Il pegno su quote – indice:
- Disciplina del pegno
- Su quote di S.r.l
- Come si costituisce
- Il diritto di voto
- L’aumento di capitale e il pegno
- Nelle società di persone
- La vendita delle quote vincolate
Si apre l’approfondimento con una significativa affermazione dei giudici della Corte di Cassazione che ha portato nel tempo al riconoscimento della possibilità di costituire in pegno le quote delle società di capitali e di quelle di persone. Il 7 novembre del 2002 con la sentenza n. 15605 la Corte di Cassazione stabiliva che: “le quote sociali, sia delle società di capitali che delle società di persone, costituiscono posizioni contrattuali obiettivate, suscettibili, come tali, di essere negoziate in quanto dotate di un autonomo valore di scambio che consente di qualificarle come beni giuridici”. In quanto tali la dottrina e la giurisprudenza sono giunte ad ammettere la possibilità che su tali beni giuridici possano essere apposti dei vincoli reali come il pegno e l’usufrutto. Segue nelle righe sottostanti la disciplina dettata dal codice civile del pegno di quote nelle società a responsabilità limitata e in quelle di persone.
Cos’è il pegno
Il pegno è quel diritto reale di garanzia che conferisce al suo titolare un potere esecutivo immediato sulla cosa che ne costituisce oggetto. Le parti del contratto sono il debitore e il creditore pignoratizio, salvo che il datore di pegno non sia un terzo. Il contratto garantisce il creditore contro l’inadempimento del debitore. Il creditore pignoratizio infatti, con una speciale procedura di espropriazione può far vendere la cosa data in pegno in varie forme e soddisfarsi sul ricavato. Può in alternativa farsi assegnare la cosa in luogo del pagamento del credito garantito. La sua costituzione, che può avvenire tramite contratto, dà origine ad un contratto reale ad effetti reali. Tale contratto infatti si perfeziona con la consegna della cosa al creditore pignoratizio. Il contratto può essere stipulato a titolo oneroso o gratuito e può avere ad oggetto:
- beni mobili;
- universalità di mobili;
- crediti;
- altri diritti aventi ad oggetto beni mobili.
Il pegno non può essere costituito su quei beni per i quali la legge non prevede la possibilità di espropriazione. Tali beni infatti non possono assolvere alla funzione di garanzia propria del pegno.
Il codice civile detta una disciplina distinta per il pegno delle cose mobili e per il pegno di crediti o altri diritti. Le partecipazioni sociali possono essere oggetto di pegno. La disciplina ad esse applicabile tuttavia va distinta a seconda che si tratti di azioni o di quote. Nel primo caso, previsto dall’articolo 2352 del codice civile, si avrà un pegno su azioni al quale si applicherà la disciplina del pegno sulle cose mobili. Il pegno su quote di società a responsabilità limitata o di società di persone segue la disciplina di seguito esposta.
Il pegno su quote di S.r.l
Ai sensi dell’articolo 2471-bis del codice civile “La partecipazione può formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro. Salvo quanto disposto dal terzo comma dell’articolo che precede, si applicano le disposizioni dell’articolo 2352″. La partecipazione infatti, ai sensi dell’articolo precedente è un bene che può essere espropriato e pertanto in linea con la funzione di garanzia del pegno. La possibilità di costituire in pegno le quote sociali è stata riconosciuta dal decreto legislativo 6/2003 che ha riformato la disciplina delle società di capitali.
Le quote di partecipazioni in una S.r.l possono essere oggetto di pegno. Il codice civile prevede che al pegno su di esse si applichi la stessa disciplina prevista per il pegno sulle azioni. È fatta salva l’applicazione, nel caso di vendita della quota, del terzo comma dell’articolo 2471 del codice civile.
Il fatto che le quote possano costituire oggetto di pegno comporta una serie di riflessi sui diritti e obblighi dei soci derivanti dalle stesse.
Come si costituisce
Il codice civile non si esprime sulle modalità di costituzione del pegno su quote. E a differenza delle società per azioni non ci sono norme speciali che dettino una disciplina sulla costituzione di vincoli reali sulle quote.
Chiaro è che, e lo ha confermato il Ministero dello sviluppo economico con nota n. 0127447/2011, il primo passo per la costituzione del pegno di quote nelle s.r.l sia la redazione di un atto pubblico o una scrittura privata autenticata da notaio. Ciò tuttavia non è sufficiente a rendere efficace il diritto di pegno sulle quote di S.r.l.
Come affermato infatti dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 31051/2019 “la costituzione in pegno delle quote di società a responsabilità limitata è soggetta al disposto della norma dell’art. 2806 c.c., sicché il diritto di pegno risulta costituito con l’iscrizione del relativo atto nel registro delle imprese“.
Il pegno dei diritti diversi da crediti
Secondo l’impianto codicistico della disciplina del pegno infatti, di cui agli articoli 2784 e seguenti, le partecipazioni di s.r.l rientrerebbero nella normativa sui diritti diversi dai crediti di cui all’articolo 2806. Ai sensi di tale norma “Il pegno di diritti diversi dai crediti si costituisce nella forma rispettivamente richiesta per il trasferimento dei diritti stessi, fermo il disposto del terzo comma dell’articolo 2787”.
Il trasferimento della partecipazione nel caso di s.r.l è regolato dall’articolo 2470 del codice civile secondo cui “Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito di cui al successivo comma. L’atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale”.
Il diritto di pegno su quote pertanto si costituisce soltanto con l’iscrizione dell’atto costitutivo presso il registro delle imprese. Da tale momento l’atto costitutivo esprime la sua efficacia rendendo il diritto di pegno opponibile ai terzi.
Il pegno su quote di S.r.l e il diritto di voto
L’articolo 2352 del codice civile, che disciplina il pegno su azioni, stabilisce che “Nel caso di pegno o usufrutto sulle azioni, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio o all’usufruttuario”. Tale disposizione si applica anche alle quote di s.r.l.
Nel caso di pegno sulla quota di una s.r.l pertanto il diritto di voto spetterà al creditore pignoratizio. Bisogna tuttavia fare delle precisazioni nel caso in cui venga apposto sulla quota un vincolo solo parziale. Il riconoscimento del pegno parziale di quote di s.r.l. è è avvenuto da parte del Consiglio nazionale del notariato con lo studio n. 836/2014. I notai hanno precisato che in caso di vincolo parziale sulle quote di s.r.l anche il diritto di voto possa essere modulato fra le parti. Ciò è possibile in virtù del principio sancito dall’articolo 2352 del codice civile secondo cui il diritto di voto spetta al creditore pignoratizio salvo convenzione contraria. Il socio e il creditore pignoratizio pertanto possono pattuire che i diritto di voto spetti ad entrambi, in che percentuale e per quali delibere assembleari.
La modulazione del diritto di voto stabilita mediante accordo tra le parti è soggetta agli obblighi di pubblicità di cui all’articolo 2470 del codice civile ovvero il deposito entro 30 giorni a cura del notaio presso il registro delle imprese.
Il pegno su quote di S.r.l e l’aumento di capitale
Al pegno su quote delle S.r.l si applica la disciplina formulata per il pegno sulle azioni delle società di capitali. Ai sensi dell’articolo 2352, terzo comma del comma civile, “Nel caso di aumento del capitale sociale ai sensi dell’articolo 2442, il pegno, l’usufrutto o il sequestro si estendono alle azioni di nuova emissione”.
Nelle società a responsabilità limitata pertanto qualora venga deliberato un aumento di capitale gratuito si applica la medesima disciplina prevista per le azioni secondo cui il pegno si estende alle azioni di nuova emissione.
Nelle società di persone
Gli orientamenti più recentemente affermatisi in giurisprudenza hanno portato a stabilire che la quota di partecipazione in società di persone costituisce un bene mobile immateriale di cui all’articolo 812 del codice civile. Contestualmente, valorizzando anche le considerazioni della dottrina più accreditata, si è giunti a ritenere che la quota di partecipazione in società di persone può costituire oggetto di pegno. Alcuni osservano infatti che non sarebbe coerente l’impossibilità di costituire vincoli reali minori sulla partecipazione dal momento che il legislatore ammette la possibilità di alienarla.
I diritti derivanti dalla partecipazione sociale, fra i quali si ricordano il diritto agli utili e alla quota di liquidazione del socio, dunque sono “cedibili” al creditore pignoratizio. In particolare, con riguardo al secondo, sembra preferibile l’opinione secondo cui l’esercizio di tale diritto spetti congiuntamente al creditore pignoratizio e al socio debitore. Anche gli altri diritti non sembrano ostacolare il trasferimento al creditore pignoratizio della quota sociale. Tale trasferimento tuttavia deve avvenire secondo le regole stabilite per il trasferimento della partecipazione sociale.
Oltre al diritto agli utili e a quello alla liquidazione della quota, si devono tenere presente altri diritti e obblighi. Ci si riferisce in particolare all’obbligo di eseguire il conferimento in sede di aumento del capitale sociale, all’esercizio dei diritti di natura amministrativa, come il diritto di voto e i poteri gestori, e infine il diritto di recesso. L’obbligo al conferimento ricadrebbe in capo al socio e non al creditore pignoratizio. I diritti e poteri di natura amministrativa spettano al creditore pignoratizio ma solo per la parte che concerne la conservazione della propria garanzia. Il diritto di recesso ricade nella sfera del socio in quanto nulla ha a che vedere con la conservazione della quota.
Come per le società di capitali anche la costituzione del pegno su quote nelle società di persone deve avvenire nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata da notaio.
Come si costituisce il pegno su quote nelle società di persone
La costituzione del pegno sulle quote delle società di persone pertanto può avvenire solo con:
- il consenso di tutti i soci, se non previsto diversamente nell’atto costitutivo;
- il consenso della maggioranza dei soci se il pegno riguarda quote di soci accomandanti nella società in accomandita semplice. È sempre data la possibilità che sia stata adottata una diversa pattuizione nell’atto costitutivo.
Per quanto riguarda la costituzione del pegno di quote nelle società di persone il Consiglio nazionale del notariato nello studio n. 152-2008/I sposa la tesi secondo cui il pegno di quota rientrerebbe nell’ambito di applicazione dell’articolo 2806 del codice civile. Per tale motivo il pegno della quota dovrebbe seguire le stesse regole del trasferimento della quota. Nelle società di persone la circolazione delle quote costituisce una modifica del contratto sociale. I diritti spettanti al socio fino al trasferimento infatti, come il diritto di compiere atti gestori o di vendere la quota, vengono trasferiti al creditore pignoratizio. Tale soggetto potrebbe determinare ad esempio un mutamento della compagine sociale consentendo l’ingresso a terzi nella società. La modifica dell’atto costitutivo può avvenire, salvo pattuizione contraria, soltanto con il consenso di tutti i soci.
Se invece i soci hanno preso accordi diversi in sede di costituzione della società, ad esempio decidendo di rendere libera la circolazione delle quote oppure subordinandola al consenso di una sola maggioranza di soci, la costituzione del pegno seguirà le medesime regole.
L’unico caso su cui riflettere ulteriormente è quello in cui si vada a costituire il pegno sulla quota di un socio accomandante ove sia pattuita la libera circolazione delle quote. In questo caso il trasferimento della quota non configura una modifica dei patti sociali in quanto la quota non attribuisce al socio accomandante alcun potere gestorio e di conseguenza neanche al creditore pignoratizio per effetto del pegno. Il creditore pignoratizio inoltre, sebbene abbia la possibilità di vendere la quota, non altera in alcun modo il contratto sociale essendo stato pattuito un regime di libera circolazione delle quote.
La pubblicità del pegno su quote nelle società di persone
Guardando alla disciplina del pegno vale la regola di cui al terzo comma dell’articolo 2787 del codice civile. Secondo tale norma “Quando il credito garantito eccede la somma di euro 2,58, la prelazione non ha luogo se il pegno non risulta da scrittura con data certa, la quale contenga sufficiente indicazione del credito e della cosa”. Solo con tale formalità il pegno è opponibile ai terzi.
La disciplina del codice civile tuttavia impone che le modifiche dell’atto costitutivo abbiano effetto soltanto dopo la loro iscrizione nel registro delle imprese. Qualora pertanto la costituzione del pegno configurasse una modifica del contratto sociale la sua efficacia sarebbe subordinata all’iscrizione presso il registro delle imprese. Ciò vale sia che tutti i soci debbano prestare il consenso alla circolazione della quota sia qualora si sia pattuito un regime di libera circolazione.
L’articolo 2300 del codice civile sulla società in nome collettivo infatti recita: “Gli amministratori devono richiedere nel termine di trenta giorni all’ufficio del registro delle imprese l’iscrizione delle modificazioni dell’atto costitutivo e degli altri fatti relativi alla società, dei quali è obbligatoria l’iscrizione. Se la modificazione dell’atto costitutivo risulta da deliberazione dei soci, questa deve essere depositata in copia autentica. Le modificazioni dell’atto costitutivo, finché non sono iscritte, non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza”.
La vendita di quote gravate da pegno
Il codice di procedura civile stabilisce all’articolo 502 che “Salve le disposizioni speciali del codice civile, per l’espropriazione delle cose date in pegno e dei mobili soggetti ad ipoteca si seguono le norme del presente codice, ma l’assegnazione o la vendita può essere chiesta senza che sia stata preceduta da pignoramento”. Questa norma legittima e riconosce la speciale procedura di vendita extragiudiziaria per l’espropriazione dei beni mobili oggetto di pegno di cui all’articolo 2797 del codice civile. Tale procedura si applica alla vendita di quote di s.r.l date in pegno che sono, ad avviso della dottrina e della giurisprudenza, mediante la stessa monetizzabili. La vendite nelle forme previste dalla succitata disposizione è solo il primo passo per il trasferimento della quota societaria. Tale passo infatti dovrà essere seguito dalla formalizzazione in un atto notarile e nell’iscrizione presso il registro delle imprese.