Il risarcimento del danno per pignoramento incauto – indice:
- Eccezioni domanda art 96 cpc
- Domanda autonoma
- Esempi domanda autonoma
- Interesse danneggiato
- Deroghe a domanda art 96 cpc
- Impossibilità di fatto
- Impossibilità di diritto
- Principio di diritto
La Corte di Cassazione, Sezione Terza, con sentenza n. 28527/2018 ha chiarito che è possibile domandare il risarcimento del danno da pignoramento incauto solamente se si tratta di un pregiudizio nuovo e autonomo, sorto in seguito al giudizio di opposizione.
Nel caso in esame degli Ermellini, l’attore aveva domandato la condanna della banca al risarcimento del danno patito in conseguenza del pignoramento del proprio fondo (divenuto inedificabile) in forza di un titolo giudiziario poi venuto meno.
In primo grado, il giudice aveva ritenuto inammissibile la domanda, sostenendo che la richiesta di risarcimento del danno determinato da pignoramento illegittimo ex art. 96 c.p.c., dovesse essere formulata dinanzi allo stesso giudice chiamato a pronunciarsi sull’illegittimità del pignoramento, in quanto quest’ultimo avrebbe competenza funzionale e inderogabile.
Anche in secondo grado il gravame viene rigettato e, dunque, al ricorrente non rimane altro che impugnare la sentenza in Cassazione.
Con tale ricorso, viene dedotto in particolare che la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. vada presentata la giudice del giudizio presupposto, ma che vi sono deroghe a tale principio, e che la controversia in oggetto avesse, appunto, i connotati di un caso eccezionale.
Eccezioni alla domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c.
Affrontando più nel dettaglio il motivo unico di ricorso, il ricorrente afferma che sebbene sia esatto che la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. vada proposta al giudice del processo presupposto, è anche vero che esistono due eccezioni.
In particolare, la prima è quando durante il giudizio presupposto il danno non si sia ancora verificato. O, eventualmente, il danneggiato non si trovi più in condizioni di potere formulare la sua domanda risarcitoria. È questo il caso d’eccezione prospettato nella fattispecie.
La seconda eccezione è invece data quando la scelta di non formulare la domanda risarcitoria è stata compiuta non per negligenza, ma per fini legittimi e meritevoli. Ad esempio, per favorire una più celere definizione del giudizio di opposizione all’esecuzione, senza attendere i tempi lunghi di accertamento del danno.
Domanda autonoma di risarcimento del danno
Per gli Ermellini, la complessa vicenda può essere affrontata risolvendo innanzitutto un problema di base, ovvero se sia possibile, ed a quali condizioni, proporre in via autonoma la domanda di risarcimento del danno da pignoramento illegittimo.
A tale questione la giurisprudenza di legittimità ha invero fornito risposte non sempre univoche.
Viene richiamato alla mente un primo orientamento, secondo cui la competenza spetta funzionalmente al giudice del processo iniziato, proseguito o contrastato senza la normale diligenza.
Vi è poi altro orientamento, più recente, secondo cui l’art. 96 c.p.c., non detta una regola sulla competenza, ma disciplina un fenomeno endoprocessuale. Ovvero, quello dell’esercizio, da parte del litigante, del potere di formulare un’istanza, collegata e connessa all’agire o al resistere in giudizio.
Qualsiasi sia l’orientamento adottato, una cosa sembra essere certa. Entrambi concordano sul fatto che la proposta in via autonoma di una domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c., non è assoluta.
Dunque, a tale procedimento si può derogare se per vari motivi è impossibile la proposizione della domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c., anche a chi l’avesse voluta proporre.
Esempi di proponibilità autonoma della domanda
In base a ciò, i giudici formulano qualche esempio di proponibilità della domanda ex art. 96 c.p.c., in via autonoma.
Tra quelli citati:
-
- nel caso di rigetto del ricorso per la dichiarazione di fallimento con decreto motivato, perché in questo caso non sussiste una competenza del tribunale fallimentare, e la domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla presentazione della istanza di fallimento va proposta al giudice competente secondo le regole ordinarie;
- nel caso di sequestro conservativo ante causam eseguito con colpa grave od in mala fede, se il provvedimento cautelare sia divenuto inefficace per non avere il sequestrante provveduto ad instaurare il giudizio per la convalida del sequestro e per il merito.
Interesse meritevole di tutela del danneggiato
Un altro orientamento minoritario ritiene che la domanda di risarcimento del danno ai sensi dell’art. 96 c.p.c. potrebbe essere proposta in via autonoma anche quando corrisponde ad un interesse “meritevole di tutela” del danneggiato.
Si tratta comunque di un orientamento marginale, peraltro non certo sempre coerente con le pronunce più recenti.
E, in tale ambito, nemmeno la sentenza in esame sembra sposare tale visione, preferendo invece confermare l’orientamento tradizionale. Questo poiché:
-
- la legittimità di un processo non può che essere giudicata dal giudice di quel processo;
-
- la concentrazione nel medesimo giudizio dell’accertamento dell’eventuale responsabilità aggravata di uno dei litiganti riduce il contenzioso ed evita lo spreco di attività giurisdizionale;
-
- a ritenere il contrario si perverrebbe ad effetti paradossali (la parte che ha agito con mala fede potrebbe vedersi compensate le spese di lite nel giudizio presupposto, e soccombere nel giudizio di responsabilità ex art. 96 c.p.c.);
-
- la previsione contenuta nei due commi dell’art. 96 c.p.c., è una sottospecie del fatto illecito, disciplinato in via generale dall’art. 2043 c.c.. Rispetto a tale fatto, la condotta illecita consiste nell’iniziare un processo o resistervi, o nell’eseguire iscrizioni o pignoramenti, in modo colposo;
- a svincolare la domanda di risarcimento del danno da lite temeraria (o pignoramento incauto) dall’obbligo di proporla nel giudizio presupposto, si creerebbero inestricabili intrecci tra i due giudizi.
Le deroghe alla domanda art. 96 c.p.c.
Per la Cassazione, pertanto, la domanda di risarcimento prevista dall’art. 96 c.p.c. deve essere formulata necessariamente nel giudizio che si assume temerariamente iniziato o temerariamente contrastato, o nel giudizio inteso a far dichiarare l’illegittimità della trascrizione, del pignoramento o del sequestro.
Non mancano però le eccezioni, che gli Ermellini limitano a due casi: per impossibilità di fatto o per impossibilità di diritto.
Impossibilità di fatto
Sinteticamente, ricorre impossibilità di fatto quando la vittima, al momento del compimento della temeraria iniziativa processuale in suo danno, non aveva patito alcun danno, nè poteva ragionevolmente prevedere di patirne.
Impossibilità di diritto
Di contro, ricorrerà impossibilità di diritto quando lo strumento processuale temerariamente sfruttato non prevede forme, tempi o spazi per la proposizione della domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c..
Si pensi, come esempio citato in sentenza, il caso di esecuzioni incautamente intraprese. In base a ciò, infatti, il giudice dell’esecuzione potrebbe non istituzionalmente accertare fatti controversi estranei al titolo esecutivo, o pronunciare sentenze di condanna.
Solamente in questi casi resta al danneggiato la possibilità di proporre in via autonoma la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Il principio di diritto
La Suprema Corte conclude le proprie motivazioni formulando il seguente principio di diritto:
La domanda di risarcimento del danno derivato dall’incauta trascrizione d’un pignoramento, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 2, può essere proposta in via autonoma solo: (a) quando non sia stata proposta opposizione all’esecuzione, nè poteva esserlo; (b) ovvero quando, proposta opposizione all’esecuzione, il danno patito dall’esecutato sia insorto successivamente alla definizione di tale giudizio, e sempre che si tratti di un danno nuovo ed autonomo, e non d’un mero aggravamento del pregiudizio già insorto prima della definizione del giudizio di opposizione all’esecuzione.