La forma del pignoramento – Indice:
- Dichiarazione di residenza o elezione di domicilio
- Sostituzione dei beni pignorati
- L’opposizione al pignoramento
- Indicazione di beni ulteriormente pignorabili
A meno che non siano state previste delle ipotesi più specifiche, la forma del pignoramento consiste in una ingiunzione che l’ufficiale giudiziario avanza al debitore. Nell’ingiunzione il debitore viene invitato ad astenersi dal compiere qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito indicato i beni che sono assoggetti all’espropriazione, e i frutti di essi.
La forma del pignoramento: la dichiarazione di residenza o elezione di domicilio
Oltre a ciò, il pignoramento deve contenere anche:
- un invito – rivolto al debitore – ad effettuare presso la cancelleria del giudice competente per l’esecuzione, la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei Comuni di riferimento territoriale per il giudice per l’esecuzione, e
- l’avvertimento che, in mancanza o nell’ipotesi in cui il debitore si renda irreperibile presso la residenza dichiarata o presso il domicilio eletto, le successive notifiche o le comunicazioni che a lui saranno dirette, verranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.
Sostituzione dei beni pignorati e forma del pignoramento
La forma del pignoramento prevede che l’atto contenga anche l’avvertimento che il debitore possa domandare la sostituzione delle cose o dei crediti pignorati con una somma di denaro. Tale somma sarà pari all’importo dovuto al creditore procedente e ai creditori successivamente intervenuti. La somma inoltre sarà comprensiva del capitale, degli interessi e delle spese (anche quelle di esecuzione).
La domanda di sostituzione può essere promossa a patto che:
- sia depositata in cancelleria prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione dei beni, e
- che la relativa istanza dimostri lo stanziamento di una somma di denaro che non sia inferiore ad un quinto dell’importo del credito per cui si è eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, meno i versamenti già effettuati, di cui deve essere data prova documentale.
L’opposizione al pignoramento
Tra gli altri elementi che il pignoramento deve includere, c’è poi l’avvertimento che l’opposizione al provvedimento diviene inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione dei beni. L’unica eccezione prevista dal legislatore è che si dimostri l’esistenza di fatti sopravvenuti. O che l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.
Indicazione di beni ulteriormente pignorabili
Nel caso in cui i beni oggetto di pignoramento non siano ritenuti sufficienti per la soddisfazione del creditore procedente, oppure quando appare chiara la lunga estensione del processo di liquidazione degli stessi, l’ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni pignorabili, i luoghi in cui si trovano o – eventualmente – anche le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l’omessa o falsa dichiarazione.
La conseguente dichiarazione del debitore sarà redatta in un verbale sottoscritto dallo stesso. Se la dichiarazione indica cose mobili, queste – con decorrenza dal momento della dichiarazione – sono considerate pignorate. L’ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti previsti dalla legge. Se tale luogo è compreso in altro circondario, trasmette copia del verbale all’ufficiale giudiziario territorialmente competente.
Se la dichiarazione indica dei crediti o delle cose mobili che sono però in possesso di terzi, il pignoramento si perfeziona nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione. Il terzo è costituito custode della somma o della cosa.
In ogni caso, il creditore procedente può richiedere all’ufficiale giudiziario di effettuare un accesso telematico alle banche dati al fine di procedere con una ricerca telematica di beni potenzialmente pignorabili. Si tratta principalmente dell’anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche di principale riferimento. La richiesta, eventualmente riguardante più soggetti nei cui confronti procedere a pignoramento, dovrà indicare distintamente le complete generalità di ciascuno, e quelle dei creditori istanti.
Se il debitore è un imprenditore commerciale
Ricordiamo infine che se il debitore è un imprenditore commerciale, l’ufficiale giudiziario, previa istanza del creditore procedente, con spese a carico di questi, può invitare il debitore a indicare il luogo dove sono conservate le scritture contabili. La procedura prevede la nomina di un commercialista, un avvocato o un notaio per il loro esame, con l’obiettivo di individuare cose e crediti pignorabili.
Il professionista nominato può altresì procedere a domandare specifiche informazioni agli uffici finanziari. In particolare sul luogo di tenuta delle scritture contabili o sulla loro modalità di conservazione. Terminata la propria analisi, il professionista procederà trasmettendo un’apposita relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all’ufficiale giudiziario che lo ha nominato. L’ufficiale a sua volta provvederà alla liquidazione delle spese e del compenso. Dalla relazione del professionista possono risultare cose o crediti che non costituiscono oggetto della precedente dichiarazione del debitore. In tal caso le spese dell’accesso alle scritture contabili e della relazione sono liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore.