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Home » Civile » Matrimonio » Assegno di mantenimento differenziato e se cambia la situazione economica

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Assegno di mantenimento differenziato e se cambia la situazione economica

Avv. Filippo Giuseppe Tassitani Farfaglia consulenzalegaleitalia.it Assegno di mantenimento differenziato e se cambia la situazione economica
assegno-mantenimento
Avv. Filippo Giuseppe Tassitani Farfaglia

L’assegno di mantenimento differenziato – indice:

  • Quantificazione dell’assegno
  • Assegno differenziato
  • Principi generali
  • Conclusioni della Corte

La Corte di Cassazione, sez. VI Civile, con l’ordinanza n. 25802/2017 ha accolto il ricorso di un marito circa il contributo di mantenimento della moglie, a proprio carico, fissato in 1.500 euro (oltre alla rivalutazione Istat) stante lo squilibrio esistente tra le posizioni reddituali e patrimoniali di entrambi i coniugi.

Con la pronuncia, la Suprema Corte è giunta a sostenere che in caso di separazione giudiziale, è consentito fissare una differenziazione dell’assegno di mantenimento sia per quanto concerne la quantificazione, sia per quanto concerne la decorrenza dello stesso, purché siano intervenuti significativi cambiamenti nella situazione economica dei due coniugi nel corso del giudizio, e la decisione venga adeguatamente motivata dal giudice.

La quantificazione dell’assegno di mantenimento

I giudici di merito avevano inizialmente riconosciuto l’assegno di mantenimento pari ad euro 2.200,00, trovando la pronta doglianza del ricorrente, che lamenta in particolar modo come l’importo sia elevato in specifico riferimento ai periodi anteriori a novembre 2013, per i quali – secondo la difesa – non vi sarebbero state, secondo la difesa, circostanze che avrebbero giustificato una simile graduazione degli importi dovuti, con distinte decorrenze, considerato che le situazioni dei coniugi erano rimaste sostanzialmente inalterate nel corso dell’intero periodo considerato.

Con l’impugnazione, la parte ricorrente cerca di conseguire una ripetizione di quanto versato in più rispetto a quello che sarebbe risultato in caso di diversa decorrenza dell’assegno, precisando che il ricorrente “a suo tempo pagò solo parzialmente l’assegno”, e che sono in corso dei procedimenti esecutivi.

Nel dettaglio, il ricorrente si duole

dell’implicita ed immotivata conferma dei maggiori importi stabiliti nella decisione di primo grado in relazione ai periodi anteriori al novembre 2013, per altro in assenza di circostanze che giustificassero – essendo le posizioni reddituali dei coniugi sostanzialmente rimaste inalterate nel corso dell’intero periodo considerato – una graduazione degli importi dovuti, con distinte decorrenze.

Assegno differenziato se cambia la situazione economica dei coniugi

Le censure del ricorrente secondo i giudici della Suprema Corte apparirebbero fondate. I giudici precisano infatti che la decorrenza dell’assegno di mantenimento nella separazione personale decorre, di regola, dalla domanda, rappresentando infatti un diritto quello di non rimanere restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio.

Il principio non può però influire sulla quantificazione dell’assegno, che pertanto può essere liquidato tenendo conto dell’evoluzione verificatasi nella situazione economica dei coniugi nel corso del giudizio, e può dunque essere fissato in misure e decorrenze differenziate proprio in relazione alle variazioni intervenute fino alla data della decisione.

In particolare, gli Ermellini affermano come

l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla C. non appare condivisibile, essendo stati chiaramente indicati i profili di censura, con adeguata esposizione sommaria dei fatti della causa e con precisi riferimenti alle disposizioni e ai principi che si assumono violati; non può inoltre dubitarsi della sussistenza di un valido interesse sotteso alla proposizione della presente impugnazione, la quale non è finalizzata soltanto ad ottenere una ripetizione di quanto versato in più rispetto a quello che risulterebbe in caso di diversa decorrenza dell’assegno, avendo il ricorrente precisato che “a suo tempo pagò solo parzialmente l’assegno”, e che sono in corso dei procedimenti esecutivi; le censure proposte, da esaminarsi congiuntamente, in quanto intimamente collegate, sono fondate.

I principi generali in tema di assegno di mantenimento

la decorrenza dell’assegno di mantenimento nella separazione personale decorre, di regola, dalla domanda (Cass., 3 febbraio 2017, n. 2960; Cass. 11 luglio 2013, n. 17199), in quanto un diritto non deve restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio; tale principio, attenendo esclusivamente all’an debeatur di tale obbligazione, non influisce sulla determinazione del quantum dell’assegno, che può dunque essere liquidato tenendo conto dell’evoluzione verificatasi nella situazione economica dei coniugi nel corso del giudizio, e quindi mediante la fissazione di misure e decorrenze differenziate, in relazione alle modificazioni intervenute fino alla data della decisione, (Cass., 22 ottobre 2002, n. 14886; Cass., 22 aprile 1999, n. 4011).

Una simile valutazione dovrà però nel contempo essere supportata da adeguata motivazione da parte del giudice, che spieghi le ragioni che hanno suggerito una diversa modulazione dell’obbligo.

Nel caso in esame, le ragioni non sono però state indicate, tanto che dalla stessa motivazione della decisione impugnata traspare che la situazione sarebbe stata nel tempo sostanzialmente identica a quella relativa ai periodi anteriori, per i quali gli importi erano stati determinati, in via provvisoria e poi confermati, in misura significativamente superiore.

Le conclusioni della Corte di Cassazione

deve essere sorretta da adeguata motivazione (cfr. Cass., 20 maggio 1993, n. 5749, in motivazione), con riferimento alle ragioni che hanno suggerito una diversa modulazione dell’obbligo, ragioni che nelle specie non sono affatto indicate, laddove, nella prospettazione del ricorrente, non sussisterebbero neppure, essendosi dedotto, come del resto traspare dalla stessa motivazione della decisione impugnata, che la situazione del 2013, data di decorrenza, per il futuro, dell’assegno determinato in favore della moglie, sarebbe sostanzialmente identica a quella relativa ai periodi anteriori, per i quali gli importi erano stati determinati, in via provvisoria e poi confermati, in misura significativamente superiore.

La sentenza impugnata deve dunque essere cassata, con rinvio alla Corte di appello di Roma che, in diversa composizione, applicherà, fornendo adeguata motivazione, i principi sopra indicati.

Avv. Tassitani Farfaglia – diritto di famiglia e matrimoniale, separazione e divorzio

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