In sintesi: la messa in mora è l’intimazione formale con cui il creditore costituisce in mora il debitore, disciplinata dagli articoli 1219 e seguenti del Codice Civile. In questa guida vedremo cos’è, quando non è necessaria, cosa deve contenere la lettera, quali effetti produce anche sulla prescrizione, gli errori più comuni da evitare, le differenze con la diffida ad adempiere e un fac simile completo da cui prendere spunto.
La messa in mora – indice:
- Cos’è
- Quando non serve
- Contenuto
- Messa in mora e prescrizione
- Errori da evitare
- Un fac simile
- Messa in mora e diffida
- Domande frequenti
La messa in mora è un istituto che trova la propria compiuta disciplina all’interno del codice civile, precisamente all’articolo 1219 ed ai seguenti. Attraverso la messa in mora il debitore viene formalmente costituito in mora: ciò non è privo di conseguenze, ma non è sempre necessario.
Cos’è la messa in mora: il significato e le conseguenze giuridiche
La messa in mora è una intimazione formale che ha delle precise conseguenze giuridiche. Le stesse sono ben individuate dagli articoli 1221 e 1223 del codice civile.
La prima conseguenza è che l’impossibilità sopravvenuta di adempiere graverà sul debitore (articolo 1221 del codice civile). Ciò significa che, ove adempiere alla prestazione sia diventato impossibile per causa non dipendente dal debitore, lo stesso sarà tenuto al risarcimento dei danni. Questo naturalmente non toglie che, ove l’impossibilità sia dipendente dal debitore, quest’ultimo sarà a maggior ragione tenuto a risarcire il danno. Per fare un esempio, ove sia stipulato un contratto di appalto e l’appaltatore sia stato validamente costituito in mora, non avrà alcun rilievo la circostanza che successivamente sia diventato per l’appaltatore impossibile adempiere a causa di una calamità naturale.
La seconda conseguenza è che il debitore sarà tenuto a risarcire i danni subiti dal creditore a causa del ritardo nell’adempimento o nell’inadempimento. La norma qui è davvero chiarissima, e precisa che i danni subiti dal creditore siano costituiti sia dal mancato guadagno (lucro cessante) che dalla perdita subita (danno emergente).
Va inoltre ricordato che, nelle obbligazioni pecuniarie, la costituzione in mora fa decorrere gli interessi moratori anche quando non pattuiti espressamente, oltre all’eventuale maggior danno subito dal creditore ai sensi dell’articolo 1224 del codice civile.
Quando la costituzione in mora non è necessaria
L’articolo 1219 stabilisce quando non è necessario costituire formalmente in mora il proprio debitore. Ciò avviene:
- Quando l’obbligazione è risarcitoria perché derivante da fatto illecito (responsabilità aquiliana: ad esempio un sinistro stradale).
- Se è stato dichiarato per iscritto da parte del debitore di non voler adempiere.
- Quando il termine è scaduto e l’obbligazione doveva essere eseguita presso il domicilio del creditore.
Questo sta a significare che le conseguenze della messa in mora opereranno automaticamente, senza la necessità di alcuna attività specifica da parte del creditore.
Cosa deve contenere la lettera di messa in mora
Individuato di cosa si tratta è ora necessario capire come è possibile scrivere una lettera di messa in mora senza fare errori. La lettera in questione dovrà essere inviata a mezzo PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Individuiamone dunque il contenuto. La lettera dovrà dunque contenere:
- L’indicazione del titolo per richiedere l’adempimento, con una precisa descrizione dello stesso. Quando si tratti di un contratto si potrà fare riferimento allo stesso, alla data di sottoscrizione e così via. Importante a questo proposito è la precisione nella descrizione dei fatti e nella datazione.
- L’intimazione precisa all’adempimento dovuto. Il creditore dovrà precisare qual è l’oggetto della propria richiesta, meglio se facendo riferimento agli articoli 1219 e seguenti del codice civile.
- La fissazione di un termine. Sicuramente necessaria è la fissazione di un termine entro il quale il debitore dovrà adempiere. Lo stesso dovrà essere precisato nella lettera ed essere costituito da una data certa (ad esempio 15 giorni, una settimana e così via, a decorrere dalla notifica).
A differenza della diffida ad adempiere, la messa in mora non richiede necessariamente un termine minimo di legge: è tuttavia buona prassi indicare un termine ragionevole, coerente con la natura della prestazione richiesta, per evitare contestazioni sulla congruità della richiesta.
Messa in mora e interruzione della prescrizione
Uno degli aspetti più rilevanti, spesso sottovalutato da chi si trova a dover far valere un proprio diritto, riguarda gli effetti della messa in mora sulla prescrizione. Ai sensi dell’articolo 2943, ultimo comma, del codice civile, la prescrizione è interrotta anche da un atto stragiudiziale, purché contenga la costituzione in mora del debitore, ossia una precisa intimazione e richiesta scritta di adempimento.
Ciò significa che una lettera di messa in mora correttamente formulata e inviata prima del decorso del termine di prescrizione consente di far ripartire il conteggio del termine da capo, evitando che il diritto si estingua per inerzia del creditore. Proprio per questo la messa in mora è uno strumento utilizzato non solo per sollecitare l’adempimento, ma anche in funzione puramente conservativa del diritto, specie a ridosso della scadenza del termine prescrizionale.
Errori comuni da evitare nella messa in mora
Nella prassi, alcuni errori nella redazione o nell’invio della lettera di messa in mora possono comprometterne l’efficacia, sia ai fini risarcitori sia ai fini interruttivi della prescrizione. Tra i più frequenti:
- Descrizione generica del credito o dell’obbligazione, senza riferimenti puntuali al titolo (contratto, fattura, altro atto) da cui deriva il diritto;
- Mancata indicazione di un termine per l’adempimento, che rende la lettera meno efficace nel far valere il ritardo del debitore;
- Utilizzo di mezzi di invio non tracciabili, come una semplice email ordinaria, che non consentono di provare con certezza la data di ricezione;
- Confusione tra messa in mora e diffida ad adempiere, con il rischio di utilizzare formule che non producono l’effetto giuridico desiderato;
- Invio tardivo rispetto al termine di prescrizione, che vanifica l’effetto interruttivo se il diritto risulta già estinto al momento della notifica.
Un confronto preventivo con un avvocato consente di evitare questi errori e di predisporre una lettera realmente idonea a tutelare i propri interessi.
Un fac simile d’esempio di lettera (raccomandata o PEC) di messa in mora
“(Nome, cognome, luogo e data di nascita del mittente)
____________________
via ____________n.___
cap______Città_____
Città _________, data__________
(luogo e data di invio)
Raccomandata a/r
… e del destinatario:
Spett.
_______________
_______________
Attenzione in primo luogo ad essere precisi nell’individuare l’indirizzo del destinatario. Lo stesso sarà ben individuabile, ad esempio, nel contratto sottoscritto dalle parti in precedenza.
OGGETTO: Messa in mora ai sensi e per gli effetti degli articoli 1219 e seguenti del codice civile.
Io sottoscritto ______________ nato il ______________, a ______________ e residente in ______________ (___), via ______________, costituisco formalmente in mora il Sig. ____ in riferimento a quanto meglio esposto nel prosieguo.
Premesso che:
1) in data _______ veniva stipulato il contratto relativo a __________ (breve descrizione del contratto);
2) ad oggi non risulta ancora da Voi adempiuto il contratto con la Vostra prestazione ________ (precisazione sull’oggetto della prestazione)
Terminata la fase delle premesse, si procede alla costituzione in mora:
Tutto ciò premesso e considerato, con la presente Vi costituisco formalmente in mora, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1219 del Codice Civile ove tale obbligazione non sia adempiuta entro il termine di 15 giorni dalla data di notifica. Il decorso inutile di tale termine, mi determinerà ad adire le vie legali per il risarcimento di tutti i danni presenti e futuri con aggravio di spese a Vostro carico.
Cordialmente.
Firma __________________”
Differenze fra messa in mora e diffida ad adempiere
A differenza della messa in mora, la diffida ad adempiere produce l’effetto della risoluzione del contratto.
La risoluzione del contratto fa sì che tutti gli effetti dello stesso vengano meno dall’inizio: anche in questo caso è però fatto salvo il risarcimento del danno. Appare dunque chiaro come, mentre la diffida ad adempiere ha lo scopo di svincolarsi legalmente dal vincolo contrattuale, pur tutelandosi e facendo valere l’inadempimento della controparte, la costituzione in mora sottende invece un interesse all’adempimento ed al mantenimento del vincolo contrattuale.
In sintesi, la scelta tra i due strumenti dipende dall’obiettivo che si intende perseguire: se l’interesse è mantenere in vita il rapporto contrattuale, sollecitando la controparte ad adempiere, la messa in mora è lo strumento più adatto; se invece si intende sciogliersi dal contratto in caso di ulteriore inadempimento, è preferibile ricorrere alla diffida ad adempiere.
Domande frequenti sulla messa in mora
La messa in mora deve necessariamente essere scritta?
Per produrre effetti probatori certi, in particolare ai fini dell’interruzione della prescrizione, la messa in mora deve essere formulata per iscritto e inviata con un mezzo che ne attesti la ricezione, come raccomandata a/r o PEC.
Quanto tempo ha il debitore per adempiere dopo la messa in mora?
La legge non fissa un termine minimo obbligatorio come per la diffida ad adempiere: è comunque opportuno indicare un termine ragionevole, ad esempio 15 giorni, coerente con la natura della prestazione richiesta.
La messa in mora interrompe la prescrizione?
Sì. Ai sensi dell’articolo 2943 del codice civile, un atto scritto di costituzione in mora interrompe la prescrizione, facendo decorrere nuovamente il termine da capo.
È obbligatorio l’avvocato per inviare una messa in mora?
Non è obbligatorio, ma è consigliabile, poiché una lettera imprecisa rischia di non produrre gli effetti giuridici desiderati, sia sul piano risarcitorio sia su quello interruttivo della prescrizione.
Avv. Bellato – diritto civile e contrattuale