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Home » Civile » Matrimonio » Separazione breve: una guida rapida

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Separazione breve: una guida rapida

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it Separazione breve: una guida rapida
Separazione Breve
Avv. Beatrice Bellato

Aggiornato a luglio 2026. In Italia ogni anno si separano circa 90.000 coppie, e una quota crescente sceglie di farlo senza mettere piede in un’aula di tribunale. La separazione breve tramite negoziazione assistita è, ad oggi, la strada più rapida, economica e riservata per formalizzare la fine della convivenza coniugale quando marito e moglie sono d’accordo sulle condizioni. In questa guida vediamo cos’è, come funziona dopo le modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia e dal correttivo del 2024, quanto dura, quali documenti servono, quanto costa e cosa cambia rispetto alla separazione consensuale in Tribunale.

📞 Vuoi capire se la separazione breve è la strada giusta per la tua situazione? Contattaci per una consulenza personalizzata: analizziamo insieme tempi, documenti e costi.

Separazione breve: indice

  • Cos’è la separazione breve
  • Il quadro normativo aggiornato
  • Come funziona la procedura
  • Negoziazione assistita o Tribunale: le differenze
  • Tempi
  • Documenti necessari
  • Costi e patrocinio a spese dello Stato
  • Dopo la separazione breve: il divorzio breve
  • Domande frequenti

Cos’è la separazione breve

L’articolo 6 del Decreto Legge 132/2014, convertito in Legge 162/2014, ha introdotto nell’ordinamento italiano la soluzione negoziale e “degiurisdizionale” delle controversie in materia di separazione e divorzio. Grazie alla procedura di negoziazione assistita, i coniugi possono separarsi senza passare dal Tribunale. Si tratta quindi di una modalità alternativa alla separazione consensuale davanti al giudice, riservata a chi vuole tempi più rapidi e minori formalità.

La procedura, detta comunemente “separazione breve”, presuppone due condizioni essenziali:

  • che ciascun coniuge sia assistito da un proprio avvocato (uno per parte, obbligatoriamente diversi);
  • che i coniugi siano d’accordo su tutte le condizioni della separazione: affidamento e mantenimento dei figli, assegnazione della casa coniugale, eventuale assegno di mantenimento.

Se manca l’accordo su anche solo uno di questi punti, la negoziazione assistita non è percorribile e occorre rivolgersi al Tribunale con un ricorso, consensuale o giudiziale, secondo il nuovo rito unico introdotto dalla Riforma Cartabia.

Il quadro normativo aggiornato

Dal 2014 a oggi la disciplina della negoziazione assistita in materia di famiglia è stata più volte modificata. Le novità più rilevanti da conoscere nel 2026 sono le seguenti:

  • Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022), in vigore dal 28 febbraio 2023: ha ampliato il perimetro applicativo dell’istituto e introdotto, tra l’altro, la possibilità del patrocinio a spese dello Stato anche nelle procedure di negoziazione assistita in materia di famiglia per chi ha i requisiti reddituali previsti dal D.P.R. 115/2002.
  • Correttivo ADR (D.Lgs. 216/2024), in vigore dal 25 gennaio 2025: ha introdotto maggiore flessibilità nello svolgimento della procedura, incluse le sessioni da remoto in audiovideo con firma digitale, e ha eliminato l’obbligo per l’avvocato di essere iscritto all’Ordine del luogo in cui si svolge la negoziazione.
  • Deposito telematico degli accordi: dal 5 febbraio 2024 è attiva la piattaforma nazionale del Consiglio Nazionale Forense per il deposito degli accordi di negoziazione assistita in materia di famiglia presso i Consigli dell’Ordine, ai fini della conservazione e del rilascio di copia autentica. Diversi Tribunali (tra cui Bari, con obbligo dal 31 marzo 2026, e Frosinone dal 1° gennaio 2026) hanno inoltre reso obbligatorio, o lo stanno progressivamente rendendo tale, il deposito telematico dell’accordo presso la Procura tramite il Processo Civile Telematico, con codice oggetto dedicato. È quindi consigliabile verificare, tramite il proprio avvocato, le modalità operative in vigore presso la Procura territorialmente competente.

Nella sostanza, l’impianto originario dell’art. 6 D.L. 132/2014 resta invariato: ciò che è cambiato sono soprattutto le modalità telematiche di gestione e trasmissione degli atti, oggi più rapide rispetto al deposito cartaceo previsto in origine.

Come funziona la procedura di separazione breve

La separazione breve può risolversi in due soli incontri tra i coniugi, entrambi alla presenza dei rispettivi avvocati.

Primo incontro: la convenzione di negoziazione assistita. Le parti sottoscrivono una convenzione di negoziazione assistita. Ai sensi dell’art. 2 della Legge 162/2014, si tratta di un accordo con cui le parti si impegnano a cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia, con l’assistenza dei rispettivi avvocati. La convenzione deve indicare il termine concordato per l’espletamento della procedura, non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori trenta giorni su accordo delle parti.

Secondo incontro: la sottoscrizione dell’accordo. I coniugi firmano un accordo contenente le condizioni della separazione. Ai sensi dell’art. 5 della Legge 162/2014, tale accordo, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/1992, oppure economicamente non autosufficienti, l’accordo deve essere trasmesso entro dieci giorni al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente.

L’autorizzazione del Pubblico Ministero (in presenza di figli)

Il Pubblico Ministero, se ritiene che l’accordo risponda all’interesse dei figli, lo autorizza. Se invece ritiene che l’accordo non risponda a tale interesse, lo trasmette entro cinque giorni al Presidente del Tribunale, che fissa entro i successivi trenta giorni la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. Ottenuta l’autorizzazione, gli avvocati devono trasmettere l’accordo, entro i successivi dieci giorni, all’Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è stato celebrato il matrimonio.

Il nullaosta del Pubblico Ministero (in assenza di figli)

In mancanza di figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, l’accordo è comunque trasmesso al Procuratore della Repubblica, il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per i medesimi adempimenti verso l’Ufficiale di Stato Civile.

Negoziazione assistita o Tribunale: le differenze principali

Con la Riforma Cartabia anche la separazione consensuale in Tribunale è diventata più rapida grazie al nuovo rito unico per i procedimenti di famiglia, ma restano differenze sostanziali rispetto alla negoziazione assistita:

  • Presenza in udienza: nella negoziazione assistita non è mai necessario comparire davanti a un giudice; in Tribunale è invece prevista un’udienza (salvo i casi in cui il rito lo consenta senza comparizione personale).
  • Tempi: la negoziazione assistita si chiude generalmente in 30-60 giorni; la separazione consensuale in Tribunale richiede in media qualche mese in più, per effetto dei tempi di fissazione dell’udienza.
  • Formalità e costi vivi: la negoziazione assistita non richiede contributo unificato né altre spese di giustizia; la procedura in Tribunale comporta invece il pagamento del contributo unificato (salvo esenzioni).
  • Applicabilità: entrambe le strade richiedono il pieno accordo dei coniugi. In caso di disaccordo, anche parziale, resta necessario il procedimento giudiziale (contenzioso) davanti al Tribunale.

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I tempi della separazione breve

Dalla stipula della convenzione di negoziazione assistita alla sottoscrizione dell’accordo devono trascorrere minimo un mese e massimo tre mesi, prorogabili di ulteriori 30 giorni su richiesta delle parti. Nella migliore delle ipotesi, la tempistica complessiva è la seguente:

  • i coniugi, ciascuno con il proprio avvocato, si incontrano una prima volta per sottoscrivere la convenzione di negoziazione assistita;
  • trascorso circa un mese dalla stipula, i coniugi si incontrano una seconda volta per firmare l’accordo di separazione;
  • entro 10 giorni dalla sottoscrizione, gli avvocati trasmettono l’accordo al Procuratore della Repubblica per l’autorizzazione o il nullaosta, a seconda della presenza o meno di figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o non autosufficienti;
  • ottenuti l’autorizzazione o il nullaosta, entro 10 giorni gli avvocati trasmettono l’accordo, oggi in larga parte per via telematica, all’Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui è stato celebrato il matrimonio.

Per ottenere la separazione breve bastano quindi, nella maggior parte dei casi, circa 60 giorni, salvo eventuali proroghe o rilievi da parte della Procura in presenza di figli.

I documenti necessari

Per avviare il procedimento sono necessari alcuni documenti, generalmente facili da reperire:

  • estratto integrale dell’atto di matrimonio;
  • certificato di residenza e stato di famiglia, anche contestuale, di entrambi i coniugi (non è ammessa l’autocertificazione);
  • dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni di entrambi i coniugi;
  • copia di un documento di identità di entrambi i coniugi;
  • copia del codice fiscale di entrambi i coniugi;
  • se rilevanti ai fini dell’accordo, documentazione relativa a beni immobili, mutui o altri rapporti patrimoniali comuni.

Costi, onorari dell’avvocato e patrocinio a spese dello Stato

La separazione breve ha costi nettamente inferiori rispetto alla separazione in Tribunale, perché non prevede il pagamento del contributo unificato né altre spese di giustizia vive. Il compenso di ciascun avvocato parte indicativamente da circa € 500,00, variabile in base alla complessità dell’accordo (presenza di figli, patrimonio, assegno di mantenimento) e alla prassi dello Studio legale incaricato.

Chi si trova in condizioni economiche disagiate, nei limiti reddituali previsti dal D.P.R. 115/2002, può inoltre valutare con il proprio avvocato l’accesso al patrocinio a spese dello Stato, oggi espressamente previsto anche per le procedure di negoziazione assistita in materia di famiglia a seguito della Riforma Cartabia e del correttivo D.Lgs. 216/2024.

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Dopo la separazione breve: quando si può chiedere il divorzio

Grazie al c.d. divorzio breve (Legge 55/2015), chi ha ottenuto la separazione tramite negoziazione assistita può chiedere il divorzio già decorsi 6 mesi dalla data di certificazione dell’accordo di separazione da parte del Procuratore della Repubblica. Anche il divorzio può essere ottenuto, quando c’è pieno accordo, con la stessa procedura di negoziazione assistita, evitando nuovamente il Tribunale.

Domande frequenti sulla separazione breve

La separazione breve è valida quanto quella fatta in Tribunale?

Sì. L’accordo raggiunto tramite negoziazione assistita, una volta autorizzato o munito di nullaosta dalla Procura, produce gli stessi effetti della separazione omologata dal Tribunale e costituisce titolo esecutivo.

Si può fare la separazione breve senza avvocato?

No. La legge richiede obbligatoriamente l’assistenza di un avvocato per ciascun coniuge; non è ammesso un unico avvocato per entrambe le parti.

Cosa succede se durante la negoziazione non si raggiunge un accordo?

Se le parti non trovano un accordo entro il termine previsto dalla convenzione, la negoziazione assistita non si perfeziona e resta possibile rivolgersi al Tribunale con un ricorso di separazione consensuale o, in mancanza di accordo, giudiziale.

La separazione breve è possibile anche con figli minori?

Sì, ma in questo caso l’accordo deve essere sottoposto all’autorizzazione del Pubblico Ministero, che verifica la rispondenza delle condizioni all’interesse dei figli prima di consentirne il perfezionamento.

Quanto dura in totale la procedura, dal primo incontro alla trascrizione?

Nella maggior parte dei casi circa 60 giorni, ma i tempi possono allungarsi se le parti concordano una proroga del termine della convenzione o se la Procura solleva rilievi in presenza di figli.

Hai bisogno di una consulenza per la tua separazione?

Ogni situazione familiare è diversa: la scelta tra separazione breve, negoziazione assistita o Tribunale dipende dai tuoi specifici accordi con l’altro coniuge, dalla presenza di figli e dal patrimonio comune. Contattaci per una consulenza dedicata: valuteremo insieme la strada più rapida, sicura ed economica per te.

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Avv. Beatrice Bellato – diritto matrimoniale e di famiglia

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Article by Avv. Beatrice Bellato

Esercita la professione di avvocato a Padova e nel Nord Italia, con riferimento al diritto civile e matrimoniale (separazione e divorzio) e di famiglia, questioni relative a diritto condominiale, casi inerenti a responsabilità contrattuale – professionale e medica (malasanità) – ed extracontrattuale, diritto delle successioni.

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