Contratto di mantenimento – guida rapida
- Elementi essenziali e causa del contratto di mantenimento
- Il contenuto delle prestazioni di mantenimento
- La forma e i requisiti per la validità
- Le differenze con la donazione e i vantaggi patrimoniali
- Il regime fiscale e le agevolazioni
- Le clausole di tutela e la risoluzione
- I profili successori e la comunione legale
- I suggerimenti pratici per la stipula
Il contratto di mantenimento è uno strumento giuridico atipico che, pur non trovando disciplina espressa nel Codice Civile italiano, ha acquisito piena legittimità attraverso l’elaborazione giurisprudenziale e la prassi notarile.
Si tratta infatti di una figura contrattuale ricorrente, che si caratterizza per il trasferimento di un bene mobile o immobile o di un capitale da una parte all’altra, la quale si obbliga in cambio a prestare assistenza vitalizia al cedente.
La Corte di Cassazione, con la sentenza delle Sezioni Unite n. 8432/1990, ha definitivamente riconosciuto la natura di contratto atipico, a prestazioni corrispettive e aleatorio del vitalizio assistenziale. Una qualificazione che sottolinea la peculiarità di questo negozio giuridico, che si distingue dalla rendita vitalizia per la natura composita e personalissima delle prestazioni dovute.
Indice:
- 1 Elementi essenziali e causa del contratto di mantenimento
- 2 Il contenuto delle prestazioni di mantenimento
- 3 La forma e i requisiti per la validità
- 4 Le differenze con la donazione e i vantaggi patrimoniali
- 5 Il regime fiscale e le agevolazioni
- 6 Le clausole di tutela e la risoluzione
- 7 I profili successori e la comunione legale
- 8 I suggerimenti pratici per la stipula
Elementi essenziali e causa del contratto di mantenimento
Per approfondire il tema oggetto del nostro odierno approfondimento, cominciamo con il rammentare che l’elemento caratterizzante del contratto di mantenimento è rappresentato dall’obbligazione di assistenza avente carattere infungibile, che si concretizza in prestazioni materiali, personali e morali che solo un soggetto individuato per le sue qualità personali può eseguire.
La giurisprudenza ha costantemente ribadito che il credito di mantenimento non può essere ceduto e il relativo debito non è trasmissibile né inter vivos né mortis causa.
La doppia alea costituisce un requisito fondamentale: da un lato, l’incertezza sulla durata della vita del beneficiario; dall’altro, la mutevolezza delle prestazioni che non consente una predeterminazione certa del loro valore complessivo.
L’assenza di tale aleatorietà determina la nullità del contratto per difetto di causa, come stabilito dalla Cassazione in numerose pronunce (nn. 23895/2016, 4533/2015, 7479/2013).
Il contenuto delle prestazioni di mantenimento
Le prestazioni oggetto del contratto devono essere adeguate alla condizione sociale del beneficiario e prescindono dallo stato di bisogno. Il contenuto tipico comprende:
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L’assistenza personale, che include compagnia, visite periodiche, accompagnamento nei luoghi indicati dal beneficiario e ospitalità per parenti e amici.
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Le prestazioni di carattere alimentare, calibrate sulle abitudini di vita del mantenuto, con approvvigionamento quotidiano presso il suo domicilio.
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La fornitura di vestiario necessario, sempre in conformità alle abitudini di vita del beneficiario.
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La conservazione dell’abitazione in condizioni di pulizia e igiene costanti, anche mediante incaricati.
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L’assistenza medica necessaria, con assunzione delle spese per cure domiciliari o ricoveri ospedalieri.
La forma e i requisiti per la validità
Quando il contratto ha per oggetto il trasferimento di diritti reali su immobili, è richiesta la forma dell’atto pubblico notarile. Diversamente dalla donazione, non è necessaria la presenza di testimoni, salvo che il contratto venga eventualmente riqualificato come donazione modale.
L’atto deve contenere tutte le dichiarazioni tipiche delle cessioni immobiliari: conformità catastale e urbanistica, certificazione energetica, sicurezza degli impianti, eventuale rinuncia all’ipoteca legale, garanzie legali e modalità di pagamento del corrispettivo.
È importante precisare che, trattandosi di un corrispettivo non pecuniario, le modalità di pagamento assumono una configurazione particolare.
Le differenze con la donazione e i vantaggi patrimoniali
A differenza della donazione, il contratto di mantenimento presenta significativi vantaggi in termini di stabilità patrimoniale. L’immobile ceduto non rientra nell’asse ereditario e non è soggetto all’azione di riduzione da parte dei legittimari eventualmente lesi nella quota di riserva.
La donazione, infatti, può essere impugnata entro 10 anni dalla morte del donante ed è soggetta all’azione di riduzione o restituzione degli eredi pretermessi entro 20 anni dalla stipula. Le limitazioni, evidentemente, rendono spesso problematica la successiva circolazione degli immobili donati, con le banche che mostrano riluttanza a concedere mutui garantiti da tali beni.
Il regime fiscale e le agevolazioni
Il trattamento fiscale del contratto di mantenimento è disciplinato dagli articoli 43 e 46 del Testo Unico dell’Imposta di Registro. La base imponibile è costituita dal valore maggiore tra quello dei beni trasferiti e quello della rendita vitalizia, calcolato moltiplicando l’annualità per il coefficiente stabilito in base all’età del beneficiario.
Con la risoluzione n. 113/E del 25 agosto 2017, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche per questi contratti può applicarsi la disciplina del prezzo-valore, purché la cessione riguardi un immobile abitativo e la relativa pertinenza. L’opzione consente di determinare la base imponibile sul valore catastale anziché su quello commerciale, con conseguente risparmio fiscale.
Le clausole di tutela e la risoluzione
Per garantire l’effettività del contratto, è fondamentale inserire clausole risolutive espresse che prevedano lo scioglimento dell’accordo in caso di inadempimento degli obblighi di assistenza. Le parti possono anche disciplinare la sostituzione delle prestazioni dovute nel caso in cui l’obbligato premuoia o non sia più in grado di assistere personalmente il beneficiario.
È possibile prevedere che l’assistenza possa essere adempiuta da terza persona scelta di comune accordo, come confermato dalla Cassazione (sentenze nn. 1503/1998 e 9764/2012). Tale flessibilità consente di adattare il contratto alle mutevoli esigenze delle parti mantenendo ferma la causa negoziale.
I profili successori e la comunione legale
Un aspetto particolare riguarda il regime patrimoniale dei coniugi quando l’acquirente del bene è sposato in comunione legale. La dottrina prevalente propende per la ricomprensione del bene nella comunione legale, anche se solo uno dei coniugi ha assunto l’obbligo di mantenimento.
Per escludere il bene dalla comunione, attuale o de residuo, è necessario l’intervento nel contratto del coniuge non obbligato alla prestazione, con esplicita dichiarazione di esclusione dalla comunione stessa.
I suggerimenti pratici per la stipula
Nella redazione del contratto, è essenziale dettagliare con precisione gli obblighi di assistenza, verificando che le prestazioni a carico delle parti siano caratterizzate da omogeneità e proporzione. Un accorgimento fondamentale per prevenire eventuali contestazioni sulla validità del negozio.
Le parti dovrebbero considerare l’inserimento di meccanismi di adeguamento delle prestazioni in base all’evoluzione delle condizioni di salute e delle necessità del beneficiario, mantenendo così viva l’aleatorietà che caratterizza la causa del contratto.
Il contratto di mantenimento si conferma quindi come uno strumento versatile e sicuro per la pianificazione patrimoniale, particolarmente indicato quando si desidera trasferire un bene garantendo al contempo assistenza vitalizia al cedente, con vantaggi fiscali e successori significativi rispetto ad altre forme di trasferimento della proprietà.
Per maggiori informazioni consigliamo tutti i lettori a contattare il nostro studio.