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Le distanze legali per le piantumazioni – una guida rapida

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it Le distanze legali per le piantumazioni – una guida rapida
Distanza legali per le piantumazioni
Avv. Beatrice Bellato

Le distanze legali per le piantumazioni – indice:

  • Piantumazioni di alberi
  • Siepi, Viti, arbusti e alberi da frutto
  • Come si misura la distanza
  • Il muro divisorio
  • Le tutele
  • Distanze e usucapione

Il codice civile prevede che per piantare alberi o altre piante si debbano rispettare delle distanze dal confine del fondo vicino se di proprietà altrui. Tale prescrizione è stata imposta per evitare che tali piante possano limitare in qualche modo la vivibilità del fondo confinante ovvero arrecarvi un danno.

Il legislatore ha pensato anche degli strumenti di tutela. Tali strumenti servono al proprietario del fondo al quale venga arrecato disturbo o un danno a causa di piantumazioni effettuate senza rispettare i limiti imposti dalla legge.

Le prime norme che vanno consultate per procedere ad una piantumazione tuttavia sono i regolamenti comunali o gli uso locali. Qualora tali provvedimenti non dettino nulla al riguardo bisogna rispettare le distanze previste dal codice civile.

Nelle righe seguenti si espone la disciplina codicistica delle distanze legali per le piantumazioni che differisce a seconda che si tratti di:

  • alberi;
  • viti, arbusti, siepi e alberi da frutto.

Distanze legali per le piantumazioni di alberi

Dopo aver verificato che i regolamenti comunali e gli usi locali non dettano una disciplina sulle distanze legali, gli articoli del codice civile cui fare riferimento sono l’892 e i seguenti. L’articolo 892 infatti esordisce affermando che “Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine….”. 

L’articolo 892 suddivide le distanze da rispettare a seconda che si tratti di alberi o di altre piante. Gli alberi a loro volta sono suddivisi in:

  • alberi di alto fusto i quali possono essere piantati a tre metri di distanza dal confine;
  • alberi di non alto fusto che possono essere piantati ad un metro e mezzo dal confine.

La norma detta inoltre il criterio di individuazione degli alberi di alto fusto e di non alto fusto. Per i primi detta che “Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili”.

La Cassazione, con sentenza n. 3232 del 18/02/2015, ha precisato in merito agli alberi di alto fusto che “vanno identificati con riguardo alla specie della pianta, classificata in botanica coma “di alto fusto”, ovvero con riguardo allo sviluppo comunque da essa assunto in concreto, quando il tronco si ramifichi ad un’altezza superiore a tre metri”. Nello stesso anno pochi mesi dopo, con la sentenza n. 26130 del mese di dicembre, il Collegio ha fornito chiarimenti anche sul concetto di fusto di cui al n. 1 dell’articolo 892 ritenendo che tale concetto “comprende il tronco vero e proprio (da terra alla prima imbracatura) e le branche principali che se ne diramano, fin dove esse si diffondono in rami, dando chioma alla pianta”.

Per i secondi invece “Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami“. Per fusto che si diffonde in rami ai sensi della norma deve intendersi “l’intenso propagarsi degli elementi secondari dell’albero, cioè dei rami in senso stretto, i quali non fanno parte integrante del fusto”. Questo quanto affermato nella suddetta sentenza n. 26130/2015.

Piantumazioni in contenitori e distanze legali

La giurisprudenza ha affrontato anche il caso delle piante messe a dimora in contenitori infissi al suolo. Tali piante non sono direttamente piantate nel terreno ma devono essere posizionate rispettando i limiti legali di cui all’articolo 892 del codice civile.

Ad affermarlo è stata la Cassazione in una vecchia sentenza del 1988, la n. 6497 in cui si legge che:

“Il divieto di tenere alberi di alto fusto a meno di tre metri dal confine, stabilito dall’art. 892 comma primo n. 1 cod. civ. riguarda anche gli alberi non piantati direttamente nel terreno ma in contenitori infissi al suolo, ancorché attraverso gli stessi le radici non abbiano contatto diretto con il terreno del fondo e quindi non possano invadere il fondo del vicino; infatti la previsione normativa mira ad impedire che la parte fuori terra degli alberi riesca di danno ai vicini, per diminuzione di aria, luce, soleggiamento o panoramicità, tanto che le distanze indicate, come disposto dall’ultimo comma dell’art. 892 cod. civ., non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro”.

Distanze legali per le piantumazioni di altre piante: viti, siepi, arbusti e piante da frutto

Altre disposizioni sono invece previste per le viti, gli arbusti, le siepi vive e le piante da frutto.

In particolare, al numero 3) del primo comma dell’articolo 892 le distanze indicate sono:

  • mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo;
  • un metro per le siepi di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo;
  • due metri per le siepi di robinie.

La giurisprudenza ha fornito alcuni chiarimenti con riguardo ad alcune specie vegetali di dubbia classificazione rispetto alla disciplina delle distanze legali.

Le siepi: distanza dal confine

Per le siepi in particolare la giurisprudenza di Cassazione si è più volte espressa per chiarire il dato normativo. Nel 2018 con la sentenza n. 6765 i giudici hanno affermato che “Ai fini della distanza dal confine, l’art. 892 c.c. distingue le siepi formate da arbusti, piante basse e canneti, con esclusione degli alberi di alto e medio fusto, dalle siepi costituite da alberi di alto e medio fusto – purché oggetto di periodica recisione vicino al ceppo, che impedisce la crescita in altezza e la favorisce in larghezza, rendendo, così possibile l’avvicinamento dei rami e dei vari alberi e la formazione della protezione o barriera contro gli agenti esterni – le quali devono osservare la distanza di un metro dal confine“. 

Granoturco distanza dal confine

Con sentenza n. 5321 del 17/03/2016 la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla pianta di granoturco affermando che “La pianta di granturco va qualificata come arbusto, presentando, in virtù della sua stagionalità, differenti momenti di crescita, che rendono la sua altezza un dato indifferente rispetto al confine, sicché, ai sensi dell’art. 892, n. 3, c.c., essa va piantata ad una distanza non inferiore a mezzo metro dal confine medesimo”.

Alberi di fico distanza dal confine

Con riguardo agli alberi di fico invece la sentenza n. 12949 del 23/06/2015 ha stabilito che “Gli alberi di fico non possono considerarsi di alto fusto e rientrano, agli effetti delle distanze da osservarsi dal confine, nella categoria di cui all’art. 892, primo comma, n. 2, cod. civ., la quale comprende gli alberi il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami e che vanno piantati alla distanza di un metro e mezzo dal confine stesso”.

Come si misurano le distanze legali per le piantumazioni

Il terzo comma dell’articolo 892 del codice civile stabilisce come deve misurarsi la distanza prescritta.

“La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell’albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina”.

Muro divisorio

L’ultimo comma dell’articolo 898 del codice civile prevede una deroga alla regola delle distanze affermando che “Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro”.

Cos’è il muro divisorio? Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza, in particolare dalla Cassazione nell’ordinanza n. 18439 del 12/07/2018, il muro divisorio è un manufatto che impedisca al vicino di vedere le piante altrui. Ai fini di legge se ne ricava la disciplina all’articolo 881 del codice civile.

Per quale motivo in caso di muro divisorio le distanze dal confine non vanno rispettate? La risposta si legge tra le righe dell’ordinanza n. 18439 del 12/07/2018 della Cassazione secondo cui “Le prescrizioni relative alle distanze legali degli alberi e delle piante dal confine, stabilite nei primi tre commi dell’art. 892 c.c., non devono essere osservate quando sul confine esista un muro divisorio e le dette piante non lo superino in altezza poiché, in questo caso, il vicino non subisce diminuzione di aria, luce e veduta“.

Le tutele in caso di distanza inferiore al minimo legale

Gli articoli 894, 895 e 896 del codice civile prevedono una serie di tutele. Tali tutele sono destinate al proprietario del fondo che subisca un limite di godimento a causa di piantumazioni del fondo vicino.

Ai sensi dell’articolo 894 “Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti”. 

Un primo strumento di tutela è il diritto all’estirpino. Il vicino cioè può esigere l’estirpino degli alberi e delle siepi piantati a distanza minore di quelle prescritte. Tale diritto gli viene attribuito a prescindere dal fatto di aver subito un danno. Il vicino non può esercitare sempre tale diritto. Non può farlo se il proprietario degli alberi o delle siepi ha acquisito il diritto di mantenerli ad una distanza legale inferiore a quella prevista. Ciò si verifica ad esempio per usucapione del diritto.

L’articolo 896 invece prevede che “Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali. Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti. Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell’albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell’articolo 843″.

Il vicino può tagliare i rami degli alberi che invadono il suo fondo personalmente. Può in alternativa richiederne la potatura senza limiti di tempo. È fatto salvo il caso in cui i regolamenti comunali o gli usi locali prevedano diversamente. Il vicino può personalmente anche tagliare le radici dell’albero che invadono il suo fondo. Tali diritti gli sono attribuiti direttamente dalle norme suddette e non sono soggetti a prescrizione. I frutti degli alberi caduti nel fondo del vicino diventano di sua proprietà salvo gli usi locali prevedano diversamente.

Se i rami, le radici o comunque l’albero o la pianta hanno arrecato un danno, il proprietario del fondo che lo ha subito può chiedere il risarcimento. Il diritto al risarcimento si prescrive in 5 anni.

Alberi piantati da oltre vent’anni e distanze legali per le piantumazioni: usucapione del diritto a mantenerli ad una distanza inferiore al minimo legale

L’articolo 895 del codice civile afferma che:

“Se si è acquistato il diritto di tenere alberi a distanza minore di quelle sopra indicate, e l’albero muore o viene reciso o abbattuto, il vicino non può sostituirlo, se non osservando la distanza legale.

La disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di filare situato lungo il confine”.

La norma afferma indirettamente che è possibile usucapire il diritto di tenere gli alberi o le piante ad una distanza minore di quella prevista dalla legge. Ciò accade quando per oltre vent’anni, il termine per acquisire un diritto su beni immobili tramite l’usucapione, il vicino accetta la distanza inferiore. In tal caso il vicino perde il diritto a richiedere l’estirpino degli alberi o delle piante piantati o nati ad una distanza inferiore da quella legale.

La Cassazione ha confermato quanto appena detto con l’ordinanza n. 13640 del 30/05/2017. In essa si legge che “Il diritto di mantenere una siepe a distanza dal confine inferiore rispetto a quella legale può essere usucapito nel termine previsto per i beni immobili”.

Il calcolo dei vent’anni per usucapire il diritto decorre “dalla data del piantamento, perché è da tale momento che ha inizio la situazione di fatto idonea a determinare, nel concorso delle altre circostanze richieste, l’acquisto del diritto per decorso del tempo, come è desumibile dall’art. 892, terzo comma, cod. civ., che fa riferimento, ai fini della misurazione della distanza di un albero dal confine, alla base esterna del tronco “nel tempo della piantagione”. Così si legge nella sentenza n. 26418 del 16/12/2014 della Suprema Corte.

Avv. Bellato – diritto civile e contrattuale

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