Il procedimento penale davanti al giudice di pace – indice:
- Chi è il giudice di pace
- Differenza con il tribunale
- Gli organi del procedimento
- La competenza penale del giudice
- Differenze con il processo ordinario
- La qualità di imputato
- Le indagini preliminari
- Il pubblico ministero
- I poteri del giudice
- Opposizione all’archiviazione
- La citazione a giudizio
- Nullità della citazione a giudizio
- Casi particolari
- Il ricorso immediato
- La costituzione di parte civile
- L’udienza di comparizione
- La conciliazione davanti al giudice
- Il dibattimento
- I riti speciali
- L’appello alla sentenza del giudice
- La sospensione condizionale della pena
Il giudice di pace è un magistrato onorario al quale è stata attribuita competenza penale con il decreto legislativo n. 274/2000. Tale corpo normativo, suddiviso in tre titoli, detta le regole di funzionamento del procedimento penale innanzi a tale giudice nonché i provvedimenti sanzionato che può emettere tale organo giurisdizionale. Il testo che segue propone una guida completa delle fasi e degli organi del procedimento penale davanti al giudice di pace ed illustra per quali reati si procede innanzi a tale organo. Unitamente all’illustrazione della disciplina si propongono alcuni spunti di riflessione sulle norme in commento.
Chi è il giudice di pace
Il giudice di pace è un organo della magistratura italiana. All’interno della magistratura italiana si distinguono i magistrati ordinari che, ai sensi dell’articolo 102 della Costituzione esercitano la funzione giurisdizionale e i magistrati onorari. La nomina di magistrati onorari è ammessa dalla Costituzione all’articolo 106 quali organi con funzioni ausiliarie a quelle della magistratura ordinaria.
La magistratura onoraria si distingue da quella ordinaria non solo per competenze ma anche per modalità e requisiti di accesso alla professione nonché di rapporto di servizio con lo Stato. La Costituzione stabilisce che la magistratura viene selezionata tramite concorso. Il decreto legislativo n. 116 del 2017, che ha riformato la magistratura onoraria nonché individuato le funzioni e l’organizzazione dell’ufficio del Giudice di pace, stabilisce il procedimento di accesso alla professione che avviene tramite l’ammissione ad un tirocinio e il successivo relativo svolgimento unitamente ad un percorso formativo. Terminati gli adempimenti spetta al Consiglio superiore della magistratura deliberare il conferimento dell’incarico di giudice onorario di pace. Il rapporto che si instaura tra il Giudice di pace e lo Stato è un rapporto di servizio a tempo determinato e non un rapporto di pubblico impiego a come quello del magistrato ordinario.
Il procedimento penale davanti al giudice di pace
La legge istitutiva del Giudice di pace è la legge n. 374 del 1991. In tale legge si delegava il governo ad emanare un provvedimento normativo che attribuisse competenza penale al Giudice di pace e disciplinasse il procedimento presso il suo ufficio. La delega fu recepita soltanto nel 2000 dopo che il governo era intervenuto con un ulteriore delega non solo in materia di procedimento ma anche sulla competenza sanzionatoria del Giudice di pace in materia penale. Il titolo secondo del decreto suddetto infatti contiene le sanzioni applicabili dal giudice di pace.
Il nuovo giudice penale è divenuto operativo soltanto nel 2002 dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 274/2000 e solo per i reati conosciuti dopo l’entrata in vigore. Già da allora la competenza penale del Giudice di pace tuttavia è stata limitata ad alcuni reati, quelli meno gravi secondo l’ordinamento giudiziario.
A partire dal 2017 inoltre, a seguito della riforma Orlando, le figure del Giudice di pace e del Giudice onorario di tribunale sono state riunite nell’unica figura del Giudice onorario di pace.
Differenza tra il tribunale e il giudice di pace
Il Tribunale è l’organo giurisdizionale che esercita la sua funzione giudicante in forma monocratica o collegiale. Il tribunale fa parte della magistratura ordinaria.
Il Giudice di pace invece è un organo della magistratura onoraria ed opera soltanto in composizione monocratica. Prima della riforma Orlando esisteva anche la figura di Giudice onorario di Tribunale. La riforma tuttavia, come accennato poco fa, ha accorpato la figura del Giudice di pace e del Giudice onorario di tribunale nella figura del Giudice onorario di pace.
I due organi giurisdizionali hanno competenze diverse e pertanto giudicano su reati diversi.
Quali sono gli organi del procedimento penale davanti al giudice di pace
Nel procedimento penale ordinario gli organi coinvolti sono il pubblico ministero e il giudice nelle varie posizioni a seconda delle funzioni ricoperte nel processo.
Sono due gli organi che svolgono le funzioni principale nello svolgimento del procedimento penale davanti al giudice di pace:
- il Procuratore della repubblica presso il tribunale nel cui circondario ha sede il giudice di pace e
- il Giudice di pace.
Lo stabilisce l’articolo 1 del decreto legislativo n. 274/2000.
I reati di competenzata del giudice di pace
Il Giudice di pace, come si diceva nell’introduzione, è competente a giudicare solo di alcuni reati. Si tratta di fattispecie penali che l’ordinamento giudiziario ritiene meno gravi e meno lesive degli interessi collettivi.
I reati di competenza del giudice di pace sono elencati all’articolo 4 del decreto legislativo 274/2000. Il primo comma stabilisce la competenza del Giudice di pace per la violazione delle norme del codice penale. Il secondo comma invece stabilisce la competenza del giudice di pace per la violazione di disposizioni di leggi speciali.
Restano di esclusiva competenza del Tribunale per i minorenni le seguenti fattispecie di reato commesse da imputati minori di età i quali saranno sottoposti a processo penale minorile.
Competenza per delitti seguenti la violazione di norme del codice penale
Tra i delitti consumati o tentati sono di competenza del giudice di pace quelli relativi ai reati di:
- percosse (art. 581 c.p.) o lesione personale (art. 582 c.p.) procedibili a querela di parte salvo il reato sia stato commesso nei confronti dell’ascendente, del discendente, del coniuge, anche legalmente separato, dell’altra parte dell’unione civile o della persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva;
- lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni;
- diffamazione (art. 595 c.p.) salvo il reato sia commesso con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità ovvero contro un corpo politico, amministrativo, giudiziario o una sua rappresentanza o un’autorità costituita in collegio;
- minaccia (art. 612 c.p.) non grave o comunque in circostanze che non determinino l’applicazione di aggravanti di cui all’articolo 339 del codice penale;
- furti punibili a querela dell’offeso (art. 626 c.p.);
- usurpazione (art. 631 c.p.);
- deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi (art. 632 c.p.);
- danneggiamento (art. 635 c.p.) solo con riferimento alle ipotesi del primo comma;
- introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui o pascolo abusivo (art. 636 c.p.);
- ingresso abusivo nel fondo altrui (art. 637 c.p.);
- uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.);
- deturpamento e imbrattamento di cose altrui (art. 639 c.p.) solo se il fatto non è commesso su beni immobili o mezzi di trasporto pubblici o privati o su cose di interesse storico o artistico.
Per contravvenzioni
Sono di competenza del giudice di pace anche le seguenti contravvenzioni:
- somministrazione di bevande alcoliche a minori o infermi di mente (art. 689 c.p.);
- determinazione in altri dello stato di ubriachezza (art. 690 c.p.);
- somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza (art. 691 c.p.);
- atti contrari alla pubblica decenza (art 726 c.p.);
- inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare nei minori (art. 731 c.p.).
Competenza per la violazione di norme di leggi speciali
Il Giudice di pace è competente anche per alcuni delitti, consumati o tentati, e alcune contravvenzioni derivanti dalla violazione di norme contenute in leggi speciali. La competenza è stabilita al secondo comma dell’articolo 4.
Rientrano in questa categoria ad esempio e sono fra i reati che danno maggior impiego al Giudice di pace alcune violazioni del nuovo codice della strada. Sono di competenza del Giudice di pace alcune fattispecie del reato di guida in stato di ebbrezza e della guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
Differenze tra il processo ordinario e il procedimento penale davanti al giudice di pace
L’articolo 2 del decreto legislativo n. 274/2000 stabilisce che al procedimento davanti al giudice di pace si applicano, per quanto non previsto dal decreto, le norme contenute nel codice di procedura penale. Il decreto tuttavia esclude dall’ambito di applicazione del procedimento penale davanti al giudice di pace alcuni istituti tipici del processo ordinario quali:
- l’incidente probatorio;
- l’arresto in flagranza e al fermo di indiziato di delitto;
- le misure cautelari personali;
- la proroga del termine per le indagini;
- l’udienza preliminare;
- il giudizio abbreviato;
- l’applicazione della pena su richiesta;
- il giudizio direttissimo;
- il giudizio immediato;
- il decreto penale di condanna.
L’incidente probatorio
Bisogna tuttavia far presente che ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 274/2000 “Fino all’udienza di comparizione, il giudice di pace dispone, a richiesta di parte, l’assunzione delle prove non rinviabili, osservando le forme previste per il dibattimento. Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 467, commi 2 e 3, del codice di procedura penale”.
Si tratta di una disposizione che applica l’istituto dell’incidente probatorio al procedimento penale davanti al Giudice di pace sebbene con alcune limitazioni. È possibile dunque anche in tale procedimento chiedere al giudice l’assunzione delle prove in via anticipata rispetto al dibattimento. Bisogna tuttavia che l’assunzione di tali prove avvenga nelle forme degli atti urgenti prevista all’articolo 467, primo e secondo comma, del codice di procedura penale e cioè nelle forme previste per l’assunzione delle prove durante il dibattimento. È doveroso inoltre dimostrare l’impossibilità di assumere le prove nel dibattimento. Nelle ipotesi previste dall’articolo 392 del codice di procedura penale pertanto il pubblico ministero o la persona indagata può chiedere l’assunzione anticipata delle prove da realizzarsi con l’istituto dell’incidente probatorio durante la fase delle indagini preliminari e fino all’udienza di comparizione.
Quando si diventa imputati nel procedimento penale davanti al giudice di pace
L’articolo del 3 del decreto in esame stabilisce che “Nel procedimento davanti al giudice di pace, assume la qualità di imputato la persona alla quale il reato é attribuito nella citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria o nel decreto di convocazione delle parti emesso dal giudice di pace”.
A differenza del processo ordinario, nel quale alla formulazione dell’imputazione da parte del pubblico ministero segue l’assunzione della qualità di imputato del soggetto che ha commesso il reato, nel procedimento penale davanti al giudice di pace l’assunzione della qualità di imputato non è sempre così automatica.
Si può infatti parlare di imputato soltanto dopo l’emissione di un provvedimento di citazione a giudizio della polizia giudiziaria o del Giudice di pace. Può pertanto trascorrere un apprezzabile arco di tempo tra l’esercizio dell’azione penale e l’assunzione della qualità di imputato.
Le indagini preliminari
La fase delle indagini preliminari nel procedimento davanti al giudice di pace presenta notevoli diversità rispetto a quella del processo ordinario. A condurre le indagini preliminari infatti è la polizia giudiziaria e non il pubblico ministero.
L’articolo 11, primo comma, del decreto legislativo 274/2000 infatti recita: “Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria compie di propria iniziativa tutti gli atti di indagine necessari per la ricostruzione del fatto e per l’individuazione del colpevole e ne riferisce al pubblico ministero, con relazione scritta, entro il termine di quattro mesi”.
La relazione prodotta dalla polizia giudiziaria risulterà chiara e precisa nell’indicare il fatto di reato nonché la data e l’ora dell’acquisizione della notizia. Gli ufficiali di polizia avranno cura di indicare le norme violate data la fondatezza della notizia. Nella relazione inoltre sarà contenuta la richiesta di autorizzazione diretta al pubblico ministero per fissare la comparizione della persona sottoposta alle indagini. Ricevuta la relazione il pubblico ministero provvede all’iscrizione della notizia di reato.
Al pubblico ministero pertanto è dato maggior peso nella fase finale delle indagini ma in linea con il principio costituzionale secondo cui gli è fatto obbligo di esercitare l’azione penale. Vi può essere tuttavia la necessità di un controllo ulteriore e preventivo da parte del Pubblico ministero nel corso delle indagini.
Durata delle indagini
Gli atti da compiere durante la fase delle indagini preliminari sono di competenza del Giudice di pace del luogo dove ha sede il tribunale del circondario in cui è compreso il giudice territorialmente competente. Lo stabilisce l’articolo 5, secondo comma, del decreto in esame.
La fase delle indagini preliminari tuttavia non è necessaria, come nel processo ordinario, all’instaurazione del giudizio. Non è stato nemmeno previsto un ufficio del Giudice per le indagini preliminari infatti. La persona offesa inoltre con lo strumento del ricorso immediato può rivolgersi direttamente al giudice. Il pubblico ministero rimane tuttavia incaricato di effettuare l’imputazione ed esercitare l’azione penale. Così procede se non richiede l’archiviazione e autorizza la citazione a giudizio dell’imputato.
Entro quattro mesi dall’iscrizione della notizia di reato devono chiudersi le indagini preliminari. Solo in casi di particolare necessità tale termine può essere prorogato di un tempo di al massimo due mesi su decisione del pubblico ministero. Il giudice di pace tuttavia può ritenere non sufficientemente fondate le ragioni addotte dal pubblico ministero per la prosecuzione delle indagini e disporne la chiusura anticipata rispetto al termine stabilito entro 5 giorni dalla comunicazione della proroga. Gli atti di indagine successivi alla scadenza del termine delle indagini dopo la proroga non possono essere utilizzati.
Il pubblico ministero nel procedimento penale davanti al giudice di pace
La notizia di reato può essere acquisita dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero. Tale organo può acquisirla direttamente oppure riceverla da privati, pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio.
Quando è ricevuta dal pubblico ministero, salvo questi ritenga di richiedere l’archiviazione, “la trasmette alla polizia giudiziaria, perche’ proceda ai sensi dell’articolo 11, impartendo, se necessario, le direttive. Il pubblico ministero, se non ritiene necessari atti di indagine, formula l’imputazione e autorizza la polizia giudiziaria alla citazione a giudizio dell’imputato”. Se non procede con l’archiaviazione dunque il pubblico ministero, ricevuta la relazione della polizia giudiziaria, formula l’imputazione e chiude la fase delle indagini preliminari alla quale seguirà l’avviso di conclusione delle indagini preliminari. Se tuttavia ritiene necessari ulteriori atti di indagine incarica la polizia giudiziaria di provvedervi.
Come si diceva nel paragrafo precedente protagonista delle indagini preliminari è la polizia giudiziaria. Il pubblico ministero tuttavia può effettuare un ulteriore controllo sulle indagini se lo ritiene necessario oppure può formulare direttamente l’imputazione per esercitare l’azione penale. In ogni caso la polizia giudiziaria deve ottenere l’autorizzazione del pubblico ministero per il compimento di accertamenti tecnici, interrogatori o confronti con la persona sottoposta alle indagini. Può procedervi di personalmente qualora lo ritenga necessario. Il pubblico ministero può inoltre procedere personalmente con sequestri o perquisizioni cui la polizia giudiziaria non possa dare avvio.
Differenze con il procedimento ordinario
La funzione principale del pubblico ministero insieme alla formulazione dell’imputazione è l’iscrizione della notizia di reato nell’apposito registro. A differenza del processo ordinario tuttavia in cui il pubblico ministero la riceve direttamente e può pertanto provvedere all’iscrizione subito, nel procedimento davanti al giudice di pace se la notizia di reato è stata conosciuta dalla polizia giudiziaria il pubblico ministero deve attendere la relazione di questa prima di poter procedere all’iscrizione. Procede invece all’iscrizione direttamente quando acquisisce personalmente la notizia di reato. Il pubblico ministero non ha l’obbligo di iscrizione della notizia di reato soltanto in assenza della fase delle indagini preliminari per ricorso immediato ex articolo 21 del decreto legislativo 274/2000 su iniziativa della persona offesa.
I poteri del giudice di pace nel corso delle indagini preliminari
La raccolta normativa in esame si chiude con una disposizione che attribuisce al Giudice di pace ulteriori poteri durante la fase delle indagini preliminari.
Il giudice di pace del luogo ove ha sede il tribunale del circondario in cui è compreso il giudice del luogo in cui il reato è stato consumato ha il potere di decidere su:
- la disposizione del sequestro preventivo e conservativo;
- la richiesta di archiviazione del procedimento;
- l’opposizione al decreto del pubblico ministero con cui dispone la restituzione o respinge la richiesta di restituzione delle cose sequestrate;
- la richiesta da parte del pubblico ministero al giudice delle indagini preliminari di non procedere con il sequestro;
- la domanda riapertura delle indagini;
- la richiesta di autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero di altre forme di telecomunicazione.
L’opposizione all’archiviazione nel procedimento penale davanti al giudice di pace
Come poco fa detto il pubblico ministero se ritiene infondata la notizia di reato può sottoporre al giudice di valutare l’archiviazione del procedimento. Il pubblico ministero propone l’archiaviazione inoltre quando:
- nei casi previsti dall’articolo 411 del codice di procedura penale;
- ai sensi dell’articolo 125 delle disposizioni attuative al codice di procedura penale;
- il fatto è di particolare tenuità ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 274/2000. In tal caso il giudice con decreto di archiaviazione dichiara di non doversi procedere.
La persona offesa tuttavia può opporsi al decreto di archiviazione del giudice. Tale parte del procedimento infatti riceve la notifica del decreto di archiviazione qualora ne avesse fatta espressa richiesta. Entro dieci giorni dalla ricezione della notifica la persona offesa può fare richiesta motivata di prosecuzione delle indagini o di rigetto della domanda di archiviazione allegando le prove che giustificano la richiesta. Il pubblico ministero se accoglie la domanda di prosecuzione delle indagini fissa un termine per il loro compimento oppure fissa un termine per la formulazione dell’imputazione.
La citazione a giudizio: il ricorso o il decreto di citazione a giudizio
La citazione a giudizio della persona cui si addebita il reato può avvenire a cura del pubblico ministero o a cura della persona offesa.
La persona offesa può introdurre il giudizio con il ricorso immediato al giudice di pace anche nel caso abbia già presentato querela. L’utilizzo di tale strumento è disciplinato dall’articolo 21 del decreto legislativo 274/2000. Il ricorso dev’essere presentato al giudice di pace del luogo in cui il reato è stato consumato.
La persona cui il reato è stato addebitato inoltre può essere citata in giudizio dal pubblico ministero. Prima del 2005 era la polizia giudiziaria a citare in giudizio. Da tale anno è il pubblico ministero a citare in giudizio l’imputato con un decreto di citazione a giudizio che deve contenere tutti gli elementi prescritti all’articolo 20 del decreto legislativo 274/2000. La citazione dev’essere sottoscritta a pena di nullità dal pubblico ministero o dall’assistente giudiziario. L’ufficiale giudiziario ha cura di notificare la citazione almeno 30 giorni prima della data dell’udienza di comparizione all’imputato, al suo difensore e alla persona offesa dal reato.
Casi di nullità della citazione a giudizio
Ai sensi del sesto comma dell’articolo 20 l’atto di citazione è nullo quando:
- l’imputato non è identificato in modo certo;
- se mancano o non sono sufficientemente prodotte l’imputazione del pubblico ministero e le fonti di prova ovvero le circostanze su cui verte l’esame dei testimoni o dei consulenti tecnici;
- se non è ben individuato il giudice competente per il giudizio ovvero se non sono determinati il luogo, la data e l’ora dell’udienza di comparizione compreso l’avvertimento all’imputatato che nel caso non compaia verrà dichiarato contumace;
- l’informativa all’imputato che può nominare un difensore di fiducia e in caso contrario gliene verrà nominato uno d’ufficio.
La citazione a giudizio è inoltre nulla se non contiene la sottoscrizione del pubblico ministero o dell’assistente giudiziario.
Casi particolari
La legge 94/2009 ha inserito due articoli nel decreto legislativo 274/2000: 20-bis e 20-ter. Si tratta di norme che disciplinano casi particolari in cui vi si possono restringere i tempi del giudizio saltando alcuni passaggi del procedimento.
Nei casi di:
- procedibilità d’ufficio;
- flagranza di reato o
- prova evidente
la polizia giudiziaria può chiedere al pubblico ministero l’autorizzazione a presentare immediatamente l’imputato a giudizio innanzi al Giudice di pace. La richiesta deve contenere tutti gli elementi previsti al secondo comma dell’articolo 20-bis e verrà, oltre che depositata in cancelleria, notificata dall’ufficiale giudiziario all’imputato e al suo difensore in copia contestualmente all’autorizzazione del pubblico ministero qualora non sia stata disposta l’archiviazione. Il pubblico ministero autorizza la comparizione davanti al giudice nei quindici giorni successivi fissando la data e l’ora dell’udienza.
Quando nei suddetti casi non è possibile attendere la fissazione dell’udienza innanzi al giudice per urgenza o perché l’imputato è sottoposto a misure restrittive della libertà personale, la polizia giudiziaria chiede la citazione contestuale a giudizio ai sensi dell’articolo 20-ter del decreto legislativo 274/2000.
Il ricorso immediato ex art. 21 del decreto legislativo 274/2000
Nel procedimento penale davanti al giudice di pace la citazione a giudizio della persona alla quale il reato è attribuito può avvenire anche tramite la presentazione di un ricorso da parte della persona offesa quando il reato è procedibile a querela.
Tale atto introduttivo deve contenere tutti gli elementi prescritti dall’articolo 21 del decreto legislativo 274/2000, a pena di inammissibilità in alcuni casi, e deve essere sottoscritto dalla persona offesa o dal suo legale rappresentate e dal difensore. In particolare si sottolinea la necessità di indicare in forma chiara e precisa il “fatto che si addebita alla persona citata a giudizio, con l’indicazione degli articoli di legge che si assumono violati”. Vanno inoltre indicate le fonti di prova e i documenti di cui si chiede l’acquisizione, le circostanze su cui deve vertere l’esame dei testimoni e dei consulenti tecnici e quali sono le altre persone offese dal reato delle quali il ricorrente conosca l’identità.
Il ricorso dev’essere comunica al pubblico ministero e depositato presso la cancelleria del giudice di pace competente entro tre mesi dalla notizia del fatto che costituisce reato. Al ricorso dev’essere allegata la copia dell’eventuale querela già presentata e di cui dev’essere fatta menzione nel ricorso.
L’articolo 24 del decreto in esame stabilisce quando il ricorso è inammissibile:
- è presentato oltre tre mesi dalla notizia del fatto che costituisce reato;
- risulta presentato fuori dai casi previsti dall’articolo 21;
- non presenta i requisiti prescritti dal secondo comma dell’articolo 21;
- non è sottoscritto dalle parti previste dall’articolo 21;
- manca la prova dell’avvenuta comunicazione al pubblico ministero.
Il controllo del pubblico ministero dopo la presentazione del ricorso
Il pubblico ministero ricevuto il ricorso ne verifica la fondatezza sulla base di quanto prodotto dalla persona offesa. Salvo ritenga di sottoporre al giudice l’inammisibilità del ricorso, la manifesta infodatezza o l’incompetenza territoriale del giudice, il pubblico ministero formula l’imputazione o propone delle modifiche al contenuto del ricorso. Tali modifiche tuttavia non possono essere tali da snaturare l’addebito riportato dalla persona offesa.
Successivamente il Giudice di pace si pronuncia sull’inammissibilità del ricorso, la manifesta infodatezza e l’incompetenza terriotoriale eventualemente ritrasmettendo gli atti al pubblico ministero.
Qualora invece il giudice non debba procedere come appena detto convoca le parti in udienza entro 20 giorni dal deposito del ricorso. L’udienza deve aver luogo entro 90 giorni dal deposito del ricorso. La convocazione avviene mediante decreto che deve contenere tutti gli elementi indicati dal terzo comma dell’articolo 27.
Il decreto di convocazione viene notificato, unitamente al ricorso, al pubblico ministero, alla persona citata in giudizio e al suo difensore almeno 20 giorni prima dell’udienza a cura del ricorrente.
La costituzione di parte civile nel procedimento davanti al giudice di pace
Se la citazione a giudizio avviene con ricorso immediato ex articolo 21 la costituzione di parte civile deve avvenire con il ricorso. Tale atto introduttivo infatti è idoneo all’introduzione dell’azione civile nel procedimento penale qualora vi si inserisca la richiesta motivata di restituzione o risarcimento del danno come stabilisce l’articolo 23 del decreto leglativo 274/2000.
L’udienza di comparizione nel procedimento penale davanti al giudice di pace
La legge fissa un termine di 7 giorni prima dell’udienza per consentire alle parti di adempiere ad alcune formalità tra cui:
- il deposito nella cancelleria del giudice di pace dell’atto di citazione a giudizio;
- depositare presso la cancelleria del tribunale le liste dei testimoni e dei consulenti tecnici da udire con l’indicazione delle circostanze su cui deve vertere l’esame.
Nell’udienza di comparizione, prima di tutto, il Giudice di pace tenta la conciliazioni fra le parti del giudizio. A tale scopo può:
- rinviare l’udienza fino a due mesi successivi;
- avvalersi dell’attività di centri di mediazione o di strutture pubbliche o private.
Se il tentativo di conciliazione riesce viene redatto un verbale in cui verrà attestata la remissione di querela o la rinuncia a presentare il ricorso ex articolo 21.
Se non riesce il tentativo di conciliazione si apre la fase del dibattimento prima della quale l’interessato può chiedere l’oblazione.
Una disciplina peculiare è stata elaborata e inserita nell’articolo 30 del decreto legislativo 274/2000 per il caso in cui l’udienza di comparizione segua il ricorso della parte offesa. Il ricorrente o il suo procuratore speciale che non si presentanto all’udienza senza un’impossibilità oggettiva derivante da caso fortuito o forza maggiore determinano l’improcedibilità del ricorso. Il giudice dispone l’inammissibilità del ricorso con decreto con il quale addebita le spese processuali al ricorrente nonché lo obbliga al risarcimento dei danni qualora sia stata fatta domanda dalla persona citata in giudizio. Ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 274/2000 tuttavia il ricorrente può chiedere la fissazione di una nuova udienza doop aver dimostrato che l’assenza alla prima udienza è stata determinata da caoso fortuito o forza maggiore.
La conciliazione davanti al giudice di pace penale
Ai sensi del secondo comma dell’articolo 2 del decreto legislativo 274/2000 “Nel corso del procedimento, il giudice di pace deve favorire, per quanto possibile, la conciliazione tra le parti“.
Il ruolo di conciliatore del giudice di pace nel procedimento penale viene evidenziato dai commi 4 e 5 dell’articolo 29 inerente alla fase del giudizio. Si legge nelle due disposizioni che:
“4. Il giudice, quando il reato e’ perseguibile a querela, promuove la conciliazione tra le parti. In tal caso, qualora sia utile per favorire la conciliazione, il giudice puo’ rinviare l’udienza per un periodo non superiore a due mesi e, ove occorra, puo’ avvalersi anche dell’attivita’ di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio. In ogni caso, le dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell’attivita’ di conciliazione non possono essere in alcun modo utilizzate ai fini della deliberazione.
5. In caso di conciliazione e’ redatto processo verbale attestante la remissione di querela o la rinuncia al ricorso di cui all’articolo 21 e la relativa accettazione. La rinuncia al ricorso produce gli stessi effetti della remissione della querela”.
Il dibattimento
La fase dibattimentale nel procedimento penale davanti al giudice di pace ricalca a grosso modo quella del procedimento condotto dal tribunale monocratico con alcune semplificazioni.
In particolare, l’articolo 32 del decreto legislativo 274/2000 stabilisce che:
- Sull’accordo delle parti, l’esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private puo’ essere condotto dal giudice sulla base delle domande e delle contestazioni proposte dal pubblico ministero e dai difensori;
- Terminata l’acquisizione delle prove, il giudice, se risulta assolutamente necessario, puo’ disporre anche d’ufficio
l’assunzione di nuovi mezzi di prova, compresi quelli relativi agli atti acquisiti a norma dell’articolo 29, comma 7;- Il verbale d’udienza, di regola, é redatto solo in forma riassuntiva;
- La motivazione della sentenza e’ redatta dal giudice in forma abbreviata e depositata nel termine di quindici giorni dalla lettura del dispositivo. Il giudice puo’ dettare la motivazione direttamente a verbale.
L’articolo 32-bis disciplina il caso in cui il dibattimento segua la citazione a giudizio immediata e contestuale della persona cui il reato è addebitato. In tal caso, afferma la norma, si applicano le disposizioni sul dibattimento di cui sopra.
Riti alternativi e procedimento penale davanti al giudice di pace
Come previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo 274/2000 il procedimento davanti al giudice di pace non può aver luogo con uno dei riti alternativi previsti dal codice di procedura penale. Sopperiscono tuttavia a tale impossibilità le disposizioni di cui agli articoli 34 e 35 del decreto in esame che ammettono appositi meccanismi di definizione del procedimento.
La particolare tenuità del fatto
L’articolo 34 consente di definire il procedimento escludendone la procedibilità quando il fatto è di particolare tenuità. E la norma definisce il fatto di particolare tenuità “quando, rispetto all’interesse tutelato, l’esiguita’ del danno o del pericolo che ne e’ derivato, nonche’ la sua occasionalita’ e il grado della colpevolezza non giustificano l’esercizio dell’azione penale, tenuto conto altresi’ del pregiudizio che l’ulteriore corso del procedimento puo’ recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell’imputato”.
La definizione del procedimento in tal caso si ha con una dichiarazione di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto nel caso di decreto di archiaviazione del procedimento durante la fase delle indagini preliminari. Il giudice procede con tale dichiarazione soltanto quando la persona offesa non ha interesse alla prosecuzione del procedimento.
Nel caso di esercizio dell’azione penale invece il giudice emette una sentenza di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto se non c’è opposizione dell’imputato o della persona offesa.
L’estinzione del reato
“Il giudice di pace, sentite le parti e l’eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato, enunciandone la causa nel dispositivo, quando l’imputato dimostra di aver proceduto, prima dell’udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato“. Così recita il primo comma dell’articolo 35 del decreto legislativo 274/2000.
Al fine di consentire all’imputato la riparazione del danno cagionato ovvero l’eliminazione delle conseguenze dannose del reato il giudice può anche disporre la sospensione del procedimento per un periodo non superiore a tre mesi eventualmente imponendo specifiche prescrizioni.
L’appello alla sentenza del giudice di pace
Gli articoli 36, 37. 38 e 39-bis disciplinano le impugnazioni della sentenza di condanna del Giudice di pace. L’impugnazione della sentenza può essere promossa:
- dal pubblico ministero, in appello, contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria e in cassazione contro le sentenze del giudice di pace;
- dall’imputato, in appello, contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria e contro quelle che applicano la pena pecuniaria se impugna il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno. L’imputato può impugnare in cassazione le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano la sola pena pecuniaria e contro le sentenze di proscioglimento;
- il ricorrente che ha chiesto la citazione a giudizio dell’imputato contro la sentenza di proscioglimento del giudice di pace negli stessi casi ammessi al pubblico ministero.
Competente per il giudizio di appello é il tribunale del circondario in cui ha sede il giudice di pace che ha pronunciato la sentenza impugnata.
Sospensione condizionale della pena e procedimento penale davanti al giudice di pace
La sospensione condizionale della pena è una causa di estinzione del reato. Il giudice nell’applicare le pene per i delitti e le contavvenzione può concedere la sospensione condizionale della pena cioè assegna un termine per estinguere il reato a condizione che entro detto termine non commetta reati della stessa indole.
Tale benificio non è concesso nel procedimento penale davanti al giudice di pace.