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Home » Civile » Famiglia » Contratti di convivenza: cosa sono ed a cosa servono

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Contratti di convivenza: cosa sono ed a cosa servono

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it Contratti di convivenza: cosa sono ed a cosa servono
contratti di convivenza
Avv. Beatrice Bellato

Ultimo aggiornamento: luglio 2026

I contratti di convivenza – indice:

  • Cosa sono e requisiti
  • La forma
  • Il regime patrimoniale
  • Il recesso e la cessazione
  • La novità 2026: la prescrizione tra conviventi
  • L’utilità pratica
  • I trasferimenti immobiliari
  • Contratto di convivenza e successione
  • I costi
  • Domande frequenti

La legge 20 maggio 2016, n. 76 (la cosiddetta “legge Cirinnà”) prevede, ai commi 50 e seguenti dell’articolo 1, l’istituto del contratto di convivenza. La norma stabilisce che “i conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza”. Chi convive senza essere unito da matrimonio o da unione civile può quindi regolare alcuni aspetti patrimoniali della propria vita di coppia. Gli aspetti non patrimoniali restano invece esclusi: non possono formare oggetto di un contratto di convivenza.

Con questa disciplina il legislatore ha dato una veste giuridica alla cosiddetta “convivenza more uxorio”, un modello di vita familiare sempre più diffuso accanto al matrimonio. Anche la giurisprudenza più recente, come vedremo, si muove nella stessa direzione: riconoscere alla famiglia di fatto una dignità propria, senza per questo equipararla integralmente al matrimonio.

Cos’è il contratto di convivenza e quali sono i suoi requisiti

Il contratto di convivenza è l’accordo con cui due conviventi, non coniugati né uniti civilmente, disciplinano gli aspetti patrimoniali della loro vita di coppia.

I requisiti richiesti per la stipula di un valido contratto di convivenza sono individuati dal comma 57 della legge 76/2016. In sintesi, i conviventi devono:

  • essere maggiorenni e non interdetti;
  • essere uniti stabilmente da legami affettivi di coppia e da reciproca assistenza morale e materiale;
  • non essere legati tra loro da rapporti di parentela, affinità o adozione;
  • non essere già coniugati, uniti civilmente o parte di un altro contratto di convivenza.

Il sopraggiungere di una di queste circostanze ostative – ad esempio il matrimonio con un terzo – determina, ove possibile, l’estinzione del contratto con effetto dal momento in cui si verifica. Per la nozione generale di convivenza di fatto e per i diritti riconosciuti anche a chi non stipula un contratto, si veda la nostra guida sulla convivenza di fatto.

La forma del contratto di convivenza

Il contratto di convivenza non richiede necessariamente la forma notarile. Secondo il comma 51 della legge 76/2016, la forma minima richiesta è quella della scrittura autenticata da un avvocato o da un notaio. Nulla vieta, comunque, di redigerlo per atto pubblico notarile. La forma notarile diventa invece obbligatoria quando il contratto contenga negozi collegati che trasferiscono diritti reali immobiliari (comma 60).

Il professionista che riceve o autentica l’atto deve attestarne la conformità all’ordine pubblico e alle norme imperative e, dopo la stipula, deve trasmetterne copia al Comune di residenza dei conviventi, ai fini dell’iscrizione anagrafica. Questa registrazione ha una funzione essenzialmente probatoria: consente di dimostrare con certezza la data di inizio (e, se del caso, di cessazione) della convivenza, un aspetto che – come vedremo più avanti – ha assunto ancora più rilievo dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 7/2026.

Il regime patrimoniale nel contratto di convivenza

La parte più rilevante della disciplina è quella che consente ai conviventi di scegliere un regime patrimoniale. Le opzioni disponibili sono sostanzialmente tre:

  • la comunione legale dei beni, sul modello di quella prevista per i coniugi;
  • la separazione dei beni;
  • una comunione convenzionale, con clausole personalizzate.

Se i conviventi optano per la comunione dei beni, si applicano – salve le esclusioni previste dagli articoli 178 e 179 del codice civile – le stesse regole della comunione legale tra coniugi quanto alla qualificazione degli acquisti. Il regime scelto non è definitivo: può essere modificato in qualsiasi momento con una nuova convenzione, purché nella stessa forma richiesta per il contratto originario.

Recesso, termine e condizione nel contratto di convivenza

Ciascun convivente può recedere unilateralmente dal contratto di convivenza, con dichiarazione resa al notaio o all’avvocato che ha ricevuto o autenticato il contratto originario. Se chi recede è l’unico titolare del diritto di godimento sulla casa familiare, deve concedere all’altro convivente un termine non inferiore a novanta giorni per lasciare l’immobile.

Un tratto peculiare di questo contratto è che non tollera l’apposizione di termini o condizioni: se inseriti, si considerano non apposti, cioè nulli. La ratio è evitare che uno dei conviventi possa condizionare la libertà dell’altro subordinando l’efficacia dell’accordo a eventi futuri o a scadenze prestabilite, in un rapporto che per sua natura si fonda sulla libera scelta di continuare a convivere. Per approfondire cosa succede quando la convivenza finisce, anche in presenza di figli, si veda la guida su convivenza di fatto e tutela in caso di separazione; sul tema specifico dell’obbligo di coabitazione, può essere utile anche l’approfondimento su convivenza more uxorio e obbligo di coabitazione.

La novità 2026: la Corte Costituzionale e la prescrizione tra conviventi

Una delle evoluzioni più significative degli ultimi mesi riguarda proprio i rapporti patrimoniali tra conviventi di fatto, anche a prescindere dalla stipula di un contratto di convivenza. Con la sentenza n. 7/2026, depositata il 23 gennaio 2026, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2941, primo comma, numero 1, del codice civile, nella parte in cui non prevede che la prescrizione resti sospesa anche tra i conviventi di fatto, così come già avviene tra coniugi.

In pratica, prima di questa pronuncia, il convivente che vantava un credito verso l’altro (ad esempio per somme prestate o per contributi versati per migliorie su un immobile di proprietà esclusiva del partner) rischiava di vedersi opporre la prescrizione se non avesse compiuto atti interruttivi durante la convivenza – un comportamento che, comprensibilmente, mal si concilia con la fiducia e la solidarietà che caratterizzano una relazione stabile. La Corte ha ritenuto questa disparità irragionevole e lesiva dell’articolo 2 della Costituzione, valorizzando ancora una volta la funzione probatoria della registrazione anagrafica della convivenza introdotta dalla legge 76/2016.

Questa pronuncia non riguarda direttamente il contratto di convivenza, ma ne rafforza indirettamente l’utilità: un contratto redatto con data certa, unito alla registrazione anagrafica, offre oggi uno strumento probatorio ancora più solido per individuare con precisione il periodo di sospensione della prescrizione e per ricostruire i rapporti economici tra i conviventi in caso di controversia, come già accade nei casi di arricchimento senza causa trattati nella nostra guida su contributi economici versati durante una convivenza more uxorio.

La funzione e l’utilità pratica del contratto di convivenza

Il contratto di convivenza viene generalmente qualificato come “contratto normativo”: un accordo con cui le parti fissano regole quadro per la successiva stipula di ulteriori contratti, più che disciplinare in modo esaustivo ogni aspetto della vita comune. Attraverso questo strumento i conviventi possono, ad esempio:

  • stabilire chi contribuisce, e in quale misura, alle spese per il fabbisogno della famiglia di fatto;
  • fissare le modalità con cui stipulare contratti collegati alla convivenza (locazioni, compravendite e altri contratti tipici o atipici);
  • disciplinare l’accantonamento di somme destinate ai bisogni della famiglia.

È possibile trasferire immobili con il contratto di convivenza?

Nell’ambito del contratto di convivenza è possibile prevedere, come negozio collegato, un trasferimento immobiliare tra i conviventi. Per rendere tale trasferimento opponibile ai terzi è però necessaria la forma notarile (comma 60). In caso di cessazione del contratto per recesso, quanto trasferito resta in capo al convivente beneficiario, salvo diversa e specifica pattuizione. Data la relativa “giovinezza” dell’istituto rispetto alla tradizione codicistica, è comunque prudente che il contratto contenga clausole chiare su questo aspetto, per evitare incertezze interpretative in caso di rottura del rapporto.

Contratto di convivenza, eredità e testamento: cosa sapere

È bene chiarire un equivoco molto diffuso: il contratto di convivenza non attribuisce alcun diritto successorio. A differenza del coniuge, il convivente di fatto non è erede legittimario e, in mancanza di testamento, non partecipa alla successione del partner deceduto. La legge 76/2016 riconosce al convivente superstite solo alcune tutele specifiche – come il diritto di abitazione temporanea nella casa di comune residenza – ma nessuna equiparazione al coniuge in materia ereditaria.

Chi convive e desidera garantire una tutela patrimoniale più ampia al proprio partner deve quindi affiancare al contratto di convivenza uno strumento successorio, tipicamente un testamento, nel rispetto delle quote di legittima eventualmente spettanti a figli o ad altri eredi necessari. Per approfondire la redazione di un testamento valido, si vedano le nostre guide su come scrivere un testamento olografo e, più in generale, sul diritto delle successioni.

Quanto costa un contratto di convivenza: l’onorario dell’avvocato

Il costo di un contratto di convivenza varia molto in base alla complessità degli accordi. Come indicazione di massima:

  • per accordi semplici, l’onorario dell’avvocato parte da circa 700 euro per ciascun convivente;
  • quando il patrimonio è ingente ed eterogeneo (immobili, titoli, rendite, partecipazioni societarie), l’onorario può superare anche i 3.000 euro, nei casi più complessi.

Si tratta di valori puramente indicativi, che dipendono dal singolo caso concreto e dal professionista incaricato: come sempre in ambito legale, è comunque buona prassi richiedere un preventivo scritto, che deve essere comunicato gratuitamente al cliente prima dell’incarico.

Domande frequenti sul contratto di convivenza

Serve un contratto di convivenza per avere diritti come conviventi di fatto?
No. Alcuni diritti (ad esempio in materia di assistenza in caso di malattia, subentro nel contratto di locazione, diritto di abitazione temporanea) spettano ai conviventi di fatto anche senza contratto, purché la convivenza sia registrata all’anagrafe o comunque dimostrabile. Il contratto serve soprattutto a disciplinare il regime patrimoniale e gli aspetti economici della vita comune.

Il contratto di convivenza si può fare senza notaio?
Sì, è sufficiente una scrittura privata autenticata da un avvocato, salvo il caso in cui il contratto preveda il trasferimento di diritti reali immobiliari, per cui è necessaria la forma notarile.

Cosa succede al contratto di convivenza se ci si sposa?
Il contratto si estingue, perché viene meno uno dei presupposti richiesti dalla legge (l’assenza di vincolo matrimoniale tra i contraenti).

Il convivente eredita in automatico?
No. Senza testamento, il convivente di fatto non ha diritti successori sul patrimonio del partner deceduto. Per garantirgli una tutela è necessario redigere un testamento, nel rispetto delle quote di legittima.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 7/2026 riguarda solo chi ha un contratto di convivenza?
No. La sospensione della prescrizione tra conviventi di fatto si applica a prescindere dalla stipula di un contratto di convivenza, sulla base della sola prova della stabile convivenza; la registrazione anagrafica e un eventuale contratto restano però strumenti utili per dimostrarne con certezza durata e continuità.

Le informazioni contenute in questa guida hanno finalità divulgativa e non sostituiscono una consulenza legale personalizzata, che tiene conto delle specificità del singolo caso.

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Article by Avv. Beatrice Bellato

Esercita la professione di avvocato a Padova e nel Nord Italia, con riferimento al diritto civile e matrimoniale (separazione e divorzio) e di famiglia, questioni relative a diritto condominiale, casi inerenti a responsabilità contrattuale – professionale e medica (malasanità) – ed extracontrattuale, diritto delle successioni.

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