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Home » Penale » Processo » L’interrogatorio nel processo penale

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L’interrogatorio nel processo penale

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it L’interrogatorio nel processo penale
interrogatorio
Avv. Beatrice Bellato

L’interrogatorio nel processo penale – indice:

  • Come avviene
  • L’avviso

Durante le indagini preliminari, il PM procede all’interrogatorio della persona che è sottoposta a misura cautelare, dell’arrestato o del fermato, o di chi si trova a piede libero, con invito a presentarsi.

In tale ambito, si precisa fin da subito che il PM è libero di scegliere il momento in cui ritiene possibile, opportuno o conveniente procedere all’interrogatorio, tranne il caso che si tratti di una persona che è stata sottoposta a custodia cautelare. In questo caso, e solo in questo caso, l’interrogatorio del giudice dovrà precedere quello del PM. Quest’ultimo, nel caso in cui non intenda formulare una richiesta di archiviazione, dovrà effettuare una notifica – prima della scadenza del termine di durata delle indagini preliminari – di un avviso di conclusione delle indagini, indirizzandolo alla persona sottoposta ad indagini e al difensore.

L’avviso di conclusione delle indagini dovrà contenere l’avvertimento che la persona indagata, entro 20 giorni, può presentarsi per rilasciare delle dichiarazioni o per domandare di essere sottoposto ad interrogatorio. Al mancato invio dell’avviso di conclusione consegue la nullità della richiesta di rinvio a giudizio o del decreto di citazione a giudizio del PM. Nel caso in cui, poi, il PM ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare, l’interrogatorio dovrà avvenire entro 48 ore.

Esercitata l’azione di natura penale, l’imputato può sottoporsi a interrogatorio in sede di udienza preliminare, così come nel giudizio abbreviato.

Come avviene l’interrogatorio

L’interrogatorio del PM ha una natura investigativa, considerato che è finalizzato alle determinazioni che si riferiscono all’esercizio dell’azione penale. Di contro, l’interrogatorio del giudice ha un carattere di controllo e di garanzia.

Si rammenta che il difensore ha diritto di essere avvisato del compimento di tale atto, in maniera tale da potervi assistere. In alcune ipotesi, la presenza del difensore all’interrogatorio è condizione di validità. Per quanto invece concerne la possibilità di ricorrere a una difesa personale, l’interrogatorio è generalmente modellato in un modo tale da poter garantire una partecipazione libera e cosciente da parte del soggetto interessato.

Sono di norma assimilate all’interrogatorio anche le affermazioni che sono rilasciate dalla persona sottoposta alle indagini, e rappresentate da dichiarazioni spontanee al PM.

Per quanto attiene le modalità di esercizio dell’interrogatorio, è vietato fare uso di metodi o di tecniche che possano influire sulla libertà di autodeterminazione del soggetto, così come sulla sua capacità di valutazione o di memoria.

Avviso prima della formalità

Prima di procedere con l’inizio dell’interrogatorio, l’organo che procede con il compimento di tale iniziativa ha l’obbligo di rivolgere alla persona interrogata un avviso preliminare, che contiene 3 principali elementi di comunicazione.

In particolar modo:

  • il soggetto che sta per essere interrogato deve essere edotto che le sue dichiarazioni potranno essere sempre utilizzate nei suoi confronti;
  • l’organo procedente deve avvisare il soggetto interrogato che ha la facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma che in ogni caso, anche nell’ipotesi di mancata risposta, il procedimento proseguirà il suo corso.

Si precisa che se l’organo procedente omette uno di questi primi due elementi, o entrambi, le dichiarazioni rese dal soggetto interrogato sono inutilizzabili. Il terzo elemento è invece rappresentato dal fatto:

  • il soggetto interrogato deve essere avvertito che nell’ipotesi in cui renderà dichiarazioni su fatti che riguardano la responsabilità di altri, in ordine a tali fatti assumerà l’ufficio di testimone.

La legge ricollega all’ultimo mancato avvertimento una doppia sanzione. Da una parte la persona interrogata non potrà assumere, in ordine ai fatti riguardanti la responsabilità di altri, l’ufficio di testimone. D’altra parte le eventuali dichiarazioni contro altri non saranno utilizzabili nei confronti dei terzi coinvolti.

Una volta che il soggetto ha affermato di voler rispondere, bisognerà contestarli in forma chiara e precisa il fatto che gli si attribuisce. Gli verranno così resi noti gli elementi di prova a suo carico e comunicandogli anche le fonti.

In riferimento allo svolgimento dell’atto, la tecnica è quella delle domande poste in via diretta dall’organo procedente. Ovvero, esattamente come avviene nell’ipotesi di interrogatorio da rendere in sede di udienza preliminare.

Avv. Filippo Martini – diritto penale

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