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Home » Penale » Responsabilità » Azione revocatoria penale: disciplina, caratteristiche e efficacia

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Azione revocatoria penale: disciplina, caratteristiche e efficacia

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it Azione revocatoria penale: disciplina, caratteristiche e efficacia
azione-revocatoria-penale
Avv. Beatrice Bellato

L’azione revocatoria penale – indice:

  • Cos’è
  • Revocatoria penale e fallimentare
  • La colpevolezza
  • L’inefficacia degli atti

Negli ultimi giorni abbiamo parlato in più di occasioni di azione revocatoria, contribuendo a chiarire quali siano i termini caratteristici dell’azione revocatoria ordinaria e dell’azione revocatoria fallimentare.

I due istituti, che godono di autonomia di disciplina, sono affiancati altresì da un’altra tipologia di azione revocatoria – anch’essa distinta e autonoma – denominata azione revocatoria penale.

Vediamo insieme quali sono le sue principali caratteristiche e quali le conseguenze da essa derivanti.

Che cosa è la revocatoria penale

Gli artt. 192-195 del codice penale disciplinano la c.d. “azione revocatoria penale“, uno strumento che è finalizzato a conservare la garanzia patrimoniale del debitore / autore del reato, a beneficio dei titolari dei crediti che derivano dallo stesso reato.

Peraltro, proprio il fatto che il patrimonio che si desidera garantire è quello del responsabile di un reato, permette alla revocatoria penale di poter giustificare la sua autonomia e la sua peculiarità distintiva rispetto all’azione ordinaria civile, il cui utilizzo non può comunque ritenersi necessariamente escluso ex ante anche in questa fattispecie, qualora ne ricorrano i presupposti soggettivi e oggettivi che abbiamo avuto modo di affrontare in un recente approfondimento.

La disciplina della revocatoria fallimentare

Come abbiamo rammentato qualche riga fa, è il codice penale, dagli artt. 192 all’art. 195, a disciplinare l’azione revocatoria penale, distinguendo gli atti compiuti dal colpevole tra quelli posti in essere prima o dopo il reato, e a seconda che siano a titolo gratuito o a titolo oneroso.

Andando con ordine, l’art. 192 cp stabilisce che gli atti a titolo gratuiti compiuti dal colpevole del reato dopo la sua commissione sono privi di efficacia. La norma si riferisce pertanto agli atti a titolo gratuito che sono stati compiuti posticipatamente la commissione del reato, e non dopo il suo accertamento con sentenza passata in giudicato: a titolo di esempio si pensi alla donazione modale, e alla donazione remuneratoria.

L’art. 193 cp precisa che gli atti compiuti a titolo oneroso devono presumersi in frode ai creditori, sebbene per la revocatoria sia sempre necessaria la prova della mala fede del terzo. Si tenga conto che per mala fede l’opinione giurisprudenziale prevalente in Cassazione ha inteso riferirsi alla conoscenza da parte del contraente del reato commesso dall’alienante, nonché del pregiudizio che è stato subito dal creditore, non essendo invece richiesto un esplicito accordo con il terzo contraente, finalizzato a danneggiare il creditore.

Il successivo art. 194 cp stabilisce quindi che gli atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole del reato prima del compimento dello stesso sono inefficaci solamente se si provi che egli li ha compiuti in frode. Per gli atti a titolo oneroso che eccedono la semplice amministrazione o la gestione dell’ordinario commercio, e nei confronti dei quali si può applicare la disposizione, la revoca è subordinata alla circostanza che anche l’altro contraente fosse in mala fede.

Bisogna infine specificare che, come precisa l’ultimo comma dell’art. 194 cp, gli atti antecedenti il reato passibili di revoca sono esclusivamente quelli compiuti sino ad un anno prima del reato.

Azione revocatoria penale e colpevole di reato

La disciplina dell’azione revocatoria penale disciplina tale strumento facendo esplicito riferimento al colpevole di reato: una precisazione non di poco conto, considerando che tale circostanza induce a ritenere che non possono essere tutelati con lo stesso mezzo (ma semmai con l’azione revocatoria ordinaria di cui abbiamo già trattato, o con la revocatoria fallimentare) i creditori del responsabile civili e del civilmente obbligato per la pena pecuniaria. Allo stesso modo, non risulta essere possibile ottenere la tutela con questo strumento penale rispetto agli atti di disposizione patrimoniale che sono stati posti in essere dai successori dell’autore del reato.

Ad ogni modo, ai fini dell’azione revocatoria penale, non si deve intendere come colpevole di reato solamente l’autore del reato, quanto anche chi sia stato dichiarato non punibile per concessione del perdono giudiziale.

Inefficacia dell’atto dispositivo patrimoniale

Esattamente come l’azione revocatoria civile e come l’azione revocatoria fallimentare, anche la revocatoria penale ha un’efficacia relativa: l’atto di disposizione patrimoniale che va a colpire continua infatti a mantenere la propria validità, ma diviene non efficace solamente nei confronti del creditore che ha fatto ricorso a tale strumento.

Una volta ottenuta l’azione revocatoria, pertanto, il creditore potrà promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive e conservative sul bene interessato.

Avv. Filippo Martini – diritto penale

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