Il sequestro preventivo – indice:
Il codice di procedura penale dall’articolo 321 al 323 disciplina l’istituto del sequestro preventivo. Tale istituto segue normativamente quello del sequestro conservativo e si differenzia da questo per la funzione. Il sequestro conservativo infatti è uno strumento di tutela della garanzia patrimoniale dell’imputato o di chi è con lui responsabile. Il sequestro preventivo invece è volto:
- alla tutela della collettività;
- all’impedimento del verificarsi di ulteriori fattispecie di reato o del protrarsi degli effetti di quello commesso.
A differenza del sequestro conservativo inoltre il sequestro preventivo può essere disposto anche da soggetti diversi dal giudice. Si tratta in particolare del Pubblico Ministero e degli ufficiali di polizia giudiziaria in casi di estrema urgenza.
Cos’è
Il sequestro preventivo è una misura cautelare reale che viene disposta dall’autorità competente per tutelare la collettività dalle conseguenze dannose del reato o dalla commissione di altri reati.
Si tratta di un istituto di procedura penale in quanto trova la propria disciplina nel codice di procedura penale. Deve tenersi distinto dal sequestro funzionale al processo civile ovvero dal sequestro penale di cui agli articoli 253 e seguenti del codice di procedura penale.
Come funziona
Il giudice è obbligato ad adottare un’ordinanza di sequestro preventivo quando, ai sensi del primo comma dell’articolo 321 del codice di procedura penale, “vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati”.
Il giudice competente a disporre il sequestro con decreto motivato è il giudice del merito se l’azione penale è già stata esercitata. Se invece deve ancora essere esercitata il giudice competente è quello per le indagini preliminari.
Al di fuori dei casi sopra citati invece il giudice non è obbligato a disporre il sequestro bensì può ordinarlo sulle cose di cui è consentita la confisca che è preferibile non lasciare nella disponibilità dell’imputato in pendenza di giudizio. È invece sempre obbligatorio il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca nel procedimento penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione.
Quando vi sono situazioni d’urgenza il sequestro preventivo, ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 321, può essere disposto:
- dal Pubblico Ministero durante le indagini preliminari;
- dalla Polizia giudiziaria prima che sia intervenuto il Pubblico Ministero e purché nelle quarantotto ore successive, trasmetta il verbale al Pubblico Ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. In tal caso il Pubblico Ministero può disporre la restituzione delle cose sequestrate oppure chiedere al giudice la convalida del sequestro e l’emissione di un decreto.
Il provvedimento di sequestro emesso dal Pubblico Ministero è valido solo se entro le 48 ore successive al decreto emesso dal magistrato il giudice lo convalida emettendo il decreto di sequestro. La stessa tempistica ed efficacia decorre dalle 48 ore successive al verbale di sequestro emesso dall’ufficiale di Polizia giudiziaria che ha iniziato il sequestro.
Casi di revoca del sequestro preventivo
Quando viene meno l’esigenza di protezione e di tutela della collettività che è propria dell’istituto il sequestro può essere revocato.
In particolare l’articolo 321, terzo comma, del codice di procedura penale, stabilisce che il sequestro è immediatamente revocato quando “risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1”. Si tratta appunto di quelle ipotesi di pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato comporti l’aggravamento o il protrarsi delle conseguenze del reato ovvero agevoli la commissione di altri reati.
Alla revoca possono provvedere il giudice su domanda del pubblico ministero o dell’interessato. Può provvedervi direttamente il Pubblico Ministero con decreto motivato se le suddette condizioni vengono meno nel corso delle indagini preliminari. Il Pubblico Ministero ha la facoltà di esprimere al giudice le sue valutazioni in ordine all’ipotesi di respingimento della domanda di revoca presentata dall’interessato e di presentarle al giudice insieme alla domanda.
Le ipotesi di conversione del sequestro preventivo
Il sequestro preventivo può essere convertito:
- in sequestro probatorio;
- in sequestro conservativo.
Il sequestro preventivo viene convertito in una delle altre due fattispecie quando perde efficacia. La prima ipotesi in cui perde efficacia è quella prevista dal secondo comma dell’articolo 323 del codice di procedura penale. Con tale norma il legislatore ha stabilito che “Quando esistono più esemplari identici della cosa sequestrata e questa presenta interesse a fini di prova, il giudice, anche dopo la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere impugnata dal pubblico ministero, ordina che sia mantenuto il sequestro di un solo esemplare e dispone la restituzione degli altri esemplari”. Trattasi in questo caso della conversione del sequestro preventivo in sequestro probatorio.
Un’altra ipotesi di conversione è quella prevista dal terzo comma dell’articolo 323 quando è pronunciata una sentenza di condanna. In tal caso gli effetti del sequestro permangono se è stata disposta la confisca delle cose sequestrate.
Il sequestro preventivo infine viene convertito in sequestro conservativo quando in luogo della restituzione delle cose derivante dalla mancanza delle circostanze di pericolo previste dall’articolo 321 il giudice dispone la conversione. L’ipotesi è prevista al quarto comma dell’articolo 323 secondo cui “La restituzione non è ordinata se il giudice dispone, a richiesta del pubblico ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti all’imputato o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti indicati nell’articolo 316”.
Ultima infine ipotesi di conversione riguarda la conversione del sequestro penale in sequestro cautelare.
Il sequestro probatorio
Si ritiene opportuno fare un breve cenno all’istituto del sequestro probatorio vista la menzione nel paragrafo precedente. Il sequestro probatorio è definito all’articolo 253 del codice di procedura penale e si colloca nei mezzi di ricerca della prova. La norma stabilisce al primo comma che “L’autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l’accertamento dei fatti”.
Si tratta di un provvedimento dell’autorità giudiziaria o di un ufficiale di polizia giudiziaria che ha funzione diversa rispetto a quella del sequestro con funzione conservativa o preventiva. Il sequestro probatorio chiamato anche sequestro penale è infatti un particolare mezzo di acquisizione della prova.
Come difendersi da un decreto di sequestro preventivo
A differenza del sequestro conservativo, contro i provvedimenti di sequestro preventivo il legislatore ha messo a disposizione più strumenti per l’interessato.
Il riesame
Il provvedimento che ordina il sequestro preventivo può essere impugnato con le stesse modalità previste per l’impugnazione del sequestro conservativo mediante lo strumento del riesame. Il procedimento di riesame è regolato all’articolo 324 del codice di procedura penale e può essere attivato da chiunque vi abbia interesse. Tale procedimento è utilizzabile anche in caso di sequestro probatorio.
L’appello
Un altro rimedio previsto per l’impugnazione del sequestro preventivo è lo strumento dell’appello introdotto all’articolo 322-bis del codice di procedura penale dal decreto legislativo n. 12/1991. Gli stessi soggetti legittimati ad avviare la procedura di riesame possono proporre appello ai sensi del primo comma dell’articolo 322-bis secondo cui “Fuori dei casi previsti dall’articolo 322, il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, possono proporre appello contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero“. Si tratta tuttavia di un rimedio residuale in quanto adottabile soltanto quando non è possibile procedere con il riesame. Esemplificando il testo normativo, quali sono le ordinanze contro cui può proporsi appello?
- quelle in materia di sequestro preventivo fra cui anche ad esempio è ricompresa quella con cui il giudice rigetta la richiesta di sequestro;
- quella con cui il giudice delle indagini preliminari decide sulla richiesta di convalida da parte del pubblico ministero o della polizia giudiziaria che ha adottato il provvedimento di sequestro di propria iniziativa. Si ricorda che tale provvedimento decade se il giudice non lo convalida o se si promuove l’impugnazione;
- quelle che dispongono la revoca del sequestro direttamente da parte del pubblico ministero o quelle emesse dal giudice per le indagini preliminari sul rifiuto da parte del pubblico ministero all’accoglimento della domanda di revoca.
Il ricorso per Cassazione
Il ricorso per Cassazione può essere utilizzato:
- dopo che si è richiesto il riesame o l’appello e si sono pronunciati i relativi giudici oppure
- direttamente.
Quando il ricorso per Cassazione viene attivato dopo che sono stati utilizzati i mezzi suddetti di impugnazione dei provvedimenti di sequestro e quindi dopo che il tribunale del riesame o dell’appello si è pronunciato il procedimento è disciplinato al primo comma dell’articolo 325 del codice di procedura penale. La norma in tal caso prevede che i soggetti legittimati al ricorso sono:
- il pubblico ministero
- l’imputato o il suo difensore
- la persona alla quale le cose sono state sequestrate;
- la persona che avrebbe diritto alla restituzione delle cose.
Il ricorso può essere proposto per violazione di legge e non è soggetto a termini.
Quando invece i soggetti legittimati attivano il ricorso per Cassazione direttamente la disciplina è contenuta nel secondo comma dell’articolo 325 che prevede dei termini precisi di esercizio del ricorso. Il ricorso per cassazione diretto può essere proposto entro gli stessi termini in cui è possibile fare richiesta di riesame. “Entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuto sequestro”. L’utilizzo diretto del ricorso per cassazione rende inammissibile la richiesta di riesame.
Con il ricorso non sono sospesi gli effetti del provvedimento impugnato a norma del quarto comma dell’articolo 325 del codice di procedura penale.