Il pegno su azioni – indice:
Nell’articolo 2532 del codice civile è contenuta la disciplina del pegno sulle azioni di società. Si tratta di uno strumento che le società per azioni o i singoli azionisti hanno a disposizione per offrire idonee garanzie ad esempio quando devono richiedere un finanziamento ad un istituto di credito. È noto infatti come il pegno sia una delle garanzie reali su beni mobili prevista dal codice civile accanto all’ipoteca che tuttavia è il diritto reale di garanzia che si costituisce sui beni immobili.
Il testo che segue si propone di illustrare nel modo più completo possibile come funziona il pegno sulle azioni. In particolare, dopo un necessario rimando alla disciplina del pegno, si andrà ad esporre come si costituisce il pegno sulle azioni, che effetti ha sulla partecipazione sociale con riguardo ai diritti del socio, sulla circolazione delle azioni date in pegno e come si estingue.
Il pegno
Si usa nel linguaggio comune chiamare pegno l’oggetto che viene dato in garanzia oppure il contratto con cui la garanzia viene costituita. Meno frequente è l’utilizzo del termine che indica la vera essenza del pegno: ovvero diritto reale. Il pegno dunque è un diritto reale cioè una posizione giuridica soggettiva che attribuisce al suo titolare un potere immediato sulla cosa che ne costituisce oggetto. L’ampiezza di tale potere inoltre conferisce al titolare del diritto la possibilità di difendere il bene oggetto di pegno contro chiunque cerchi di limitarlo esercitando le comuni azioni di difesa del possesso e talvolta della proprietà. Come ad esempio l’azione di rivendicazione.
Affermare che il pegno è un diritto reale tuttavia non è sufficiente in quanto bisogna specificare che il pegno è un diritto reale di garanzia cioè un diritto che non offre al titolare la possibilità di godere del bene oggetto di pegno come permettono invece i diritti reali di godimento. Si pensi ad esempio all’usufrutto. L’unico potere dato dal pegno è quello della custodia del bene salvo il proprietario autorizzi il creditore pignoratizio a goderne.
Oggetto del pegno possono essere cose mobili, una universalità di queste o crediti. Il pegno si costituisce con contratto o per meglio dire il diritto reale di garanzia si acquisisce stipulando un contratto con il proprietario della cosa mobile e si perfeziona con la consegna della cosa. Si tratta dunque di un contratto reale ad effetti reali.
Il codice civile disciplina il pegno dall’articolo 2784 all’articolo 2807 del codice civile distinguendo la disciplina a seconda che oggetto del pegno siano cose mobili o crediti.
L’inadempimento del debitore
Quali garanzie offre dunque il pegno in caso di inadempimento del debitore? Se il diritto ha ad oggetto un bene mobile se ne possono distinguere due:
- il creditore pignoratizio può far vendere la cosa oggetto di pegno oppure
- può farsi assegnare la cosa in pagamento dal giudice.
Per concludere, prima di focalizzarsi sul pegno sulle azioni, bisogna dire che il pegno attribuisce al creditore pignoratizio il diritto di prelazione sulle somme derivanti dalla vendita del bene mobile se il bene è rimasto in suo possesso e se il pegno risulta da atto scritto avente data certa con l’indicazione del bene dato in garanzia.
Cos’è il pegno su azioni
Da quanto appena illustrato dunque si ha pegno di azioni quando queste costituiscono l’oggetto del pegno. Secondo l’orientamento dottrinale prevalente le azioni si calano nella categorie delle cose mobili e non in quella dei crediti. Opinione condivisa anche dal Consiglio Nazionale del Notariato nello studio n. 6071/I. La disciplina normativa del pegno applicabile alle azioni pertanto sarebbe quella dettata con riguardo alle cose mobili e dunque agli articoli 2786-2799 del codice civile.
Passando al dato normativo specifico sul pegno di azioni bisogna fare riferimento all’articolo 2352 del codice civile. La norma spiega in maniera chiara e precisa quali sono gli effetti del pegno sulle azioni circa i diritti del socio derivanti dalle stesse ovvero cosa succede in caso di operazioni sul capitale.
Come si costituisce il pegno su azioni
La disciplina della costituzione del pegno su azioni non è del tutto chiara e lineare. La natura di titolo di credito delle azioni comporta infatti il coordinamento di due discipline. Quella del pegno e quella sulla costituzione di diritti reali sui titoli azionari. Si aggiunge inoltre a tali discipline l’osservanza delle norme del codice civile sul trasferimento dei titoli di credito nominativi. Le azioni infatti rientrano in tale categorie.
La costituzione secondo la disciplina del pegno
Applicando come si diceva sopra la disciplina del pegno sulle cose mobili, quanto disposto dall’articolo 2787 del codice civile porta ad affermare che:
- la cosa data in pegno, e dunque le azioni, devono essere rimaste nel possesso del creditore pignoratizio o di un terzo designato dalle parti;
- il pegno deve risultare da atto scritto avente data certa se il credito garantito supera i 2,58 euro;
- nell’atto scritto devono essere indicati esaustivamente il credito garantito e le azioni data in pegno.
I vincoli reali sui titoli azionari
Per quanto riguarda la disciplina sulla costituzione di diritti reali sui titoli azionari bisogna fare riferimento a quanto dettato dall’articolo 3 del Regio Decreto 239/1942. Ai sensi del primo e secondo comma di tale norma “I vincoli reali sui titoli azionari si costituiscono mediante annotazione, a cura della società emittente, sul titolo e nel libro dei soci. Il pegno dei titoli azionari può essere costituito anche mediante consegua del titolo, girato con la clausola «in garanzia» od altra equivalente. Di fronte alla società emittente il pegno non produce effetto che in seguito all’annotazione nel libro dei soci, da eseguirsi dalla società immediatamente”.
La circolazione delle azioni
Ulteriori norme da prendere in considerazione sono quelle sul trasferimento dei titoli di credito nominativi. Le azioni infatti sono inquadrate giuridicamente in tale categoria. Si possono infatti trasferire ai sensi dell’articolo 2022 e 2023 del codice civile in due modi:
- tramite “annotazione del nome dell’acquirente sul titolo e nel registro dell’emittente o col rilascio di un nuovo titolo intestato al nuovo titolare. Del rilascio deve essere fatta annotazione nel registro” (cosiddetto transfer);
- con girata autenticata da un notaio o da un agente di cambio.
La costituzione del pegno su azioni
Infine, bisogna tenere presente che il contratto si perfeziona con la consegna del titolo. La costituzione del pegno pertanto implica anche la consegna dei titoli azionari dal parte del socio al creditore pignoratizio.
La costituzione del pegno sulle azioni pertanto si ha con:
- il trasferimento del titolo azionario al creditore pignoratizio ai sensi dell’articolo 2022 o 2023 del codice civile e quindi tramite transfert o girata;
- l’annotazione, a cura della società emittente, sul titolo e nel libro dei soci o in alternativa con la consegna del titolo girato con la clausola «in garanzia»;
- la consegna al creditore pignoratizio o al terzo designato dalle parti dei titoli azionari.
Come funziona: gli effetti sui diritti derivanti dalle azioni
Ai sensi del primo comma dell’articolo 2353 del codice civile: “Nel caso di pegno o usufrutto sulle azioni, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio o all’usufruttuario”. Il pegno sulle azioni dunque trasferisce il diritto di voto nell’assemblea degli azionisti in capo al creditore pignoratizio.
Il secondo comma si occupa invece di disciplinare il caso in cui dall’azione derivi un diritto di opzione del socio. “Se le azioni attribuiscono un diritto di opzione, questo spetta al socio ed al medesimo sono attribuite le azioni in base ad esso sottoscritte”. Nel caso di aumento del capitale sociale a pagamento pertanto continua a spettare al socio il diritto di essere preferito a terzi nella sottoscrizione dell’aumento del capitale sociale a pagamento ovvero le azioni sottoscritte.
Il terzo comma invece stabilisce che in caso di aumento gratuito del capitale il pegno si estende alle azioni assegnate gratuitamente al socio. La norma infatti recita: “Nel caso di aumento del capitale sociale ai sensi dell’articolo 2442, il pegno, l’usufrutto o il sequestro si estendono alle azioni di nuova emissione”. E prosegue avvertendo che “Se sono richiesti versamenti sulle azioni, nel caso di pegno, il socio deve provvedere al versamento delle somme necessarie almeno tre giorni prima della scadenza; in mancanza il creditore pignoratizio può vendere le azioni nel modo stabilito dal secondo comma del presente articolo”.
Concludendo con riguardo ai diritti amministrativi l’ultimo comma dell’articolo 2353 afferma che: “Salvo che dal titolo o dal provvedimento del giudice risulti diversamente, i diritti amministrativi diversi da quelli previsti nel presente articolo spettano, nel caso di pegno o di usufrutto, sia al socio sia al creditore pignoratizio o all’usufruttuario”. La dottrina ritiene che il legislatore ha attribuito ad entrambe le parti l’esercizio dei diritti amministrativi in quanto si tratterebbe di un esercizio disgiunto degli stessi. Le parti tuttavia possono stabilire convenzionalmente l’attribuzione di tali diritti ad una sola di esse.
La vendita delle azioni date in pegno
Anche nel caso in cui l’oggetto del pegno siano le azioni il creditore pignoratizio ha a disposizione i rimedi di cui agli articoli 2796-2797 e 2798 del codice civile.
In particolare il creditore pignoratizio per soddisfare il proprio credito in caso di inadempimento del debitore può:
- chiedere al giudice che disponga la vendita delle azioni fino a concorrenza del debito secondo quanto stabilito dall’articolo 2797 del codice civile;
- in alternativa può, ai sensi dell’articolo 2798 del codice civile, chiedere al giudice che gli vengano assegnate le azioni in pagamento fino alla concorrenza del debito. L’assegnazione avviene secondo una stima svolta preventivamente da un perito o in base al prezzo corrente.
Pegno su azioni e dividendi
Se si considerano le azioni come cose fruttifere bisogna applicare quanto disposto dall’articolo 2791 del codice civile. Ai sensi di tale norma “Se è data in pegno una cosa fruttifera, il creditore, salvo patto contrario, ha la facoltà di fare suoi i frutti, imputandoli prima alle spese e agli interessi e poi al capitale”.
Fra i diritti del socio derivanti dalla partecipazione sociale c’è il diritto agli utili. Se si applica alle azioni l’articolo anzidetto, si può affermare dunque che il creditore, salvo sia stata presa una diversa pattuizione, abbia diritto alla percezione dei dividendi.
Si legge tale orientamento in una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 240/E/2009 in cui l’Amministrazione si è espressa come segue:
“Nel pegno su azioni, in altri termini, è previsto che il creditore, se ne ha intenzione, percepisca i dividendi spettanti al titolare delle azioni vincolate. Tuttavia, le parti – nell’esercizio dell’ordinaria autonomia contrattuale – possono derogare a tale regola, stabilendo espressamente nell’atto di costituzione del vincolo l’esclusione della predetta facoltà a favore del creditore (con ciò concretizzandosi la disciplina “convenzionale” della percezione dei dividendi su azioni costituite in pegno). In tale ultimo caso, il creditore non avrà il diritto di percepire il dividendo distribuito a fronte delle azioni vincolate a suo favore. Da tanto consegue che, similmente a quanto già osservato con riferimento all’esercizio del diritto di voto, anche per il diritto ai dividendi le parti possono derogare, in tutto o in parte, alla naturale applicazione del regime legale previsto dal codice civile”.
L’estinzione del pegno su azioni
Il pegno può estinguersi per varie cause. L’estinzione infatti può dipendere dal credito garantito, dall’oggetto del pegno oppure da cause che ne comportano l’estinzione diretta. Ad esempio si pensi al decorso del termine (se il contratto di pegno ha una scadenza) oppure la prescrizione.
Per quanto rileva in questa sede, con riguardo al pegno su azioni, basti affrontare il caso dell’estinzione del pegno per soddisfacimento del credito garantito. Una volta estinto il credito cioè si estingue il pegno. Ne consegue la cancellazione del pegno quando il creditore pignoratizio esprime il proprio consenso alla cancellazione, anche tramite quietanza di pagamento del credito. Il passaggio successivo sarà dunque la cancellazione dell’annotazione del pegno dal titolo e dal libro soci. Tali adempimenti si erano operati al momento della costituzione per obbligo legislativo ex articolo 3 del Regio Decreto 239/1942. Infine, l’estinzione determina la restituzione dei titoli azionari al suo titolare.