Filiazione nel diritto italiano – guida rapida
- Il quadro normativo della filiazione
- Le tipologie di filiazione e l’accertamento
- I diritti e i doveri derivanti dal rapporto di filiazione
- Le azioni di stato relative alla filiazione
- La filiazione e il diritto internazionale privato
- La filiazione nelle coppie omogenitoriali
- Le questioni bioetiche e le nuove frontiere della filiazione
- Gli aspetti processuali nei giudizi di filiazione
- La nostra opinione
La filiazione nel diritto italiano è uno degli istituti fondamentali del diritto di famiglia, definendo il rapporto giuridico che intercorre tra genitori e figli.
Il rapporto costituisce la base di diritti e doveri reciproci e ha subito profondi cambiamenti normativi negli ultimi decenni, culminando nella riforma del 2012 che ha sancito il principio dell’unicità dello stato di figlio.
Il quadro normativo della filiazione
In questa nostra guida, cominciamo subito con il rammentare che l’istituto della filiazione ha conosciuto una significativa evoluzione legislativa nel corso degli anni.
Il percorso di riforma è iniziato con la legge n. 151 del 1975, che ha rappresentato la prima importante modifica al diritto di famiglia contenuto nel codice civile del 1942. La vera svolta, tuttavia, si è avuta con la legge n. 219/2012 e il successivo D.lgs. n. 154/2013, che hanno completamente ridisegnato la disciplina, eliminando ogni discriminazione tra figli legittimi e naturali e introducendo il concetto di unicità dello stato di figlio.
Gli interventi normativi hanno dato piena attuazione all’art. 30 della Costituzione, che riconosce a tutti i figli pari dignità e tutela giuridica.
Le tipologie di filiazione e l’accertamento
Nel sistema giuridico odierno, la filiazione può essere classificata in base alle modalità di accertamento del vincolo.
La filiazione nel matrimonio si caratterizza per l’operatività di specifiche presunzioni legali: il figlio concepito durante il matrimonio si presume figlio del marito della madre (art. 231 c.c.).
Diversamente, la filiazione fuori dal matrimonio richiede un riconoscimento volontario da parte dei genitori o una dichiarazione giudiziale.
Una terza categoria è rappresentata dalla filiazione adottiva, disciplinata dalla legge n. 184/1983, che crea un rapporto di filiazione tra soggetti non legati biologicamente.
Infine, è necessario menzionare la filiazione derivante da procreazione medicalmente assistita, regolata dalla legge n. 40/2004, che presenta peculiarità specifiche soprattutto in tema di disconoscimento e contestazione dello stato di figlio.
I diritti e i doveri derivanti dal rapporto di filiazione
L’accertamento della filiazione determina l’insorgere di un complesso sistema di diritti e doveri reciproci tra genitori e figli.
I genitori hanno l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni (art. 315-bis c.c.). Il tutto, insieme di responsabilità è sintetizzato nel concetto di responsabilità genitoriale, che ha sostituito la precedente “potestà genitoriale” a seguito della riforma. Tale responsabilità deve essere esercitata di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli.
Dal lato dei figli, emerge il diritto al mantenimento, all’istruzione, all’educazione, nonché il diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.
Le azioni di stato relative alla filiazione
Il sistema giuridico prevede specifiche azioni giudiziali volte a costituire, modificare o eliminare lo stato di figlio.
Tra queste, particolare rilevanza assumono
-
il disconoscimento di paternità, esperibile dal marito, dalla madre o dal figlio per contestare la presunzione di paternità nel matrimonio;
-
l’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità;
-
l’azione di reclamo dello stato di figlio.
La riforma ha uniformato i termini di prescrizione di queste azioni, prevedendo l’imprescrittibilità per il figlio e termini più ristretti per i genitori. Un aspetto centrale di valutazione è poi rappresentato dall’interesse del minore, che costituisce il criterio guida nelle decisioni giudiziarie riguardanti la filiazione, in linea con i principi della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia.
La filiazione e il diritto internazionale privato
In un contesto di crescente mobilità internazionale, assumono rilevanza le norme di diritto internazionale privato in materia di filiazione. La legge n. 218/1995 stabilisce che i rapporti di filiazione sono regolati dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita. Tuttavia, emergono complesse questioni relative al riconoscimento in Italia di rapporti costituiti all’estero, specialmente in relazione a istituti non contemplati nell’ordinamento italiano, come la gestazione per altri.
La giurisprudenza ha affrontato tali questioni facendo ricorso al concetto di ordine pubblico internazionale, in una difficile operazione di bilanciamento tra principi fondamentali dell’ordinamento e tutela dell’interesse del minore.
La filiazione nelle coppie omogenitoriali
Un tema di particolare attualità riguarda la filiazione nelle coppie dello stesso sesso. Nonostante la legge n. 76/2016 (c.d. legge Cirinnà) abbia regolamentato le unioni civili, essa non contiene disposizioni specifiche.
La giurisprudenza ha cercato di colmare questa lacuna, soprattutto in relazione al riconoscimento dei rapporti di filiazione costituiti all’estero mediante procreazione medicalmente assistita o adozione.
Le soluzioni elaborate dai tribunali si fondano principalmente sul principio del superiore interesse del minore e sul diritto alla continuità affettiva, con significative aperture al riconoscimento giuridico del legame con il genitore non biologico attraverso l’adozione in casi particolari ex art. 44, lett. d), legge n. 184/1983.
Le questioni bioetiche e le nuove frontiere
Gli sviluppi scientifici in ambito riproduttivo pongono nuove sfide giuridiche ed etiche in materia. La possibilità di accedere a tecniche di procreazione medicalmente assistita, anche eterologa, solleva interrogativi circa l’equilibrio tra verità biologica e verità legale della filiazione.
Particolare rilevanza assume il diritto all’identità genetica del nato da PMA eterologa, ora riconosciuto dalla legge italiana che consente l’accesso alle informazioni sulle origini al compimento del diciottesimo anno di età. Analogamente, nel campo dell’adozione, si è assistito a un’evoluzione verso una maggiore apertura alla conoscenza delle proprie origini biologiche, pur nel rispetto dell’anonimato dei genitori biologici quando richiesto.
Gli aspetti processuali nei giudizi
I procedimenti in materia presentano caratteristiche peculiari, giustificate dalla delicatezza degli interessi coinvolti. La riforma ha esteso la competenza del Tribunale ordinario in composizione collegiale, precedentemente limitata alle azioni di stato, a tutti i procedimenti in materia di filiazione. Particolare attenzione è riservata alla figura del curatore speciale del minore, nominato dal giudice quando si ravvisa un conflitto di interessi con i genitori.
Inoltre, i procedimenti relativi sono caratterizzati da un ampio ricorso alla consulenza tecnica d’ufficio, specialmente in caso di accertamenti genetici, e da peculiari regole in materia di prove, con un significativo spazio riservato alle presunzioni.
La nostra opinione
La disciplina continua a evolversi, cercando di rispondere alle trasformazioni sociali e agli avanzamenti scientifici che caratterizzano la società contemporanea. Le sfide future riguarderanno principalmente l’adeguamento del sistema giuridico alle nuove forme di genitorialità e alle possibilità offerte dalla scienza medica, sempre nel rispetto dei principi costituzionali e dei diritti fondamentali della persona.
La tendenza legislativa e giurisprudenziale sembra orientata verso una progressiva valorizzazione del principio di responsabilità genitoriale e del superiore interesse del minore, oltre il dato meramente biologico della filiazione, in un’ottica di tutela effettiva dei legami affettivi e familiari concretamente instaurati.