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Home » Civile » Testamento » Testamento olografo: cos’è e quali sono i suoi vantaggi

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Testamento olografo: cos’è e quali sono i suoi vantaggi

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it Testamento olografo: cos’è e quali sono i suoi vantaggi
Testamento olografo
Avv. Beatrice Bellato

Il testamento olografo: requisiti e vantaggi – indice:

  • Cos’è
  • La forma
  • Vantaggi e svantaggi

Qualche giorno fa abbiamo parlato del testamento in generale e abbiamo diffusamente affrontato il delicato tema della “trasmissione” delle proprie volontà nel momento del decesso. Parliamo ora nello specifico del testamento olografo, come disciplinato all’articolo 602 del codice civile:

“Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore.
La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non é fatta indicando nome e cognome, é tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.
La data deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data é ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento.”

Indice:

  • 1 Cosa è il testamento olografo
  • 2 La forma giuridica del testamento olografo
    • 2.1 Requisiti di forma
  • 3 Vantaggi e svantaggi del testamento olografo
    • 3.1 Gli svantaggi

Cosa è il testamento olografo

Prima di procedere in un livello di maggiore dettaglio, giova soffermarsi – pur brevemente – su cosa sia il testamento olografo, di gran lunga la forma più semplice ed economica per poter esprimere le proprie volontà, valutato che non richiede la presenza di un notaio e/o di testimoni. Proprio le caratteristiche di cui sopra hanno reso il testamento olografo la forma più diffusa di testamento, nel quale esprimere, in forma libera e senza rispettare specifiche formule, la propria volontà.

Naturalmente, a fronte di tale libertà è comunque prevista una certa soglia di attenzione da parte del testatore, considerato che la legge impone – ad esempio – che il testamento rispetti alcuni criteri di rigore formale, stabiliti proprio a tutela di colui che ha il maggiore interesse a fare testamento: non bisogna infatti mai dimenticare che il testamento produrrà i propri effetti dopo la morte del testatore, ed è dunque fondamentale che dal documento si possano desumere le reali volontà dello stesso.

Tra le principali caratteristiche del testamento olografo (ne parleremo diffusamente in uno specifico approfondimento) vi è ad esempio la necessità che il documento sia scritto interamente di pugno dal testatore, come stabilito dall’art. 602 c.c. (come intuibile, olografo deriva dal greco “olos”, tutto, e “grafo”, scritto).

La forma giuridica del testamento olografo

Riagganciandoci a quanto sopra abbiamo appena ricordato, evidenziamo come il nostro ordinamento giuridico preveda che la volontà del testatore debba essere necessariamente espressa per iscritto, e che nel caso di testamento olografo, la scrittura avviene a cura dello stesso testatore (contrariamente a quanto avviene invece nel testamento pubblico, in cui la scrittura è a cura del notaio).

Peraltro, proprio la caratteristica di completa autonomia nella formulazione delle libertà del testatore, fa si che il testamento olografo sia sottoposto a delle formalità un po’ più rigide rispetto a quelle previste – ad esempio – per il testamento segreto e per il testamento pubblico, in cui è l’intervento notarile a garantire la provenienza del documento o la sua corretta “traduzione” formale (nel caso, rispettivamente, di testamento segreto o di testamento pubblico).

Requisiti di forma

Per quanto concerne tale aspetto, ricordiamo che i requisiti essenziali sono schematicamente sintetizzabili in tre:

  1. autografia: il testamento olografo deve essere scritto in tutte le sue parti dal testatore, senza l’ausilio di altri o di mezzi meccanici;
  2. data: il testamento olografo deve riportare giorno, mese e anno di sottoscrizione (mentre non è espressamente prevista l’indicazione del luogo);
  3. sottoscrizione: il testamento olografo deve essere sottoscritto, con il testatore che dovrà apporre la firma in calce alle proprie formulate disposizioni.

Si tenga invece conto che nulla viene previsto per quanto concerne il supporto sul quale scrivere il proprio testamento olografo, che potrà pertanto essere riportato su qualsiasi pezzo di carta, di qualsiasi qualità, dimensione, colore. È addirittura possibile ipotizzare che un testamento olografo possa essere valido se scritto su altro supporto (stoffa, legno, ecc.) purché sufficientemente durevole. Può dunque essere anche scritto su un muro, ma non può essere scolpito, perché questo caso mancherebbero la caratteristica dell’autografia di cui sopra abbiamo detto. È inoltre possibile usare più di un foglio di carta, purché risulti che l’uno è continuazione dell’altro. In questo caso, sarebbe opportuno procedere alla sua numerazione, e ogni foglio dovrà riportare la data e la firma del testatore.

Vantaggi e svantaggi del testamento olografo

Concludiamo il nostro approfondimento odierno (ma torneremo più approfonditamente su alcuni aspetti nei prossimi giorni) con un breve elenco dei vantaggi e degli svantaggi tipici del testamento olografo. In tal senso, evidenziamo innanzitutto come il testamento olografo sia:

  • semplice: può essere scritto in qualunque momento, in qualunque luogo, su qualunque supporto, senza dover coinvolgere notaio o testimoni; anche le modifiche, le integrazioni e le variazioni potranno essere effettuate in un momento successivo con identica comodità;
  • riservato: non prevedendo la presenza di terze parti, può essere tenuto nascosto a chiunque;
  • economico: non richiede la presenza di alcun professionista e, dunque, non vi sarà necessità di pagare l’onorario notarile o di un legale.

Gli svantaggi

Ad ogni modo, non bisogna nemmeno dimenticare che questo testamento presta il fianco ad alcuni svantaggi. Questo documento può infatti essere facilmente distrutto, smarrito, falsificato, sottratto. Si può comunque cercare di sopperire a questi malus andando a redigere più copie dello stesso testamento (tutte olografe) da consegnare a più persone e, in particolar modo, a un notaio.

Infine, rammentiamo come il testamento olografo debba essere redatto necessariamente da un testatore che possa leggere e scrivere, e che possa farlo esprimendosi in maniera chiara e trasparente, senza che le sue volontà possano apparire confuse e opache (cosa che, in fin dei conti, potrebbe alimentare contestazioni piuttosto ampie).

Avv. Bellato – diritto delle successioni

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