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Home » Penale » Processo » Avviso di conclusione delle indagini preliminari: una guida rapida

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Avviso di conclusione delle indagini preliminari: una guida rapida

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it Avviso di conclusione delle indagini preliminari: una guida rapida
Avviso conclusione indagini preliminari
Avv. Beatrice Bellato

L’avviso di conclusione delle indagini preliminari – indice:

  • Cos’è
  • Le conseguenze
  • L’interrogatorio
  • Cosa accade dopo
  • Come comportarsi

L’avviso di conclusione delle indagini preliminari è previsto e disciplinato dall’art. 415 bis del codice di procedura penale.  Capita molto spesso che un soggetto, fino a quel momento rimasto all’oscuro di essere sottoposto ad un procedimento penale, lo scopra solo con la notifica dell’atto sopra citato.

Indice:

  • 1 Cos’è l’avviso di conclusione delle indagini
  • 2 Quali le conseguenze sul processo
  • 3 La scelta di sottoporsi ad interrogatorio formale
  • 4 La fase successiva nel procedimento
  • 5 Come comportarsi in caso di notifica di avviso di conclusione delle indagini

Cos’è l’avviso di conclusione delle indagini

Con tale atto il Pubblico Ministero informa l’indagato del reato di cui è accusato, della facoltà di nominare un difensore di fiducia e  del diritto di visonare ed estrarre copia di tutti gli atti di indagine. Non solo, nell’avviso di conclusione delle indagini è contenuto l’avvertimento che l’indagato potrà, nel termine di 20 giorni a decorrere dalla data della notifica, produrre memorie, documenti, investigazioni difensive e chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. La ricezione dell’avviso ex art. 415 bis del codice di procedura penale è un momento di fondamentale importanza. Solo in quel momento è possibile all’indagato avere piena contezza di ciò che è a lui ascrivibile e delle prove raccolte a suo carico. L’indagato avrà così la possibilità di impostare e di preparare la migliore strategia difensiva per tutelare le proprie ragioni.

Quali le conseguenze sul processo

Ove non occorso in precedenza, contestualmente alla notifica di conclusione delle indagini, il soggetto riceverà la cosiddetta “informazione di garanzia”. Con questa sarà reso edotto dei suoi diritti in ordine alla difesa, e precisamente quelli previsti dagli articoli 369 e 369-bis del codice di procedura penale. Ove l’indagato non abbia già provveduto alla nomina di un difensore, perché, ad esempio, non a conoscenza del procedimento in corso, sarà tenuto alla nomina di un avvocato di fiducia o in subordine è prevista la nomina di un difensore d’ufficio. Con il predetto avviso di conlclusione delle indagini, ove l’indagato ne faccia richiesta, il Pubblico Ministero sarà tenuto a sottoporlo ad interrogatorio formale. Laddove il P.M. non dia seguito alla richiesta, la successiva richiesta di rinvio a giudizio sarà nulla (articolo 416 del codice di procedura penale).

La scelta di sottoporsi ad interrogatorio formale

Nella circostanza in cui l’indagato abbia avuto notificato il predetto avviso, come detto, avrà la facoltà di estrarre copia degli atti processuali. La possibilità di rendere l’interrogatorio dopo aver preso visione degli atti processuali non sarà da sottovalutare in quanto, in determinate circostanze, può costituire per l’indagato indubbi vantaggi. È solo in quel momento infatti che il soggetto sottoposto ad indagini potrà interloquire con il proprio “accusatore” avendo piena contezza degli elementi di prova raccolti a suo sfavore. Potrà dunque fornire la propria ricostruzione dei fatti punto per punto e contestare le accuse a proprio carico con l’assistenza del proprio difensore.

La fase successiva nel procedimento

Decorsi venti giorni dalla predetta notifica il Pubblico Ministero assumerà le proprie determinazioni. Potrà decidere, anche sulla base di quanto fornito dall’indagato e dalla difesa di questi, se richiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale. È bene evidenziare che è ben più difficile che il Pubblico Ministero richieda l’archiviazione se fino a quel momento non lo aveva fatto. Molto più spesso, invece, all’avviso di conclusione delle indagini seguirà la richiesta di rinvio a giudizio con la fissazione dell’udienza preliminare. In altre ipotesi il Pubblico Ministero potrà emettere il decreto di citazione diretta a giudizio per i reati per cui non è prevista l’udienza preliminare.

Come comportarsi in caso di notifica di avviso di conclusione delle indagini

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, appare evidente che la delicatezza della fase processuale suggerisca la nomina di un difensore di fiducia. Solo così l’indagato potrà avere piena cognizione del procedimento penale che lo coinvolge e di quale, tra le varie strategie difensive, sia quella da scegliere.

Avv. Filippo Martini – diritto penale in collaborazione con Avv. Beatrice Bellato

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