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Home » Civile » Consumatori » Si può bocciare uno studente delle scuole medie?

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Si può bocciare uno studente delle scuole medie?

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it Si può bocciare uno studente delle scuole medie?
bocciatura-scuola-media
Avv. Beatrice Bellato

Si può bocciare uno studente delle scuole medie – guida rapida

  • L’ammissione alla classe successiva
  • La bocciatura alla scuola media
  • La motivazione della non ammissione
  • La posizione consolidata

Uno studente delle scuole medie può essere bocciato? A chiarire questo aspetto è stato il TAR Valle d’Aosta con la sentenza n. 7/2022, che ha preso in carico l’impugnazione da parte di una coppia di genitori con cui si richiedeva l’annullamento dell’atto con cui l’istituzione scolastica ha disposto la non ammissione dello studente, frequentate la prima classe della scuola media inferiore, alla classe successiva.

Indice:

  • 1 L’ammissione dello studente delle scuole medie alla classe successiva
  • 2 La bocciatura alle scuole medie
  • 3 La motivazione della non ammissione
  • 4 Una posizione oramai consolidata

L’ammissione dello studente delle scuole medie alla classe successiva

Il Ministero dell’Istruzione, con circolare del 20 ottobre 2017 ha offerto una lettura propria dell’art. 6 d.lgs. n. 62 del 2017, dichiarando che “l’ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione”.

Sulla base di tale disposto, l’Amministrazione ritiene comune che non vi siano dei dati normativi espressi che autorizzano a qualificare come eccezionale la non amissione per la scuola secondaria di primo grado.

La bocciatura alle scuole medie

Nella sua valutazione il TAR ricorda che la giurisprudenza d’appello è concorde nel ritenere che l’art. 6 del d.lgs n. 62/2017 stabilisce come gli alunni della scuola secondaria di primo grado siano ammessi alla classe successiva e all’esame conclusivo del primo ciclo eccettuati alcuni casi specifici definiti di

  • “grave sanzione disciplinare”
  • o di “parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline”.

Peraltro, in tale secondo caso è previsto che il consiglio di classe possa deliberare la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo. La delibera dovrà essere adeguatamente motivata.

Anche alla luce di quanto sopra il Collegio ritiene che la bocciatura debba essere considerata un’eccezione. Anche se si registra un’insufficiente acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, infatti, la non ammissione non è automatica bensì può essere deliberata con adeguata motivazione. Inoltre, anche per le valutazioni finali, oltre che per quelle periodiche, il provvedimento prevede che siano attivate strategie specifiche per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

La motivazione della non ammissione

Il TAR sembra pertanto contrastare con la posizione dei giudici di prime cure. Nella  relativa sentenza, si afferma come la disciplina in vigore non prevede un esame complessivo del livello di apprendimento, non limitato a un solo periodo o anno di riferimento.

Di fatti, proseguono i giudici amministrativi, la possibilità di attivare azioni di recupero non può che domandare necessariamente che il consiglio scolastico valuti la possibilità che il recupero non implichi la non ammissione all’anno successivo. Si deve estendere così il proprio esame ad un arco temporale più ampio. L’ammissione alle classi successive della scuola secondaria di primo grado, riporta la circolare ministeriale n. 1865/2017, è disposta in via generale anche nelle ipotesi di una parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento di una o più discipline.

Insomma, la non ammissione deve essere considerata come un’eccezione. Come tale, realizzatasi solamente dinanzi all’esito negativo dell’esame predittivo e ragionato delle possibilità di recupero in un più ampio periodo scolastico. L’esame complessivo non può che essere condotto tenendo in considerazione il livello di apprendimento. Si intende come tale quello che è stato raggiunto anche nei periodi immediatamente precedenti a quello in cui si sono registrate le carenze che vengono ritenute, eventualmente, da recuperare.

Una posizione oramai consolidata

Giova anche sottolineare come la posizione del TAR Valle d’Aosta sia oramai consolidata grazie anche a diversi interventi del Consiglio di Stato.

Uno dei casi più recenti e più noti è quello di un giovane studente che non veniva ammesso alla frequentazione della seconda classe della scuola media poiché aveva riportato sette insufficienze, di cui una grave, unico nella sua classe.

L’istituto aveva dunque ritenuto di non ammettere il giovane alla classe successiva, con i genitori che proponevano ricorso al TAR Emilia Romagna.

A quel punto i giudici del TAR respingevano la domanda cautelare. Si afferma così che la motivazione espressa in ordine alla non idoneità attitudinale del ragazzo e alla necessità che lo stesso ripeta l’anno scolastico pare congrua e comunque non illogica in relazione alle evidenze emerse e al quadro normativo di riferimento.

La difesa del giovane adisce quindi il Consiglio di Stato. Qui si accoglie l’appello affermando come l’ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado debba fondarsi su un giudizio che faccia riferimento unitario e complessivo a periodi più ampi rispetto al solo singolo anno scolastico. E, ciò, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.

Pertanto, l’alunno veniva poi ammesso alla classe successiva sebbene in sede di scrutinio avesse una valutazione con voto inferiore a 6/10 in più discipline. L’istituto scolastico venne condannato a pagare le spese in giudizio.

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