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Truffa online: cos’è e come denunciarla – guida rapida

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it Truffa online: cos’è e come denunciarla – guida rapida
truffa online
Avv. Beatrice Bellato

La truffa online – indice

  • Il reato di truffa
  • La truffa online
  • E’ truffa aggravata?
  • Come denunciare
  • Come denunciare online
  • L’avvocato è necessario?

Negli ultimi giorni ci siamo occupati in più occasioni del reato di truffa, rammentano quali siano le sue caratteristiche e le sanzioni ad esso ricollegate.

Occupiamoci oggi di un “particolare” tipo di reato, la truffa online, favorita dalla crescente diffusione degli strumenti informatici e tecnologici.

Indice:

  • 1 Il reato di truffa
  • 2 La truffa online
  • 3 È truffa aggravata?
  • 4 Come denunciare la truffa online
  • 5 Denuncia online
  • 6 È necessario ricorrere a un avvocato?

Il reato di truffa

Prima di far ciò, giova rammentare che la truffa online non è un’autonoma fattispecie di truffa, ma può essere ricondotta al più ampio concetto di truffa ex art. 640 c.p., secondo cui:

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’autorità;

o se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un’altra circostanza aggravante.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall’articolo 61, primo comma, numero 7.

Senza addentarci ulteriormente in considerazioni già elaborate nei precedenti focus, ci limitiamo qui a segnalare che la truffa è sostanziabile in un comportamento che induce in errore la persona danneggiata, attraverso un raggiro o un artifizio.

Proprio a causa di tale comportamento, la vittima viene indotta a percepire la realtà in maniera errata e, di conseguenza, a costituire una volontà che sarebbe stata diversa senza tali raggiri o artifizi.

La truffa online

Come abbiamo già anticipato, la truffa online non è un’ipotesi autonoma di reato, ma semplicemente un’estensione didattica dell’art. 640 c.p., declinato sulla base delle moderne tecnologie.

Peraltro, numerose difficoltà insorgerebbero anche nel definire specifici requisiti di tale potenziale reato.

Per esempio, la dottrina si domanda se si possa parlare di truffa online nel caso in cui la vittima paghi uno smartphone ordinato online, senza però averlo mai ricevuto.

Se infatti è pur vero che la truffa è stata condotta proprio mediante la promozione della stessa attraverso piattaforme digitali, è anche vero che il momento in cui si “forma” il reato non è quello del pagamento da parte della vittima, bensì nell’istante in cui il truffatore non spedisce lo smartphone all’acquirente.

In altre parole, autorevole dottrina ritiene che l’annuncio sul sito internet non sia di per sé sufficiente a qualificare l’errore, non possedendo spesso caratteristiche tali da poter essere intuito dal soggetto danneggiato.

Insomma, la truffa si perfeziona non con l’errore ma con la volontà da parte del truffatore di non adempiere all’obbligazione assunta. Il momento in cui si concretizza il reato non è così quello del regolamento monetario, quanto quello del carente adempimento dell’obbligazione.

Il legislatore non punisce infatti le intenzioni. Così che, per esempio, il truffatore che ha ideato la frode potrebbe nel frattempo ravvedersi, e provvedere comunque alla spedizione della merce.

È truffa aggravata?

Ci si può altresì domandare se la truffa online sia una truffa aggravata. Rileviamo infatti come il legislatore, richiamando l’art. 61 c.p., si riferisca all’aver “profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa”.

Anche in questo caso, l’opinione dottrinale non sembra essere concorde. Alcuni ritengono infatti che la truffa online sia truffa aggravata proprio perché ricorrono le caratteristiche di cui sopra. Altri ritengono invece che oggi giorno l’acquisto telematico è diventato talmente frequente da essere più agevolmente “interpretabile” dalle singole parti, che sono perfettamente a conoscenza degli eventuali rischi che potrebbero comparire.

Come denunciare la truffa online

Da quanto sopra abbiamo avuto modo di riassumere, appare chiaro che le modalità con cui sono declinabili le truffe online siano talmente varie ed estese da non poter essere sintetizzabili.

Qualsiasi sia la fattispecie concreta, nel momento in cui ci si renda conto di essere caduti in una trappola, è molto importante procedere con una tempestiva denuncia alla polizia postale o ai carabinieri. La denuncia non deve necessariamente seguire un modello predefinito, e può essere effettuata sia per iscritto che in forma orale. È tuttavia fondamentale che sia completa e il più chiara possibile, riepilogando tutti gli elementi utili per poter spiegare come sono andati i fatti.

Per quanto attiene i termini di presentazione, la denuncia facoltativa non ha “scadenze” di legge. Così non avviene invece in alcuni casi previsti dalla legge, che indicano termini molto precisi. Lo stesso discorso vale per la querela, il cui diritto deve essere esercitato entro tre mesi dal giorno in cui si è venuti a conoscenza della realizzazione del reato.

Il denunciante o il querelante hanno diritto a ricevere un’attestazione di avvenuta denuncia / querela.

Denuncia online

Ricordiamo infine a tutti gli interessati che è oggi possibile fare una denuncia online direttamente dal sito internet della Polizia postale.

Qui sarà infatti disponibile un modello predefinito, che può essere completato e inviato telematicamente. Si ricorda comunque che questo è solo il primo passo della procedura di presentazione della denuncia per reati telematici: l’atto così inserito è infatti solamente uno schema da integrare, nell’ufficio di polizia prescelto. Pertanto, l’atto assumerà un valore legale di denuncia solamente mediante sottoscrizione dinanzi all’Ufficiale di P.G..

È necessario ricorrere a un avvocato?

Per poter presentare una denuncia non è necessario farsi assistere da un avvocato.

Tuttavia, appare chiaro che il supporto di un avvocato in ipotesi come queste possa risultare di grande aiuto! Il consulente legale, infatti, grazie alle sue conoscenze specifiche, potrà assistervi al meglio sia durante il processo che durante le fasi delle indagini, aderendo o meno alle richieste del pubblico ministero in sede di giudizio, e poter agevolare il raggiungimento dell’obiettivo del risarcimento del danno, soprattutto se la truffa ha riguardato un controvalore di rilievo.

Avv. Filippo Martini – diritto penale

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