Il pignoramento presso terzi – indice:
Nei nostri approfondimenti sul pignoramento abbiamo spesso parlato del pignoramento presso terzi. È una delle diverse opportunità che i creditori hanno a disposizione per poter aggredire i beni del debitore, al fine di soddisfare le proprie pretese di credito.
Cos’è il pignoramento presso terzi
Come intuibile, il pignoramento presso terzi è una procedura che concerne i beni del debitore che non sono in suo diretto possesso. Questi possono infatti essere nella disponibilità di un terzo. La disciplina dell’istituto trova la propria fonte a partire dall’articolo 543 del codice di procedura civile.
Alcuni esempi di pignoramento presso terzi
L’ipotesi più frequente è il tentativo del creditore di pignorare il denaro presente sul conto corrente di un istituto di credito, intestato al debitore.
Un altro esempio molto frequente è costituito dalla fattispecie in cui il creditore, consapevole del rapporto di lavoro subordinato del proprio debitore, pignora a questi il quinto del proprio stipendio.
Ma quali sono le caratteristiche e la procedura del pignoramento presso terzi? Come funziona?
I requisiti del pignoramento presso terzi
A disciplinare il pignoramento presso terzi è l’art. 543 c.p.c.. L’articolo stabilisce che il pignoramento presso terzi occorre sia nell’ipotesi in cui il terzo sia in possesso di beni del debitore, sia l’ipotesi in cui il debitore vanti crediti nei confronti del terzo. Si aprono così due scenari evidentemente differenti in ambito procedurale, formale e sostanziale.
Chiarito ciò, l’atto di pignoramento deve essere notificato al terzo e al debitore. Deve innanzitutto contenere l’ingiunzione a non compiere atti dispositivi sui beni e sui crediti che sono assoggettati al pignoramento (una previsione che è già stabilita in linea generale dall’art. 492 c.p.c.).
Nell’atto di pignoramento presso terzi devono poi trovare indicazione le cose e le somme dovute, l’intimazione al terzo di non disporne (se non per ordine espresso del giudice), la dichiarazione di residenza o l’elezione del domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente e l’indicazione dell’indirizzo PEC del creditore procedente.
Ulteriormente, l’atto di pignoramento presso terzi deve contenere la citazione del debitore a comparire dinanzi al giudice competente. Il creditore dovrà indicare un’udienza nel rispetto del termine dilatorio di pignoramento, e l’invito al terzo a rendere entro 10 giorni al creditore procedente la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c. . Sarà poi presente l’avvertimento sulla circostanza che, in caso di omissione, la stessa dichiarazione dovrà essere resa comparendo dinanzi a apposita udienza. Ove poi il terzo non compaia, o sebbene sia comparso non abbia reso la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore si considerano non contestati nell’ammontare o nei termini indicati dal creditore, ai fini del procedimento in corso, e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, se l’allegazione del creditore consente l’identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo.
Iscrizione a ruolo del pignoramento
Per concerne i termini per l’iscrizione a ruolo, il c.p.c. stabilisce come l’originale dell’atto di citazione debba essere consegnato al creditore senza ritardo dall’ufficiale giudiziario, non appena viene eseguita l’ultima notificazione.
A questo punto il creditore dovrà procedere al deposito – nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione – la nota di iscrizione a ruolo. Il deposito deve essere accompagnato dalle copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro e non oltre 30 giorni dalla consegna, pena perdita di efficacia del pignoramento.
Obblighi del terzo pignorato
L’art. 547 c.p.c. stabilisce – come sopra abbiamo già avuto modo di anticipare – che il terzo deve rendere al creditore procedente una dichiarazione, da farsi attraverso raccomandata a/r o PEC, anche mediante procuratore speciale o difensore munito di procura speciale, all’interno della quale deve specificare di quali cose o somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna, i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono già state notificate o che ha accettato.
Nel caso in cui sulla dichiarazione sorgano contestazioni, o se in conseguenza della mancata dichiarazione del terzo non è possibile identificare esattamente il credito o i beni del debitore in suo possesso, il giudice – su istanza di parte – procede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo.
Dal momento della notifica dell’atto di pignoramento, il terzo sarà poi tenuto a rispettare gli obblighi di custodia imposti dalla legge, con riferimento alle cose e alle somme dovute, nei limiti dell’importo del credito precettato, aumentato del 50%.
Crediti impignorabili
Si tenga comunque conto che non tutti i crediti del debitore verso il terzo possono costituire oggetto di pignoramento. Risultano infatti essere impignorabili, tra i principali, i crediti aventi ad oggetto sussidi di grazia o sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri o dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.
Ancora, le somme che sono dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità sul rapporto di lavoro e di impiego (sono comprese qui anche quelle in caso di licenziamento) possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura che viene autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice delegato. Per quanto concerne i tributi che sono dovuti allo Stato, la misura di pignorabilità è pari a un quinto.
Sempre secondo quanto previsto dalla recente riforma, le somme che sono dovute a titolo di pensione / quiescenza, possono essere pignorate per un massimo della misura dell’assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente invece è pignorabile nelle misure previste per stipendio e salario, e per le altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego.
E per quanto concerne la generalità degli accrediti su conto bancario o postale intestato al debitore di tutte le somme predette? Il d.l. 83/2015 ha previsto due ipotesi. Nel caso in cui l’accredito in banca sia antecedente al pignoramento, il pignoramento potrà essere effettuato per l’importo che eccede il triplo dell’assegno sociale. Nel caso in cui invece l’accredito in banca sia contestuale o successivo al pignoramento, le somme potranno essere pignorate nella misura autorizzata dal giudice. In ogni caso l’ammontare massimo non può superare il quinto.