La riduzione del pignoramento – indice:
Come noto, in materia di esecuzione forzata, il creditore può pignorare al debitore dei beni che abbiano un valore superiore rispetto a quello del credito vantato. Tuttavia, è altrettanto noto che per poter evitare ogni abuso nell’utilizzo della procedura espropriativa, con eccesso di pregiudizio ai danni del debitore, la legge ha previsto in suo favore lo strumento della “riduzione del pignoramento”.
Ma come funziona? Quali sono le caratteristiche di questo strumento? Entro quali limiti e casi può agire?
Come richiedere il procedimento di riduzione del pignoramento
Disciplinato dall’art. 496 c.p.c., il debitore, nel caso in cui ritenga che il valore dei beni pignorati sia superiore rispetto a quanto sia necessario per poter assicurare la garanzia del credito e l’importo delle spese e dei crediti per cui si procede, può domandare al giudice la riduzione del pignoramento.
Lo strumento viene richiesto sia su istanza di parte che d’ufficio, nel caso in cui il giudice che si occupa dell’esecuzione ravvisi una chiara misura di sproporzione tra i beni oggetto di pignoramento e l’importo dei crediti e delle spese, sulla base del valore dei beni oggetto di pignoramento (come intuibile, la base di misurazione sarà data principalmente dalla valutazione dell’ufficiale giudiziario o dalla perizia di stima dell’esperto).
Il giudice dell’esecuzione si muoverà mediante una previa audizione del creditore pignorante e dei creditori intervenuti, e dunque deciderà con ordinanza, accogliendo la domanda del debitore o d’ufficio, oppure rigettandola (con conseguente possibilità di impugnazione ex art. 617 c.p.c.).
Nel caso in cui il giudice disponga la riduzione del pignoramento, alcuni beni saranno liberati dalla procedura, e il debitore esecutato potrà tornare a disporne liberamente.
Le altre strade di difesa del debitore
Come abbiamo brevemente riassunto nelle righe che precedono, se il valore dei beni vincolati per il pignoramento viene ritenuto eccessivo rispetto ai crediti, il giudice può procedere accogliendo la domanda di riduzione del pignoramento. Appare infatti chiaro che se da una parte il creditore è libero di scegliere i beni del debitore da pignorare, senza alcun limite oggettivo di importo per poter avviare l’esecuzione forzata, è anche vero che un simile diritto non deve corrispondere a un’eccessiva compressione degli interessi del soggetto pignorato.
A dimostrazione di quanto sopra, il fatto che il legislatore sia intervenuto a tutela dei debitori, introducendo una serie di strumenti che hanno come obiettivo quello di limitare l’uso sproporzionato dell’espropriazione forzata. Oltre alla riduzione del pignoramento, si pensi alla limitazione dei mezzi di espropriazione in presenza di cumulo, o ancora alla cessazione della vendita forzata e alla sospensione della vendita.
Della riduzione del pignoramento abbiamo in parte già detto: nel caso in cui il creditore, nell’ambito dell’esecuzione forzata, abbia vincolato beni di valore sproporzionato rispetto al credito per cui sta agendo, il giudice – su istanza d’ufficio o del debitore – può liberare parte dei beni.
Tecnicamente, tale riduzione avviene diminuendo la somma dell’iscrizione, restringendo l’iscrizione ad alcuni soltanto dei beni colpiti dalla formalità ipotecaria o ad alcune soltanto delle porzioni di cui sia composto l’unico bene, o in entrambi i modi contestualmente.
Limitazione ai mezzi di espropriazione
Ad ogni modo, la strada di cui sopra non è certamente l’unica per il debitore che intenda tutelare i propri diritti. Una di queste è la limitazione ai mezzi di espropriazione: se il creditore ha avviato più procedure esecutive nello stesso tempo, volte a recuperare lo stesso identico creditore, il debitore può infatti richiedere la limitazione dei mezzi di espropriazione.
Se ricorre questo caso, potrà dunque presentare un reclamo al giudice dell’esecuzione che, dopo aver esaminato l’istanza, predisporrà la comparizione delle parti. Nell’ipotesi in cui il giudice ritenga fondata l’istanza, il creditore dovrà scegliere il mezzo esecutivo che ritiene più opportuno. Nell’ipotesi in cui il mezzo che è stato indicato dal debitore non permetta la realizzazione del credito, il giudice individuerà lo strumento da utilizzare disponendo la limitazione del cumulo e l’improcedibilità degli altri procedimenti esecutivi pendenti.