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Home » Civile » Consumatori » Installazione modem a domicilio: gratuita se non indicato in contratto

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Installazione modem a domicilio: gratuita se non indicato in contratto

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it Installazione modem a domicilio: gratuita se non indicato in contratto
Diritto Informatica
Avv. Beatrice Bellato

L’installazione del modem a domicilio – indice:

  • Il caso
  • Come comportarsi
  • Contratti di vendita a distanza
  • Obblighi di informazione
  • Termine di attivazione

Secondo quanto pronunciato nella sentenza della Cassazione n. 21365/2016 dello scorso 24 ottobre 2016, il tecnico dell’operatore telefonico con il quale avete appena sottoscritto un abbonamento per i servizi di telefonia non potrà domandare alcun compenso se questo non è esplicitamente previsto nel contratto. E nell’ipotesi in cui questi lo richieda comunque? Secondo la pronuncia della Suprema Corte, il tecnico può essere denunciato all’azienda e, eventualmente, licenziato per giusta causa, poichè il tecnico potrebbe ottenere compensi non dovuti dal cliente.

Il caso

Nel caso di cui si è occupata la Corte di Cassazione, l’incaricato di una compagnia telefonica si era recato presso la dimora di un cliente per poter installare un modem e configurare il personal computer per la disponibilità della connessione Wi-Fi. Per questo servizio, il tecnico aveva domandato un compenso di 90 euro, che il cliente aveva corrisposto senza porsi il problema che, in fondo, tale compenso non era stato evidenziato all’interno del contratto di abbonamento. La Cassazione ha ritenuto che tale comportamento sia stato dannoso per l’immagine dell’azienda, considerando anche che il Contratto Collettivo di riferimento prevede proprio il divieto di accettare qualsiasi tipologia di compenso economico durante l’adempimento di una prestazione lavorativa, ivi compresa anche una elargizione di natura spontanea.

Come comportarsi

Alla luce di quanto sopra, ricordiamo pertanto che solamente la compagnia telefonica può domandare il pagamento per l’installazione del modem, e che il pagamento viene di norma effettuato mediante addebito sulla bolletta telefonica: nessun tecnico sarà dunque abilitato e autorizzato a richiedere l’elargizione di un compenso in contanti.

Ad ogni modo, l’occasione ci è utile per ricordare a tutti i nostri lettori come funzionano i contratti di vendita a distanza, tipicamente riconducibili alla sottoscrizione di forniture di servizi di telefonia, e quali sono le tutele che vengono loro riconosciuti. Il nostro studio è sempre a disposizione per qualsiasi consulenza in merito.

Che cosa sono i contratti di vendita a distanza

I contratti di vendita a distanza sono contratti che vengono conclusi al di fuori dei locali commerciali, e che si caratterizzano principalmente per il fatto che non vi è la simultanea presenza fisica di compratore e venditore. Un contesto che, tradizionalmente, coincide anche con l’emersione di una posizione di debolezza del consumatore, che non può “visionare” e valutare con precisione le caratteristiche del servizio offerto. Previsti dal Codice del Consumo, che ne dispone importanti tutele, sono sempre più diffusi in virtù dello sviluppo della fruizione delle nuove tecnologie.

Obblighi di informazione nei contratti a distanza

Proprio a causa della potenziale asimmetria informativa che potrebbe sorgere in virtù della “distanza” tra le parti, il legislatore ha da tempo previsto una serie di obblighi informativi stringenti in capo al venditore. La parte più ampia di tali obblighi dovrà inoltre essere adempiuta prima della conclusione del contratto. Tra i principali obblighi, in specifica relazione all’erogazione di un servizio, spiccano quelli su:

  • informazioni sul fornitore del servizio: identità del professionista, sede, dati fondamentali ai fini della garanzia per vizi o difetti, e per l’esercizio del recesso del consumatore;
  • informazioni sul servizio: caratteristiche sul servizio, costi (ivi compresi, eventualmente, quelli oggetto del nostro presente approfondimento, quali i costi di installazione del modem per la fornitura di un servizio di telefonia e Internet), modalità di pagamento, prestazione del servizio, altre informazioni sulle forme di esecuzione del contratto;
  • informazioni sul diritto di recesso: modalità e tempi di disattivazione del servizio; sono inoltre compresi i dati sulla validità dell’offerta e del prezzo, la durata minima del contratto e ogni altro dato utile.

Per quanto concerne la modalità di comunicazione, il legislatore ha previsto che le informazioni precontrattuali siano fornite in maniera chiara e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, e nel rispetto del principio della trasparenza.

È inoltre previsto che il professionista invii al consumatore una conferma scritta delle informazioni già fornite, al momento della conclusione del contratto. Inoltre, al momento dell’esecuzione del contratto (o prima se lo si ritiene opportuno e preferibile), devono essere fornite altre informazioni quali – ad esempio – quelle sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti.

Entro quanto deve essere attivato il servizio (e come recedere)

Si tenga inoltre conto che, salvo quanto previsto nel contratto a titolo di diverso accordo rispetto al d.lgs. 21/2014, il venditore deve adempiere all’esecuzione del contratto, con consegna dei beni, entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto stesso. Se i beni non sono stati consegnati entro il termine pattuito o, in mancanza, entro il termine di 30 giorni dalla data di conclusione del contratto, il consumatore potrà assegnare al venditore un termine supplementare che sia appropriato alle circostanze per effettuare la consegna. Se anche il termine supplementare concesso scade senza che i beni siano stati consegnati, il consumatore è legittimato a sciogliere il contratto e a domandare il risarcimento dei danni.

Per quanto infine riguarda la concessione del termine supplementare, viene previsto che il consumatore non debba concedere tale allungamento se il venditore si è espressamente rifiutato di consegnare i beni, se il rispetto del termine originariamente pattuito dalle parti per la consegna del bene si intende essenziale, o ancora se il consumatore ha informato il venditore, prima della conclusione del contratto, che la consegna entro o ad una data determinata è essenziale.

Per maggiori informazioni sul recesso, rimandiamo al nostro recente focus sulla conclusione dei contratti di vendita online e sul conseguente diritto di recesso, che potete trovare qui.

Avv. Bellato – diritto dei consumatori

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