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Home » Civile » Famiglia » Figlio all’università, l’assegno di mantenimento deve essere maggiorato

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Figlio all’università, l’assegno di mantenimento deve essere maggiorato

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it Figlio all’università, l’assegno di mantenimento deve essere maggiorato
figlio-universita
Avv. Beatrice Bellato

Il mantenimento del figlio all’università – indice:

  • Perché l’aumento dell’assegno
  • Le spese mediche

Stando a quanto afferma la recente sentenza n. 21726/2018 della Corte di Cassazione, sesta sezione civile, se il figlio decide di intraprendere un percorso universitario, l’assegno di mantenimento dovrà essere maggiorato. Ma quali sono le motivazioni che hanno condotto i giudici della Suprema Corte a formulare tale ordinanza?

Iscrizione del figlio all’università, aumento dell’assegno di mantenimento

La causa ha origine sul ricorso della decisione del giudice di aumentare di 200 euro l’esborso a carico del padre nei confronti della figlia che aveva scelto di iscriversi all’università, oltre al pagamento –a titolo di rimborso – di una somma di denaro di 3.112,99 euro, e al 50 per cento delle spese documentate.

Ebbene, per gli Ermellini sarebbe del tutto corretta l’elevazione del contributo per il mantenimento della figlia, che dall’impegno delle scuole superiori passerà a quello dell’università, come già disposto dalla Corte d’Appello, che ha evidentemente tenuto in debita considerazione la sopravvenienza delle nuove circostanze.

In particolare, i giudici territoriali avevano rammentato come l’aumento (peraltro, di modica entità) dell’esborso, sia avvenuto tenendo in considerazione l’aumento delle spese costituite dagli studi universitari che la figlia aveva intrapreso presso l’università, a causa della necessità di sopportare i maggiori oneri causati da tasse scolastiche, libri e testi di studio, spese di viaggio.

I giudici della Suprema Corte ritengono che tale valutazione sia del tutto congrua, laddove si consideri che nella specie risulta applicabile ratione temporis l’art. 360 prima comma, n. 5, cod. proc. civ., che nell’attuale formulazione – secondo l’interpretazione resa dalle Sezioni Unite della Corte, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per Cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo.

Gli Ermellini affermano inoltre come sia del tutto evidente che la statuizione in esame è caudataria di uno sviluppo delle circostanze poste a fondamento dell’originaria domanda, dal quale il giudice del reclamo non poteva prescindere, indipendentemente dall’assenza di un appello incidentale della controparte, la quale logicamente non poteva dolersi dell’omessa pronuncia in merito a deduzioni che, essendo inerenti a fatti verificatisi nel corso del giudizio, non potevano che essere dedotte successivamente.

Spese mediche, è necessario l’intervento giudiziale

Infine, in Cassazione il padre ha dedotto che la propria ex moglie non avesse interesse a proporre la domanda di pagamento delle spese mediche non rimborsate, poiché in relazione a tale aspetto esisteva già un titolo esecutivo, costituito da una sentenza di primo grado del Tribunale, che poneva – peraltro – a carico del padre anche le spese mediche non corrisposte dal SSN, che si rendessero necessarie per i figli, da concordare previamente con la madre, salvo urgenze.

La lamentela viene considerata fondata dalla Suprema Corte, poiché per i giudici la necessità – prevista dalla sentenza del Tribunale – di un accordo tra i genitori sulle spese mediche non riferibili al servizio di assistenza sanitaria implica l’assenza, in detta previsione, dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, e, quindi, la necessità di un intervento giudiziale che, a prescindere dall’accordo non raggiunto, verifichi la sussistenza o meno dell’obbligazione.

L’ordinanza aggiunge altresì che nel caso in cui non vi sia concertazione preventiva e vi sia invece un rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice deve verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore, procedendo attraverso una specifica valutazione della commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori.

Avv. Bellato – diritto civile e di famiglia

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