La caparra confirmatoria – indice:
La caparra confirmatoria è un istituto previsto e disciplinato all’articolo 1385 del codice civile. La stessa ha diverse funzioni giuridiche e contrattuali e non va confusa con altri istituti come l’acconto e la caparra penitenziale (articolo 1386 del codice civile).
L’articolo 1385 dispone che:
“Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all’altra, a titolo di caparra, una somma di danaro, o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta.
Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l’altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra, se inadempiente è invece la parte che l’ha ricevuta, l’altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra”.
Cos’è la caparra confirmatoria
Ad avviso della dottrina maggioritaria, la caparra non è un patto accessorio al contratto. Si tratta dunque di un vero e proprio contratto autonomo, avente una propria causa individuabile nelle sue quattro funzioni. È un contratto reale e per il suo perfezionamento è necessaria la materiale consegna del bene alla controparte.
Nella caparra confirmatoria possono infatti individuarsi quattro funzioni giuridiche distinte ma cumulate fra loro:
- Confirmatoria: il contraente, tramite la corresponsione della stessa, dà conferma “tangibile” della seria volontà di adempiere al contratto stipulato e garanzia in ordine all’adempimento. Il suo versamento fa poi presumere l’esistenza del contratto che vi è sotteso;
- Di acconto: l’importo versato ha anche, ma non solo, la funzione di acconto sul corrispettivo previsto dal contratto;
- Di indennizzo: in caso di inadempimento è preventivamente disciplinata la modalità di indennizzo. La sua natura è infatti anche quella di clausola penale. La stessa quantifica e forfettizza preventivamente il danno derivante dall’inadempimento;
- Di autotutela: i contraenti potranno tutelarsi senza la necessità di rivolgersi al giudice.
Gli effetti della caparra confirmatoria
La caparra confirmatoria legittima il contraente ad esercitare il diritto di recesso in caso di inadempimento della controparte.
Parte della dottrina e della giurisprudenza ritengono invero che ciò che l’articolo 1385 del codice civile qualifica come recesso costituisca un’ipotesi speciale di risoluzione per inadempimento (Così Cassazione del 14 marzo 1988 numero 2435 e Cassazione numero 4011 del 9 luglio 1984)
Se inadempiente sarà la parte che la ha versata, la controparte sarà legittimata a ritenerla integralmente.
Laddove viceversa sia inadempiente la parte che la ha ricevuta, chi la ha versata sarà legittimato a richiedere alla controparte un importo pari al doppio di quanto versato.
Alla parte adempiente è data tuttavia facoltà di scelta in ordine all’azione giudiziale volta a richedere l’adempimento del contratto o all’esercizio del diritto di recesso. La scelta non deve essere giustificata e può essere dettata, secondo buona fede, da mera convenienza. Nel caso però la parte adempiente chieda giudizialmente l’adempimento, la disciplina sul risarcimento del danno sarà regolata dalle norme generali in tema di responsabilità contrattuale.
La Corte di Cassazione e la giurisprudenza oggi prevalenti ritengono che non sia possibile al contraente adempiente, dopo aver proposto domanda di risoluzone e risarcimento, prima del passaggio in giudicato della relativa sentenza, decidere di esercitare il diritto di recesso (Così Cassazione a Sezioni Unite del 14 gennaio 2009 numero 553).
La caparra penitenziale
Quella confirmatoria non va confusa con la caparra penitenziale, disciplinata all’articolo 1386 del codice civile. La caparra penitenziale ha una funzione differente rispetto alla caparra confirmatoria: costituisce infatti il corrispettivo per il diritto di recesso.
Non vi è dunque alcuna funzione di carattere risarcitorio né di conferma. La parte che non intenda adempiere avrà il diritto di recedere, senza per ciò essere inadempiente e senza che controparte abbia il diritto di chiedere giudizialmente l’adempimento.
Le differenze con l’acconto
La caparra confirmatoria, come visto, ha una funzione ulteriore rispetto al semplice acconto. Mentre l’acconto infatti è soltanto un anticipo sul prezzo o sul corrispettivo pattuito, la caparra confirmatoria ha funzione di garanzia. L’acconto infatti, è un versamento che trova la sua causa nel contratto stipulato, ma non ha lo scopo di determinare anticipatamente gli effetti dell’inadempimento. In caso di inadempimento e versamento dell’acconto, infatti, la parte contrattuale adempiente per ottenere il risarcimento del danno dovrà necessariamente adire il giudice, non potendo trattenere l’acconto versato dalla controparte a titolo di “forfettizzazione del risarcimento”.
Un esempio – fac simile di caparra confirmatoria
Ecco un esempio sulle modalità di redazione di una clausola avente ad oggetto la caparra confirmatoria:
“A titolo di caparra confirmatoria, il Sig. … consegna al Sig. …, che riceve rilasciandone quietanza, la somma di euro …, anche quale acconto su quanto dovuto in relazione al contratto di … .”