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Home » Civile » Consumatori » Prescrizione bollette, dal 1 marzo 2018 termini ridotti a 2 anni sui conguagli

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Prescrizione bollette, dal 1 marzo 2018 termini ridotti a 2 anni sui conguagli

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it Prescrizione bollette, dal 1 marzo 2018 termini ridotti a 2 anni sui conguagli
bollette-energia
Avv. Beatrice Bellato

La prescrizione delle bollette – indice:

  • La prescrizione biennale
  • Il reclamo per bollette prescritte
  • Le regole organiche
  • Le Maxibollette acqua e gas
  • L’autolettura

In data 1 marzo 2018 è scattata la prescrizione ridotta da 5 a 2 anni per le fatture ritardate di conguaglio per l’elettricità. Una novità favorita dall’autorità (Arera) che permette di attuare la previsione contenuta nella legge di bilancio 2018. Ma quali sono le novità in tal contesto? Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza, e comprendere che cosa è cambiato da qualche giorno.

Prescrizione biennale bollette luce

La novità è rappresentata dal fatto che con decorrenza 1 marzo 2018 gli operatori che forniscono energia elettrica non potranno più inviare delle fatture di conguaglio relative a periodi superiori a due anni. Con la nuova disposizione contenuta nella legge di bilancio e attuata con delibera emanata dall’autorità di settore, l’Arera, pertanto, vengono ridotti i termini di prescrizione da cinque a due anni, con un accorciamento che è oltre la metà del termine precedentemente in vigore.

Alla luce di ciò, per tutte le fatture di energia elettrica che riportino una scadenza successiva al 1 marzo, “nei casi di rilevanti ritardi nella fatturazione da parte dei venditori o nella fatturazione di conguagli per la mancata disponibilità di dati effettivi per un periodo particolarmente rilevante, il cliente potrà eccepire la prescrizione (passata da 5 a 2 anni) cosiddetta breve e pagare soltanto gli ultimi 24 mesi fatturati”.

Ad integrazione di quanto sopra sostenuto da Arera, il venditore sarà tenuto a informare il cliente sulla possibilità di poter eccepire la prescrizione breve contestualmente all’emissione della fattura  con tali caratteristiche e comunque con un anticipo di almeno 10 giorni rispetto alla scadenza dei termini di pagamento.

Reclamo bollette luce prescritte

Il provvedimento ricorda inoltre come nell’ipotesi di ritardo del venditore nella fatturazione dei conguagli per il servizio di fornitura di energia elettrica, pur avendo a disposizione i dati utili per poter effettuare una rettifica, nel caso di consumi riferiti a periodi superiori i due anni al cliente è riconosciuta la legittimazione a sospendere il pagamento, previo reclamo al venditore, e nel caso in cui l’Antitrust (l’autorità garante per la concorrenza e il mercato) abbia aperto un procedimento nei confronti di quest’ultimo. Inoltre, avrà diritto anche a ricevere il rimborso dei pagamenti effettuati, nel caso in cui il procedimento dell’Antitrust si concluda con l’accertamento di una violazione.

Regole organiche per tutta la filiera della fornitura energetica

L’obiettivo dell’emanazione di Arera è intuibilmente quello di ridurre il fenomeno degli importi non ordinari nelle fatturazioni (le c.d. “maxibolette”) in capo ai consumatori, agendo con disposizioni introdotte nella legge di bilancio 2018, finalizzate a responsabilizzare tutte le parti interessate dallo scenario che è andato così a delinearsi, ovvero distributori e venditori.

Stando a quanto suggerisce l’authority, con questa novità sia le famiglie che le piccole imprese “saranno maggiormente protette dal rischio di dover pagare le cosiddette ‘maxibollette’, cioè importi di entità molto superiore al consueto, derivanti da rilevanti ritardi dei venditori (ad esempio blocco di fatturazione), rettifiche del dato di misura precedentemente fornito dal distributore e utilizzato per fatturare o perduranti mancate letture del contatore da parte dei distributori”, e a patto che questa assenza non possa essere ricondotta a una condotta da parte del cliente finale.

In aggiunta alle valutazioni di cui sopra, e considerata la portata della legge di bilancio sull’impianto regolatorio dell’antitrust, al fine di completare la definizione relativamente al settore dell’energia elettrica anche per il settore del gas, Arera informa che con tale deliberazione viene altresì avviato un procedimento per poter individuare delle regole organiche da applicare nell’ambito dell’intera filiera. Una sorta di “preavviso”, pertanto, di quello che potrebbe accadere presto anche ad altri contesti della stessa macro-area.

Maxibollette acqua e gas

La legge di bilancio 2018, oltre ad aver indicato la “strada” per l’emanazione del provvedimento di Arera, ha anche provveduto a dare l’addio definitivo alle maxibollette di acqua e gas, il cui diritto al corrispettivo si prescriverà in due anni, esattamente come avviene per le bollette dell’elettricità. Le disposizioni non sono però già in vigore: verranno infatti applicate alle fatture con scadenza successiva al 1 gennaio 2019 per quanto concerne il gas, e al 1 gennaio 2020 per quanto concerne l’acqua.

Come intuibile, anche in questo caso spetterà ad Arera provvedere alla definizione delle misure a tutela dei consumatori in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera, necessarie per attuare la legge, e determinare le forme attraverso le quali i distributori potranno garantire l’accertamento e l’acquisizione dei dati sui consumi effettivi.

Autolettura e accesso ai dati di consumo

Infine, la legge di bilancio ha anche disposto che l’autorità possa definire, mediante l’emanazione di una propria delibera, tutte quelle iniziative che sono finalizzate a incentivare l’utilizzo dell’autolettura, senza oneri a carico degli utenti. A partire dal prossimo 1 luglio 2019, invece, il soggetto gestore del Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi sui mercati dell’energia elettrica e del gas potrà provvedere agli adeguamenti necessari, consentendo ai clienti finali di accedere ai dati riguardanti i propri consumi, senza oneri a proprio carico.

Avv. Bellato – diritto dei consumatori

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