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Home » Civile » Matrimonio » La separazione giudiziale: una guida rapida

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La separazione giudiziale: una guida rapida

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it La separazione giudiziale: una guida rapida
La separazione giudiziale
Avv. Beatrice Bellato

La separazione giudiziale – indice:

  • Cos’è
  • In cosa consiste
  • Gli effetti
  • La comunione legale
  • I diritti successori
  • Provvedimenti per i figli
  • L’addebito
  • La casa coniugale
  • La riconciliazione
  • I tempi
  • Le modifiche delle condizioni
  • I tempi per il divorzio
  • I Costi della separazione
  • I documenti necessari
  • Chi paga le spese
  • Assistenza legale

La separazione giudiziale è la forma contenziosa della separazione personale dei coniugi, alternativa alla separazione consensuale. Sul piano sostanziale trova il proprio fondamento nell’art. 151 c.c., che consente di chiederla quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole. Sul piano processuale, per i procedimenti instaurati dal 28 febbraio 2023, la separazione giudiziale non è più regolata dagli artt. 706 e seguenti c.p.c., ma dal rito unitario in materia di persone, minorenni e famiglie, in particolare dagli artt. 473-bis.47 e seguenti c.p.c.. Si ricorre a questo procedimento quando i coniugi non raggiungono un accordo sulle condizioni della separazione oppure quando uno di essi intende chiedere, ricorrendone i presupposti, l’addebito.

Cos’è la separazione giudiziale

La separazione giudiziale è un procedimento civile contenzioso mediante il quale uno dei coniugi propone ricorso al tribunale competente per ottenere la pronuncia della separazione personale. Con la sentenza il giudice regola i rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi e li autorizza a vivere separatamente. Per i procedimenti instaurati dal 28 febbraio 2023, la separazione giudiziale non si introduce più ai sensi dell’art. 706 c.p.c., ma secondo il rito unitario in materia di persone, minorenni e famiglie; in particolare, per le domande di separazione è competente il tribunale individuato ai sensi dell’art. 473-bis.47 c.p.c.: se vi sono figli minori, rileva il tribunale del luogo della loro residenza abituale; in mancanza di figli minori, è competente il tribunale del luogo di residenza o domicilio del convenuto.

Depositato il ricorso, il presidente, entro tre giorni, designa il relatore e fissa l’udienza di prima comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire almeno trenta giorni prima dell’udienza. Tra il deposito del ricorso e l’udienza non devono intercorrere più di novanta giorni; inoltre, tra la notificazione del ricorso e del decreto e la data dell’udienza deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni liberi. Nei casi di urgenza, il presidente o il giudice delegato può adottare anche provvedimenti indifferibili prima dell’udienza.

L’udienza

blankAll’udienza le parti devono comparire personalmente, salvo gravi e comprovati motivi, assistite dai rispettivi difensori. Il giudice le sente, congiuntamente o separatamente, e tenta la conciliazione; può anche formulare una proposta conciliativa. Se la conciliazione non riesce, il giudice adotta con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse delle parti e dei figli, provvede sulle richieste istruttorie e predispone il calendario del processo. Non si parla più, quindi, del vecchio schema in cui il Presidente assegna la causa a un giudice istruttore dopo l’udienza presidenziale, perché la disciplina attuale segue un diverso modello processuale.

La separazione giudiziale si distingue da quella consensuale perché presuppone il disaccordo tra i coniugi sulle condizioni della separazione e si svolge necessariamente davanti all’autorità giudiziaria; la separazione consensuale, invece, può essere proposta con domanda congiunta oppure, nei casi consentiti dalla legge, essere definita anche mediante negoziazione assistita o davanti all’ufficiale dello stato civile.

In cosa consiste la separazione giudiziale e come funziona

 presupposti della separazione giudiziale sono individuati dall’art. 151 c.c., tuttora vigente, secondo cui la separazione può essere domandata quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza oppure da arrecare grave pregiudizio all’educazione della prole. La giurisprudenza interpreta questa nozione in senso ampio: l’intollerabilità della convivenza non richiede necessariamente una colpa di entrambi i coniugi né un conflitto bilaterale, ma può dipendere anche da una condizione di disaffezione maturata in uno solo dei coniugi, purché emerga da elementi obiettivamente apprezzabili. In questa prospettiva, la domanda di separazione costituisce esercizio di un diritto del coniuge che deduca l’impossibilità di proseguire la convivenza; diverso è il tema dell’addebito, che richiede invece l’accertamento di una violazione dei doveri matrimoniali causalmente rilevante nella crisi coniugale.

Quali sono gli effetti della separazione giudiziale

La separazione personale non scioglie il matrimonio, ma incide in modo rilevante sui rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi. Già nella fase iniziale del procedimento, con i provvedimenti temporanei e urgenti adottati dal giudice alla prima udienza, possono essere disciplinati i rapporti tra le parti e quelli relativi ai figli; inoltre, ai sensi dell’art. 191 c.c., la comunione legale si scioglie nel momento in cui i coniugi sono autorizzati a vivere separati. Non è quindi più corretto parlare, nel linguaggio attuale del procedimento, di “prima udienza presidenziale” come nel vecchio rito, poiché oggi la separazione giudiziale si svolge secondo il rito unitario.

Con la pronuncia di separazione viene meno l’obbligo di coabitazione, mentre gli altri doveri coniugali si modificano nella loro portata. In particolare, l’obbligo di assistenza materiale non scompare automaticamente, ma trova possibile espressione nell’assegno di mantenimento previsto dall’art. 156 c.c.; quanto all’obbligo di fedeltà, esso continua a rilevare soprattutto con riferimento ai comportamenti anteriori alla separazione, ad esempio ai fini dell’eventuale addebito. Per questo non è tecnicamente preciso affermare, in modo indistinto, che con la separazione “cessano tutte le obbligazioni inerenti alla vita coniugale”.

Sul piano economico, il giudice può riconoscere un assegno di mantenimento, in favore del coniuge cui la separazione non sia addebitabile e che non disponga di adeguati redditi propri. La misura dell’assegno è determinata secondo i criteri indicati dall’art. 156 c.c. e, nella giurisprudenza di legittimità, continua a essere rapportata, nel giudizio di separazione, anche al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio; diverso è invece il criterio che governa l’assegno “divorzile”, che risponde a presupposti e funzioni differenti.

Le questioni patrimoniali

Non è corretto neppure affermare in termini assoluti che il giudice della separazione non possa conoscere di altre questioni patrimoniali connesse alla crisi familiare. Oggi, infatti, il Titolo IV-bis c.p.c. si applica anche alle domande di risarcimento del danno conseguente a violazione dei doveri familiari. Resta però vero che non ogni controversia patrimoniale tra i coniugi può essere automaticamente trattata nel giudizio di separazione e che, in particolare, sono esclusi dal rito unitario i procedimenti di scioglimento della comunione legale.

Lo scioglimento della comunione legale

Secondo quanto previsto dall’articolo 191 del codice civile, la comunione legale dei beni si scioglie in caso di separazione giudiziale. I beni che fanno parte della comunione legale entrano a far parte della comunione cosiddetta “ordinaria”. Tale circostanza fa sì che i coniugi diventino titolari di una quota pari ad un mezzo dei beni che facevano parte della comunione legale. I coniugi possono tuttavia, in sede di separazione giudiziale, prendere accordi in riferimento all’assegnazione all’uno od all’altro dei beni comuni, dividendosi gli stessi. In che momento si verifica detto scioglimento della comunione? Con la riforma del cosiddetto “divorzio breve“, gli effetti di scioglimento sono stati anticipati a quando il giudice li autorizza a vivere separati e il giudice adotta i provvedimenti temporanei. Ai coniugi, successivamente a questo momento, sarà dunque possibile acquistare beni e diritti che non entreranno a far parte della comunione legale.

I diritti successori del coniuge separato superstite

Per quanto attiene ai diritti successori del coniuge separato senza addebito, la disciplina è fissata dall’articolo 548, primo comma, del codice civile. Al coniuge separato senza addebito spettano gli stessi diritti del coniuge non separato. Ove invece sia stato pronunciato l’addebito nei riguardi di un coniuge, a questi spetterà solo un assegno vitalizio. Tale assegno però, spetta solo nella circostanza in cui godesse degli alimenti, a carico del coniuge deceduto alla data di apertura della successione. Questo è stabilito dal secondo comma dell’articolo 548 del codice civile.

I provvedimenti con riguardo ai figli non economicamente autosufficienti

Con la sentenza di separazione giudiziale il giudice dispone anche riguardo ai figli della coppia. La riforma del 2013, operata con Decreto Legislativo numero 154, ha introdotto gli articoli 337-bis e seguenti nel codice civile. In particolare, l’articolo 337-ter dispone che:

“Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.”

il terzo comma dello stesso articolo 337-ter precisa inoltre, con riguardo alla responsabilità genitoriale che:

“La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.”

La separazione giudiziale con addebito

Lo stesso articolo 151 del codice civile, al secondo comma, dà la possibilità di richiedere l’addebito della separazione giudiziale. L’addebito può essere richiesto fin da subito, con il ricorso attraverso cui si apre il processo.

Può essere pronunciato l’addebito nella separazione giudiziale quando siano stati violati da parte di un coniuge i doveri derivanti dal matrimonio, come ad esempio quelli individuati dagli articoli 143 e 147 del codice civile. Può ad esempio essere chiesto l’addebito per tradimento, ed anche ove difettino l’assistenza morale, materiale, la collaborazione, la coabitazione e così via.

Con riguardo all’obbligo di fedeltà si è espressa in tempi piuttosto recenti la Corte di Cassazione il 24 febbraio 2020. Un uomo ha proposto ricorso al supremo collegio per chiedere la cassazione della sentenza del giudice di appello con cui gli veniva addebitata la separazione sulla base di alcune foto che lo ritraevano in atteggiamenti con una donna. A parere della Suprema Corte le foto che mostrano il marito “in atteggiamento di intimità con un’altra donna che, secondo la comune esperienza, induce a far  presumere, l’esistenza tra i due di una relazione extraconiugale” sono sufficienti a far pronunciare l’addebito.

Le violazioni dei doveri coniugali al fine della valutazione in merito all’addebito, devono essere anteriori alla domanda di separazione giudiziale. Non hanno rilievo le violazioni successive alla domanda di separazione. In ogni caso, inoltre, la pronuncia di addebito si fonda non sulla semplice violazione dei doveri di cui all’articolo 143 c.c. bensì sull’esistenza verificata dal giudice del nesso causale tra la violazione e la convivenza diventata intollerabile.

Le conseguenze dell’addebito

Quando uno dei due coniugi ha avuto a proprio carico l’addebito della separazione, lo stesso perde il diritto al mantenimento, ridimensionato al solo diritto agli alimenti ove ne sussistano i presupposti (stato di bisogno, incapacità di provvedere anche in parte al proprio sostentamento economico e capacità economica del coniuge). Per quanto attiene ai diritti successori del coniuge superstite, inoltre, ai sensi dell’articolo 548, secondo comma del codice civile “Il coniuge cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell’apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto”.

L’assegnazione della casa coniugale e affidamento dei figli

Nel corso del processo di separazione giudiziale viene presa una decisione anche in merito all’affidamento dei figli e all’assegnazione della casa coniugale. Non è data dal legislatore una definizione compiuta di casa coniugale, anche se è ritenuta tale la casa ove si è svolta la vita coniugale o familiare.  In assenza di figli è generalmente molto difficile venga assegnata la casa coniugale al coniuge non proprietario. Ciò può avvenire solo nel caso ne sia fatta esplicita richiesta e l’assegnazione serva ad equilibrare i rapporti economici fra coniugi nell’ambito del processo di separazione giudiziale.

Nel caso in cui invece vi siano figli e il genitore non proprietario non conviva more uxorio (come se fosse sposato), l’assegnazione della casa coniugale serve soprattutto a preservare l’educazione dei figli. Il giudice tiene tuttavia conto di chi è titolare del diritto di proprietà sull’immobile ed opera un temperamento equilibrato dei rapporti economici fra coniugi.

I figli minori nel procedimento di separazione giudiziale

Come nella separazione consensuale ed a maggior ragione in quella giudiziale il giudice può ascoltare le ragioni del figlio minore in ogni caso in cui vengano presi provvedimenti che lo riguardano. Lo stabilisce l’articolo 473-bis c.c..

La stessa norma ammette tuttavia due deroghe a tale obbligo, ovvero quando l’ascolto:

  •  è in contrasto con l’interesse del minore;
  • è manifestamente superfluo.

Sull’obbligatorietà del coinvolgimento del minore nel procedimento di separazione giudiziale si è pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza n. 19327/2015. I giudici infatti, richiamando fonti internazionali particolarmente rilevanti quali le convenzioni di New York e Strasburgo, ribadiscono il principio secondo cui “Si riconferma l’obbligo dell’ascolto in tutti i procedimenti in cui si assumono provvedimenti che riguardano il fanciullo, salvo che l’audizione sia manifestamente superflua o si ponga in contrasto con il suo interesse, ma di ciò il giudice dovrà dar atto con provvedimento motivato”.

Si possono modificare le condizioni di separazione?

“Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione”.

Non avendo i provvedimenti del giudice carattere decisorio infatti possono essere sempre modificati. La modifica può essere attivata con ricorso e può riguardare l’assegno di mantenimento, l’affidamento dei figli, la casa familiare e altri aspetti patrimoniali. Il giudice dispone le modifiche con decreto motivato avente, questa volta, natura decisoria. Tale decreto può inoltre essere impugnato.

La richiesta di modifica delle condizioni di separazione può avvenire sia nel procedimento di separazione giudiziale ma anche in quello di separazione consensuale ovvero su accordo dei coniugi, ad esempio con ricorso congiunto o accordo stragiudiziale. In ogni caso è necessaria l’assistenza dell’avvocato.

La riconciliazione successiva alla separazione giudiziale

Quando i coniugi si riconciliano, cessano gli effetti della separazione giudiziale. La legge non prescrive particolari oneri formali per la riconciliazione. Ai coniugi è infatti possibile riconciliarsi “di fatto” dando luogo a comportamenti che siano incompatibili con la separazione. Per comportamenti compatibili devono intendersi, ad esempio, l’essere ritornati a convivere e a trascorrere una vita in comune. Non è naturalmente sufficiente a provare la riconciliazione, la sussistenza di rapporti pacifici o una semplice frequentazione.

È importante rilevare che, avvenuta la riconciliazione successivamente alla separazione, non sarà possibile divorziare direttamente. Il procedimento di separazione dovrà iniziare da capo. I coniugi che si siano separati e poi informalmente abbiano ripreso a convivere stabilmente così riconciliandosi dovranno, per divorziare, separarsi nuovamente.

Sulla prova dell’effettiva riconciliazione la Corte di Cassazione nel 2005 ha ritenuto insufficiente il solo ripristino della convivenza. I giudici infatti hanno affermato nella sentenza n. 19497 che “non è sufficiente, per provare la riconciliazione tra i coniugi separati, per gli effetti che ne derivano, che i medesimi abbiano ripristinato la convivenza a scopo sperimentale, essendo invece necessaria la completa ripresa dei rapporti caratteristici della vita coniugale”.

Nel caso invece la riconciliazione avvenga prima della separazione ma a domanda già proposta, l’articolo 154 c.c. stabilisce che “La riconciliazione tra i coniugi comporta l’abbandono della domanda di separazione personale già proposta”.

Quanto tempo ci vuole per la separazione giudiziale: la durata del processo

Come già chiarito i tempi per il procedimento di separazione giudiziale sono assai più lunghi di quelli relativi alla separazione consensuale (per la quale può addirittura bastare un mese) ed è difficile siano inferiori a due anni ed è possibile arrivino anche a quattro anni.

È tuttavia opportuno sottolineare che, con la prima udienza presidenziale di comparizione dei coniugi (dopo qualche mese dal deposito del ricorso), il giudice deciderà con ordinanza sui provvedimenti provvisori, che anticipano la gran parte degli effetti della sentenza. Con l’udienza presidenziale e in pochi mesi, in ogni caso, i coniugi potranno giovarsi della gran parte degli effetti della sentenza di separazione.

Ci sono tuttavia molte variabili che possono incidere, come ad esempio la presenza di appelli o di ricorsi per Cassazione. Altro fattore determinante per la durata del processo è l’efficienza del Tribunale competente, da cui dipende la fissazione delle udienze. Laddove tuttavia i coniugi trovino un accordo nel corso del giudizio sarà possibile che l’iter si concluda in poche settimane.

Dalla separazione giudiziale al divorzio: quanto tempo deve passare

Trascorso un anno dalla separazione giudiziale è possibile proporre domanda per il divorzio. Il termine di un anno decorre dalla comparizione al Tribunale competente secondo quanto previsto dall’articolo 3 numero 2) lettera b) della legge sul divorzio (numero 898 del 1970). In caso di separazione consensuale, invece, il termine per chiedere il divorzio è di sei mesi. Anche in questo caso i termini decorrono dalla prima udienza presidenziale di comparizione delle parti.

È peraltro possibile che in caso di contemporanea pendenza dei processi di separazione e divorzio vi sia, non solo l’assegnazione della causa pendente di divorzio allo stesso giudice investito della separazione giudiziale, ma anche la riunione dei due processi. In tal senso si è espresso il Tribunale di Milano con ordinanza, il 26 febbraio 2016 affermando che “Vi è, invero di più. Dove, come nel caso di specie, la separazione giudiziale sia pendente in una
fase fisiologica non avanzata (nel caso di specie, sono stati concessi i termini ex art. 183 c.p.c.) il giudice di entrambe le cause può a questo punto anche valutare l’opportunità di una riunione dei due processi, ai sensi dell’art. 274 comma I c.p.c., trattando di cause connesse”.

I costi della separazione giudiziale

I costi della parcella dell’avvocato per la separazione giudiziale possono variare di molto, dai 1800 euro ad oltre i 4000 euro oltre accessori. Il costo del processo varia anche in relazione ai gradi di giudizio affrontati e quindi anch’esso dipende dalla presenza di reclami dei provvedimenti provvisori presidenziali, appelli, o di ricorsi per Cassazione.

Ad incidere sui costi del procedimento di separazione giudiziale sono le eventuali richieste di addebito, le istruttorie complesse e la durata del procedimento.

Ulteriori costi da tenere presenti sono, quanto ai procedimenti internazionali, la necessità di produrre in giudizio atti stranieri e di tradurli.

Per una consulenza specifica senza alcun impegno o per richiedere un preventivo per l’attivazione della separazione giudiziale è possibile compilare il modulo per la richiesta di consulenza personalizzata.

Quali documenti servono per la separazione giudiziale

Per quanto attiene alla documentazione necessaria da portare all’avvocato per la separazione giudiziale, questa consiste in:

  • Copia integrale dell’atto di matrimonio.
  • Lo Stato di famiglia dei due coniugi.
  • Il certificato di residenza degli stessi.
  • Copia delle ultime tre dichiarazioni dei redditi.

Chi paga le spese in caso di separazione giudiziale?

Come nella gran parte dei procedimenti civili contenziosi, le spese di giudizio seguono la soccombenza. Laddove ad esempio un coniuge abbia chiesto l’addebito della separazione e lo abbia ottenuto in giudizio con la relativa sentenza, le spese di giudizio saranno a carico del coniuge a carico del quale sia posto l’addebito. Per lo stesso motivo il coniuge che abbia richiesto l’addebito e non lo abbia ottenuto sarà tenuto a pagare le spese di giudizio all’altro coniuge.

Le spese di lite saranno tuttavia anticipate da ciascun coniuge al rispettivo avvocato e verranno rifuse soltanto in un secondo momento in caso di soccombenza.

Assistenza legale per il procedimento di separazione giudiziale

Lo studio legale presta assistenza per processi di separazione giudiziale. La predisposizione di ricorsi per procedimenti con o senza addebito in breve tempo dà modo al cliente di ottenere i provvedimenti provvisori in tempi brevi. È possibile prenotare un appuntamento ed avere un preventivo chiamando i numeri dello studio o scrivendo una e-mail per essere ricontattati in breve tempo.

Avv. Bellato – diritto di famiglia e matrimoniale, separazione e divorzio

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