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Donazione modale – guida rapida

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it Donazione modale – guida rapida
donazione modale
Avv. Beatrice Bellato

La donazione modale è una particolare forma di donazione disciplinata dall’articolo 793 del Codice Civile, caratterizzata per essere un contratto di donazione gravato da un modus, ovvero un onere imposto al donatario.

La donazione modale ha natura di atto gratuito e gesto di liberalità, in quanto il donante, spinto da spirito di liberalità, si spoglia di un bene in favore di un altro soggetto, comportando così il proprio impoverimento e l’arricchimento del donatario. La peculiarità di questo tipo di donazione risiede nell’onere, che costituisce un’obbligazione a carico del donatario.

Il contenuto dell’onere può essere molto vario, ma deve essere necessariamente valutabile economicamente. Non sono pertanto ammessi i cosiddetti modus simplex, cioè tutti quegli obblighi che non hanno rilevanza economica diretta o indiretta. L’onere rappresenta un elemento accessorio dell’atto di liberalità, attraverso il quale il donante mira a realizzare un fine aggiuntivo rispetto a quello principale del negozio gratuito.

Indice:

  • 1 Disciplina giuridica della donazione modale
  • 2 Risoluzione della donazione modale
  • 3 Differenze con altri istituti giuridici
    • 3.1 Donazione modale e donazione condizionata
    • 3.2 Donazione modale e vitalizio oneroso
  • 4 Le principali tipologie di donazione modale
    • 4.1 Donazione con obbligo di assistenza
    • 4.2 Donazione modale a favore di terzi
  • 5 Aspetti fiscali della donazione modale
  • 6 Implicazioni pratiche
  • 7 Tabella riassuntiva

Disciplina giuridica della donazione modale

La donazione modale è regolamentata dall’articolo 793 del Codice Civile, che stabilisce che:

“La donazione può essere gravata da un onere. Il donatario è tenuto all’adempimento dell’onere entro i limiti del valore della cosa donata. Per l’adempimento dell’onere può agire, oltre il donante, qualsiasi interessato, anche durante la vita del donante stesso”.

Affinché l’onere sia valido, deve presentare i requisiti richiesti dall’articolo 1174 del Codice Civile per la configurabilità di un’obbligazione, ovvero:

  • deve essere suscettibile di valutazione economica;
  • deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del donante.

Il donatario è tenuto ad adempiere all’onere, ma questa obbligazione è limitata al valore del bene ricevuto in donazione. L’adempimento dell’onere può essere richiesto non solo dal donante, ma anche da qualsiasi altro soggetto che vi abbia interesse, persino durante la vita del donante stesso.

L’adempimento dell’onere ha lo scopo di assicurare al donante la soddisfazione di un desiderio, di un bisogno assistenziale o di un interesse di altra natura, ma in nessun caso deve essere confuso con una forma di compensazione economica. L’onere rappresenta infatti una vera e propria obbligazione a carico del donatario.

Risoluzione della donazione modale

Un aspetto centrale della donazione modale riguarda la possibilità di risoluzione in caso di inadempimento dell’onere. Qualora l’onere non venga rispettato dalla persona che ha ricevuto il bene in donazione, il donante o i suoi eredi possono chiedere la risoluzione per inadempimento, ma solo se tale possibilità era espressamente prevista nell’atto di donazione. Contrariamente, né il donatario ancora in vita né i suoi eredi possono chiedere la risoluzione della donazione ai sensi dell’articolo 1453 e seguenti del Codice Civile.

Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “L’azione di risoluzione della donazione modale per l’inadempimento dell’onere in essa stabilito a carico del donatario può essere proposta solo dal momento in cui si verifica tale inadempimento, purché questo non sia determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile all’obbligato; ne consegue che l’azione di risoluzione è soggetta alla prescrizione e al relativo termine, decorrente dall’epoca dell’inadempimento dell’onere e non dalla data di conclusione del contratto di donazione” (Cass. Civ., sent. n. 24131/2018).

Differenze con altri istituti giuridici

La donazione modale presenta importanti differenze con alcuni altri istituti giuridici con cui, evidentemente, non bisognerebbe confonderla. Proviamo a compararne alcuni.

Donazione modale e donazione condizionata

La donazione modale differisce dalla donazione condizionata per un aspetto fondamentale: mentre nella donazione condizionata l’avvenimento futuro ed incerto, al cui verificarsi è subordinata l’efficacia o la risoluzione del contratto, non costituisce oggetto di obbligazione per l’obiettiva incertezza della realizzazione dell’evento previsto come condizione, nella donazione modale l’onere imposto al donatario rappresenta una vera e propria obbligazione.

Di conseguenza, la mancata esecuzione dell’onere, quando sia determinata da inadempimento imputabile al donatario, può essere causa di risoluzione della donazione, ma solo se tale possibilità è stata espressamente prevista nell’atto.

Donazione modale e vitalizio oneroso

È importante distinguere la donazione modale dal vitalizio oneroso, che è un contratto dal quale derivano obbligazioni reciproche contrapposte tra i contraenti, caratterizzate da un nesso di interdipendenza. La donazione modale, invece, si differenzia per causa, natura giuridica ed effetti, anche quando prevede l’obbligo del donatario di effettuare prestazioni periodiche in favore del donante o di un terzo per tutta la vita contemplata.

Nella donazione modale, infatti, la disposizione modale costituisce un elemento accessorio dell’atto di liberalità, poiché con esso il disponente mira ad attuare un fine che si aggiunge a quello principale del negozio a titolo gratuito. Tale fine opera come ulteriore movente, senza condizionare l’attuazione dell’atto principale e senza modificare la natura e la causa della donazione, anche quando la disposizione modale preveda a carico del donatario la prestazione di una rendita vitalizia a favore del disponente.

Le principali tipologie di donazione modale

Parlando di donazione modale, possiamo distinguere due principali tipologie.

Donazione con obbligo di assistenza

Una tipologia particolarmente rilevante di donazione modale è quella con obbligo di assistenza. Si tratta di un istituto giuridico in cui il donante trasferisce un bene al donatario, imponendo a quest’ultimo l’obbligo di fornire assistenza continuativa al donante stesso o a un terzo.

Il donante, al fine di assicurarsi le cure per la rimanente parte della propria vita, può imporre al donatario l’onere relativo all’assistenza morale e materiale o addirittura l’onere del mantenimento.

La giurisprudenza ha fornito importanti precisazioni riguardo questa tipologia di donazione modale.

In primo luogo, la sentenza Cass. n. 7476 del 26 marzo 2007, ha stabilito che l’inadempimento degli obblighi di assistenza può giustificare la risoluzione della donazione, sottolineando l’importanza di un’esecuzione puntuale e adeguata degli obblighi contrattuali.

In un’altra sentenza, Cass. n. 18485 del 12 luglio 2018, la Corte ha ribadito che l’obbligo di assistenza non può essere interpretato in modo generico, ma deve essere chiaramente specificato nel contratto di donazione. La mancanza di chiarezza sugli obblighi può portare a controversie e difficoltà nell’esecuzione del contratto.

Una sentenza più recente, Cass. n. 14143 del 25 maggio 2021, ha ulteriormente chiarito che il mancato adempimento degli obblighi di assistenza previsti nel contratto di donazione costituisce causa di risoluzione del contratto stesso.

La donazione con obbligo di assistenza ha un rilevante valore sociale, avendo il vantaggio di dare sicurezza al donante di ricevere assistenza e cure adeguate, evitando l’incertezza che può derivare da altre forme di accordo non formalizzate. Tuttavia, presenta anche delle criticità, la principale delle quali è legata all’eventualità che il donatario non adempia agli obblighi assunti, situazione che può generare conflitti familiari e richiedere interventi giudiziari per la risoluzione del contratto.

Donazione modale a favore di terzi

Una particolare configurazione della donazione modale è quella che prevede l’obbligo in capo al donatario di eseguire una prestazione a favore di un terzo determinato. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 4.4.2024 n. 8875, ha affermato che questa tipologia di donazione modale sostanzia, anche ai fini fiscali, una donazione indiretta operata dal donante a favore del terzo, purché l’istituzione dell’onere sia sorretta da spirito di liberalità da parte del donante.

Un caso esemplificativo esaminato dalla Cassazione riguarda una madre che aveva donato al figlio una farmacia, gravandolo dell’obbligo di corrispondere al padre una somma di denaro in 10 rate annuali (circa 500.000 euro complessivi). La Cassazione ha escluso che gli emolumenti ricevuti dal padre/beneficiario potessero configurare redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, considerato che il modus era stato previsto dalla madre/donante con l’intento di “riequilibrare i rapporti economici familiari, in modo da beneficiare non solo il figlio, ma anche altri membri della famiglia“.

La conseguenza è stata che, secondo la Cassazione, l’attribuzione operata dal figlio (donatario/onerato) a favore del padre doveva essere qualificata come liberalità indiretta realizzata dalla donante a favore del beneficiario dell’onere (per “mano” del donatario onerato), come confermato anche dall’art. 58 del D.Lgs. 346/90.

Aspetti fiscali della donazione modale

Dal punto di vista fiscale, la Cassazione ha precisato che dal lato del donatario l’onere rappresenta sì una fonte di un’obbligazione (art. 1173 c.c.), ma questo non fornisce alcuna indicazione sulla causa dell’attribuzione dal punto di vista del donante, la quale deve essere attentamente verificata.

Ad esempio, il donante potrebbe aver imposto al donatario di pagare una certa somma a un terzo perché aveva un debito pregresso nei suoi confronti (causa solutoria), oppure potrebbe aver voluto operare un’ulteriore attribuzione gratuita nei confronti di un terzo (causa liberale).

In quest’ultimo caso, la Cassazione precisa che il donante usa il donatario “come sua longa manus (alla stregua di un mero ausiliario) per eseguire la prestazione o l’attribuzione oggetto dell’onere” a favore del terzo. Pertanto, non può ritenersi corretto affermare che l’esistenza di un’obbligazione di pagamento in capo al donatario/onerato escluda la natura donativa di tale attribuzione, né tantomeno che questa attribuzione non possa di fatto realizzare una donazione effettuata da parte del donante a favore del terzo.

L’art. 58 comma 1 del D.Lgs. 346/90 fornisce una specifica indicazione in tal senso, quando dispone che gli “oneri da cui è gravata la donazione, che hanno per oggetto prestazioni a soggetti terzi determinati individualmente, si considerano donazioni a favore dei beneficiari“.

Tale impostazione è stata ripresa nell’ambito dell’orientamento giurisprudenziale in tema di compensazioni nel patto di famiglia. In particolare, le sentenze della Cassazione del 24 dicembre 2020 n. 29506 e del 17 giugno 2022 n. 19561 hanno affermato che la “donazione modale avente un destinatario determinato è, dunque, considerata, dal punto di vista fiscale, come una doppia donazione, una eseguita a favore del donatario e l’altra a favore del beneficiario dell’onere“.

Implicazioni pratiche

La Cassazione, con l’ordinanza 4.4.2024 n. 8875, ha accolto il ricorso del contribuente, escludendo la natura reddituale dell’attribuzione operata dal donatario/onerato a favore del terzo beneficiario e qualificandola, invece, come liberalità indiretta. È stato così definito il principio secondo cui gli oneri gravanti sulla donazione e aventi per oggetto prestazioni a soggetti terzi determinati individualmente debbono considerarsi come donazioni a favore dei beneficiari, con la conseguenza che la donazione modale a favore di un terzo determinato, caratterizzata da spirito liberale da parte del disponente, può costituire una donazione indiretta.

La donazione modale rappresenta uno strumento giuridico di grande utilità in molteplici contesti, specialmente in ambito familiare. Permette infatti di realizzare un trasferimento gratuito di beni, aggiungendo specifiche obbligazioni che rispondono a esigenze particolari del donante. Tuttavia, per garantire la piena efficacia dell’istituto e prevenire possibili controversie, è fondamentale prestare la massima attenzione alla formulazione dell’atto, specificando con chiarezza:

  • La natura e l’entità dell’onere imposto al donatario
  • I limiti temporali e le modalità di adempimento
  • L’eventuale previsione della risoluzione in caso di inadempimento.

Tabella riassuntiva

Aspetto

Caratteristiche

Definizione

Contratto di donazione gravato da un onere (modus) a carico del donatario

Natura giuridica

Atto gratuito e gesto di liberalità

Disciplina normativa

Art. 793 del Codice Civile

Requisiti dell’onere

Valutabile economicamente, corrispondente a un interesse anche non patrimoniale del donante

Limiti dell’adempimento

Entro il valore della cosa donata

Risoluzione

Solo se prevista nell’atto di donazione, può essere richiesta dal donante o dai suoi eredi

Tipologie principali

Donazione con obbligo di assistenza, Donazione modale a favore di terzi

Aspetti fiscali

Può configurare una donazione indiretta a favore del terzo beneficiario dell’onere

La donazione modale rappresenta quindi un istituto giuridico complesso che richiede un’attenta valutazione di tutti gli aspetti coinvolti, sia sul piano civilistico che su quello fiscale. La sua corretta implementazione può offrire soluzioni efficaci per rispondere a esigenze di tipo familiare, assistenziale e patrimoniale, purché formulata con la dovuta precisione e nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

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