio reddito ai sensi dell’articolo 337-ter, quarto comma del codice civile. Il Consiglio nazionale forense ha dettato, nel 2017, delle linee guida in applicazione dei criteri che il giudice deve osservare nella determinazione dell’assegno di mantenimento previsti dall’articolo 337-ter del codice civile. Nel medesimo protocollo il Consiglio Nazionale Forense ha individuato le modalità di suddivisione delle spese ordinarie e straordinarie per i figli che sono quelle, a suo parere, maggiormente causa di conflitto tra i coniugi.

Fra i criteri suddetti ci sono in particolare: la valutazione delle correnti esigenze del figlio al momento della separazione e il tenore di vita di cui godeva mentre viveva con i genitori. Su tali aspetti si è espressa di recente la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1562/2020. In tale occasione i giudici hanno sostenuto che “Il principio consolidato, espresso dalla Cassazione, è che il contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, deve essere quantificato osservando il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre all’apprezzamento delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto“.

Il minore che abbia compiuto dodici anni, e anche di età inferiore se capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato nelle questioni e nelle procedure che lo riguardano.

L’ascolto del minore durante il procedimento di separazione in Tribunale

L’articolo 337-octies del codice civile stabilisce al terzo periodo del primo comma che “Nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice non procede all’ascolto se in contrasto con l’interesse del minore o manifestamente superfluo“.

È possibile dunque che i figli minori vengano sentiti anche in sede di separazione consensuale. I casi in cui è certo invece che il giudice proceda senza il loro ascolto sono:

  • quando il figlio non ha sufficiente capacità di discernimento;
  • quando è preferibile non coinvolgerlo emotivamente perché ci sono degli interessi in contrasto con i suoi ovvero se non c’è un motivo rilevante per sentirlo.

In ogni caso la prassi mostra che è più frequente l’ascolto dei figli in sede di separazione giudiziale.

La casa familiare nella separazione consensuale

Il breve approfondimento sul destino della casa familiare nella separazione consensuale giunge successivo a quello sui figli, non a caso. L’interesse dei figli viene infatti ritenuto determinante per poter ponderare l’assegnazione della casa familiare. Molto probabilmente il genitore che si prenderà maggiormente cura dei figli avrà anche la possibilità di collocarsi nella casa familiare.

Intuibilmente, negli accordi assunti nella libera valutazione delle parti le cose potrebbero anche andare diversamente. Tuttavia, è molto frequente che la relazione tra il mantenimento principale dei figli e l’occupazione della casa familiare sia confermato dal provvedimento di omologazione in Tribunale.

La separazione consensuale e l’addebito

Contrariamente a quanto avviene nel caso di separazione giudiziale, nell’ipotesi di separazione consensuale non è possibile ottenere l’addebito. Come indicato dall’articolo 151 del codice civile, infatti, “il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”. Ne deriva, dalla lettura e dal tenore della norma, che solamente il giudice potrà decidere se addebitarla o meno ad uno dei coniugi, ma nell’ambito di un procedimento necessariamente contenzioso.

Questo ovviamente non accade nel caso in cui i due coniugi si accordino liberamente sulle condizioni a cui separarsi. La Cassazione con sentenza n. 6625 del 2005 ha sottolineato che “successivamente alla pronuncia di separazione senza addebito, come alla omologazione di separazione consensuale, le parti non possono chiedere, né per fatti sopravvenuti, né per fatti anteriori alla separazione, una pronuncia di addebito, a nulla rilevando, nel caso di separazione consensuale, nemmeno il carattere negoziale della stessa, e la conseguente applicabilità ad essa delle norme generali relative alla disciplina dei vizi della volontà...”.

Quali documenti servono per la separazione consensuale

Come dovrebbe essere intuibile a margine della lettura dei paragrafi che precedono, la separazione consensuale è una versione più “snella” ed economica della più lunga e costosa separazione giudiziale. Il che, tuttavia, non significa che non siano previsti documenti accompagnatori del ricorso, o procedure che – in parte – abbiamo sopra riassunto.

Per quanto concerne in particolar modo i documenti necessari per la separazione consensuale, gli stessi fanno riferimento a:

  • Copia integrale dell’atto di matrimonio;
  • Certificato di residenza e stato di famiglia, anche contestuale, di entrambi i coniugi (non è possibile utilizzare l’autocertificazione);
  • Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni di entrambi i coniugi;
  • Copia di un documento di identità di entrambi i coniugi;
  • Copia del codice fiscale di entrambi i coniugi.

Quali sono i tempi della separazione consensuale

I tempi della separazione consensuale sono sicuramente molto più rapidi rispetto a quelli della separazione giudiziale. Nella migliore delle ipotesi, è possibile che l’intero processo si chiuda entro poche settimane o al massimo in qualche mese.

I tempi per il divorzio

La riforma del cosiddetto “divorzio breve“, ad opera della legge 55/2015, prevede oggi la possibilità di sciogliere gli effetti civili del matrimonio in tempi molto più rapidi. Nella separazione consensuale il termine per proporre la domanda di divorzio è di sei mesi; nella negoziazione assistita decorre dalla data certificata dell’accordo e, davanti all’ufficiale dello stato civile, dalla data dell’atto contenente l’accordo. Nel caso in cui la separazione non sia consensuale i termini per poter avviare il procedimento di divorzio saranno invece di dodici mesi.

L’introduzione di questa possibilità di sciogliere più velocemente gli effetti civili del matrimonio inoltre ha portato al verificarsi che i giudizi di separazione e divorzio pendano in contemporanea. Si sono sollevati pertanto delle questioni di coordinamento dei relativi procedimenti. Tale situazione tuttavia si viene a creare per lo più quando vi sono da decidere questioni accessorie alla separazione e pertanto in sede di separazione giudiziale. I vari organi giudiziari, adottando linee guida e circolari degli uffici preposti al coordinamento, hanno adottato diversi criteri. In particolare si può verificare in tale ipotesi di sovrapposizione dei due giudizi:

  • l’assegnazione dei fascicoli del giudizio di divorzio in capo al giudice che si stava già occupando di quello di separazione. Tale sistema è chiamato “connessione ex lege 55/2015”;
  • che i procedimenti di separazione e divorzio vengano riuniti laddove il primo non si trovi in fase inoltrata;
  • nell’impossibilità di riunire i giudizi questi proseguono separatamente ma di fronte allo stesso giudice istruttore che adotterà tutte le misure necessarie alla trattazione di due procedimenti.

Costi del processo di separazione consensuale

Per quanto attiene ai costi relativi alle anticipazioni (bolli, contributo unificato, ecc.), occorre distinguere tra le diverse procedure. Se la separazione consensuale è conclusa davanti all’ufficiale dello stato civile, è dovuto al Comune un diritto fisso, in misura non superiore all’imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio. Se invece la separazione consensuale è proposta con ricorso congiunto in tribunale, è dovuto il contributo unificato, attualmente pari a 43 euro. Restano ovviamente esclusi da tali importi gli eventuali compensi professionali del difensore o dei difensori.

Quanto alle spese, il processo consensuale ha spese più contenute rispetto a quelle che i coniugi dovrebbero affrontare nel processo di separazione giudiziale. Sebbene non esista una tariffa fissa, cliente ed avvocato dovranno negoziare liberamente un compenso. Si può comunque affermare che l’onorario di base per un legale parta dai 1200 euro a coniuge. Con lo strumento della negoziazione assistita i costi possono essere anche inferiori.

Si tenga altresì in considerazione che la separazione consensuale, ove non ci siano figli minori o comunque i figli non siano autosufficienti, può essere perfezionata, astrattamente, anche senza ricorrere all’avvocato. Anche in questo caso è tuttavia consigliato farsi assistere da un professionista. Il rischio di compiere delle inesattezze che potrebbero pregiudicare gli effetti sperati della separazione è piuttosto alto. In questa ipotesi, ad ogni modo, l’unica spesa sarà legata dalla necessità di produrre i documenti che sopra abbiamo anticipato, ed il diritto fisso di 16 euro.

Assistenza legale per procedimenti di separazione consensuale

Lo studio legale presta assistenza per procedimenti di separazione consensuale anche stragiudiziale, mediante procedimenti di negoziazione assistita. Così facendo è possibile ottenere la ottenere la formazione dell’accordo e i successivi adempimenti di annotazione presso lo stato civile del provvedimento di separazione in pochi giorni, senza necessariamente passare per il giudice. È possibile fissare un appuntamento presso lo studio per avere un preventivo per assistenza legale od una semplice consulenza. Siamo disponibili anche per e-mail o tramite il numero di telefono riportato in fondo alla pagina.

Avv. Bellato – diritto di famiglia e matrimoniale, separazione e divorzio

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