Il pignoramento diretto sul conto corrente – indice:
- Il pignoramento
- La cartella di pagamento
- L’Agenzia delle entrate-Riscossione
- I ricorsi in opposizione
- Il pignoramento diretto
- Quando è illegittimo
- Come difendersi
L’Agenzia delle entrate-Riscossione è l’ente che svolge per conto dello Stato l’attività di riscossione dei tributi e dei contributi vantati dagli enti creditori. Dal 2017 è andata a sostituire il gruppo Equitalia S.p.a allora agente della riscossione.
Tale ente avvia il processo esecutivo nei confronti di un debitore mediante l’atto di pignoramento che differisce a seconda del bene mobile o immobile che dev’essere espropriato. Il legislatore, con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, come modificato con i successivi interventi legislativi e da ultimo nel 2015 con il decreto legislativo n. 159, ha previsto un procedimento “speciale” per quanto riguarda il pignoramento presso terzi dell’Agente della riscossione. Come ad esempio il pignoramento sul conto corrente del contribuente. La peculiarità è che diversamente a quanto accade nella procedura esecutiva ordinaria in questo caso l’agente procede alla riscossione mediante inserimento nell’atto di pignoramento dell’ordine al terzo, possessore dei beni del debitore o suo debitore, di pagamento delle somme dovute dal debitore. Nel procedimento ordinario di espropriazione invece nell’atto di pignoramento con cui si dà avvio al procedimento dev’essere contenuto l’atto di citazione in giudizio del debitore.
L’atto di pignoramento deve seguire dei requisiti formali e sostanziali in mancanza dei quali si ha un pignoramento illegittimo: l’approfondimento si conclude infatti con la rassegna degli strumenti a disposizione del debitore per difendersi da un atto di pignoramento illegittimo.
Pignoramento e pignoramento presso terzi
Procedendo per gradi, si introduce l’argomento ricordando cosa sia il pignoramento e, per l’applicazione al caso di specie, il pignoramento presso terzi.
Il pignoramento è l’atto con cui si dà avvio ad una procedura esecutiva individuale. Viene notificato da un ufficiale giudiziario dopo che è stato attivato da parte del creditore il processo esecutivo nei confronti del debitore. È un atto che serve a vincolare i beni mobili o immobili del debitore e con il quale l’ufficiale giudiziario intima al debitore di non compiere su tali beni atti che possono ridurre la garanzia di soddisfacimento del credito da parte del creditore. La legge, ovvero il codice di procedura civile, stabilisce il contenuto dell’atto di pignoramento e i termini in cui dev’essere notificato al debitore.
Il pignoramento presso terzi è l’atto che avvia l’espropriazione forzata dei beni del debitore che non sono in suo possesso bensì nel possesso di altro soggetto oppure dei crediti del debitore. Questa forma di pignoramento è quella che interessa per approfondire come funziona il pignoramento diretto sul conto corrente da parte dell’agente della riscossione. Funziona in maniera parzialemente diversa dal pignoramento di cui si è appena trattato e la sua disciplina è contenuta nel D.p.r 602/1973.
L’esempio più tipico di pignoramente presso terzi è proprio quello del pignoramento del conto corrente del debitore. Si vedrà tuttavia che il pignoramento diretto da parte dell’Agenzia delle entrate-Riscossione differisce parzialmente da quello ordinario disciplinato dal codice di procedura civile.
Cosa precede il pignoramento diretto da parte dell’Agente della Riscossione
Significativo e preliminare ai fini del processo esecutivo è l’iscrizione a ruolo del debito. L’articolo 10 del D.p.r 602/1973 definisce il ruolo come “l’elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall’ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario”. L’ente creditore pertanto compone una lista di debitori che consegna all’agente della riscossione il quale provvederà all’avvio della procedura esecutiva in caso di mancato pagamento entro i termini previsti.
Ricevuto il ruolo da parte dell’ente creditore l’agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al contribuente entro determinati termini. Nella cartella sarà indicato:
- l’ammontare del debito iscritto nel ruolo;
- l’intimazione ad adempiere al pagamento ovvero
- il termine entro cui farlo che è di 60 giorni dalla notificazione della cartella ed infine
- l’avvertimento che in mancanza di adempimento nei termini indicati l’agente della riscossione potrà procedere con l’espropriazione forzata.
Quando infatti non viene effettutato il pagamento entro i termini l’agente della riscossione procede alla riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo e degli interessi di mora e delle spese di esecuzione.
Come funziona il pignoramento dell’Agenzia delle entrate-Riscossione
L’Agenzia delle entrate-Riscossione può inziare una procedura esecutiva quando deve riscuotere imposte tasse o contributi. Con l’atto di pignoramento l’agente della riscossione può vincolare denaro, beni mobili e immobili del debitore. La disciplina del pignoramento presso terzi da parte dell’agente della riscossione è contenuta, come già accennato, del D.p.r 602/73.
L’articolo 49 del D.p.r 602/73 rubricato “espropriazione forzata” al comma primo stabilisce che “Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo; il concessionario può altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore”. Ed aggiunge, al comma secondo, relativamente alla disciplina applicabile all’epropriazione che “Il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili; gli atti relativi a tale procedimento sono notificati con le modalità previste dall’articolo”.
Come si vedrà successivamente tuttavia, per quanto riguarda il pignoramento presso terzi, la procedura di espropriazione forzata instaurata dall’agente della riscossione differisce in parte da quella ordinaria. Si anticipa qual è tale differenza: non c’è la necessità dell’intervento dell’organo giudiziario per l’avvio della procedura.
Come difendersi dal pignoramento
In alternativa al pagamento all’Agente della riscossione dell’importo a debito iscritto a ruolo ovvero delle sanzioni e degli interessi, contro il pignoramento dell’agente della riscossione può in generale essere proposto ricorso.
L’articolo 57 del dpr 602/73 stabilisce che “Non sono ammesse: a) le opposizioni regolate dall’articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni; b) le opposizioni regolate dall’articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo. Se è proposta opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, il giudice fissa l’udienza di comparizione delle parti avanti a sé con decreto steso in calce al ricorso, ordinando al concessionario di depositare in cancelleria, cinque giorni prima dell’udienza, l’estratto del ruolo e copia di tutti gli atti di esecuzione”.
Il pignoramento “diretto” sul conto corrente
Il D.p.r 602/73 prevede, in deroga alle ordinarie regole procedurali sull’esecuzione forzata, una procedura speciale per quanto riguarda il pignoramento presso terzi da parte dell’agente della riscossione.
In particolare l’articolo 72-bis del D.p.r stablisce che “Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall’articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall’articolo 72-ter del presente decreto l’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all’articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede: a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica; b)alle rispettive scadenze, per le restanti somme”.
Come anticipato in precedenza la particolarità di tale procedura esecutiva sta nel fatto che l’atto di pignoramento, anziché contenere l’atto di citazione del debitore diretta all’instaurazione di un processo di fronte ad un giudice, può contenere direttamente l’ordine di pagamento diretto al terzo nei cui confronti il debitore vanta un credito. Per questo motivo si parla di pignoramento “diretto”. L’esempio tipico è proprio quello del conto corrente aperto dal debitore presso un istituto di credito.
Entro quali limiti l’agente della riscossione può procedere con il pignoramento diretto sul conto corrente
L’articolo 73-ter del D.p.r 602/73 stabilisce i limiti all’utilizzo di tale strumento da parte dell’agente della riscossione. Tali limiti si riferiscono in particolare allo stipendio, al salario o ad “indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento”. Per quest’ultime il legislatore si riferisce ad esempio al trattamento di fine rapporto o altre somme derivanti dalla cessazione del rapporto di lavoro.
I limiti di pignorabilità previsti dalla norma sono:
- 1/5 di tali somme se il debito supera i 5000 euro;
- 1/7 se supera i 2500 euro ma non i 5000;
- 1/10 se il debito è contenuto nei 2500 euro.
Infine, il comma 2-bis della norma stabilisce che “Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all’ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo“. L’ultimo stipendio o salario accreditato dal datore di lavoro direttamente sul conto corrente pertanto non può mai essere pignorato e deve restare nella disponilità del debitore.
Quando può essere illegittimo l’atto di pignoramento diretto sul conto corrente
L’atto di pignoramento diretto sul conto corrente può essere illegittimo per vizi formali e vizi sostanziali.
Tra le ragioni di illegittimità derivanti da vizi formali si sono affermate:
- la mancata indicazione dei crediti per i quali si procede come richiesto dall’articolo 543 del codice di procedura civile. Capita infatti che chi redige l’atto di pignoramento, ovvero l’ufficiale della riscossione o un suo dipendente, indichi semplicemente le cartelle esattoriali senza indicare il dettaglio del credito ovvero il suo ammontare, il periodo cui si riferisce, l’ente creditore, le notifiche e via dicendo. La Cassazione, con sentenza n. 26519/2017 ha negato che l’atto di pignoramento redatto dal funzionario dell’agente della riscossione acquisisca natura di atto pubblico di per sé riconoscendo, pertanto, al contribuente la possibilità di contestare l’atto senza dover procedere con la querela di falso;
- il mancato invio della notifica delle cartelle contestate nell’atto di pignoramento al contribuente. Fra i requisiti di forma dell’atto di pignoramento infatti l’articolo 543 del codice di procedura civile prevede il titolo esecutivo che in tal caso mancherebbe.
Fra i vizi di natura sostanziale invece c’è la contestazione di cartelle di pagamento già pagate o il cui credito è caduto in prescrizione. Si tratta di casi in cui il credito non più esigibile dall’agente. In tali casi si ha illegittimità del pignoramento per crediti inesistenti.
Come comportarsi dunque in tali ipotesi?
Gli strumenti di difesa
Come già accennato sopra, gli strumenti qualora si riscontrino vizi formali o sostanziali dell’atto di pignoramento sono due:
- l’opposizione agli atti esecutivi, la cui disciplina è contenuta negli articoli 617 e 618 del codice di procedura civile;
- l’opposizione all’esecuzione, disciplinata all’articolo 615 del codice di procedura civile.
Il primo si utilizza per contestare la regolarità formale dell’atto, ovvero vizi di notificazione o di altri atti del procedimento esecutivo. Facendo riferimento ai casi di illegittimità suesposti dunque se manca l’indicazione dettagliata dei crediti nell’atto di pignoramento si può procedere con l’opposizione agli atti esecutivi. Il termine entro cui procedere è di 20 giorni dal primo atto di esecuzione cioè dalla notifica del pignoramento. Tale strumento va rivolto al giudice ordinario per tutti i vizi che non sono quelli di mancata notifica di cartelle aventi ad oggetti debiti fiscali. In caso di mancata notifica della cartella esattoriale su imposte e tasse infatti l’impugnazione del pignoramento deve’essere effettuata innazi al giudice tributario. Negli altri casi al giudice ordinario. Il termine è sempre quello di 120 giorni dalla notifica.
Il secondo si utilizza invece per contestare il diritto del creditore alla soddisfazione della pretesa ovvero a procedere con l’esecuzione. Per i crediti tributari è interventuta la Corte Costituzionale nel 2018 modificando la disciplina contenuta nell’articolo 57 del D.p.r 602/73. Nel 2018, con la sentenza n. 114 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del punto a) del primo comma dell’articolo 57. La norma non prevedeva la possibilità di effettuare opposizione all’esecuzione in caso di notifica della cartella di pagamento o di avviso di intimazione.