hello@consulenzalegaleitalia.it | +39 06 5656 9472
  • LO STUDIO
    • L’avvocato a Padova
  • ATTIVITÀ
    • Avvocato Penalista
  • CONSULENZA LEGALE
    • Consulenza Legale Online
    • Costi consulenza legale
Consulenza Legale Italia
  • GUIDE LEGALI
    • Diritto Penale
    • Circolazione Stradale
    • Reati e animali
    • Reati Informatici
      • Diffamazione a mezzo stampa
    • Sessuali e Famiglia
      • Stalking
    • Onore
      • Diffamazione
      • Ingiuria
    • Patrimonio
      • Appropriazione indebita
      • Bancarotta fraudolenta
      • Estorsione
      • Insider trading
      • Usura
    • Responsabilità Penale
  • DEFINIZIONI
    • Diritto penale: cos’è
    • Processo penale: come si svolge?
    • Avviso conclusione delle indagini
    • Decreto penale di condanna
    • Giudizio abbreviato
    • Giudizio direttissimo
    • Interrogatorio penale
    • Messa alla prova
    • Oblazione nel diritto penale
    • Patteggiamento
    • Querela
    • Udienza preliminare
  • CONTATTI

Home » Penale » Processo » Le misure precautelari: una guida rapida

  • LO STUDIO
    • L’avvocato a Padova
  • ATTIVITÀ
    • Avvocato Penalista
  • CONSULENZA LEGALE
    • Consulenza Legale Online
    • Costi consulenza legale
  • GUIDE LEGALI
    • Diritto Penale
    • Circolazione Stradale
    • Reati e animali
    • Reati Informatici
      • Diffamazione a mezzo stampa
    • Sessuali e Famiglia
      • Stalking
    • Onore
      • Diffamazione
      • Ingiuria
    • Patrimonio
      • Appropriazione indebita
      • Bancarotta fraudolenta
      • Estorsione
      • Insider trading
      • Usura
    • Responsabilità Penale
  • DEFINIZIONI
    • Diritto penale: cos’è
    • Processo penale: come si svolge?
    • Avviso conclusione delle indagini
    • Decreto penale di condanna
    • Giudizio abbreviato
    • Giudizio direttissimo
    • Interrogatorio penale
    • Messa alla prova
    • Oblazione nel diritto penale
    • Patteggiamento
    • Querela
    • Udienza preliminare
  • CONTATTI

Le misure precautelari: una guida rapida

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it Le misure precautelari: una guida rapida
Arresto in flagranza
Avv. Beatrice Bellato

Le misure precautelari – indice:

  • Arresto in flagranza
  • Stato di flagranza
  • Reati per cui è previsto l’arresto
  • Fermo dell’indiziato
  • Allontanamento dalla casa familiare

Come abbiamo avuto modo di approfondire nei nostri approfondimenti sul diritto penale e sul codice di procedura penale, una particolare forma di acquisizione della notizia di reato è quella che fa seguito all’arresto di chi è colto in flagranza di reato.

Sulla base di quanto previsto dal legislatore, l’autorità di pubblica sicurezza ha la facoltà di adottare delle misure provvisoriamente limitative della libertà personale dell’individuo solamente in casi eccezionali di necessità e di urgenza, tra quelli tassativamente indicati dalla legge. Le misure – come vedremo in un prossimo focus – dovranno in ogni caso essere convalidate dall’autorità giudiziaria.

Ma quali sono le misure precautelari? E quali fattispecie di reato rendono possibile l’adozione di tali misure?

Indice:

  • 1 Arresto in flagranza
  • 2 Lo stato di flagranza
  • 3 I reati per cui è consentito l’arresto
  • 4 Fermo dell’indiziato
  • 5 Allontanamento dalla casa familiare

Arresto in flagranza

Della prima misura abbiamo diffusamente già parlato: l’arresto in flagranza. Titolari del potere d’arresto sono gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, con o senza disposizione del P.M.. Costoro possono ritardare o omettere l’arresto solo in alcuni casi eccezionali, previsti – anche in questo caso – dalla legge in modo tassativo.

Il P.M. ordina l’arresto quando il reato flagrante viene commesso in udienza, sebbene esista comunque un generico potere da parte dello stesso P.M. di poter ordinare l’arresto in tutte quelle ipotesi in cui la polizia giudiziaria potrebbe essere in grado di effettuarlo di propria iniziativa.

Nel caso in cui l’arresto in flagranza fosse obbligatorio, il potere di arresto è esteso ad ogni persona che deve consegnare l‘arrestato e le cose che costituiscono corpo del reato alla polizia giudiziaria, che redigerà il verbale di consegna e ne rilascerà copia.

Lo stato di flagranza

Costituiscono presupposti per l’esercizio del potere di arresto in flagranza lo stato di flagranza e il fatto che il reato commesso sia ricompreso nell’elenco dei reati per i quali è previsto l’arresto.

Lo stato di flagranza deve riguardare l’arrestato e può essere proprio (cioè, chi è colto nell’atto di commettere il reato), o improprio (cioè, chi subito dopo il reato è inseguito dalla polizia, dalla persona offesa o da altre persone, o chi è sorpreso con cose o tracce dalle quali appare che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.

Si tenga conto che, secondo autorevole dottrina, tale ultima espressione deve essere intesa nel senso che non devono esserci altre ragionevoli spiegazioni dei dati di fatto che vengono riscontrati dalla polizia, e che tra la condotta illecita ipotizzata e l’arresto, l’arrestato non deve aver fatto altro che sfuggire alla polizia, e che l’attività di ricerca di quest’ultima deve essere stata continuativa, di breve durata ed elementare nei contenuti.

Ulteriori estensioni del concetto di flagranza sono quelle previste da leggi speciali. Tra i vari esempio, ricordiamo che nella l. 401/89 in materia di contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive, si parla di flagranza differita, ovvero deve considerarsi in stato di flagranza colui che risulta autore delle violenze sulla base di foto e video, a patto che l’arresto non sia compiuto oltre le 48 ore dal fatto.

I reati per cui è consentito l’arresto

Il secondo requisito per poter procedere all’arresto in flagranza è, ovviamente, che sia commesso un reato per cui è consentita tale misura.

Tra questi reati è importante distinguere quelli per i quali l’arresto è obbligatorio, e quelli per i quali invece l’arresto è facoltativo.

L’arresto è obbligatorio nel caso di delitti non colposi, consumati o tentati, per cui la legge preveda la pena all’ergastolo o della reclusione non inferiore a 5 anni e nel massimo dei 20 anni. O ancora per i delitti non colposi, consumati o tentati, di cui al comma 2 dell’art. 380 c.p., e lesivi di beni giuridici di primaria importanza. Si procede all’arresto obbligatorio anche negli altri casi previsti dalle leggi speciali.

Di contro, l’arresto è facoltativo per i delitti non colposi, consumati o tentativi, per i quali la legge stabilisca la pena della reclusione nel massimo di 3 anni, e per i delitti colposi per i quali la legge stabilisca la pena della reclusione nel massimo di 5 anni. Ancora, è previsto l’arresto facoltativo per i delitti di cui al comma 2 dell’art. 381 c.p. e negli altri casi previsti dalle leggi speciali.

Fermo dell’indiziato

Passiamo dunque a occuparci più brevemente del fermo dell’indiziato. Il c.p.c. ci informa che è titolare del potere di disporre il fermo con decreto il P.M., e che gli ufficiali e gli agenti di polizia possono procedere al fermo di propria iniziativa solamente prima che il P.M. abbia assunto la direzione delle indagini o quando sia successivamente individuato l’indiziato, o nel caso in cui sopravvengono specifici elementi, come il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il pericolo che l’indiziato possa presto darsi alla fuga, e che non sia possibile per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del P.M..

È previsto che la polizia possa procedere al fermo di propria iniziativa anche sulla base dei commi 4 e 5 dell’art. 307, ovvero quando l’imputato trasgredisce a una misura cautelare e sta per darsi alla fuga.

È poi stimato il fermo anche nel caso previsto dall’art. 384: il P.M. se ha l’assenso del procuratore della Repubblica, può disporre il fermo quando sussistono elementi specifici che fanno ritenere fondato il pericolo di fuga della persona gravemente indiziata di un delitto per cui la legge preveda la pena dell’ergastolo o della reclusione nel minimo di 2 anni, o ancora di un delitto che riguarda armi da guerra e esplosivi, o ancora un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico.

Allontanamento dalla casa familiare

Concludiamo infine con l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare. Sulla base dell’art. 384-bis, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno infatti la facoltà di disporre, previa autorizzazione del P.M., l’allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui al comma 6 dell’art. 282-bis, e dove sussistono dei motivi fondati che fanno ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l’integrità fisica o psichica della persona offesa.

La legge prevede peraltro, in questi casi, che gli agenti di polizia informino la vittima della presenza dei centri antiviolenza presenti sul territorio e soprattutto nella zona di residenza. Su richiesta della vittima, dovranno anche mettere in contatto la stessa con le strutture assistenziali.

Avv. Filippo Martini – diritto penale

Quanto utile è stato questo articolo?

Esprimi il tuo voto

Voto medio 4 / 5. Conteggio voti 3

Nessuna valutazione ad ora: valuta per primo

CONTATTA LO STUDIO LEGALE

    * TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

    Contattando lo studio si presta il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196 del 2003 e del Regolamento UE 679 del 2016.

    Avv. Robeto Tomassoni – tel: 06 56 56 74 63

    Diritto processuale penale

    • Giudizio immediato
      Il giudizio immediato – una guida rapida
    • Porto d'armi e precedenti penali
      Porto d’armi e precedenti penali – una guida rapida
    • Giudice di pace
      Il procedimento penale davanti al giudice di pace – la guida completa
    • Processo penale minorile
      Il processo penale minorile – una guida rapida
    • Verbale di identificazione ed elezione di domicilio
      Il verbale di identificazione ed elezione di domicilio – cos’è e come comportarsi
    • Precedenti di polizia cancellazione
      Precedenti di polizia e la cancellazione dal C.E.D – una guida rapida
    • Sequestro preventivo
      Il sequestro preventivo – una guida rapida
    • Sequestro conservativo
      Il sequestro conservativo – una guida rapida
    • Incidente probatorio
      L’incidente probatorio – una guida rapida
    • Costituzione di parte civile
      La costituzione di parte civile – una guida rapida
    • condanna
      La condanna – una guida rapida
    • assoluzione
      L’assoluzione – una guida rapida
    • dibattimento
      Il dibattimento – una guida rapida
    • Oblazione
      L’oblazione nel diritto penale – una guida rapida
    • la riabilitazione nel diritto penale
      La riabilitazione nel diritto penale – una guida rapida
    • Giudizio abbreviato
      Il giudizio abbreviato: una guida rapida
    • Messa alla prova
      La messa alla prova: una guida rapida
    • Come sapere se si è stati denunciati
      Come sapere se si è stati denunciati o querelati o se si è indagati
    • Avviso conclusione indagini preliminari
      Avviso di conclusione delle indagini preliminari: una guida rapida
    • interrogatorio
      L’interrogatorio nel processo penale
    • Decreto Penale di Condanna
      Il decreto penale di condanna: che cos’è e cosa fare
    • Arresto in flagranza
      Le misure precautelari: una guida rapida
    • Sentenza non luogo a procedere
      Sentenza di non luogo a procedere: motivi, requisiti e impugnazione
    • Giudizio direttissimo
      Giudizio direttissimo: una guida rapida
    • Patteggiamento
      Patteggiamento: richiesta, sentenza e azione civile
    • Chi Siamo
    • Consulenza Legale Online
    • Marketing per Studi Legali e Avvocati
    • Focus On
    • Contatti
    hello@consulenzalegaleitalia.it|+39 06 5656 9472