• LO STUDIO
    • L’avvocato a Padova
  • ATTIVITÀ
    • Avvocato divorzista
    • Avvocato civilista
    • Successioni: eredità e testamento
  • CONSULENZA LEGALE
    • Consulenza Legale Online
    • Costi della consulenza legale
Consulenza Legale Italia
  • GUIDE LEGALI
    • Famiglia
    • Matrimonio
    • Contratto in generale
    • Diritto contrattuale
    • Singoli Contratti
    • Successioni
  • DEFINIZIONI
    • Separazione consensuale
    • Separazione breve
    • Separazione giudiziale
    • Stranieri residenti in Italia
    • Italiani all’estero
    • Assegno di mantenimento
    • Divorzio consensuale
    • Divorzio breve
    • Divorzio giudiziale
    • Convivenza di fatto
    • Amministratore di sostegno
    • Interdizione giudiziale
    • Inabilitazione
    • Comunione legale dei beni
    • Fondo patrimoniale
  • CONTATTI

Home » Civile » Matrimonio » Il Tfr nel divorzio – una guida rapida

  • LO STUDIO
    • L’avvocato a Padova
  • ATTIVITÀ
    • Avvocato divorzista
    • Avvocato civilista
    • Successioni: eredità e testamento
  • CONSULENZA LEGALE
    • Consulenza Legale Online
    • Costi della consulenza legale
  • GUIDE LEGALI
    • Famiglia
    • Matrimonio
    • Contratto in generale
    • Diritto contrattuale
    • Singoli Contratti
    • Successioni
  • DEFINIZIONI
    • Separazione consensuale
    • Separazione breve
    • Separazione giudiziale
    • Stranieri residenti in Italia
    • Italiani all’estero
    • Assegno di mantenimento
    • Divorzio consensuale
    • Divorzio breve
    • Divorzio giudiziale
    • Convivenza di fatto
    • Amministratore di sostegno
    • Interdizione giudiziale
    • Inabilitazione
    • Comunione legale dei beni
    • Fondo patrimoniale
  • CONTATTI

Il Tfr nel divorzio – una guida rapida

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it Il Tfr nel divorzio – una guida rapida
Tfr nel divorzio
Avv. Beatrice Bellato

La quota TFR al coniuge divorziato – indice:

  • Cos’è il TFR
  • La separazione e il divorzio
  • La quota TFR al coniuge divorziato
  • Come e quando richiederla
  • Il calcolo della quota
  • Gli anticipi di TFR
  • Il TFR al fondo pensione
  • Revoca dell’assegno divorzile
  • Prescrizione del diritto alla quota
  • Il decesso del coniuge obbligato

Allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, la legge riconosce al coniuge divorziato il diritto a percepire una quota del trattamento di fine rapporto dell’ex coniuge. Tale diritto è riconosciuto dal legislatore nell’ottica di rafforzare il vincolo di solidarietà tra i due ex coniugi anche dopo il fallimento del matrimonio.

L’approfondimento, dopo aver posto le basi per un’adeguata comprensione della materia attraverso le nozioni di TFR, separazione e divorzio, si propone come guida pratica su come e quando il coniuge divorziato può ottenere la propria quota di trattamento di fine rapporto. Verranno analizzati i presupposti normativi per il riconoscimento del diritto, le modalità di calcolo della quota, i casi più controversi e gli orientamenti giurisprudenziali più rilevanti in materia.

Cos’è il TFR

Il trattamento di fine rapporto è un’indennità economica corrisposta al lavoratore dipendente al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Il TFR è disciplinato dall’articolo 2120 del codice civile, secondo cui “In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5”.

Il suo ammontare dipende dalla durata del rapporto di lavoro e costituisce una fonte reddituale rilevante per il soggetto che lo percepisce.

Sebbene si faccia comunemente riferimento al TFR nel contesto del lavoro subordinato, la legge sul divorzio utilizza la più ampia locuzione indennità di fine rapporto, ricomprendendo ogni tipo di emolumento economico riconosciuto al termine di un rapporto lavorativo. La giurisprudenza equipara al TFR anche l’indennità di fine rapporto percepita dal lavoratore parasubordinato.

Occorre dunque chiedersi: qualora il percettore del TFR sia stato coniugato, quali diritti può vantare l’ex coniuge sulla quota TFR in sede di separazione e divorzio?

Separazione e divorzio

La separazione e il divorzio sono gli istituti giuridici a cui ricorrono i coniugi in crisi che non intendono più adempiere alle obbligazioni nascenti dal matrimonio, e presentano caratteristiche e effetti distinti.

La separazione, che può essere consensuale o giudiziale, è la procedura con cui si sospendono gli effetti civili del matrimonio, in attesa di un’eventuale definitiva cessazione che può avvenire soltanto mediante il divorzio. Spesso i due procedimenti si susseguono, essendo la separazione propedeutica al divorzio. Quando i coniugi raggiungono un accordo, la separazione può essere formalizzata anche tramite la procedura di negoziazione assistita, senza necessità dell’intervento del giudice; in caso contrario, è sempre il giudice a pronunciarla. In sede di separazione può essere prevista la corresponsione di un assegno di mantenimento a beneficio dei figli e del coniuge economicamente più debole.

Il divorzio è invece l’istituto introdotto dalla legge 898/1970 per porre definitivamente fine agli effetti civili del matrimonio. Può essere ottenuto con l’intervento del giudice oppure, nel caso di divorzio congiunto, tramite la procedura di negoziazione assistita. Il divorzio giudiziale richiede invece sempre l’intervento dell’autorità giurisdizionale. Nel 2015 è stata introdotta la procedura di divorzio breve. Tra gli effetti del divorzio figura la possibilità che il giudice ponga a carico del coniuge economicamente più forte l’obbligo di corrispondere all’altro l’assegno divorzile, che sostituisce l’assegno di mantenimento riconosciuto durante la separazione.

La quota TFR al coniuge divorziato

L’articolo 12-bis, primo comma, della legge sul divorzio stabilisce che:

“Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell’art. 5, ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza”.

Il legislatore ha dunque riservato al coniuge divorziato il diritto a una quota del TFR maturato dall’ex coniuge durante il rapporto di lavoro svolto nel corso del matrimonio, in un’ottica di solidarietà post-coniugale.

I requisiti necessari per ottenere la quota TFR al coniuge divorziato sono:

  • aver ottenuto il divorzio;
  • non essere passati a nuove nozze;
  • essere percettori dell’assegno divorzile.

Non rileva invece la condizione affettiva del coniuge tenuto alla liquidazione del TFR da parte del proprio datore di lavoro dopo il matrimonio.

Come e quando il coniuge divorziato può richiedere la quota di TFR

La semplice separazione non è sufficiente per avere diritto alla quota TFR del coniuge. Il diritto sorge dal momento della domanda di divorzio, anche se la sentenza che dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio non è ancora intervenuta. Tuttavia, la quota di TFR diventa esigibile soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.

Sul punto, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21002/2008 ha chiarito che il diritto del coniuge divorziato alla quota TFR presuppone che l’indennità di fine rapporto sia percepita dopo una sentenza che abbia liquidato l’assegno divorzile ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 898 del 1970, ovvero dopo la proposizione del giudizio di divorzio nel quale l’assegno sia stato successivamente liquidato in sede giudiziale.

La domanda per l’attribuzione della quota TFR al coniuge divorziato può essere proposta:

  • contestualmente alla domanda di divorzio e di assegno divorzile;
  • in un momento successivo, in sede di modifica delle condizioni di divorzio, con verifica da parte del giudice della sussistenza dei requisiti di legge.

Come si calcola la quota TFR al coniuge divorziato

Il secondo comma dell’articolo 12-bis della legge sul divorzio stabilisce le modalità di calcolo della quota TFR spettante al coniuge divorziato. Si applica una percentuale pari al quaranta per cento sull’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. Il diritto alla quota spetta anche se il TFR matura dopo la sentenza di divorzio.

La giurisprudenza ha chiarito che il periodo di matrimonio rilevante ai fini del calcolo comprende non solo gli anni di effettiva convivenza coniugale, ma anche il periodo di separazione, durante il quale gli obblighi matrimoniali rimangono sospesi. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15299/2007, ha precisato la formula di calcolo: “l’indennità dovuta deve computarsi calcolando il 40% dell’indennità totale percepita alla fine del rapporto di lavoro, con riferimento agli anni in cui il rapporto di lavoro coincise con il rapporto matrimoniale: risultato che si ottiene dividendo l’indennità percepita per il numero di anni in cui è durato il rapporto di lavoro, moltiplicando il risultato per il numero degli anni in cui il rapporto di lavoro sia coinciso con il rapporto di matrimonio e calcolando il 40% su tale importo“.

Gli anticipi sul TFR e la quota spettante al coniuge divorziato

Ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile, il lavoratore ha diritto, a determinate condizioni, a richiedere un’anticipazione del trattamento di fine rapporto. Come si calcola in tal caso la quota TFR spettante al coniuge divorziato?

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24421/2013, ha chiarito che non si deve tenere conto delle anticipazioni di TFR percepite dal coniuge durante la convivenza matrimoniale o la separazione, poiché tali somme sono già entrate nell’esclusiva disponibilità dell’avente diritto. La quota spettante al coniuge divorziato va dunque calcolata sul TFR netto effettivamente corrisposto al lavoratore successivamente alla sentenza di divorzio, e non sull’importo lordo. Calcolare la quota sull’importo lordo comporterebbe, infatti, che il lavoratore sia tenuto a corrispondere all’ex coniuge una percentuale su somme mai effettivamente percepite, in quanto già gravate dall’imposizione fiscale.

Il TFR destinato al fondo di previdenza complementare e la quota del coniuge divorziato

Una precisazione importante riguarda l’ipotesi in cui il TFR confluisca in un fondo di previdenza complementare. L’articolo 12-bis della legge sul divorzio riconosce al coniuge divorziato il diritto a una quota dell’indennità di fine rapporto “percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro”. Il TFR destinato al fondo di previdenza complementare, tuttavia, non viene percepito al momento della cessazione del rapporto di lavoro, e le somme liquidate hanno natura di pensione integrativa ai sensi dell’articolo 2123 del codice civile. Il Tribunale di Milano, con sentenza del 18 febbraio 2017, ha affermato che il diritto del coniuge divorziato alla quota TFR non compete con riguardo alle somme destinate a un fondo di previdenza complementare.

Quota TFR al coniuge divorziato e revoca dell’assegno divorzile

Il diritto alla quota TFR è riconosciuto al coniuge divorziato in quanto percettore dell’assegno divorzile. Tuttavia, l’eventuale revoca successiva dell’assegno divorzile non comporta automaticamente la perdita del diritto già acquisito. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4499/2021, ha stabilito che il diritto alla quota TFR spetta al coniuge divorziato titolare di assegno divorzile se il trattamento è stato corrisposto all’altro ex coniuge dopo la proposizione della domanda di divorzio, e che la sopravvenuta revoca dell’assegno opera ex nunc, a far data dalla proposizione della relativa domanda, senza effetto retroattivo sui diritti già acquisiti.

La vicenda sottoposta alla Corte riguardava il ricorso di un uomo che contestava il riconoscimento della quota TFR all’ex moglie in ragione dell’avvenuta revoca dell’assegno divorzile. In particolare:

  • nel 2005 la Corte d’appello riconosceva alla donna il diritto alla quota TFR del marito, percepita in data successiva al divorzio e al riconoscimento dell’assegno divorzile;
  • nel 2013 il tribunale revocava l’assegno divorzile alla donna;
  • nel 2014 la donna presentava la domanda di attribuzione della quota TFR; l’ex marito sosteneva che, essendo stato revocato l’assegno nel 2013, al momento della domanda la donna non avesse più diritto alla quota.

La soluzione della Corte di Cassazione

La Corte ha rigettato il ricorso dell’ex marito, richiamando il principio del rebus sic stantibus del diritto all’assegno divorzile. Il Supremo Collegio ha chiarito che il venir meno dei presupposti che legittimano l’assegno divorzile, con conseguente revoca dello stesso, non annulla retroattivamente il diritto all’assegno per il periodo coperto dal giudicato. Il nuovo accertamento, in caso di accoglimento della revoca, produce effetti soltanto a decorrere dalla proposizione della relativa domanda, lasciando intatto il diritto all’assegno divorzile — e quindi alla quota TFR — per il periodo pregresso, nel quale tale diritto era già entrato a far parte del patrimonio dell’ex coniuge.

Prescrizione del diritto alla quota TFR del coniuge divorziato

Come tutti i diritti, anche il diritto alla quota TFR del coniuge divorziato è soggetto a prescrizione. In assenza di una norma speciale che preveda un termine diverso, si applica il termine ordinario di dieci anni stabilito dall’articolo 2946 del codice civile. Il coniuge divorziato che intende far valere il proprio diritto alla quota TFR deve pertanto agire entro tale termine, pena l’estinzione del diritto per prescrizione.

Quota TFR al coniuge divorziato in caso di decesso dell’obbligato

Il diritto alla quota TFR spetta al coniuge divorziato anche qualora l’ex coniuge obbligato sia deceduto, sussistendone i presupposti. La situazione si complica tuttavia quando l’ex coniuge defunto si era risposato: in tal caso, il diritto alla quota TFR del coniuge divorziato concorre con quello del coniuge superstite o degli altri soggetti con cui l’ex coniuge aveva contratto un nuovo matrimonio. Il tribunale determinerà l’ammontare della quota spettante tenendo conto di:

  • durata del matrimonio;
  • ammontare dell’assegno divorzile;
  • condizioni economiche degli eredi;
  • eventuale periodo di convivenza prematrimoniale con l’ex coniuge superstite.

Avv. Bellato – diritto di famiglia e matrimoniale, separazione e divorzio

Quanto utile è stato questo articolo?

Esprimi il tuo voto

Voto medio 4.8 / 5. Conteggio voti 52

Nessuna valutazione ad ora: valuta per primo

CONTATTA LO STUDIO LEGALE

    * TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

    Contattando lo studio si presta il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196 del 2003 e del Regolamento UE 679 del 2016.

    Avv. Bellato – tel: 3397692552

    Diritto Matrimoniale

    • Separazione cittadini stranieri in Italia
      Separazione e divorzio internazionali di cittadini stranieri residenti in Italia
    • Tfr nel divorzio
      Il Tfr nel divorzio – una guida rapida
    • Pensione di reversibilità nella separazione e nel divorzio
      La pensione di reversibilità nella separazione e nel divorzio – una guida rapida
    • domanda di divorzio
      Domanda di divorzio – guida rapida
    • Assegno divorzile
      L’assegno divorzile: presupposti e calcolo
    • Revisione assegno divorzile
      Revisione dell’assegno divorzile, scioglimento della comunione legale e diritti ereditari
    • Divorzio giudiziale
      Divorzio giudiziale: procedimento, effetti, durata e costi
    • Divorzio
      Il divorzio – la guida completa
    • divorzio-congiunto
      Divorzio consensuale o congiunto: caratteristiche, procedura e costi
    • Divorzio Breve
      Divorzio breve: una guida rapida
    • tradimento risarcimento
      Il tradimento coniugale può essere risarcito: cosa dice la Cassazione
    • rifiuto rapporti sessuali
      Rifiuto dei rapporti sessuali e addebito della separazione: cosa dice la legge
    • assegno divorzile
      L’assegno divorzile non è automatico: sentenza di Cassazione fornisce nuove indicazioni
    • Compensazione assegno di mantenimento
      La compensazione dell’assegno di mantenimento – una guida rapida
    • Scrittura privata in sede di separazione e divorzio
      La scrittura privata tra coniugi in sede di separazione e divorzio – una guida rapida
    • Separazione Breve
      Separazione breve: una guida rapida
    • Avvocato Divorzista
      Come scegliere il proprio avvocato divorzista
    • donation
      Le donazioni: quando sono nulle se fatte durante il matrimonio
    • Assegnazione casa familiare
      L’assegnazione della casa familiare: i presupposti e gli interessi tutelati
    • La separazione giudiziale
      La separazione giudiziale: una guida rapida
    • Ricorso separazione giudiziale
      Ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi: un fac simile
    • Comunione legale dei beni
      La Comunione dei beni tra coniugi: una guida rapida
    • Assegno di mantenimento
      L’assegno di mantenimento in sede di separazione e divorzio
    • separazione e divorzio: la differenza
      Separazione e divorzio: le differenze
    • separazione dei beni fra coniugi
      La separazione dei beni fra coniugi – una guida rapida
    • Separazione consensuale
      La separazione consensuale: tempi e costi – guida rapida
    • love
      Addebito della separazione per infedeltà e tradimento
    • imu
      IMU, via libera alla doppia esenzione anche per coniugi e unioni civili
    • Quantificazione assegno di mantenimento
      La quantificazione dell’assegno di mantenimento – una guida rapida
    • Trasferimenti immobiliari in sede di separazione e divorzio
      Trasferimenti immobiliari in sede di separazione e divorzio: gli ultimi chiarimenti della Cassazione a Sezioni Unite
    • Chi Siamo
    • Consulenza Legale Online
    • Contatti
    • Privacy Policy
    Avv. Bellato Granziero P.iva 05045890281 - ConsulenzaLegaleItalia