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Home » Penale » Processo » Richiesta di rinvio a giudizio: contenuti e procedimento

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Richiesta di rinvio a giudizio: contenuti e procedimento

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it Richiesta di rinvio a giudizio: contenuti e procedimento
Richiesta di rinvio a giudizio
Avv. Beatrice Bellato

La richiesta di rinvio a giudizio – indice:

  • Cosa contiene
  • Cosa accade

La richiesta di rinvio a giudizio è l’atto con cui il Pubblico Ministero esercita l’azione penale.

Sulla base dell’art. 416 c.p.p., infatti, con la richiesta di rinvio a giudizio il P.M. domanda che l’imputato sia chiamato a rispondere in sede dibattimentale del reato i cui estremi soggettivi e oggettivi sono indicati nel capo di imputazione.

Su tale richiesta il giudice di esprimerà all’esito dell’udienza preliminare. Nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari ritenga che sussistano i presupposti per procedere, emana il decreto con il quale dispone il giudizio indicando luogo, giorno e ora della comparizione dinanzi al giudice del dibattimento. In tale udienza, le parti potranno altresì decidere se accedere o meno alle forme alternative con le quali cercare di definire il processo.

In tale ambito, si tenga conto che:

  • la richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non viene preceduta dall’avviso di conclusione delle indagini, o ancora se non è preceduta dall’invito a presentarsi per l’interrogatorio nel caso in cui l’indagato ne abbia fatto richiesta;
  • la richiesta di rinvio a giudizio deve essere depositata dal P.M. nella cancelleria del giudice unitamente al fascicolo che contiene la notizia di reato, la documentazione delle indagini e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.

Cosa contiene la richiesta di rinvio a giudizio

Sulla base dell’art. 417 c.p.p., la richiesta di rinvio a giudizio deve contenere alcuni elementi basilari.

In sintesi, costituiscono contenuto della richiesta di rinvio a giudizio:

  • le generalità dell’imputato e le altre indicazioni personali che possono aiutare a identificarlo;
  • le generalità della persona offesa dal reato, nel caso in cui sia possibile identificarla;
  • l’imputazione, da intendersi come l’enunciazione in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che potrebbero comportare l’applicazione di misure di sicurezza;
  • l’indicazione delle fonti di prova che sono state acquisite;
  • la domanda al giudice di emissione del decreto che dispone il rinvio a giudizio;
  • la data;
  • la sottoscrizione.

Si tenga conto che tutte le indicazioni di cui sopra sono state definite “basilari” non a caso: non sono previste a pena di nullità del provvedimento, ma se l’imputazione è generica, il gup dovrà invitare il P.M. a precisare meglio l’addebito in udienza e, in caso di rifiuto, deve trasmettere gli atti al P.M. per esercitare nuovamente l’azione penale.

Cosa accade con la richiesta di rinvio a giudizio

Sulla base dell’art. 418 c.p.p., entro 5 giorni dal deposito, il gup fissa con decreto giorno, ora e luogo dell’udienza in camera di consiglio. È necessario che tra la data di deposito della richiesta di rinvio a giudizio e la data dell’udienza non vi sia un termine maggiore di 30 giorni.

Il giudice – a pena di nullità – provvederà a far notificare all’imputato e alla persona offesa, della quale risulti agli atti l’identità e il domicilio, l’avviso del giorno, ora e luogo dell’udienza, unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio formulata dal P.M. e con l’avviso che – nel caso in cui l’imputato non compaia – si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 420 bis, ter, quater e quinquies c.p.p.

Lo stesso avviso dovrà poi essere comunicato al P.M., e notificato al difensore dell’imputato, con l’avvertimento della facoltà di prendere visione degli atti e delle cose trasmessi e di presentare memorie e produrre documenti. Tutte le notifiche e le comunicazioni devono essere fatte – a pena di nullità – almeno 10 giorni prima della data dell’udienza.

La celebrazione dell’udienza è un diritto a cui l’imputato può eventualmente rinunciare domandando un giudizio immediato.

In tale ultimo caso, la dichiarazione va presentata in cancelleria, personalmente o attraverso un procuratore speciale, almeno 3 giorni prima della data dell’udienza. L’imputato dovrà aver cura altresì di notificare l’atto di rinuncia al P.M. e alla persona offesa dal reato.

Avv. Filippo Martini – diritto penale

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