• LO STUDIO
    • L’avvocato a Padova
  • ATTIVITÀ
    • Avvocato civilista
    • Diritto dell’informatica
  • CONSULENZA LEGALE
    • Consulenza Legale Online
    • Costi della consulenza legale
Consulenza Legale Italia
  • GUIDE LEGALI
    • Contratto
    • Contrattuale
    • Consumatori
    • Diritti Reali
    • Internet
    • Pignoramento
    • Processuale
    • Responsabilità
    • Singoli Contratti
  • DEFINIZIONI
    • Diritto Civile: cos’è
    • Contratto: definizione
    • Contratto: come si scrive
    • Annullabilità del contratto
    • Condizione nel contratto
    • Termine nel contratto
    • Diffida ad adempiere
    • Decreto ingiuntivo
    • Messa in mora
    • Nullità del contratto
    • Pignoramento
    • Rescissione del contratto
    • Risoluzione del contratto
    • Revocatoria ordinaria
    • Simulazione nel contratto
    • Contratto fiduciario
  • CONTATTI

Home » Civile » Consumatori » Rimborso viaggio, se il cliente è malato il tour operator deve risarcire

  • LO STUDIO
    • L’avvocato a Padova
  • ATTIVITÀ
    • Avvocato civilista
    • Diritto dell’informatica
  • CONSULENZA LEGALE
    • Consulenza Legale Online
    • Costi della consulenza legale
  • GUIDE LEGALI
    • Contratto
    • Contrattuale
    • Consumatori
    • Diritti Reali
    • Internet
    • Pignoramento
    • Processuale
    • Responsabilità
    • Singoli Contratti
  • DEFINIZIONI
    • Diritto Civile: cos’è
    • Contratto: definizione
    • Contratto: come si scrive
    • Annullabilità del contratto
    • Condizione nel contratto
    • Termine nel contratto
    • Diffida ad adempiere
    • Decreto ingiuntivo
    • Messa in mora
    • Nullità del contratto
    • Pignoramento
    • Rescissione del contratto
    • Risoluzione del contratto
    • Revocatoria ordinaria
    • Simulazione nel contratto
    • Contratto fiduciario
  • CONTATTI

Rimborso viaggio, se il cliente è malato il tour operator deve risarcire

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it Rimborso viaggio, se il cliente è malato il tour operator deve risarcire
rimborso-viaggio
Avv. Beatrice Bellato

Il rimborso del viaggio per infermità – indice:

  • Impossibilità sopravvenuta
  • Rimborso per grave impedimento

Se il cliente ha acquistato un pacchetto viaggio all inclusive dal proprio tour operator, ma non può più partire poiché è sopraggiunta una malattia, può richiedere e ottenere la restituzione della somma pagata.

A sostenerlo è la Corte di Cassazione, terza sezione civile, che con la sentenza n. 18047/2018 ha respinto il ricorso di un tour operator nei confronti dei quali i giudici di merito avevano disposto la restituzione della somma a una coppia di clienti per l’impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1463 del codice civile, secondo cui:

nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito.

Impossibilità sopravvenuta per patologia

Il caso trae origine dal disagio avvertito da una coppia di clienti, che aveva acquistato presso un tour operator un pacchetto turistico all inclusive, ma che in un momento successivo era stata costretta a rinunciare alla vacanza a causa di una patologia grave e improvvisa che aveva riguardato uno dei due, andando così a rovinare i piani di viaggio della coppia.

La società lamentava però in Cassazione che la mancata partecipazione al viaggio da parte della coppia di clienti non era dipesa a fatti relativi all’esercizio della propria attività imprenditoriale, bensì a un impedimento di natura soggettiva da parte del fruitore della prestazione. In altri termini, il fatto che la ragione dell’impossibilità sopravvenuta non fosse imputabile al tour operator, ma a una malattia che aveva colpito uno dei clienti, per la società avrebbe dovuto costituire un elemento in grado di generare un effetto liberatorio / risolutorio in proprio favore.

Sono invece di parere opposto gli Ermellini, che appoggiano la decisione dei giudici territoriali, inquadrando la fattispecie nell’ipotesi in cui la causa del contratto – che era rappresentata dalla fruizione di un viaggio turistico – diviene inattuabile per una causa di forza maggiore che, come nel caso della malattia sopravvenuta, non era prevedibile e non era ascrivibile alla condotta dei contraenti.

Chiarito ciò, i giudici di legittimità hanno chiarito l’importanza della causa in concreto, ovvero lo scopo pratico del contratto, quale sintesi degli interessi che il singolo negozio permette di realizzare, al di là del modello negoziale utilizzato. La causa in concreto conferisce dunque rilevanza ai motivi, sempre che questi abbiano assunto un valore determinante nell’economia del negozio, assurgendo a presupposti causali, e siano comuni alle parti, oppure – se riferibili ad una sola di esse – siano comunque conoscibili dall’altra.

Rimborso del pacchetto viaggio a causa di grave impedimento

Calandoci ancora di più nel caso in esame, emerge come il giudice a quo, nella congiunta valutazione della causa e dei motivi che avevano indotto all’acquisto del pacchetto turistico, abbia dato forma alla causa concreta del contratto, attinente all’aspetto della funzione economico – sociale del negozio giuridico posto in essere.

Dunque, valutando il gravissimo impedimento che non aveva consentito ai contraenti di fruirne, il giudice avrebbe correttamente applicato il principio di cui sopra abbiamo brevemente detto, con il quale la previsione ex art. 1463 c.c. risulta compatibile, con riferimento a tutti i contraenti coinvolti.

La Corte di Cassazione precisa altresì come la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, e possibilità conseguente di poter esercitare i rimedi restitutori, può essere invocata da entrambe le parti del rapporto, ovvero sia dalla parte la cui prestazione è diventata impossibile, sia dalla parte la cui prestazione è rimasta possibile.

Per gli Ermellini, infine, non avrebbe rilievo ciò che la società ricorrente lamenta quando si riferisce a uno “sbilanciamento del sinallagma contrattuale”, e del trasferimento del rischio dell’evento accidentale in totale carico del tour operator. L’art. 1463 c.c., dichiarano i giudici, assume una funzione di tutela in relazione alla parte impossibilitata a fruire della prestazione pattuita, e ciò sarebbe funzionale – affermano ancora i giudici – alla ricostituzione del sinallagma compromesso, non determinando alcuno spostamento nell’ambito contrattuale della responsabilità.

Infine, si tenga conto come risulti non di rilievo il fatto che i contraenti non abbiano stipulato una polizza assicurativa finalizzata a proteggerli contro eventi imprevedibili come quello in esame, che all’epoca dell’acquisto del pacchetto costituiva una mera facoltà per le parti.

Avv. Bellato – diritto dei consumatori

Quanto utile è stato questo articolo?

Esprimi il tuo voto

Voto medio 4.8 / 5. Conteggio voti 33

Nessuna valutazione ad ora: valuta per primo

CONTATTA LO STUDIO LEGALE

    Avv. Bellato, Padova – tel: 3397692552

    Diritto dei Consumatori

    • prescrizione dei buoni fruttiferi
      Prescrizione dei buoni fruttiferi – guida rapida
    • bocciatura-scuola-media
      Si può bocciare uno studente delle scuole medie?
    • identita-digitale
      SPID (Sistema pubblico di identità digitale) – guida rapida
    • biglietto-aereo
      Risarcimento biglietto aereo comprato online: la competenza giurisdizionale
    • Ritardo nei treni
      Ritardo del treno, nessun risarcimento del danno non patrimoniale
    • Avvocato inadempiente
      Lecito non pagare l’avvocato inadempiente
    • carta di credito
      Carte di credito, divieto di applicare sovrapprezzi per il loro uso
    • vendite online
      Vendite online: quando la persona fisica diventa un professionista
    • menu del ristorante
      Menù del ristorante, obbligatorio segnalare in modo chiaro i prodotti surgelati
    • rimborso-viaggio
      Rimborso viaggio, se il cliente è malato il tour operator deve risarcire
    • PRIVACY-403059
      Privacy: l’email è dato personale e serve il consenso dell’interessato
    • bollette-energia
      Prescrizione bollette, dal 1 marzo 2018 termini ridotti a 2 anni sui conguagli
    • Biglietto aereo
      Risarcimento ritardo aereo, per ottenerlo è sufficiente il biglietto
    • Garanzia del consumatore
      La garanzia di conformità nel codice del consumo: i diritti del consumatore
    • claims-made
      Assicurazioni, non è vessatoria la clausola claims made
    • La cancellazione del volo
      Ritardo o cancellazione del volo: come farsi risarcire
    • Diritto Informatica
      Installazione modem a domicilio: gratuita se non indicato in contratto
    • bolletta_energia
      Danno esistenziale in caso di attivazione forniture non richieste
    • Rimborso automatico in bolletta
      Come funziona il rimborso automatico in bolletta per importi indebiti
    • Diritto di recesso
      Il diritto di recesso del consumatore
    • Chi Siamo
    • Consulenza Legale Online
    • Contatti
    CLI