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Home » Civile » Consumatori » Ritardo o cancellazione del volo: come farsi risarcire

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Ritardo o cancellazione del volo: come farsi risarcire

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it Ritardo o cancellazione del volo: come farsi risarcire
La cancellazione del volo
Avv. Beatrice Bellato

Il risarcimento per ritardo o cancellazione del volo – indice:

  • Le ore di attesa
  • Il regolamente UE
  • Carta dei diritti del passeggero
  • Di quanto è il rimborso
  • Come si calcola la distanza
  • Diritto all’assistenza
  • Diritti per cambiamento di classe
  • Circostanze straordinarie
  • Smarrimento dei bagagli

Prima di affrontare un viaggio, specie quando è previsto un volo aereo, è importante informarsi sui diritti dei passeggeri per i casi di ritardo e cancellazione del volo.

Risarcimento ritardo aereo: le ore di attesa prolungata devono essere risarcite

È recente il clamore mediatico suscitato da quanto accaduto a un gruppo di circa 150 passeggeri del volo Ryanair Cagliari – Bergamo. Il volo infatti è partito dopo quasi sette ore di attesa, e con i passeggeri che – segnala una locale associazione dei consumatori – avrebbero saputo del ritardo solo pochi minuti prima dell’imbarco. In casi come questo o di cancellazione del volo aereo, i passeggeri hanno il diritto al rimborso del volo ed al risarcimento. Ciò è previsto dal Regolamento CE 261 del 2004.

L’aereo in questione, che avrebbe dovuto decollare dall’aeroporto di Cagliari Elmas alle ore 6.35, ha invece lasciato il suolo sardo solamente alle 13.05, a causa dell’assenza dell’equipaggio e, presumibilmente, a causa delle avverse condizioni atmosferiche in Spagna, che hanno determinato la cancellazione di alcuni voli Ryanair e potrebbero avere inciso negativamente sui voli della compagnia low cost. Una brutta sorpresa in grado di determinare un pregiudizio piuttosto evidente in capo ai passeggeri. A tali passeggeri rimane comunque la possibilità di far valere i propri diritti sanciti dalle normative europee. Quali sono?

Il diritto al rimborso e al risarcimento in caso di ritardo dell’aereo: il Regolamento UE 261 del 2004

Nell’ipotesi in cui si abbia la spiacevole eventualità di andare incontro a casi di negato imbarco, ritardo, cancellazione del volo o se si è stati collocati in una classe superiore o inferiore rispetto a quella menzionata nel biglietto, le norme comunitarie stabiliscono una serie di diritti se il volo parte da un aeroporto dell’Unione Europea, con una qualsiasi compagnia aerea, oppure se si arriva nell’Unione Europea, con una compagnia aerea di un paese UE o di Islanda, Norvegia o Svizzera.

Quando assistenza per il ritardo e quando il rimborso dell’intero biglietto

In particolare, se il volo ha un ritardo inferiore alle 2 ore, al momento della partenza il passeggero ha diritto all’assistenza (bevande, pasti, comunicazioni) ed eventualmente al pernottamento in albergo (inclusi i trasferimenti da e verso l’aeroporto), a seconda del ritardo e della lunghezza del volo. Se invece il ritardo ammonta ad almeno 5 ore al momento della partenza, il passeggero ha diritto al rimborso. Se tuttavia il passeggero accetta il rimborso, non può contestualmente richiedere alla compagnia aerea ulteriori mezzi di trasporto o assistenza.

Carta dei diritti del passeggero: risarcimento in caso negato imbarco o cancellazione del volo

Altri rimborsi sono invece previsti nelle ipotesi di cancellazione o negato imbarco. Il regolamento UE 261 del 2004 con correlativa Carta dei Diritti del Passeggero, prevedono infatti che se il volo è stato cancellato, e il passeggero è stato informato meno di 2 settimane prima della partenza, o se ancora è stato negato l’imbarco, si ha diritto a essere trasportati alla propria destinazione finale con mezzi alternativi comparabili. In alternativa si ha diritto al rimborso del biglietto, oppure ad essere trasportati gratuitamente al luogo di partenza iniziale in caso di coincidenze.

Di quanto è il rimborso per ritardo o cancellazione del volo

Come specificato dalle normative europee, si può avere diritto ad un risarcimento che va da 250 a 600 euro a seconda della lunghezza del volo. Se la compagnia aerea propone un volo alternativo e si riesce a raggiungere comunque la destinazione finale con un ritardo di 2, 3 o 4 ore a seconda della lunghezza del volo, il risarcimento può essere ridotto del 50%.

Più nel dettaglio:

  • Se il volo è anche interno all’Unione Europea, e il ritardo all’arrivo è di almeno 3 ore, con lunghezza del volo di massimo 1.500 km, si ha diritto a un risarcimento di 250 euro;
  • Se invece il ritardo è di almeno 3 ore e il volo è lungo oltre 1.500 km e fino a 3.500 km, sia all’interno dell’UE che negli altri casi, il risarcimento sarà di 400 euro.
  • Quando il volo ha lunghezza di oltre 3.500 km, e il ritardo all’arrivo è di almeno 3 ore, si ha diritto a un risarcimento di 600 euro.

Come si calcola la distanza ai fini del risarcimento per ritardo aereo?

La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire come, in caso di scali, la distanza rilevante è quella fra l’aeroporto di partenza e quello di arrivo: non si tiene conto della distanza effettivamente percorsa. Quale distanza fra aeroporti è rilevante? La distanza fra aeroporto ed aeroporto non deve essere calcolata secondo il percorso “stradale” fra i due aeroporti, bensì sulla base della rotta cosiddetta “ortodromica” fra aeroporto ed aeroporto. La rotta ortodromica è la rotta aerea che prevede la distanza minore fra due punti sulla superficie terrestre. Per meglio dire, è quella rotta che consente all’aereo di congiungere due punti sulla superficie terrestre percorrendo l’arco di circonferenza meno lungo.

Per fare un esempio pratico, ove un passeggero acquisti un biglietto Parigi – New York che preveda uno scalo a Roma, la distanza rilevante sarà quella fra gli aeroporti di Parigi e New York, senza tenere conto dell’effettivo scalo a Roma. In questo caso la distanza ortodromica fra i due aeroporti sarà di 5841 chilometri.

Il diritto all’assistenza: cibo, pasti e bevande

Si noti che, anche nell’eventualità di un volo alternativo, la compagnia aerea deve comunque garantire il diritto all’assistenza (bevande, pasti, comunicazioni) ed eventualmente al pernottamento in albergo (inclusi i trasferimenti da e verso l’aeroporto) a seconda dell’entità del ritardo.

Diritti dei passeggeri aerei in caso di cambiamento di classe

Ancora, nell’ipotesi in cui il passeggero venga sistemato in una classe superiore rispetto a quella menzionata nel biglietto, la compagnia aerea non può richiedere alcun pagamento aggiuntivo. Di contro, se il passeggero è costretto a viaggiare in una classe inferiore, si ha diritto ad un rimborso del 30%, 50% o 75% del prezzo del biglietto, a seconda della lunghezza del volo.

Le circostanze straordinarie

Un cenno di specifica attenzione deve essere mostrato nei confronti del caso in cui la cancellazione sia dovuta a circostanze straordinarie. Fra queste ci sono il maltempo o lo sciopero dei controllori di volo.

In questo caso, infatti, il passeggero non ha alcun diritto al risarcimento. La compagnia aerea è comunque tenuta a garantire un’assistenza adeguata mentre si è in attesa di un mezzo alternativo. Si ha inoltre diritto al rimborso del biglietto entro 7 giorni. In alternativa si avrà diritto a un trasporto alla propria destinazione finale alla prima opportunità. In subordine vi sarà diritto allo spostamento della prenotazione a una data successiva discrezionale. Ancora in subordine, al trasferimento da e verso l’aeroporto se il volo arriva o parte da un aeroporto diverso da quello menzionato nel biglietto.

Risarcimento per smarrimento, danneggiamento o consegna ritardata dei bagagli

Concludiamo infine con un breve cenno ai diritti dei passeggeri per smarrimento, danneggiamento o consegna ritardata dei bagagli.

Nell’ipotesi di smarrimento, di danneggiamento o di consegna ritardata del proprio bagaglio registrato, il passeggero ha diritto ad ottenere dalla compagnia aerea un risarcimento. L’importo riconosciuto arriva fino a circa 1.220 euro.

Risarcimenti sono inoltre previsti nelle ipotesi in cui il vettore sia responsabile dei danni al proprio bagaglio a mano.

Infine, se il passeggero viaggia con degli oggetti di valore, è possibile che si possa ottenere un risarcimento superiore al limite massimo dei 1.220 euro. Si dovrà in tal caso presentare alla compagnia aerea una dichiarazione preventiva, al più tardi al momento del check-in, nella quale si precisa la natura e il valore degli oggetti stessi. In tali ipotesi, per quanto intuibile, potrebbe essere opportuno procedere alla sottoscrizione di specifica copertura assicurativa.

Avv. Bellato – diritto dei consumatori

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