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Home » Commerciale » P. I. » I diritti d’autore sulle fotografie – una guida rapida

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I diritti d’autore sulle fotografie – una guida rapida

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it I diritti d’autore sulle fotografie – una guida rapida
diritti d'autore sulle fotografie ed il web
Avv. Beatrice Bellato

I diritti d’autore sulle fotografie e il web – indice:

  • I diritti d’autore
  • Le fotografie
  • Il web
  • Un esempio
  • I diritti sulle fotografie
  • Utilizzo e divulgazione

A molti capita di scaricare fotografie rinvenute su internet per poi impiegarle nei modi più svariati. Ad esempio come immagine profilo di qualche social network o nel proprio sito web aziendale.

Un comportamento, questo, che non è sempre lecito e potrebbe dar seguito a legittime pretese risarcitorie da parte di chi, su quelle foto, vanta dei diritti. La circostanza che la fotografia sia disponibile su internet e che sia possibile eseguirne il download, non significa affatto che ciò sia conforme alla legge. Bisogna infatti prestare attenzione a come ci si comporta quando ci sono di mezzo i diritti d’autore sulle fotografie e il web per evitare di incappare in comportamenti illeciti.

Che cosa sono i diritti d’autore

Il diritto d’autore è lo strumento giuridico che consente la tutela dell’esercizio di attività intellettuali e di quanto dalle stesse chi le esercita ricava. Corrisponde all’istituto del copyright utilizzato in America e in Inghilterra con alcune differenze. È disciplinato dalla legge n. 633/1941 chiamata legge sul diritto d’autore (l.d.a) ed agli articoli 2577 e seguenti del codice civile.

Entrambe le raccolte normative sono in linea con l’individuazione dell’oggetto del diritto che corrisponde a “opere di ingegno di carattere creativo”. Tali opere, affermano le norme, appartengono a determinate discipline che sono individuate in: letteratura, scienza, musica, arti figurative, architettura, teatro e cinematografia. Sono oggetto di tutela in qualsiasi forma e modo si esprimano.

L’articolo 2 della l.d.a. dispone un elenco tassativo di opere che sono oggetto di tutela fra le quali vi è la fotografia al n. 7. La fotografia viene identificata in tale disposizione nella categoria delle “opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II”.

Il titolare del diritto ne ha l’uso esclusivo che acquista, ai sensi dell’articolo 2576 c.c. con la realizzazione dell’opera stessa. Può da tale momento, ai sensi dell’articolo successivo, “pubblicare l’opera e utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge”. Il diritto spetta, oltre che al suo titolare, agli aventi causa di questo nelle forme previste dalla legge 633/41.

Le fotografie come oggetto di tutela del diritto d’autore

Le fotografie in origine non erano ritenute dal legislatore degne di rientrare nel concetto di opere dell’ingegno e pertanto non godevano della tutela prevista dalla legge sul diritto d’autore. Sono state introdotte nell’elenco di cui all’articolo 2 solo nel 1979 con il D.P.R. n. 19, grazie all’esito positivo in merito del dibattito tra dottrina e giurisprudenza.

Il numero 7 dell’articolo 2 l.d.a distingue due tipi di fotografia:

  • le opere grafiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia;
  • le semplici fotografie.

Ciò che le contraddistingue è il requisito della creatività che manca nelle seconde. Anche quest’ultime tuttavia sono destinatarie di tutela, quella contenuta nel capo V del titolo II della l.d.a.

Ulteriore tipologia di fotografia emerge inoltre dall’articolo 87 l.d.a. che non è destinataria di tutela. Si tratta delle “fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili”.

L’uso delle fotografie sul web

Gli spazi che oggi internet offre alla comunità virtuale sono ampi e intrisi di strumenti che consentono l’utilizzo lecito o illecito di opere intellettuali come le fotografie. Si pensi ad esempio a pagine di siti, blog, social networks e così via.

Gli autori di queste piattaforme utilizzano infatti spesso immagini e fotografie su cui altri vantano dei diritti di carattere morale e patrimoniale. È in queste circostanze che può sorgere la potenziale violazione dei diritti d’autore.

Viene in rilievo pertanto la necessità di  porsi determinate domande. Ad esempio se si tratta di opera fotografica o semplice fotografia ovvero se su di esse vive un diritto d’autore o un diritto connesso oppure se sono fotografie liberamente utilizzabili.

Un esempio di diritti d’autore sulle fotografie e il web

In primo luogo, una fotografia può ben raffigurare qualcosa che è in sé oggetto di un diritto.

È il caso, ad esempio, della foto di una scultura di Fernando Botero. Quest’ultimo – o un suo avente causa – detiene il diritto d’autore sull’opera. Ogni riproduzione della stessa, quindi, deve essere da lui autorizzata, a meno che l’uso che si intende fare della foto non ricada in determinate ipotesi. Si tratta di quelle in cui il diritto d’autore soffre delle limitazioni a favore di altri diritti che – nel rispetto di certe condizioni, come l’indicazione del nome dell’autore – il legislatore reputa più importanti. Ad esempio il diritto di critica e il diritto all’istruzione.

Oppure si pensi, ancora, alla foto di una persona, il cui utilizzo non autorizzato potrebbe violare il suo diritto all’immagine ai sensi dell’artt. 10 c.c. e 96 e ss. L. n. 633/1941 (legge sulla protezione del diritto d’autore e diritti connessi o l.d.a.).

Quando spettano i diritti d’autore sulle fotografie

In secondo luogo, vi sono i diritti eventualmente spettanti al fotografo, ad iniziare dal diritto d’autore sulla foto, di cui il fotografo è titolare. Lo è quando – a prescindere dal contenuto della foto – a quest’ultima può essere riconosciuto carattere creativo (artt. 1, comma 1, e 2, n. 7, l.d.a.). Il che non è poi così difficile, essendo spesso sufficiente provare che, nell’eseguire lo scatto, il fotografo ha compiuto delle scelte discrezionali con riferimento ad effetti speciali, inquadratura, luminosità, ecc.

Inoltre, anche se una fotografia non supera quella soglia di creatività necessaria a conferire alla stessa la tutela autorale, in presenza di certe condizioni la legge (artt. 87 e ss. l.d.a.) attribuisce comunque al fotografo il diritto esclusivo di riprodurre e diffondere l’immagine per un arco temporale pari a vent’anni dalla sua realizzazione (mentre, come noto, il diritto d’autore ha una durata pari a settant’anni dalla morte dell’autore). A tal fine la normativa richiede che la foto non abbia semplice scopo documentativo (si pensi alla foto dello stato di un edificio o di un disegno tecnico) e che sulla foto siano presenti le seguenti indicazioni: nome del fotografo, anno di esecuzione dello scatto e, qualora la foto ritragga un’opera d’arte, l’indicazione dell’autore di quest’ultima. Qualora manchino questi requisiti formali, il fotografo può esercitare il proprio diritto esclusivo di riproduzione e diffusione esclusivamente provando la mala fede dell’utilizzatore.

Conclusioni: utilizzo e divulgazione delle fotografie

Concludendo, chi intende utilizzare la fotografia realizzata da altri dovrebbe sempre accertarsi che tale utilizzo non violi diritti altrui, onde evitare di subire richieste risarcitorie da parte del titolare dei diritti. Viceversa, chi divulga le proprie fotografie su internet dovrebbe avere l’accortezza di apporre sulle stesse almeno il proprio nome, l’anno di esecuzione e – nel caso – l’indicazione dell’autore dell’opera d’arte raffigurata, così da poter legittimamente contestare eventuali utilizzi abusivi delle immagini da parte di terzi.

A questo ultimo riguardo, tuttavia, non va dimenticato che le fotografie pubblicate sui social networks potrebbero essere soggette a condizioni generali di utilizzo cui l’utente – spesso inconsapevolmente – ha aderito quando ha effettuato l’iscrizione. Ebbene, tali condizioni di utilizzo possono autorizzare la piattaforma – e anche tutti i relativi utenti – ad usare e pubblicare all’interno del social network il contenuto di qualsiasi fotografia ivi caricata.

***

Questo articolo ha funzione di divulgazione generale e non costituisce un parere legale. Lo studio rimane a disposizione per fornire la propria opinione professionale in relazione ai casi specifici che gli verranno sottoposti.

Avv. Bellato – diritto civile e commerciale

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