Le spese straordinarie in sede di separazione e divorzio – indice:
- Quali sono le spese straordinarie
- Come vengono ripartite
- Il protocollo del Tribunale di Padova
- I criteri di individuazione delle spese
- Le spese straordinarie da concordare
- Quelle che non necessitano di accordo
- Le spese per i figli maggiorenni
- Il rimborso delle spese straordinarie
- Come ottenere il rimborso
- L’ordinanza 5059/2021
A seguito della separazione o del divorzio dei genitori i figli hanno il diritto di essere mantenuti. Hanno il diritto ad essere mantenuti sia i figli minori che i figli maggiorenni che non abbiano ancora raggiunto l’autosufficienza economica. Il diritto al mantenimento è sancito dall’articolo 315-bis del codice civile mentre l’articolo 337-ter stabilisce che i genitori provvedono entrambi al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito o in diversa misura che abbiano accordato fra loro.
In occasione della separazione o del divorzio, sia congiunti che giudiziali, il giudice provvede a soddisfare tale importante diritto obbligando uno dei genitori a corrispondere un contributo, sotto forma di assegno di mantenimento, all’altro genitore tenendo conto in particolare delle esigenze del figlio e di altri parametri. Tale assegno tuttavia corrisponde al denaro necessario per il sostenimento delle spese ordinarie per i figli. Sono escluse invece dall’assegno, e ne dà conferma la Cassazione, le spese definite straordinarie. Quali sono i criteri dunque per distinguere le spese ordinarie da quelle straordinarie? Guidano la risposta a tale domanda, oltre disparate pronunce giurisprudenziali, i protocolli d’intesa stipulati tra i tribunali delle province e gli ordini provinciali degli avvocati.
Le spese straordinarie in sede di separazione e divorzio
Per spese straordinarie si intendono le spese di mantenimento dei figli che non hanno carattere di ordinarietà e che esulano dall’importo dell’assegno di mantenimento.
L’individuazione di tali spese e della loro ripartizione fra i genitori è opera della giurisprudenza. La produzione di sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali in materia è molto ampia. L’orientamento prevalente tuttavia, e attualmente adottato nei più recenti provvedimenti giurisdizionali, è quello emerso dalla sentenza n. 9372/2012 in cui si legge che le spese straordinarie sono “quelle che per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli”.
Tali spese non possono rientrare nell’assegno di mantenimento dei figli. Il perché di questa affermazione ci perviene da una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 1562/2020. Il giudice investito, dopo aver ripreso l’orientamento del 2012, stabilisce che l’inclusione delle spese straordinarie in via forfettaria nell’assegno di mantenimento “può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall’art. 155 c.c. e con quello dell’adeguatezza del mantenimento, nonché recare grave nocumento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell’assegno “cumulativo”, di cure necessarie o di altri indispensabili apporti”.
Differenza con le spese ordinarie
Sempre negli ultimi anni il Tribunale di Roma ha ben delineato la differenza tra spese ordinarie, rientranti nell’assegno di mantenimento, e spese straordinarie escluse.
Nella sentenza n. 15995/2019 il Tribunale ha affermato che “Devono qualificarsi come spese straordinarie – in quanto tali escluse dall’importo dell’assegno di mantenimento – le spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio minore, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento”.
Al contrario ha proseguito stabilendo che “Rientrano, viceversa, nelle spese ordinarie – e dunque nell’assegno di mantenimento – tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell’abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano, le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell’ambito dell’orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l’acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana”.
La ripartizione delle spese straordinarie
L’articolo 147 del codice civile sancisce che “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315 bis”.
Completa la finalità di tale norma l’articolo 337-ter del codice civile che prevede che il mantenimento del figlio avvenga in misura proporzionale al reddito di ciascun coniuge. La ripartizione delle spese straordinarie è rimessa al giudice in sede di separazione o divorzio. Nella sentenza infatti viene indicata la misura percentuale di addebito delle spese straordinarie agli ex coniugi che di solito è del 50% ciascuno.
Nel determinare inoltre la ripartizione delle spese straordinarie entra in gioco il meccanismo dell’affidamento condiviso del figlio minore, come ritenuto preferibile in sede di separazione e divorzio dei coniugi dal legislatore del 2006. Anche in tal caso, qualora non ci sia eccessiva sproporzione tra i redditi dei coniugi e vi sia parità di tempi di frequentazione del minore, le spese vanno ripartite tra gli ex coniugi nella misura del 50%.
Il protocollo del Tribunale di Padova sulle spese straordinarie in sede di separazione e divorzio
Ad agevolare la corretta individuazione e ripartizione delle spese straordinarie in sede di separazione e divorzio può essere la consultazione dei protocolli d’intesa stipulati tra le autorità giudiziarie e gli ordini degli avvocati delle varie province. Protocolli d’intesa e linee guida sulle spese straordinarie in sede di separazione, divorzio o modifica degli stessi sono state elaborate per ridurre il contenzioso tra coniugi nella determinazione e ripartizione delle spese straordinarie di mantenimento dei figli.
Il Tribunale di Padova ha sottoscritto il 17 gennaio 2017, nella figura del suo presidente, il “Protocollo d’intesa per le spese straordinarie in materia di separazione, divorzio e relative modifiche, nonché di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio“ insieme all’allora presidente dell’Ordine degli avvocati di Padova. Il testo individua, oltre alle finalità per le quali è stato redatto e che si sono sopra esposte, le voci di spesa che devono essere individuate negli atti introduttivi dei procedimenti di separazione, consensuale o giudiziale e di divorzio congiunto o giudiziale in modo da consentire al giudice di determinare nella maniera più omnicomprensiva possibile l’assegno di mantenimento con le spese ordinarie onde evitare un futuro contenzioso tra gli ex coniugi.
Il protocollo inoltre individua e distingue le spese ordinarie da quelle straordinarie, delineando i criteri di individuazione di quest’ultime. Distingue inoltre le spese che necessitano di un preventivo accordo da quelle che possono essere assunte su libera scelta di un genitore suddividendole tra spese mediche, spese scolastiche ed extrascolastiche.
L’assegno di mantenimento non può essere sostituito da una compensazione derivante dal sostenimento da parte dell’ex coniuge obbligato di altre spese anche se in favore del figlio o dell’altro coniuge.
I criteri di individuazione delle spese straordinarie in sede di separazione e divorzio
Secondo il protocollo suddetto le spese straordinarie si individuano in base a tre criteri:
- temporale: sono spese straordinarie tutte quelle spese imprevedibili derivanti da eventi o scelte eccezionali che non sono fisse ma possono ripetersi nel tempo;
- quantitativo: le spese straordinarie devono essere connotate da una certa gravosità;
- funzionale: le spese straordinarie devono soddisfare interessi e bisogni primari della persona e pertanto ricoprire una certa utilità nella sua esistenza. Sono escluse quelle spese che non dipendono dalla necessità ma dalla volontà di chi le sostiene.
Il protocollo inoltre suddivide le spese straordinarie in due tipologie:
- quelle che per essere sostenute devono prima essere concordate tra gli ex coniugi;
- quelle che possono essere sostenute senza preventivo accordo.
Le tre macro categorie di spese individuate dal protocollo sono: mediche, scolastiche ed extrascolastiche.
La giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione ha operato un’ulteriore distinzione all’interno della stessa categorie di spese straordinarie. Nell’ordinanza n. 379/2021 il giudice distingue tra:
- “le spese che pur qualificate come straordinarie finiscono per rispondere ad ordinarie e prevedibili esigenze di mantenimento del figlio tanto da assumere nei loro verificarsi una connotazione di certezza, anche se non ricomprese nell’assegno forfettizzato e periodico di mantenimento”;
- le “spese straordinarie, categoria intesa come residuale ed onnicomprensiva, lontana come tale da ogni carattere di ordinarietà e certezza”. Di tali spese la Corte di Cassazione ha chiarito che “tali devono intendersi quelle spese che per la loro rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli”.
Tale distinzione ritorna utile quando si parlerà del rimborso delle spese straordinarie.
Le spese straordinarie da concordare
Alcune spese straordinarie prima di essere sostenute devono essere concordate fra gli ex coniugi. Nell’accordo di separazione o divorzio devono essere indicate le modalità con cui la spesa dev’essere comunicata e approvata ed entro quale termine eventualmente negata dal coniuge che riceve la proposta. Se gli ex coniugi non determinano tali modalità il coniuge che assume l’iniziativa di spesa deve comunicarla per iscritto all’altro coniuge il quale accetterà la proposta se entro 15 giorni non manifesta dissenso.
Nella categoria delle spese mediche il protocollo d’intesa del Tribunale di Padova stabilisce che devono essere concordate le seguenti spese:
- cure dentistiche e ortodontiche che superano i 500,oo euro l’anno;
- cure termali e fisioterapiche a prescindere dall’importo di spesa;
- trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
- farmaci e terapie di medicina non tradizionale.
Tra le spese scolastiche obbligatoriamente oggetto di preventivo accordo il protocollo indica:
- rette di asili nido, tasse scolastiche o universitarie per la frequentazione di scuole e istituti privati;
- corsi di specializzazione;
- gite scolastiche con pernottamento;
- corsi di recupero e lezioni private;
- alloggio presso le sedi universitarie.
Le spese extrascolastiche che possono essere sostenute solo su preventivo accordo sono:
- corsi di istruzione;
- spese per attività sportive ulteriori ad un primo sport già praticato;
- attività ricreative e ludiche e relative attrezzature;
- viaggi e vacanze;
- spese di custodia o baby sitting.
Quelle che non necessitano di accordo
Ciascun coniuge può invece sostenere di propria iniziativa alcune spese da dividere con l’ex coniuge senza aver preventivamente stipulato un accordo con quest’ultimo.
Per le spese mediche si tratta di:
- visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di esenzione;
- farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
- cure dentistiche nel limite di 500,00 euro annui;
- trattamenti sanitari e urgenti non erogati dal SSN;
- ticket sanitari.
Tra le spese scolastiche che non sono soggette a preventivo accordo invece troviamo:
- le rette della scuola d’infanzia;
- le tasse scolastiche e universitarie derivanti dall’iscrizione in istituti pubblici;
- i libri di testo richiesti dalle scuole;
- le gite scolastiche senza pernottamento.
Rientrano infine tra le spese straordinarie extrascolastiche non soggette ad un preventivo accordo le spese sostenute per la pratica di un primo sport e per l’acquisto o la manutenzione della relativa attrezzatura.
Le spese straordinarie per i figli maggiorenni
Anche i figli maggiorenni hanno diritto al mantenimento finché non raggiungono l’autosufficienza economica. Molto esaustiva e chiara sui limiti di mantenimento del figlio maggiorenne è stata l’ordinanza n. 17183/2020 di cui si è parlato nell’approfondimento dedicato al mantenimento del figlio maggiorenne. Anche il figlio maggiorenne dunque ha diritto all’assegno di mantenimento e ad essere mantenuto nelle spese straordinarie nella misura del 50% trai i genitori.
Il rimborso delle spese straordinarie in sede di separazione e divorzio
Le spese straordinarie possono essere sostenute direttamente per intero da un genitore il quale può chiedere all’altro genitore il rimborso della parte a suo carico. In alternativa il genitore che deve sostenere la spesa può chiedere all’altro l’anticipazione della quota a suo carico. In entrambi i casi le spese devono quando possibile essere documentate.
Nel protocollo del Tribunale di Padova si legge tuttavia che “In ogni caso la richiesta di rimborso delle spese straordinarie è subordinata alla sostenibilità della spesa in rapporto alle capacità economiche dell’obbligato”.
Ritorna a questo punto utile e necessaria la distinzione delle spese straordinarie operata dalla recente giurisprudenza della Cassazione con l’ordinanza n. 379/2021 sopra già citata. Ai fini del rimborso delle spese straordinarie i giudici hanno elaborato un principio di diritto in cui, dopo aver distinto le spese straordinarie in due categorie, stabiliscono come è possibile ottenere il rimborso delle spese straordinarie. Riportando pertanto e nuovamente la distinzione le spese straordinarie possono essere:
- integrative dell’assegno di mantenimento in quanto spese aventi carattere di routinarietà. Tali spese sono definite nell’ordinanza come “esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l’effetto di integrare l’assegno di mantenimento forfettizzato dal giudice – o, anche, consensualmente determinato dai genitori…”;
- straordinarie in senso stretto e cioè spese “imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell’assegno di contributo al mantenimento…”.
Come ottenere il rimborso
Per il rimborso delle prime il genitore che ha sostenuto la spesa può usufruire del titolo di condanna all’assegno di mantenimento adottato in sede di separazione, divorzio, annullamento o nullità del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli al di fuori del matrimonio per ottenere il rimborso. Deve tuttavia poter preventivamente dimostrare che la somma è certa, liquida ed esigibile.
Per le secondo invece la Cassazione ha stabilito che è necessario “l’esercizio di un’autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell’adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico patrimoniali del genitore onerato e tanto in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine ai figli nati fuori dal matrimonio”.
Nel primo caso pertanto, in caso di mancato rimborso delle spese straordinarie da parte dell’altro coniuge, si è già in possesso di un titolo esecutivo con cui poter ottenere il rimborso delle spese non ottenuto.
Nel secondo caso invece bisognerà ottenere un nuovo titolo esecutivo ricorrendo allo strumento del decreto ingiuntivo.
L’ordinanza 5059/2021 della Cassazione
Sul rimborso delle spese straordinarie per i figli si è pronunciata la Corte di Cassazione lo scorso febbraio nell’ordinanza n. 5059. In tal sede il Supremo Collegio ha rigettato il ricorso presentato da un marito contro il provvedimento giurisdizionale che sia nel primo che nel secondo grado di giudizio lo condannava al rimborso di alcune spese straordinarie per i figli minori. La controversia sorgeva dal rifiuto di quest’ultimo di contribuire a determinate spese sostenute dalla moglie per i figli, in particolare spese mediche presso strutture private e spese scolastiche presso istituti privati. I due coniugi infatti non avevano formalizzato accordi di sostenimento delle spese e neppure si trovavano d’accordo sul sostenimento delle stesse. Ma come ha stabilito la Suprema Corte nella massima della pronuncia in esame:
“In tema di separazione personale, non sussiste a carico del coniuge affidatario della prole un onere di informazione e concertazione preventiva con l’altro in ordine alla determinazione delle spese cd “straordinarie”, fermo restando che nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, spetta al giudice di merito verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore, commisurando l’entità della spesa rispetto all’utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori“.
I coniugi pertanto non avevano l’obbligo, come afferma la Corte, di trovare un accordo preventivo sulle spese. Nel caso di specie tuttavia la Corte ha verificato che il marito era stato coinvolto nelle scelte della moglie e che le pretese economiche di rimborso erano fondate. I motivi addotti dal ricorrente non erano invece sufficientemente validi ad escludere il rimborso sia secondo il giudice di merito sia secondo quello di legittimità.
Avv. Bellato – diritto di famiglia e matrimoniale, separazione e divorzio