La Guida in stato di ebbrezza – indice:
- Cos’è
- Sanzioni amministrative
- Reato e sanzioni penali
- L’alcol Lock
- I punti della patente
- Con incidente stradale
- La messa alla prova
- Quando neopatentati
- Nelle ore notturne
- Accertamento del reato
- Quando il fatto non è rilevante
- I lavori socialmente utili
- Decreto penale di condanna
- Prescrizione del reato
- Assistenza legale per la patente
Cos’è la guida in stato di ebbrezza
La Guida in Stato di Ebbrezza è una fattispecie prevista e sanzionata dall’articolo 186 del Codice della Strada. Si tratta di un reato contravvenzionale ed ha quindi rilevanza penale nel caso in cui venga accertato il superamento della soglia di 0,8 grammi per litro di sangue. È invece prevista una sanzione amministrativa quando il tasso alcolemico è compreso fra 0,51 e 0,8 grammi per litro di sangue.
Il tasso alcolemico per la sanzione amministrativa
Parliamo ora della circostanza in cui la Guida in Stato di Ebbrezza non sia reato. La fattispecie è quella compresa fra gli 0,51 e gli 0,8 grammi per litro di sangue. È naturalmente meno grave, e, per chi ne sia incorso, non si aprirà dunque alcun procedimento penale: non è reato.
Per tutti i casi in cui la fattispecie non abbia rilevanza penale, l’autorità giudiziaria competente è il Giudice di Pace. Il conducente potrà, a mezzo del proprio difensore, far valere vizi di carattere sia formale che sostanziale in seno al procedimento amministrativo di accertamento dell’infrazione (l’etilometro) ed irrogazione della sanzione.
Vediamo ora gli importi recentemente aggiornati della sanzione amministrativa. Il secondo comma, lettera a) dell’articolo 186 del Codice della Strada, infatti, prevede una sanzione pecuniaria che va da euro 544 a euro 2.170. La sanzione si applica a chi sia trovato alla guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso fra 0,51 e 0,8 grammi di alcol per litro di sangue. L’interpretazione della Cassazione in seguito meglio esposta, in merito alla facoltà di farsi assistere da un difensore, non avrà in questo caso alcun rilievo. Sarà in questo caso possibile promuovere solo un ricorso davanti al Giudice di Pace ove ne sussistano i presupposti.
Quando la guida in stato di ebbrezza è reato e quali sono le sanzioni penali
La lettera b) del secondo comma dello stesso articolo 186 del Codice della Strada, è una fattispecie a rilevanza penale. Si tratta di un reato contravvenzionale che prevede un’ammenda da 800 a 3200 euro nonché l’arresto fino a 6 mesi per il caso il conducente sia accertato con un tasso alcolemico compreso fra 0,8 e 1,5 grammi per litro di sangue. Avrà rilevanza penale anche la fattispecie prevista dalla lettera c) dell’articolo 186 (oltre 1,5 grammi per litro). In questo caso si prevede un’ammenda fra 1500 e 6000 euro e l’arresto fra 6 mesi e un anno. Anche qui si applicheranno certamente i principi del Codice di Procedura Penale così come interpretati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, in riferimento all’avvertimento sulla facoltà dell’indagato di essere assistito da un difensore.
Quando l’accertamento ha rilevanza penale, il conducente ha diritto di essere preventivamente avvertito della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia durante l’esecuzione dell’alcoltest o di altro accertamento urgente sullo stato di ebbrezza. Su questo aspetto si tornerà più avanti, perché l’omesso avvertimento può determinare una nullità dell’accertamento eccepibile nei termini previsti dalla giurisprudenza.
L’alcollock
Per i casi più gravi di guida in stato di ebbrezza, la disciplina oggi non si esaurisce più nelle ammende, nell’arresto e nella sospensione o revoca della patente. L’art. 186 del Codice della strada prevede infatti che, in caso di condanna per le ipotesi di cui al comma 2, lettere b) e c), sulla patente rilasciata in Italia siano apposti i codici unionali 68 (“niente alcool”) e 69 (“guida limitata a veicoli dotati di dispositivo alcolock”).
La prescrizione permane sulla patente per un periodo di almeno due anni nei casi di cui all’art. 186, comma 2, lettera b). Gli anni sono almeno tre nei casi di cui alla lettera c), decorrenti dalla restituzione della patente dopo la sentenza di condanna, salva una durata maggiore eventualmente imposta dalla Commissione medica competente in sede di conferma di validità. La stessa norma prevede inoltre che, in tali casi, il Prefetto disponga la revisione della patente per consentirne l’adeguamento a queste limitazioni.
Sul piano pratico
In concreto, chi è titolare di una patente italiana recante i codici 68 e 69 può guidare, nel territorio nazionale, veicoli a motore delle categorie M e N solo se su tali veicoli sia stato installato, a sue spese, e sia funzionante, un dispositivo che impedisca l’avviamento del motore quando il tasso alcolemico del guidatore è superiore a zero. In altri termini, durante il periodo di applicazione della prescrizione, il conducente deve rispettare una regola di alcol zero e può guidare soltanto veicoli dotati di alcolock.
La disciplina tecnica del dispositivo è stata poi completata dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 luglio 2025, che regola caratteristiche, installazione e soggetti autorizzati al montaggio. Il decreto chiarisce che il dispositivo è un immobilizzatore che consente l’avvio del veicolo solo dopo l’analisi di un campione di alito accettato con concentrazione di alcol non superiore a 0 mg/l; si applica ai veicoli delle categorie M1, M2, M3, N1, N2 e N3; richiede installazione da parte di operatori autorizzati; e impone l’apposizione di un sigillo idoneo a impedire alterazioni o manomissioni.
Sul piano pratico, oggi il Portale dell’Automobilista pubblica anche l’elenco dei dispositivi alcolock, con i dati del costruttore, gli installatori autorizzati e i modelli di veicoli sui quali ciascun dispositivo è installabile. Questo consente di verificare concretamente quale apparato possa essere montato sul proprio veicolo e presso quali officine autorizzate.
Le conseguenze per nuove infrazioni o omissioni relative all’alcol lock
Attenzione alle sanzioni. L’art. 186, comma 9-quater, prevede che le sanzioni per guida in stato di ebbrezza siano aumentate di un terzo nei confronti del conducente che si trovi già nelle condizioni che impongono l’alcolock. Le stesse sanzioni sono invece raddoppiate se il dispositivo di blocco è stato alterato o manomesso, oppure se ne sono stati rimossi o manomessi i sigilli.
Inoltre, anche al di fuori dei casi di nuova contestazione ex art. 186, il titolare della patente con codici 68 e 69 che circoli in condizioni diverse da quelle imposte dai medesimi codici è soggetto alle sanzioni dell’art. 125 del Codice della strada. Se poi guida un veicolo privo di alcolock, oppure con dispositivo alterato, manomesso, non funzionante o senza i sigilli prescritti, si applicano le stesse sanzioni in misura doppia. Il richiamo dell’art. 125 comporta anche la sanzione accessoria della sospensione della patente da uno a sei mesi.
I punti della patente
Le fattispecie sanzionate all’articolo 186 del Codice della Strada, e cioè in relazione ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro di sangue, prevedono la decurtazione di 10 punti dalla patente di guida. Per i neopatentati sanzionabili con un tasso inferiore a 0,5 grammi per litro di sangue, la decurtazione sarà invece di 5 punti della patente di guida (articolo 186-bis del Codice della Strada).
La guida in stato di ebbrezza con incidente stradale: sanzioni raddoppiate
Il comma numero 2-bis dell’articolo 186 del Codice della Strada prevede alcune fattispecie più gravi. Ferma restando la qualificazione di reato o di sanzione amministrativa in relazione alla quantità di alcol presente nel sangue, le sanzioni per la guida in stato di ebbrezza sono raddoppiate quando “il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale”. In caso di incidente “è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito”. L’incidente stradale è tale anche quando non ci siano feriti o soggetti infortunati. La presenza di questi servirà invece a modularne la gravità entro i minimi o i massimi edittali in ragione dell’accaduto.
Ancor più gravi le conseguenze giuridiche nel caso in cui il conducente alla guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore ad 1,5 grammi per litro di sangue provochi un incidente. In tale circostanza è prevista anche la revoca della patente e la confisca del veicolo ove di proprietà del conducente. La revoca della patente è una sanzione ben differente dal ritiro o dalla sospensione. In caso di revoca della patente il guidatore dovrà sostenere nuovamente l’esame di guida per essere abilitato a circolare. Tale provvedimento tuttavia consegue ad un giudizio penale ed è sanzione accessoria che sarà definitiva con il solo passaggio in giudicato della sentenza di condanna (o del decreto penale di condanna non opposto).
Le conseguenze processuali quando il guidatore ha provocato un incidente
Ulteriore conseguenza dell’aver causato un incidente guidando in stato di ebbrezza è quella del comma 9-bis dell’articolo 186 del codice della strada. In questo caso, quando la fattispecie sia prevista come reato (oltre 0,8 grammi per litro di sangue), il conducente non avrà la possibilità di estinguerlo con i lavori di pubblica utilità. L’indagato o imputato per guida in stato di ebbrezza avrà tuttavia a disposizione i differenti iter processuali previsti dall’ordinamento penale (rito abbreviato, patteggiamento, messa alla prova ecc.).
La messa alla prova per l’estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza
Nell’ipotesi di guida in stato di ebbrezza penalmente rilevante con incidente stradale, non essendo prevista la possibilità di estinguere il reato con i già menzionati lavori di pubblica utilità, è prevista la facoltà di richiedere, comunque, la cosiddetta “messa alla prova”. Tale istituto ha anch’esso l’effetto dell’estinzione del reato, fatte salve le sanzioni amministrative accessorie, quali la sospensione e la revoca della patente.
La messa alla prova consiste nella prestazione di ore di lavori di utilità sociale, oltre al versamento di una somma al fondo “Vittime della Strada” a titolo di condotta riparatoria del reato commesso.
L’aggravante delle ore notturne
Il comma numero 2-sexies dell’articolo 186 del Codice della Strada prevede un’aggravante per il caso in cui la guida in stato di ebbrezza avvenga in ore notturne. Per chi guidi in stato di ebbrezza fra le ore 22:00 e le ore 7:00 “l’ammenda è aumentata da un terzo alla metà”. L’aggravante è applicabile al solo reato, e dunque solo nella circostanza in cui il tasso alcolemico sia superiore a 0,8 grammi per litro di sangue. Quando infatti il tasso alcolemico è inferiore, la fattispecie è sanzionata solo con una sanzione amministrativa. Non si tratta dunque di un’ammenda e quindi non ne è previsto l’aumento in caso di ore notturne.
La Guida in stato di ebbrezza quando neopatentati o professionisti
L’articolo 186-bis del codice della strada prevede delle sanzioni speciali per il caso in cui il guidatore sia un professionista od un neopatentato. Per neopatentato si intende il conducente “di età inferiore a ventuno anni” oppure “nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B”.
A tali soggetti non sarà possibile guidare nemmeno con un tasso alcolemico inferiore agli 0,5 grammi per litro di sangue. In questo caso “sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 ad euro 672”.
Nel caso di incidente tali sanzioni sono poi raddoppiate.
Per la soglia compresa fra gli 0,5 e gli 0,8 grammi per litro di sangue, neopatentati e professionisti soggiacciono invece alle stesse sanzioni previste per i guidatori “ordinari”, aumentate di un terzo.
Il reato di guida in stato di ebbrezza (oltre 0,8 grammi per litro di sangue) commesso da neopatentati o professionisti ha infine sanzioni aumentate da un terzo alla metà rispetto a quelle ordinarie.
L’accertamento penale della Guida in Stato di ebbrezza e l’assistenza di un avvocato
Parliamo ora del reato, quando dunque sia accertato un tasso superiore a 0,8 grammi per litro di sangue. L’accertamento della guida in stato di ebbrezza è effettuato solitamente a mezzo dell’etilometro. Meno spesso la guida in stato di ebbrezza è accertata con il prelievo del sangue.
La giurisprudenza ha a lungo discusso della validità dell’alcoltest eseguito senza il previo avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Oggi il quadro è chiaro.
L’accertamento del tasso alcolemico mediante etilometro rientra tra gli accertamenti urgenti di polizia giudiziaria. Per questa ragione, quando si procede all’esame alcoolimetrico, la polizia giudiziaria deve avvertire la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.
Giurisprudenza su accertamento tecnico (etilometro o prelievo ematico) ed assistenza del difensore
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 5396 del 5 febbraio 2015, hanno stabilito che l’omesso avvertimento di tale facoltà determina una nullità a regime intermedio dell’accertamento, che può essere eccepita dal difensore fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado.
Occorre però distinguere con precisione due profili. Da un lato, l’art. 114 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale impone alla polizia giudiziaria di avvertire l’interessato della facoltà di farsi assistere da un difensore. Dall’altro lato, l’art. 356 c.p.p. prevede che il difensore abbia facoltà di assistere agli accertamenti urgenti, ma senza diritto di essere preventivamente avvisato personalmente dagli operanti.
Ne consegue che la polizia giudiziaria deve informare il conducente di questa facoltà prima dell’esecuzione dell’etilometro, ma non è tenuta ad attendere indefinitamente l’arrivo del difensore né a rinviare l’accertamento urgente se il difensore non giunge in tempo utile. In tal caso, una volta dato correttamente l’avvertimento all’interessato, l’accertamento può essere comunque eseguito.
Lo stesso principio vale anche quando l’accertamento venga eseguito mediante prelievo ematico richiesto dalla polizia giudiziaria a fini probatori: anche in questa ipotesi l’avviso deve precedere l’atto, proprio perché la garanzia difensiva è collegata al momento in cui si avvia la procedura di accertamento.
Il Rifiuto di sottoporsi all’etilometro e la particolare tenuità del fatto
Il reato di rifiuto di sottoporsi all’etilometro è stato oggetto di una interessante e recente sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, numero 13682 del 2016.
Questa sentenza ha ritenuto l’articolo 131-bis del codice penale (particolare tenuità del fatto) applicabile alla fattispecie del rifiuto di sottoporsi all’etilometro.
Il giudice di legittimità ha ritenuto che la particolare tenuità del fatto debba ritenersi riferibile non soltanto ai reati commissivi ma anche a quelli omissivi. Il reato di rifiuto di sottoporsi all’etilometro è fra questi ultimi. Sarà compito dell’organo giudicante valutare la particolare inoffensività del rifiuto nel caso concreto, attraverso tre indici di valutazione.
Tali tre indici sono:
- Le modalità in cui è stato manifestato detto rifiuto.
- L’esiguità del pericolo o del danno.
- Il grado di colpevolezza del rifiutante.
Ove il giudice ravvisi la particolare tenuità del fatto potrà pronunciare sentenza di assoluzione, con tutte le conseguenze connesse favorevoli all’imputato. Nessuna sanzione penale potrà in questo caso essere addebitata al conducente.
La pena sostitutiva dei lavori socialmente utili in caso di Guida in Stato di Ebbrezza
Nel caso in cui il conducente non abbia causato un incidente, è possibile sostituire la pena detentiva in lavori socialmente utili. L’indagato “per la prima volta” avrà infatti la possibilità di richiedere che sia la parte di pena detentiva che quella pecuniaria irrogata dal Giudice siano convertite in lavori di pubblica utilità. I lavori hanno un tasso di conversione particolarmente favorevole. Potranno essere svolti presso gli enti convenzionati la cui lista è facilmente reperibile alla Procura della Repubblica del Tribunale competente per il reato.
Quando i lavori di pubblica utilità non sono ammessi
Non sempre però il Codice della Strada dà la possibilità di trasformare la pena in lavori di pubblica utilità. Il comma 9-bis dell’articolo 186 lo esclude infatti per tutti i casi previsti dal comma 2-bis dello stesso articolo. Il guidatore che abbia causato un incidente alla guida in stato di ebbrezza non potrà estinguere il reato mediante i lavori di pubblica utilità. In questo caso, nell’ambito del procedimento penale, saranno da valutare altre strade (ad esempio la messa alla prova).
Il decreto penale di condanna
Il reato di guida in stato di ebbrezza, ove l’indagato non faccia richiesta di riti alternativi, può essere definito mediante decreto penale di condanna.
Il decreto penale di condanna equivale ad una sentenza di condanna vera e propria, prevede soltanto una sanzione pecuniaria e non detentiva (anche in conversione dell’arresto, che è una penale detentiva), oltre alle pene accessorie quali ad esempio sospensione o la revoca della patente.
Sebbene il decreto penale di condanna preveda uno sconto di pena fino alla metà del minimo edittale (articolo 459 del codice di procedura penale), con la richiesta di definizioni alternative del procedimento penale è possibile finanche estinguere il reato e non avere conseguenze rilevabili nel casellario giudiziale.
Il termine di legge per proporre opposizione avverso al decreto penale di condanna e chiedere, ad esempio, la messa alla prova, il rito abbreviato o lo svolgimento di lavori di pubblica utilità, è di quindici giorni a far corso dalla data di notifica del provvedimento (e cioè di concreta ricezione dell’atto).
In difetto di opposizione al decreto nei termini suddetti, il provvedimento, equivalente ad una condanna penale, passerà in giudicato. Nell’ipotesi in cui il decreto non preveda la sospensione della pena irrogata, il condannato dovrà versare all’Erario le somme corrispondenti. Queste ultime possono arrivare a decine di migliaia di euro.
Termini di prescrizione del reato
Nel reato di guida in stato di ebbrezza occorre oggi distinguere tra prescrizione del reato e improcedibilità del giudizio di impugnazione. La guida in stato di ebbrezza è una contravvenzione e, in via generale, per le contravvenzioni il termine ordinario di prescrizione è di quattro anni. In presenza di atti interruttivi, il termine non può di regola aumentare oltre un quarto. Si arriva così fino a cinque anni, salve le cause di sospensione previste dalla legge.
Dopo la riforma Cartabia, però, non è più corretto dire in modo generico che “la prescrizione continua a decorrere fino alla fine del processo”. L’art. 161-bis c.p. prevede infatti che il corso della prescrizione cessi definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado; solo se vi è un annullamento che fa regredire il procedimento al primo grado o a una fase anteriore, la prescrizione riprende a decorrere dalla pronuncia definitiva di annullamento.
Nei giudizi di impugnazione
Nei giudizi di impugnazione opera poi un istituto diverso, cioè l’improcedibilità per superamento dei termini di durata massima prevista dall’art. 344-bis c.p.p.: il termine è di due anni in appello e di un anno in Cassazione, con possibilità di sospensione nei casi previsti dalla legge. Per questa ragione, oggi, dopo la sentenza di primo grado il tema non si esaurisce più nella prescrizione. Richiede invece di verificare anche se siano maturati i termini di improcedibilità del giudizio di impugnazione.
Si ricorda che i nuovi istituti degli artt. 161-bis c.p. e 344-bis c.p.p. operano, secondo il regime transitorio, per i reati commessi dal 1° gennaio 2020; inoltre, per una parte dei procedimenti soggetti alla disciplina transitoria, i termini dell’improcedibilità sono stati temporaneamente più lunghi (tre anni in appello e un anno e sei mesi in Cassazione per le impugnazioni proposte entro il 31 dicembre 2024).
Ecco come riavere la patente sospesa in poche settimane
Assistenza legale per riavere la patente sospesa per guida in stato di ebbrezza
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