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Home » Commerciale » Credito » Assegno bancario e assegno circolare: le differenze

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Assegno bancario e assegno circolare: le differenze

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it Assegno bancario e assegno circolare: le differenze
assegno
Avv. Beatrice Bellato

L’assegno bancario e l’assegno circolare – indice:

  • L’emissione
  • L’assegno scoperto
  • I tempi per l’incasso

L’assegno è uno strumento di pagamento molto comune e – nonostante l’avvento di strumenti di pagamento dematerializzati – un titolo di credito che è ancora molto utilizzato per la sua versatilità, comodità e sicurezza.

Ma quali sono le differenze tra assegno bancario e assegno circolare? Cerchiamo di comprendere in maniera più approfondita le profonde distinzioni tra i due titoli, e quali potrebbero essere più opportuni per le proprie operazioni.

L’emissione dell’assegno bancario

L’emissione dell’assegno bancario è effettuata dal traente, cioè dal cliente dell’istituto di credito che ha ottenuto il titolo di credito dallo sportello della propria banca. Al traente sarà dunque richiesto di compilare il titolo, stando attento a non commettere errori o omissioni nelle informazioni necessarie, come l’importo, il nome del beneficiario, la firma, il luogo e la data.

Nel dettaglio, l’assegno bancario deve riportare:

  • data di emissione, con indicazione di giorno, mese e anno. La data è fondamentale, poiché è dal giorno indicato sul titolo che comincia il conteggio dei termini utili per l’incasso dell’assegno. La data deve corrispondere al giorno effettivo di emissione: inserire una data futura equivale a emettere un assegno postdatato, “figura” non riconosciuta dal nostro quadro normativo;
  • luogo di emissione: importante per poter distinguere gli assegni su piazza da quelli fuori piazza. I primi (su piazza) sono quelli pagati nello stesso comune in cui è emesso; i secondi (fuori piazza) sono quelli pagati in un comune diverso da quello di emissione;
  • importo: da ripetersi due volte, in cifre e in lettere. Nel caso di discordanza tra i due importi, a prevalere è quello indicato in lettere. Nel caso in cui l’importo dell’assegno contenga delle cifre decimali, tali cifre sono riportate dopo la virgola, nell’importo in cifra, e dopo una barra in quello in lettere;
  • beneficiario: il traente deve indicare anche il nome del beneficiario, in maniera tale che possa essere individuato con precisione. Cosa accede se il beneficiario è defunto?;
  • firma: deve riportare la firma del soggetto che lo emette, e che con tale sottoscrizione ordina alla banca di effettuare il pagamento alla persona individuata.

L’emissione dell’assegno circolare

Di contro, l’assegno circolare non viene emesso dal traente, ma dall’istituto di credito su richiesta del proprio cliente. Sebbene i requisiti siano più o meno gli stessi (tranne la firma, che non sarà quella del traente ma, appunto, dell’istituto di credito emittente), le modalità di emissione sono dunque differenti. L’assegno bancario sarà emesso dal cliente, compilando un modulo in bianco che avrà precedentemente richiesto alla banca. L’assegno circolare sarà emesso dalla banca (evidentemente, su richiesta di un cliente). Come vedremo nel paragrafo successivo, la principale differenza sostanziale è nella garanzia di copertura.

Assegno scoperto

Se quanto sopra è chiaro, dovrebbe anche esserlo il fatto che mentre l’assegno bancario viene emesso a valere sui fondi presenti sul conto corrente, quello circolare è emesso solo dietro costituzione dei fondi, che sono immediatamente addebitati al cliente.

Insomma, il rischio “scopertura” è legato esclusivamente all’assegno bancario. Il traente può infatti potenzialmente emettere il titolo in assenza di effettiva copertura sul conto corrente. Si tratta ovviamente di un illecito, che tuttavia non esclude il fatto che possa essere effettivamente posto in essere.

Di contro, la tutela garantita al creditore in quello circolare è notevolmente superiore. La banca che emette l’assegno circolare lo farà solo dopo essersi assicurata di aver ottenuto i fondi dal proprio cliente.

In termini ancora più chiari, possiamo certamente affermare che il rischio scopertura per l’assegno circolare è inesistente. Solamente l’assegno circolare garantisce infatti una piena e certa copertura dei fondi, considerato che è rilasciato solo se prima viene versata la somma a copertura dello stesso, poi custodita dall’istituto di credito in attesa che il futuro prenditore del titolo la reclami.

I tempi per l’incasso

Quello bancario deve essere presentato all’incasso entro 8 giorni dalla data di emissione se è su piazza (ovvero se l’incasso avviene nello stesso comune di emissione) o entro 15 giorni dalla data di emissione se è fuori piazza (cioè se l’incasso avviene in altro comune rispetto a quello di emissione).

E nel caso in cui invece vengano superati tali termini? In questo caso, colui che ha emesso l’assegno può legittimamente revocarlo, dandone comunicazione alla propria banca, tornando così nella piena disponibilità dei fondi sul conto corrente.  Se la banca non si attiene alle indicazioni del cliente, e paga ugualmente l’assegno al creditore, sarà dunque obbligata a restituire al debitore (proprio cliente) le somme prelevate dal conto.

Insomma, per sgombrare il campo dai dubbi, è bene chiarire che – contrariamente a quanto a volte si può superficialmente leggere sul web – i tempi per l’incasso sopra previsti non significano che chi ha ricevuto l’assegno debba necessariamente incassarlo nei termini suddetti, ma solamente che è “consigliabile” farlo.

L’eventuale revoca dell’ordine di pagamento

Trascorsi gli 8 o 15 giorni di tempo dall’emissione, infatti, colui che ha emesso l’assegno potrebbe revocare l’ordine di pagamento, domandando alla banca di non pagare più il titolo.

Anche in questo caso, è bene procedere a una piccola precisazione: il fatto che avvenga una revoca da parte del traente non equivale a far cadere il diritto di credito che il creditore vanta nei confronti del debitore, e che potrà essere esercitato in altri modi.

Se dunque l’assegno bancario è uno strumento utile per poter pagare la fornitura di merci, il venir meno dei tempi utili per l’incasso non determina evidentemente anche il venir meno del rapporto sottostante tra le due parti, con il creditore che potrà in tale fattispecie, per esempio, promuovere un pignoramento contro il debitore.

Per quanto invece concerne quello circolare, generalmente i tempi per l’incasso delle somme sono più ampi, ed equivalenti a 30 giorni.

Avv. Bellato – diritto bancario

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