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Home » Civile » Matrimonio » Separazione breve: una guida rapida

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Separazione breve: una guida rapida

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it Separazione breve: una guida rapida
Separazione Breve
Avv. Beatrice Bellato

Separazione breve: possibile separarsi senza passare per il Tribunale- indice:

  • Cos’è
  • Procedura
  • Tempi
  • Documenti necessari
  • Costi

Cos’è la separazione breve

L’articolo 6 del Decreto Legge 132/14, convertito in legge 162/14, ha introdotto nell’ordinamento la soluzione negoziale e “degiurisdizionale” delle controversie in materia di separazione o divorzio. I coniugi, attraverso la procedura di negoziazione assistita, possono procedere alla separazione senza passare per il Tribunale. Si tratta, pertanto, di una modalità alternativa alla separazione consensuale avanti al Tribunale.

La procedura è molto semplice e presuppone due condizioni:

  • che ciascun coniuge sia assistito da un avvocato;
  • che i coniugi siano d’accordo.

La procedura di separazione breve

La separazione breve può risolversi in due soli incontri tra i coniugi.

Nel primo incontro le parti sottoscrivono una convenzione di negoziazione assistita. Tale convenzione, ai sensi dell’art. 2 Legge 162/14, è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati. La convenzione deve contenere il termine concordato dalle parti per l’espletamento della procedura. Tale termine deve essere non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi ed è prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti.

Nel secondo incontro i coniugi sottoscrivono un accordo contenente le condizioni della separazione c.d. breve. Ai sensi dell’art. 5 Legge 162/14, l’accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

La Legge prevede che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita debba essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente.

L’autorizzazione del Pubblico Ministero

Il Pubblico Ministero, quando ritiene che l’accordo risponde all’interesse dei figli, lo autorizza. Quando invece il Pubblico Ministero ritiene che l’accordo non risponde all’interesse dei figli, lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo.

Una volta ottenuta l’autorizzazione del Pubblico Ministero, gli Avvocati, entro i successivi dieci giorni, hanno l’obbligo di trasmettere l’accordo all’Ufficiale di Stato Civile del Comune dove il matrimonio è stato celebrato.

Il nullaosta del Pubblico Ministero

Invece, in mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti di cui sopra.

I tempi della separazione breve

I tempi della separazione breve sono molto veloci. Dalla data della stipula della convenzione di negoziazione assistita a quella della stipula dell’accordo devono trascorrere minimo un mese e massimo tre mesi (prorogabili, su richiesta delle parti, per ulteriori 30 giorni).

Pertanto, nella migliore delle ipotesi:

  • i coniugi, ciascuno con il proprio avvocato, si incontrano una prima volta per la stipula della convenzione di negoziazione assistita;
  • trascorso un mese dalla stipula, i coniugi si incontrano una seconda volta per la sottoscrizione dell’accordo di separazione;
  • entro 10 giorni dalla sottoscrizione gli Avvocati trasmettono l’accordo al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente per l’autorizzazione o il nullaosta (a seconda che siano o meno presenti figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti;
  • ottenuti l’autorizzazione o il nullaosta, entro 10 giorni gli Avvocati hanno l’obbligo di trasmettere l’accordo all’Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato celebrato.

Per ottenere la separazione breve, quindi, bastano 60 giorni.

I documenti necessari

Per dare corso al procedimento sono necessari alcuni documenti, tutti facilmente reperibili:

  • Estratto integrale dell’atto di matrimonio;
  • Certificato di residenza e stato di famiglia, anche contestuale, di entrambi i coniugi (non è possibile utilizzare l’autocertificazione);
  • Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni di entrambi i coniugi;
  • Copia di un documento di identità di entrambi i coniugi;
  • Copia del codice fiscale di entrambi i coniugi.

I costi e gli onorari dell’avvocato per la separazione breve

È inevitabile che la separazione breve abbia dei costi nettamente inferiori rispetto a quella avanti il Tribunale. Il compenso per ciascun avvocato parte da circa € 500,00.

Avv. Beatrice Bellato – diritto matrimoniale e di famiglia

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